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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2024, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Avellino Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.7.2024
Il Giudice
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia
l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. ssa Maria Cristina Rizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87 Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: "OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E DANNI”, introdotta ex art. 281 decies
c.p.c. e decisa ex art. 281 sexies all'udienza del 4.7.2024, vertente
TRA
1 (c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Lombardi e dom.to come in atti;
- ricorrente -
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (c.f.: rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
difesi dall'Avv. Pietro Amitrano e dom.ti come in atti;
-convenuto-
Conclusioni: come da note scritte;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente, premesso di essere comproprietario al 50% dell'immobile in Monteforte, alla via Taverna Campanile n. 153, meglio in atti descritto (appartamento, posto auto, cantina) e che la residua quota era in capo a che il Tribunale di Avellino, nel Controparte_1
procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, aveva assegnato alla predetta il bene, costituente casa coniugale, ma che tale assegnazione era stata revocata con decreto n.2869 dell'1.10.2021; che la continuava ad occupare l'intero bene, senza alcun consenso di CP_1
esso ricorrente al descritto uso esclusivo;
che le diffide in atti non avevano sortito alcun esito;
ha chiesto, invocando l'art. 1102 c.c., la condanna degli occupanti del bene, CP_1
(figlio) e (nuovo coniuge della , al
[...] CP_2 Controparte_3 CP_1
risarcimento dei danni in suo favore, parametrato al valore locativo perduto;
in subordine, ha domandato il giusto indennizzo ex art. 1041 c.c., vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si sono costituiti i convenuti in epigrafe generalizzati eccependo in via preliminare la incompetenza per valore del tribunale, avendo l'attore dichiarato in atti il valore della causa ascendente alla somma di € 5.200,00, elemento idoneo a radicare la competenza del giudice di pace;
nel merito hanno precisato che con sentenza del 2001 n. 2067 era intervenuta la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente;
la casa coniugale fu assegnata alla fu disposto a carico del padre un obbligo di mantenimento per il figlio (vecchie CP_1
lire duecentomila mensili, oggi 137,50 euro); da tale momento il ricorrente si era totalmente disinteressato della gestione dell'immobile e non aveva sostenuto alcuna spesa;
anche le rate del mutuo sullo stesso gravante erano state interamente saldate dalla con l'aiuto CP_1
economico del con il quale era convolata a seconde nozze e con il quale conviveva CP_3
unitamente al figlio nato dal precedente matrimonio (peraltro, dal precedente Pt_1
matrimonio erano nati ben n. 4 figli); con sentenza non definitiva del 2014 n. 1259 , resa nel
2 giudizio di divisione anche degli indicati beni, si dava atto del pagamento da parte della della metà delle somme delle rate del mutuo e della ulteriore somma di € 8.000,00 per CP_1
miglioramenti eseguiti;
che era stata tentata più volte la vendita dei beni ma il ricorrente si era sempre opposto alle formulate offerte dei potenziali acquirenti;
in ogni caso, il ricorrente non aveva contributo alle spese di sostituzione della caldaia (€ 3.500,00 corrisposte dal
; non aveva contribuito alle spese condominiali, ai costi di manutenzione, al CP_4
pagamento di imposte e tasse;
inoltre, nulla aveva corrisposto per il mantenimento del figlio;
non aveva corrisposto le rate del mutuo sostenute solo dalla ancora, dopo l'emissione CP_1 della ordinanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non era stato impedito l'uso del bene comune al ricorrente essendogli stato più volte proposto di rilevare la quota ma senza successo, avendo il ricorrente rifiutato negli anni qualsivoglia offerta e frapponendo ogni forma di ostacolo alla vendita, pretendendo almeno un guadagno di € 60.000,00, al di sopra del valore della sua quota;
inoltre, l'utilizzazione del bene da parte della del figlio e CP_1
del nuovo marito non aveva i caratteri della illegittimità, trattandosi di bene in comproprietà; in ogni caso alcun danno era dimostrato;
ha poi formulato eccezione di compensazione in caso di riconoscimento al ricorrente di danni/indennizzi (costo caldaia al 50%; mantenimento del figlio € 137,00 mensili;
rate mutuo e miglioramenti come da indicata sentenza oneri condominiali, imposte e tasse;
ha chiesto le conseguenti declaratorie, vinte le spese.
2.Sulla competenza del Tribunale.
La causa, di valore indeterminabile, rientra nella competenza per valore del Tribunale.
La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato, è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo, ed è pertanto del tutto ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda;
Corte di Cass. 2015, n.
18732: “L'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ai fini della individuazione del giudice competente” (vedi anche Trib. Napoli sentenza 10897 del 2022).
3. Sulle domande del ricorrente.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 15 novembre 2022 n. 33645 ha sostenuto che, se a seguito del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in caso di immobile in comproprietà tra i coniugi (o partner), l'ex assegnatario non la restituisce
3 utilizzandola in modo esclusivo, si verifica una occupazione senza titolo;
il proprietario subisce una perdita e ha diritto al risarcimento del danno pari alla indennità di occupazione che è determinata equamente dal giudice, nel caso in cui l'importo preciso del danno non possa essere dimostrato. Questa valutazione si fonda sul canone di locazione al prezzo di mercato o al maggior prezzo, se si prova che il bene sarebbe stato concesso in locazione ad un valore maggiore.
La successiva sentenza Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, pure riferita alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, nell'affrontare un caso in cui un ex coniuge chiedeva all'altro la condanna al pagamento di un importo mensile a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comproprietà, nel quale il convenuto era rimasto ad abitare nonostante la revoca dell'assegnazione, ha meglio precisato: "nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102
c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.)".
L'uso comune del bene può realizzarsi anche in modo indiretto, ad esempio con una turnazione;
ha, quindi, ritenuto la Corte che se "la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del
2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021)".
Ove non sia possibile l'uso contemporaneo neppure con una turnazione, se un solo coniuge utilizzi in via esclusiva il bene, l'altro ha diritto al risarcimento e dovrà formulare una richiesta formale di utilizzo del bene.
4 Nella specie la prima richiesta formale in tal senso è pervenuta il 6.12.2022 (la precedente richiesta ricevuta dai convenuti il 4.10.2022 non contiene domanda di formale utilizzo, ma una proposta di cessione;
cfr. note in atti).
E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, ma tale diritto all'indennità sorge a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi solo in presenza di espressa richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.
In definiva, non è configurabile un immediato o automatico diritto a chiedere il risarcimento del danno per il semplice fatto che vi sia un uso esclusivo del bene comune: è necessario che il comproprietario formuli una richiesta che in qualche modo dimostri la sua volontà di utilizzare quel bene, così cristallizzando l'abuso consistente nell'uso esclusivo che impedisce il pari diritto di godimento dell'altro coniuge.
Pertanto, si può affermare che in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto.
In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo giustificativo dell'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene inequivoca manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.
Alla luce di tale motivazione, Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, ha quindi espresso il seguente principio di diritto:
“in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione
5 dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene”.
Il ricorrente assume che il valore locativo del bene ascende ad € 600,00 mensili, che pare assai rilevante, ma, come sopra esposto, la valutazione può essere effettuata in via equitativa dal giudice e stimasi equo un valore mensile di € 500,00; il ricorrente avrebbe diritto al 50% di tale somma dal mese di dicembre 2022 fino al deposito del ricorso (9.1.2024) per mesi n.
13 = 3.250,00.
Va ora però considerata l'eccezione (riconvenzionale) di compensazione riferibile alle spese sostenute in via esclusiva da parte convenuta per la cosa comune: bonifico € 3.500,00 per la sostituzione della caldaia;
50% pari ad € 1.750,00; oneri condominiali documentati da dicembre 2021 fino ad aprile 2024, € 1.819,00; 50% = 909,5 (i comproprietari sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali;
appello Milano 3220 del 2022); imposte e tasse sono documentate per € 421,00 (IMU e TARI); ma solo l'IMU è addebitata a ciascun comproprietario in base alla sua percentuale di possesso, mentre la Tari è pagata solo dall'occupante; IMU sostenuta per € 39,00; 50% = 19,5.
Dunque, può essere posto in compensazione l'importo di € 2.671,00.
A tanto aggiungasi che la convenuta pone in compensazione le somme dovute in suo favore a titolo di mantenimento per il figlio e mai versate;
nelle note di trattazione scritta tale evenienza è sostanzialmente incontestata dal ricorrente. L'assegno di mantenimento, disposto con sentenza del lontano anno 2001 n. 2067), è stato revocato dal Tribunale con decorrenza
5.2.2021.
La resistente pone in compensazione le somme dovute nell'arco degli ultimi cinque anni non prescritte – n. 19 mensilità, da aprile 2019 ad ottobre 2021, € 137,00 mensili;
totale €
3.987,50.
E' evidente che i controcrediti coprono ampiamente la somma dovuta a titolo di danno sopra calcolata, anche volendo applicare il più alto valore locativo di 600,00.
Peraltro, trattasi di eccezione riconvenzionale di compensazione volta semplicemente a paralizzare la domanda di pagamento al fine di ottenerne il rigetto.
Cass. 1997 n 538
L'eccezione di compensazione corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, il quale non pretenda di ottenere nello stesso giudizio di pagamento dell'eccedenza.
Cass. 2016, n. 4133
6 La compensazione può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte.
Cass. 2016 n. 21472
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore.
Cass. 2024 n. 4968
In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, se quest'ultimo, nell'opporsi alla convalida di sfratto per morosità, deduce un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morosità
e non per ottenere una pronuncia di condanna, la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale, non già di domanda riconvenzionale.
Poiché nel caso al vaglio, con la eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata, la resistente intendeva ottenere, come desumibile dalle difese il mero rigetto della domanda proposta dall'attore, la domanda va integralmente rigettata.
4.Sulle spese.
La complessità della lite, la qualità delle parti ed i loro rapporti integrano gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.rigetta ogni domanda;
2.compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 4.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina
Rizzi
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