Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03826/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3826 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Benedetto Giovanni Stranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma nonché Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto, notificato in data 07.02.2023, del Ministero degli Affari Esteri avverso il ricorso in via gerarchica presentato in data 22.12.2022, in relazione al provvedimento di divieto di espatrio avente prot. N. -OMISSIS- del 18.11.2022, notificato in data 2.12.2022;
- del presupposto verbale di notifica del decreto di divieto di espatrio avente prot. N. -OMISSIS- emesso il 18.11.2022 dal Questore di Roma, notificato al medesimo in data 2.12.2022, con il quale la Questura di Roma ha ordinato “ l’immediata consegna del passaporto Nr. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Roma (RM) il 25.11.2014 e di ogni altro documento riconosciuto equipollente al passaporto ai fini dell’uscita dal territorio della Repubblica agli ufficiali ed agenti di P.S. incaricati della notifica, per consentire l’annotazione dell’inibitoria di cui all’art. 2 – 1° comma del citato D.P.R. n. 649 ”, diffidandolo dall’utilizzare i documenti per l’espatrio, con l’avvertenza che, in caso di mancata osservanza, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 24 della su richiamata legge n. 1188.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. ES EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento dei provvedimenti, di cui in epigrafe, confermativi del divieto di espatrio e immediata consegna del passaporto, deducendo, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “ Violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge. Violazione dell’art. 2 protocollo 4 CEDU ” avendo depositato, presso la Procura della Repubblica di Roma, istanza di concessione di misura alternativa (affidamento in prova ai Servizi Sociali), poi trasmessa al Tribunale di Sorveglianza, allo stato in attesa che venga fissata l’udienza; 2) “ Violazione delle norme di cui al trattato di Schengen ” nella parte in cui impone agli Stati membri il divieto alla fissazione di limiti alla circolazione dei propri cittadini all’interno dell’Unione; 3) “ Violazione dell’art. 4 della Direttiva 2004/38/CE titolato: “Diritto di uscita ”; 4) “ Violazione dell’art. 5 della Direttiva 2004/38/CE titolato: “Diritto di ingresso”; 5) “ Violazione dell’art. 27 della Direttiva 29 Aprile 2004, n. 2004/38 sulla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione ”; 6) “ Violazione del Testo Unico sull’immigrazione ” atteso che il sotteso provvedimento che aveva la consegna del passaporto difettava della valutazione, da parte del Questore, della pericolosità non potendo essa essere desunta soltanto dalle condanne penali;
Letta la memoria difensiva depositata in giudizio dalle amministrazioni resistenti, con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso deducendo quanto segue: “ La norma in base alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato dal ricorrente è da ravvisare nel sopracitato articolo 3 della legge 21.11.1967 n. 1185, il quale alla lettera d testualmente recita: "Non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale Tale disposizione legittima anche il ritiro/invalidazione della carta d'identità, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 6.8.1974 N. 649. Nel caso specifico il ricorrente deve espiare la pena detentiva residua di anni uno, mesi cinque e giorni ventisette di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo di cui in premessa. L'esecuzione di tale pena risulta sospesa sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Nel verificarsi di tale condizione la pena detentiva non viene meno e, pertanto, trova piena applicazione il già richiamato art.3 della legge 21.11.1967 nr.1185 sui passaporti. Alla conclusione che non vi sia contrasto normativo tra l'art. 27 della citata Direttiva comunitaria e l'art. 3 lett. d) L. 1185/67 lasciando impregiudicata la potestà degli Stati membri di imporre limitazioni alla libera circolazione dei propri cittadini sono giunti la Corte di Cassazione Sez. I Civile con sentenza del 9.6.2011 n. 12640, il TAR Lombardia sede di Milano Sez. III con la pronuncia del 27.3.2012 n. 913, il Consiglio di Stato Sez. III con la sentenza del 6.6.2012 n. 3348 richiamando una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Sez II 212 aprile 2011 n.41199) e il TAR del Lazio sede di Roma Sez. Prima Ter con la sentenza del 12.6.2014 n. 08015/2014 ”.
Dato atto che il Collegio adito, con ordinanza cautelare n. 1806 del 2023, ha rigettato l’istanza interinale statuendo come segue: “ Rilevato, in particolare, che il provvedimento impugnato è stato assunto ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L. n. 1185/1967 ed è preordinato alla esecuzione della condanna penale, avendo lo scopo di garantire che il condannato non si sottragga all'esecuzione della pena recandosi in luoghi sui quali non è esercitata la sovranità dello Stato italiano (cfr. TAR Brescia sez. I, 11 dicembre 2017, n. 1417), configurandosi alla stregua di provvedimento a carattere vincolato (TAR Milano, sez. I, 16 luglio 2018, n. 1705) ; Rilevato, altresì, che La Direttiva 2004/38/CE lascia impregiudicata la potestà degli Stati di imporre in presenza di adeguate ragioni restrizioni alla libertà di circolazione dei propri cittadini (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 9 giugno 2011 n. 12640) e che gli artt. 3, comma 1, lett. d), L. n. 1185 del 1967 e 2, D.P.R. n. 649 del 1974, sono già stati ritenuti compatibili con l'art. 27 Dir. n. 2004/38/CE (cfr. TAR Lazio - Roma Sez. I ter, 23 luglio 2014, n. 8015), in quanto sostanziano motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza che consentono di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione Europea (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 14 luglio 2015 n. 3532, che richiama Corte Europea dei Diritti Umani, n. 41199/06 del 26 aprile-26 luglio 2011) ”;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che il ricorso debba essere respinto in quanto manifestamente infondato, dovendosi anche in sede di merito essere confermate le condivisibili argomentazioni del giudice cautelare e alla giurisprudenza ivi richiamata – cui si rinvia appunto ai seni dell’art. 74 c.p.a - tenuto conto altresì, da un lato, che la normativa europea e internazionale impone invero che soggetti che abbiano ricevuto una condanna penale, in quanto pregiudicati e come tali ontologicamente “pericolosi” (avendo già tenuto condotte contrarie all’ordinamento giuridico e addirittura penalmente rilevati), scontino la pena nel relativo paese e non circolino liberamente; dall’altro, che le valutazioni amministrative sottese alla tipologia dei provvedimenti in esame sono connotate da discrezionalità tecnica, a sua volta sindacabile dal giudice amministrativo unicamente in punto di c.d. credibilità logica, la quale deve ritenersi sussistente nella fattispecie;
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto manifestamente infondato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
ES EL, Consigliere, Estensore
IO OM, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES EL | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.