TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6203
TAR
Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge. Violazione dell’art. 2 protocollo 4 CEDU

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa europea e internazionale imponga che soggetti condannati penalmente scontino la pena nel loro paese e non circolino liberamente, configurando il provvedimento come vincolato e discrezionale. La normativa europea non impedisce agli Stati di imporre restrizioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione delle norme di cui al trattato di Schengen

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa europea e internazionale imponga che soggetti condannati penalmente scontino la pena nel loro paese e non circolino liberamente, configurando il provvedimento come vincolato e discrezionale. La normativa europea non impedisce agli Stati di imporre restrizioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 4 della Direttiva 2004/38/CE

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa europea e internazionale imponga che soggetti condannati penalmente scontino la pena nel loro paese e non circolino liberamente, configurando il provvedimento come vincolato e discrezionale. La normativa europea non impedisce agli Stati di imporre restrizioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 5 della Direttiva 2004/38/CE

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa europea e internazionale imponga che soggetti condannati penalmente scontino la pena nel loro paese e non circolino liberamente, configurando il provvedimento come vincolato e discrezionale. La normativa europea non impedisce agli Stati di imporre restrizioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 27 della Direttiva 2004/38/CE

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa europea e internazionale imponga che soggetti condannati penalmente scontino la pena nel loro paese e non circolino liberamente, configurando il provvedimento come vincolato e discrezionale. La normativa europea non impedisce agli Stati di imporre restrizioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione del Testo Unico sull’immigrazione

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa europea e internazionale imponga che soggetti condannati penalmente scontino la pena nel loro paese e non circolino liberamente, configurando il provvedimento come vincolato e discrezionale. La normativa europea non impedisce agli Stati di imporre restrizioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento di divieto di espatrio

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa europea e internazionale imponga che soggetti condannati penalmente scontino la pena nel loro paese e non circolino liberamente, configurando il provvedimento come vincolato e discrezionale. La normativa europea non impedisce agli Stati di imporre restrizioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6203
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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