Articolo 5 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 4Articolo 6
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15 settembre 1974
Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , nel testo modificato dall' articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n.
40 , e' sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianita' inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianita' superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie".
La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976.
Ai dipendenti con anzianita' di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.
Entrata in vigore il 15 settembre 1974