Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 14611 2019
REPUBBLICA ITAL IANA
I N NOME DEL PO PO LO ITAL IANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Gaetano
Grillo, ha pronunciato - ex art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. n. 69 del 18.6.2009 - la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a causa civil e i scritt a nel Ruolo General e degli affari ci vil i cont enziosi sotto il numero d'ordine 14611 dell 'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Fabio Parte_1
Schirone, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di cit azione
- ATTORE -
E
in persona del suo l egal e rappresentante pro t em pore, CP_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Amoruso, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di cit azione
- CONVENUTO -
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumendo di possedere Parte_1
riportato in catasto al foglio 2/ca, particelle 10 e 31, conveniva in giudizio il al fine CP_1
di ottenere declaratoria in acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà del detto immobile.
Premetteva l'attore che il di Bari, con nota del 22.5.2019 - non versata in atti - lo aveva CP_1
invitato a sgomberare l'immobile, in quanto occupato senza titolo, diffidandolo a rilasciarlo entro trenta giorni.
Aggiungeva che, in realtà, il detto immobile era stato posseduto dalla sua famiglia da quasi quarant'anni, in quanto occupato prima da suo padre, , con il suo nucleo familiare, e Persona_1
poi da egli stesso, ponendovi la residenza e pagando la tassa rifiuti.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda, in quanto l'immobile, classificato nell'inventario dei beni immobili come demanio idrico,
trattandosi di “un casotto per il controllo di un canale - tutt'ora attivo - di deflusso delle piogge”, era inalienabile ed inusucapibile, per cui concludeva per il suo rigetto.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dall'attore.
Dopo diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio giudiziario, nell'udienza del 14 gennaio
2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dal CP_1
convenuto, posto che, dalla disamina della documentazione dallo stesso versata in atti ed, in particolare, dal “Verbale di consegna all'Amministrazione Comunale di Bari delle opere idrauliche di 5^ categoria ricadenti nel territorio comunale” del 10 maggio 1980, si rileva come le parti - in rappresentanza, rispettivamente, dell'Ufficio del Genio Civile di Bari e dell'Amministrazione
Comunale di Bari - abbiano “proceduto alla ricognizione e alla consegna delle seguenti opere idrauliche”, tra le quali, per quanto qui interessa, il “Torrente “Picone”, descritto come “canale diversivo della lunghezza di circa 4 km, che, partendo dai pressi della frazione di Carbonara sbocca nel torrente “Lamasinata…”, con la precisazione che “Nei pressi della Frazione di Carbonara, sul lato destro del canale e precisamente sulla part.lla 10 del Foglio 2, vi è un'area a servizio del canale
stesso della superficie di mq. 2014. Su detta area vi è un manufatto già adibito a casello idraulico”.
Orbene, il ha dedotto che il bene de quo “è classificato nell'inventario dei beni CP_1
immobili come demanio idrico” ma, in realtà, nel demanio idrico rientra soltanto il torrente “Picone”
e non il manufatto posseduto dall'attore, peraltro in disuso come “casello idraulico” già alla data del richiamato verbale di consegna del 10 maggio 1980 e, quindi, non adibito, sin d'allora, ad alcun pubblico servizio, per cui è il torrente “tutt'ora attivo”, come dallo stesso dichiarato, e non già il manufatto.
L'uso dell'avverbio “già”, infatti, indica “che nel momento in cui si parla, o di cui si parla, un fatto
è ormai compiuto”, giusta la definizione datane dal vocabolario Treccani.
Al riguardo, del resto, la Suprema Corte “ha affermato che un bene, in tanto può considerarsi
appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblici servizi a norma del terzo
comma dell'art. 826 c.c., in quanto abbia un'effettiva destinazione a quel servizio, non essendo
sufficiente la determinazione dell'ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio
indisponibile (Cass. n. 652/1974). In altre parole, affinché un bene non appartenente al demanio
necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto
destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio
requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale
pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare
quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al
pubblico servizio (Cass. S.U., n. 26990/2020; n. 26990/2020; n. 26402/2009)… È stato invece
chiarito che non c'è automatismo fra l'atto amministrativo e l'insorgere del vincolo di destinazione
(cfr. Cass. n. 24563/2010)” (Cass., n. 2682/2022).
Nella presente fattispecie, il convenuto, in contrasto con tali principi, si è limitato ad CP_1
identificare la destinazione del bene al pubblico servizio per il suo inserimento nel verbale di consegna del 1980 e nella nota prot. n. 176231 del 24.6.2019, con la quale invitava il a Pt_1 rilasciarlo, nota, peraltro, pervenuta al difensore dell'odierno attore in data alla quale era già decorso il termine ventennale utile all'acquisto per usucapione, termine decorrente quantomeno dal 1986,
epoca in cui il possesso era esercitato dal , padre dell'attore, giusta la residenza Persona_1
concessagli proprio dal Comune di Bari, come da certificazione anagrafica dello stesso Comune del
15 gennaio 2016.
In realtà, il bene stesso, oltre a non essere adibito a pubblico servizio già nel maggio 1980, è stato riconosciuto dallo stesso Comune di Bari come luogo di domicilio dell'attore e della sua famiglia e,
ancora prima, della famiglia paterna dello stesso attore.
Tanto si evince agevolmente dalla documentazione versata in atti dall'attore, della quale va valorizzata, in primo luogo, la certificazione anagrafica del Comune di Bari del 22.1.2020, recante la decorrenza della residenza del , padre dell'attore, presso l'immobile oggetto di causa, Persona_1
a far data del 30 ottobre 1986.
Sempre della documentazione prodotta dall'attore, meritano considerazione le note del CP_1
prot. n. 164931 del 13.7.2016, recante “Assegnazione numerazione civica” relativa al bene
[...]
oggetto di causa, e prot. n. 89285 del 27.3.2019, recante richiesta di pagamento della Tari per l'anno
2019.
Detti atti, tutti provenienti dal finiscono per avvalorare la tesi attrice, in quanto CP_1
riconoscono la signoria dell'attore sul bene stesso, in tal modo smentendo gli stessi assunti difensivi di esso circa l'asservimento ad uso pubblico del bene de quo. CP_1
Difatti, muovendo dalla considerazione che un bene demaniale non è suscettibile di possesso, da parte di privati, se non in virtù di un provvedimento concessorio, il convenuto ha registrato CP_1
la residenza in favore del senza affatto verificare la sussistenza dei relativi requisiti. Pt_1
In definitiva, gli atti posti in essere dal finiscono per avvalorare la tesi attrice, in CP_1
quanto riconoscono la signoria dell'attore sul bene stesso, in tal modo smentendo gli stessi assunti difensivi di esso circa l'asservimento ad uso pubblico del bene de quo, che deve ritenersi CP_1
sdemanializzato “per facta concludentia”, in presenza - come detto - di atti che dimostrano inequivocabilmente la volontà dell'amministrazione di sottrarlo alla destinazione pubblica e la modificazione irreversibile del bene, stante la nuova destinazione impressagli, chiaramente incompatibile con quella originaria di pubblico servizio.
Del resto, per i beni del demanio idrico, l'art. 947 del codice civile, come modificato dalla legge n. 37/1994, esclude la possibilità di sdemanializzazione tacita, ma soltanto a tutela delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche.
Peraltro, sempre dalla documentazione versata in atti dal convenuto, si rileva come sia CP_1
stata “accertata la realizzazione (da parte dell'attore) di opere sullo stesso immobile e sull'intera
area di pertinenza, eseguite in assenza di titoli edilizi e paesaggistici, elencate nell'allegato verbale”,
giusta il verbale di ispezione della Guardia di Finanza di Bari del 10 aprile 2019.
L'esecuzione di tali opere sull'immobile - sebbene non asseverate da legittimi titoli abilitativi - ha consentito il mutamento della sua destinazione, trasformata in abitazione, circostanza che induce a ritenere che l'attore abbia fornito prova del mutamento del titolo del suo possesso, posto che, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte in merito, “l'interversione del possesso, che non
può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno,
dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome
altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche
realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente
l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente “nomine proprio”…, in guisa da rendere
esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno
e che intende sostituire alla precedente intenzione l'”animus” di vantare per sé il diritto esercitato”
(Cass., n. 14976/2022).
Peraltro, nonostante il rilievo dell'esecuzione di tali opere, il dopo aver diffidato CP_1
i coniugi a rilasciare l'immobile con nota del 22.5.209 - non prodotta - con altra Controparte_2
nota del 24.6.2019 - inviata via pec al difensore del e nemmeno chiara nella sintassi - ha Pt_1
diffidato testualmente “ e sito a Bari in Via Ospedale Di Parte_1 Controparte_3 Venere n. 141 a liberare immediatamente che occupano abusivamente l'immobile indicato
all'oggetto”, ma non ha poi posto in essere alcuna opportuna azione per riottenere il bene stesso.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, il giudicante ritiene che l'attore abbia provato i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione anche a mezzo della svolta istruttoria.
Infatti, i testimoni addotti dall'attore, escussi nell'udienza del 1° giugno 2021, hanno confermato gli assunti del medesimo e, quindi, la residenza della famiglia nell'immobile oggetto di causa Pt_1
“a far data dal 1986 fino a oggi” e l'avvenuta manutenzione e recinzione dello stesso da parte della
“famiglia nel corso degli anni”, con la precisazione, a quest'ultimo riguardo, “che Pt_1 [...]
ha provveduto a ristrutturare e ad apportare delle migliorie alla casa” ( Pt_1 Tes_1
.
[...]
A fronte di tali dichiarazioni, il convenuto, oltre a non averle neppure contestate, non ha CP_1
fornito prova di segno contrario.
Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attore, i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà del bene immobile in questione, avendo unito il possesso paterno al proprio.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
Le spese seguono la soccombenza ma, in ragione della particolarità della questione, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: , della piena proprietà Pt_1 C.F._1
dei seguenti beni immobili in Bari alla via Ospedale di Venere n. 141, riportato nel catasto terreni del Comune di Bari - Sezione di Carbonara al foglio 2, particella 31, qualità ente urbano, superficie are 00.75, e particella 10, qualità incolt. ster., superficie are 20.14.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Bari, lì 13 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo