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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 21.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1033/2023 R.g. Previdenza
TRA
(c.f.: , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Antonio Daniele e Paola Fraconte ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(c.f.: , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo CP_1 di: «1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione, per il coefficiente 1.5, della contribuzione (o montante contributivo), ovvero all'aumento figurativo per il predetto coefficiente dei versamenti contributivi, relativamente agli anni agosto 2006/maggio 2019, ovvero al diverso periodo ritenuto di legge, e ciò ai fini della misura del trattamento pensionistico;
2) in conseguenza di tanto, previo annullamento della comunicazione del 17.05.2021 e di ogni altro CP_1 atto presupposto, connesso e conseguente, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al ricalcolo della pensione CP_1
n. 10126538 Cat. VO spettante al ricorrente, nonché al pagamento delle differenze sui ratei pensione già corrisposti a far data dal 01.04.2021». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Pag. 1 di 4 A sostegno della domanda ha esposto di aver lavorato dal 01.07.1983 al 31.03.2021 alle dipendenze della AR . (già e Firema Trasporti SpA.), società operante nel settore Controparte_3 CP_4 della produzione di materiale rotabile ferroviario;
di aver presentato, in data 20.02.2018, all di CP_1 competenza domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 della
L. 1992/257, richiamato dall'art. 1 comma 277 L. 208/2015 (come modificato dall'art. 1 comma 246 della205/2017), che prevede che: “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita - dall' , è moltiplicato, ai fini CP_5 delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”; che l' con comunicazione del CP_1
25.02.2021, aveva accolto la domanda, precisando che i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico si erano perfezionati in data 12.10.2019; che, successivamente, in data 17.05.2021, l CP_1 gli aveva comunicato la liquidazione della pensione, con decorrenza 01.04.2021, trasmettendo l'estratto conto analitico dei periodi e contributi registrati nei propri archivi;
che precisamente, con la CP_ comunicazione di liquidazione sopra indicata, l rivalutava nella misura di legge i periodi contributivi relativi agli anni dal 12.08.2006 al 31.05.2019; che, tuttavia, come si evinceva dall'estratto conto allegato alla predetta comunicazione, detta rivalutazione aveva rilievo solo ai fini della maturazione del diritto alla pensione e non anche ai fini della misura del trattamento pensionistico;
che, infatti, dalla lettura del menzionato provvedimento, risultano incrementati, per il coefficiente 1.5, gli anni oggetto del beneficio, ma non anche i corrispondenti montanti contributivi;
che con la detta comunicazione del 17.05.2021, l' lo informava che la pensione n. 10126538 categoria VO, era CP_1 stata calcolata secondo il sistema retributivo fino al 31.12.1995 e secondo il sistema contributivo dal
01.01.1996; che in data 26/05/2022, presentava ricorso amministrativo, prot. n. CP_ 5100.26/05/2022.0431322, alla competente sede avverso il provvedimento di liquidazione CP_1 della pensione del 17.05.2021 sopra richiamato, deducendo l'erroneità e illegittimità del citato provvedimento, nella misura in cui aveva considerato la maggiorazione prevista dall'art. 13 comma 8 L.
257/1992 solo ai fini della decorrenza anticipata del trattamento pensionistico e non anche ai fini della misura di quest'ultimo; che l' non adottava alcun provvedimento in merito nel termine stabilito CP_1 dalla legge;
che a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall' si era visto riconoscere una CP_1 pensione mensile di importo inferiore a quello normativamente spettante.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha rilevato che la pensione del ricorrente è CP_1 calcolata con il sistema misto: in parte retributivo e in parte contributivo e, pertanto, la contribuzione versata dal 01.01.1996 è stata valutata nel sistema contributivo come previsto dalla L. 335/1995. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza nel merito.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante
Pag. 2 di 4 pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'istante ha agito per ottenere il corretto accredito della maggiorazione ex art. 13 comma 8 L.
257/1992, allegando e documentando di avere già ottenuto l'accredito in sé e contestandone, secondo quanto emerso dalla liquidazione del trattamento pensionistico già ottenuta, le modalità di effettuazione, chiedendo, quindi, l'accertamento del diritto alla maggiorazione, per il coefficiente 1.5, della contribuzione (o montante contributivo), ovvero all'aumento figurativo per il predetto coefficiente dei versamenti contributivi, relativamente al periodo dal 12.08.2006 al 31.05.2019, ai fini anche della CP_ misura del trattamento pensionistico, con condanna dell' al ricalcolo della pensione e al pagamento delle differenze sui ratei di pensione già corrisposti a far data dal 01.04.2021.
L'accredito contributivo dei benefici amianto, secondo quanto attestato dalla documentazione amministrativa allegata in atti, risulta già riconosciuto al ricorrente a fronte di presentazione di domanda amministrativa del 20.02.2018; risulta, altresì, documentato che, sulla scorta di detto riconoscimento, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico si sono perfezionati in data 12.10.2019 e che al ricorrente, è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VO, con decorrenza dal 01.04.2021.
La questione controversa attiene, quindi, unicamente alle concrete modalità di calcolo della maggiorazione contributiva ex art 13 comma 8 legge 257/1992, rispetto allo specifico regime
“assicurativo” applicabile per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo ad opera della
L. 335/95 e successive modifiche ed integrazioni.
L'istante, invero, si duole del fatto che l'incremento figurativo di cui alle maggiorazioni ex art. 13 comma 8 legge 257/1992 abbia inciso solo ai fini del diritto alla prestazione pensionistica e non ai fini della determinazione della misura della stessa.
Orbene, pur nella consapevolezza di pronunce di merito di segno contrario, si ritiene di aderire CP_ all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la tesi dell' è meritevole di accoglimento, mentre quella di parte istante non è condivisibile.
Invero, nel sistema di calcolo retributivo di cui all'art. 1, comma 13, L. 335/95, l'incremento figurativo di cui alle maggiorazioni ex art. 13 comma 8 legge 257/1992 è utile ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza, mentre nel sistema retributivo come modificato dall'art. 24, comma 2, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, esso è utile ai fini del diritto, ma ai fini della misura insiste solo sulla quota retributiva della stessa, ossia fino al 31.12.2011.
Nel sistema di calcolo misto di cui all'art.1, comma 12, L. 335/95, tale incremento è utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, mentre, per la misura dello stesso, incide solo sulla quota retributiva, ossia fino al 31.12.1995.
Nel sistema di calcolo interamente contributivo, esso è utile solo ai fini del diritto al trattamento di
Pag. 3 di 4 quiescenza, e non anche della misura. Ciò in quanto nel sistema di calcolo contributivo l'importo della quota di pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione individuato in base all'età anagrafica al momento del pensionamento.
Questo è il sistema per effetto dell'introduzione del calcolo contributivo ad opera della L. 335/95 e successive modifiche ed integrazioni e, in difetto di un'esplicita disposizione legislativa in tal senso, non appare possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni per cui è causa, che sono utili per il diritto, ma non per la misura della quota contributiva.
Nel caso di specie, il periodo di lavoro maggiorabile per amianto va dal 12.08.2006 al 31.05.2019, che ricade nella quota che è calcolata con il sistema contributivo;
pertanto, i maggiori contributi per amianto inseriti nel calcolo della pensione determinano un beneficio unicamente quanto al diritto alla decorrenza anticipata del trattamento pensionistico, senza nessun incremento economico della pensione. CP_ Come condivisibilmente osservato dalla difesa dell in definitiva, la maggiorazione per amianto incrementa l'anzianità contributiva (cioè, il periodo di lavoro) e, poiché l'anzianità contributiva è utilizzata per il calcolo della quota retributiva della pensione, si ha un incremento della misura della pensione. Viceversa, la maggiorazione per amianto non aumenta il montante contributivo (cioè, i contributi versati) e, poiché il montante contributivo è utilizzato per il calcolo della quota contributiva della pensione, non si ha un incremento della misura della pensione.
Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va, quindi, rigettato.
La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto giustificata la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola
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