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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12135 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 34890/2018
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. IU Di AL Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa EN OC Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 34890/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.IVA , con sede legale in Milano al viale Enrico Forlanini Parte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
CC e dall'Avv. Andrea Musenga, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma al viale America n. 11, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. e P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2 via A. Bergamini n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vinti e dall'Avv. Luca Massatani, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via Emilia n. 88, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
OGGETTO: 140021 - Appalto di opere pubbliche CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
“Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già articolate nell'atto introduttivo e per il rigetto di tutte le eccezioni avversarie e della domanda riconvenzionale, nonché ove occorra ed in via subordinata, si chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 4, ultimo capoverso, del verbale di accordo bonario del 19 maggio 2015, ove la rinuncia fosse interpretata come non limitata alle riserve e ai fatti ivi esposti oggetto dell'accordo bonario stesso, anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Nell'atto di citazione conclude:
“In via preliminare e cautelare:
- ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sospendere, anche inaudita altera parte, l'escussione disposta da della polizza n. 4615.00.27.2799546840 emessa dalla Controparte_1 CP_2 anche attraverso l'inibizione del pagamento alla compagnia assicuratrice CP_3 Nel merito:
- accertare e dichiarare la illegittimità delle detrazioni tutte operate dalla Direzione Lavori con nota del 10.10.2017 - cfr. rif. 007) e per l'effetto disapplicarle dichiarando non dovute dall'Impresa le somme ad essa addebitate;
- accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione, per aver perso di efficacia, della polizza fideiussoria assicurativa n. 4615.00.27.2799546840 rilasciata da;
CP_2
- accertare e dichiarare se con riferimento alle riserve tutte inscritte in contabilità e per i titoli in esse indicati, ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c. sia dovuta alla in persona del legale rappresentante p.t., la Parte_1 complessiva somma di € 64.611.691,25 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 relativo pagamento in favore dell'Impresa, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare se con riferimento al ritardo nell'emissione del Collaudo amministrativo a titolo di responsabilità contrattuale, ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c. sia dovuta alla n persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., la somma di € 6.995.007,03, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al relativo pagamento in favore dell'Impresa, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare se con riferimento ai ritardi nei pagamenti via via perpetrati durante l'esecuzione dei lavori la complessiva somma di € 1.584.989,38 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al relativo pagamento in favore dell'Impresa, oltre ulteriori interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTA: precisa le conclusioni riportandosi alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. “Tutto ciò premesso come sopra rappresentata e Controparte_1 difesa, insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e domande, anche riconvenzionali, specificando che si rifiuta espressamente il contraddittorio sulla domanda di accertamento della presunta vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 4 del verbale di accordo bonario del 19 maggio 2015.” Nella comparsa di costituzione conclude:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1. In via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'intervenuta decadenza ex art. 32 del D.M. 145/2000 della dal diritto ad avviare il presente Parte_1 giudizio e comunque a richiedere il ristoro per le domande contenute nelle riserve e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dalla medesima nei confronti di Parte_1
CP_1 Controparte_1
2. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'inammissibilità delle riserve dell'appaltatrice che eccedono la misura del 20% dell'importo contrattuale stabilita dall'art. 240-bis del D. Lgs. 163/2006 nonché delle riserve che afferiscono ad aspetti progettuali e, per l'effetto, respingere tutte le relative pretese;
3. Ancora in via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la carenza di legittimazione attiva della per tutte le richieste risarcitorie afferenti Parte_1 alle attività affidate a terzi ed ai subappaltatori e, per l'effetto, respingere ogni relativa pretesa;
4. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la carenza di legittimazione attiva della n relazione alla domanda afferente ai ritardi Parte_1 per il ritardato pagamento dei corrispettivi di appalto;
5. Nel merito accertare e dichiarare per le ragioni dedotte in narrativa, l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande formulate dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1 tanto a titolo di riserve che di pretese per interessi di ritardato pagamento o
[...] danni per ritardato collaudo, respingendo per l'effetto ogni relativa pretesa;
6. In via riconvenzionale accertare e dichiarare, con ogni conseguente condanna, il diritto di
ad ottenere da la somma di € 2.139.229,22 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 e rivalutazione monetaria a titolo di ristoro dei danni per le non conformità rilevate dopo l'emissione del conto finale, o di quella diversa, maggiore o minore somma, che si riterrà dovuta anche all'esito della espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- LE DOMANDE ATTOREE
Con atto di citazione notificato in data 8.5.2018 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo in via principale Controparte_1 il riconoscimento di riserve iscritte inerenti l'appalto di lavori pubblici stipulato con la convenuta, oltre al risarcimento per il ritardo nel collaudo.
La società attrice esponeva in fatto:
- che in data 19.5.2010, a seguito di procedura ristretta con ribasso netto del 27,73%, i lavori di ampliamento alla III corsia da Rimini nord a Pedaso dell'Autostrada A14 Bologna - Bari –
Taranto, nel tratto Senigallia - ON nord - Lotto 4 dal km. 194 + 800 al km. 213 + 749, erano stati aggiudicati al , costituito dalle società per Controparte_4 Controparte_5 il 33.5%, per il 33.5% e dalla per il 33%, per Controparte_6 CP_7
l'importo di € 259.951.936,83, ivi compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 13.225.620,37; - che il 6.7.2010 era stato, quindi, stipulato il contratto d'appalto tra la concessionaria ANAS
S.p.A., la ed il consorzio stabile per il corrispettivo di Controparte_1 CP_4
€113.999.705,11 a corpo e di € 132.726.611,35 a misura;
- che il 7.3.2014 il consorzio aveva informato la CP_4 Controparte_1 dell'esclusione dal consorzio delle società e poiché Controparte_6 CP_7 queste ultime avevano presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con conseguente affidamento, avvenuto in data 26.2.2014, dell'intera gestione dell'appalto nonché della fase di esecuzione dei lavori alla consorziata CP_8 successivamente denominata che aveva incorporato al suo interno il consorzio Parte_1 con atto del 28.7.2016; CP_4
- che oggetto del contratto era l'esecuzione dei lavori di ampliamento della tratta autostradale
Senigallia – ON NO con la realizzazione della terza corsia, dalla progressiva km 194+800 alla progressiva km 213+740, per la lunghezza complessiva di 18,940 km circa, nell'ambito del più esteso intervento di ampliamento ed ammodernamento dell'autostrada A14;
- che l'appalto prevedeva, inoltre, la realizzazione ex novo delle seguenti opere:
a) il nuovo svincolo di Marina di NO (progressiva 207+900), immediatamente a nord dell'esistente area di servizio Esino, il cui ampliamento era oggetto di altro appalto;
b) la cosiddetta “bretella sud di Senigallia”, nell'omonimo comune, di collegamento alla S.S.16
Adriatica dalla loc. Ciarnin all'omonimo svincolo autostradale, nell'ambito di un più ampio intervento di realizzazione delle due bretelle (nord e sud), richieste in sede di Conferenza dei
Servizi;
- che il progetto prevedeva l'allargamento laterale dell'attuale sedime di complessivi 9.50 m, attraverso la realizzazione della terza corsia di marcia e l'adeguamento delle dimensioni delle corsie di emergenza e del margine interno, fino a, rispettivamente, m 3.00 e m 4.00, secondo norma di riferimento (D.M. 6792/2001), dimensionando, inoltre, gli elementi marginali per un corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, conformemente al D.M. n. 223/92 e ss.mm.i.;
- che il 7.7.2010 era avvenuta la consegna dei lavori, la cui scadenza era stata originariamente fissata al 7.3.2014, ma la relativa esecuzione era stata interrotta dal 30.6.2013 a causa dell'insorgenza di controversie tra le parti;
- che il 9.6.2014, all'esito di trattative tra le parti, le controversie in essere tra le stesse erano state superate mediante la stipula dell'atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del
7.11.2013, all'interno del quale le tempistiche parziali di completamento anticipato delle opere erano state nuovamente rimodulate, con ultimazione generale fissata al 31.12.2015; - che le milestones fissate con il suindicato accordo del 9.6.2014 erano state conseguite nei termini assegnati;
- che l'11.4.2016, a seguito di formale istanza del 30.10.2015 e successiva integrazione del
30.11.2015, la stazione appaltante, riconosciuta la sussistenza di problematiche estranee alla responsabilità dell'appaltatore, tali da determinare impedimenti comportanti un ritardo rispetto alla data del 31.12.2015, aveva concesso una proroga fino al 30.6.2016;
- che la committente, nonostante la necessità di nuove lavorazioni integrative disposte con ordine di servizio n. 22 del 18.5.2016 e n. 24 del 22.11.2016, intendeva mantenere ferma la data di ultimazione dei lavori;
- che in ragione delle ulteriori lavorazioni che si erano rese Controparte_1 necessarie, aveva prorogato irritualmente, facendo ricorso ad un atto di sottomissione, il tempo normativamente previsto di giorni sessanta per le attività non sostanziali;
- che nel corso delle lavorazioni era stata manifestata la necessità di apportare modifiche alle opere rispetto a quelle originariamente previste, di talché, con atto di sottomissione del
22.6.2012, era stata recepita la proposta migliorativa formulata dall'impresa ex art. 11 del DM
145/2000 riguardante l'esecuzione dei consolidamenti della galleria comportante un risparmio di € 264.456,05;
- che le ulteriori variazioni ed integrazioni erano confluite nell'atto di sottomissione della perizia n. 1 del 31.3.2015, documento in corso di redazione alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e di transazione del 9.6.2014;
- che, con atto di sottomissione n. 2, erano stati formalizzati n. 83 nuovi prezzi, con conseguente rideterminazione dell'importo del contratto per una maggior spesa di € 25.152.931,26, di cui €
12.219.254,90 per lavori ed € 12.801.431,37 per oneri della sicurezza;
- che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per la perizia n. 1 non aveva apportato modifiche ai termini di consegna anticipata stabiliti con il precedente atto aggiuntivo e di transazione del 9.6.2014, nonché al termine utile per l'ultimazione delle opere di appalto e di variante, comunque fissato al 31.12.2015;
- che nelle fasi successive era emersa la necessità di apportare ulteriori variazioni ed integrazioni, che erano confluite nella perizia di variante n. 2 di cui all'atto di sottomissione del
13.12.2014, con cui erano stati introdotti ulteriori n. 5 nuovi prezzi;
- che la perizia in oggetto era stata approvata quando i termini contrattuali erano spirati da un anno, di talché l'importo netto contrattuale era stato ridotto a complessivi € 284.970.763,28, di cui € 135.812.008,38 per lavori a corpo, € 123.054.281,42 per lavori a misura, € 26.104.473,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 132.228,08 quale quota di spettanza dell'appaltatore per le economie derivanti dalle varianti migliorative in diminuzione, per complessivi € 285.102.991,36;
- che mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per la perizia di variante n. 2 del
13.12.2016, il termine di ultimazione, al tempo fissato al 30.6.2016, era stato differito al
31.1.2017 in ragione delle lavorazioni integrative disposte con ordine di servizio n. 22 del
18.5.2016 e n. 24 del 22.11.2016;
- che, nonostante le numerose lavorazioni disposte successivamente alla sottoscrizione del precedente atto di sottomissione del 31.3.2015 e la proroga del termine di ultimazione dei lavori di sei mesi, con la suddetta perizia di variante non erano stati previsti incrementi dell'importo contrattuale;
- che, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 2 del 31.3.2015, per l'esecuzione dei lavori della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1, già in corso di redazione alla sottoscrizione dell'atto integrativo del 9.6.2014, l'appaltatrice aveva rinunciato alle riserve dalla n. 39 alla n. 45, iscritte a partire dal SAL 21 per lavori a tutto il 31.8.2014;
- che le riserve nn. 11 e 19 erano state oggetto di transazione con il verbale di accordo bonario del 19.5.2015, con cui veniva riconosciuta la somma di € 2.530.061,06 per la sola riserva n. 19;
- che, a partire dalla chiusura contabile del 30.4.2015 per l'emissione del SAL n. 29,
l'appaltatrice aveva iscritto nuove riserve, tanto che alla data di chiusura del registro di contabilità per l'emissione del SAL 35 risultavano iscritte n. 40 riserve, per l'importo complessivo di € 35.919.641,69, superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- che, con nota del 26.1.2016, l'appaltatrice aveva chiesto l'attivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, comunicando il proprio componente nella commissione, richiesta a cui la stazione appaltante forniva riscontro solamente in data
20.6.2016, dopo aver verificato la sua ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte sugli atti contabili;
- che, con nota del 20.10.2016, per dare avvio ai lavori della suindicata commissione, il componente nominato dall'impresa aveva confermato il proprio assenso al solo nominativo proposto quale presidente dal componente di elezione della stazione appaltante ed aveva sollecitato la costituzione della commissione e la redazione delle relazioni riservate del direttore lavori e della commissione di collaudo, all'epoca ancora assenti;
- che la commissione di accordo bonario era stata costituita solamente il 28.3.2017 e a tale data risultavano ancora iscritte le riserve n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n. 50, n. 52, n. 53, n. 54, n. 55, n.
56, n. 57, n. 58, n. 63, n. 65, n. 67, n. 68, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 74, n. 75, n. 76, n.
77, n. 78, n. 79, n. 80, n. 81, n. 82, n. 84 nonché dalla n. 86 alla n. 119; - che nelle more, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per la perizia n. 2 del
13.12.2016, l'appaltatrice aveva rinunciato alle riserve nn. 52, 78, 102 e 107 in quanto riconosciute in contabilità;
- che la procedura si era conclusa con la proposta del 10.7.2017;
- che, con nota del 10.7.2017, il RUP aveva comunicato gli esiti della procedura all'appaltatrice, che, con nota del 31.7.2017, aveva rigettato la proposta di accordo, non ritenendo accettabile il relativo importo, proponendo, invece, il pagamento della somma di € 15.000.000,00;
- che, nonostante i lavori fossero stati ultimati il 30.6.2016, eccetto le lavorazioni disposte dall'ASPI sulla bretella di Senigallia esterna all'asse autostradale, e che l'appaltatrice avesse adempiuto alle prescrizioni formulate nel tempo dalla direzioni dei lavori, la stazione appaltante, con note del 4.8.2017, del 7.9.2017 e del 10.10.2017 aveva dato avvio ad una serie di contestazioni, cui era stato dato riscontro con le note in data 30.8.2017, 25.9.2017 e
13.11.2017;
- che a seguito del mancato raggiungimento di un accordo, la stazione appaltante il 31 gennaio
2018 aveva richiesto l'escussione della garanzia definitiva, nonostante la mancata emissione degli atti conclusivi dell'appalto (certificato di collaudo e conto finale).
La società attrice elencava e descriveva singolarmente le riserve iscritte al SAL 45 a tutto il
31.1.2017 e si soffermava, all'esito sull'anomalo andamento dell'appalto, specificando che, nel periodo successivo alla ripresa dei lavori del maggio 2014 si erano susseguite molteplici problematiche che avevano condizionato l'esecuzione dell'appalto e da suddividere in tre intervalli temporali:
1) il periodo ricompreso tra la ripresa dei lavori del 5.5.2014 ed il 31.10.2015, termine di completamento delle milestones contrattuali;
2) il periodo dal 1.11.2015 al 30.06.2016;
3) il periodo successivo al certificato di ultimazione dei lavori dal 30.06.2016 al 31.1.2017.
La sottolineava che le tematiche che avevano generato le richieste risarcitorie Parte_1 dell'appaltatore avevano riguardati:
A) l'anomalo andamento per difformità dello stato dei luoghi e per carenze del progetto esecutivo;
B) l'errata ed incompleta contabilizzazione delle opere eseguite;
C) le carenze del PSC del progetto esecutivo.
Quanto all'anomalo andamento, la allegava di aver dato attuazione nel periodo Parte_1 ricompreso tra la ripresa dei lavori del 5.5.2014 ed il 31.10.2015 all'atto aggiuntivo e di transazione del 7.11.2013 datato 9.6.2014 con cui era stata concordata la ripresa dei lavori entro il 5.5.2014, la rimodulazione delle tempistiche parziali di completamento anticipato delle opere contrattualmente stabilite e, parallelamente alle lavorazioni oggetto di milestones, era stata prevista l'esecuzione di una serie di opere collaterali relativamente a: sistemazioni idrauliche, sistemazioni idrauliche minori, opere complementari ed opere d'arte, nonché viabilità locale interferita.
Il termine previsto per l'ultimazione dei lavori era rimasto fissato al 31.12.2015, ma sin dalla ripresa dei lavori a maggio 2014, diverse problematiche aveva impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni di realizzazione delle opere di piattaforma oggetto di Milestones, con indubbi effetti anche sull'avanzamento delle suddette opere collaterali.
In particolare, parte attrice deduceva che la prestazione era stata turbata dalle seguenti problematiche:
1. fermo attività CS14 (tratta D) per la necessità di una bonifica non prevista;
in particolare, a causa di uno sversamento di idrocarburi verificatosi in piattaforma in conseguenza di un sinistro, si era reso necessario eseguire la bonifica del rilevato stradale contaminato, con conseguente necessità di sospensione dei lavori di realizzazione del CS14 per n. 83 giorni (dal 7.1.2015 al 30.3.2015), condizione che aveva prodotto evidenti diseconomie per la realizzazione dei lavori del CS14 in modo completamente difforme dalle previsioni;
2. maggiori tempi di percorrenza per la chiusura dei varchi autostradali esterni da parte della VII direzione di tronco rispetto alle originarie previsioni, tanto che, per il conseguimento degli obiettivi programmatici nei termini pattuiti con le milestones, era stato necessario aumentare il numero e la frequenza dei viaggi, con conseguenti maggiori oneri di cui l'impresa deve essere tenuta indenne, come indicati nella riserva n. 50 per l'importo di € 19.336.574,18;
3. illegittima sospensione delle attività alla per carenze del PSC sia CP_9 in ordine all'esecuzione degli scavi esterni e cordolo di testa paratia, sia alla realizzazione e gestione degli impianti, che aveva causato un fermo di fatto delle lavorazioni presso i pozzi pari a complessivi gg. 72 (38+34) oltre ad un rallentamento delle prestazioni programmaticamente correlate, con danno quantificato nella riserva n. 55 per € 389.025,68.
4. maggiori oneri sostenuti per inadeguatezza del Piano di Sicurezza Cantiere per soppressione varco in spartitraffico centrale e mancato aggiornamento PSC.
La rappresentava che di 3 varchi previsti nel P.E. di cui uno in Parte_1 ingresso e due in uscita per l'immissione diretta da e su la sede autosrtradale in corsia di sorpasso, le lacune del PSC e del relativo piano operativo avevano comportato che per tutto il periodo compreso tra il 30.04.2015 ed il 29.06.2015,
l'appaltatore aveva potuto utilizzare per un'estensione di circa km 6 un solo ingresso ed una sola uscita con conseguenti diseconomie, perdite di tempo ed alterazione delle fasistiche previste per le lavorazioni in spartitraffico e quelle correlate. Di conseguenza, l'appaltatore aveva dovuto provvedere, anche per i varchi aperti il 29.05.2015, all'impiego di ulteriori n. 4 movieri, con danni quantificati nella riserva n. 54 in € 113.840,16.
5. diverso spessore del rivestimento in galleria GN01 e conseguenti maggiori demolizioni, in quanto, in difformità degli spessori previsti negli elaborati di contabilità (tra 0,90 e 1,40), la sezione risultava di uno spessore effettivo di 1,40
m, con conseguenti maggiori oneri e influenza sulle tempistiche delle demolizioni.
6. demolizione di 340 centine di prerivestimento, da smontare e conferire in discarica, non previsto nel P.E., che prevedeva solo delle calotte armate, con maggior tempo di lavorazione di 35 giorni.
7. richiesta di prestazioni extracontrattuali. Nel corso dei lavori, a causa di reiterate richieste da parte della D.L. di rilevate difformità tra le previsioni del P.E. ed il reale contesto esecutivo, nonché di riscontrate carenze progettuali, l'appaltatore era stato costretto ad eseguire numerose prestazioni non previste negli elaborati contrattuali, distogliendo le proprie risorse dalle opere contrattualmente previste sia con riferimento alle milestone, sia alle opere collaterali, con indubbi effetti sull'avanzamento dell'appalto.
In particolare: il 27.01.2015, con nota prot. , la D.L. Persona_1 aveva disposto l'esecuzione di risanamenti della pavimentazione stradale tra le sez. 962 e 979 carreggiata sud e tra le sezioni1294 e 1299 careggiata sud;
il
16.02.2015, con nota prot. , la D.L. aveva richiesto Controparte_10 la realizzazione di un by-pass per conferire il deflusso delle acque piovane CP_1 all'esterno dell' il 19.02.2015, con nota prot. , Persona_2 la D.L. aveva disposto la demolizione del plinto del pannello a messaggio variabile alla progressiva pk 198+350; il 5.03.2015, con nota prot. , la D.L. aveva richiesto nuove lavorazioni di Persona_3 ripristino tra le progressive pk 196+717 e la pk 196+760; l'8.6.2015, con nota prot. , la D.L. aveva richiesto la demolizione del Persona_4 cordolo in carreggiata sud tra la sezione 482 e la sezione 491, poichè interferente con le opere di sostegno preesistenti per le quali, in P.E. era previsto il mantenimento;
l'11.06.2015, con nota prot. , la D.L. Persona_5 aveva disposto alcune modifiche di dettaglio alle “pavimentazioni delle attuali corsie di marcia e sorpasso”; il 19.06.2015, con nota prot.
, la D.L. aveva disposto alcune modifiche ai muri di Persona_6 pulizia pile CV01 e CV02, nonchè, per quest'ultimo, anche l'esecuzione del rivestimento della paratia con pannelli prefabbricati;
il 31.07.2015, con nota prot. SPEA/47/31.07.15/515/EU, la D.L. aveva disposto modifiche all'istallazione delle barriere di sicurezza per l'adeguamento all'effettivo stato dei luoghi;
il 4.8.2015, con nota prot. , la D.L. aveva Persona_7 disposto il risanamento delle pavimentazioni esistenti in prossimità dell'area di servizio Esino;
il 31.08.2015, con nota prot. SPEA/47/31.08.15/550/EU, la D.L. aveva disposto l'immediata rimozione della recinzione definitiva autostradale posta in opera in corrispondenza del rilevato CS04 ed il ricollocamento nella posizione prevista dall'elaborato STD091; in data 17.09.2015, con nota prot.
, la D.L. aveva disposto la rimozione dei picchetti Persona_8 luminosi denominati filo di Arianna, in Galleria Cavallo, carreggiata NO;
il
22.09.2015, con nota prot. SPEA/47/22.09.15/585/EU, la D.L. aveva trasmesso l'elaborato STD20812 relativo all'innesto rotatoria Senigallia Centro, per sopperire ad una carenza progettuale;
il 28/9/2015, con nota prot.
SPEA/47/28.09.15/597/EU, la D.L. aveva disposto la realizzazione di piazzali tecnici nella zona interclusa tra imbocco GN01 e GN02; il 2/10/2015, con nota prot. , la D.L. aveva trasmesso gli elaborati del nuovo Persona_9 allineamento del Fosso Sant'Angelo; in data 6/10/2015, con nota
C042/15/0810/er, l'appaltatore aveva trasmesso le schede tecniche del materiale e dispositivi impiantistici in galleria GN01 non previsti in progetto richiesti per le vie brevi in sede di riunione con i tecnici della Direzione Lavori ed ASPI;
l'8/10/2015, con nota prot. , la D.L. aveva disposto Persona_10
l'allungamento delle sistemazioni Idrauliche in spartitraffico in superamento dell'interferenza con il primo ordine di tiranti MS48; il 9/10/2015, con ordine di servizio n. 20, prot. , la D.L. aveva richiesto il Persona_11 ripristino delle funzionalità del sottovia S17; il 28/10/2015, con nota prot.
SPEA/47/28.10.15/658/EU, la D.L. aveva richiesto la realizzazione di una piazzola di servizio in corrispondenza della postazione antenna sita in carreggiata sud alla pk 199+860; il 3/11/2015, con nota prot.SPEA/47/03.11.15/677/EU, la D.L. aveva chiesto il risanamento della pavimentazione della piattaforma esistente, in corrispondenza delle campate 4 e
5; il 16/11/2015, con nota prot.SPEA/47/16.11.15/694/EU, la D.L. aveva chiesto la realizzazione di una rampa provvisoria atta a completare i lavori di adeguamento Svincolo ON NO;
il 16/11/2015, con nota
C042/15/0939/mc, l'appaltatore aveva trasmesso gli elaborati di dettaglio delle lavorazioni richieste per le vie brevi sul muro di sostegno della wbs VL-IN01; il
17/11/2015, con nota C042/15/0936/mc, l'appaltatore aveva trasmesso gli elaborati di dettaglio delle lavorazioni di bitumatura richieste per le vie brevi su
Via Teano, Via Media e Via Honorati;
il 17.11.2015, con nota prot.
SPEA/47/17.11.15/696/EU, la D.L. aveva disposto la bonifica del fondo fosso
Rubiano e la sistemazione con gabbioni e materassi metallici secondo le misure maggiori riscontrate del fosso stesso;
il 20/11/2015, con nota prot.
, la D.L. aveva trasmesso gli elaborati con modiche Persona_12 alla viabilità VL-LC01; il 26/11/2015, con nota prot.
, la D.L. aveva trasmesso gli elaborati di dettaglio Persona_13 con modifiche a carpenteria ed armatura dei profili redirettivi;
il 12/1/2016, con nota prot.SPEA/47/12.01.16/006/EU, la D.L. aveva trasmesso gli elaborati per la predisposizione di n°6 punti illuminanti integrativi su LC90 non previsti in progetto;
il 13/1/2016, con nota prot. SPEA/47/13.01.16/007/EU, la D.L. aveva ordinato la sostituzione della telecamera d'imbocco di tipo “brandeggiabile” in luogo a quella prevista in progetto;
il 13/1/2016, con nota prot.
, la D.L. aveva ordinato la demolizione ed il Controparte_12 prolungamento, non previsto in progetto, del tombino idraulico esistente interferente con la;
il 3/2/2016, con nota prot. CP_13
SPEA/47/03.02.16/0050/EU, la D.L. aveva disposto l'esecuzione degli interventi di stabilizzazione del pendio sulla viabilità di bretella;
il 9/2/2016, con nota prot. SPEA/47/09.02.16/0055/EU, la D.L. aveva disposto l'esecuzione del sistema di smaltimento acque della SP2/1, in luogo di quello previsto in progetto;
il 12/2/2016, con nota prot. SPEA/47/12.02.16/0056/EU, la D.L. aveva disposto il prolungamento degli interventi di stabilizzazione del pendio sulla viabilità di bretella, comunicato con nota prot. SPEA/47/03.02.16/0050/EU, per ulteriori 60 m.; l'8/3/2016, con nota prot. SPEA/47/08.03.16/0000102/EU, la
D.L. aveva disposto la messa in opera di recinzione definitiva, non prevista in progetto, a tergo del fosso dell'opera di presidio MC49; il 21/3/2016, con nota prot. SPEA/47/21.03.16/0000128/EU, la D.L., nel dare riscontro all'appaltatore in merito alle interferenze riscontrate in cantiere e non previste in progetto (nota prot.C042/16/0136/mc - rif. 019), aveva disposto anche il prolungamento di un tombino idraulico (TB03), cambio di tipologia barriere di sicurezza e schemi terminali delle stesse barriere;
il 14/4/2016, con nota prot.
SPEA/47/14.04.16/0000157/EU, la D.L. aveva disposto la posa della recinzione definitiva sul CS21 carreggiata nord per circa 300 m, non prevista in progetto;
il 27/4/2016, con nota prot. SPEA/47/27.04.16/0000176/EU, la D.L. aveva disposto la risoluzione di una interferenza sulla viabilità VL-IN26 mediante l'esecuzione di una serie di opere e lavorazioni aggiuntive non previste in progetto;
il 29/4/2016, con nota prot. SPEA/47/28.04.16/0000179/EU, la D.L. aveva disposto la modifica mediante inserimento di lavorazioni aggiuntive quali realizzazione di rilevati e opere d'arte non previste in progetto sulla viabilità locale VL-IN04; il 3/5/2016, con nota prot. SPEA/47/03.05.16/0000183/EU, la
D.L. aveva disposto l'esecuzione di un by-pass in risoluzione di un'interferenza non censita in progetto mediante l'esecuzione di scavi, la messa in opera di tubazioni e reinterri, non previste in progetto in corrispondenza della sez. 1226 sottovia S26; l'8/6/2016, con nota prot.SPEA/47/08.06.16/0000234/EU, la D.L. aveva disposto la posa in opera di n. 6 pali di illuminazione sulla LC90 non previsti in progetto;
il 9/6/2016, con nota prot. SPEA/47/09.06.16/0000236/EU, la D.L., in luogo di quanto previsto progettualmente, aveva disposto l'esecuzione di una serie di modifiche quali chiusura di accesso carrabile, posa di cancello di accesso a strada privata, stesa di conglomerato bituminoso, in corrispondenza della rotatoria sulla S.S.16; il 17/6/2016, con nota
C042/16/0359/mc, l'appaltatore aveva comunicato l'avvenuta esecuzione dei lavori di asfaltatura sulla rampa via Marcellini ordinati per le vie brevi dalla direzione dei lavori;
il 29/6/2016, con nota prot.
SPEA/47/26.06.16/0000260/EU, la D.L. aveva disposto la posa in opera di rete di mascheramento, non prevista in progetto, da interporsi tra la bretella di
Senigallia e la sede autostradale, per un'estensione di circa 2.000m; l'8/7/2016, con nota prot. , la D.L. aveva disposto la Persona_14 realizzazione di un'opera idraulica di convogliamento, non prevista in progetto, in corrispondenza del sottovia S13, carreggiata nord;
il 21/7/2016, con nota prot.
SPEA/47/21.07.16/0000278/EU, la D.L. aveva disposto diverse modifiche e nuovi apprestamenti agli impianti ordinati con O.d.S. n. 22 del 18/5/2016 e realizzati dall'appaltatore;
8. Lavorazioni CS02 (tratta A) risoluzione interferenza rete fognaria non censita in CP_1 P.E. presso
Con nota prot. C042/54/0108/mc del 11/2/2015, l'impresa aveva segnalato il rinvenimento, in corrispondenza dell'opera ST01 (pk 195+250 in carreggiata
NO e Sud), di una rete fognaria non censita negli elaborati di P.E. e di cui non si conoscevano né la provenienza né il percorso, ma interferente con le lavorazioni ivi previste. Con nota prot. del Controparte_14
13.02.2015, la D.L. aveva dapprima rilevato che, a suo avviso, trattavasi di condotta in “trincea di dispersione che non convoglia più reflui fognari”, ritenendo che non vi fossero impedimenti al regolare prosieguo dei lavori di ampliamento del sottovia, in seguito, tuttavia, aveva riscontrato che la condotta trasportava comunque acque piovane ed aveva disposto l'esecuzione di “un by- pass per consentire il deflusso all'esterno dell'opera in ampliamento ed il recapito nel reticolo idrografico esistente”, precisando “che le suddette lavorazioni, rilevate in contradditorio [… sarebbero] state compensate a misura con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto sulla base dei prezzi offerti di cui alla Lista delle Categorie di Lavoro allegata al Contratto di Appalto”. CP_1 L'imprevisto ritrovamento aveva causato un fermo dei lavori presso l' di gg.15.
9. Lavorazioni CS07 (tratta B+C) risoluzione interferenza non censita in P.E. presso la FOA 7S bis. Con nota prot. C042/15/0528/mc del 24.06.2015
l'appaltatore ha comunicato alla D.L. l'impossibilità di procedere da circa due settimane per il rinvenimento di cavi in fibra ottica e di un cavo 7bcp non censito in P.E. interferenti con le lavorazioni previste presso il CS07 sezioni 611 e 612, con fermo di 15 giorni
10. Risoluzione interferenza rete fibra ottica non censita in P.E. presso il CS80 ed il CS82.
Nel corso delle lavorazioni presso i CS01 e CS02, in carreggiata Sud, è stata rinvenuta una rete in fibra ottica non censita in P.E. ma interferente con le lavorazioni d'appalto, che ritardava i lavori di 10 giorni e richiedeva un incremento delle risorse per il recupero del fermo.
11. Risoluzione interferenze non censite in P.E. presso VL-IN34.
Con nota prot. C042/15/0752/mc del 17.09.2015, l'impresa ha segnalato alla
D.L. la sussistenza, al di sotto del piano stradale della viabilità “VLIN 34”, di linee idriche e di un metanodotto in esercizio, istanza integrata il 30.11.2015 con richiesta di proroga. Avviata l'istruttoria sul punto, la stazione appaltante solo in data 11.4.2016 concedeva proroga sino al 30.6.2016.
Anche nel secondo periodo sopraindicato, dal 1.11.2015 (data di completamento delle milestones) al 30.06.2016 (data della proroga concessa), lo svolgimento dell'appalto presentava la presenza di parte delle problematiche già descritte e l'insorgenza di nuove, che avevano ostacolato l'esecuzione dei lavori.
Parte attrice elencava le problematiche e poi le analizzava singolarmente:
a. Rinvenimento di uno stato dei luoghi difforme al P.E. ed interferenze in corrispondenza della pavimentazione esistente presso la pk 196+000 e conseguente impossibilità di eseguire la barriera FOA 1N/2N ivi prevista;
b. Rinvenimento di uno stato dei rivestimenti della Galleria GN03 difforme al P.E. e di interferenze non censite, con conseguente impossibilità di procedere con l'istallazione degli impianti e le finiture previste;
c. Differente modalità esecutiva per adeguamento antisismico sottovia ST04 ed ST05 e restrizione disalimentazioni RFI;
d. Fermo lavori su CS23 imposto dal cantiere ANAS su SP76 interferente alla pk 213+216;
e. Completamento lavori Via Molinello;
f. Difficoltà esecutiva lavori su CS14 e presidi idraulici sotto Viadotto Esino;
g. Erronea previsione di P.E. per i profili redirettivi presso i portali in tratta A – Sud;
h. Rinvenimento di tombino idraulico non censito in P.E. ed interferente con l'istallazione delle FOA 1N/2N previste alla pk 195+ 488.
i. Mancata ripresa in consegna viabilità VL-LC02;
j. Interferenze non censite e incongruenze progettuali sistemazione idraulica di piattaforma e sistemazioni finali;
k. Fermo di fatto lavori Viabilità VL-IN33 (Via Molino);
l. Erronea previsione di P.E. realizzazione FOA 1N/2N imbocco NO GN03;
m. Richiesta di modifica impianto antincendio Galleria GN03;
n. Maggiori apprestamenti richiesti dal tronco per apertura a tre corsie;
o. Imprevista chiusura varchi autostradali esterni da parte della settima Direzione di
Tronco ASPI;
p. Sistemazione chiusini di ispezione;
q. Punti di sovrapposizione new jersey;
r. Fermo di fatto esecuzione Scale FOA per mancata formalizzazione NP;
s. Ineseguibilità impianti di galleria per ritardata emissione OdS 22 ed erronea formulazione NP.
Da ultimo, quanto all'anomalo andamento nel terzo periodo, successivo al certificato di ultimazione delle opere, dal 30.06.2016 al 31.1.2017 parte attrice evidenziava che si erano continuate a produrre una serie di attività impreviste. Precisava di aver rinnovato già con nota prot. SPS/vp/16/22 del 31.05.2016 la richiesta di differimento del termine di prevista ultimazione al 26.08.2016 con salvezza di aggiornamento. La nota non veniva riscontrata e in data 30.06.2016 è intervenuta l'ultimazione dei lavori, giusto verbale del 27.07.2016 sottoscritto con riserva dall'appaltatore in quanto, qualche giorno prima, il 21.07.2016, con nota la S.A. aveva disposto le seguenti nuove lavorazioni:
1. Sdoppiamento delle forniture di energia elettrica che alimenta gli impianti della Galleria
GN03, con conseguente necessaria riprogettazione dell'architettura impiantistica e conseguenti maggiori apprestamenti, materiali e manodopera;
2. Introduzione di sistema di sgancio su entrambe le forniture richiamate al punto precedente, a valle dei contatori nelle conchiglie a valle del punto di fornitura NE con gli interruttori esterni ai locali, con necessaria riprogettazione dell'architettura impiantistica e conseguenti maggiori apprestamenti, materiali e manodopera;
3. Modifica impianto antincendio Galleria Cavallo GN03 secondo quanto comunicato con nota del 21.07.2016, ovvero lo Smontaggio dell'impianto Controparte_15 antincendio realizzato secondo le disposizioni precedentemente ricevute con l'O.d.S. n°22 del
18.05.2016 già installato che ha richiesto le seguenti modifiche ed apprestamenti:
- Smontaggio per tutta la lunghezza della galleria dell'impianto antincendio
- Scavo a catena ai margini della piattaforma di tutta la galleria;
- Posa in opera sabbia per allettamento inferiore della tubazione ai margini di tutta la galleria;
- Posa in opera di tubazione in PEAD DN110 PN16;
- Posa strato isolante in elastomero per tubazioni in PEAD;
- Realizzazione rinfianco tubazione con sabbia;
- Getto di protezione con calcestruzzo REI120 di spessore 16cm con doppia rete elettrosaldata.
4. Successiva modifica con riferimento alla chiusura dell'anello del sistema antincendio da realizzare interrato in luogo della precedente previsione di alloggiamento in quota con conseguenti modifiche nei punti di attacco.
5. Richiesta di modifica segnaletica orizzontale interna alla galleria Cavallo GN03 mediante l'applicazione di vernice colata non prevista in progetto e restringimento delle corsie di marcia a 3,5 m di larghezza in luogo ai 3,75 m previsti da progetto.
Con nota del 6.09.2016 prot.SPS/vp/16/2558 l'appaltatore aveva esplicitato la riserva e contestualmente rinnovato l'istanza di differimento dei termini questa volta a tutto il
30.09.2016. Anche questa nota è rimasta nuovamente priva di riscontro. La committenza nonostante fosse intervenuto certificato di ultimazione di contro, reiterava l'emissione di ordini di servizio ancora in data 22.11.2016, con OdS n. 24, la D.L. ha in ultimo disposto il completamento della condotta di smaltimento idraulico delle acque di piattaforma del CS16
(Via Ruffilli) per garanirne la funzionalità e consentire la ripresa delle attività contrattuali che versavano da sempre in fermo di fatto.
La stazione appaltante, in data 13.12.2016, aveva proposto la sottoscrizione di un atto di
Sottomissione per una determinazione concordata del termine finale dei lavori, prorogato il solo termine di gg 60 per l'ultimazione delle attività non sostanziali al 31.1.2017, nonostante le opere ancora da eseguire per rendere l'opera fruibile e le lavorazioni venivano completate in data
26.01.2017.
Oltre all'anomalo andamento del contratto parte attrice lamenteva l'omessa o errata contabilizzazione delle opere eseguite, considerato che la D.L. aveva proceduto all'allibramento delle prestazioni sulla base del Computo metrico estimativo e degi elaborati di progetto, non sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, aveva modificato precedenti allibramenti o non applicato i Nuovi prezzi concordati, con conseguente iscrizione da parte della appaltatrice delle riserve 46, 47, 49, 56, 63,65, 75, 76, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 104, 105, 109, 116,
117, 118.
Da ultimo l'appaltatrice lamentava le carenze del Piano sicurezza e coordinamento, che difettava di requisiti ritenuti essenziali, ragion per cui l'appaltatrice aveva iscritto le riserve 53,
54, 55, 70,72, 80, 88, 67, 68, 71, 73, 79, 81, 87, 113.
La società chiedeva, dunque, il riconoscimento delle riserve iscritte, nonché il danno da ritardato collaudo e gli interessi dovuti per i ritardati pagamenti.
2.- LA FASE CAUTELARE
Dal momento che in data 30.1.2018 la stazione appaltante aveva richiesto l'escussione della garanzia definitiva, ritenendo non sussistenti i presupposti di tale escussione, parte attrice chiedeva ex art. 700 c.p.c. la sospensione della escussione disposta da Controparte_1 mediante inibizione alla compagnia assicurativa stante il ritenuto abuso del CP_16 diritto. Parte ricorrente riteneva la cauzione inefficace e sollevava l'exceptio doli generalis, rappresentando, quanto al periculum in mora, la sussistenza di un danno grave ed irreparabile in dipendenza sia del pregiudizio economico in sé considerato che in ragione della conseguente impossibilità di partecipare a future gare pubbliche.
Con comparsa depositata in data 16.7.2018 si costituiva nel procedimento cautelare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1 richiedeva il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata.
Disposta la comparizione delle parti, il ricorso veniva successivamente rigettato con ordinanza del 15.10.2018.
3.- LA COMPARSA DI COSTITUZIONE DI CP_17
Con comparsa depositata il 15.10.2018 si costituiva nel giudizio di merito la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che esponeva:
[...]
- che il 6/7/2010 era stato stipulato il Contratto di appalto tra RA dell'AL e il
(costituito dalla oggi dalla Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 CP_6
e dalla e il , per l'esecuzione ordinaria delle opere appaltate,
[...] CP_7 CP_4 costituiva la società consortile Controparte_18
- che le parti richiamavano all'art. 2 quale normativa applicabile il D.lgs. 163/2006, il D.p.r.
554/1999 ed il D.M. 145/2000, nel testo in vigore ratione temporis;
- che il corrispettivo era pattuito in € 259.951.936,83 di cui € 113.999.705,11 per lavori a corpo,
€ 132.726.611,35 per lavori a misura ed € 13.225.620,37 per oneri di sicurezza;
- che, tra le varie pattuizioni richianate, in particolare le parti all'art. 18 concordavano in modo specifico le modalità di esecuzione dei lavori, le aperture dei varchi, la disciplina del traffico atteso che i lavori erano previsti su un'arteria autostradale che restava in esercizio e l'appaltatore si dichiarava edotto delle particolari condizioni di esecuzione dei lavori e di averne valutate le conseguenze sulla programmazione dei lavori “anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal committente o altri gestori della viabilità in corso d'opera”;
- che i lavori erano stati consegnati il 7 luglio 2010 con termine di ultimazione prevista al 7 marzo 2014;
- che era stata presentata una variante migliorantiva sui lavori della Galleria Cavallo ai sensi dell'art. 11 del DM 145/2000 e, valutata positivamente dalla committenza, in dta 22 giugno
2012 l'appaltatore aveva sottoscritto atto di sottomissione, accettando di eseguire i lavori come modificati, senza variazioni di ultimazione dei lavori;
- che l'appaltatore in data 8 maggio 2013 aveva proposto istanza di risoluzione anticipata del contratto stante le difficoltà della in concordato preventivo e delle difficoltà CP_7 finanziarie della che avevano comportato un blocco della capacità Controparte_6 produttiva del;
CP_4
- che la richiesta era stata respinta, ma l'appaltatore aveva comunque proceduto alla risoluzione ed avviato un contenzioso, mentre la commiettenza aveva risolto il contratto il 3/7/2013 per grave inadempimento;
- che nel corso del giudizio, il 7/11/2013, le parti avevano sottoscritto un atto aggiuntivo conciliativo, con annullamento delle reciproche risoluzioni e un nuovo accordo basato sulla realaizzazione di milestones entro termini specifici;
- che veniva avviata una procedura di accorsdo bonario ex art. 240 D.lgs. 163/2006 e le parti avevano avviato un procedimento volto alla composizione stragiudiziale delle riserve 11 e 19, rinunciate con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo;
- che i problemi finanziari della portava alla sua esclusione dal Controparte_6 consorzio e la veniva posta in concordato preventivo;
Controparte_18
- che la chiedeva una rivisitazione dell'accordo e al tempo agiva in Controparte_5 giudizio chiedendo un risarcimento per € 211.212.874,62;
- che le parti trovavano un accordo il 10/06/2014 con sottoscrizione di atto integrativo che prevedeva un nuovo cronoprogranna e la fine lavori al 31/12/2015;
- che il 31 marzo 2015 l'apaltatore sottoscriveva altro atto di sottomissione per l'introduzione di varianti alle opere e un accordo bonario il 19 maggio 2015, con impegno all'art. 4 da parte dell'appaltatore a non avanzare “qualsiasi ulteriore riserva o richiesta per fatti, atti e/o circostanze noti o conosciuti o conoscibili alla data del presente atto”;
- che l'appaltatrice aveva completato al 31/10/2015 la terza corsia in progetto, aperta il
30/12/2015 ma trascurava lavorazioni residue, diminuendo la propria struttura produttiva e assumendo un atteggiamento ritenuto aggressivo e inadempiente, indi chiedeva una proroga, che veniva concesso al 30/06/2016;
- che il Direttore dei lavori certificava la ultimazione dei lavori al 30/06/2016 con interventi da ultimare al 30/08/2016, con successivo accordo di modifica delle opere residue e slittamento al
31/01/2017 per la fine lavori (atto di sottomissione del 13/12/2016);
- che, a seguito delle verifiche eseguite, in data 4 agosto, 9 agosto, 7 settembre e 10 ottobre
2017 venivano contestate all'appaltatore i vizi e le difformità esecutive riscontrate, con diffida alla loro rimozione;
- che seguiva al 24 gennaio 2018 nuova diffida all'esecuzione degli interventi richiesti;
- che al tempo veniva avviato, nelle more del completamento del collaudo, il procedimento ex
RT. 240 d.LGS. 162/2006 di accordo bonario sulle riserve iscritte;
- che il 10/07/2017 RA trasmetteva alla la proposta di accordo CP_1 Pt_1 bonario, che non si concludeva positivamente stante il diniego dell'appaltatore;
- che l'appaltatore non avviava il giudizio nel termine di decadenza di cui all'art.33 del D.M.
145/2000, avendo avviato il giudizio solo in data 8/5/2018.
Parte convenuta, tanto premesso, eccepiva:
- l'intervenuta decadenza, ex art. 33 del D.M. n. 145/2000, della dal diritto di Parte_1 richiedere il ristoro per le domande contenute nelle riserve, avendo le parti richiamato, nel contratto di appalto, quale fonte integrativa, il Capitolato generale per le opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 145/2000;
- l'inammissibilità delle riserve iscritte oltre la misura del 20% dell'importo contrattuale stabilite dall'art. 240 bis del D.Lgs. 163/2006;
- la carenza di legittimazione attiva della on riferimento alle richieste risarcitorie Parte_1 afferenti alle attività affidate a terzi ed ai subappaltatori, non avendo l'attrice provato né di aver effettivamente indennizzato tali soggetti, né di aver ricevuto mandato da questi o dai subfornitori;
- l'inammissibilità delle riserve per decadenza dalla facoltà di formularle ed iscriverle, in quanto la disciplina contenuta nel contratto di appalto richiamava espressamente le disposizioni di cui al D.P.R. n. 554/1999 nonché del D.M. 145/2000;
- la carenza di legittimazione attiva della con riferimento alla domanda di condanna al Pt_1 pagamento degli interessi da ritardato pagamento dei corrispettivi per il periodo 16.3.2011-
14.10.2016, poiché, con comunicazione del 14.2.2011, l'allora aveva Controparte_4 comunicato alla stazione appaltante, che aveva accettato con nota del 16.3.2011, di aver ceduto alla tutti i crediti rinvenienti nel contratto di Controparte_19 appalto, cessione revocata con comunicazione del 14.10.2016;
- l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle singole riserve, che venivano esaminate singolarmente, e l'inammissibilità della quantificazione della domanda;
- la infondatezza della domanda di risarcimento dei danni da ritardato collaudo e da tardivi pagamenti dei corrispettivi.
La convenuta chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della al Parte_1 risarcimento dei danni subiti in ragione delle non conformità delle opere eseguite, in particolare quanto agli impianti di illuminazione viabilità locali LC03 e LC05, per mancata messa in opera di terreno vegetale e di opere a verde, nonché dei danni alla proprietà Parte_2
La convenuta concludeva, quindi, come in epigrafe.
4.- LA FASE ISTRUTTORIA
L'attrice, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., chiedeva, in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'art. 4, ultimo capoverso, del verbale di accordo bonario del 19.5.2015, anche ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c., qualora la rinuncia fosse stata intesa come non limitata alle riserve e ai fatti ivi esposti oggetto dell'accordo bonario stesso,
La convenuta, con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., rifiutava espressamente il contraddittorio sulla domanda di accertamento della presunta vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 4 del verbale di accordo bonario del 19.5.2015 e, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., chiedeva lo stralcio dal fascicolo cartaceo d'ufficio, dei CD e della seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. della n quanto privi di attestazione Parte_1 di deposito e di data di deposito da parte della cancelleria;
in subordine, eccepiva l'inammissibilità di tale produzione, in quanto effettuata oltre i termini istruttori e non in replica a domande o eccezioni nuove;
in ulteriore subordine, chiedeva di essere rimessa in termini per articolare la relativa prova contraria.
L'attrice, con istanza del 29.1.2019, precisava che il deposito della memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c. era stato effettuato in modalità telematica il 22.12.2018 ed in forma cartacea presso la cancelleria in data 28.12.2018. Chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c., qualora fosse stato ritenuto che i depositi sopra indicati non fossero stati effettuati nei termini concessi, atteso che la mancata accettazione della PEC e la mancata registrazione del deposito da parte della cancelleria non erano imputabili alla difesa, che vi aveva provveduto tempestivamente.
Il giudice, con ordinanza dell'11.9.2019, rimetteva in termini parte attrice, concedendole termine di giorni 30 dalla comunicazione per depositare nuovamente il contenuto della busta inviata in data 21.12.2018 ed assegnava, altresì, alla convenuta il termine di venti giorni per il deposito di memoria di replica ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., decorrenti dallo scadere del termine concesso all'attrice.
La convenuta, con la memoria ex art 183, comma VI, n. 3 c.p.c., eccepiva l'inammissibilità del documento di controparte denominato “memoriale illustrativo delle riserve”, in quanto depositato in violazione delle preclusioni ex art. 183 c.p.c., con particolare riferimento al contenuto della seconda memoria. La causa veniva quindi istruita in via documentale nonché attraverso CTU contabile.
All'udienza del 22.2.2022, ai soli fini transattivi ex art. 185 c.p.c., si formulava proposta conciliativa, che non veniva accettata.
All'esito la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.- L'ECCEZIONE DI DECADENZA
RA per l'AL S.p.A. (ASPI) ha eccepito in primis la decadenza dell'attrice dalla proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 33 del D.M. n. 145/2000, che prevedeva, per la proposizione dell'azione da parte dell'appaltatore, il termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione ex art. 149, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, coincidente, secondo la sua prospettazione, con il 10/7/2017, data della comunicazione della conclusione dell'accordo bonario.
L'eccezione non coglie nel segno.
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, in particolare, prevedeva che l'appaltatore dovesse far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi ovvero, in sostanza, dall'infruttuoso decorso dei sessanta giorni previsti dall'art. 149, comma 3 del D.P.R. 554/99 per le determinazioni della stazione appaltante sulla proposta di soluzione bonaria formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del secondo comma del citato art. 149.
Orbene, l'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 ha abrogato, come effetto immediato dalla sua entrata in vigore, l'art. 33 del D.M. n. 145/2000, pertanto, alla data in cui è avvenuta la conclusione della seconda e della terza procedura di accordo bonario (2012), l'art. 33 citato era già stato abrogato, pertanto, non può ritenersi che l'odierna attrice sia incorsa in alcuna decadenza.
La convenuta ha dedotto che il rinvio previsto dall'art. 2 del contratto d'appalto inter partes al
Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000, da ritenersi come recettizio, avrebbe attribuito a tale fonte regolatrice del contratto efficacia negoziale, a prescindere dalle vicende afferenti al citato D.M..
La deduzione è priva di pregio.
Il rinvio al D.M. n. 145/2000 non ne trasforma le previsioni in condizioni contrattuali, quindi è da intendersi alle previsioni ivi previste in quanto vigenti alla data della stipulazione del contratto. Inoltre, alla data di stipula del contratto di appalto (6 luglio 2010) la comunicazione prevista dall'art. 149 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e che stabiliva il dies a quo dei 60 giorni non era più prevista, in quanto la citata disposizione è stata abrogata dall'art. 256 del
D.Lgs. n. 163/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2007, che dispone: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono o restano abrogati: …. gli articoli … 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554; …l'articolo 32, del decreto del ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145”.
La comunicazione non era più prevista e non risulta, in ogni caso, inviata alla società attrice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dell'attrice dall'azione in esame sollevata dalla convenuta.
6. – L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE RISERVE ECCEDENTI IL 20%
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle riserve dell'appaltatrice eccedenti il 20% del valore dell'importo contrattuale di cui all'art. 240-bis del D.Lgs. n. 13/2006.
Giova premettere che le leggi in materia di appalti pubblici succedutesi nel tempo hanno delineato una disciplina transitoria che prevede tendenzialmente, tranne le eccezioni previste espressamente, l'applicazione della nuova normativa agli appalti rispetto ai quali la pubblicazione del bando di gara o degli avvisi pubblici sia avvenuta dopo l'entrata in vigore delle riforme succedutesi nel tempo, sancendo, quindi, la generale irretroattività della disciplina sostanziale in materia di appalti pubblici. In particolare, l'art. 253, co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006
e l'art. 216, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 (recanti la disciplina transitoria) stabiliscono che le disposizioni contenute nei rispettivi decreti legislativi si applicano ai bandi e agli avvisi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore;
l'art. 357, co. 6 del D.P.R. n. 207/2010 prevede espressamente che la disciplina contenuta nel regolamento, relativa alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, non si applica ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
l'art. 332, co. 2 del D.P.R. n. 554/1999, entrato in vigore il
28/7/2000, prevede che “Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore”.
Venendo al caso di specie, il limite del 20% al valore delle riserve ammissibili nei pubblici appalti è stato introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera hh), della legge n. 106/2011, che ha modificato l'art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006, successivamente, quindi, all'indizione della gara per la scelta del contraente relativa al caso di specie ed anche alla sottoscrizione del contratto d'appalto, risalente al 6 luglio 2010.
Al momento dell'indizione della gara, infatti (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europera il 3/4/2009 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 8/4/2009) l'art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis prevedeva soltanto che “le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse”.
L'eccezione va, dunque, respinta.
7.- L'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SALC
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione della per le richieste risarcitorie afferenti Pt_1 le attività affidate a terzi ed ai subappaltatori.
L'eccezione è genericamente formulata ed è infondata in quanto le domande di parte attrice attengono alle riserve iscritte in contabilità e alle residue spettanze contrattuali spettanti all'appaltatore, non essendo emersa alcuna questione inerente terzi o subappaltatori.
8.- IL THEMA DECIDENDUM - LE RISERVE ISCRITTE
Ciò posto, nel merito la presente controversia trae origine dal contratto di appalto, rep. n. 20448, stipulato in data 6.7.2010 all'esito di gara ristretta ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. A) del
D.Lgs 163/2006 tra in qualità di committente e il Controparte_1 Controparte_4
(costituito dalla al 33.5%, dalla al
[...] Controparte_5 Controparte_6
33,5% e dalla al 33,00%), con aggiudicazione del 19.5.2010 CP_7
In particolare, l'affidamento dei lavori in questione concerne la realizzazione dell'
“Ampliamento alla 3^ corsia da Rimini nord a Pedaso ricadenti nell'Autostrada A14 Bologna
- Bari - Taranto, ubicati nel tratto Senigallia - ON nord - Lotto 4 dal km. 194 + 800 al km.
213 + 749 (Codice Appalto n. 0373/ A14 - Commessa n. 02.0G073 - Contratto Sap
n.1000004059)” il cui progetto esecutivo era stato approvato dall'ANAS con provvedimento
D.A. Prot. n. CDG-0038038-P del 12.03.2009.
Quanto al corrispettivo dell'appalto, l'importo complessivo dell'opera veniva aggiudicato per un importo di € 246.726.316,46 (di cui € 113.999.705,11 a corpo ed € 132.726.611,35 a misura) al netto del ribasso offerto del 27,730%, oltre oneri per la sicurezza, pari a € 13.225.620,37, per un totale di € 259.951.936,83.
Ai sensi dell'art. 13 del contratto d'appalto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva determinato in 1340 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori
(avvenuta il 7.7.2010) ed era stabilita una suddivisione del tempo di esecuzione in linea con le esigenze di disponibilità del tratto stradale da parte dell'utenza, in milestones a loro volta distinte in primarie (e come tali non differibili) e secondarie (i cui termini erano eventualmente recuperabili). L'art. 15 prevedeva la cadenza bimestrale dei pagamenti in acconto, previa emissione di stati di avanzamento, e l'erogazione dell'importo degli oneri di sicurezza “proporzionalmente all'avanzamento dei lavori”.
L'art. 18 prevedeva l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico veicolare, con conseguenti ripercussioni sull'operatività dell'esecutore e sulla sua autonomia decisionale per tutto ciò che non risultasse espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e progettuale;
l'art. 19 disciplinava gli accorgimenti e le opere di natura provvisionale a carico dell'esecutore per garantire la sicurezza del transito lungo l'arteria autostradale nell'area interessata dai lavori.
All'art. 20 si dava atto della presenza di interferenze nelle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, la cui rimozione era posta a carico della committente “nel rispetto delle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto esecutivo” e si dava atto che la direzione dei lavori sarebbe stata effettuata dalla per effetto CP_20 dell'incarico conferito con nota di ASPI, prot. n.19721 del 29.7.2008.
Parte attrice ha chiesto, in primo luogo, la condanna della convenuta al pagamento degli importi derivanti dalle riserve iscritte in contabilità dalla n. 45 alla n. 120, con esclusione di quelle rinunciate nel corso dell'appalto in virtù di atti di sottomissione per complessivi €
64.611.691,25.
Con riferimento all'iscrizione delle riserve, sono applicabili nel caso di specie le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, avuto riguardo alla data di pubblicazione del bando di gara
(8.4.2009), le pattuizioni contenute nel contratto di appalto inter partes stipulato il 6.7.2010, che richiama anche il D.p.r. 554/1999, il D.lgs. 81/2008 ed il D.M. 19.4.2000 n. 145 (in quanto compatibile), che contiene le disposizioni relative al Capitolato generale di Appalto dei Lavori pubblici.
Ciò posto, si rileva che, anche con riferimento all'appalto in esame, vige il principio in base al quale l'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni
(e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. civ., 9.5.2018, n. 11188).
Tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve c.d. contabili); sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve c.d. risarcitorie).
La normativa suindicata sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che - in ogni caso - le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e l'appaltatore è tenuto, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Infatti, la riserva non è prevista dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (Cass. civ., 28.2.2018, n. 4718).
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, devesi osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi,
l'iscrizione della riserva è tempestiva”. (Cass. Civ., sez. 1, sent. 24/06/2008 n. 17083). Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi” (Cass. civ., sez. 1, sent.
03/11/2000 n. 14361).
L'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (cfr. Cass. civ. n.
1637 del 26/01/2006).
Inoltre l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (cfr. Cass. civ. n. 7479 del 23/03/2017). 9.- LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO
Tanto premesso, alla luce dei documenti prodotti e della CTU effettuata nel corso della istruttoria, la domanda della società attrice è risultata parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, anche tenendo conto di alcune valutazioni che vanno effettuate in modo difforme da quella resa dal consulente o che il consulente ha ritenuto valutazioni giuridiche non rimesse al suo apprezzamento.
Va dato atto che il CTU ha ricostruito in modo puntuale l'andamento dell'appalto sulla base della documentazione prodotta dalle parti, riportando cronologicamente ogni evento e fornendone poi una ricostruzione ragionata.
In particolare ha ritenuto l'esecuzione dell'appalto da suddividere in 4 periodi:
- 1° periodo: dalla consegna fino al fermo lavori per insorti contenziosi;
- 2° periodo: dal fermo lavori alla ripresa dopo l'Atto Integrativo del 10/06/2014;
- 3° periodo: dalla ripresa dei lavori alla fine del 2015;
- 4° periodo: fase successiva all'ultimazione dei lavori sulla 3^ corsia (dic. 2015) fino all'ultimazione di tutti i lavori dell'appalto (31 gennaio 2017)
Di tali periodi rilevano ai fini delle riserve in esame, in particolare, i periodi 3 e 4, essendo state altrimenti definite le questioni relative allo sviluppo dell'appalto nei primi due periodi.
Il CTU ha evidenziato il succedersi degli Ordini di servizio del direttore dei lavori, gli stati di avanzamento lavori nel periodo di interesse, le comunicazioni tra le parti, le iscrizioni con riserva effettuate dall'appaltatrice con conseguenti prese di posizione da parte della direzione lavori e sul punto, non ravvisandosi discrepanze rispetto ai fatti come ricostruiti negli atti delle parti, si rinvia per maggiori dettagli, in particolare quanto alla corrispondenza tra le parti, alla puntuale ricostruzione del consulente tecnico e si richiamano solo le circostanze principali, tenuto conto che occorre esaminare le riserve relative all'anomalo andamento dell'appalto ed atteso che l'appalto ha avuto uno sviluppo complesso per più anni.
E' documentale che in data 7.7.2010 avveniva la consegna dei lavori come da apposito verbale, in cui venivano riepilogati i lavori, le condizioni e le modalità di esecuzione e veniva dato atto dell'espletamento dell'attività propedeutica al concreto inizio dell'esecuzione. Il processo verbale in oggetto dava atto di modifiche relative ad alcune delle aree oggetto di esproprio, in virtù di accordi transattivi intercorsi tra la committente e le rispettive proprietà, cosicché le opere ricadenti sui sedimi di dette aree sarebbero state variate come da peculiari elaborati grafici oggetto di successiva trasmissione con separato atto. In ragione del termine di esecuzione da contratto (1340 gg, ossia 3 anni e 8 mesi), l'ultimazione dei lavori risultava fissata al 7.3.2014. Il 23.11.2010 veniva redatto lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per lavori a tutto il
31/10/2010 dell'importo di € 999.642,11, di cui € 50.858,97 per oneri della sicurezza, e l'impresa firmava il Registro di contabilità senza riserve il 24/11/2010.
Il 20.01.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 31/12/2010, dell'importo di €
3.084.573,72, dei quali € 156.934,40 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il Registro di Contabilità senza riserva in data 25/01/2011.
Il 18.2.2011, con nota protocollo n. 0127/EU, nell'ambito delle attività di bonifica profonda del piano di posa del rilevato, con riferimento alle sezioni tra la 533 e la 576, la D.L. comunicava che le risultanze delle prove di laboratorio attestavano l'idoneità del terreno per la stabilizzazione a calce, pertanto, ordinava di eseguire una bonifica con stabilizzazione a calce per una profondità di 40 cm a partire dall'attuale piano di . Note del medesimo tenore (o Pt_3 con varianti di spessore e/o attività in considerazione delle caratteristiche della zona di volta in volta affrontata) sono state inviate, con riferimento alle altre sezioni autostradali, in data
18.02.2011, 23.02.2011, 04.04.2011, 31.05.2011, 01.07.2011, 05.08.2011, 12.12.2011,
14.12.2011, 15.12.2011, 20.01.2012, 03.02.2012, 20.03.2012, 04.04.2012, 23.04.2012,
04.05.2012, 10.05.2012, 21.05.2012, 22.05.2012, 04.06.2012, 05.06.2012, 25.06.2012,
20.07.2012, 03.09.2012, 06.09.2012, 09.10.2012, 11.10.2012, 12.11.2012, 29.11.2012,
28.02.2013, 03.03.2015.
Il 16.3.2011, con nota protocollo n. 6025/EU, ASPI comunicava la presa d'atto della cessione da parte del consorzio di tutti crediti derivanti dall'appalto “per l'importo di € CP_4
259.951.936,83”, alla cosicché avrebbe provveduto, Controparte_19 già dal certificato di pagamento n. 1, al pagamento di tutti i corrispettivi liquidi ed esigibili a favore di quest'ultima, eccezion fatta per i previsti pagamenti diretti ai subappaltatori, per complessivi € 12.831.208,00 (30% categoria SOA OS21).
Il 25.03.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 3 per lavori a tutto il 28/02/2011, dell'importo di €
7.268.312,45, di cui € 369.791,21 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il Registro di Contabilità “con riserva” in data 31/03/2011, esplicitandola il
14/04/2011 con l'iscrizione della riserva n. 1, per l'importo di € 252.961,32.
Il 25.05.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 4 per lavori fino al 30/04/2011, dell'importo di €
14.401.767,02, di cui € 732.721,23 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il Registro di contabilità “con riserva” il 30/05/2011, esplicitandola il 14/06/2011 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve nn. 1, 2 e 3, per l'importo di € 402.961,32.
Il 25.07.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 5 per lavori fino al 30/06/2011 dell'importo di €
26.149.360,40, di cui € 1.330.405,60 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” l'8/8/2011, la esplicitava il 23/08/2011 con l'iscrizione/aggiornamento di n. 10 riserve, dalla n. 1 alla n. 10, per l'importo di €
7.425.526,61.
Il 14.09.2011, con noto protocollo n. DT/944/11/DF/at, il chiedeva, al fine CP_4 CP_4 di procedere nelle attività di cantierizzazione, di posa della segnaletica orizzontale gialla e di apertura del varco autostradale, la programmazione di una serie di riduzioni di carreggiata.
Il 26.09.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 6 per lavori fino al 31/08/2011, dell'importo di €
39.107.179,05, di cui € 1.989.662,82 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 4/10/2011, che esplicitava il 17/10/2011, con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 13, per l'importo di € 26.113.057,97.
Il 24.11.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 7, per lavori a tutto il 31/10/2011, dell'importo di €
51.619.269,61, dei quali € 2.626.242,65 per oneri della sicurezza.
L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 6/12/2011, che esplicitava il
17/10/2011 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 17, per l'importo di €
37.174.004,21.
Il 25.1.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 8 per lavori fino al 31/12/2011, dell'importo di €
63.187.300,26, di cui € 3.214.791,38 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 9/02/2012, che esplicitava il 20/02/2012 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 22, per l'importo di € 110.909.590,18.
Il 26.3.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 9 per lavori a tutto il 29/02/2012, dell'importo di €
73.623.321,38, di cui € 3.745.746,66 per oneri della sicurezza;
l'impresa firmava il Registro di
Contabilità “con riserva” in data 5/04/2012, esplicitandola in data 20/04/2012 con l'iscrizione/aggiornamento di n.24 riserve, dalla n. 1 alla n. 24, per l'importo di €
124.779.327,51.
Il 24.05.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 10, per lavori fino al 30/04/2012, dell'importo di €
89.084.089,02, dei quali € 4.532.346,85 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 6/06/2012, che esplicitava il 18/06/2012 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 28, per l'importo di € 138.217.693,45.
Il 22.6.2012 veniva sottoscritto l'Atto di sottomissione relativo ad una perizia di variante migliorativa (in diminuzione) ex art. 11 D.M 145/2000.
Il 10.07.2012, con nota prot. FC/mgb/12/27, l'impresa dichiarava di rinunciare alle riserve nn.
2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 iscritte al SAL 10 a tutto il 20.4.2012. Il 24.07.2012 le parti sottoscrivevano l'atto aggiuntivo al contratto rep. n. 20629, con il quale venivano ridefinite scadenze (parziali e finali) e corrispettivi aggiuntivi ed erano assunte pattuizioni accessorie.
Il 25.7.2012 veniva redatto il S.A.L. n.11 per lavori fino al 30/06/2012 per l'importo di €
105.864.229,86, di cui € 5.386.073,03 per oneri della sicurezza e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” in data 1/8/2012, esplicitata il 10/08/2012.
Il 24.9.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 12 per lavori fino al 31/08/2012 dell'importo di €
118.292.761,08, di cui € 6.018.401,59 per oneri della sicurezza, e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 3/10/2012, esplicitata il 16/10/2012.
Il 22.11.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 13 fino al 31/10/2012, dell'importo di €
130.129.173,91, di quali € 6.620.604,85 per oneri della sicurezza.
Il 24.1.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 14 per lavori fino al 31/12/2012, dell'importo di €
137.525.052,54, di cui € 6.996.886,26 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” in data 7/12/2012, esplicitandola in data 19/02/2013.
Il 25.03.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 15 per lavori fino al 28/02/2013, dell'importo di €
142.625.325,66, di cui € 7.256.373,76 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 3/04/2013, esplicitata il 18/04/2013 con conferma e/o aggiornamento delle riserve adeguandone le spettanze e chiedendo un maggior tempo di
149+587 giorni per maggiori oneri per € 232-204.005,97.
Il libretto delle misure attesta l'allibramento delle quantità inerenti il S.A.L. n. 16 al 23.5.2013, per lavori fino al 30/04/2013, per l'importo parziale di € 1.398.393,49, quindi l'avanzamento totale di € 144.023.719,15, di cui € 7.327.520,07 per oneri della sicurezza, pur segnalando il
CTU la mancanza delle relative iscrizioni.
In data 8 maggio 2014 trasmetteva istanza di risoluzione del contratto per CP_4 inadempimento di ASPI, ai quali imputava i ritardi nell'esecuzione dei lavori ed ASPI intimava alla appaltatrice la prosecuzione dei lavori. Il 3 giugno 201e avviava un primo giudizio CP_4 con richiesta di ATP in corso di causa.
E' pacifico che in data 30.06.2013 veniva del tutto interrotta l'esecuzione dei lavori ed il
3.7.2013 ASPI trasmetteva all'appaltatrice l'atto di risoluzione del contratto in danno per inadempimento ai sensi dell'art. 37 del contratto e dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006; il
16.7.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 17 per lavori fino al 30/06/2013, che attestava un avanzamento nullo dei lavori, confermando, quindi, l'importo di € 144.023.719,15.
Il 7.11.2013 veniva stipulato l'atto aggiuntivo e di transazione rep. n. 20739, con cui le parti rinunciavano alle rispettive istanze risolutorie, fatte valere in giudizio, con ripristino del rapporto contrattuale, richiamato per intero con le modifiche apportate con l'atto aggiuntivo del
24.7.2012, convenivano modi e tempi per la rinuncia al giudizio in corso nonché a tutte le rispettive azioni, pretese ed azioni, rideterminavano concordemente i termini esecutivi, redigendo il seguente programma lavori:
• ripresa dei lavori entro il 25.11.2013;
• ultimazione dei lavori relativi all'apertura funzionale a tre corsie della carreggiata sud da prog. 194+800 a prog. 213+749 entro il 21.05.2014;
• ultimazione dei lavori relativi all'apertura funzionale a tre corsie della carreggiata nord da prog. 213+749 a prog. 199+700 entro il 21.05.2014;
• ultimazione dei lavori relativi all'apertura funzionale a tre corsie della carreggiata nord da prog. 199+700 a prog. 194+800 entro il 04.09.2014;
• ultimazione complessiva dei lavori entro il 17.11.2014, mentre l'appaltatrice confermava la rinuncia alle riserve dalla n. 1 alla n. 38, fatta eccezione per le n. 11 e 19;
- il 5.12.2013, per effetto degli accordi di cui sopra, si era resa necessaria la formalizzazione di una serie di nuovi prezzi “per la quantificazione del corrispettivo economico a fronte dei magisteri e lavori di cui all'elenco allegato all'Atto Aggiuntivo e Transattivo”, in apposito
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 7 e l'11.12.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 18 per lavori a tutto il 15/10/2013, dell'importo di € 150.845.677,47, di cui € 12.571.687,11 per oneri della sicurezza e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 16/12/2013, esplicitandola il 19.12.2013 con la seguente iscrizione: “L'Appaltatore conferma, richiamandole integralmente in questa sede, le riserve n. 11 e n. 19 così come esplicate ed aggiornate sui precedenti registri di contabilità fino a tutto il SAL n. 17”;
- il 28.02.2014, con nota prot. 3831, l'ASPI, dopo un primo richiamo al rispetto della transazione con nota del 30.01.2014, rivolgeva un nuovo sollecito al , Controparte_4 aggiungendo che, nel perdurare della situazione in essere, avrebbe nuovamente fatto corso alla inevitabile risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore;
- in pari data la consorziata alla quale era stata affidata l'intera gestione dell'appalto, CP_8 proponeva nuovo giudizio per far valere le condotte ritenute illegittime di ASPI nella negoziazione dell'accordo del 7.11.2013, poi rinunciato il 5.6.2014;
- il 9.6.2014 veniva stipulato l'Atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del
7.11.2013. Stante la richiesta pervenuta dalla di parziale rivisitazione dei termini di CP_8 cui all'accordo del 7.11.2013 e considerata la congiunta volontà delle parti di transigere la controversia per garantire l'utile prosecuzione e l'ultimazione dei lavori (anche a salvaguardia e tutela dell'interesse delle molte maestranze e realtà imprenditoriali coinvolte nonché dell'utenza del tratto stradale in discorso), le parti stipulavano l'Atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del 7.11.2013, con cui venivano apportate modifiche a modalità di pagamento dei corrispettivi maturati e maturandi, alla cadenza degli stati di avanzamento dei lavori (mensile anziché bimestrale), a tempistiche parziali/totali e relativi premi e penali nonché, soprattutto, ad aspetti progettuali inerenti i restanti lavori, in ordine ai quali ASPI dichiarava di avere “in corso di istruttoria le richieste di variante e/o modifiche tecniche segnalate dal per i magisteri di appalto quali indicati nella Tabella allegata Controparte_4 per un importo stimato di complessivi € 25.200.000,00, di cui € 12.801.431,370 per adeguamento degli oneri di sicurezza di appalto”. ASPI si impegnava al riguardo “a concludere l'iter, con una o più perizie, in coerenza con il programma lavori allegato per l'ultimazione e per le consegne parziali anticipate ...”.
Ai sensi dell'art. 6 del citato accordo veniva stabilito il cronoprogramma, con fissazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori il 31.12.2015.
-Il 9.7.2014 veniva redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 8, relativo alle opere variate di cui all'elenco allegato all'Atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del
7.11.2013, con la determinazione di nove nuovi prezzi. In pari data veniva redatto il SAL n.
19 per lavori a tutto il 10/06/2014 dell'importo di € 155.276.721,36 di cui € 14.185.934,92 per oneri della sicurezza, firmato dall'impresa con riserva in data 11/07/2014 confermando le riserve n. 11 e 19;
-Il 6.8.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 20 per lavori fino al 31/07/2014, dell'importo di €
156.530.988,30, dei quali € 14.300.523,56 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità con riserva il 7/8/2014, esplicitata in pari data, confermando le riserve nn. 11 e 19 per l'importo complessivo pari a € 18.263.378,29.
- Il 19.9.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 21 per lavori fino al 31/08/2014, dell'importo di €
157.989.263,71, di cui € 14.433.750,23 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 19/09/2014, esplicitandola il 30/09/2014, confermando le riserve nn. 11 e 19 ed iscrivendo le nuove riserve nn. 39, 40, 41, 42, 43 e 44, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari ad €
25.877.779,06.
- Il 22.10.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 22 per lavori a tutto il 30/09/2014, dell'importo di €
162.192.527,65, di cui € 14.817.756,46 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 31/10/2014, che esplicitava il 14/11/2014, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 ed iscrivendo la riserva n. 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari a € 27.630.079,78.
- Il 20.11.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 23 per lavori fino al 31/10/2014, dell'importo di €
168.659.724,65, di cui € 14.408.593,48 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 21/11/2014, esplicitandola il 4/12/2014, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari ad € 29.002.813,19.
- Il 18.12.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 24 per lavori a tutto il 30/11/2014, dell'importo di €
175.964.022,18, di cui € 16.075.911,79 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il registro di contabilità con riserva il 22/12/2014, esplicitandola in pari data, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari a € 31.833.774,44.
- Il 23.01.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 25 per lavori fino al 31/12/2014, dell'importo di €
180.342.300,19, di cui € 16.475.902,57 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 23/01/2015, esplicitandola il 6/02/2015, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 34 giorni” ed un maggior onere pari a € 33.150.539,65.
- il 26.01.2015 la comunicava di aver dato seguito ad una disposizione del D.L. CP_4 ripristinando la recinzione di delimitazione e sospendendo dal 7.1.2015 le attività lavorative sul
CS14 nord, dalla sez. 1031 alla sez. 1038 per consentire a ditta incaricata di operare la bonifica del rilevato a seguito di sversamento di idrocarburi in occasione di un sinistro;
l'impresa comunicava di restare in attesa di indicazioni per la ripresa dei lavori.
- L'11.02.2015 – A mezzo nota prot. C042/54/0108/mc l'Appaltatrice segnalava il CP_1 rinvenimento di una interferenza non censita in corrispondenza dell'opera che, da verifiche svolte dai tecnici in cantiere, constava di una rete fognaria di cui erano ignoti provenienza e percorso, ed i cui reflui sgorgavano a cielo aperto rendendo di fatto impraticabili le aree di lavoro, cosicché urgevano indicazioni circa la rimozione dell'interferenza.
- Il 12.02.2015, con propria comunicazione prot. C042/54/0116/mc, l'appaltatore rappresentava che, a seguito di disamina delle ultime partite contabili, aveva riscontrato l'incongruità nell'applicazione dell'art. 548 del prezziario per la realizzazione di imbottiture e raccordi di pavimentazioni in conglomerati bituminosi su piattaforma esistente, in quanto lo stesso non compensava la fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa applicata alla sezione di attacco tra pavimentazione ed imbottiture/raccordi, nonché gli strati intermedi necessari al raggiungimento delle quote di progetto (50/60 cm). Si chiedeva pertanto la formulazione di un
Nuovo Prezzo (allegando specifica analisi), atto al riconoscimento contabile del corrispettivo corretto sia sui lavori eseguiti che su quelli da eseguirsi del tipo in menzione.
- Il 13.02.2015, con nota prot. , la direzione dei lavori riscontrava la Controparte_10 nota del 11.02.2015 testé citata, facendo presente che la condotta segnalata consisteva in una trincea di dispersione che non convogliava più reflui fognari, cosicché nulla ostava alla prosecuzione dei lavori ivi insistenti. Tuttavia, constatato che la stessa trasportava comunque acque piovane, ordinava l'esecuzione di un by-pass per consentire il deflusso delle stesse all'esterno dell'area dei lavori, ed il loro recapito nel reticolo idrografico esistente. Le lavorazioni verificate in contraddittorio sarebbero state compensate a misura.
- il 19.2.2015 – Con nota prot. [Doc. n. 83 P.A.], la D.L. Persona_2 rispondendo alla comunicazione dell'Appaltatore prot. 0099 in data 12.02.15 rappresentava che la struttura metallica del a messaggio variabile alla progressiva 198+350 in carreggiata Pt_4 nord sarebbe stata rimossa da ditta all'uopo incaricata, mentre si chiedeva la demolizione del plinto di fondazione da compensarsi a misura sulla scorta dei prezzi di contratto. Venivano fornite anche delle indicazioni operative: le attività di rimozione del pannello esistente potevano essere avviate contestualmente alla installazione del nuovo (per ridurre i fuori servizio) e rispetto a tale ultima lavorazione, era onere dell'Impresa il carico degli elementi costituenti la postazione ed il loro assemblaggio.
- il 25.02.2015 veniva redatto il SAL n. 26 per lavori a tutto il 31.01.2015 dell'importo di €
177.012.377,92 dei quali € 9.005.061,12 per oneri della sicurezza, sottoscritto con riserva il
2.3.2014 dall'appaltatrice che confetmava e aggiornava le riserve n. 11, 19, 39, 40, 31, 42, 43,
44 e 45 chiedendo un maggior tempo per completare le opere di giorni 30ed un maggior onere per € 35.727.617,99;
- Il 2.3.2015, con nota prot. C042/15/0166/cp,, trasmetteva il nuovo POS integrato per CP_4 le attività della ditta MIDAL presso la ed il 3.3.2015, con nuova comunicazione CP_9
Cont prot. SPEA/47/03.03.15/0157/EU, il comunicava l'esito della disamina di ulteriori POS ricevuti, riguardanti:
a. GE.CO.S. s.r.l.: int.12 rev.
2 - realizzazione cordolo a sbalzo cavalcavia;
b. int.28 - ampliamento autostrada in corrispondenza dei viadotti;
CP_4
c. opere di carpenteria, idrauliche e movimento terra;
CP_22
d. rev.
4 - realizzazione pozzi fase 1; CP_23
e. int.2 rev.
1 - Montaggio barriere di sicurezza su cordolo – opera d'arte; CP_24
f. int.
1 - esecuzione smorza. CP_25 -Il 4.3.2015, con nota prot. , la committente, riscontrando la nota di Persona_3 del 23.2.2015 relativa alla situazione del fronte lato Pedaso a seguito dei cedimenti CP_4 occorsi in data 12.02.15 tra le progressive pk 196+717 e pk 196+760, richiedeva nuove lavorazioni di ripristino/consolidamento inviando i relativi elaborati grafici di dettaglio ed indicando che i maggiori lavori sarebbero stati valutati con i prezzi e le modalità di contratto.
- Il 5.3.2015, con nota prot. C042/15/0175/cp, il trasmetteva due ulteriori POS, ossia CP_4
MIDAL rev 01 e Parte_5
- il 12.3.2015 l'impresa faceva seguito alla nota del 26.1.2015 rimasta senza risposta per rappresentare che perdurava il fermo lavori sul corpo stradale CS14 in attesa della bonifica, con conseguente impossibilità di rispettare le date pattuite per il completamento parziale dei lavori e comunicava di restare in attesa di concordare nuovi termini parziali e finali;
- il 13.03.2015 il CSE comunicava l'esito della disamina di ulteriori POS ricevuti:
a. int.28/1 - ampliamento autostrada in corrispondenza dei viadotti;
CP_4
b. int.28 - ampliamento autostrada in corrispondenza dei viadotti fase bis: CP_4
c. int. 29 – monitoraggio portali PMV;
CP_4
d. int.
2 - esecuzione chiusura by-pass carrabile GN01; CP_25
e. . rev. 5 – realizzazione pozzi fase 1; CP_23
f. realizzazione di terra armata Controparte_26
- Il 16.3.2015, con nota prot. C042/15/0199/in, il chiedeva l'autorizzazione Controparte_4 all'apertura di due varchi autostradali in carreggiata nord (ingresso prog. 209+000 – uscita prog.
208+293) “ad uso cantiere mediante cancelli chiusi da lucchetto”;
- Il 25.3.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 27 per lavori fino al 28/02/2015 dell'importo di €
190.152.255,42, di cui € 17.372.130,84 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 27/03/2015, esplicitandola il
10/04/2015, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo “un maggior tempo a finire pari a 45 giorni” ed un maggior onere pari ad €
37.025.173,38;
-Il 30.03.2015, con nota prot. C042/15/0248/in, il chiedeva Controparte_4
l'autorizzazione all'apertura di un ulteriore varco autostradale (in uscita) in carreggiata sud
(prog. 208+580);
-il 31.3.2015 veniva sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 2 relativo ai lavori di cui alla nuova perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1, con introduzione di n. 84 nuovi prezzi, con rinuncia a tutte le riserve eccetto la 11 e la 19, nonché a qualsivoglia richiesta di compensi, danni o indennizzi derivanti dai lavori eseguiti ed eseguendi;
- il 3.4.2015 il CSE comunicava l'esito della disamina di ulteriori POS:
a) rev. 6 – realizzazione pozzi;
CP_23
b) assemblaggio travi viadotto VI01; Controparte_27
c) issaggio delle barriere stradali di sicurezza bordo ponte;
Controparte_28
- il 15.4.2014 la chiedeva l'autorizzazione all'apertura di altro varco autostradale in CP_4 carreggiata sud in uscita;
- Il 21.04.2015 ASPI negava le richieste di aperture varchi in mancanza di una serie di prescrizioni;
-Il 24.4.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 28 per lavori fino al 31/03/2015, dell'importo di €
197.385.402,81, di cui € 18.032.944,37 per oneri della sicurezza.
L'impresa firmava il Registro di Contabilità “con riserva” in data 28/04/2015, esplicitandola il
12/05/2015, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 50 giorni” ed un maggior onere pari a € 38.862.703,39.
Il 27.04.2015 la trasmetteva documentazione di sicurezza e, per quanto attiene alla CP_4 risoluzione delle non conformità, comunicava che:
a) a risoluzione del verbale n.1162 del 22.04.15 era stata installata la rete ombra sui new jersey;
b) a risoluzione del verbale n. 1163 del 22.04.15 era stato imposto ai subappaltatori l'utilizzo dei movieri ed inoltre a tutti i fornitori di cls era stata data la prescrizione di inviare sul centrale solo personale autorizzato alle manovre;
c) a risoluzione del verbale n. 1123 del 13.04.15 era stato rimosso il ponteggio;
d) a risoluzione del verbale n. 1157 del 21.04.15 erano state posizionate le delimitazioni che sarebbero state seguite nei successi giorni dall'installazione delle barriere metalliche guard-rail;
e) a risoluzione del verbale n. 1112 del 09.04.15 le barriere erano state installate sui bordi dello scatolare;
f) a risoluzione del verbale n. 1126 del 14.04.15 era stato effettuato un richiamo alle maestranze circa la modalità salita sul rilevato ed era in corso il montaggio del guard-rail di chiusura definitiva dell'accesso al rilevato medesimo.
- Il 19.05.2015 le parti sottoscrivevano l'Accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, rep. n. 20861, per la composizione della controversia inerente le riserve nn. 11 e 19. La procedura veniva istruita dal solo RUP, attesa la rinuncia espressa alla costituzione dell'apposita commissione ad hoc. Dato atto di una richiesta complessiva di € 18.263.378,29, di cui € 7.838.311,62 ascrivibili alla riserva n. 11 a titolo di “adeguamento prezzi al consumo” ed € 10.425.066,67 ascrivibili alla riserva n. 19 a titolo di “maggiori tempi e costi per rimozione neve”, veniva riconosciuta all'appaltatore la complessiva somma di € 2.530.061,06 per i soli titoli di cui alla riserva n. 19, giudicata parzialmente accoglibile. La proposta veniva accettata con rinuncia espressa da parte di a fronte del pagamento della somma indicata, ad CP_4 ogni e qualsivoglia riserva e/o pretesa alla data formulata nonché ad avanzare riserva o contestazione per fatti allo stato conosciuti e/o conoscibili.
- Il 25.5.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 29 per lavori fino al 30/04/2015 dell'importo di €
206.761.703,51, di cui € 18.889.554,36 per oneri della sicurezza.
- Il 25.06.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 30 per lavori fino al 31/05/2015 dell'importo di €
215.066.619,69, di cui € 19.648.283,67 per oneri della sicurezza.
- Il 26.06.2015, con nota prot. , a seguito di un sopralluogo CodiceFiscale_1 congiunto, la D.L. ha rappresentato che l'interferenza di cui alla precedente comunicazione di consisteva nella presenza di cavi in Fibra ottica e cavo 7bcp la cui collocazione era CP_4 comunque nota all'Appaltatore, e comunicava le fasi concordate per la risoluzione della stessa, ossia: 1) Esecuzione dei micropali a meno di quelli interferenti con i cavi in F.O.; 2)
Spostamento dei cavi in F.O. per permettere il completamento della sottofondazione della barriera FOA7Sbis; 3) Getto del cordolo in c.a. nel quale sarebbero stati annegati i cavi in F.O.
Seguivano tra impresa , consorzio e DL una serie di comunicazioni in merito,
- il 24.7.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 31 per lavori fino al 30/06/2015, dell'importo di €
222.279.128,03, di cui € 20.307.211,64 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 1°/9/2015, esplicitandola il 14/09/2015, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 68 il maggior onere di € 20.237.452,91.
- Il 31.08.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 32 per lavori fino al 31/07/2015, dell'importo di €
234.250.558,12, di cui € 21.400.910,21 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 1°/9/2015, esplicitandola il 14/09/2015, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 68 il maggior onere di € 21.818.185,05.
- il 17.09.2015 l'appaltatore con comunicazione prot. C04215/0752/mc chiedeva la risoluzione delle interferenze riscontrate sulla viabilità VL-IN34, in particolare “linee idriche e metanodotto in esercizio” presenti “al di sotto del piano stradale” e “molto prossime al tracciato del futuro fosso Sant'Angelo, e se ne chiedeva lo spostamento o la sospensione temporanea per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- Il 25.9.2015 era redatto il S.A.L. n. 33 per lavori fino al 31/8/2015 dell'importo di €
239.883.186,31, di cui € 21.915.501,81 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 5/10/2015, esplicitandola in data 16/10/2015 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n. 77 un maggior onere pari ad € 28.411.551,15. - il 30.10.2015 l'Appaltatrice inoltrava alla Committente una richiesta di proroga ai sensi dell'art. 159 comma 8 del D.P.R. 207/2010, motivata con “vari condizionamenti, esterni e non imputabili all'appaltatore, con conseguente alterazione della programmazione prevista ed un indubbio ritardo per le opere d'appalto”;
- Il 31.10.2015 venivano sostanzialmente completati i lavori di realizzazione della terza corsia su tutto il tratto autostradale, sicché ne è stata consentita l'apertura il 30.12.2015.
- Il 3.11.2015 la D.L., con nota prot. , comunicava di aver Persona_15 ravvisato “la presenza di ammaloramenti profondi nella pavimentazione esistente della corsia di marcia in corrispondenza delle campate 4 e 5 del Viadotto Morignano in carreggiata nord”, per cui disponeva che l'Impresa procedesse al risanamento della pavimentazione, avendo cura di preservare l'impermeabilizzazione della soletta, “per uno spessore di circa 10 cm”. I lavori sarebbero stati compensati, previo rilevamento in contraddittorio, secondo le modalità previste in Capitolato ed i prezzi di contratto.
- il 6.11.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 34, per lavori a tutto il 30/09/2015, dell'importo di €
245.129.521,57, dei quali € 22.394.802,06 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in pari data 6/11/2015, esplicitandola in data 19/11/2015 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.86 un maggior onere pari a €
33.950.753,76;
- Il 25.11.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 35 per lavori fino al 31/10/2015 dell'importo di €
251.227.729,46, di cui € 22.951.928,58 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il Registro di Contabilità “con riserva” in pari data 9/12/2015, che esplicitava il 21/12/2015, chiedendo con le riserve dalla n. 46 alla n. 86, per un maggior onere pari a € 35.919.641,69.
-Il 30.11.2015 il presentava un'integrazione alla precedente istanza di protrazione CP_4 del 30.10.2015, in quanto il termine in tale occasione richiesto risultava già di fatto superato in ragione di una serie di nuovi impedimenti (bretella sud di Senigallia, adeguamento antisismico delle ST04 e ST05, i lavori su CS23, il completamento lavori di via Molinello, le difficoltà esecutiva dei lavori su C214). In pari data, con nota prot. C042/15/0993/mc, l'impresa comunicava l'ultimazione delle lavorazioni inerenti le viabilità locali VL-LC02 e C.F._2
VL-IN08, per cui chiedeva ad ASPI di attivarsi con le competenti Amministrazioni per la consegna delle stesse.
- Il 7.1.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 36, per lavori fino al 30/11/2015 dell'importo di €
255.258.870,04, di cui € 23.320.209,79 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 14/01/2016, esplicitandola il 28/01/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 92 un maggior onere pari a € 39.011.047,42.
Il 26.1.2016, con nota SPS/vp/16/001, faceva rilevare che l'importo delle riserve CP_4 iscritte alla chiusura contabile per l'emissione del SAL n. 35, a tutto il 31.10.2015, ammontava ad € 35.919.641,69, pari al 13% dell'importo contrattuale, pertanto, essendosi superata la soglia del 10% fissata per legge, chiedeva l'attivazione della procedura di accordo bonario CP_4 ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
-Il 2.2.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 37 per lavori fino al 31/12/2015 dell'importo di €
257.675.268,33, di cui € 23.540.969,66 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 12/02/2016, esplicitandola il 26/02/2016 e chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 93 un maggior onere pari ad € 40.938.746,25.
- Il 10.3.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 38 per lavori a tutto il 31/01/2016, dell'importo di €
260.333.731,31, di cui € 23.783.844,33 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” in data 17/03/2016, esplicitandola il 31/03/2016, chiedendo complessivamente, con le riserve dalla n. 46 alla n. 101, la maggiore somma di € 68.447.659,46.
- I 14.4.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 39 fino al 29/02/2016, dell'importo di € 262.812.960,17, di cui € 24.024.201,09 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità
“con riserva” il 20/04/2016, esplicitandola in data 29/04/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 103 un maggior onere pari ad € 72.125.178,23.
- Il 19.5.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 40 per lavori fino al 31/03/2016 dell'importo di €
265.479.574,05, di cui € 24.267.820,37 per oneri della sicurezza.
L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 24/05/2016, esplicitandola in data
06/06/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 112 un maggior onere pari ad € 78.810.436,84.
- 31.05.2016 Con nota prot. SPS/vp/16/22, nel richiamare tutta la corrispondenza intercorsa sulle problematiche interferenti con il programmato sviluppo delle opere e relativa istanza di protrazione formulata, lamentava l'attuale sussistenza di una serie di criticità, CP_4 riconosciute anche da ASPI come estranee all'Appaltatore, che giustificavano la conferma delle motivazioni e richieste di cui alla nota del 30.11.2015. Nello specifico, nonostante gli sforzi profusi, risultava ancora pregiudicata l'esecuzione delle seguenti opere:
a) Via Ruffilli, in fermo di fatto per interferenza;
CP_29
b) VL-LC02, in fermo di fatto in attesa disposizioni del Comune di NO;
c) , in fermo di fatto per mancata indicazione provvista economica atta alla Parte_6 remunerazione della lavorazione;
d) Sottovia Ferroviario ST05, condizionato dalle finestre temporali concesse da RFI;
e) Sistemazione idraulica sottovia S13 (carreggiata nord), in fermo di fatto per mancata identificazione recapito finale, oltre alla tardiva disposizione dell'ODS 22 recante modifiche agli impianti della Galleria GN03.
- Il 22.6.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 41 per lavori fino al 30/04/2016, dell'importo di €
271.225.611,43, di cui € 25.140.968,76 per oneri della sicurezza e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 30/06/2016, che esplicitava il 14/07/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 115 un maggior onere pari a € 78.311.235,94.
- Con nota prot. C042/16/0388/mc del 6.7.2016, comunicava formalmente l'avvenuta CP_4 ultimazione dei lavori al 30.6.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199 co. 1 del DPR n.
207/2010, evidenziando che le opere necessarie alla fruibilità dell'asse principale erano state
“completate sin dal 31.12.2015 conformemente alle previsioni di contratto”, come risultava dal fatto che la terza corsia fosse stata aperta al traffico dal 30.12.2015, e chiedeva dunque alla D.L. di fissare la data per lo svolgimento degli accertamenti in contraddittorio delle ulteriori lavorazioni il cui completamento era necessario al rilascio del certificato di ultimazione. A tal proposito, segnalava “la perdurante impossibilità di procedere con il completamento di lavorazioni minori” e sollecitava quindi la definizione degli interventi da eseguire nelle zone sottoposte a fermo di fatto, ossia: 1) sistemazione idraulica in Via Ruffilli;
2) sistemazione idraulica del recapito Sottovia S13 carr. NO;
3) posa in opera recinzione definitiva CS01 Sud.
Qualora ASPI volesse procedere al completamento di tali lavori, dovuti essere definiti “termini aggiuntivi”, ovvero si sarebbe dovuto procedere allo stralcio.
- Il 6.7.2016 veniva redatto e sottoscritto da DL e impresa il verbale dei lavori a finire “allegato al Certificato Ultimazione Lavori”, corredato di documentazione fotografica e l'8.7.2016, con nota prot. , in relazione ai lavori di “smaltimento idraulica di Persona_14 piattaforma in corrispondenza del sottovia S13”, la D.L. chiedeva “l'esecuzione dei lavori così come descritti nell'elaborato grafico allegato”. I lavori, da rilevarsi in contraddittorio, sarebbero stati compensati con riferimento a modalità e prezzi di contratto.
- Il 12.07.2016, con nota prot. SPEA/47/12.07.16/0000271/EU, la DL riscontrava la nota di prot. C042/16/0388/mc del 6.7.2016, con cui l'impresa comunicava l'avvenuta CP_4 ultimazione dei lavori eccetto alcune attività non eseguibili, rappresentando di aver accertato che “[dovevano] ancora essere completati lavori che non [potevano] essere considerati marginali ma che, al contrario, [incidevano] sull'uso e sulla funzionalità dell'opera”, elencando al riguardo:
• “Completamento impianti ed opere di finitura gallerie GN01 e GN02; • completamento impianti e finiture dei locali tecnici delle gallerie;
• posa in opera pezzi speciali in cls delle barriere di sicurezza in spartitraffico;
• montaggio pezzi speciali reti di recinzione antiscavalco viadotto v01;
• posa tubazioni in PRFV dell'idraulica di piattaforma del viadotto VI01;
• presidi idraulici di raccolta delle acque di piattaforma del viadotto vi01;
• recinzioni e fossi di guardia autostradali” ed invitava pertanto l'impresa a presenziare al sopralluogo fissato il 13.07.2016 “per effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio”;
-Il 13.07.2016, con nota prot. C042/16/0399/mc, l'impresa prendeva atto delle lavorazioni di piccola entità individuate dalla D.L. con nota prot. 271 del 12.7.2016, per significare che le stesse, molte delle quali già in corso d'esecuzione, sarebbero state ultimate secondo i termini di cui all'art. 199, c.2 D.P.R. 207/2010.
-Il 27.07.2016, ultimati i “sopralluoghi con l'Appaltatore, per la constatazione in contraddittorio delle lavorazioni residue non eseguite e delle opere o parti d'opera ammalorate o mal eseguite”, con la “redazione di appositi dettagliati verbali sottoscritti dalle parti allegati al presente certificato”, il D.L. redigeva il certificato di ultimazione dei lavori, attestando “che i lavori ...
[erano] stati ultimati il giorno 30.06.2016 ad eccezione dei lavori di cui alle liste allegate come previsto dal comma 2 dell'art. 199 del D.P.R. 207/10, i quali [dovevano] essere completati entro il 30.08.2016”. firmava il Certificato “con riserva”. CP_4
- il 28.07.2016 Veniva redatto il S.A.L. n. 42, per lavori a tutto il 31/05/2016, dell'importo di €
274.864.830,07, dei quali € 25.483.722,40 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 5/08/2016, esplicitandola in pari data 5/08/2016 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.119 un maggior onere pari a €
84.304.194,82-
Il 28.08.2016 la ncorporava il consorzio Parte_1 CP_4
Il 06.09.2016 con nota prot. SPS/vp/16/2558 nel richiamare la precedente nota prot.
SPS/vp/16/22 del 31.05.2016 recante rinnovo dell'istanza di proroga e ad esplicitazione della firma con riserva del certificato di ultimazione dei lavori, riepilogava le “ulteriori Pt_1 richieste di modifiche e lavorazioni aggiuntive intervenute successivamente al 30 giugno 2016”
e precisamente:
1. Sdoppiamento forniture di energia elettrica per l'alimentazione agli impianti della Galleria
GN03 e conseguente riprogettazione dell'architettura impiantistica;
2. Introduzione di sistema di sgancio su entrambe le forniture elettriche, a tergo dei contatori nelle conchiglie a valle del punto di fornitura NE (con interruttori esterni ai locali), da cui necessaria riprogettazione dell'architettura impiantistica;
CP_2
3. Modifica impianto antincendio Galleria Cavallo secondo le prescrizioni di cui alla nota prot. 278 del 21.07.2016;
4. Successiva modifica di quanto al punto precedente su richiesta della D.L. con riferimento alla chiusura dell'anello del sistema antincendio da realizzare interrato in luogo della precedente previsione di alloggiamento in quota con conseguenti modifiche nei punti di attacco;
5. Richiesta di modifica segnaletica orizzontale interna alla galleria Cavallo GN03 mediante l'applicazione di vernice colata non prevista in progetto e restringimento delle corsie di marcia a 3,5 m di larghezza in luogo ai 3,75 m di progetto.
Per consentire l'apertura della bretella di Senigallia il 26.8.2016, i lavori erano stati eseguiti a luglio e agosto, ma dovevano essere ultimati a settembre 2016. L'impresa dichiarava la propria estraneità nella protrazione dei tempi che era conseguita, e pertanto chiedeva una proroga di gg.
90 sul termine di ultimazione dei lavori, a tutto il 30.09.2016.
Non risultavano riscontri alla suddetta richiesta, anche perché era in preparazione, nei fatti, una nuova Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva (la n.2) per recepire tutte le modifiche introdotte all'appalto dopo la consegna della terza corsia.
- In data 13.09.2016 Veniva redatto il S.A.L. n. 43, per lavori a tutto il 30/06/2016, dell'importo di € 278.493.587,95, dei quali € 25.816.328,56 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 13/10/2016, esplicitandola in data 25/10/2016 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.119 un maggior onere pari a €
79.576.647,62.
-In data 22/11/2016, la DL emanava ancora un nuovo OdS (il n.24), con il quale ordinava una nuova variante, dettando le modalità di esecuzione del “sistema di recapito delle acque di piattaforma in corrispondenza della pk. 211+890”.
- Il 13/12/2016, l'impresa sottoscriveva l'Atto di Sottomissione della Perizia di Variante
Tecnica e Suppletiva n.2, in conseguenza del quale l'importo dei lavori rimaneva sostanzialmente invariato (da € 284.972.640,14 a € 284.970.763,28), e venivano introdotti n. 5 nuovi prezzi. All'art. 6 dell'Atto, si stabiliva la conferma del termine di ultimazione fissato al
30/06/2016 dalla nota ASPI di concessione proroga dell'11/04/2016, ma essendo state imposte delle variazioni ai lavori con gli OO.D.S. n. 22 del 18/05/2016 e n. 24 del 22/11/2016, recepite dalla perizia, il termine di 60 gg. per l'ultimazione delle attività non sostanziali attribuito dal
D.L. in sede di certificazione della ultimazione dei lavori del 30/06/2017 veniva prorogato a tutto il 31/01/2017. All'Art. 8, l'Impresa dichiarava la rinuncia alle riserve nn. 52, 78, 102 e
107 iscritte in contabilità al SAL n.43 per lavori a tutto il 30/06/2016.
La Perizia n°2 veniva trasmessa da ASPI al Concedente MIT con nota prot. 14820/EU del
1/08/2017 e la Commissione di Collaudo riferiva che alla data di emissione del Certificato di
Collaudo, essa era “ancora in corso di valutazione”.
Il 20.12.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 44, per lavori a tutto il 31/10/2016, dell'importo di €
284.378.251,65, dei quali € 26.050.197,02 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 22/12/2016, esplicitandola in pari data 22/12/2016 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.119 un maggior onere pari a €
72.021.572,57.
Il 26/01/2017, con nota prot. DGL/AdC/vp/17/273, comunicava “l'avvenuta ultimazione Pt_1 in data odierna anche delle attività non sostanziali” conformemente alla scadenza come prorogata all'art. 6 dell'Atto di sottomissione di cui alla PVTS N.2 in data 13.12.2016. Ed il
31/01/2017, il Direttore dei Lavori, vista la comunicazione dell'Impresa, constatava in apposito
Verbale il “completamento di tutte le lavorazioni residue riportate nelle liste allegate al
Certificato di Ultimazione del 27.07.2016 nonché del completamento del sistema di recapito di piattaforma in corrispondenza della pk 211+890, insistenti sulla viabilità locale del Comune di
AL denominata (via Ruffilli), di cui all'Ordine di Servizio n°24 del 22.11.2016”.
Il 28.03.2017 veniva redatto il S.A.L. n. 45, per lavori a tutto il 31/01/2017, dell'importo di €
284.884.624,64, dei quali € 26.096.582,83 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 30/03/2017, esplicitandola in pari data 13/04/2017 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.120 un maggior onere pari a €
64.928.240,87.
Il 24.07.2018 veniva sottoscritto dall'Appaltatore il Conto Finale che recava un importo finale dei lavori pari a € 284.950.075,62, dei quali € 26.104.473,48 per oneri della sicurezza, cui si aggiungevano le somme per spese anticipate dal , pari a € 637.309,71. ASPI detraeva CP_4
l'importo di € 1.106.762,65 per “Non Conformità come da allegato B00.01.05”, per un importo netto delle prestazioni pari a € 283.843.312,97. Dedotti gli acconti corrisposti con i n.45 certificati di pagamento, per la somma di € 284.097.511,23, restava il credito netto dell'Impresa pari a € 383.111,45.
Il 25.03.2019 La Commissione ANAS incaricata del collaudo delle opere (provvedimento Prot.
CDG-0125316-P del 09.09.2010) emetteva la propria “Relazione – verbale di visita – certificato di collaudo nei rapporti concessionaria – appaltatore”. La Commissione attestava che le opere erano collaudabili, e confermava la detrazione di € 1.106.762,65 per le non conformità rilevate in sede di Conto Finale dal D.L.. Altresì, operava le seguenti ulteriori detrazioni: - € 20.265,90 per le torri faro S1 – LC93 – LC03 – LC05; - € 49.800,00 per danni proprietà CP_30
Dal ché risultava il credito residuo dell'Impresa pari a € 313.045,55.
[...] Pt_1 sottoscriveva il Certificato “con riserva”.
10.- LA SUDDIVISIONE DELLE RISERVE
Le riserve iscritte, seguendo l'esame effettuato in sede di CTU, possono essere suddivise in tre gruppi:
1) Anomalo andamento
2) Riserve contabili
3) Riserve relative al piano di sicurezza e coordinamento (da ora PSC).
10.1 - RISERVE SU MA ANDAMENTO
Le riserve relative all'anomalo andamento sono le n. 57, 92, 50, 99 e 113.
In particolare, le riserve nn. 57 e 92 devono essere trattate congiuntamente, in quanto entrambe hanno ad oggetto il danno di cui l'attrice richiede il risarcimento per le “più onerose condizioni in cui si [sono svolti] i lavori per effetto dell'insorgenza di occorrenze che hanno costituito indubbio imprevisto pregiudizio per lo svolgimento degli stessi …”.
In particolare, con la riserva n. 57 l'impresa ha chiesto il ristoro per i maggiori costi e per il maggior tempo di esecuzione del contratto per le seguenti cause ostative alla tempestiva esecuzione delle opere: illegittima sospensione delle attività per carenze del PSC;
maggiori oneri sostenuti per l'inadeguatezza del PSC sulle procedure inerenti ai varchi nello spartitraffico centrale e per il mancato aggiornamento del PSC;
maggiori tempi di percorrenza per la chiusura dei varchi autostradali esterni da parte della settima direzione di tronco rispetto alle originari previsioni;
diverso spessore del rivestimento in galleria GN01 e conseguenti maggiori demolizioni;
demolizione delle centine di prerivestimento;
richiesta di prestazioni extracontrattuali;
fermo delle attività lavorative CS14 per la necessità di bonifica non prevista CP_1 in P.E.; risoluzione dell'interferenza della rete fognaria non censita in P.E., presso l' Parte risoluzione dell'interferenza non censita in P.E. presso la risoluzione CP_31 dell'interferenza della rete per la fibra ottica non censita in P.E. presso il CS01 e il CS02; risoluzione delle interferenze non censite in P.E. presso VL-IN34.
Per l'intero periodo di riferimento compreso tra l'1.05.2015 (giorno successivo alla chiusura del SAL 29) e il 31.12.2015 (SAL 37), l'appaltatore ha chiesto, pertanto, il ristoro dei maggiori oneri e dei danni, quantificati in € 10.633.179,81, così suddivisi:
o Improduttivo vincolo delle spese generali: € 1.501.932,27
o Mancato utile/ritardata percezione dell'utile: € 1.151.481,41 o Improduttivo vincolo delle attrezzature di proprietà: € 3.039.910,91
o Improduttivo vincolo del personale fisso di cantiere: € 4.939.855,23 totale riserva 57: € 10.633.179,81
Con la riserva n. 92, l'impresa ha chiesto il ristoro dei maggiori costi sostenuti, deducendo che il regolare avanzamento delle prestazioni di appalto era stato ostacolato e talvolta impedito dalle seguenti problematiche:
a. rinvenimento dello stato dei luoghi difforme da quello rappresentato con il P.E. ed interferenze in corrispondenza della pavimentazione esistente presso la pk 196+000, con conseguente impossibilità di eseguire la barriera FOA 1N/2N ivi prevista;
b. rinvenimento di uno stato dei rivestimenti della Galleria GN03 difforme dal P.E. e di interferenze non censite, con conseguente impossibilità di procedere con l'istallazione degli impianti e le finiture previste;
c. differente modalità esecutiva per l'adeguamento antisismico del sottovia ST04 ed ST05 e restrizione disalimentazioni RFI;
d. fermo dei lavori su CS23 imposto dal cantiere dell'ANAS S.p.A. sulla SP76 interferente alla pk 213+216;
e. completamento dei lavori in Via Molinello;
f. difficoltà esecutiva lavori su CS14 e presidi idraulici sotto Viadotto Esino
g. Erronea previsione del progetto esecutivo (PE) per i profili redirettivi presso i portali in tratta
A – Sud;
h. rinvenimento di tombino idraulico non censito in PE ed interferente con l'istallazione delle
FOA 1N/2N previste alla pk 195+ 488
i. maggiori apprestamenti richiesti dal tronco per l'apertura a tre corsie;
j. imprevista chiusura dei varchi autostradali esterni da parte della settima direzione di tronco;
k. mancata ripresa in consegna viabilità VL-LC02, in attesa di disposizioni in merito da parte del;
Controparte_32
l. interferenze non censite e incongruenze progettuali relative alla sistemazione idraulica di piattaforma e sistemazioni finali;
m. sistemazione dei chiusini di ispezione;
n. punti di sovrapposizione new jersey;
o. fermo di fatto dei lavori della viabilità VL-IN33 (Via
Molino);
p. erronea previsione nel P.E. della realizzazione FOA 1N/2N imbocco NO GN03; Parte q. fermo di fatto dell'esecuzione scale per mancata formalizzazione NP;
r. ineseguibilità degli impianti di galleria per la ritardata emissione dell'OdS 22 ed erronea formulazione NP.
La riserva è stata quantificata nei seguenti termini:
o spese generali non ammortizzate: € 2.437.927,57;
o mancato guadagno: € 1.869.077,80;
o mancato ammortamento dei costi del personale fisso di cantiere: € 3.900.684,11;
o mancato ammortamento delle attrezzature e dei mezzi: € 6.338.611,68;
o ritardata percezione dell'utile; € 65.568,76, per complessivi € 14.611.869,92.
Le suddette riserve afferiscono, dunque, al risarcimento dei danni asseritamente cagionati all'odierna attrice in conseguenza della ridotta produttività del cantiere dovuta a circostanze ostative, verificatesi in corso d'opera, cui l'impresa ritiene di essere rimasta estranea e che avrebbe subito nei seguenti periodi: dall'1/05/2015 al 31/12/2015, quanto alla riserva n. 57; dall'1/11/2015 al 30/06/2016, quanto alla riserva n. 92. Trattandosi di due riserve con oggetti in parte sovrapposti, possono essere considerate come una richiesta risarcitoria unica, per il periodo intercorrente dall'1/05/2015 al 30/06/2016.
La riserva n. 57 è stata iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del
SAL n. 29 per lavori fino al 30/04/2015. Il 27/05/2015 l'impresa firmava il Registro con riserva ed il 10/06/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda, seppur senza quantificazione in quella circostanza, esprimendo “la più ampia salvezza di futura quantificazione e precisazione della domanda alla prossima chiusura contabile”. La riserva n.
57 è stata quantificata per la prima volta al momento della successiva chiusura contabile del
SAL n. 30 (per € 2.501.759,62) e poi aggiornata fino al SAL n. 37 per lavori fino al 31/12/2015, allorquando è stata quantificata in € 10.633.179,81. In seguito, è sempre stata confermata fino allo stato finale.
La riserva deve definirsi tempestiva, poiché gli impedimenti indicati come causa della riduzione della produttività si sono verificati nel primo semestre del 2015, come si deduce dalla corrispondenza in atti. Non rileva in contrario che l'impresa abbia calcolato la ridotta produttività a far tempo dall'1/05/2014, considerato che ha chiesto il risarcimento dei danni in relazione ad un periodo che inizia dall'1/05/2015, giorno successivo alla chiusura contabile del
SAL in occasione del quale è stata formulata la riserva.
La riserva n. 92 è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del
SAL n. 36 per lavori fino al 30/11/2015. Il 14/01/2016 l'impresa ha firmato il registro “con riserva”, ed il 28/01/2016 ha esplicitato la riserva, indicando le ragioni della sua domanda, senza tuttavia quantificarla in quella circostanza, esprimendo “la più ampia salvezza di futura quantificazione dei conseguenti maggiori oneri, costi e tempi alle successive chiusure contabili”. La riserva n. 92 è stata quantificata per la prima volta alla chiusura contabile del
SAL n. 38 (per € 5.878.354,47), e poi aggiornata fino al SAL n. 45, per lavori fino al
31/01/2017, allorquando è stata quantificata in € 14.611.869,92. E' stata, poi, confermata nello stato finale.
Anche in questo caso si osserva che il periodo per il quale l'impresa ha chiesto il risarcimento del danno decorre dall'1/11/2015 e la riserva è stata iscritta al SAL n. 36 per lavori fino al
30/11/2015, per cui è da qualificare tempestiva.
Il c.t.u. ha rilevato che sia per la riserva n. 57 che per la riserva n. 92 (è erroneamente indicata la n. 90), l'impresa ha formulato la propria domanda elencando le motivazioni che avrebbero determinato la ridotta produttività all'origine dei danni reclamati, in base a considerazioni analitiche sull'entità della ridotta produttività, ma ha concluso elencando in una tabella finale le voci di danno per le quali ha chiesto il risarcimento ed il corrispondente importo del danno riferito a ciascuna delle suddette voci, senza alcuna delucidazione su come sia pervenuto a tali importi. Orbene, contrariamente a quanto osservato dal c.t.u., ritiene il collegio che le suddette riserve siano ammissibili in quanto conformi ai criteri stabiliti all'art. 190 del D.P.R. n.
207/2010, che, al comma 3, dispone che l'appaltatore ha l'onere di indicare “… con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”. Si ritiene al riguardo che l'appaltatore deve dare conto delle proprie richieste, annotando nel registro le somme pretese, quindi, in presenza dell'esplicazione delle ragioni sottese alle riserve e l'importo richiesto, la mancanza di un'analitica spiegazione delle voci di danno non ne determina l'inammissibilità.
Tanto premesso, dall'analisi effettuata dal CTU le riserve sono in gran parte fondate.
Invero, l'anomalo andamento dell'appalto risulta accertato almeno a far tempo da agosto 2015
e si è progressivamente manifestato in modo più evidente fino all'ultimazione dei lavori.
Sulle responsabilità di questo progressivo calo di produzione, si ribadisce che: a partire dalla ripresa dei lavori, a maggio 2014, l'impresa ha eseguito la propria prestazione nel rispetto delle previsioni dell'Atto integrativo, tanto da imprimere ai lavori un ritmo superiore a quello atteso da contratto;
intervenuta la prima nuova perizia di variante, che ha comportato un significativo aggravio di impegno in termini di produzione, l'appaltatore ha rispettato il nuovo programma fino a luglio 2015, completando i lavori sull'asse autostradale ad ottobre 2015, trascurando le lavorazioni fuori dalle milestones, essendo stato costretto a distogliere risorse produttive da tali opere per concentrarle sulla terza corsia: ciò spiega la perdita di produttività da agosto a dicembre 2015. Consegnata la terza corsia, per tutto il 2016 e fino all'ultimazione delle ultime lavorazioni in data 31/01/2017 si sono verificati numerosi impedimenti al regolare andamento dei lavori, sicché l'odierna convenuta ha introdotto ulteriori varianti, concedendo all'Impresa le proroghe necessarie ad ultimare le opere, riconoscendo l'estraneità di quest'ultima alle cause ostative alla celere esecuzione dei lavori.
Emerge, dunque, la prevalente responsabilità della stazione appaltante per la protrazione del termine dei lavori oltre il 31/12/2015, in quanto, principalmente:
- ha ordinato lavori aggiuntivi per oltre € 25 milioni senza aggiornare le scadenze già concordate con l'Atto Integrativo del 2014, imponendo all'Appaltatore un ritmo produttivo notevolmente superiore a quello contrattuale, che l'impresa non ha potuto sostenere;
- nel concedere la proroga di 180 giorni, ha implicitamente accettato la strategia operativa dell'Impresa di distogliere risorse produttive dalle lavorazioni fuori dalle milestones, strategia finalizzata al rispetto della consegna dei lavori sulla terza corsia autostradale, obiettivo evidentemente prioritario per la convenuta;
- ha introdotto numerose modifiche a tali opere fuori dalle milestones, alcune anche a ridosso ed addirittura oltre il termine prorogato, finendo per dover introdurre una seconda perizia di variante a lavori sostanzialmente ultimati, per recepire tali modifiche;
- ha redatto un certificato di “completamento delle opere residue” oltre il termine previsto dal
Regolamento di 60 giorni, confermando la data di ultimazione al 30/06/2016, mentre, in realtà, ha di fatto differito il termine di ultimazione dei lavori di altri sette mesi (dal 30/06/2016 al
31/01/2017), senza dichiarare l'appaltatrice responsabile di ritardi.
Il c.t.u. ha, quindi, condivisibilmente ritenuto che all'odierna attrice debba essere riconosciuto il ristoro dei maggiori oneri sopportati a far tempo da agosto 2015 (compreso) fino al
30/06/2016, termine per il quale è stata formulata riserva.
La quantificazione effettuata dal CTU appare condivisibile e si riportano i dati principali.
Periodo dal 1/05/2015 al 31/07/2015
Con riferimento alla ridotta produttività, osserva il c.t.u. che la produttività media prevista dal contratto era pari ad € 259.951.936,83: gg 1340 = €/gg 193.993,98, mentre la produzione al
30/04/2015, attestata al SAL n. 29, è stata pari ad € 206.761.703,52, mentre la produzione al
31/07/2015, attestata al SAL n. 32, è risultata pari ad € 234.250.558,13.
La produttività media del periodo è stata pertanto pari a: (234.250.558,13 - 206.761.703,52):
92 = €/gg 298.791,90, dove 92 è il numero di giorni intercorrente tra le date dei due SAL (dal
30/04/2015 al 31/07/2015). La produttività del suddetto trimestre è stata, dunque, superiore a quella prevista dal contratto, sicché non si è verificata alcuna sottoproduzione e, conseguentemente, alcun maggior onere per l'appaltatore. Periodo dal 1/08/2015 al 31/12/2015: la produzione al 31/07/2015, attestata nel SAL n. 32, è risultata pari ad € 234.250.558,13, mentre la produzione al 31/12/2015, attestata nel SAL n. 37,
è stata pari ad € 257.675.268,34, sicché la produttività media del periodo è stata pari a:
(257.675.268,34 - 234.250.558,13): 153 = €/gg 153.102,68, dove 153 è il numero di giorni intercorrente tra le date dei due SAL (dal 31/07/2015 al 31/12/2015). La produttività di questi mesi è risultata, dunque, inferiore a quella prevista dal contratto, nella seguente misura: €/gg
(193.993,98 - 153.102,68): 193.993,98 = 21,08%.
Periodo dal 1/01/2016 al 30/06/2016. La produzione al 31/12/2015, attestata al SAL n. 37, è pari ad € 257.675.268,34, mentre la produzione al 30/06/2016, attestata al SAL n. 43, è pari ad
€ 278.493.587,96, sicché la produttività media del periodo è stata pari a: (278.493.587,96 -
257.675.268,34): 182 = €/gg 114.386,37, dove 182 è il numero di giorni intercorrente tra le date dei due SAL (dal 31/12/2015 al 30/06/2016). La produttività di questi sei mesi è stata inferiore a quella prevista dal contratto nella seguente misura: €/gg (193.993,98 - 114.386,37):
193.993,98 = 41,04%.
SPESE GENERALI IMPRODUTTIVE. Ai sensi dell'art. 160, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina il caso della sospensione dei lavori ordinata dalla direzione dei lavori, le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate in misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 32, comma 2, lettera 'b', in cui la percentuale minima è stabilita nel 13%, poiché, in caso di sospensione o di anomalo andamento dei lavori, deve essere operata la distinzione tra le spese generali fisse e quelle variabili, limitando a queste ultime il diritto al risarcimento a favore dell'appaltatore, poiché soltanto sull'entità delle spese generali variabili incide la maggiore durata dei lavori, che determina, a parità di corrispettivo, una minore produttività della commessa.
La frazione delle spese generali variabili, in caso di anomalo andamento, è pari a due terzi delle spese generali, anziché alla metà, poiché l'appaltatore, in assenza di formale disposizione del direttore dei lavori, ha minori margini di manovra per operare la riduzione dei propri costi.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha quantificato le spese generali, nell'offerta, nella misura del 7% dei costi diretti ed ha fissato la percentuale dell'utile nel 3%, come emerge dal doc. 25 prodotto dalla convenuta, portante la “Tabella delle Spese Generali” consegnata in sede di gara, pertanto, il risarcimento delle maggiori spese generali sopportate in caso di anomalo andamento va circoscritto alla frazione delle spese variabili nella misura pari a 2/3*7%.
Va condivisa la valutazione del CTU, che ha ritenuto che la stessa appaltatrice aveva ritenuto congrue, all'atto di presentazione dell'offerta, le menzionate misure per le spese generali e il mancato utile, per cui tale misura è da ritenere equa per la valutazione del danno riportato dalla maggior durata dell'appalto ( in tal senso anche Trib. Roma sent. 12563/2024).
Complessivamente, le spese generali improduttive risarcibili all'odierna attrice ammontano a:
€ (264.915,97+613.496,03) = € 878.412,01.
MANCATO UTILE. L'impresa, nella propria riserva, individua la percentuale dell'utile nella misura del 3%, pertanto, per la determinazione del danno da mancato utile, si ottengono i seguenti sviluppi.
Importo lavori da contratto: € 259.951.936,83
Durata contrattuale: 1340 gg
Utile d'impresa: 3%
Utile: € 259.951.936,83/1,03*3% = € 7.571.415,64
Utile giornaliero da contratto: € 7.571.415,64 / gg. 1340 = €/gg 5.650,31
Procedendo come per le spese generali, si ha quanto segue.
- Periodo dal 1/08/2015 al 31/12/2015: durata 153 gg
Il mancato utile per il periodo considerato ammonta, dunque, a:
€/g 5.650,31*153*21,08% = € 182.224,34
- Periodo dal 31/12/2015 al 30/06/2016: durata 182 gg. Il mancato utile per il periodo considerato ammonta a: €/g 5.650,31*182*41,04% = € 421.997,63
Complessivamente, il mancato utile risarcibile all'odierna attrice ammonta a: €
(182.224,34+421.997,63) = € 604.221,97.
RITARDATA PERCEZIONE DELL'UTILE. Coincide con gli interessi moratori fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento. Si valuta l'interesse sul ritardato utile con il tasso moratorio per transazioni commerciali (tasso BCE maggiorato di 8 punti) previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.
Sulla scorta di quanto già valutato in precedenza per il mancato utile, si ottiene quanto segue: periodo dal 1/08/2015 al 31/12/2015: durata 153 giorni. In questo periodo, essendo il tasso moratorio pari a 8,05%, l'interesse sul ritardato utile risulta pari a: €
182.224,34*153*8,05%*(153/365) = € 6.148,95.
Periodo dal 31/12/2015 al 30/06/2016: durata 182 giorni. In questo periodo, essendo il tasso moratorio ancora pari a 8,05%, l'interesse sul ritardato utile risulta pari a: €
421.997,63*182*8,05%*(182/365) = € 16.938,87.
Complessivamente, gli interessi sulla ritardata percezione dell'utile risarcibili all'odierna attrice ammontano ad € 23.087,82 (6.148,95+16.938,87). MAGGIORI ONERI PER MANODOPERA. Il CTU ha analizzato i dati riportati nel Giornale dei lavori, riepilogando le presenze della mano d'opera nel periodo compreso tra l'1/05/2015 ed il
30/06/2016, con frequenza settimanale. Nella medesima tabella, le varie figure impiegate sono raccolte in quattro categorie, mentre non è riportato il personale direttivo, il cui costo è ricompreso nelle Spese Generali secondo quanto disposto all'art. 32, co. 4, lett. d) del D.P.R.
n. 207/2010.
A ciascuna delle suddette quattro categorie sono associati i costi orari indicati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la mano d'opera edile della Provincia di ON per il mese di settembre 2014 (vedasi Allegato 13), pari a:
€/h 24,31 per l'operaio comune (4° livello);
€/h 27,01 per l'operaio qualificato (3° livello);
€/h 29,02 per l'operaio specializzato (2° livello);
€/h 30,60 per l'operaio di 1° livello (capi squadra).
In base ai dati parametrici del D.M. 11/12/1978, il costo della forza lavoro occorrente a produrre circa 71mln di euro di lavori stradali come in Tabella 7 dovrebbe essere pari a circa 15,6 mln di euro. Avendo sostenuto l'appaltatore un costo inferiore, non è risultato alcun maggior costo di mano d'opera per lo stesso in tutto il periodo in esame.
MAGGIORI ONERI PER SOTTOUTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE. Giova premettere che il c.t.u. ha fatto riferimento ai dati riportati dal D.L. nel Giornale dei Lavori prodotto da parte convenuta, in cui sono indicati tipo e numero di macchine presenti in cantiere quotidianamente.
L'attrice ha prodotti i seguenti documenti sui mezzi d'opera:
- il documento in allegato alla citazione n. 67.2, che riporta un elenco di n. 562 mezzi tra autocarri, escavatori, pale, rulli, ecc., non confermato dalla direzione dei lavori, quindi non idoneo a comprovare l'effettiva presenza di quel parco macchine in cantiere;
- i documenti da n. 67.3 a n. 67.11, inerenti alle autorizzazioni alla circolazione chieste dal alla , in cui compaiono diversi elenchi di automezzi, individuati con marca CP_4 CP_33
e targa, ai quali è concesso il transito in deroga, che non provano l'effettiva presenza e disponibilità in cantiere di quelle macchine.
Ciò posto, avuto riguardo ai dati risultanti dal Giornale dei lavori, non emerge la prova di tale voce di danno a carico dell'attrice.
In conclusione, le somme riconoscibili a favore dell'attrice di cui alle riserve nn. 57 e 92 per anomalo andamento sono quelle di cui alla tabella n. 7 a pag. 148 della c.t.u., per complessivi
€ 1.505.721,79 (spese generali € 878.412,01+mancato utile € 604.221,97+ritardata percezione dell'utile € 23.087,82). Riserva n. 50.
La riserva, di natura risarcitoria, riguarda i maggiori costi per trasporti sostenuti dall'odierna attrice in conseguenza delle maggiori percorrenze effettuate dai mezzi d'opera da e per il cantiere, a causa delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro diverse, e più restrittive, rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo, in cui era stabilita una percorrenza media di m 2.082,50,
a seguito della revoca, da parte della , dei varchi di accesso in autostrada Parte_7 Pt_8 previsti contrattualmente per dare esecuzione ai lavori di appalto e delle rispettive autorizzazioni in essere precedentemente rilasciate. E' stata iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione della sua chiusura per l'emissione del SAL n. 29 per lavori fino al 30.4.2015 e aggiornata in occasione delle successive chiusure, fino all'ultima per l'emissione del SAL n. 45 (lavori fino al 31.01.2017), quando è stata definitivamente quantificata in € 19.336.574,18, con conferma anche nello stato finale. In particolare,
l'appaltatrice riceveva da ASPI un primo diniego all'apertura dei varchi richiesti il 21/04/2015, ma l'impresa replicava e ASPI ribadiva la propria decisione con nota del 7/05/2015. Il
12/05/2015 l'appaltatrice esplicitava sul Registro di contabilità la riserva espressa all'atto di sottoscrivere il SAL n. 28 in data 28/04/2015, senza formulare eccezione sulla questione dei varchi, tuttavia l'appaltatrice inviava successivamente un'altra replica all'ultima nota di ASPI in data 25/05/2015, offrendo la propria disponibilità ad ottemperare a determinate richieste. In seguito, riferisce l'Appaltatore, nel testo della riserva, che ASPI avrebbe comunicato per le vie brevi “l'indisponibilità da parte della Direzione di di mantenere attivi i varchi esistenti Pt_8
e/o autorizzarne di nuovi”.
Ciò posto, è documentale che la committenza ha disposto la chiusura dei varchi autostradali il
22.4.2015, pertanto l'appaltatrice avrebbe dovuto formulare la propria pretesa in occasione dell'emissione del SAL n. 28 il 28/4/2015, invece vi ha provveduto solo in occasione del successivo SAL n. 29, con la conseguente inammissibilità della pretesa.
Non è al riguardo condivisibile quanto osservato dal c.t.u., secondo cui, trattandosi di un danno continuativo ed essendo in corso un'interlocuzione tra le parti, la riserva sarebbe tempestiva,
Ed invero, il fatto produttivo di danno risale al 22.4.2015, quando sono stati chiusi i varchi autostradali, mentre l'esistenza di interlocuzioni tra le parti non approdate alla rimozione del fatto dannoso o, comunque, alla modifica dello status loci con riferimento ai varchi, non determina il differimento del termine per l'iscrizione della riserva, di natura perentoria.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del
24/05/2024).
Riserva n. 99 (“esecuzione in epoca differita”).
Con la riserva in esame, l'appaltatrice richiede l'adeguamento dell'importo contrattuale in conseguenza del prolungamento del rapporto nella misura di € 6.189.693,72, per effetto degli impedimenti esposti con le altre riserve, in particolare con quelle iscritte per anomalo andamento dei lavori. In ragione del termine contrattuale come rideterminato definitivamente a seguito dell'Atto Aggiuntivo e di Transazione del 9.6.2014, l'ultimazione era stata fissata al
31.12.2015.
L'appaltatrice ha chiesto il riconoscimento degli importi relativi all'adeguamento dei prezzi per i lavori realizzati oltre il tempo contrattuale originario, quantificando la domanda con riferimento alle quantità residue delle singole lavorazioni realizzate oltre il 31/12/2015 e ai relativi importi, confrontandoli con i prezzi unitari del prezziario ANAS dell'anno 2014.
La riserva n. 99 è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del
SAL n. 38 per lavori fino al 31/01/2016. Il 17/03/2016 l'impresa firmava il registro “con riserva”, ed il successivo 31/03/2016 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 7.517.820,76. La riserva veniva, poi, confermata fino al SAL
n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, allorquando veniva aggiornata nel minore importo di €
6.189.693,72, confermato anche nello stato finale.
La riserva è da ritenere tempestiva, atteso che il n. 38 è il primo SAL che tiene conto del periodo successivo alla scadenza contrattuale dell'appalto (il n. 37 era per lavori a tutto il 31/12/2015).
La convenuta ha eccepito che l'appaltatore, con la firma dell'atto di sottomissione del 13 dicembre 2016, all'art. 7 ha accettato i nuovi termini contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa connessa al prolungamento dei tempi.
Dall'esame dell'atto di sottomissione, risulta che all'art. 7 “l'appaltatore dichiara di rinunciare espressamente a richiedere, per i fatti e/o circostanze ad oggi conosciute e/o conoscibili, alcun ulteriore compenso e/o indennizzo di qualsivoglia genere o specie, anche sotto forma di maggior onere e/o extra costo e/o indennizzo che possano derivare al sottoscritto appaltatore,
a fronte delle varianti apportate con il presente atto ai lavori così come originariamente previsti, all'importo complessivo dei lavori, nonché a quello delle singole categorie di lavoro, avendone, il medesimo, riconosciuto la perfetta realizzabilità in linea tecnica e la piena remuneratività economica della perizia, fatta eccezione per i titoli della riserva 99”.
La riserva n. 99, dunque, non è ricompresa nelle rinunce ed è inerente al periodo di anomalo andamento per la maggiore durata dell'appalto.
Si condivide la valutazione effettuata dal CTU che ha ritenuto che “l'adeguamento della produzione si valuta sulla scorta degli indici ISTAT FOI(nt), “Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi”, riportati in
Allegato 15 alla c.t.u.:
- Indice ISTAT FOI maggio 2012 su base 2010: 105,6
- Indice ISTAT FOI luglio 2016 su base 2015: 100,0
- Coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015: 1,0710
- Indice ISTAT FOI luglio 2016 su base 2010: 100,0*1,0710=107,10
- Coefficiente di adeguamento dei prezzi da maggio 2012 a luglio 2016:
(107,10 : 105,6)-1 = +1,4205%
Importo adeguamento della produzione del periodo: € 27.274.807,28*1,4205% = €
387.426,24”.
Riserva n. 113.
Con la suddetta riserva l'impresa si duole del maggior periodo di mantenimento dei baraccamenti di cantiere rispetto a quanto previsto nel computo metrico della sicurezza del contratto. E' stata iscritta il 14/07/2016, in occasione del SAL n. 41 per lavori fino al 30/04/2016 ed è stata confermata fino al SAL n. 45 di chiusura contabile e fino al conto finale, quindi deve ritenersi tempestiva, essendo stata iscritta al termine della circostanza ritenuta pregiudizievole, ossia il protrarsi dei costi per il nolo dei baraccamenti fino al 30/06/2016.
Nel merito, si condividono le osservazioni del c.t.u., secondo cui, per le considerazioni espresse a proposito della riserva n. 57 per anomalo andamento, si ritiene la domanda fondata, essendo la protrazione del vincolo contrattuale oltre la data del 31/12/2015 dovuta a “… problematiche, estranee a responsabilità dell'appaltatore che hanno determinato impedimenti comportanti un ritardo rispetto alla data del 31/12/2015”, come ammesso dalla stessa ASPI nella concessione della proroga. Si ritengono, pertanto, risarcibili all'odierna attrice i costi per il mantenimento dei baraccamenti per il periodo dal 31/12/2015 al 30/06/2016, come da richiesta formulata in riserva, quindi, con riferimento ai costi indicati dalla la somma risarcibile Parte_1 all'attrice è determinata come segue: mq 3560,00 * mesi 6 * €/mq 2,96 = € 63.225,60.
10.2 - RISERVE CONTABILI Tenuto conto del tortuoso andamento dell'appalto, nel corso del quale si sono succeduti un atto aggiuntivo, un atto integrativo e transazione, con relativa integrazione, un accordo bonario del
19.5.2015, più atti di sottomissione, occorre esaminare le riserve iscritte al SAL n. 45 per i lavori a tutto il 31.1.2017 con esclusione delle riserve contabili già definite in sede contabile o in sede amministrativa (cfr. prospetto da pag. 21 a 23 dell'atto di citazione).
Si fa riferimento ai soli periodi terzo e quarto dell'appalto, in quanto va ricordato che l'Impresa aveva firmato il Registro di Contabilità “con riserva” in data 27/05/2015, esplicitandola in data
10/06/2015 con la seguente iscrizione: “il definite con la Controparte_4
Committente le riserve 11 e 19 con Accordo del 19.05.2015 e risolte con Atto di Tes_1
Sottomissione del 22.06.2015 le riserve iscritte al 28° SAL ... a seguito della sottoscrizione con riserva del registro di contabilità in data 27.05.2015 ... provvede all'esplicitazione delle seguenti riserve”: n. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 chiedendo complessivamente un maggior onere pari a € 10.332.657,93”.
Quindi il riferimento è solo a partire da tali riserve e, alla sottoscrizione del 45 SAL, per i lavori a tutto il 31.1.2017 risultavano iscritte e non ulteriormente definite le riserve contabili n. 46,
47, 49, 56, 63, 65, 75, 76, 82, 84, 86, 89, 90, 91,93, 94, 95, 96, 97, 99, 104, 105, 106, 109, 115,
116, 117, 118, 119, 120.
Vanno dichiarate inammissibili in quanto non quantificate le riserve n. 115, 119 e 120, non conformi alle disposizioni contenute all'art. 190, co. 3 del Regolamento DPR 207/2010.
Le altre riserve vengono di seguito succintamente riassunte, con richiamo per maggior ampiezza alla CTU e il Collegio condivide le considerazioni del CTU, fatta eccezione per la riserva n. 65 e con le precisazioni che seguono quanto alla n. 105 e 109.
RISERVA N. 46 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 46, iscritta al SAL 29 e successivamente aggiornata, l'Impresa “lamenta la parziale contabilizzazione dei materiali conferiti per la caratterizzazione e successiva gestione presso il deposito della GA (AD01) e chiede riconoscimento dell'effettivo quantitativo di materiale caratterizzato mediante applicazione dell'art.PA.084 per €/mc 2,38 di E.P. contrattuale”. In sostanza, l'Impresa sostiene che la voce di prezziario sopra richiamata debba applicarsi alle quantità di materiale in mucchio, ossia allo stato sciolto, e non già in banco, ossia alla quantità ricavabile da misure dei volumi scavati.
Negli atti contabili, quindi, dalla DL sono liquidati con il suddetto prezzo mc 1.553.088,71 di materiale, mentre per l'Impresa il volume movimentato assomma a mc 2.055.653,00, perciò parte attrice chiede il riconoscimento della differenza non contabilizzata e pari a: mc
(2.055.653,00-1.553.088,71)*2,38 €/mc = € 1.196.103,01) Il CTU ha correttamente valutato la riserva intempestiva fino al SAL n. 28, per il resto, anche a prescindere dalla valutazione se sia o meno una duplicazione della 44 già definita, non appare sufficientemente provata, visto che non risultano documenti dai quali estrapolare dati oggettivi e probanti, in quanto non tutti i materiali rientrano nell'art. PA.084 e non risulta il coefficiente di conversione applicato dalla DL.
RISERVA N. 47 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 47, iscritta al SAL n. 29, l'Impresa lamenta una differente contabilizzazione di mc 456.053,86 di materiale a rilevato proveniente da cava, erroneamente contabilizzato ⎯ nella tesi attorea ⎯ con l'art. 215 (per stabilizzazione a calce di terre in sito) anziché con l'art. 212.a (per fornitura di materiale proveniente da cava). Chiede, pertanto, il ristoro della somma di € € 569.303,74 (1.022.451,79 − 453.148,05).
La riserva risulta tardivamente iscritta per tutte le quantità (91%) già risultanti nei SAL antecedenti al n. 29. Si ritiene, dunque, per lo più intempestiva e comunque non provata.
In particolare, come esplicitato dal CTU, l'art. 215 dell'Elenco prezzi contrattuali richiama gli artt. 214 a e 214 b. dai quali si evince che anche per i materiali provenienti dalle cave di prestito può essere prevista la stabilizzazione a calce, per la sistemazione in rilevato.
RISERVA N. 49 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 49, iscritta al SAL n. 29 e successivamente aggiornata, l'impresa richiede “i maggiori costi e disequilibri economici” conseguenti alla contabilizzazione dei materiali per la formazione dei corpi dei rilevati stradali anche con riferimento alle variazioni introdotte nel bilancio delle terre per come modificato con la PVT n.1 del 9.06.2014. Nell'esplicazione della riserva al momento della sua prima iscrizione, al SAL n. 29, l'Impresa sosteneva che: “Il P.E. prevede espressamente che le banchine e le scarpate siano rivestite in terreno vegetale la cui prestazione è riferibile ai suddetti articoli di Elenco Prezzi contrattuale”.
La quantità di terreno vegetale di cui lamentava la mancata contabilizzazione era quello posto in opera a rivestimento delle scarpate del corpo autostradale (CS), degli svincoli di
NO e di ON NO (S1 e S2), e inoltre delle viabilità interferite e locali (IN e
LC). Il CTU ha rilevato che la riserva riguarda lavorazioni “svolte … prima dell'aprile 2013”, per cui va valutata intempestiva.
Anche nel merito, l'Impresa ha riportato un semplice elenco in cui indica le quantità che a suo Contro dire sono state poste in opera in ciascuna senza però fornire documenti ed elementi oggettivamente probanti di quanto asserito;
la riserva risulta, pertanto, anche non sufficientemente dimostrata. RISERVA N. 56 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°56, l'Impresa lamenta il mancato allibramento in contabilità “dell'intero compenso relativo al conferimento a discarica dei materiali provenienti dalla demolizione dello spartitraffico”, “in relazione alla particolarità del rifiuto stesso, il materiale di risulta di detta prestazione è stato codificato con codice CER 17.09.043 in quanto non è stato possibile effettuarne la separazione tra il terreno, i materiali ferrosi, le plastiche della calotta, i residui dei sottofondi stradali, etc.”. Per tale materiale era stato concordato, nel Verbale di Concordamento
Nuovi Prezzi del 5/12/2013 il Nuovo Prezzo NP 46 di €/q 6,06. Ebbene, l'Impresa sosteneva che le quantità classificate con il suddetto codice CER 17.09.04 come risultante dai F.I.R. trasmessi per i mesi di marzo e aprile, pari a q.li 67.253,10, erano in attesa di essere contabilizzate.
La riserva risulta iscritta al sal 29 e successivamente aggiornata e l'impresa si riferisce a materiali da contabilizzare dall'aprile 2015, ma il Direttore dei lavori nelle sue controdeduzioni ha affermato che “la domanda appare priva di fondamento considerato che, in esito ai prelievi eseguiti in contraddittorio (vedi verbale di prelievo del 13.02.2015 …) i materiali rinvenuti sono stati classificati con Cod. CER 15.01.064. Le attività saranno dunque contabilizzate con l'applicazione del relativo articolo di E.P. per le quantità effettivamente accertate dalla DL”.
Già da febbraio 2015, quindi ben prima del SAL. n. 29, l'Impresa era a conoscenza sia della classificazione data al materiale dopo le analisi, sia del fatto che sarebbe stato contabilizzato Co con altre voci di per cui appare intempestiva per i conferimenti di materiali antecedenti, tempestiva per il periodo da marzo 2015 in poi.
Il CTU, dall'esame dei documenti in atti, ha ritenuto la riserva non sufficientemente comprovata, viene modificato il riferimento dei materiali (dapprima materiale da conferire come proveniente dalla “demolizione dello spartitraffico”, di “terreno, … materiali ferrosi, … plastiche della calotta, … residui dei sottofondi stradali”, poi materiali provenienti “dalle demolizioni dello spartitraffico ed altro”) mentre la DL specifica che parte dei materiali erano stati classificati in codice 17.09.04.
Risultano inferiori i quantitativi indicati nello stato finale, in parte classificati − per l'NP 46 q.li
390,00 (codice 17.09.04) − e per l'NP 44 q.li 207,91 (codice 15.01.06) ma senza che vi sia un riscontro, per cui la riserva risulta non sufficientemente comprovata.
RISERVA N. 63 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°63, l'Impresa lamenta l'asserita “errata applicazione degli art. 444.1a - demolizione rivestimento di calotta e piedritti e art. 444.2a - demolizione del rivestimento arco rovescio. La riserva risulta per lo più intempestiva (iscritta al SAL n. 30 ma la stessa impresa nel testo della riserva indica “a detrarre quanto contabilizzato dalla Committente ai SAL 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 e 31”.
La riserva risulta anche infondata, in quanto dall'esame della sezione della galleria risulta condivisibile la posizione del DL in ordine al piano di lavoro, inferiore a quello calcolato, per cui la porzione di calcestruzzo esistente definito “muretta” fa parte dell'arco rovescio la cui demolizione avviene dal basso con l'applicazione dell'art. 444.2a. Il DL ha ritenuto correttamente priva di fondamento l'affermazione dell'Impresa in merito al piano di lavoro “il reale piano di lavoro della sezione di ampliamento si trova a ben 3,15 m al di sotto del piano di lavoro ipotizzato dalla DL”.
RISERVA N. 65 – RICONOSCIMENTO PER € 177.867,39
L'appaltatore ha richiesto i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della richiesta di sostituzione delle barriere guard-rail distrutte o non più conformi all'esercizio a seguito di incidenti stradali occorsi successivamente all'apertura della viabilità al pubblico transito da parte della Committente.
Dopo una corrispondenza a partire da maggio 2015 l'impresa ha iscritto riserva dal SAL n. 31, successivamente aggiornata fino al SAL n. 35 e la continua ad iscrivere sino al collaudo.
La riserva è da ritenersi tempestiva in quanto la committente prima del SAL n. 31 non aveva dato riscontro alla richiesta economica dell'appaltatore a fronte della richiesta di sostituzione di guard-rail. La committente ritiene applicabile l'art. 32 del contratto relativamente alla manutenzione ordinaria, ma lo stesso DL nel corso della procedura di accordo bonario ritiene ammissibile la riserva, evidenziando che non si può fare a meno di considerare che il completamento dei lavori di ampliamento a tre corsie della sede autostradale prevedeva una fasizzazione delle lavorazioni tale da rendere necessario lo spostamento del traffico per ogni senso di marcia in un'unica carreggiata, assicurando comunque la presenza di due corsie. Ciò ha comportato inevitabilmente la presenza di quattro corsie, a larghezza ridotta, su un'unica carreggiata. Il Direttore dei Lavori ha evidenziato ancora che, di conseguenza, il traffico veicolare è stato costretto a transitare a distanza ravvicinata dalle barriere di sicurezza precedentemente installate, comportandone ripetuti danneggiamenti nel tempo. Pertanto, il
Direttore Lavori ha ritenuto che "considerata la frequenza ed entità di detti eventi, assolutamente eccezionale, pare difficilmente sostenibile la loro prevedibilità da parte dell'Appaltatore all'atto della stipula del contratto" e ha proposto un riconoscimento per l'Appaltatore al titolo della presente Riserva di € 177.867,39. Il CTU ha ritenuto la riserva tempestiva e fondata atteso che non rientra in attività di manutenzione ordinaria, in particolare in quanto gli interventi hanno riguardato la sostituzione di interi tratti di barriere, abbastanza lunghi da non potersi inquadrare le lavorazioni alla stregua di semplici “riparazioni” o “manutenzioni”, ma piuttosto come veri e propri rifacimenti.
La ha ritenuta non quantificabile sulla base della documentazione in atti, non risultando alcun documento relativo alla consistenza delle barriere sostituite, ma osserva il collegio che si può ritenere comprovata nei limiti riconosciuti da Direttore dei lavori in quanto relativa a quantitativi previamente dallo stesso verificati.
La riserva va accolta, dunque, per il minor importo di € 177.867,39.
RISERVA N. 75 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 75 l'impresa lamenta “la parziale contabilizzazione dell'art. PA.047 relativo alla frantumazione, dei materiali provenienti dalle demolizioni trasformati (cfr classificazione effettuate dal Laboratorio ufficiale STS Mobile) per successivo reimpiego come da previsioni contrattuali (KCL036 CSA parte II art.
3.2 art 3.4)”.
La riserva è stata iscritta al SAL n. 33 tardivamente, in quanto i relativi presupposti erano noti all'atto della sottoscrizione dell'accordo bonario (19/05/2015) ed è infondata oltre che indeterminata (per una non chiara indicazione dei quantitativi calcolati).
Il CTU concorda con il DL che è da considerare una scelta dell'impresa utilizzare in parte il materiale non per opere relative all'appalto ma per opere provvisionali, quali il consolidamento di piste di cantiere e piazzali di lavoro per libera scelta imprenditoriale dell'Appaltatore che rientrano nelle spese e obblighi contrattuali dell'impresa.
RISERVA N. 76 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 76 l'impresa lamenta la mancata contabilizzazione della emulsione bituminosa stesa per la mano di attacco tra pavimentazione esistente e risanamenti, nonché imbottiture e raccordi plano altimetrici con la zona in ampliamento.
La riserva risulta iscritta tardivamente al SAL n. 33 in ampia parte, in quanto le circostanze erano note dal febbraio 2015.
In ogni caso la riserva risulta infondata, in quanto ricompresa nell'offerta di gara, in particolare nelle voci di prezzo 548 e 549 di E.P. si concludono entrambi con l'annotazione: “... di spessore costante per strati di pavimentazione, o variabile per imbottiture e/o raccordi altimetrici” e nel capitolato speciale di appalto al punto 31.3.5 “Posa in opera”, era prevista esplicitamente l'utilizzo di emulsione bituminosa in qualsiasi caso, non facendo distinzione fra ampliamenti e ripristini.
RISERVA N. 82 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO Con la riserva n°82, l'Impresa contesta le modalità e successivo allibramento delle attività per la bonifica e per la realizzazione dei piani di posa dei rilevati relativamente ai corpi autostradali delle WBS CS01-CS23.
La riserva risulta inammissibile in quanto intempestiva in ampia parte: risulta iscritta il
19/10/2015 al SAL n. 34 per lavori a tutto il 30/09/2015, ma la non corretta contabilizzazione risale al SAL n.
7. Il CTU h rilevato che la stessa Impresa, nel testo della riserva, fa riferimento CP_2 a note della , aventi ad oggetto appunto la realizzazione dei piani di posa e bonifiche del corpo autostradale, che coprono un periodo fra il febbraio 2011 e il marzo 2015.
Il DL ha rilevato che la circostanza relativa alle attività di bonifica svolte erano note alla data del 19/05/2015, allorquando era stato sottoscritto l' nel quale le parti avevano Parte_9 inteso definire “qualsivoglia pretesa a fatti, atti e/o circostanze noti o conosciuti o conoscibili” alla data del suddetto accordo. Precisava altresì che per la contabilizzazione dei lavori di bonifica e dei piani di posa dei rilevati erano state seguite le norme così come previste dal CSA,
e pertanto le richieste dell'Impresa non potevano essere accettate.
Il CTU ha rilevato che non risulta possibile che “fino al SAL n. 34, l'Appaltatore non abbia avuto contezza delle effettive quantità delle lavorazioni che stava eseguendo, questo anche in CP_2 funzione delle su richiamate note di con le quale la DL ordinava la profondità di scavo da eseguire per avere un idoneo piano di posa per i rilevati. Inoltre, il CSA all'art 7.3. “Rilevati
- Preparazione del Piano di Posa” prevedeva, tra l'altro, che “Nel caso d'eventuale bonifica del piano di posa, il maggiore scavo, oltre lo spessore di 20 cm, per la rimozione del terreno vegetale, sarà contabilizzato a parte con il relativo articolo d'Elenco Prezzi”, per cui doveva essere stato inserito nel libretto delle misure. CP_2 Difettano, inoltre, gli allegati alla comunicazione della nota di trasmissione di a CP_4
e a prot. CO/042/16/0240/mc del 03/05/2016, per cui la riserva risulta anche non CP_1 sufficientemente provata.
RISERVA N. 84 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 84 l'Impresa lamenta che l'allibramento delle demolizioni della soletta dei viadotti in allargamento sia avvenuto mediante applicazione dell'art. 222.a., non adatto a remunerare lavorazioni del genere.
Il CTU ha valutato la riserva intempestiva in quanto nota dalla stipula del contratto e antecedentemente al SAL n. 34 (la stessa impresa richiama “precedenti comunicazioni”) e infondata, in quanto era rimesso alla scelta dell'impresa la scelta del metodo di demolizione.
RISERVA N. 86 - RICONOSCIMENTO PER € 27.927,02 Con la riserva n. 86 l'Impresa lamenta i maggiori oneri conseguenti alla mancata autorizzazione alla deviazione del traffico prevista in GN01 – dir. NO, per vicende estranee all'Appaltatore.
Per il completamento della bretella di Senigallia entro il 13/12/2015 era stata richiesta in data
15/10/2015 l'autorizzazione alla deviazione del traffico veicolare nella nuova galleria Cavallo CP_2 GN01 carreggiata NO e il 23/11/2015 comunicava che era possibile chiedere la deviazione, il nulla osta veniva dato 77 giorni dopo la richiesta e aveva dovuto affrontare Pt_1 una esecuzione più complessa e frammentaria delle lavorazioni, con imprevisti costi di scantierizzazione e ricantierizzazione,
La riserva è da ritenere tempestiva e fondata.
La quantificazione dell'importo spettante, in base al calcolo effettuato dal consulente, viene effettuata prendendo a riferimento le tabelle di incidenza dei costi per attrezzature e mano d'opera riportate nel DM 11/12/1978, tabella 7 inerente Opere stradali – opere con più categorie di lavoro e con lavori in sotterraneo, si rilevano le seguenti percentuali d'incidenza: −
Manodopera: 24% − Noli e Trasporti: 15%+24% = 39% Per cui: produzione giornaliera: (€
1.206.641,11/giorni 60) = €/gg 20.110,69 manodopera : €. 20.110,69 x 24% = €/gg 4.826,56 mezzi d'opera: € 20.110,69 x 39% = €/gg 7.843,17 Sommano €/gg 12.669,73 Spese Generali
7% : €/gg 886,88 Sommano: €/gg 13.556,61 Utile Impresa 3%: €/gg 406,70 Totale: €/gg
13.963,51 Per i n.2 giorni di cantierizzazione e ricantierizzazione per i quali l'Impresa chiede ristoro, si ottiene il seguente importo riconoscibile all'odierna attrice per la riserva n°86: €/gg
13.963,51 * 2 gg = € 27.927,02
RISERVA N. 89 – RICONOSCIMENTO PER €. 88.497,91
Con la riserva n. 89 l'Impresa lamenta i maggiori costi sostenuti per le impreviste integrazioni/sostituzioni, richieste dall'Amministrazione all'impiantistica prevista in progetto per la Galleria Cavallo canna NO e ne chiede il riconoscimento.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 28/01/2016, in occasione del SAL n. 36 per lavori a tutto il 30/11/2015, per l'importo di € 80.299,35 e successivamente aggiornata.
La nota di trasmissione dei documenti relativi alle opere impiantistiche della galleria Cavallo
(GN01) è del 6/10/2015 (Doc. 168, 174 P.A.), e l'Impresa è rimasta in attesa di riscontro, che non è giunto, fino a che essa ha deciso di apporre riserva. La domanda quindi è da ritenersi tempestiva. La riserva consegue ad attività richieste dalla committente e lo stesso DL ne riconosceva la debenza.
Per la relativa quantificazione va considerato:
Totale costi diretti = € 80.299,35
Spese Generali 7% € 80.299,35*7% = € 5.620,95 Totale costi = € 85.920,30
Utile 3% € 85.920,30*3% = € 2.577,61
Totale generale = € 88.497,91
RISERVA N. 90 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 90 l'Impresa chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per le reiterate richieste di rifacimento del manto stradale lungo la viabilità ordinaria di transito da e verso il cantiere, ad essa rivolte da soggetti terzi quali il Comune di NO.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 28/01/2016, in occasione del SAL n. 36 per lavori a tutto il 30/11/2015; successivamente, veniva sempre confermata fino al SAL n°45, e poi al Conto Finale.
La riserva va ritenuta inammissibile in quanto intempestiva, visto che il periodo in cui sono stati eseguiti gli ultimi interventi di rifacimento del manto stradale risale ad agosto 2015, per cui l'Impresa poteva iscrivere la riserva già in occasione delle chiusure contabili precedenti.
Secondo il CTU, peraltro, la richiesta risulta infondata e la valutazione appare condivisibile: -
o tale manutenzione doveva essere svolta “in dipendenza dell'esecuzione dei lavori”, ed allora ricadeva tra gli oneri dell'Appaltatore ai sensi dell'Art. 19 del Contratto;
- oppure tale manutenzione era fuori dall'ambito dell'appalto, ed allora i relativi oneri andavano richiesti all'Ente che aveva ordinato gli interventi, giammai potendo farsene carico la Committente.
Pertanto, la richiesta dell'Impresa deve ritenersi infondata. Inoltre, la domanda non è sufficientemente dimostrata, in quanto, per tacere del mero errore nella trascrizione della formula, reca il solo totale della superficie degli interventi eseguiti (mq 7.240,56), senza alcun riscontro probatorio sulla stessa, e senza neppure il dettaglio degli interventi (con data e consistenza). In conclusione, a parere dello scrivente, la riserva, intempestiva, infondata ed indimostrata, non è meritevole di accoglimento.
RISERVA N. 91 – RICONOSCIMENTO PER €. 65.494,43
Con la riserva n. 91 l' lamenta i maggiori oneri sostenuti al fine di rendere fruibile al Pt_10 traffico veicolare la terza corsia autostradale alla data del 20.12.2015 “comunque completata come da milestones al 31.07.2015 e 30.10.2015 sia in carreggiata sud che in carreggiata nord”.
Osserva il consulente che erano stati richiesti dalla Direzione di durante i vari Pt_8 sopralluoghi una serie di interventi via via modificati svariate volte, in tipologia e modalità esecutive in un divenire di ripensamenti e integrazioni senza soluzione di continuità, tutto nei giorni ricompresi tra i primi di dicembre 2015 e la data prefissata per dare la fruibilità della terza corsia al traffico veicolare sia in carreggiata sud che in carreggiata nord dal 21 dicembre
2015. A seguito delle richieste della Direzione di Tronco sono risultati necessari i seguenti interventi con continue cantierizzazioni scantierizzazioni che hanno generato per la frammentarietà ed incertezza sulle reali e finali determinazioni da assumerne evidenti diseconomie e perditempo:
- messa in opera pezzi speciali di raccordo in acciaio su NE RS prefabbricati con conseguente movimentazione di almeno 5 NE RS per punto singolare;
- chiusura varchi, con modifica della configurazione per ben tre volte, nel corso dei giorni immediatamente antecedenti all'apertura;
- conseguente rifacimento della segnaletica e spostamento del NE jersey richiesta su diverse zone del cantiere;
- sostituzione dei NE RS su viadotto Morignano.
Successivamente, nel mese di gennaio 2016 la stessa direzione di tronco, per tramite della direzione lavori, ha richiesto la messa in opera di ulteriori 3 pezzi speciali in acciaio in tratta D, al fine di portare avanti il flesso esistente richiesto in dicembre 15 con relativo rifacimento segnaletica orizzontale. Trattandosi di fatto di prestazioni non previste in appalto, la scrivente chiede riconoscimento del maggior costo sostenuto che quantifica secondo il dettaglio che segue: (...) Il tutto per € 97.921,04, oltre spese generali ed utile 26,5%, ovvero € 123.870,12.
L'impresa ha chiesto, pertanto, il riconoscimento dell'importo di € 123.870,12 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 28/01/2016, in occasione del SAL n.36 per lavori a tutto il 30/11/2015. Successivamente, veniva aggiornata al SAL n°38, ed infine al SAL n°45,
e così confermata al Conto Finale. La riserva è tempestiva, essendo stata iscritta subito dopo i fatti contestati.
La fondatezza della richiesta attorea è riconosciuta dallo stesso Direttore dei Lavori nelle sue controdeduzioni alla riserva, e poi confermata dalla Commissione ex Art. 240, che proponeva il riconoscimento della somma di € 65.964,14 a tacitazione della riserva. Ciò in quanto spiega il D.L. che: ... alcune circostanze non paiono in effetti integralmente riconducibili all'Appaltatore. Ci si riferisce, in particolare: - alle ripetute richieste pervenute dalla Direzione di Tronco di apertura e chiusura dei varchi per far fronte alle paventate emergenze per gli eventi meteorici a carattere nevoso;
- alle avverse condizioni meteo registrate nel mese di dicembre
(presenza continua di nebbie ed alta umidità), che non hanno consentito all'Appaltatore di eseguire la lavorazione a regola d'arte, con la conseguente necessità di ripetute stese delle vernici e del rifacimento della segnaletica;
- alla sostituzione dei NE RS sul viadotto
Morignano, richiesta dalla alla luce dell'elevato stato di degrado delle Parte_11 barriere esistenti (...). In definitiva, il Direttore dei Lavori ritiene che "possano essere riconosciuti all'Appaltatore gli oneri che lo stesso ha dovuto sostenere ed in particolare il fermo per una giornata lavorativa delle risorse all'uopo dedicate" e propone un riconoscimento per l'Appaltatore al titolo della presente Riserva di € 65.964,14. La riserva deve ritenersi quindi almeno parzialmente fondata.
Il CTU, in ordine alla quantificazione, ha preso atto delle considerazioni della DL rispetto alle quali l'impresa non ha contestato né sulle quantità né sui prezzi applicati, ricavati per lo più dall'EP dell'appalto ed ha effettuato il seguente condivisibile conteggio:
✓ per lo Spostamento new.jersey richiesti e chiusura varchi ml 2.242, P.U. 4,32= €
9.685,44 (prezzo d'appalto)
✓ Rifacimento strisce segnaletica ml 15.575, P.U. 0,42= € 6.541,50 (prezzo d'appalto)
✓ Cantierizzazione cad 54, P.U. 800,00= € 43.200,00 Analisi (All.91.2 P.A.)
Totale € 59.426,94
Spese generali al 7%= € 4.159,89
Utile impresa al 3%= € 1.907,60
Per un totale riconoscibile di € 65.494,43
RISERVA N. 93 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°93, l'Impresa lamenta “il mancato riconoscimento in contabilità delle attività di perforazione in cemento armato di fatto necessarie per l'esecuzione dei tiranti passivi sulle spalle dei sottovia e viadotti nell'ambito dell'adeguamento sismico delle opere d'arte esistenti”.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 26/02/2016, in occasione del SAL n. 37 per lavori a tutto il 31/12/2015. Successivamente, veniva aggiornata al SAL n°38 ed al SAL n°40, per poi essere confermata fino al SAL n°45 ed al Conto Finale. L'impresa iscrive la riserva subito dopo le proprie note prot.C042/16/0030/mc del 22.01.2016 e prot.C042/16/0071/mc del
12.02.2016, richiamate nel testo della riserva, che va ritenuta tempestiva.
Secondo l'Impresa... le voci previste nell'Elenco Prezzi riguardano infatti solo le attività di perforazione nel cemento. Con nota prot.C042/16/0030/mc del 22.01.2016, la scrivente ha pertanto segnalato la fattispecie precisando che, dalle verifiche contabili e dall'analisi degli articoli di elenco prezzi di contratto, non risultavano contemplate voci afferenti alla perforazione in c.a., conseguentemente non allibrate.
Il CTU concorda con il DL che ne chiede il rigetto in quanto le perforazioni erano una scelta dell'impresa per sue esigenze e richiamava i contenuti dell'Art. 351.c, che prevedeva il compenso a: “Perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza compreso murature, calcestruzzi, trovanti e roccia dura, anche in presenza d'acqua,
a qualsiasi profondità, a rotazione o rotopercussione: ...”
Per quanto esposto la domanda relativa alla riserva 93 non può essere accolta.
RISERVA N. 94 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°94, l'Impresa lamenta “il maggior costo che dovrà sostenere per l'esecuzione dei tiranti passivi presso il Sottovia Ferroviario ST05 in conseguenza dell'effettivo stato dei luoghi e delle condizioni di intervento imposte da RFI in fase esecutiva e di fatto difformi dalle previsioni di progetto, con conseguente impiego di attrezzature e macchinari non previsti”.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 31/03/2016, per l'importo di € 85.701,00, in occasione del SAL n. 38 per lavori a tutto il 31/01/2016. La riserva veniva confermata nei successivi SAL, ed aggiornata prima al SAL n° 42 per lavori a tutto il 31/05/2016, con la domanda, oltre che dell'importo derivato dall'esecuzione dei tiranti pari a € 85.701,00, anche del riconoscimento delle avvenute interruzioni (n° interruzioni 52 * €/cad 550 = € 28.000,00), per un totale complessivo di € 114.301,00. Infine, l' aggiornava la riserva anche Pt_10 all'ultimo SAL (n.45) per il minore importo di € 55.023,35.
Tenuto conto delle circostanze richiamate in riserva, ed in particolare delle note di richiesta di compenso (l'ultima del 12/02/2016), la riserva può essere considerata tempestiva.
Secondo il CTU l'impresa dapprima aveva chiesto ristoro per un maggior compenso sull'esecuzione dei tiranti (attraverso il riconoscimento del diverso prezzo di €/ml 122,43), e solo successivamente, ha aggiunto alla sua richiesta il riconoscimento del maggior onere per le interruzioni;
ma nell'ultima versione della riserva, l'odierna attrice è tornata a chiedere il solo compenso per le perforazioni. Condivisibilmente il CTU ha rilevato che la richiesta di risarcimento per la maggiore onerosità per le interruzioni non avrebbe potuto trovare accoglimento aggiuntivo rispetto alle riserve per anomalo andamento (nn. 57 e 92), per cui correttamente è stata ricondotta ai maggiori costi specifici della lavorazione, ma non sono riscontrati i reclamati maggiori costi conseguenti o ad una diversa inclinazione dei tiranti o al loro minor numero.
La riserva non può, dunque, trovare accoglimento in quanto non provata e infondata.
RISERVA N. 95 – RICONOSCIMENTO PER € 98.545,20
Con la riserva n°95, l'Impresa lamenta il maggior costo per l'esecuzione dei chiusini di ispezione “in difformità alle fasi programmatiche originarie”.
L'Impresa ha iscritto la riserva la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n.38 per lavori a tutto il 31/01/2016. La riserva veniva confermata in tutti i SAL successivi fino al
Conto Finale. La riserva è tempestiva, dato che l'Impresa la formula nel primo atto contabile successivo alla trasmissione della propria richiesta di applicazione del nuovo prezzo proposto,
e nel momento in cui stava eseguendo le lavorazioni oggetto della stessa riserva.
Ne riconosce la fondatezza il DL e la commissione di accordo bonario, il CTU la ritiene fondata e la quantifica in base a nuovo prezzo proposto in € 98.545,20 condivisibilmente.
Il CTU ha così valutato: “l'analisi del nuovo prezzo proposto dall'Impresa nella sua nota prot.C042/16/0014/mc del 14.01.2016 (Doc. 227 P.A.) e condivide le voci che la compongono, ma non ritiene congrua la produzione giornaliera ivi considerata (n° 4 pozzetti al giorno), ritenendola più appropriata nella misura di n° 8 pozzetti al giorno, ossia doppia rispetto a quanto preventivato dall'odierna attrice. Confermando i prezzi unitari utilizzati dall'Impresa, ma valutando le spese generali al 7% e gli utili dell'impresa al 3%, si ottiene: Mano d'opera
€/cad 127,40 (la metà di quanto valutato dall'Impresa) Mezzi d'opera €/cad 155,00 (la metà di quanto valutato dall'Impresa) Materiali €/cad 30,32 Oneri vari €/cad 31,25 (la metà di quanto valutato dall'Impresa) Sommano €/cad 343,97 Spese generali 7% €/cad 24,01 Totale costi €/cad 367,98 Utile 3% €/cad 11,04 Totale €/cad 379,02 Il suddetto prezzo deve applicarsi al numero di pozzetti lavorati, che viene assunto pari a 260, come indicato dall'Impresa, in considerazione che tale quantità non è contestata dalla DL, per cui lo scrivente CTU valuta la somma riconoscibile all'Impresa per la lavorazione di cui chiede conto l'Impresa con la presente riserva, pari a: n° pozzetti 260 * €/cad 379,02 = € 98.545,20”.
RISERVA N. 96 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°96, l'Impresa lamenta la mancata previsione, nel P.E. approvato, degli elementi di raccordo tra NE RS e chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per la sostituzione dei pezzi speciali in lamiera (cavallotti), già posati (cfr. riserva 91) con pezzi speciali in calcestruzzo
L'Impresa ha iscritto la riserva la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n.38 per lavori a tutto il 31/01/2016. Successivamente, la riserva è stata sempre confermata fino al
Conto Finale. La riserva è tempestiva secondo la valutazione del CTU, perché apposta nel primo atto contabile utile successivamente alla nota della DL, dell'11/03/2016, con cui ASPI ha respinto la domanda dell'Impresa.
La richiesta non è, nel merito, fondata.
Osserva il CTU in modo convincente che “all'Art. 37, “Barriere di sicurezza”, punto 37.3.1, è prescritto quanto segue: 37.3.1 NJ in spartitraffico Nello spartitraffico saranno installati elementi di tipo "monofilare" rinforzati in testa con barra dywidag: altezza I m, larghezza alla base 62 cm, larghezza in testa 13,6 cm, lunghezza standard 6,20 m;
che saranno poggiati direttamente sul piano stradale collegandoli tra loro con una piastra d'acciaio zincato al piede ed in testa con un manicotto per le barre. Eventuali elementi di chiusura avranno lunghezze diverse, così come saranno installati di forma diversa in corrispondenza dei varchi di scambio- carreggiata. Non può pertanto sostenere l'Impresa di non essere stata a conoscenza della necessità di disporre, per gli elementi di chiusura, pezzi di lunghezza diversa da quella standard.”
RISERVA N. 97 – RICONOSCIMENTO PER € 116.060,34
Con la riserva n°97, l'Impresa lamenta la mancata valutazione, negli elaborati del P.E., delle reali dimensioni e misure geometriche delle opere al fine di eseguire e porre in opera i ritegni sismici. L'Impresa, nell'esplicare la riserva, con riferimento ai maggiori costi imprevisti sostenuti per la realizzazione dei cunei/ritegni in ragione di un erroneo rilievo dello stato dei luoghi di P.E., ha chiesto il riconoscimento di € 116.060,34 (€ 75.309,24 + 40.751,10), oltre a quanto contrattualmente previsto per oneri della sicurezza e soggezione al traffico, nonché interessi dal dovuto al soddisfo.
La riserva ha iscritto la riserva la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n. 38 per lavori a tutto il 31/01/2016, per la somma di € 518.150,00.
In questa somma, significativamente maggiore di quella chiesta con la stesura finale della riserva, l'Impresa chiedeva, oltre al compenso per la progettazione (comunque superiore: €
94.150,00) e per “ancoraggio dei cunei di compensazione” (per € 120.000,00), anche i maggiori oneri per perforazioni (€ 110.880,00), per impiego sollevatori (€ 90.720,00) e per realizzazione in presenza di traffico (€ 102.400,00), tutte voci poi stralciate dalla domanda definitiva.
Successivamente, la riserva veniva sempre così confermata fino al SAL n°45, allorquando veniva aggiornata nel minore importo di € 116.060,34 come sopra riportato, e così veniva confermata anche al Conto Finale.
L'Impresa ha trasmesso “gli elaborati costruttivi” dei ritegni sismici con propria nota prot.
n.C042/15/0961/tv del 19/11/2015. Tuttavia, la circostanza pregiudizievole lamentata con la riserva riguarda la mancata contabilizzazione dei lavori come effettivamente eseguiti, circostanza che è avvenuta successivamente. La riserva può pertanto definirsi tempestiva e fondata. Osserva il CTU: “Parte convenuta suffraga la propria principale tesi sulla eseguibilità del Progetto Esecutivo producendo il Doc. 31, che reca l'elaborato grafico “OPERE D'ARTE
MINORI - OP933 - PROGR. KM209+505 (S17) - APPOGGI E , nel Controparte_35 quale compare a margine del grafico l'annotazione “TUTTE LE MISURE DOVRANNO
ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE”. Con ciò ⎯ ritiene la convenuta ⎯ era sancito l'onere
a carico dell'Appaltatore di eliminare le carenze del progetto e ridefinire le effettive lavorazioni da eseguirsi, opera per opera. Lo scrivente CTU ritiene che la tesi della convenuta sia priva di fondamento, e che spettava al Progetto Esecutivo dettagliare i lavori da eseguire,
e ricomprendere gli elaborati poi prodotti dall'Impresa e consegnati con la nota del
19/11/2015. Pertanto, la riserva deve definirsi fondata.”
Parte attrice articola la propria domanda in n.2 capitoli: 1) gli oneri per la progettazione;
2) i maggiori compensi per i fori di inghisaggio, da pagarsi con la voce Art. 807.2h, e per le piastre in acciaio, da pagarsi con la voce Art.822. Gli oneri per la progettazione possono essere riconosciuti, tenuto conto che non spettava all'Appaltatore alcun onere di progettazione, se non la mera produzione di elaborati di dettaglio, che non possono rientrare nella fattispecie qui trattata. Anche le attività di rilevamento sono da intendersi legittimamente ricomprese fra gli oneri di progettazione, come pure il nolo del sollevatore, che viene richiesto non già a servizio dei lavori (attività che non potrebbe essere ammessa a riconoscimento) bensì a servizio delle operazioni di rilievo.
Tenuto conto che: - i costi elencati nel capitolo 1) appaiono congrui con le prestazioni eseguite dall'Appaltatore, rimarcandosi al riguardo che l'attrice limita la richiesta ai soli costi;
- le maggiori quantità richieste con il capitolo 2) non sono state formalmente contestate dalla D.L., si ritiene riconoscibile all'odierna attrice la somma da essa richiesta con la riserva n°97, e pari a € 116.060,34.
RISERVA N. 104 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°104, l'Impresa chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per le riparazioni del manto stradale lungo la viabilità ordinaria di transito della Via Poiole da e verso il cantiere, richieste dal Comune di Falconara Marittima.
La riserva veniva iscritta per la prima volta in data 6/06/2016, in occasione del SAL n. 40 e poi sempre confermata nel medesimo importo in tutti i successivi SAL fino al Conto Finale.
L'Impresa comunicava alla DL di aver eseguito gli interventi richiesti con nota del 16/05/2016.
La riserva è, dunque, tempestiva.
Il CTU ha osservato che era piena facoltà dell'Appaltatore, con gli accertamenti compiuti in sede di gara, valutare l'onere di manutenzione assunto. Pertanto, la richiesta dell'Impresa deve ritenersi infondata. Inoltre, la domanda non è sufficientemente dimostrata, in quanto la riserva reca il solo totale della superficie dell'intervento eseguito (mq 7.240,56), senza alcun riscontro probatorio sulla stessa. In conclusione, la riserva appare infondata e non dimostrata, per cui non
è meritevole di accoglimento.
RISERVA N. 105 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO Con la riserva n°105, l'Impresa chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per “le continue richieste di interventi di sistemazioni varie, sfalci, rifacimenti della segnaletica, ecc.”.
La riserva veniva iscritta per la prima volta in data 6/06/2016, in occasione del SAL n. 40, e poi veniva sempre confermata nel medesimo importo in tutti i successivi SAL fino al Conto Finale.
L'Impresa dichiarava che le attività oggetto della riserva erano state eseguite “tra i mesi di gennaio e aprile 2016” per cui la domanda si palesa intempestiva, almeno in ampia parte, ossia per le lavorazioni eseguite fino al SAL n. 39 (relativo alle attività fino a tutto il 29/2/2016).
Al tempo la richiesta dell'Impresa risulta generica, limitandosi ad indicare la quantità totale di segnaletica orizzontale (ben 118 km) e delle cantierizzazioni (47) di cui chiede conto, senza ulteriormente precisare, e senza recare documenti di conferma delle suddette quantità da parte della DL per cui non è possibile neanche scorporare la quota inammissibile in quanto intempestiva delle attività svolte sino al 29/2/2016 rispetto alle successive.
La riserva non può, dunque, trovare accoglimento.
Peraltro, dal testo della riserva non emerge la differenza degli interventi richiesti con quelli di manutenzione già assunti in contratto all'art. 18 del contratto e in cosa dovrebbe consistere la imprevedibilità delle manutenzioni richieste.
RISERVA N. 106 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°106, l'Impresa lamenta la tardiva definizione delle tipologie per l'esecuzione delle uscite di sicurezza delle barriere FOA nonché la sussistente mancata definizione della necessaria provvista economica “che ancora impedisce la prestazione in parola”.
La riserva veniva iscritta per la prima volta in data 6/06/2016, in occasione del SAL n. 40, e poi veniva sempre confermata nel medesimo importo in tutti i successivi SAL fino al Conto Finale.
La riserva è tempestiva, in quanto trattasi di prestazione ancora da eseguire alla data in cui essa viene apposta a Registro.
Non di meno, la richiesta di parte attrice non appare giustificata.
Osserva il consulente che, essendo i suddetti manufatti ricompresi nel compenso a corpo per le barriere, il costo delle scale (della cui presenza dava comunque conto il P.E. come attesta la stessa Impresa, al di là del dettaglio degli elaborati) andava stimato, da parte dell'Appaltatore, sin dalla predisposizione dell'offerta; in alternativa, l'eccezione andava sollevata fin dall'avvio dell'appalto, trattandosi di una contestazione inerente il Progetto Esecutivo.
L'Impresa ha sostenuto che il Progetto Esecutivo riportava solo un tipologico di queste scale, ma la richiesta riguarda l'integrale compenso per le scale. Il CTU ha rilevato inoltre, la contraddittorietà della riserva iscritta in quanto da un lato l'Impresa lamenta “... 22 situazioni differenti riscontrabili lungo il tracciato, [mentre] nel progetto esecutivo approvato veniva solo ipotizzato solo un tipologico delle rampe di scale senza null'altro stabilire nel merito”, dall'altro individua solo due tipologie, con prezzi a corpo, uno per “21 scale di sicurezza in calcestruzzo” per complessivi € 236.389,31 (in media €/cad 11.256,63), e l'altro per “n.1 scala di sicurezza in acciaio” per € 32.607,90. Il CTU ha valutato la richiesta incongruente, tenuto conto che l'unica grande categoria delle “scale in calcestruzzo” racchiude scale di n.1 solo gradino insieme con scale fino a 7 alzate e tali categorie di “scala in calcestruzzo” dovrebbe ricomprendere anche attraversamenti a livello realizzati con piano in acciaio, quindi senza calcestruzzo. Anche il prezzo, definito a corpo, non appare congruente con la tipologia di opera e materiale utilizzato.
La richiesta non può, dunque, trovare accoglimento.
RISERVA N. 109 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Giova premettere che la riserva n. 109 è stata iscritta per la prima volta in data 6/6/2016, in occasione del SAL n. 40, per l'importo di € 229.071,33. L'Impresa lamentava la mancata previsione dell'incidenza dell'attrezzatura by-bridge risultata necessaria per la realizzazione della lavorazione di posa in opera dei tubi longitudinali di smaltimento delle acque di piattaforma, relativamente agli impalcati VI01-VI02-VI03-VI04-VI05. Stante la mancata previsione originaria di tale attrezzatura, l'Impresa chiedeva l'incremento del 26,8% dei prezzi con cui veniva compensata l'idraulica di piattaforma, pari al costo del by-bridge.
La riserva risultava intempestiva, tenuto conto che la definizione dei Nuovi Prezzi di cui l'Impresa chiedeva la maggiorazione (NP da 68 a 72) risaliva alla data della firma del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 9/07/2014. La riserva veniva confermata al successivo SAL
41. Il CTU ha evidenziato che, in occasione della sottoscrizione del SAL n°42, l'Impresa modificava radicalmente la propria domanda. Infatti, pur premettendo ancora la mancanza dell'incidenza del costo del nell'esecuzione dell'idraulica di piattaforma, essa CP_36 affermava che: “Di fatto, però, in assenza di riscontro e stante l'urgenza di provvedere alla prestazione in parola, l'appaltatore ha dovuto procedere all'istallazione delle tubazioni dal basso, con conseguente necessità di ulteriori piazzole e differenti presidi esecutivi. In ragione di ciò, trattandosi di modalità esecutive difformi da quelle previste, l'impresa esprime riserva e chiede riconoscimento della prestazione per come effettivamente resa con la più ampia salvezza di futura quantificazione della domanda in esito alle future chiusure del registro”.
Come riformulata la richiesta poteva essere considerata tempestiva, laddove faceva presente il mancato riscontro della DL alla precedente domanda, anche in considerazione del fatto che l'uso del by-bridge si sarebbe rivelato non sempre possibile, data la presenza di barriere fonoassorbenti in alcuni casi, o la mancanza di spazi in altri. Anche in occasione del successivo SAL n°43, la riserva conservava la medesima formulazione, senza essere quantificata. Al SAL
n°44, la riserva veniva nuovamente aggiornata: l'Impresa chiedeva i maggiori oneri per “il varo dal basso” chiedendo però € 90.182,69 per il costo delle piazzole (contro € 9.252,99 della richiesta definitiva!) e € 103.033,25 per i successivi ripristini, oltre al 27,73% sul totale per il recupero del ribasso;
in totale, € 267.352,90. Anche tale formulazione risultava diversa, nelle richieste, dalla stesura definitiva. Al successivo SAL n°45, l'Impresa iscriveva la riserva riformulandola ulteriormente e chiedendo, con la somma di € 119.199,60, il ristoro dei costi per le piazzole e per il nolo dell'attrezzatura di sollevamento.
La riserva non può trovare riconoscimento, non solo non essendo ammissibile una riformulazione radicale della richiesta, ma attesa l'originaria inammissibilità della riserva per essere stati richiesti nuovi prezzi tardivamente, che non può essere superata dalla modifica della domanda.
RISERVA N. 116 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°116, l'Impresa lamenta la mancata contabilizzazione delle lavorazioni eseguite per la realizzazione e successiva demolizione delle recinzioni del Campo Base n.2.
La riserva veniva iscritta in data 5/08/2016, in occasione del SAL n.42 per lavori a tutto il
31/05/2016, per il minore importo di € 136.795,57. Veniva poi confermata ai successivi SAL
43 e 44. Al SAL 45, veniva aggiornata nella maggiore somma di € 211.414,43 allorquando venivano inserite le voci relative agli artt. di E.P. n. PA084 e PA43, gli oneri di sicurezza, e veniva detratto il ribasso d'asta.
Trattandosi di opere che riguardano l'organizzazione e la gestione dell'intero appalto, e, per di più ⎯ come sostiene la stessa Impresa ⎯ facenti parte dei presidi di sicurezza, la riserva doveva essere formulata fin dall'inizio dei lavori o, al più, in qualunque dei successivi atti dell'appalto.
Si ritiene pertanto la riserva almeno parzialmente intempestiva.
Nelle sue controdeduzioni, la DL faceva rilevare che a termini di Capitolato (CSA, Parte prima par. 6.1), le lavorazioni per cui l'Impresa reclamava compenso rientravano fra quelle compensate a corpo e non a misura. Inoltre, precisava che il compenso a corpo delle recinzioni riguardava i campi base sprovvisti di duna e non era il caso del CA02, nel quale tale duna era
“dappertutto prevista”. Altresì, quanto riportato nell'elaborato KCL304 richiamato in riserva altro non era che un tipologico a cui far eventualmente riferimento nel caso di necessità di porre in opera una recinzione. Tali considerazioni sono state confermate nella “riservata” e condivise dai Collaudatori e dalla Commissione per l'Accordo , che ha proposto di respingere la Tes_1 riserva. Il CTU ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della Direzione Lavori, ritenendo la riserva infondata. Inoltre, la quantificazione dell'Impresa consta di un computo contenente un elenco di lavorazioni che non trova alcun riscontro in documenti giustificativi, attestazioni della
DL, o altro riscontro della Committente, cosicché la prestazione di cui chiede conto l'odierna attrice non è riscontrabile.
La richiesta è, dunque, inammissibile e infondata.
RISERVA N. 117- NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°117, l'Impresa lamenta i maggiori costi sostenuti per la fornitura e posa in opera di appoggi conformi alla subentrata nuova normativa che richiede la marcatura CE., così spiegando: “Di fatto, le analisi del prezzo degli appoggi, complete delle offerte dei fornitori, allegate alla gara di appalto e validata dalla Committente, non contemplavano detta marcatura
CE in quanto non ne correva l'obbligo di legge. Come noto, però, nel periodo intercorso tra la data dell'offerta (anno 2009 bando di gara) e l'effettiva fornitura e posa in opera degli appoggi
(conformemente al programma dei lavori e varianti intervenute) è intervenuta una nuova normativa in materia, la EN 1337 - DM 2008 - marcatura CE - carichi SLU, entrata in vigore definitivamente in data 1.08.2011, che ha di fatto sostituito integralmente la vecchia normativa vigente al momento della gara CNR 10018 - DM 1996 - carichi SLE. In ragione di quanto precede, l'impresa ha dovuto pertanto provvedere all'imprevista fornitura di appoggi in conformità a quanto previsto nella EN 1337 - DM 2008 - marcatura CE - carichi SLU, rispetto
a quanto prescritto dalle precedenti disposizioni normative. Riconosciuta l'onerosità di detto adempimento, a partire dal 2009, ANAS ha ricompreso nel prezziario del COMPARTIMENTO
DI CATANZARO il seguente sovrapprezzo: “05.01.021 - ELENCO PREZZI MANUTENZIONE
COMPARTIMENTO DI CATANZARO - ANAS 2009 SOVRAPPREZZO PER LA VOCE
APPOGGI CON MARCATURA CE. - Sovrapprezzo per la voce appoggi progettati e dimensionati in conformità alla norma UNI-EN 1337 e marcati CE secondo il DPR 246/93” pari al 50% del prezzo unitario degli appoggi. Alla luce di quanto precede, trattandosi di maggiori costi sostenuti al di fuori delle previsioni di contratto, causa intervenuta variante normativa, l'Impresa ne domanda pertanto riconoscimento, che quantifica, con riferimento al suddetto sovrapprezzo, nonché, stante il lungo periodo trascorso dall'aggiudicazione dell'appalto, si richiede altresì la restituzione del ribasso d'asta contrattuale;
di seguito si procede alla quantificazione: (...)”
Con riconoscimento aggiornato dell'importo di € 426.413,95 oltre a quanto contrattualmente previsto, oltre oneri accessori fino al dì dell'effettivo soddisfo.
Dall'esame della documentazione operata dal CTU, la riserva risulta parzialmente intempestiva in quanto l'aggiornamento normativo che l'Impresa pone alla base della domanda risale al 2011, come riporta la stessa richiedente, quindi molti anni prima della formulazione della riserva e già in vigore alla data di sottoscrizione del verbale di Accordo Bonario del 19.05.2015.
Il CTU ha valutato, inoltre la quantificazione della riserva del tutto priva di riscontro probatorio, atteso che il preteso sovrapprezzo del 50% asseritamente operato dal Compartimento ANAS di
è del tutto inconferente, sia per soggetto, sia per competenza territoriale e le CP_37 successive voci di incremento, quali le spese generali e l'utile, sono applicati su prezzi che, ove desunti dall'Elenco Prezzi di contratto, sono già comprensivi di tali voci. La riserva non può, dunque, trovare accoglimento.
RISERVA N. 118 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°118, l'Impresa lamenta “l'erronea valutazione, in contabilità, dei lavori a misura eseguiti per la demolizione delle vecchie opere d'arte insistenti nel tratto autostradale oggetto di ammodernamento”.
La riserva veniva iscritta in data 5/08/2016, in occasione del SAL n.42 per lavori a tutto il
31/05/2016, per il minore importo di € 235.000,00, con riserva di precisarlo ed aggiornarlo in seguito. Veniva poi confermata ai successivi SAL 43 e 44. Al SAL 45, veniva aggiornata nella maggiore somma di € 443.571,57. Le lavorazioni oggetto della riserva sono state svolte e contabilizzate ben prima dell'emissione del SAL n.42, senza che l'Impresa sollevasse alcun tipo di eccezione al riguardo. Pertanto, la riserva deve ritenersi intempestiva.
Il CTU ha rilevato, inoltre, che non vi sono, agli atti di causa, documenti e/o riscontri tali da poter consentire di esprimere parere sulla fondatezza e sulla quantificazione.
Il CTU, pertanto, ritiene correttamente la riserva, oltreché palesemente intempestiva, indimostrata e quindi non meritevole di accoglimento.
Per quanto sinora indicato, possono essere riconosciute all'impresa le riserve contabili n. 65 (€
177.867,79), n. 86 (€ 27.927,02), n. 89 (€ 88.497,91), n. 91 (€ 65.494,43), n.95 (€ 98.545,20),
n. 97 (€ 116.060,34), per un totale di € 574.392,69.
10.3 - RISERVE RELATIVE AD ASSERITE LACUNE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Al terzo gruppo di riserve appartengono le riserve n. 53, 54, 55, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79,
80, 81, 87, 88 e 98.
Le riserve sono tutte inammissibili in quanto iscritte tardivamente, dovendosi condividere le considerazioni del CTU su ciascuna delle riserve che, per completezza, si riassumono succintamente nei termini che seguono.
RISERVA N. 53.
Con la suddetta riserva l'impresa denunzia i maggiori costi e tempi sulla lavorazione di esecuzione dei pozzi di cui alla wbs prevista all'altezza della progressiva chilometrica C.F._3 198+300, causati, secondo la prospettazione attorea, da carenze del piano di sicurezza e coordinamento allegato al contratto, per l'importo di € 389.025,68. Vengono in rilievo i lavori di realizzazione dei pozzi facenti parte dell'opera di consolidamento del muro MS03, da costruire per la stabilizzazione del movimento franoso che interessa il corpo autostradale alla p.k.198+200. L'impresa si duole dei dinieghi opposti all'avvio dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che aveva ritenuto “non idonei” i piani operativi di sicurezza (POS), che l'appaltatrice era tenuta a produrre ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. h del
D.Lgs n. 81/2008 e che l'appaltatrice aveva prodotto per la circostanza.
La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL
n. 29 per lavori fino al 30/04/2015.
Il 27/05/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva”, esplicitata il 10/06/2015, con indicazione delle ragioni della sua domanda e quantificata in € 482.242,00. La suddetta riserva veniva, poi, confermata fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, allorquando era aggiornata nel minore importo di € 389.025,68 ed era in tal modo confermata anche nello stato finale.
La riserva consegue ad una asserita carenza del PSC della stazione appaltante ravvisata Cont Cont dall'Impresa in occasione dei dinieghi del rispettivamente, il 3/02/2015, quanto al Cont presentato per la prima fase dei lavori ed il 3/04/2015, quanto al presentato per la seconda fase dei lavori.
Ebbene, considerato che l'impresa aveva avuto a disposizione il Registro di contabilità in data
6/02/2015, allorquando esplicitava la firma “con riserva” apposta al SAL n. 25, il 2/03/2015, quando firmava il SAL n°26 “con riserva”, in data 13/03/2015, quando esplicitava la propria riserva al SAL n. 26, il 27/03/2015, quando firmava il SAL n. 27 “con riserva”, in data
10/04/2015, quando esplicitava la propria riserva al SAL n. 27, il 28/04/2015, quando firmava il SAL n.28 “con riserva” ed infine in data 12/05/2015, quando esplicitava la propria riserva al
SAL n. 28 senza dolersi dei maggiori costi asseritamente sostenuti in conseguenza dei dinieghi Cont opposti ai propri POS dal la riserva deve ritenersi la riserva intempestiva.
RISERVA N. 54.
Con la riserva in esame l'impresa lamenta i maggiori oneri sostenuti per la riscontrata inadeguatezza del PSC, nella parte in cui non forniva alcuna indicazione sulla gestione dei varchi in spartitraffico, sebbene previsti e necessari all'espletamento di attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori. La richiesta ammonta ad € 113.840,16.
La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL
n. 29 per lavori fino al 30/04/2015. Il 27/05/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 10/6/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda, senza tuttavia quantificarla. La riserva era quantificata per la prima volta in occasione dell'esplicitazione della riserva al SAL n. 30 per l'importo di € 9.800,00, poi veniva sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, allorquando veniva quantificata nel definitivo importo di € 113.840,16, confermato anche nello stato finale.
Al pari di quanto osservato con la riserva n. 53, le asserite carenze del PSC dovevano essere contestate sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera, considerato anche che con la perizia di variante n. 1 sono stati raddoppiati i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, che è, dunque, inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 55.
La riserva riguarda la mancata previsione nel PSC dei costi di gestione degli impianti in galleria ed ammonta ad € 211.593,43. La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 29 per lavori fino al 30/04/2015.
Il 27/05/2015 l'Impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 10/06/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 140.232,00. Tale riserva veniva poi sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 45, per lavori fino al 31/01/2017, allorquando veniva aggiornata nel definitivo importo di € 211.593,43, confermato nello stato finale.
In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse in ordine alla riserva n.
53, ossia che le asserite carenze al PSC potevano essere eccepite sin dalla consegna dei lavori.
Si rileva, inoltre, che la prima perizia di variante ha previsto il raddoppio dei costi della sicurezza, che l'impresa ha ritenuto congrui sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data
31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, pertanto, la riserva
è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 67.
La riserva ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per l'allestimento dei dispositivi di segnalazione sui mezzi che accedono al cantiere e che, secondo l'attrice, non trovano riscontro nei costi della sicurezza contrattuali.
Veniva iscritta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del 31° SAL per lavori a tutto il 30/06/2015.
In data 28/07/2015, l'Impresa firmava il Registro “con riserva”, ed il successivo 7/08/2015, esplicitava la riserva indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 748.713,20.
Tale riserva veniva poi sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 45, per lavori a tutto il 31/01/2017, allorquando veniva aggiornata nel definitivo importo di € 785.342,40, confermato anche nello stato finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse sulla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC andavano eccepite sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera. Inoltre, la prima perizia di variante ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva in oggetto, che è, dunque, inammissibile in quanto tardiva.
Riserva n. 68
La riserva ha ad oggetto il riconoscimento dei maggiori costi per la sicurezza relativi agli indumenti ad alta visibilità (DPI a protezione contro il rischio interferenziale di investimento).
E' stata in seguito quantificata in relazione a n. 1163 operatori che hanno avuto accesso al cantiere, di cui n. 1051 maestranze e n. 112 impiegati/tecnici, per l'importo complessivo di €
126.680,00.
La riserva n. 68 veniva iscritta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del
31° SAL per lavori a tutto il 30/06/2015.
In data 28/07/2015, l'Impresa firmava il Registro “con riserva” ed il successivo 7/08/2015, esplicitava la riserva indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 102.000,00.
Tale riserva veniva poi sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 41 per lavori fino al
30/04/2016, allorquando veniva aggiornata nel definitivo importo di € 126.680,00, confermato fino allo stato finale.
La riserva è inammissibile in quanto tardiva per le considerazioni espresse sulla riserva n. 53, poiché le asserite carenze del PSC dovevano essere eccepite sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera.
RISERVA N. 70.
Con la riserva in oggetto l'impresa chiede il ristoro delle spese sostenute per il riscaldamento/condizionamento dei baraccamenti adibiti ad uffici e dormitori.
La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL
n. 33 per lavori fino al 31/08/2015. Il 5/10/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva”, il
16/10/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in
€ 896.870,80. Tale riserva veniva poi sempre confermata fino al SAL n. 40 per lavori fino al
31/03/2016, allorquando veniva aggiornata dapprima nel maggiore importo di € 1.043.898,80, poi in € 417.873,40, confermato anche allo stato finale. La riserva è inammissibile in quanto tardiva, per le ragioni sopra esposte.
RISERVA N. 71. Con la riserva in esame l'impresa lamenta la mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi di realizzazione degli scavi secondo le previsioni del PSC e ha chiesto il ristoro degli imprevisti oneri conseguentemente subiti. La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 33 per lavori fino al 31/08/2015. Il
5/10/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 16/10/2015 esplicitava la riserva, quantificandola in € 403.260,00. La riserva veniva poi confermata nel medesimo importo fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017 ed era in tal misura confermata anche nello stato finale.
La riserva è tardiva ed in quanto tale inammissibile, poiché, pur afferendo alle modalità di contabilizzazione degli scavi, risulta formulata al SAL n. 33, allorquando la produzione era giunta al 92,37% dell'importo di contratto, non essendo ipotizzabile, avuto anche riguardo alle risultanze del Libretto delle misure prodotto dall'attrice, che in precedenza non fossero stati eseguiti lavori di scavo, sì da non richiedere di portare la questione all'attenzione della
Committente.
Si ribadisce, inoltre, quanto sopra esposto con riferimento alla riserva n. 53 in ordine alla tardività della riserva in oggetto.
RISERVA N. 72.
La riserva ha ad oggetto la doglianza attorea per l'asserita mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi di realizzazione della pista di cantiere nella GN01 “Galleria
Cavallo” mediante riempimento provvisorio dell'arco rovescio, quindi l'appaltatrice chiede il ristoro per i costi imprevisti. La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 33 per lavori fino al 31/08/2015. Il 5/10/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 16/10/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 367.290,00. La riserva veniva, poi, confermata nel medesimo importo fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, confermato anche nello stato finale.
In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le carenze al PSC dovevano essere eccepite sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera. Inoltre, la prima perizia di variante ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, che è, dunque, inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 73. Con la riserva in oggetto l'impresa deduce la mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alle misure da attuarsi per la protezione del rischio di scivolamento di mezzi e persone lungo i pendii, per complessivi € 722.264,04.
La riserva veniva iscritta in data 16/10/2015, in occasione del SAL n. 33 per lavori a tutto il
31/08/2015, per la minore somma di € 697.594,68. Quindi veniva aggiornata al successivo SAL
n. 34 per l'importo sopra indicato, e poi sempre confermata fino al SAL n°45 ed anche al Conto
Finale. Sulla tempestività, si rileva che le asserite carenze del PSC e delle sue successive integrazioni dovevano essere eccepite fin dalla consegna dei lavori, oppure in occasione della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione del 31/03/2015, ove i costi della sicurezza venivano praticamente raddoppiati, ovvero alla firma dell'Accordo bonario in data 19/05/2015.
La riserva è, dunque, inammissibile perché intempestiva.
RISERVA N. 74.
Con la riserva in esame l'impresa ha chiesto il reintegro del ribasso di gara applicato a determinate opere necessarie alla realizzazione del campo base di cui all'All. XV.1 al D.Lgs.
81/08, ma di fatto non ricomprese nel progetto della sicurezza.
La riserva veniva iscritta il 16/10/2015, in occasione del SAL n. 33 per lavori fino al 31/08/2015
e confermata fino al SAL n. 45 ed anche nel conto finale.
In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 79.
La riserva ha ad oggetto la mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alla manutenzione ed al ripristino delle recinzioni di cantiere in rete plastificata.
La riserva veniva iscritta la prima volta il 19/11/2015, in occasione del SAL n. 34, per lavori fino al 30/09/2015 ed era sempre confermata in tutti i SAL successivi, fino al SAL n. 45 ed anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva. RISERVA N. 80.
Con la riserva in esame l'impresa deduce la mancata previsione, negli elaborati di contratto e nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alla fornitura ed all'installazione della recinzione atta ad evitare il rischio di invasione della carreggiata autostradale da parte di animali in fase esecutiva. La riserva veniva iscritta la prima volta il 19/11/2015, in occasione del SAL
n. 34 per lavori fino al 30/09/2015 e veniva confermata in tutti i SAL successivi, fino al SAL
n. 45, ed al conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 81.
Con la riserva in oggetto l'impresa si duole della mancata previsione, negli elaborati di contratto e nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alla fornitura e realizzazione di recinzioni in PVC all'interno delle aree di cantiere in riferimento a quanto previsto nella sezione
D del PSC. La riserva veniva iscritta la prima volta il 19/11/2015, in occasione del SAL n. 34, per lavori fino al 30/09/2015 ed era confermata in tutti i SAL successivi, fino al SAL n. 45 ed al conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data
31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 87.
Con la riserva in esame, l'impresa deduce la mancata previsione, negli elaborati di contratto, nelle successive integrazioni e nel computo degli oneri della sicurezza, degli apprestamenti necessari alla prevenzione del rischio di “caduta dall'alto di persone o materiali” in corrispondenza delle opere di fondazione ed elevazione. L'Impresa iscriveva la riserva il
28/01/2016, in occasione del SAL n. 36, per lavori fino al 30/11/2015, e la confermava in tutti i SAL successivi, compreso quello di chiusura contabile n. 45, ed anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 88
Con la riserva in esame l'impresa deduce la mancata previsione, negli elaborati di contratto, nelle successive integrazioni e nel computo degli oneri della sicurezza, degli apprestamenti necessari per garantire la sicurezza nelle fasi realizzative dei pozzi identificati alla CP_9
L'Impresa iscriveva la riserva in data 28/01/2016, in occasione del SAL n. 36, per lavori a tutto il 30/11/2015, per il maggiore importo di € 161.400,00. Successivamente, la riserva veniva confermata in tutti i SAL successivi, ma in occasione del SAL n. 45 veniva aggiornata nell'importo di € 112.600,00, confermato anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 98.
La riserva ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri per lo smantellamento dei campi base denominati CA01 e CA02 e baraccamenti di cantiere. La riserva veniva iscritta la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n. 38 fino al 31/01/2016, ma non veniva quantificata.
Veniva confermata nei successivi SAL, sempre senza quantificazione. Essa veniva quantificata solo in occasione dell'ultimo SAL di chiusura contabile n. 45, in 163.000,21, e così confermata anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
10.4- LIQUIDAZIONE DEL DANNO RELATIVO ALLE RISERVE
Per quanto sinora detto va riconosciuto alla l'importo di € 1.956.373,63 per Parte_1
l'anomalo andamento dell'appalto ed € 574.392,69 per le riserve contabili che sono state ritenute tempestive e fondate, mentre vanno dichiarate inammissibili in quanto tardivamente iscritte le riserve relative alle asserite carenze del PSC.
11.- IL IT LA Parte attrice ha richiesto l'Importo di € 6.995.007,03 a titolo di risarcimento da ritardato collaudo rispetto ai tempi previsti normativamente ed ancora non effettuato alla data di introduzione del giudizio.
Stante il richiamo alla normativa vigente da parte dell'art. 33 del contratto, va premesso che l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che “il collaudo finale, ... deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno”. Al comma 3 del medesimo Art. 141, è stabilito altresì che “il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”.
Da quanto documentato e verificato dal CTU, il collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso il 25/03/2019, ben oltre la scadenza del termine prescritto per legge, al pari del conto finale, emesso il 24.07.2018.
Parte convenuta ha dedotto, in primo luogo, che la data da tenere in considerazione per il completamento dei lavori era il 31.1.2017 e non il 30.6.2016 e che il ritardo è stato dovuto alla responsabilità dell'appaltatore, che si era sempre rifiutato di eseguire gli interventi di completamento e manutenzione delle opere eseguite e risultate viziate e incomplete.
L'assunto della convenuta non può essere condiviso.
In primo luogo, il termine di completamento lavori è stato prorogato al 30.6.2016, come certificato (Certificato di Ultimazione dei lavori prot. DL47/311419/0373/C0/CERT del
27.07.2016) e come ribadito nell'atto di sottomissione del 13.12.2016 (l'impresa accetta “che il termine di ultimazione finale dei lavori in appalto, come stabilito dall'Atto aggiuntivo e di transazione (Rep. n. 20783 del 10/06/2014), così come prorogato dalla nota Aspi prot. 7303 dell'11.04.2016, fissato al 30/06/2016, rimanga confermato”).
Le parti hanno considerato le ulteriori lavorazioni come non essenziali, per quanto relative anche alla seconda perizia di variante e risultano concluse nel termine prorogato del 31.1.2017.
In quanto non essenziali, tali lavorazioni non possono aver costituito ostacolo per il collaudo dell'opera.
Il CTU ha verificato le contestazioni della stazione appaltante e le risposte della impresa appaltatrice ed ha correttamente rilevato che erano state sollevate oltre il termine per completare il collaudo ed erano relative a consegne ad enti terzi, non alla verifica dell'opera oggetto di contratto o di portata minima rispetto alla esecuzione del collaudo. Il collaudo aveva mostrato che per alcune lavorazioni la stazione appaltante si era rivolta a terzi,
a dimostrazione che non avevano ostacolato la conclusione delle operazioni di collaudo stesso.
Ai fini della quantificazione del danno il CTU ha richiamato le valutazioni dell'Autorità di
Vigilanza dei contratti pubblici, che da rilievo alle attività che l'appaltatrice è ancora onerata di eseguire, in particolare ad una percentuale delle spese generali sostenute e che riguardano le spese amministrative d'impresa ancora attive e la custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché i premi pagati per garanzie fidejussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità (cfr. parere AVCP n°AG 13/13 dell'11/04/2013 inerente interrogazione promossa da e Comune di Agrigento). Il Parte_12
CTU ha dato atto che dalla ricostruzione delle parti le opere sono state prese in carico da ASPI,
a dicembre 2015 l'infrastruttura autostradale è stata riaperta al traffico, per cui ha valutato che rimanevano pertanto a gravare sull'Impresa odierna attrice i soli costi per assolvere ai propri obblighi di assistenza alle operazioni di collaudo, per prove ed accertamenti laddove ordinati dalla Committente, ed i costi di manutenzione, ma con l'esclusione di quella che scaturiva dall'uso delle opere, essendo nella disponibilità della Committente e li ha equitativamente determinati nell'1% dei costi diretti, dal 31/12/2016, data ultima alla quale doveva essere rilasciato il Certificato di Collaudo, fino alla data considerata nella domanda in citazione, ossia il 22/03/2018, quindi per 446 giorni.
La quantificazione della somma da riconoscersi viene fatta riferendosi alle spese generali di contratto, sulla base dell'importo lavori da contratto: € 259.951.936,83, tenendo conto della durata contrattuale: 1340 gg.
Spese generali dichiarate: 7%
Utile d'impresa: 3%
Costi diretti: € 259.951.936,83/(1,03*1,07) = € 235.869.645,98
Spese generali di appalto: € 235.869.645,98 * 7% = € 16.510.875,22
Onere giornaliero per spese generali, da contratto: € 16.510.875,22 / gg. 1340 = €/g 12.321,55
Le spese generali residuali in attesa del collaudo si valutano, come dianzi detto, in ragione dell'1% dei costi diretti, per cui corrispondono ad un settimo di quelle appena calcolate (1% :
7% = 1/7 ovverosia €/g 12.321,55 / 7 = €/g 1.760,22)
Ne consegue che l'onere risarcibile all'Impresa sul periodo di 446 gg: €/g 1.760,22*gg. 446 =
€ 785.058,67.
12.- RITARDATI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E INTERESSI La ha, inoltre, richiesto gli interessi da ritardato pagamento dei corrispettivi per il Pt_1 periodo marzo 2011/ottobre2016 per complessivi € 1.584.989,38.
Parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione a richiedere tali imposti a seguito della cessione dei crediti a nel 2011. CP_19
L'eccezione non può trovare accoglimento, atteso che la ha comunicato di aver CP_19 retroceduto i crediti in data 14.10.2016 e la convenuta ha accettato la retrocessione.
Sulla base della normativa applicabile al contratto, occorre tener conto, nel testo applicabile ratione temporis in base alla pubblicazione del bando di gara, il 1° comma dell'art. 133 del
Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 prescrive che: “In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
Il Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 prevede, all'art. 29, che: “1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso” e, all'art. 30, che: “1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 2 Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.”
Anche il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, all'art. 143 (“Termini di pagamento degli acconti e del saldo”), comma 1, prevede che: “Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato [di pagamento, n.d.r.] non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso” e all'Art. 144 (“Interessi per ritardato pagamento”) comma 2 dello stesso DPR 207/2010: “Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”.
A dimostrazione del fondamento della domanda, parte attrice ha prodotto le note di ASPI di autorizzazione alla fatturazione, relative ai certificati dei SAL dal n°19 al n°45 (fatta eccezione per il n°42), le fatture del Consorzio corrispondenti ai certificati dal n°19 al n°45 e tutti i Registri di Contabilità (da 1 a 19) per tutti i n. 45 SAL ed ha, poi, effettuato un conteggio che tiene conto dei SAL a partire dal n. 15 e indicato ulteriori titoli, quali “integr atto aggiunt.”; “Atto integrativo”; “corrisp. Aggiuntivo”, senza documentazione a supporto.
Il CTU da atto che non sono documentate le date di incasso, ma va rilevato che la convenuta non le ha contestate, avendo fatto questione solo in ordine alle date da cui far decorrere gli interessi e non la data finale.
In difetto di dimostrazione che il ritardo sia imputabile alla trasmissione dei documenti da parte dell'appaltatore e non alla stazione appaltante (nelle osservazioni il CTP di ASPI fa un generico riferimento a ritardi maturati anteriormente al SAL 19), va condiviso il calcolo effettuato dal
CTU per i soli SAL dal n. 19 al n. 45, dei quali parte attrice ha prodotto la documentazione, e non per gli altri pagamenti, con riferimento alle date di incasso sono quelle indicate da parte attrice e non contestate da parte convenuta, così calcolando l'importo di € 140.534,30.
13.- LA DOMANDA RICONVENZIONALE
Parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di
[...] al pagamento € 2.139.229,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di ristoro Pt_1 dei danni per le non conformità rilevate dopo l'emissione del conto finale, o quella diversa, maggiore o minore somma accertata.
La domanda attiene a tre non conformità:
a) Impianti di illuminazione viabilità locali LC03 e LC05, per malfunzionamenti rilevati in occasione della consegna agli Enti competenti delle viabilità comunali realizzate nel corso dell'appalto sulle WBS LC03 e LC05, in particolare presso la viabilità VL-LC03 posta all'esterno del nuovo svincolo di Montermarciano e dello svincolo di ON NO
Diversi tratti di cavidotti e relativi cavi sono risultati schiacciati e in nessuna delle torri faro installate dall'Appaltatore sono presenti i dispositivi per il sollevamento delle corone mobili dove sono alloggiati i proiettori, con conseguenti problematiche tecniche per sostituire le lampade fulminate. Si tratta della non conformità n. 266 già in parte considerata nella contabilità finale per € 184.630,07;
b) Vegetale e opere a verde, in quanto secondo la stazione appaltante non è stata rispettata la precisione del P.E. di messa in opera in tutto il lotto n. 4 di idoneo terreno vegetale con installazione di precise essenze arboree e arbustive e un opportuno piano di manutenzione degli interventi (dal capitolato speciale) atto a garantire la piena efficienza degli impianti per un periodo non inferiore a 3 stagioni vegetative dall'ultimazione dei lavori certificata in data
31.01.2017.
Le lavorazioni, contestate dalla Direzione Lavori con note del 04.11.2015 prot. n. AMB/003, del 31.03.2016 prot. n. AMB/007, del 11.05.2016 prot. n. CON/018 e del 20.07.2016 prot.
AMB/009, ma nel conto finale sono state oggetto di detrazione contabile solo per quanto riportato nella NC n. 266.
La convenuta ha ritenuto con riconoscibile alcun compenso pagato in merito al terreno vegetale per euro 1.452.586,61 (art. 702.a e 702.b) e agli inerbimenti per euro 464.519,54 (art. 704.a,
704.b, 704.c e 723), per cui ha ritenuto di dover trattenere dal corrispettivo spettante l'importo di € 1.917.106,15.
c) Danni alla proprietà conseguenti alla comunicazione, in data 2 agosto Controparte_39
2018 ricevuta dalla stazione appaltante di convocazione presso la Camera di Conciliazione di
ON sottoposta dalla proprietà in ordine, in particolare, alla pulizia Controparte_39 delle aree di cantiere nonché al ripristino del piano viabile all'interno dei sottopassi interessati dalla viabilità di cantiere nel corso dei lavori di terza corsia.
Il CTU ha evidenziato che in data 10.10.2017, con nota prot.
DL47/311419/0373/A5U/NC/389053, ASPI provvedeva a trasmettere all'Impresa un “rapporto di Non Conformità NC266” con indicazione di tutte le non conformità rilevate in fase di redazione della contabilità finale, in numero di 31 (distribuite tra piattaforma, fuori piattaforma e documentali), valutate nell'importo di € 1.063.471,91.
In data 24.07.2018 veniva sottoscritto dall'Appaltatore il Conto Finale, nel quale il DL contabilizzava l'importo finale dei lavori pari, ad € 284.950.075,62, dei quali € 26.104.473,48 per oneri della sicurezza. Al suddetto importo andavano ad aggiungersi le somme per spese anticipate dal , pari ad € 637.309,71. Venivano riepilogati tutti gli acconti corrisposti CP_4 all'Appaltatore in corso d'opera, che nei n. 45 certificati di pagamento emessi assommavano in
€ 284.097.511,23. Dal credito dell'Impresa veniva detratto l'importo di € 1.106.762,65 per
“Non Conformità come da allegato B00.01.05”, per un importo netto pari ad € 283.843.312,97.
e il credito netto dell'Impresa, dedotti gli acconti corrisposti e la suddetta detrazione, restava pari a € 383.111,45 e la firmava il Conto Finale “con riserva”, iscrivendovi una riserva Pt_1 specifica sul “Conto Finale dei lavori”, per l'importo di € 1.115.186,44 (non ricompresa nel presente giudizio).
In data 25.03.2019, successivamente all'avvio del giudizio, veniva emesso il Certificato di
Collaudo, nel quale la Commissione confermava la detrazione di € 1.106.762,65 per le non conformità rilevate in sede di Conto Finale dal D.L., e riteneva altresì doversi effettuare le seguenti ulteriori detrazioni:
• € 20.265,90 per le torri faro S1 – LC93 – LC03 – LC05;
• € 49.800,00 per danni proprietà Controparte_30 cosicché il credito netto dell'Impresa si riduceva da € 383.111,45 come certificati nel Conto
Finale al minore importo di € 313.045,55 liquidato al collaudo (= € 383.111,45 - € 20.265,90 -
€ 49.800,00).
Il CTU ha rilevato che dal Certificato di Collaudo le n.3 ulteriori Non Conformità rilevate dal
RUP dopo il Conto Finale, corrispondenti a quelle già trasferite in giudizio a titolo di riconvenzionale, sono state portate all'attenzione della Commissione di Collaudo, che le ha esaminate, come riferito a pag. 112 del Certificato emesso in data 25/03/2019: “Il Responsabile del Procedimento nella Relazione sul Conto Finale ha operato n.2 ulteriori detrazioni per difetti e carenze riscontrate, già contabilizzate, e n. 1 detrazione per mancato intervento di ripristino da parte dell'Appaltatore eseguito in danno dal Concessionario. (...) La Commissione di
Collaudo ha richiesto al Responsabile del Procedimento degli approfondimenti in merito alle detrazioni effettuate nella Relazione sul Conto Finale. Il Rup, pertanto, ha fornito ampia documentazione delle ripetute contestazioni fatte all'appaltatore alle quali non è stato dato alcun riscontro ed ha disposto ulteriori verifiche e sopralluoghi da parte dell'ufficio della Direzione dei Lavori”.
Sostiene parte convenuta che la domanda riconvenzionale sia ancora attuale in quanto relativa a profili ulteriori e diversi rispetto a quanto risultante nel certificato di collaudo.
Il Collegio non condivide la prospettazione di parte convenuta: la domanda riconvenzionale è stata proposta per malfunzionamenti o non conformità emersi anteriormente (e non successivamente) al certificato di collaudo che non era stato ancora emesso, per cui risulta necessariamente superata da tale certificato e relative detrazioni e, nella corretta impostazione del contratto di appalto inter partes, è solo in tale sede che possono essere valutate le attività svolte e l'appaltatore, ove ritenuto, può apporre la sua sottoscrizione con o senza riserva.
La domanda risulta, dunque, improcedibile, né può essere considerata in via di eccezione essendo state già operate le relative detrazioni in sede di verbale di collaudo. 14.- LA LI EI
La ha chiesto dichiararsi la inefficacia della polizza fideiussoria assicurativa (dalla missiva di Pt_1 escussione risulta la n. 4615.00.27.2799546840) emessa dalla compagnia assicurativa CP_3 rilasciata quale cauzione.
Come già indicato nell'ordinanza cautelare e si deve confermare, non è stata prodotta la polizza e relative condizioni, ma le parti sono concordi che quella indicata è la polizza relativa alla cauzione definitiva.
Parte attrice ha invocato il disposto dell'art. 37 del DM 145/2000, che prevedeva che il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
La norma risulta abrogata dal DPR 207/2010, né è applicabile l'art. 235 di tale decreto che prevedeva che
“Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1” in quanto il contratto è stato stipulato il 6 luglio 2010, quindi prima dell'entrata in vigore del DPR 207/2010 (l'8.6.2011). L'art. 357, comma 6 prevedeva che “le disposizioni parte II,….Titolo X (collaudo), non si applicano alla esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX,
XI e XII del DPR n. 554/1999”.
L'art. 101 del DPR n. 554/1999 stabiliva al comma 1 che “La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.”
Da quanto sopraesposto il certificato di fine lavori risale al 30/06/2016 (confermato nell'atto di sottomissione del 13 dicembre 2016) e la successiva fase prorogata sino al 31/1/2017 è relativa alla sola esecuzione delle attività non sostanziali, per cui il termine per l'escussione della cauzione decorreva dal 30/06/2016 e al 30/1/2018 risultava tardiva.
Da quanto detto consegue la dichiarazione di inefficacia della polizza.
15.- CONCLUSIONI: LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E ACCESSORI
Per quanto sinora esposto va riconosciuto a parte attrice:
1) Il risarcimento per anomalo andamento quanto alle riserve n. 57 e 92 (€ 1.505.721,79),
n. 99 (€ 387.426,24) e n. 113 (€ 63.225,60) per un totale di € 1.956.373,63; 2) Il compenso relativo alle riserve contabili riconosciute n. 65 (€ 177.867,79), n. 86 (€
27.927,02), n. 89 (€ 88.497,91), n. 91 (€ 65.494,43), n.95 (€ 98.545,20), n. 97 (€
116.060,34) per un totale di € 574.392,69;
3) Il danno da ritardato collaudo per € 785.058,67;
4) Gli interessi per ritardati pagamenti per € 140.534,30;
Sull'importo riconosciuto alla società quanto alle riserve per anomalo andamento, trattandosi di importo afferente a riserve di natura risarcitoria, nonché sul danno da ritardato collaudo, spetta alla parte attrice la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La rivalutazione decorre dalla data del deposito della c.t.u. (29/09/2021), che ha quantificato il danno a quella data.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, si deve osservare quanto segue. L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta,
i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi”
(cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “… va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'il-lecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso
(Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi,
è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “… Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivaluta-zione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dal-la redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da
Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto, anche la nota sentenza Cass. civ. s.u. n. 1712/95 richiede la prova - ed ancor prima -
l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU
1712/95: “…. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi,
a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano, invece, gli interessi come per legge dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sull'importo relativo alle riserve contabili ed agli interessi da ritardati pagamenti, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi moratori come per legge dalla domanda al saldo.
16.- LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in base all'accertato.
Anche le spese di CTU, liquidate nei rapporti con il CTU come da separato decreto, tra le parti sono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio NRG. 34890/2018 tra e Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA tenuta e per l'effetto CONDANNA al Controparte_1 pagamento in favore di dei seguenti importi: Parte_1
- € 1.956.373,63 per anomalo andamento, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
- € 574,392,69 per riserve contabili oltre interessi dalla domanda al saldo;
- € 785.058,67 per ritardato collaudo oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
- € 140.534,30 quali interessi per ritardati pagamenti, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) Dichiara la inefficacia della polizza fideiussoria assicurativa n.
4615.00.27.2799546840;
3) RIGETTA per il resto la domanda attorea;
4) DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale della convenuta;
5) CONDANNA a rifondere le spese di lite a parte attrice, che Controparte_1 liquida in complessivi € 30.000,00 per compenso professionale ed € 3.372,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) PONE definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto quanto ai rapporti con il CTU, a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/07/2025
Il Presidente
IU Di AL
Il Giudice Relatore
EN OC
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. IU Di AL Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa EN OC Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 34890/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.IVA , con sede legale in Milano al viale Enrico Forlanini Parte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
CC e dall'Avv. Andrea Musenga, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma al viale America n. 11, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. e P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2 via A. Bergamini n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vinti e dall'Avv. Luca Massatani, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via Emilia n. 88, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
OGGETTO: 140021 - Appalto di opere pubbliche CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
“Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già articolate nell'atto introduttivo e per il rigetto di tutte le eccezioni avversarie e della domanda riconvenzionale, nonché ove occorra ed in via subordinata, si chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 4, ultimo capoverso, del verbale di accordo bonario del 19 maggio 2015, ove la rinuncia fosse interpretata come non limitata alle riserve e ai fatti ivi esposti oggetto dell'accordo bonario stesso, anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Nell'atto di citazione conclude:
“In via preliminare e cautelare:
- ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sospendere, anche inaudita altera parte, l'escussione disposta da della polizza n. 4615.00.27.2799546840 emessa dalla Controparte_1 CP_2 anche attraverso l'inibizione del pagamento alla compagnia assicuratrice CP_3 Nel merito:
- accertare e dichiarare la illegittimità delle detrazioni tutte operate dalla Direzione Lavori con nota del 10.10.2017 - cfr. rif. 007) e per l'effetto disapplicarle dichiarando non dovute dall'Impresa le somme ad essa addebitate;
- accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione, per aver perso di efficacia, della polizza fideiussoria assicurativa n. 4615.00.27.2799546840 rilasciata da;
CP_2
- accertare e dichiarare se con riferimento alle riserve tutte inscritte in contabilità e per i titoli in esse indicati, ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c. sia dovuta alla in persona del legale rappresentante p.t., la Parte_1 complessiva somma di € 64.611.691,25 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 relativo pagamento in favore dell'Impresa, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare se con riferimento al ritardo nell'emissione del Collaudo amministrativo a titolo di responsabilità contrattuale, ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c. sia dovuta alla n persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., la somma di € 6.995.007,03, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al relativo pagamento in favore dell'Impresa, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare se con riferimento ai ritardi nei pagamenti via via perpetrati durante l'esecuzione dei lavori la complessiva somma di € 1.584.989,38 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al relativo pagamento in favore dell'Impresa, oltre ulteriori interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTA: precisa le conclusioni riportandosi alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. “Tutto ciò premesso come sopra rappresentata e Controparte_1 difesa, insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e domande, anche riconvenzionali, specificando che si rifiuta espressamente il contraddittorio sulla domanda di accertamento della presunta vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 4 del verbale di accordo bonario del 19 maggio 2015.” Nella comparsa di costituzione conclude:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1. In via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'intervenuta decadenza ex art. 32 del D.M. 145/2000 della dal diritto ad avviare il presente Parte_1 giudizio e comunque a richiedere il ristoro per le domande contenute nelle riserve e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dalla medesima nei confronti di Parte_1
CP_1 Controparte_1
2. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'inammissibilità delle riserve dell'appaltatrice che eccedono la misura del 20% dell'importo contrattuale stabilita dall'art. 240-bis del D. Lgs. 163/2006 nonché delle riserve che afferiscono ad aspetti progettuali e, per l'effetto, respingere tutte le relative pretese;
3. Ancora in via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la carenza di legittimazione attiva della per tutte le richieste risarcitorie afferenti Parte_1 alle attività affidate a terzi ed ai subappaltatori e, per l'effetto, respingere ogni relativa pretesa;
4. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la carenza di legittimazione attiva della n relazione alla domanda afferente ai ritardi Parte_1 per il ritardato pagamento dei corrispettivi di appalto;
5. Nel merito accertare e dichiarare per le ragioni dedotte in narrativa, l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande formulate dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1 tanto a titolo di riserve che di pretese per interessi di ritardato pagamento o
[...] danni per ritardato collaudo, respingendo per l'effetto ogni relativa pretesa;
6. In via riconvenzionale accertare e dichiarare, con ogni conseguente condanna, il diritto di
ad ottenere da la somma di € 2.139.229,22 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 e rivalutazione monetaria a titolo di ristoro dei danni per le non conformità rilevate dopo l'emissione del conto finale, o di quella diversa, maggiore o minore somma, che si riterrà dovuta anche all'esito della espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- LE DOMANDE ATTOREE
Con atto di citazione notificato in data 8.5.2018 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo in via principale Controparte_1 il riconoscimento di riserve iscritte inerenti l'appalto di lavori pubblici stipulato con la convenuta, oltre al risarcimento per il ritardo nel collaudo.
La società attrice esponeva in fatto:
- che in data 19.5.2010, a seguito di procedura ristretta con ribasso netto del 27,73%, i lavori di ampliamento alla III corsia da Rimini nord a Pedaso dell'Autostrada A14 Bologna - Bari –
Taranto, nel tratto Senigallia - ON nord - Lotto 4 dal km. 194 + 800 al km. 213 + 749, erano stati aggiudicati al , costituito dalle società per Controparte_4 Controparte_5 il 33.5%, per il 33.5% e dalla per il 33%, per Controparte_6 CP_7
l'importo di € 259.951.936,83, ivi compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 13.225.620,37; - che il 6.7.2010 era stato, quindi, stipulato il contratto d'appalto tra la concessionaria ANAS
S.p.A., la ed il consorzio stabile per il corrispettivo di Controparte_1 CP_4
€113.999.705,11 a corpo e di € 132.726.611,35 a misura;
- che il 7.3.2014 il consorzio aveva informato la CP_4 Controparte_1 dell'esclusione dal consorzio delle società e poiché Controparte_6 CP_7 queste ultime avevano presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con conseguente affidamento, avvenuto in data 26.2.2014, dell'intera gestione dell'appalto nonché della fase di esecuzione dei lavori alla consorziata CP_8 successivamente denominata che aveva incorporato al suo interno il consorzio Parte_1 con atto del 28.7.2016; CP_4
- che oggetto del contratto era l'esecuzione dei lavori di ampliamento della tratta autostradale
Senigallia – ON NO con la realizzazione della terza corsia, dalla progressiva km 194+800 alla progressiva km 213+740, per la lunghezza complessiva di 18,940 km circa, nell'ambito del più esteso intervento di ampliamento ed ammodernamento dell'autostrada A14;
- che l'appalto prevedeva, inoltre, la realizzazione ex novo delle seguenti opere:
a) il nuovo svincolo di Marina di NO (progressiva 207+900), immediatamente a nord dell'esistente area di servizio Esino, il cui ampliamento era oggetto di altro appalto;
b) la cosiddetta “bretella sud di Senigallia”, nell'omonimo comune, di collegamento alla S.S.16
Adriatica dalla loc. Ciarnin all'omonimo svincolo autostradale, nell'ambito di un più ampio intervento di realizzazione delle due bretelle (nord e sud), richieste in sede di Conferenza dei
Servizi;
- che il progetto prevedeva l'allargamento laterale dell'attuale sedime di complessivi 9.50 m, attraverso la realizzazione della terza corsia di marcia e l'adeguamento delle dimensioni delle corsie di emergenza e del margine interno, fino a, rispettivamente, m 3.00 e m 4.00, secondo norma di riferimento (D.M. 6792/2001), dimensionando, inoltre, gli elementi marginali per un corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, conformemente al D.M. n. 223/92 e ss.mm.i.;
- che il 7.7.2010 era avvenuta la consegna dei lavori, la cui scadenza era stata originariamente fissata al 7.3.2014, ma la relativa esecuzione era stata interrotta dal 30.6.2013 a causa dell'insorgenza di controversie tra le parti;
- che il 9.6.2014, all'esito di trattative tra le parti, le controversie in essere tra le stesse erano state superate mediante la stipula dell'atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del
7.11.2013, all'interno del quale le tempistiche parziali di completamento anticipato delle opere erano state nuovamente rimodulate, con ultimazione generale fissata al 31.12.2015; - che le milestones fissate con il suindicato accordo del 9.6.2014 erano state conseguite nei termini assegnati;
- che l'11.4.2016, a seguito di formale istanza del 30.10.2015 e successiva integrazione del
30.11.2015, la stazione appaltante, riconosciuta la sussistenza di problematiche estranee alla responsabilità dell'appaltatore, tali da determinare impedimenti comportanti un ritardo rispetto alla data del 31.12.2015, aveva concesso una proroga fino al 30.6.2016;
- che la committente, nonostante la necessità di nuove lavorazioni integrative disposte con ordine di servizio n. 22 del 18.5.2016 e n. 24 del 22.11.2016, intendeva mantenere ferma la data di ultimazione dei lavori;
- che in ragione delle ulteriori lavorazioni che si erano rese Controparte_1 necessarie, aveva prorogato irritualmente, facendo ricorso ad un atto di sottomissione, il tempo normativamente previsto di giorni sessanta per le attività non sostanziali;
- che nel corso delle lavorazioni era stata manifestata la necessità di apportare modifiche alle opere rispetto a quelle originariamente previste, di talché, con atto di sottomissione del
22.6.2012, era stata recepita la proposta migliorativa formulata dall'impresa ex art. 11 del DM
145/2000 riguardante l'esecuzione dei consolidamenti della galleria comportante un risparmio di € 264.456,05;
- che le ulteriori variazioni ed integrazioni erano confluite nell'atto di sottomissione della perizia n. 1 del 31.3.2015, documento in corso di redazione alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e di transazione del 9.6.2014;
- che, con atto di sottomissione n. 2, erano stati formalizzati n. 83 nuovi prezzi, con conseguente rideterminazione dell'importo del contratto per una maggior spesa di € 25.152.931,26, di cui €
12.219.254,90 per lavori ed € 12.801.431,37 per oneri della sicurezza;
- che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per la perizia n. 1 non aveva apportato modifiche ai termini di consegna anticipata stabiliti con il precedente atto aggiuntivo e di transazione del 9.6.2014, nonché al termine utile per l'ultimazione delle opere di appalto e di variante, comunque fissato al 31.12.2015;
- che nelle fasi successive era emersa la necessità di apportare ulteriori variazioni ed integrazioni, che erano confluite nella perizia di variante n. 2 di cui all'atto di sottomissione del
13.12.2014, con cui erano stati introdotti ulteriori n. 5 nuovi prezzi;
- che la perizia in oggetto era stata approvata quando i termini contrattuali erano spirati da un anno, di talché l'importo netto contrattuale era stato ridotto a complessivi € 284.970.763,28, di cui € 135.812.008,38 per lavori a corpo, € 123.054.281,42 per lavori a misura, € 26.104.473,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 132.228,08 quale quota di spettanza dell'appaltatore per le economie derivanti dalle varianti migliorative in diminuzione, per complessivi € 285.102.991,36;
- che mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per la perizia di variante n. 2 del
13.12.2016, il termine di ultimazione, al tempo fissato al 30.6.2016, era stato differito al
31.1.2017 in ragione delle lavorazioni integrative disposte con ordine di servizio n. 22 del
18.5.2016 e n. 24 del 22.11.2016;
- che, nonostante le numerose lavorazioni disposte successivamente alla sottoscrizione del precedente atto di sottomissione del 31.3.2015 e la proroga del termine di ultimazione dei lavori di sei mesi, con la suddetta perizia di variante non erano stati previsti incrementi dell'importo contrattuale;
- che, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 2 del 31.3.2015, per l'esecuzione dei lavori della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1, già in corso di redazione alla sottoscrizione dell'atto integrativo del 9.6.2014, l'appaltatrice aveva rinunciato alle riserve dalla n. 39 alla n. 45, iscritte a partire dal SAL 21 per lavori a tutto il 31.8.2014;
- che le riserve nn. 11 e 19 erano state oggetto di transazione con il verbale di accordo bonario del 19.5.2015, con cui veniva riconosciuta la somma di € 2.530.061,06 per la sola riserva n. 19;
- che, a partire dalla chiusura contabile del 30.4.2015 per l'emissione del SAL n. 29,
l'appaltatrice aveva iscritto nuove riserve, tanto che alla data di chiusura del registro di contabilità per l'emissione del SAL 35 risultavano iscritte n. 40 riserve, per l'importo complessivo di € 35.919.641,69, superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- che, con nota del 26.1.2016, l'appaltatrice aveva chiesto l'attivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, comunicando il proprio componente nella commissione, richiesta a cui la stazione appaltante forniva riscontro solamente in data
20.6.2016, dopo aver verificato la sua ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte sugli atti contabili;
- che, con nota del 20.10.2016, per dare avvio ai lavori della suindicata commissione, il componente nominato dall'impresa aveva confermato il proprio assenso al solo nominativo proposto quale presidente dal componente di elezione della stazione appaltante ed aveva sollecitato la costituzione della commissione e la redazione delle relazioni riservate del direttore lavori e della commissione di collaudo, all'epoca ancora assenti;
- che la commissione di accordo bonario era stata costituita solamente il 28.3.2017 e a tale data risultavano ancora iscritte le riserve n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n. 50, n. 52, n. 53, n. 54, n. 55, n.
56, n. 57, n. 58, n. 63, n. 65, n. 67, n. 68, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 74, n. 75, n. 76, n.
77, n. 78, n. 79, n. 80, n. 81, n. 82, n. 84 nonché dalla n. 86 alla n. 119; - che nelle more, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione per la perizia n. 2 del
13.12.2016, l'appaltatrice aveva rinunciato alle riserve nn. 52, 78, 102 e 107 in quanto riconosciute in contabilità;
- che la procedura si era conclusa con la proposta del 10.7.2017;
- che, con nota del 10.7.2017, il RUP aveva comunicato gli esiti della procedura all'appaltatrice, che, con nota del 31.7.2017, aveva rigettato la proposta di accordo, non ritenendo accettabile il relativo importo, proponendo, invece, il pagamento della somma di € 15.000.000,00;
- che, nonostante i lavori fossero stati ultimati il 30.6.2016, eccetto le lavorazioni disposte dall'ASPI sulla bretella di Senigallia esterna all'asse autostradale, e che l'appaltatrice avesse adempiuto alle prescrizioni formulate nel tempo dalla direzioni dei lavori, la stazione appaltante, con note del 4.8.2017, del 7.9.2017 e del 10.10.2017 aveva dato avvio ad una serie di contestazioni, cui era stato dato riscontro con le note in data 30.8.2017, 25.9.2017 e
13.11.2017;
- che a seguito del mancato raggiungimento di un accordo, la stazione appaltante il 31 gennaio
2018 aveva richiesto l'escussione della garanzia definitiva, nonostante la mancata emissione degli atti conclusivi dell'appalto (certificato di collaudo e conto finale).
La società attrice elencava e descriveva singolarmente le riserve iscritte al SAL 45 a tutto il
31.1.2017 e si soffermava, all'esito sull'anomalo andamento dell'appalto, specificando che, nel periodo successivo alla ripresa dei lavori del maggio 2014 si erano susseguite molteplici problematiche che avevano condizionato l'esecuzione dell'appalto e da suddividere in tre intervalli temporali:
1) il periodo ricompreso tra la ripresa dei lavori del 5.5.2014 ed il 31.10.2015, termine di completamento delle milestones contrattuali;
2) il periodo dal 1.11.2015 al 30.06.2016;
3) il periodo successivo al certificato di ultimazione dei lavori dal 30.06.2016 al 31.1.2017.
La sottolineava che le tematiche che avevano generato le richieste risarcitorie Parte_1 dell'appaltatore avevano riguardati:
A) l'anomalo andamento per difformità dello stato dei luoghi e per carenze del progetto esecutivo;
B) l'errata ed incompleta contabilizzazione delle opere eseguite;
C) le carenze del PSC del progetto esecutivo.
Quanto all'anomalo andamento, la allegava di aver dato attuazione nel periodo Parte_1 ricompreso tra la ripresa dei lavori del 5.5.2014 ed il 31.10.2015 all'atto aggiuntivo e di transazione del 7.11.2013 datato 9.6.2014 con cui era stata concordata la ripresa dei lavori entro il 5.5.2014, la rimodulazione delle tempistiche parziali di completamento anticipato delle opere contrattualmente stabilite e, parallelamente alle lavorazioni oggetto di milestones, era stata prevista l'esecuzione di una serie di opere collaterali relativamente a: sistemazioni idrauliche, sistemazioni idrauliche minori, opere complementari ed opere d'arte, nonché viabilità locale interferita.
Il termine previsto per l'ultimazione dei lavori era rimasto fissato al 31.12.2015, ma sin dalla ripresa dei lavori a maggio 2014, diverse problematiche aveva impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni di realizzazione delle opere di piattaforma oggetto di Milestones, con indubbi effetti anche sull'avanzamento delle suddette opere collaterali.
In particolare, parte attrice deduceva che la prestazione era stata turbata dalle seguenti problematiche:
1. fermo attività CS14 (tratta D) per la necessità di una bonifica non prevista;
in particolare, a causa di uno sversamento di idrocarburi verificatosi in piattaforma in conseguenza di un sinistro, si era reso necessario eseguire la bonifica del rilevato stradale contaminato, con conseguente necessità di sospensione dei lavori di realizzazione del CS14 per n. 83 giorni (dal 7.1.2015 al 30.3.2015), condizione che aveva prodotto evidenti diseconomie per la realizzazione dei lavori del CS14 in modo completamente difforme dalle previsioni;
2. maggiori tempi di percorrenza per la chiusura dei varchi autostradali esterni da parte della VII direzione di tronco rispetto alle originarie previsioni, tanto che, per il conseguimento degli obiettivi programmatici nei termini pattuiti con le milestones, era stato necessario aumentare il numero e la frequenza dei viaggi, con conseguenti maggiori oneri di cui l'impresa deve essere tenuta indenne, come indicati nella riserva n. 50 per l'importo di € 19.336.574,18;
3. illegittima sospensione delle attività alla per carenze del PSC sia CP_9 in ordine all'esecuzione degli scavi esterni e cordolo di testa paratia, sia alla realizzazione e gestione degli impianti, che aveva causato un fermo di fatto delle lavorazioni presso i pozzi pari a complessivi gg. 72 (38+34) oltre ad un rallentamento delle prestazioni programmaticamente correlate, con danno quantificato nella riserva n. 55 per € 389.025,68.
4. maggiori oneri sostenuti per inadeguatezza del Piano di Sicurezza Cantiere per soppressione varco in spartitraffico centrale e mancato aggiornamento PSC.
La rappresentava che di 3 varchi previsti nel P.E. di cui uno in Parte_1 ingresso e due in uscita per l'immissione diretta da e su la sede autosrtradale in corsia di sorpasso, le lacune del PSC e del relativo piano operativo avevano comportato che per tutto il periodo compreso tra il 30.04.2015 ed il 29.06.2015,
l'appaltatore aveva potuto utilizzare per un'estensione di circa km 6 un solo ingresso ed una sola uscita con conseguenti diseconomie, perdite di tempo ed alterazione delle fasistiche previste per le lavorazioni in spartitraffico e quelle correlate. Di conseguenza, l'appaltatore aveva dovuto provvedere, anche per i varchi aperti il 29.05.2015, all'impiego di ulteriori n. 4 movieri, con danni quantificati nella riserva n. 54 in € 113.840,16.
5. diverso spessore del rivestimento in galleria GN01 e conseguenti maggiori demolizioni, in quanto, in difformità degli spessori previsti negli elaborati di contabilità (tra 0,90 e 1,40), la sezione risultava di uno spessore effettivo di 1,40
m, con conseguenti maggiori oneri e influenza sulle tempistiche delle demolizioni.
6. demolizione di 340 centine di prerivestimento, da smontare e conferire in discarica, non previsto nel P.E., che prevedeva solo delle calotte armate, con maggior tempo di lavorazione di 35 giorni.
7. richiesta di prestazioni extracontrattuali. Nel corso dei lavori, a causa di reiterate richieste da parte della D.L. di rilevate difformità tra le previsioni del P.E. ed il reale contesto esecutivo, nonché di riscontrate carenze progettuali, l'appaltatore era stato costretto ad eseguire numerose prestazioni non previste negli elaborati contrattuali, distogliendo le proprie risorse dalle opere contrattualmente previste sia con riferimento alle milestone, sia alle opere collaterali, con indubbi effetti sull'avanzamento dell'appalto.
In particolare: il 27.01.2015, con nota prot. , la D.L. Persona_1 aveva disposto l'esecuzione di risanamenti della pavimentazione stradale tra le sez. 962 e 979 carreggiata sud e tra le sezioni1294 e 1299 careggiata sud;
il
16.02.2015, con nota prot. , la D.L. aveva richiesto Controparte_10 la realizzazione di un by-pass per conferire il deflusso delle acque piovane CP_1 all'esterno dell' il 19.02.2015, con nota prot. , Persona_2 la D.L. aveva disposto la demolizione del plinto del pannello a messaggio variabile alla progressiva pk 198+350; il 5.03.2015, con nota prot. , la D.L. aveva richiesto nuove lavorazioni di Persona_3 ripristino tra le progressive pk 196+717 e la pk 196+760; l'8.6.2015, con nota prot. , la D.L. aveva richiesto la demolizione del Persona_4 cordolo in carreggiata sud tra la sezione 482 e la sezione 491, poichè interferente con le opere di sostegno preesistenti per le quali, in P.E. era previsto il mantenimento;
l'11.06.2015, con nota prot. , la D.L. Persona_5 aveva disposto alcune modifiche di dettaglio alle “pavimentazioni delle attuali corsie di marcia e sorpasso”; il 19.06.2015, con nota prot.
, la D.L. aveva disposto alcune modifiche ai muri di Persona_6 pulizia pile CV01 e CV02, nonchè, per quest'ultimo, anche l'esecuzione del rivestimento della paratia con pannelli prefabbricati;
il 31.07.2015, con nota prot. SPEA/47/31.07.15/515/EU, la D.L. aveva disposto modifiche all'istallazione delle barriere di sicurezza per l'adeguamento all'effettivo stato dei luoghi;
il 4.8.2015, con nota prot. , la D.L. aveva Persona_7 disposto il risanamento delle pavimentazioni esistenti in prossimità dell'area di servizio Esino;
il 31.08.2015, con nota prot. SPEA/47/31.08.15/550/EU, la D.L. aveva disposto l'immediata rimozione della recinzione definitiva autostradale posta in opera in corrispondenza del rilevato CS04 ed il ricollocamento nella posizione prevista dall'elaborato STD091; in data 17.09.2015, con nota prot.
, la D.L. aveva disposto la rimozione dei picchetti Persona_8 luminosi denominati filo di Arianna, in Galleria Cavallo, carreggiata NO;
il
22.09.2015, con nota prot. SPEA/47/22.09.15/585/EU, la D.L. aveva trasmesso l'elaborato STD20812 relativo all'innesto rotatoria Senigallia Centro, per sopperire ad una carenza progettuale;
il 28/9/2015, con nota prot.
SPEA/47/28.09.15/597/EU, la D.L. aveva disposto la realizzazione di piazzali tecnici nella zona interclusa tra imbocco GN01 e GN02; il 2/10/2015, con nota prot. , la D.L. aveva trasmesso gli elaborati del nuovo Persona_9 allineamento del Fosso Sant'Angelo; in data 6/10/2015, con nota
C042/15/0810/er, l'appaltatore aveva trasmesso le schede tecniche del materiale e dispositivi impiantistici in galleria GN01 non previsti in progetto richiesti per le vie brevi in sede di riunione con i tecnici della Direzione Lavori ed ASPI;
l'8/10/2015, con nota prot. , la D.L. aveva disposto Persona_10
l'allungamento delle sistemazioni Idrauliche in spartitraffico in superamento dell'interferenza con il primo ordine di tiranti MS48; il 9/10/2015, con ordine di servizio n. 20, prot. , la D.L. aveva richiesto il Persona_11 ripristino delle funzionalità del sottovia S17; il 28/10/2015, con nota prot.
SPEA/47/28.10.15/658/EU, la D.L. aveva richiesto la realizzazione di una piazzola di servizio in corrispondenza della postazione antenna sita in carreggiata sud alla pk 199+860; il 3/11/2015, con nota prot.SPEA/47/03.11.15/677/EU, la D.L. aveva chiesto il risanamento della pavimentazione della piattaforma esistente, in corrispondenza delle campate 4 e
5; il 16/11/2015, con nota prot.SPEA/47/16.11.15/694/EU, la D.L. aveva chiesto la realizzazione di una rampa provvisoria atta a completare i lavori di adeguamento Svincolo ON NO;
il 16/11/2015, con nota
C042/15/0939/mc, l'appaltatore aveva trasmesso gli elaborati di dettaglio delle lavorazioni richieste per le vie brevi sul muro di sostegno della wbs VL-IN01; il
17/11/2015, con nota C042/15/0936/mc, l'appaltatore aveva trasmesso gli elaborati di dettaglio delle lavorazioni di bitumatura richieste per le vie brevi su
Via Teano, Via Media e Via Honorati;
il 17.11.2015, con nota prot.
SPEA/47/17.11.15/696/EU, la D.L. aveva disposto la bonifica del fondo fosso
Rubiano e la sistemazione con gabbioni e materassi metallici secondo le misure maggiori riscontrate del fosso stesso;
il 20/11/2015, con nota prot.
, la D.L. aveva trasmesso gli elaborati con modiche Persona_12 alla viabilità VL-LC01; il 26/11/2015, con nota prot.
, la D.L. aveva trasmesso gli elaborati di dettaglio Persona_13 con modifiche a carpenteria ed armatura dei profili redirettivi;
il 12/1/2016, con nota prot.SPEA/47/12.01.16/006/EU, la D.L. aveva trasmesso gli elaborati per la predisposizione di n°6 punti illuminanti integrativi su LC90 non previsti in progetto;
il 13/1/2016, con nota prot. SPEA/47/13.01.16/007/EU, la D.L. aveva ordinato la sostituzione della telecamera d'imbocco di tipo “brandeggiabile” in luogo a quella prevista in progetto;
il 13/1/2016, con nota prot.
, la D.L. aveva ordinato la demolizione ed il Controparte_12 prolungamento, non previsto in progetto, del tombino idraulico esistente interferente con la;
il 3/2/2016, con nota prot. CP_13
SPEA/47/03.02.16/0050/EU, la D.L. aveva disposto l'esecuzione degli interventi di stabilizzazione del pendio sulla viabilità di bretella;
il 9/2/2016, con nota prot. SPEA/47/09.02.16/0055/EU, la D.L. aveva disposto l'esecuzione del sistema di smaltimento acque della SP2/1, in luogo di quello previsto in progetto;
il 12/2/2016, con nota prot. SPEA/47/12.02.16/0056/EU, la D.L. aveva disposto il prolungamento degli interventi di stabilizzazione del pendio sulla viabilità di bretella, comunicato con nota prot. SPEA/47/03.02.16/0050/EU, per ulteriori 60 m.; l'8/3/2016, con nota prot. SPEA/47/08.03.16/0000102/EU, la
D.L. aveva disposto la messa in opera di recinzione definitiva, non prevista in progetto, a tergo del fosso dell'opera di presidio MC49; il 21/3/2016, con nota prot. SPEA/47/21.03.16/0000128/EU, la D.L., nel dare riscontro all'appaltatore in merito alle interferenze riscontrate in cantiere e non previste in progetto (nota prot.C042/16/0136/mc - rif. 019), aveva disposto anche il prolungamento di un tombino idraulico (TB03), cambio di tipologia barriere di sicurezza e schemi terminali delle stesse barriere;
il 14/4/2016, con nota prot.
SPEA/47/14.04.16/0000157/EU, la D.L. aveva disposto la posa della recinzione definitiva sul CS21 carreggiata nord per circa 300 m, non prevista in progetto;
il 27/4/2016, con nota prot. SPEA/47/27.04.16/0000176/EU, la D.L. aveva disposto la risoluzione di una interferenza sulla viabilità VL-IN26 mediante l'esecuzione di una serie di opere e lavorazioni aggiuntive non previste in progetto;
il 29/4/2016, con nota prot. SPEA/47/28.04.16/0000179/EU, la D.L. aveva disposto la modifica mediante inserimento di lavorazioni aggiuntive quali realizzazione di rilevati e opere d'arte non previste in progetto sulla viabilità locale VL-IN04; il 3/5/2016, con nota prot. SPEA/47/03.05.16/0000183/EU, la
D.L. aveva disposto l'esecuzione di un by-pass in risoluzione di un'interferenza non censita in progetto mediante l'esecuzione di scavi, la messa in opera di tubazioni e reinterri, non previste in progetto in corrispondenza della sez. 1226 sottovia S26; l'8/6/2016, con nota prot.SPEA/47/08.06.16/0000234/EU, la D.L. aveva disposto la posa in opera di n. 6 pali di illuminazione sulla LC90 non previsti in progetto;
il 9/6/2016, con nota prot. SPEA/47/09.06.16/0000236/EU, la D.L., in luogo di quanto previsto progettualmente, aveva disposto l'esecuzione di una serie di modifiche quali chiusura di accesso carrabile, posa di cancello di accesso a strada privata, stesa di conglomerato bituminoso, in corrispondenza della rotatoria sulla S.S.16; il 17/6/2016, con nota
C042/16/0359/mc, l'appaltatore aveva comunicato l'avvenuta esecuzione dei lavori di asfaltatura sulla rampa via Marcellini ordinati per le vie brevi dalla direzione dei lavori;
il 29/6/2016, con nota prot.
SPEA/47/26.06.16/0000260/EU, la D.L. aveva disposto la posa in opera di rete di mascheramento, non prevista in progetto, da interporsi tra la bretella di
Senigallia e la sede autostradale, per un'estensione di circa 2.000m; l'8/7/2016, con nota prot. , la D.L. aveva disposto la Persona_14 realizzazione di un'opera idraulica di convogliamento, non prevista in progetto, in corrispondenza del sottovia S13, carreggiata nord;
il 21/7/2016, con nota prot.
SPEA/47/21.07.16/0000278/EU, la D.L. aveva disposto diverse modifiche e nuovi apprestamenti agli impianti ordinati con O.d.S. n. 22 del 18/5/2016 e realizzati dall'appaltatore;
8. Lavorazioni CS02 (tratta A) risoluzione interferenza rete fognaria non censita in CP_1 P.E. presso
Con nota prot. C042/54/0108/mc del 11/2/2015, l'impresa aveva segnalato il rinvenimento, in corrispondenza dell'opera ST01 (pk 195+250 in carreggiata
NO e Sud), di una rete fognaria non censita negli elaborati di P.E. e di cui non si conoscevano né la provenienza né il percorso, ma interferente con le lavorazioni ivi previste. Con nota prot. del Controparte_14
13.02.2015, la D.L. aveva dapprima rilevato che, a suo avviso, trattavasi di condotta in “trincea di dispersione che non convoglia più reflui fognari”, ritenendo che non vi fossero impedimenti al regolare prosieguo dei lavori di ampliamento del sottovia, in seguito, tuttavia, aveva riscontrato che la condotta trasportava comunque acque piovane ed aveva disposto l'esecuzione di “un by- pass per consentire il deflusso all'esterno dell'opera in ampliamento ed il recapito nel reticolo idrografico esistente”, precisando “che le suddette lavorazioni, rilevate in contradditorio [… sarebbero] state compensate a misura con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto sulla base dei prezzi offerti di cui alla Lista delle Categorie di Lavoro allegata al Contratto di Appalto”. CP_1 L'imprevisto ritrovamento aveva causato un fermo dei lavori presso l' di gg.15.
9. Lavorazioni CS07 (tratta B+C) risoluzione interferenza non censita in P.E. presso la FOA 7S bis. Con nota prot. C042/15/0528/mc del 24.06.2015
l'appaltatore ha comunicato alla D.L. l'impossibilità di procedere da circa due settimane per il rinvenimento di cavi in fibra ottica e di un cavo 7bcp non censito in P.E. interferenti con le lavorazioni previste presso il CS07 sezioni 611 e 612, con fermo di 15 giorni
10. Risoluzione interferenza rete fibra ottica non censita in P.E. presso il CS80 ed il CS82.
Nel corso delle lavorazioni presso i CS01 e CS02, in carreggiata Sud, è stata rinvenuta una rete in fibra ottica non censita in P.E. ma interferente con le lavorazioni d'appalto, che ritardava i lavori di 10 giorni e richiedeva un incremento delle risorse per il recupero del fermo.
11. Risoluzione interferenze non censite in P.E. presso VL-IN34.
Con nota prot. C042/15/0752/mc del 17.09.2015, l'impresa ha segnalato alla
D.L. la sussistenza, al di sotto del piano stradale della viabilità “VLIN 34”, di linee idriche e di un metanodotto in esercizio, istanza integrata il 30.11.2015 con richiesta di proroga. Avviata l'istruttoria sul punto, la stazione appaltante solo in data 11.4.2016 concedeva proroga sino al 30.6.2016.
Anche nel secondo periodo sopraindicato, dal 1.11.2015 (data di completamento delle milestones) al 30.06.2016 (data della proroga concessa), lo svolgimento dell'appalto presentava la presenza di parte delle problematiche già descritte e l'insorgenza di nuove, che avevano ostacolato l'esecuzione dei lavori.
Parte attrice elencava le problematiche e poi le analizzava singolarmente:
a. Rinvenimento di uno stato dei luoghi difforme al P.E. ed interferenze in corrispondenza della pavimentazione esistente presso la pk 196+000 e conseguente impossibilità di eseguire la barriera FOA 1N/2N ivi prevista;
b. Rinvenimento di uno stato dei rivestimenti della Galleria GN03 difforme al P.E. e di interferenze non censite, con conseguente impossibilità di procedere con l'istallazione degli impianti e le finiture previste;
c. Differente modalità esecutiva per adeguamento antisismico sottovia ST04 ed ST05 e restrizione disalimentazioni RFI;
d. Fermo lavori su CS23 imposto dal cantiere ANAS su SP76 interferente alla pk 213+216;
e. Completamento lavori Via Molinello;
f. Difficoltà esecutiva lavori su CS14 e presidi idraulici sotto Viadotto Esino;
g. Erronea previsione di P.E. per i profili redirettivi presso i portali in tratta A – Sud;
h. Rinvenimento di tombino idraulico non censito in P.E. ed interferente con l'istallazione delle FOA 1N/2N previste alla pk 195+ 488.
i. Mancata ripresa in consegna viabilità VL-LC02;
j. Interferenze non censite e incongruenze progettuali sistemazione idraulica di piattaforma e sistemazioni finali;
k. Fermo di fatto lavori Viabilità VL-IN33 (Via Molino);
l. Erronea previsione di P.E. realizzazione FOA 1N/2N imbocco NO GN03;
m. Richiesta di modifica impianto antincendio Galleria GN03;
n. Maggiori apprestamenti richiesti dal tronco per apertura a tre corsie;
o. Imprevista chiusura varchi autostradali esterni da parte della settima Direzione di
Tronco ASPI;
p. Sistemazione chiusini di ispezione;
q. Punti di sovrapposizione new jersey;
r. Fermo di fatto esecuzione Scale FOA per mancata formalizzazione NP;
s. Ineseguibilità impianti di galleria per ritardata emissione OdS 22 ed erronea formulazione NP.
Da ultimo, quanto all'anomalo andamento nel terzo periodo, successivo al certificato di ultimazione delle opere, dal 30.06.2016 al 31.1.2017 parte attrice evidenziava che si erano continuate a produrre una serie di attività impreviste. Precisava di aver rinnovato già con nota prot. SPS/vp/16/22 del 31.05.2016 la richiesta di differimento del termine di prevista ultimazione al 26.08.2016 con salvezza di aggiornamento. La nota non veniva riscontrata e in data 30.06.2016 è intervenuta l'ultimazione dei lavori, giusto verbale del 27.07.2016 sottoscritto con riserva dall'appaltatore in quanto, qualche giorno prima, il 21.07.2016, con nota la S.A. aveva disposto le seguenti nuove lavorazioni:
1. Sdoppiamento delle forniture di energia elettrica che alimenta gli impianti della Galleria
GN03, con conseguente necessaria riprogettazione dell'architettura impiantistica e conseguenti maggiori apprestamenti, materiali e manodopera;
2. Introduzione di sistema di sgancio su entrambe le forniture richiamate al punto precedente, a valle dei contatori nelle conchiglie a valle del punto di fornitura NE con gli interruttori esterni ai locali, con necessaria riprogettazione dell'architettura impiantistica e conseguenti maggiori apprestamenti, materiali e manodopera;
3. Modifica impianto antincendio Galleria Cavallo GN03 secondo quanto comunicato con nota del 21.07.2016, ovvero lo Smontaggio dell'impianto Controparte_15 antincendio realizzato secondo le disposizioni precedentemente ricevute con l'O.d.S. n°22 del
18.05.2016 già installato che ha richiesto le seguenti modifiche ed apprestamenti:
- Smontaggio per tutta la lunghezza della galleria dell'impianto antincendio
- Scavo a catena ai margini della piattaforma di tutta la galleria;
- Posa in opera sabbia per allettamento inferiore della tubazione ai margini di tutta la galleria;
- Posa in opera di tubazione in PEAD DN110 PN16;
- Posa strato isolante in elastomero per tubazioni in PEAD;
- Realizzazione rinfianco tubazione con sabbia;
- Getto di protezione con calcestruzzo REI120 di spessore 16cm con doppia rete elettrosaldata.
4. Successiva modifica con riferimento alla chiusura dell'anello del sistema antincendio da realizzare interrato in luogo della precedente previsione di alloggiamento in quota con conseguenti modifiche nei punti di attacco.
5. Richiesta di modifica segnaletica orizzontale interna alla galleria Cavallo GN03 mediante l'applicazione di vernice colata non prevista in progetto e restringimento delle corsie di marcia a 3,5 m di larghezza in luogo ai 3,75 m previsti da progetto.
Con nota del 6.09.2016 prot.SPS/vp/16/2558 l'appaltatore aveva esplicitato la riserva e contestualmente rinnovato l'istanza di differimento dei termini questa volta a tutto il
30.09.2016. Anche questa nota è rimasta nuovamente priva di riscontro. La committenza nonostante fosse intervenuto certificato di ultimazione di contro, reiterava l'emissione di ordini di servizio ancora in data 22.11.2016, con OdS n. 24, la D.L. ha in ultimo disposto il completamento della condotta di smaltimento idraulico delle acque di piattaforma del CS16
(Via Ruffilli) per garanirne la funzionalità e consentire la ripresa delle attività contrattuali che versavano da sempre in fermo di fatto.
La stazione appaltante, in data 13.12.2016, aveva proposto la sottoscrizione di un atto di
Sottomissione per una determinazione concordata del termine finale dei lavori, prorogato il solo termine di gg 60 per l'ultimazione delle attività non sostanziali al 31.1.2017, nonostante le opere ancora da eseguire per rendere l'opera fruibile e le lavorazioni venivano completate in data
26.01.2017.
Oltre all'anomalo andamento del contratto parte attrice lamenteva l'omessa o errata contabilizzazione delle opere eseguite, considerato che la D.L. aveva proceduto all'allibramento delle prestazioni sulla base del Computo metrico estimativo e degi elaborati di progetto, non sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, aveva modificato precedenti allibramenti o non applicato i Nuovi prezzi concordati, con conseguente iscrizione da parte della appaltatrice delle riserve 46, 47, 49, 56, 63,65, 75, 76, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 104, 105, 109, 116,
117, 118.
Da ultimo l'appaltatrice lamentava le carenze del Piano sicurezza e coordinamento, che difettava di requisiti ritenuti essenziali, ragion per cui l'appaltatrice aveva iscritto le riserve 53,
54, 55, 70,72, 80, 88, 67, 68, 71, 73, 79, 81, 87, 113.
La società chiedeva, dunque, il riconoscimento delle riserve iscritte, nonché il danno da ritardato collaudo e gli interessi dovuti per i ritardati pagamenti.
2.- LA FASE CAUTELARE
Dal momento che in data 30.1.2018 la stazione appaltante aveva richiesto l'escussione della garanzia definitiva, ritenendo non sussistenti i presupposti di tale escussione, parte attrice chiedeva ex art. 700 c.p.c. la sospensione della escussione disposta da Controparte_1 mediante inibizione alla compagnia assicurativa stante il ritenuto abuso del CP_16 diritto. Parte ricorrente riteneva la cauzione inefficace e sollevava l'exceptio doli generalis, rappresentando, quanto al periculum in mora, la sussistenza di un danno grave ed irreparabile in dipendenza sia del pregiudizio economico in sé considerato che in ragione della conseguente impossibilità di partecipare a future gare pubbliche.
Con comparsa depositata in data 16.7.2018 si costituiva nel procedimento cautelare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1 richiedeva il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata.
Disposta la comparizione delle parti, il ricorso veniva successivamente rigettato con ordinanza del 15.10.2018.
3.- LA COMPARSA DI COSTITUZIONE DI CP_17
Con comparsa depositata il 15.10.2018 si costituiva nel giudizio di merito la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che esponeva:
[...]
- che il 6/7/2010 era stato stipulato il Contratto di appalto tra RA dell'AL e il
(costituito dalla oggi dalla Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 CP_6
e dalla e il , per l'esecuzione ordinaria delle opere appaltate,
[...] CP_7 CP_4 costituiva la società consortile Controparte_18
- che le parti richiamavano all'art. 2 quale normativa applicabile il D.lgs. 163/2006, il D.p.r.
554/1999 ed il D.M. 145/2000, nel testo in vigore ratione temporis;
- che il corrispettivo era pattuito in € 259.951.936,83 di cui € 113.999.705,11 per lavori a corpo,
€ 132.726.611,35 per lavori a misura ed € 13.225.620,37 per oneri di sicurezza;
- che, tra le varie pattuizioni richianate, in particolare le parti all'art. 18 concordavano in modo specifico le modalità di esecuzione dei lavori, le aperture dei varchi, la disciplina del traffico atteso che i lavori erano previsti su un'arteria autostradale che restava in esercizio e l'appaltatore si dichiarava edotto delle particolari condizioni di esecuzione dei lavori e di averne valutate le conseguenze sulla programmazione dei lavori “anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal committente o altri gestori della viabilità in corso d'opera”;
- che i lavori erano stati consegnati il 7 luglio 2010 con termine di ultimazione prevista al 7 marzo 2014;
- che era stata presentata una variante migliorantiva sui lavori della Galleria Cavallo ai sensi dell'art. 11 del DM 145/2000 e, valutata positivamente dalla committenza, in dta 22 giugno
2012 l'appaltatore aveva sottoscritto atto di sottomissione, accettando di eseguire i lavori come modificati, senza variazioni di ultimazione dei lavori;
- che l'appaltatore in data 8 maggio 2013 aveva proposto istanza di risoluzione anticipata del contratto stante le difficoltà della in concordato preventivo e delle difficoltà CP_7 finanziarie della che avevano comportato un blocco della capacità Controparte_6 produttiva del;
CP_4
- che la richiesta era stata respinta, ma l'appaltatore aveva comunque proceduto alla risoluzione ed avviato un contenzioso, mentre la commiettenza aveva risolto il contratto il 3/7/2013 per grave inadempimento;
- che nel corso del giudizio, il 7/11/2013, le parti avevano sottoscritto un atto aggiuntivo conciliativo, con annullamento delle reciproche risoluzioni e un nuovo accordo basato sulla realaizzazione di milestones entro termini specifici;
- che veniva avviata una procedura di accorsdo bonario ex art. 240 D.lgs. 163/2006 e le parti avevano avviato un procedimento volto alla composizione stragiudiziale delle riserve 11 e 19, rinunciate con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo;
- che i problemi finanziari della portava alla sua esclusione dal Controparte_6 consorzio e la veniva posta in concordato preventivo;
Controparte_18
- che la chiedeva una rivisitazione dell'accordo e al tempo agiva in Controparte_5 giudizio chiedendo un risarcimento per € 211.212.874,62;
- che le parti trovavano un accordo il 10/06/2014 con sottoscrizione di atto integrativo che prevedeva un nuovo cronoprogranna e la fine lavori al 31/12/2015;
- che il 31 marzo 2015 l'apaltatore sottoscriveva altro atto di sottomissione per l'introduzione di varianti alle opere e un accordo bonario il 19 maggio 2015, con impegno all'art. 4 da parte dell'appaltatore a non avanzare “qualsiasi ulteriore riserva o richiesta per fatti, atti e/o circostanze noti o conosciuti o conoscibili alla data del presente atto”;
- che l'appaltatrice aveva completato al 31/10/2015 la terza corsia in progetto, aperta il
30/12/2015 ma trascurava lavorazioni residue, diminuendo la propria struttura produttiva e assumendo un atteggiamento ritenuto aggressivo e inadempiente, indi chiedeva una proroga, che veniva concesso al 30/06/2016;
- che il Direttore dei lavori certificava la ultimazione dei lavori al 30/06/2016 con interventi da ultimare al 30/08/2016, con successivo accordo di modifica delle opere residue e slittamento al
31/01/2017 per la fine lavori (atto di sottomissione del 13/12/2016);
- che, a seguito delle verifiche eseguite, in data 4 agosto, 9 agosto, 7 settembre e 10 ottobre
2017 venivano contestate all'appaltatore i vizi e le difformità esecutive riscontrate, con diffida alla loro rimozione;
- che seguiva al 24 gennaio 2018 nuova diffida all'esecuzione degli interventi richiesti;
- che al tempo veniva avviato, nelle more del completamento del collaudo, il procedimento ex
RT. 240 d.LGS. 162/2006 di accordo bonario sulle riserve iscritte;
- che il 10/07/2017 RA trasmetteva alla la proposta di accordo CP_1 Pt_1 bonario, che non si concludeva positivamente stante il diniego dell'appaltatore;
- che l'appaltatore non avviava il giudizio nel termine di decadenza di cui all'art.33 del D.M.
145/2000, avendo avviato il giudizio solo in data 8/5/2018.
Parte convenuta, tanto premesso, eccepiva:
- l'intervenuta decadenza, ex art. 33 del D.M. n. 145/2000, della dal diritto di Parte_1 richiedere il ristoro per le domande contenute nelle riserve, avendo le parti richiamato, nel contratto di appalto, quale fonte integrativa, il Capitolato generale per le opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 145/2000;
- l'inammissibilità delle riserve iscritte oltre la misura del 20% dell'importo contrattuale stabilite dall'art. 240 bis del D.Lgs. 163/2006;
- la carenza di legittimazione attiva della on riferimento alle richieste risarcitorie Parte_1 afferenti alle attività affidate a terzi ed ai subappaltatori, non avendo l'attrice provato né di aver effettivamente indennizzato tali soggetti, né di aver ricevuto mandato da questi o dai subfornitori;
- l'inammissibilità delle riserve per decadenza dalla facoltà di formularle ed iscriverle, in quanto la disciplina contenuta nel contratto di appalto richiamava espressamente le disposizioni di cui al D.P.R. n. 554/1999 nonché del D.M. 145/2000;
- la carenza di legittimazione attiva della con riferimento alla domanda di condanna al Pt_1 pagamento degli interessi da ritardato pagamento dei corrispettivi per il periodo 16.3.2011-
14.10.2016, poiché, con comunicazione del 14.2.2011, l'allora aveva Controparte_4 comunicato alla stazione appaltante, che aveva accettato con nota del 16.3.2011, di aver ceduto alla tutti i crediti rinvenienti nel contratto di Controparte_19 appalto, cessione revocata con comunicazione del 14.10.2016;
- l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle singole riserve, che venivano esaminate singolarmente, e l'inammissibilità della quantificazione della domanda;
- la infondatezza della domanda di risarcimento dei danni da ritardato collaudo e da tardivi pagamenti dei corrispettivi.
La convenuta chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della al Parte_1 risarcimento dei danni subiti in ragione delle non conformità delle opere eseguite, in particolare quanto agli impianti di illuminazione viabilità locali LC03 e LC05, per mancata messa in opera di terreno vegetale e di opere a verde, nonché dei danni alla proprietà Parte_2
La convenuta concludeva, quindi, come in epigrafe.
4.- LA FASE ISTRUTTORIA
L'attrice, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., chiedeva, in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'art. 4, ultimo capoverso, del verbale di accordo bonario del 19.5.2015, anche ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c., qualora la rinuncia fosse stata intesa come non limitata alle riserve e ai fatti ivi esposti oggetto dell'accordo bonario stesso,
La convenuta, con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., rifiutava espressamente il contraddittorio sulla domanda di accertamento della presunta vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 4 del verbale di accordo bonario del 19.5.2015 e, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., chiedeva lo stralcio dal fascicolo cartaceo d'ufficio, dei CD e della seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. della n quanto privi di attestazione Parte_1 di deposito e di data di deposito da parte della cancelleria;
in subordine, eccepiva l'inammissibilità di tale produzione, in quanto effettuata oltre i termini istruttori e non in replica a domande o eccezioni nuove;
in ulteriore subordine, chiedeva di essere rimessa in termini per articolare la relativa prova contraria.
L'attrice, con istanza del 29.1.2019, precisava che il deposito della memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c. era stato effettuato in modalità telematica il 22.12.2018 ed in forma cartacea presso la cancelleria in data 28.12.2018. Chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c., qualora fosse stato ritenuto che i depositi sopra indicati non fossero stati effettuati nei termini concessi, atteso che la mancata accettazione della PEC e la mancata registrazione del deposito da parte della cancelleria non erano imputabili alla difesa, che vi aveva provveduto tempestivamente.
Il giudice, con ordinanza dell'11.9.2019, rimetteva in termini parte attrice, concedendole termine di giorni 30 dalla comunicazione per depositare nuovamente il contenuto della busta inviata in data 21.12.2018 ed assegnava, altresì, alla convenuta il termine di venti giorni per il deposito di memoria di replica ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., decorrenti dallo scadere del termine concesso all'attrice.
La convenuta, con la memoria ex art 183, comma VI, n. 3 c.p.c., eccepiva l'inammissibilità del documento di controparte denominato “memoriale illustrativo delle riserve”, in quanto depositato in violazione delle preclusioni ex art. 183 c.p.c., con particolare riferimento al contenuto della seconda memoria. La causa veniva quindi istruita in via documentale nonché attraverso CTU contabile.
All'udienza del 22.2.2022, ai soli fini transattivi ex art. 185 c.p.c., si formulava proposta conciliativa, che non veniva accettata.
All'esito la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.- L'ECCEZIONE DI DECADENZA
RA per l'AL S.p.A. (ASPI) ha eccepito in primis la decadenza dell'attrice dalla proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 33 del D.M. n. 145/2000, che prevedeva, per la proposizione dell'azione da parte dell'appaltatore, il termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione ex art. 149, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, coincidente, secondo la sua prospettazione, con il 10/7/2017, data della comunicazione della conclusione dell'accordo bonario.
L'eccezione non coglie nel segno.
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, in particolare, prevedeva che l'appaltatore dovesse far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi ovvero, in sostanza, dall'infruttuoso decorso dei sessanta giorni previsti dall'art. 149, comma 3 del D.P.R. 554/99 per le determinazioni della stazione appaltante sulla proposta di soluzione bonaria formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del secondo comma del citato art. 149.
Orbene, l'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 ha abrogato, come effetto immediato dalla sua entrata in vigore, l'art. 33 del D.M. n. 145/2000, pertanto, alla data in cui è avvenuta la conclusione della seconda e della terza procedura di accordo bonario (2012), l'art. 33 citato era già stato abrogato, pertanto, non può ritenersi che l'odierna attrice sia incorsa in alcuna decadenza.
La convenuta ha dedotto che il rinvio previsto dall'art. 2 del contratto d'appalto inter partes al
Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000, da ritenersi come recettizio, avrebbe attribuito a tale fonte regolatrice del contratto efficacia negoziale, a prescindere dalle vicende afferenti al citato D.M..
La deduzione è priva di pregio.
Il rinvio al D.M. n. 145/2000 non ne trasforma le previsioni in condizioni contrattuali, quindi è da intendersi alle previsioni ivi previste in quanto vigenti alla data della stipulazione del contratto. Inoltre, alla data di stipula del contratto di appalto (6 luglio 2010) la comunicazione prevista dall'art. 149 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e che stabiliva il dies a quo dei 60 giorni non era più prevista, in quanto la citata disposizione è stata abrogata dall'art. 256 del
D.Lgs. n. 163/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2007, che dispone: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono o restano abrogati: …. gli articoli … 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554; …l'articolo 32, del decreto del ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145”.
La comunicazione non era più prevista e non risulta, in ogni caso, inviata alla società attrice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dell'attrice dall'azione in esame sollevata dalla convenuta.
6. – L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE RISERVE ECCEDENTI IL 20%
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle riserve dell'appaltatrice eccedenti il 20% del valore dell'importo contrattuale di cui all'art. 240-bis del D.Lgs. n. 13/2006.
Giova premettere che le leggi in materia di appalti pubblici succedutesi nel tempo hanno delineato una disciplina transitoria che prevede tendenzialmente, tranne le eccezioni previste espressamente, l'applicazione della nuova normativa agli appalti rispetto ai quali la pubblicazione del bando di gara o degli avvisi pubblici sia avvenuta dopo l'entrata in vigore delle riforme succedutesi nel tempo, sancendo, quindi, la generale irretroattività della disciplina sostanziale in materia di appalti pubblici. In particolare, l'art. 253, co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006
e l'art. 216, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 (recanti la disciplina transitoria) stabiliscono che le disposizioni contenute nei rispettivi decreti legislativi si applicano ai bandi e agli avvisi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore;
l'art. 357, co. 6 del D.P.R. n. 207/2010 prevede espressamente che la disciplina contenuta nel regolamento, relativa alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, non si applica ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
l'art. 332, co. 2 del D.P.R. n. 554/1999, entrato in vigore il
28/7/2000, prevede che “Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore”.
Venendo al caso di specie, il limite del 20% al valore delle riserve ammissibili nei pubblici appalti è stato introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera hh), della legge n. 106/2011, che ha modificato l'art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006, successivamente, quindi, all'indizione della gara per la scelta del contraente relativa al caso di specie ed anche alla sottoscrizione del contratto d'appalto, risalente al 6 luglio 2010.
Al momento dell'indizione della gara, infatti (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europera il 3/4/2009 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 8/4/2009) l'art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis prevedeva soltanto che “le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse”.
L'eccezione va, dunque, respinta.
7.- L'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SALC
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione della per le richieste risarcitorie afferenti Pt_1 le attività affidate a terzi ed ai subappaltatori.
L'eccezione è genericamente formulata ed è infondata in quanto le domande di parte attrice attengono alle riserve iscritte in contabilità e alle residue spettanze contrattuali spettanti all'appaltatore, non essendo emersa alcuna questione inerente terzi o subappaltatori.
8.- IL THEMA DECIDENDUM - LE RISERVE ISCRITTE
Ciò posto, nel merito la presente controversia trae origine dal contratto di appalto, rep. n. 20448, stipulato in data 6.7.2010 all'esito di gara ristretta ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. A) del
D.Lgs 163/2006 tra in qualità di committente e il Controparte_1 Controparte_4
(costituito dalla al 33.5%, dalla al
[...] Controparte_5 Controparte_6
33,5% e dalla al 33,00%), con aggiudicazione del 19.5.2010 CP_7
In particolare, l'affidamento dei lavori in questione concerne la realizzazione dell'
“Ampliamento alla 3^ corsia da Rimini nord a Pedaso ricadenti nell'Autostrada A14 Bologna
- Bari - Taranto, ubicati nel tratto Senigallia - ON nord - Lotto 4 dal km. 194 + 800 al km.
213 + 749 (Codice Appalto n. 0373/ A14 - Commessa n. 02.0G073 - Contratto Sap
n.1000004059)” il cui progetto esecutivo era stato approvato dall'ANAS con provvedimento
D.A. Prot. n. CDG-0038038-P del 12.03.2009.
Quanto al corrispettivo dell'appalto, l'importo complessivo dell'opera veniva aggiudicato per un importo di € 246.726.316,46 (di cui € 113.999.705,11 a corpo ed € 132.726.611,35 a misura) al netto del ribasso offerto del 27,730%, oltre oneri per la sicurezza, pari a € 13.225.620,37, per un totale di € 259.951.936,83.
Ai sensi dell'art. 13 del contratto d'appalto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva determinato in 1340 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori
(avvenuta il 7.7.2010) ed era stabilita una suddivisione del tempo di esecuzione in linea con le esigenze di disponibilità del tratto stradale da parte dell'utenza, in milestones a loro volta distinte in primarie (e come tali non differibili) e secondarie (i cui termini erano eventualmente recuperabili). L'art. 15 prevedeva la cadenza bimestrale dei pagamenti in acconto, previa emissione di stati di avanzamento, e l'erogazione dell'importo degli oneri di sicurezza “proporzionalmente all'avanzamento dei lavori”.
L'art. 18 prevedeva l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico veicolare, con conseguenti ripercussioni sull'operatività dell'esecutore e sulla sua autonomia decisionale per tutto ciò che non risultasse espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e progettuale;
l'art. 19 disciplinava gli accorgimenti e le opere di natura provvisionale a carico dell'esecutore per garantire la sicurezza del transito lungo l'arteria autostradale nell'area interessata dai lavori.
All'art. 20 si dava atto della presenza di interferenze nelle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, la cui rimozione era posta a carico della committente “nel rispetto delle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto esecutivo” e si dava atto che la direzione dei lavori sarebbe stata effettuata dalla per effetto CP_20 dell'incarico conferito con nota di ASPI, prot. n.19721 del 29.7.2008.
Parte attrice ha chiesto, in primo luogo, la condanna della convenuta al pagamento degli importi derivanti dalle riserve iscritte in contabilità dalla n. 45 alla n. 120, con esclusione di quelle rinunciate nel corso dell'appalto in virtù di atti di sottomissione per complessivi €
64.611.691,25.
Con riferimento all'iscrizione delle riserve, sono applicabili nel caso di specie le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, avuto riguardo alla data di pubblicazione del bando di gara
(8.4.2009), le pattuizioni contenute nel contratto di appalto inter partes stipulato il 6.7.2010, che richiama anche il D.p.r. 554/1999, il D.lgs. 81/2008 ed il D.M. 19.4.2000 n. 145 (in quanto compatibile), che contiene le disposizioni relative al Capitolato generale di Appalto dei Lavori pubblici.
Ciò posto, si rileva che, anche con riferimento all'appalto in esame, vige il principio in base al quale l'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni
(e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. civ., 9.5.2018, n. 11188).
Tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve c.d. contabili); sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve c.d. risarcitorie).
La normativa suindicata sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che - in ogni caso - le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e l'appaltatore è tenuto, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Infatti, la riserva non è prevista dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (Cass. civ., 28.2.2018, n. 4718).
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, devesi osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi,
l'iscrizione della riserva è tempestiva”. (Cass. Civ., sez. 1, sent. 24/06/2008 n. 17083). Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi” (Cass. civ., sez. 1, sent.
03/11/2000 n. 14361).
L'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (cfr. Cass. civ. n.
1637 del 26/01/2006).
Inoltre l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (cfr. Cass. civ. n. 7479 del 23/03/2017). 9.- LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO
Tanto premesso, alla luce dei documenti prodotti e della CTU effettuata nel corso della istruttoria, la domanda della società attrice è risultata parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, anche tenendo conto di alcune valutazioni che vanno effettuate in modo difforme da quella resa dal consulente o che il consulente ha ritenuto valutazioni giuridiche non rimesse al suo apprezzamento.
Va dato atto che il CTU ha ricostruito in modo puntuale l'andamento dell'appalto sulla base della documentazione prodotta dalle parti, riportando cronologicamente ogni evento e fornendone poi una ricostruzione ragionata.
In particolare ha ritenuto l'esecuzione dell'appalto da suddividere in 4 periodi:
- 1° periodo: dalla consegna fino al fermo lavori per insorti contenziosi;
- 2° periodo: dal fermo lavori alla ripresa dopo l'Atto Integrativo del 10/06/2014;
- 3° periodo: dalla ripresa dei lavori alla fine del 2015;
- 4° periodo: fase successiva all'ultimazione dei lavori sulla 3^ corsia (dic. 2015) fino all'ultimazione di tutti i lavori dell'appalto (31 gennaio 2017)
Di tali periodi rilevano ai fini delle riserve in esame, in particolare, i periodi 3 e 4, essendo state altrimenti definite le questioni relative allo sviluppo dell'appalto nei primi due periodi.
Il CTU ha evidenziato il succedersi degli Ordini di servizio del direttore dei lavori, gli stati di avanzamento lavori nel periodo di interesse, le comunicazioni tra le parti, le iscrizioni con riserva effettuate dall'appaltatrice con conseguenti prese di posizione da parte della direzione lavori e sul punto, non ravvisandosi discrepanze rispetto ai fatti come ricostruiti negli atti delle parti, si rinvia per maggiori dettagli, in particolare quanto alla corrispondenza tra le parti, alla puntuale ricostruzione del consulente tecnico e si richiamano solo le circostanze principali, tenuto conto che occorre esaminare le riserve relative all'anomalo andamento dell'appalto ed atteso che l'appalto ha avuto uno sviluppo complesso per più anni.
E' documentale che in data 7.7.2010 avveniva la consegna dei lavori come da apposito verbale, in cui venivano riepilogati i lavori, le condizioni e le modalità di esecuzione e veniva dato atto dell'espletamento dell'attività propedeutica al concreto inizio dell'esecuzione. Il processo verbale in oggetto dava atto di modifiche relative ad alcune delle aree oggetto di esproprio, in virtù di accordi transattivi intercorsi tra la committente e le rispettive proprietà, cosicché le opere ricadenti sui sedimi di dette aree sarebbero state variate come da peculiari elaborati grafici oggetto di successiva trasmissione con separato atto. In ragione del termine di esecuzione da contratto (1340 gg, ossia 3 anni e 8 mesi), l'ultimazione dei lavori risultava fissata al 7.3.2014. Il 23.11.2010 veniva redatto lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per lavori a tutto il
31/10/2010 dell'importo di € 999.642,11, di cui € 50.858,97 per oneri della sicurezza, e l'impresa firmava il Registro di contabilità senza riserve il 24/11/2010.
Il 20.01.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 31/12/2010, dell'importo di €
3.084.573,72, dei quali € 156.934,40 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il Registro di Contabilità senza riserva in data 25/01/2011.
Il 18.2.2011, con nota protocollo n. 0127/EU, nell'ambito delle attività di bonifica profonda del piano di posa del rilevato, con riferimento alle sezioni tra la 533 e la 576, la D.L. comunicava che le risultanze delle prove di laboratorio attestavano l'idoneità del terreno per la stabilizzazione a calce, pertanto, ordinava di eseguire una bonifica con stabilizzazione a calce per una profondità di 40 cm a partire dall'attuale piano di . Note del medesimo tenore (o Pt_3 con varianti di spessore e/o attività in considerazione delle caratteristiche della zona di volta in volta affrontata) sono state inviate, con riferimento alle altre sezioni autostradali, in data
18.02.2011, 23.02.2011, 04.04.2011, 31.05.2011, 01.07.2011, 05.08.2011, 12.12.2011,
14.12.2011, 15.12.2011, 20.01.2012, 03.02.2012, 20.03.2012, 04.04.2012, 23.04.2012,
04.05.2012, 10.05.2012, 21.05.2012, 22.05.2012, 04.06.2012, 05.06.2012, 25.06.2012,
20.07.2012, 03.09.2012, 06.09.2012, 09.10.2012, 11.10.2012, 12.11.2012, 29.11.2012,
28.02.2013, 03.03.2015.
Il 16.3.2011, con nota protocollo n. 6025/EU, ASPI comunicava la presa d'atto della cessione da parte del consorzio di tutti crediti derivanti dall'appalto “per l'importo di € CP_4
259.951.936,83”, alla cosicché avrebbe provveduto, Controparte_19 già dal certificato di pagamento n. 1, al pagamento di tutti i corrispettivi liquidi ed esigibili a favore di quest'ultima, eccezion fatta per i previsti pagamenti diretti ai subappaltatori, per complessivi € 12.831.208,00 (30% categoria SOA OS21).
Il 25.03.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 3 per lavori a tutto il 28/02/2011, dell'importo di €
7.268.312,45, di cui € 369.791,21 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il Registro di Contabilità “con riserva” in data 31/03/2011, esplicitandola il
14/04/2011 con l'iscrizione della riserva n. 1, per l'importo di € 252.961,32.
Il 25.05.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 4 per lavori fino al 30/04/2011, dell'importo di €
14.401.767,02, di cui € 732.721,23 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il Registro di contabilità “con riserva” il 30/05/2011, esplicitandola il 14/06/2011 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve nn. 1, 2 e 3, per l'importo di € 402.961,32.
Il 25.07.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 5 per lavori fino al 30/06/2011 dell'importo di €
26.149.360,40, di cui € 1.330.405,60 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” l'8/8/2011, la esplicitava il 23/08/2011 con l'iscrizione/aggiornamento di n. 10 riserve, dalla n. 1 alla n. 10, per l'importo di €
7.425.526,61.
Il 14.09.2011, con noto protocollo n. DT/944/11/DF/at, il chiedeva, al fine CP_4 CP_4 di procedere nelle attività di cantierizzazione, di posa della segnaletica orizzontale gialla e di apertura del varco autostradale, la programmazione di una serie di riduzioni di carreggiata.
Il 26.09.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 6 per lavori fino al 31/08/2011, dell'importo di €
39.107.179,05, di cui € 1.989.662,82 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 4/10/2011, che esplicitava il 17/10/2011, con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 13, per l'importo di € 26.113.057,97.
Il 24.11.2011 veniva redatto il S.A.L. n. 7, per lavori a tutto il 31/10/2011, dell'importo di €
51.619.269,61, dei quali € 2.626.242,65 per oneri della sicurezza.
L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 6/12/2011, che esplicitava il
17/10/2011 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 17, per l'importo di €
37.174.004,21.
Il 25.1.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 8 per lavori fino al 31/12/2011, dell'importo di €
63.187.300,26, di cui € 3.214.791,38 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 9/02/2012, che esplicitava il 20/02/2012 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 22, per l'importo di € 110.909.590,18.
Il 26.3.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 9 per lavori a tutto il 29/02/2012, dell'importo di €
73.623.321,38, di cui € 3.745.746,66 per oneri della sicurezza;
l'impresa firmava il Registro di
Contabilità “con riserva” in data 5/04/2012, esplicitandola in data 20/04/2012 con l'iscrizione/aggiornamento di n.24 riserve, dalla n. 1 alla n. 24, per l'importo di €
124.779.327,51.
Il 24.05.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 10, per lavori fino al 30/04/2012, dell'importo di €
89.084.089,02, dei quali € 4.532.346,85 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 6/06/2012, che esplicitava il 18/06/2012 con l'iscrizione/aggiornamento delle riserve dalla n. 1 alla n. 28, per l'importo di € 138.217.693,45.
Il 22.6.2012 veniva sottoscritto l'Atto di sottomissione relativo ad una perizia di variante migliorativa (in diminuzione) ex art. 11 D.M 145/2000.
Il 10.07.2012, con nota prot. FC/mgb/12/27, l'impresa dichiarava di rinunciare alle riserve nn.
2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 iscritte al SAL 10 a tutto il 20.4.2012. Il 24.07.2012 le parti sottoscrivevano l'atto aggiuntivo al contratto rep. n. 20629, con il quale venivano ridefinite scadenze (parziali e finali) e corrispettivi aggiuntivi ed erano assunte pattuizioni accessorie.
Il 25.7.2012 veniva redatto il S.A.L. n.11 per lavori fino al 30/06/2012 per l'importo di €
105.864.229,86, di cui € 5.386.073,03 per oneri della sicurezza e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” in data 1/8/2012, esplicitata il 10/08/2012.
Il 24.9.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 12 per lavori fino al 31/08/2012 dell'importo di €
118.292.761,08, di cui € 6.018.401,59 per oneri della sicurezza, e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 3/10/2012, esplicitata il 16/10/2012.
Il 22.11.2012 veniva redatto il S.A.L. n. 13 fino al 31/10/2012, dell'importo di €
130.129.173,91, di quali € 6.620.604,85 per oneri della sicurezza.
Il 24.1.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 14 per lavori fino al 31/12/2012, dell'importo di €
137.525.052,54, di cui € 6.996.886,26 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” in data 7/12/2012, esplicitandola in data 19/02/2013.
Il 25.03.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 15 per lavori fino al 28/02/2013, dell'importo di €
142.625.325,66, di cui € 7.256.373,76 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 3/04/2013, esplicitata il 18/04/2013 con conferma e/o aggiornamento delle riserve adeguandone le spettanze e chiedendo un maggior tempo di
149+587 giorni per maggiori oneri per € 232-204.005,97.
Il libretto delle misure attesta l'allibramento delle quantità inerenti il S.A.L. n. 16 al 23.5.2013, per lavori fino al 30/04/2013, per l'importo parziale di € 1.398.393,49, quindi l'avanzamento totale di € 144.023.719,15, di cui € 7.327.520,07 per oneri della sicurezza, pur segnalando il
CTU la mancanza delle relative iscrizioni.
In data 8 maggio 2014 trasmetteva istanza di risoluzione del contratto per CP_4 inadempimento di ASPI, ai quali imputava i ritardi nell'esecuzione dei lavori ed ASPI intimava alla appaltatrice la prosecuzione dei lavori. Il 3 giugno 201e avviava un primo giudizio CP_4 con richiesta di ATP in corso di causa.
E' pacifico che in data 30.06.2013 veniva del tutto interrotta l'esecuzione dei lavori ed il
3.7.2013 ASPI trasmetteva all'appaltatrice l'atto di risoluzione del contratto in danno per inadempimento ai sensi dell'art. 37 del contratto e dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006; il
16.7.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 17 per lavori fino al 30/06/2013, che attestava un avanzamento nullo dei lavori, confermando, quindi, l'importo di € 144.023.719,15.
Il 7.11.2013 veniva stipulato l'atto aggiuntivo e di transazione rep. n. 20739, con cui le parti rinunciavano alle rispettive istanze risolutorie, fatte valere in giudizio, con ripristino del rapporto contrattuale, richiamato per intero con le modifiche apportate con l'atto aggiuntivo del
24.7.2012, convenivano modi e tempi per la rinuncia al giudizio in corso nonché a tutte le rispettive azioni, pretese ed azioni, rideterminavano concordemente i termini esecutivi, redigendo il seguente programma lavori:
• ripresa dei lavori entro il 25.11.2013;
• ultimazione dei lavori relativi all'apertura funzionale a tre corsie della carreggiata sud da prog. 194+800 a prog. 213+749 entro il 21.05.2014;
• ultimazione dei lavori relativi all'apertura funzionale a tre corsie della carreggiata nord da prog. 213+749 a prog. 199+700 entro il 21.05.2014;
• ultimazione dei lavori relativi all'apertura funzionale a tre corsie della carreggiata nord da prog. 199+700 a prog. 194+800 entro il 04.09.2014;
• ultimazione complessiva dei lavori entro il 17.11.2014, mentre l'appaltatrice confermava la rinuncia alle riserve dalla n. 1 alla n. 38, fatta eccezione per le n. 11 e 19;
- il 5.12.2013, per effetto degli accordi di cui sopra, si era resa necessaria la formalizzazione di una serie di nuovi prezzi “per la quantificazione del corrispettivo economico a fronte dei magisteri e lavori di cui all'elenco allegato all'Atto Aggiuntivo e Transattivo”, in apposito
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 7 e l'11.12.2013 veniva redatto il S.A.L. n. 18 per lavori a tutto il 15/10/2013, dell'importo di € 150.845.677,47, di cui € 12.571.687,11 per oneri della sicurezza e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 16/12/2013, esplicitandola il 19.12.2013 con la seguente iscrizione: “L'Appaltatore conferma, richiamandole integralmente in questa sede, le riserve n. 11 e n. 19 così come esplicate ed aggiornate sui precedenti registri di contabilità fino a tutto il SAL n. 17”;
- il 28.02.2014, con nota prot. 3831, l'ASPI, dopo un primo richiamo al rispetto della transazione con nota del 30.01.2014, rivolgeva un nuovo sollecito al , Controparte_4 aggiungendo che, nel perdurare della situazione in essere, avrebbe nuovamente fatto corso alla inevitabile risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore;
- in pari data la consorziata alla quale era stata affidata l'intera gestione dell'appalto, CP_8 proponeva nuovo giudizio per far valere le condotte ritenute illegittime di ASPI nella negoziazione dell'accordo del 7.11.2013, poi rinunciato il 5.6.2014;
- il 9.6.2014 veniva stipulato l'Atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del
7.11.2013. Stante la richiesta pervenuta dalla di parziale rivisitazione dei termini di CP_8 cui all'accordo del 7.11.2013 e considerata la congiunta volontà delle parti di transigere la controversia per garantire l'utile prosecuzione e l'ultimazione dei lavori (anche a salvaguardia e tutela dell'interesse delle molte maestranze e realtà imprenditoriali coinvolte nonché dell'utenza del tratto stradale in discorso), le parti stipulavano l'Atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del 7.11.2013, con cui venivano apportate modifiche a modalità di pagamento dei corrispettivi maturati e maturandi, alla cadenza degli stati di avanzamento dei lavori (mensile anziché bimestrale), a tempistiche parziali/totali e relativi premi e penali nonché, soprattutto, ad aspetti progettuali inerenti i restanti lavori, in ordine ai quali ASPI dichiarava di avere “in corso di istruttoria le richieste di variante e/o modifiche tecniche segnalate dal per i magisteri di appalto quali indicati nella Tabella allegata Controparte_4 per un importo stimato di complessivi € 25.200.000,00, di cui € 12.801.431,370 per adeguamento degli oneri di sicurezza di appalto”. ASPI si impegnava al riguardo “a concludere l'iter, con una o più perizie, in coerenza con il programma lavori allegato per l'ultimazione e per le consegne parziali anticipate ...”.
Ai sensi dell'art. 6 del citato accordo veniva stabilito il cronoprogramma, con fissazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori il 31.12.2015.
-Il 9.7.2014 veniva redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 8, relativo alle opere variate di cui all'elenco allegato all'Atto integrativo all'atto aggiuntivo e di transazione del
7.11.2013, con la determinazione di nove nuovi prezzi. In pari data veniva redatto il SAL n.
19 per lavori a tutto il 10/06/2014 dell'importo di € 155.276.721,36 di cui € 14.185.934,92 per oneri della sicurezza, firmato dall'impresa con riserva in data 11/07/2014 confermando le riserve n. 11 e 19;
-Il 6.8.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 20 per lavori fino al 31/07/2014, dell'importo di €
156.530.988,30, dei quali € 14.300.523,56 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità con riserva il 7/8/2014, esplicitata in pari data, confermando le riserve nn. 11 e 19 per l'importo complessivo pari a € 18.263.378,29.
- Il 19.9.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 21 per lavori fino al 31/08/2014, dell'importo di €
157.989.263,71, di cui € 14.433.750,23 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 19/09/2014, esplicitandola il 30/09/2014, confermando le riserve nn. 11 e 19 ed iscrivendo le nuove riserve nn. 39, 40, 41, 42, 43 e 44, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari ad €
25.877.779,06.
- Il 22.10.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 22 per lavori a tutto il 30/09/2014, dell'importo di €
162.192.527,65, di cui € 14.817.756,46 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 31/10/2014, che esplicitava il 14/11/2014, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 ed iscrivendo la riserva n. 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari a € 27.630.079,78.
- Il 20.11.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 23 per lavori fino al 31/10/2014, dell'importo di €
168.659.724,65, di cui € 14.408.593,48 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 21/11/2014, esplicitandola il 4/12/2014, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari ad € 29.002.813,19.
- Il 18.12.2014 veniva redatto il S.A.L. n. 24 per lavori a tutto il 30/11/2014, dell'importo di €
175.964.022,18, di cui € 16.075.911,79 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il registro di contabilità con riserva il 22/12/2014, esplicitandola in pari data, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 29 giorni” ed un maggior onere pari a € 31.833.774,44.
- Il 23.01.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 25 per lavori fino al 31/12/2014, dell'importo di €
180.342.300,19, di cui € 16.475.902,57 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 23/01/2015, esplicitandola il 6/02/2015, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 34 giorni” ed un maggior onere pari a € 33.150.539,65.
- il 26.01.2015 la comunicava di aver dato seguito ad una disposizione del D.L. CP_4 ripristinando la recinzione di delimitazione e sospendendo dal 7.1.2015 le attività lavorative sul
CS14 nord, dalla sez. 1031 alla sez. 1038 per consentire a ditta incaricata di operare la bonifica del rilevato a seguito di sversamento di idrocarburi in occasione di un sinistro;
l'impresa comunicava di restare in attesa di indicazioni per la ripresa dei lavori.
- L'11.02.2015 – A mezzo nota prot. C042/54/0108/mc l'Appaltatrice segnalava il CP_1 rinvenimento di una interferenza non censita in corrispondenza dell'opera che, da verifiche svolte dai tecnici in cantiere, constava di una rete fognaria di cui erano ignoti provenienza e percorso, ed i cui reflui sgorgavano a cielo aperto rendendo di fatto impraticabili le aree di lavoro, cosicché urgevano indicazioni circa la rimozione dell'interferenza.
- Il 12.02.2015, con propria comunicazione prot. C042/54/0116/mc, l'appaltatore rappresentava che, a seguito di disamina delle ultime partite contabili, aveva riscontrato l'incongruità nell'applicazione dell'art. 548 del prezziario per la realizzazione di imbottiture e raccordi di pavimentazioni in conglomerati bituminosi su piattaforma esistente, in quanto lo stesso non compensava la fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa applicata alla sezione di attacco tra pavimentazione ed imbottiture/raccordi, nonché gli strati intermedi necessari al raggiungimento delle quote di progetto (50/60 cm). Si chiedeva pertanto la formulazione di un
Nuovo Prezzo (allegando specifica analisi), atto al riconoscimento contabile del corrispettivo corretto sia sui lavori eseguiti che su quelli da eseguirsi del tipo in menzione.
- Il 13.02.2015, con nota prot. , la direzione dei lavori riscontrava la Controparte_10 nota del 11.02.2015 testé citata, facendo presente che la condotta segnalata consisteva in una trincea di dispersione che non convogliava più reflui fognari, cosicché nulla ostava alla prosecuzione dei lavori ivi insistenti. Tuttavia, constatato che la stessa trasportava comunque acque piovane, ordinava l'esecuzione di un by-pass per consentire il deflusso delle stesse all'esterno dell'area dei lavori, ed il loro recapito nel reticolo idrografico esistente. Le lavorazioni verificate in contraddittorio sarebbero state compensate a misura.
- il 19.2.2015 – Con nota prot. [Doc. n. 83 P.A.], la D.L. Persona_2 rispondendo alla comunicazione dell'Appaltatore prot. 0099 in data 12.02.15 rappresentava che la struttura metallica del a messaggio variabile alla progressiva 198+350 in carreggiata Pt_4 nord sarebbe stata rimossa da ditta all'uopo incaricata, mentre si chiedeva la demolizione del plinto di fondazione da compensarsi a misura sulla scorta dei prezzi di contratto. Venivano fornite anche delle indicazioni operative: le attività di rimozione del pannello esistente potevano essere avviate contestualmente alla installazione del nuovo (per ridurre i fuori servizio) e rispetto a tale ultima lavorazione, era onere dell'Impresa il carico degli elementi costituenti la postazione ed il loro assemblaggio.
- il 25.02.2015 veniva redatto il SAL n. 26 per lavori a tutto il 31.01.2015 dell'importo di €
177.012.377,92 dei quali € 9.005.061,12 per oneri della sicurezza, sottoscritto con riserva il
2.3.2014 dall'appaltatrice che confetmava e aggiornava le riserve n. 11, 19, 39, 40, 31, 42, 43,
44 e 45 chiedendo un maggior tempo per completare le opere di giorni 30ed un maggior onere per € 35.727.617,99;
- Il 2.3.2015, con nota prot. C042/15/0166/cp,, trasmetteva il nuovo POS integrato per CP_4 le attività della ditta MIDAL presso la ed il 3.3.2015, con nuova comunicazione CP_9
Cont prot. SPEA/47/03.03.15/0157/EU, il comunicava l'esito della disamina di ulteriori POS ricevuti, riguardanti:
a. GE.CO.S. s.r.l.: int.12 rev.
2 - realizzazione cordolo a sbalzo cavalcavia;
b. int.28 - ampliamento autostrada in corrispondenza dei viadotti;
CP_4
c. opere di carpenteria, idrauliche e movimento terra;
CP_22
d. rev.
4 - realizzazione pozzi fase 1; CP_23
e. int.2 rev.
1 - Montaggio barriere di sicurezza su cordolo – opera d'arte; CP_24
f. int.
1 - esecuzione smorza. CP_25 -Il 4.3.2015, con nota prot. , la committente, riscontrando la nota di Persona_3 del 23.2.2015 relativa alla situazione del fronte lato Pedaso a seguito dei cedimenti CP_4 occorsi in data 12.02.15 tra le progressive pk 196+717 e pk 196+760, richiedeva nuove lavorazioni di ripristino/consolidamento inviando i relativi elaborati grafici di dettaglio ed indicando che i maggiori lavori sarebbero stati valutati con i prezzi e le modalità di contratto.
- Il 5.3.2015, con nota prot. C042/15/0175/cp, il trasmetteva due ulteriori POS, ossia CP_4
MIDAL rev 01 e Parte_5
- il 12.3.2015 l'impresa faceva seguito alla nota del 26.1.2015 rimasta senza risposta per rappresentare che perdurava il fermo lavori sul corpo stradale CS14 in attesa della bonifica, con conseguente impossibilità di rispettare le date pattuite per il completamento parziale dei lavori e comunicava di restare in attesa di concordare nuovi termini parziali e finali;
- il 13.03.2015 il CSE comunicava l'esito della disamina di ulteriori POS ricevuti:
a. int.28/1 - ampliamento autostrada in corrispondenza dei viadotti;
CP_4
b. int.28 - ampliamento autostrada in corrispondenza dei viadotti fase bis: CP_4
c. int. 29 – monitoraggio portali PMV;
CP_4
d. int.
2 - esecuzione chiusura by-pass carrabile GN01; CP_25
e. . rev. 5 – realizzazione pozzi fase 1; CP_23
f. realizzazione di terra armata Controparte_26
- Il 16.3.2015, con nota prot. C042/15/0199/in, il chiedeva l'autorizzazione Controparte_4 all'apertura di due varchi autostradali in carreggiata nord (ingresso prog. 209+000 – uscita prog.
208+293) “ad uso cantiere mediante cancelli chiusi da lucchetto”;
- Il 25.3.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 27 per lavori fino al 28/02/2015 dell'importo di €
190.152.255,42, di cui € 17.372.130,84 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 27/03/2015, esplicitandola il
10/04/2015, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo “un maggior tempo a finire pari a 45 giorni” ed un maggior onere pari ad €
37.025.173,38;
-Il 30.03.2015, con nota prot. C042/15/0248/in, il chiedeva Controparte_4
l'autorizzazione all'apertura di un ulteriore varco autostradale (in uscita) in carreggiata sud
(prog. 208+580);
-il 31.3.2015 veniva sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 2 relativo ai lavori di cui alla nuova perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1, con introduzione di n. 84 nuovi prezzi, con rinuncia a tutte le riserve eccetto la 11 e la 19, nonché a qualsivoglia richiesta di compensi, danni o indennizzi derivanti dai lavori eseguiti ed eseguendi;
- il 3.4.2015 il CSE comunicava l'esito della disamina di ulteriori POS:
a) rev. 6 – realizzazione pozzi;
CP_23
b) assemblaggio travi viadotto VI01; Controparte_27
c) issaggio delle barriere stradali di sicurezza bordo ponte;
Controparte_28
- il 15.4.2014 la chiedeva l'autorizzazione all'apertura di altro varco autostradale in CP_4 carreggiata sud in uscita;
- Il 21.04.2015 ASPI negava le richieste di aperture varchi in mancanza di una serie di prescrizioni;
-Il 24.4.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 28 per lavori fino al 31/03/2015, dell'importo di €
197.385.402,81, di cui € 18.032.944,37 per oneri della sicurezza.
L'impresa firmava il Registro di Contabilità “con riserva” in data 28/04/2015, esplicitandola il
12/05/2015, confermando e aggiornando le riserve nn. 11, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, chiedendo complessivamente “un maggior tempo a finire pari a 50 giorni” ed un maggior onere pari a € 38.862.703,39.
Il 27.04.2015 la trasmetteva documentazione di sicurezza e, per quanto attiene alla CP_4 risoluzione delle non conformità, comunicava che:
a) a risoluzione del verbale n.1162 del 22.04.15 era stata installata la rete ombra sui new jersey;
b) a risoluzione del verbale n. 1163 del 22.04.15 era stato imposto ai subappaltatori l'utilizzo dei movieri ed inoltre a tutti i fornitori di cls era stata data la prescrizione di inviare sul centrale solo personale autorizzato alle manovre;
c) a risoluzione del verbale n. 1123 del 13.04.15 era stato rimosso il ponteggio;
d) a risoluzione del verbale n. 1157 del 21.04.15 erano state posizionate le delimitazioni che sarebbero state seguite nei successi giorni dall'installazione delle barriere metalliche guard-rail;
e) a risoluzione del verbale n. 1112 del 09.04.15 le barriere erano state installate sui bordi dello scatolare;
f) a risoluzione del verbale n. 1126 del 14.04.15 era stato effettuato un richiamo alle maestranze circa la modalità salita sul rilevato ed era in corso il montaggio del guard-rail di chiusura definitiva dell'accesso al rilevato medesimo.
- Il 19.05.2015 le parti sottoscrivevano l'Accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, rep. n. 20861, per la composizione della controversia inerente le riserve nn. 11 e 19. La procedura veniva istruita dal solo RUP, attesa la rinuncia espressa alla costituzione dell'apposita commissione ad hoc. Dato atto di una richiesta complessiva di € 18.263.378,29, di cui € 7.838.311,62 ascrivibili alla riserva n. 11 a titolo di “adeguamento prezzi al consumo” ed € 10.425.066,67 ascrivibili alla riserva n. 19 a titolo di “maggiori tempi e costi per rimozione neve”, veniva riconosciuta all'appaltatore la complessiva somma di € 2.530.061,06 per i soli titoli di cui alla riserva n. 19, giudicata parzialmente accoglibile. La proposta veniva accettata con rinuncia espressa da parte di a fronte del pagamento della somma indicata, ad CP_4 ogni e qualsivoglia riserva e/o pretesa alla data formulata nonché ad avanzare riserva o contestazione per fatti allo stato conosciuti e/o conoscibili.
- Il 25.5.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 29 per lavori fino al 30/04/2015 dell'importo di €
206.761.703,51, di cui € 18.889.554,36 per oneri della sicurezza.
- Il 25.06.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 30 per lavori fino al 31/05/2015 dell'importo di €
215.066.619,69, di cui € 19.648.283,67 per oneri della sicurezza.
- Il 26.06.2015, con nota prot. , a seguito di un sopralluogo CodiceFiscale_1 congiunto, la D.L. ha rappresentato che l'interferenza di cui alla precedente comunicazione di consisteva nella presenza di cavi in Fibra ottica e cavo 7bcp la cui collocazione era CP_4 comunque nota all'Appaltatore, e comunicava le fasi concordate per la risoluzione della stessa, ossia: 1) Esecuzione dei micropali a meno di quelli interferenti con i cavi in F.O.; 2)
Spostamento dei cavi in F.O. per permettere il completamento della sottofondazione della barriera FOA7Sbis; 3) Getto del cordolo in c.a. nel quale sarebbero stati annegati i cavi in F.O.
Seguivano tra impresa , consorzio e DL una serie di comunicazioni in merito,
- il 24.7.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 31 per lavori fino al 30/06/2015, dell'importo di €
222.279.128,03, di cui € 20.307.211,64 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 1°/9/2015, esplicitandola il 14/09/2015, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 68 il maggior onere di € 20.237.452,91.
- Il 31.08.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 32 per lavori fino al 31/07/2015, dell'importo di €
234.250.558,12, di cui € 21.400.910,21 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 1°/9/2015, esplicitandola il 14/09/2015, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 68 il maggior onere di € 21.818.185,05.
- il 17.09.2015 l'appaltatore con comunicazione prot. C04215/0752/mc chiedeva la risoluzione delle interferenze riscontrate sulla viabilità VL-IN34, in particolare “linee idriche e metanodotto in esercizio” presenti “al di sotto del piano stradale” e “molto prossime al tracciato del futuro fosso Sant'Angelo, e se ne chiedeva lo spostamento o la sospensione temporanea per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- Il 25.9.2015 era redatto il S.A.L. n. 33 per lavori fino al 31/8/2015 dell'importo di €
239.883.186,31, di cui € 21.915.501,81 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 5/10/2015, esplicitandola in data 16/10/2015 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n. 77 un maggior onere pari ad € 28.411.551,15. - il 30.10.2015 l'Appaltatrice inoltrava alla Committente una richiesta di proroga ai sensi dell'art. 159 comma 8 del D.P.R. 207/2010, motivata con “vari condizionamenti, esterni e non imputabili all'appaltatore, con conseguente alterazione della programmazione prevista ed un indubbio ritardo per le opere d'appalto”;
- Il 31.10.2015 venivano sostanzialmente completati i lavori di realizzazione della terza corsia su tutto il tratto autostradale, sicché ne è stata consentita l'apertura il 30.12.2015.
- Il 3.11.2015 la D.L., con nota prot. , comunicava di aver Persona_15 ravvisato “la presenza di ammaloramenti profondi nella pavimentazione esistente della corsia di marcia in corrispondenza delle campate 4 e 5 del Viadotto Morignano in carreggiata nord”, per cui disponeva che l'Impresa procedesse al risanamento della pavimentazione, avendo cura di preservare l'impermeabilizzazione della soletta, “per uno spessore di circa 10 cm”. I lavori sarebbero stati compensati, previo rilevamento in contraddittorio, secondo le modalità previste in Capitolato ed i prezzi di contratto.
- il 6.11.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 34, per lavori a tutto il 30/09/2015, dell'importo di €
245.129.521,57, dei quali € 22.394.802,06 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in pari data 6/11/2015, esplicitandola in data 19/11/2015 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.86 un maggior onere pari a €
33.950.753,76;
- Il 25.11.2015 veniva redatto il S.A.L. n. 35 per lavori fino al 31/10/2015 dell'importo di €
251.227.729,46, di cui € 22.951.928,58 per oneri della sicurezza.
L'Impresa firmava il Registro di Contabilità “con riserva” in pari data 9/12/2015, che esplicitava il 21/12/2015, chiedendo con le riserve dalla n. 46 alla n. 86, per un maggior onere pari a € 35.919.641,69.
-Il 30.11.2015 il presentava un'integrazione alla precedente istanza di protrazione CP_4 del 30.10.2015, in quanto il termine in tale occasione richiesto risultava già di fatto superato in ragione di una serie di nuovi impedimenti (bretella sud di Senigallia, adeguamento antisismico delle ST04 e ST05, i lavori su CS23, il completamento lavori di via Molinello, le difficoltà esecutiva dei lavori su C214). In pari data, con nota prot. C042/15/0993/mc, l'impresa comunicava l'ultimazione delle lavorazioni inerenti le viabilità locali VL-LC02 e C.F._2
VL-IN08, per cui chiedeva ad ASPI di attivarsi con le competenti Amministrazioni per la consegna delle stesse.
- Il 7.1.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 36, per lavori fino al 30/11/2015 dell'importo di €
255.258.870,04, di cui € 23.320.209,79 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 14/01/2016, esplicitandola il 28/01/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 92 un maggior onere pari a € 39.011.047,42.
Il 26.1.2016, con nota SPS/vp/16/001, faceva rilevare che l'importo delle riserve CP_4 iscritte alla chiusura contabile per l'emissione del SAL n. 35, a tutto il 31.10.2015, ammontava ad € 35.919.641,69, pari al 13% dell'importo contrattuale, pertanto, essendosi superata la soglia del 10% fissata per legge, chiedeva l'attivazione della procedura di accordo bonario CP_4 ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
-Il 2.2.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 37 per lavori fino al 31/12/2015 dell'importo di €
257.675.268,33, di cui € 23.540.969,66 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 12/02/2016, esplicitandola il 26/02/2016 e chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 93 un maggior onere pari ad € 40.938.746,25.
- Il 10.3.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 38 per lavori a tutto il 31/01/2016, dell'importo di €
260.333.731,31, di cui € 23.783.844,33 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” in data 17/03/2016, esplicitandola il 31/03/2016, chiedendo complessivamente, con le riserve dalla n. 46 alla n. 101, la maggiore somma di € 68.447.659,46.
- I 14.4.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 39 fino al 29/02/2016, dell'importo di € 262.812.960,17, di cui € 24.024.201,09 per oneri della sicurezza. L'impresa firmava il registro di contabilità
“con riserva” il 20/04/2016, esplicitandola in data 29/04/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 103 un maggior onere pari ad € 72.125.178,23.
- Il 19.5.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 40 per lavori fino al 31/03/2016 dell'importo di €
265.479.574,05, di cui € 24.267.820,37 per oneri della sicurezza.
L'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 24/05/2016, esplicitandola in data
06/06/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 112 un maggior onere pari ad € 78.810.436,84.
- 31.05.2016 Con nota prot. SPS/vp/16/22, nel richiamare tutta la corrispondenza intercorsa sulle problematiche interferenti con il programmato sviluppo delle opere e relativa istanza di protrazione formulata, lamentava l'attuale sussistenza di una serie di criticità, CP_4 riconosciute anche da ASPI come estranee all'Appaltatore, che giustificavano la conferma delle motivazioni e richieste di cui alla nota del 30.11.2015. Nello specifico, nonostante gli sforzi profusi, risultava ancora pregiudicata l'esecuzione delle seguenti opere:
a) Via Ruffilli, in fermo di fatto per interferenza;
CP_29
b) VL-LC02, in fermo di fatto in attesa disposizioni del Comune di NO;
c) , in fermo di fatto per mancata indicazione provvista economica atta alla Parte_6 remunerazione della lavorazione;
d) Sottovia Ferroviario ST05, condizionato dalle finestre temporali concesse da RFI;
e) Sistemazione idraulica sottovia S13 (carreggiata nord), in fermo di fatto per mancata identificazione recapito finale, oltre alla tardiva disposizione dell'ODS 22 recante modifiche agli impianti della Galleria GN03.
- Il 22.6.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 41 per lavori fino al 30/04/2016, dell'importo di €
271.225.611,43, di cui € 25.140.968,76 per oneri della sicurezza e l'impresa firmava il registro di contabilità “con riserva” il 30/06/2016, che esplicitava il 14/07/2016, chiedendo complessivamente con le riserve dalla n. 46 alla n. 115 un maggior onere pari a € 78.311.235,94.
- Con nota prot. C042/16/0388/mc del 6.7.2016, comunicava formalmente l'avvenuta CP_4 ultimazione dei lavori al 30.6.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199 co. 1 del DPR n.
207/2010, evidenziando che le opere necessarie alla fruibilità dell'asse principale erano state
“completate sin dal 31.12.2015 conformemente alle previsioni di contratto”, come risultava dal fatto che la terza corsia fosse stata aperta al traffico dal 30.12.2015, e chiedeva dunque alla D.L. di fissare la data per lo svolgimento degli accertamenti in contraddittorio delle ulteriori lavorazioni il cui completamento era necessario al rilascio del certificato di ultimazione. A tal proposito, segnalava “la perdurante impossibilità di procedere con il completamento di lavorazioni minori” e sollecitava quindi la definizione degli interventi da eseguire nelle zone sottoposte a fermo di fatto, ossia: 1) sistemazione idraulica in Via Ruffilli;
2) sistemazione idraulica del recapito Sottovia S13 carr. NO;
3) posa in opera recinzione definitiva CS01 Sud.
Qualora ASPI volesse procedere al completamento di tali lavori, dovuti essere definiti “termini aggiuntivi”, ovvero si sarebbe dovuto procedere allo stralcio.
- Il 6.7.2016 veniva redatto e sottoscritto da DL e impresa il verbale dei lavori a finire “allegato al Certificato Ultimazione Lavori”, corredato di documentazione fotografica e l'8.7.2016, con nota prot. , in relazione ai lavori di “smaltimento idraulica di Persona_14 piattaforma in corrispondenza del sottovia S13”, la D.L. chiedeva “l'esecuzione dei lavori così come descritti nell'elaborato grafico allegato”. I lavori, da rilevarsi in contraddittorio, sarebbero stati compensati con riferimento a modalità e prezzi di contratto.
- Il 12.07.2016, con nota prot. SPEA/47/12.07.16/0000271/EU, la DL riscontrava la nota di prot. C042/16/0388/mc del 6.7.2016, con cui l'impresa comunicava l'avvenuta CP_4 ultimazione dei lavori eccetto alcune attività non eseguibili, rappresentando di aver accertato che “[dovevano] ancora essere completati lavori che non [potevano] essere considerati marginali ma che, al contrario, [incidevano] sull'uso e sulla funzionalità dell'opera”, elencando al riguardo:
• “Completamento impianti ed opere di finitura gallerie GN01 e GN02; • completamento impianti e finiture dei locali tecnici delle gallerie;
• posa in opera pezzi speciali in cls delle barriere di sicurezza in spartitraffico;
• montaggio pezzi speciali reti di recinzione antiscavalco viadotto v01;
• posa tubazioni in PRFV dell'idraulica di piattaforma del viadotto VI01;
• presidi idraulici di raccolta delle acque di piattaforma del viadotto vi01;
• recinzioni e fossi di guardia autostradali” ed invitava pertanto l'impresa a presenziare al sopralluogo fissato il 13.07.2016 “per effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio”;
-Il 13.07.2016, con nota prot. C042/16/0399/mc, l'impresa prendeva atto delle lavorazioni di piccola entità individuate dalla D.L. con nota prot. 271 del 12.7.2016, per significare che le stesse, molte delle quali già in corso d'esecuzione, sarebbero state ultimate secondo i termini di cui all'art. 199, c.2 D.P.R. 207/2010.
-Il 27.07.2016, ultimati i “sopralluoghi con l'Appaltatore, per la constatazione in contraddittorio delle lavorazioni residue non eseguite e delle opere o parti d'opera ammalorate o mal eseguite”, con la “redazione di appositi dettagliati verbali sottoscritti dalle parti allegati al presente certificato”, il D.L. redigeva il certificato di ultimazione dei lavori, attestando “che i lavori ...
[erano] stati ultimati il giorno 30.06.2016 ad eccezione dei lavori di cui alle liste allegate come previsto dal comma 2 dell'art. 199 del D.P.R. 207/10, i quali [dovevano] essere completati entro il 30.08.2016”. firmava il Certificato “con riserva”. CP_4
- il 28.07.2016 Veniva redatto il S.A.L. n. 42, per lavori a tutto il 31/05/2016, dell'importo di €
274.864.830,07, dei quali € 25.483.722,40 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 5/08/2016, esplicitandola in pari data 5/08/2016 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.119 un maggior onere pari a €
84.304.194,82-
Il 28.08.2016 la ncorporava il consorzio Parte_1 CP_4
Il 06.09.2016 con nota prot. SPS/vp/16/2558 nel richiamare la precedente nota prot.
SPS/vp/16/22 del 31.05.2016 recante rinnovo dell'istanza di proroga e ad esplicitazione della firma con riserva del certificato di ultimazione dei lavori, riepilogava le “ulteriori Pt_1 richieste di modifiche e lavorazioni aggiuntive intervenute successivamente al 30 giugno 2016”
e precisamente:
1. Sdoppiamento forniture di energia elettrica per l'alimentazione agli impianti della Galleria
GN03 e conseguente riprogettazione dell'architettura impiantistica;
2. Introduzione di sistema di sgancio su entrambe le forniture elettriche, a tergo dei contatori nelle conchiglie a valle del punto di fornitura NE (con interruttori esterni ai locali), da cui necessaria riprogettazione dell'architettura impiantistica;
CP_2
3. Modifica impianto antincendio Galleria Cavallo secondo le prescrizioni di cui alla nota prot. 278 del 21.07.2016;
4. Successiva modifica di quanto al punto precedente su richiesta della D.L. con riferimento alla chiusura dell'anello del sistema antincendio da realizzare interrato in luogo della precedente previsione di alloggiamento in quota con conseguenti modifiche nei punti di attacco;
5. Richiesta di modifica segnaletica orizzontale interna alla galleria Cavallo GN03 mediante l'applicazione di vernice colata non prevista in progetto e restringimento delle corsie di marcia a 3,5 m di larghezza in luogo ai 3,75 m di progetto.
Per consentire l'apertura della bretella di Senigallia il 26.8.2016, i lavori erano stati eseguiti a luglio e agosto, ma dovevano essere ultimati a settembre 2016. L'impresa dichiarava la propria estraneità nella protrazione dei tempi che era conseguita, e pertanto chiedeva una proroga di gg.
90 sul termine di ultimazione dei lavori, a tutto il 30.09.2016.
Non risultavano riscontri alla suddetta richiesta, anche perché era in preparazione, nei fatti, una nuova Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva (la n.2) per recepire tutte le modifiche introdotte all'appalto dopo la consegna della terza corsia.
- In data 13.09.2016 Veniva redatto il S.A.L. n. 43, per lavori a tutto il 30/06/2016, dell'importo di € 278.493.587,95, dei quali € 25.816.328,56 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 13/10/2016, esplicitandola in data 25/10/2016 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.119 un maggior onere pari a €
79.576.647,62.
-In data 22/11/2016, la DL emanava ancora un nuovo OdS (il n.24), con il quale ordinava una nuova variante, dettando le modalità di esecuzione del “sistema di recapito delle acque di piattaforma in corrispondenza della pk. 211+890”.
- Il 13/12/2016, l'impresa sottoscriveva l'Atto di Sottomissione della Perizia di Variante
Tecnica e Suppletiva n.2, in conseguenza del quale l'importo dei lavori rimaneva sostanzialmente invariato (da € 284.972.640,14 a € 284.970.763,28), e venivano introdotti n. 5 nuovi prezzi. All'art. 6 dell'Atto, si stabiliva la conferma del termine di ultimazione fissato al
30/06/2016 dalla nota ASPI di concessione proroga dell'11/04/2016, ma essendo state imposte delle variazioni ai lavori con gli OO.D.S. n. 22 del 18/05/2016 e n. 24 del 22/11/2016, recepite dalla perizia, il termine di 60 gg. per l'ultimazione delle attività non sostanziali attribuito dal
D.L. in sede di certificazione della ultimazione dei lavori del 30/06/2017 veniva prorogato a tutto il 31/01/2017. All'Art. 8, l'Impresa dichiarava la rinuncia alle riserve nn. 52, 78, 102 e
107 iscritte in contabilità al SAL n.43 per lavori a tutto il 30/06/2016.
La Perizia n°2 veniva trasmessa da ASPI al Concedente MIT con nota prot. 14820/EU del
1/08/2017 e la Commissione di Collaudo riferiva che alla data di emissione del Certificato di
Collaudo, essa era “ancora in corso di valutazione”.
Il 20.12.2016 veniva redatto il S.A.L. n. 44, per lavori a tutto il 31/10/2016, dell'importo di €
284.378.251,65, dei quali € 26.050.197,02 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 22/12/2016, esplicitandola in pari data 22/12/2016 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.119 un maggior onere pari a €
72.021.572,57.
Il 26/01/2017, con nota prot. DGL/AdC/vp/17/273, comunicava “l'avvenuta ultimazione Pt_1 in data odierna anche delle attività non sostanziali” conformemente alla scadenza come prorogata all'art. 6 dell'Atto di sottomissione di cui alla PVTS N.2 in data 13.12.2016. Ed il
31/01/2017, il Direttore dei Lavori, vista la comunicazione dell'Impresa, constatava in apposito
Verbale il “completamento di tutte le lavorazioni residue riportate nelle liste allegate al
Certificato di Ultimazione del 27.07.2016 nonché del completamento del sistema di recapito di piattaforma in corrispondenza della pk 211+890, insistenti sulla viabilità locale del Comune di
AL denominata (via Ruffilli), di cui all'Ordine di Servizio n°24 del 22.11.2016”.
Il 28.03.2017 veniva redatto il S.A.L. n. 45, per lavori a tutto il 31/01/2017, dell'importo di €
284.884.624,64, dei quali € 26.096.582,83 per oneri della sicurezza. L'Impresa firmava il
Registro di Contabilità “con riserva” in data 30/03/2017, esplicitandola in pari data 13/04/2017 chiedendo complessivamente con le riserve dalla n.46 alla n.120 un maggior onere pari a €
64.928.240,87.
Il 24.07.2018 veniva sottoscritto dall'Appaltatore il Conto Finale che recava un importo finale dei lavori pari a € 284.950.075,62, dei quali € 26.104.473,48 per oneri della sicurezza, cui si aggiungevano le somme per spese anticipate dal , pari a € 637.309,71. ASPI detraeva CP_4
l'importo di € 1.106.762,65 per “Non Conformità come da allegato B00.01.05”, per un importo netto delle prestazioni pari a € 283.843.312,97. Dedotti gli acconti corrisposti con i n.45 certificati di pagamento, per la somma di € 284.097.511,23, restava il credito netto dell'Impresa pari a € 383.111,45.
Il 25.03.2019 La Commissione ANAS incaricata del collaudo delle opere (provvedimento Prot.
CDG-0125316-P del 09.09.2010) emetteva la propria “Relazione – verbale di visita – certificato di collaudo nei rapporti concessionaria – appaltatore”. La Commissione attestava che le opere erano collaudabili, e confermava la detrazione di € 1.106.762,65 per le non conformità rilevate in sede di Conto Finale dal D.L.. Altresì, operava le seguenti ulteriori detrazioni: - € 20.265,90 per le torri faro S1 – LC93 – LC03 – LC05; - € 49.800,00 per danni proprietà CP_30
Dal ché risultava il credito residuo dell'Impresa pari a € 313.045,55.
[...] Pt_1 sottoscriveva il Certificato “con riserva”.
10.- LA SUDDIVISIONE DELLE RISERVE
Le riserve iscritte, seguendo l'esame effettuato in sede di CTU, possono essere suddivise in tre gruppi:
1) Anomalo andamento
2) Riserve contabili
3) Riserve relative al piano di sicurezza e coordinamento (da ora PSC).
10.1 - RISERVE SU MA ANDAMENTO
Le riserve relative all'anomalo andamento sono le n. 57, 92, 50, 99 e 113.
In particolare, le riserve nn. 57 e 92 devono essere trattate congiuntamente, in quanto entrambe hanno ad oggetto il danno di cui l'attrice richiede il risarcimento per le “più onerose condizioni in cui si [sono svolti] i lavori per effetto dell'insorgenza di occorrenze che hanno costituito indubbio imprevisto pregiudizio per lo svolgimento degli stessi …”.
In particolare, con la riserva n. 57 l'impresa ha chiesto il ristoro per i maggiori costi e per il maggior tempo di esecuzione del contratto per le seguenti cause ostative alla tempestiva esecuzione delle opere: illegittima sospensione delle attività per carenze del PSC;
maggiori oneri sostenuti per l'inadeguatezza del PSC sulle procedure inerenti ai varchi nello spartitraffico centrale e per il mancato aggiornamento del PSC;
maggiori tempi di percorrenza per la chiusura dei varchi autostradali esterni da parte della settima direzione di tronco rispetto alle originari previsioni;
diverso spessore del rivestimento in galleria GN01 e conseguenti maggiori demolizioni;
demolizione delle centine di prerivestimento;
richiesta di prestazioni extracontrattuali;
fermo delle attività lavorative CS14 per la necessità di bonifica non prevista CP_1 in P.E.; risoluzione dell'interferenza della rete fognaria non censita in P.E., presso l' Parte risoluzione dell'interferenza non censita in P.E. presso la risoluzione CP_31 dell'interferenza della rete per la fibra ottica non censita in P.E. presso il CS01 e il CS02; risoluzione delle interferenze non censite in P.E. presso VL-IN34.
Per l'intero periodo di riferimento compreso tra l'1.05.2015 (giorno successivo alla chiusura del SAL 29) e il 31.12.2015 (SAL 37), l'appaltatore ha chiesto, pertanto, il ristoro dei maggiori oneri e dei danni, quantificati in € 10.633.179,81, così suddivisi:
o Improduttivo vincolo delle spese generali: € 1.501.932,27
o Mancato utile/ritardata percezione dell'utile: € 1.151.481,41 o Improduttivo vincolo delle attrezzature di proprietà: € 3.039.910,91
o Improduttivo vincolo del personale fisso di cantiere: € 4.939.855,23 totale riserva 57: € 10.633.179,81
Con la riserva n. 92, l'impresa ha chiesto il ristoro dei maggiori costi sostenuti, deducendo che il regolare avanzamento delle prestazioni di appalto era stato ostacolato e talvolta impedito dalle seguenti problematiche:
a. rinvenimento dello stato dei luoghi difforme da quello rappresentato con il P.E. ed interferenze in corrispondenza della pavimentazione esistente presso la pk 196+000, con conseguente impossibilità di eseguire la barriera FOA 1N/2N ivi prevista;
b. rinvenimento di uno stato dei rivestimenti della Galleria GN03 difforme dal P.E. e di interferenze non censite, con conseguente impossibilità di procedere con l'istallazione degli impianti e le finiture previste;
c. differente modalità esecutiva per l'adeguamento antisismico del sottovia ST04 ed ST05 e restrizione disalimentazioni RFI;
d. fermo dei lavori su CS23 imposto dal cantiere dell'ANAS S.p.A. sulla SP76 interferente alla pk 213+216;
e. completamento dei lavori in Via Molinello;
f. difficoltà esecutiva lavori su CS14 e presidi idraulici sotto Viadotto Esino
g. Erronea previsione del progetto esecutivo (PE) per i profili redirettivi presso i portali in tratta
A – Sud;
h. rinvenimento di tombino idraulico non censito in PE ed interferente con l'istallazione delle
FOA 1N/2N previste alla pk 195+ 488
i. maggiori apprestamenti richiesti dal tronco per l'apertura a tre corsie;
j. imprevista chiusura dei varchi autostradali esterni da parte della settima direzione di tronco;
k. mancata ripresa in consegna viabilità VL-LC02, in attesa di disposizioni in merito da parte del;
Controparte_32
l. interferenze non censite e incongruenze progettuali relative alla sistemazione idraulica di piattaforma e sistemazioni finali;
m. sistemazione dei chiusini di ispezione;
n. punti di sovrapposizione new jersey;
o. fermo di fatto dei lavori della viabilità VL-IN33 (Via
Molino);
p. erronea previsione nel P.E. della realizzazione FOA 1N/2N imbocco NO GN03; Parte q. fermo di fatto dell'esecuzione scale per mancata formalizzazione NP;
r. ineseguibilità degli impianti di galleria per la ritardata emissione dell'OdS 22 ed erronea formulazione NP.
La riserva è stata quantificata nei seguenti termini:
o spese generali non ammortizzate: € 2.437.927,57;
o mancato guadagno: € 1.869.077,80;
o mancato ammortamento dei costi del personale fisso di cantiere: € 3.900.684,11;
o mancato ammortamento delle attrezzature e dei mezzi: € 6.338.611,68;
o ritardata percezione dell'utile; € 65.568,76, per complessivi € 14.611.869,92.
Le suddette riserve afferiscono, dunque, al risarcimento dei danni asseritamente cagionati all'odierna attrice in conseguenza della ridotta produttività del cantiere dovuta a circostanze ostative, verificatesi in corso d'opera, cui l'impresa ritiene di essere rimasta estranea e che avrebbe subito nei seguenti periodi: dall'1/05/2015 al 31/12/2015, quanto alla riserva n. 57; dall'1/11/2015 al 30/06/2016, quanto alla riserva n. 92. Trattandosi di due riserve con oggetti in parte sovrapposti, possono essere considerate come una richiesta risarcitoria unica, per il periodo intercorrente dall'1/05/2015 al 30/06/2016.
La riserva n. 57 è stata iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del
SAL n. 29 per lavori fino al 30/04/2015. Il 27/05/2015 l'impresa firmava il Registro con riserva ed il 10/06/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda, seppur senza quantificazione in quella circostanza, esprimendo “la più ampia salvezza di futura quantificazione e precisazione della domanda alla prossima chiusura contabile”. La riserva n.
57 è stata quantificata per la prima volta al momento della successiva chiusura contabile del
SAL n. 30 (per € 2.501.759,62) e poi aggiornata fino al SAL n. 37 per lavori fino al 31/12/2015, allorquando è stata quantificata in € 10.633.179,81. In seguito, è sempre stata confermata fino allo stato finale.
La riserva deve definirsi tempestiva, poiché gli impedimenti indicati come causa della riduzione della produttività si sono verificati nel primo semestre del 2015, come si deduce dalla corrispondenza in atti. Non rileva in contrario che l'impresa abbia calcolato la ridotta produttività a far tempo dall'1/05/2014, considerato che ha chiesto il risarcimento dei danni in relazione ad un periodo che inizia dall'1/05/2015, giorno successivo alla chiusura contabile del
SAL in occasione del quale è stata formulata la riserva.
La riserva n. 92 è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del
SAL n. 36 per lavori fino al 30/11/2015. Il 14/01/2016 l'impresa ha firmato il registro “con riserva”, ed il 28/01/2016 ha esplicitato la riserva, indicando le ragioni della sua domanda, senza tuttavia quantificarla in quella circostanza, esprimendo “la più ampia salvezza di futura quantificazione dei conseguenti maggiori oneri, costi e tempi alle successive chiusure contabili”. La riserva n. 92 è stata quantificata per la prima volta alla chiusura contabile del
SAL n. 38 (per € 5.878.354,47), e poi aggiornata fino al SAL n. 45, per lavori fino al
31/01/2017, allorquando è stata quantificata in € 14.611.869,92. E' stata, poi, confermata nello stato finale.
Anche in questo caso si osserva che il periodo per il quale l'impresa ha chiesto il risarcimento del danno decorre dall'1/11/2015 e la riserva è stata iscritta al SAL n. 36 per lavori fino al
30/11/2015, per cui è da qualificare tempestiva.
Il c.t.u. ha rilevato che sia per la riserva n. 57 che per la riserva n. 92 (è erroneamente indicata la n. 90), l'impresa ha formulato la propria domanda elencando le motivazioni che avrebbero determinato la ridotta produttività all'origine dei danni reclamati, in base a considerazioni analitiche sull'entità della ridotta produttività, ma ha concluso elencando in una tabella finale le voci di danno per le quali ha chiesto il risarcimento ed il corrispondente importo del danno riferito a ciascuna delle suddette voci, senza alcuna delucidazione su come sia pervenuto a tali importi. Orbene, contrariamente a quanto osservato dal c.t.u., ritiene il collegio che le suddette riserve siano ammissibili in quanto conformi ai criteri stabiliti all'art. 190 del D.P.R. n.
207/2010, che, al comma 3, dispone che l'appaltatore ha l'onere di indicare “… con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”. Si ritiene al riguardo che l'appaltatore deve dare conto delle proprie richieste, annotando nel registro le somme pretese, quindi, in presenza dell'esplicazione delle ragioni sottese alle riserve e l'importo richiesto, la mancanza di un'analitica spiegazione delle voci di danno non ne determina l'inammissibilità.
Tanto premesso, dall'analisi effettuata dal CTU le riserve sono in gran parte fondate.
Invero, l'anomalo andamento dell'appalto risulta accertato almeno a far tempo da agosto 2015
e si è progressivamente manifestato in modo più evidente fino all'ultimazione dei lavori.
Sulle responsabilità di questo progressivo calo di produzione, si ribadisce che: a partire dalla ripresa dei lavori, a maggio 2014, l'impresa ha eseguito la propria prestazione nel rispetto delle previsioni dell'Atto integrativo, tanto da imprimere ai lavori un ritmo superiore a quello atteso da contratto;
intervenuta la prima nuova perizia di variante, che ha comportato un significativo aggravio di impegno in termini di produzione, l'appaltatore ha rispettato il nuovo programma fino a luglio 2015, completando i lavori sull'asse autostradale ad ottobre 2015, trascurando le lavorazioni fuori dalle milestones, essendo stato costretto a distogliere risorse produttive da tali opere per concentrarle sulla terza corsia: ciò spiega la perdita di produttività da agosto a dicembre 2015. Consegnata la terza corsia, per tutto il 2016 e fino all'ultimazione delle ultime lavorazioni in data 31/01/2017 si sono verificati numerosi impedimenti al regolare andamento dei lavori, sicché l'odierna convenuta ha introdotto ulteriori varianti, concedendo all'Impresa le proroghe necessarie ad ultimare le opere, riconoscendo l'estraneità di quest'ultima alle cause ostative alla celere esecuzione dei lavori.
Emerge, dunque, la prevalente responsabilità della stazione appaltante per la protrazione del termine dei lavori oltre il 31/12/2015, in quanto, principalmente:
- ha ordinato lavori aggiuntivi per oltre € 25 milioni senza aggiornare le scadenze già concordate con l'Atto Integrativo del 2014, imponendo all'Appaltatore un ritmo produttivo notevolmente superiore a quello contrattuale, che l'impresa non ha potuto sostenere;
- nel concedere la proroga di 180 giorni, ha implicitamente accettato la strategia operativa dell'Impresa di distogliere risorse produttive dalle lavorazioni fuori dalle milestones, strategia finalizzata al rispetto della consegna dei lavori sulla terza corsia autostradale, obiettivo evidentemente prioritario per la convenuta;
- ha introdotto numerose modifiche a tali opere fuori dalle milestones, alcune anche a ridosso ed addirittura oltre il termine prorogato, finendo per dover introdurre una seconda perizia di variante a lavori sostanzialmente ultimati, per recepire tali modifiche;
- ha redatto un certificato di “completamento delle opere residue” oltre il termine previsto dal
Regolamento di 60 giorni, confermando la data di ultimazione al 30/06/2016, mentre, in realtà, ha di fatto differito il termine di ultimazione dei lavori di altri sette mesi (dal 30/06/2016 al
31/01/2017), senza dichiarare l'appaltatrice responsabile di ritardi.
Il c.t.u. ha, quindi, condivisibilmente ritenuto che all'odierna attrice debba essere riconosciuto il ristoro dei maggiori oneri sopportati a far tempo da agosto 2015 (compreso) fino al
30/06/2016, termine per il quale è stata formulata riserva.
La quantificazione effettuata dal CTU appare condivisibile e si riportano i dati principali.
Periodo dal 1/05/2015 al 31/07/2015
Con riferimento alla ridotta produttività, osserva il c.t.u. che la produttività media prevista dal contratto era pari ad € 259.951.936,83: gg 1340 = €/gg 193.993,98, mentre la produzione al
30/04/2015, attestata al SAL n. 29, è stata pari ad € 206.761.703,52, mentre la produzione al
31/07/2015, attestata al SAL n. 32, è risultata pari ad € 234.250.558,13.
La produttività media del periodo è stata pertanto pari a: (234.250.558,13 - 206.761.703,52):
92 = €/gg 298.791,90, dove 92 è il numero di giorni intercorrente tra le date dei due SAL (dal
30/04/2015 al 31/07/2015). La produttività del suddetto trimestre è stata, dunque, superiore a quella prevista dal contratto, sicché non si è verificata alcuna sottoproduzione e, conseguentemente, alcun maggior onere per l'appaltatore. Periodo dal 1/08/2015 al 31/12/2015: la produzione al 31/07/2015, attestata nel SAL n. 32, è risultata pari ad € 234.250.558,13, mentre la produzione al 31/12/2015, attestata nel SAL n. 37,
è stata pari ad € 257.675.268,34, sicché la produttività media del periodo è stata pari a:
(257.675.268,34 - 234.250.558,13): 153 = €/gg 153.102,68, dove 153 è il numero di giorni intercorrente tra le date dei due SAL (dal 31/07/2015 al 31/12/2015). La produttività di questi mesi è risultata, dunque, inferiore a quella prevista dal contratto, nella seguente misura: €/gg
(193.993,98 - 153.102,68): 193.993,98 = 21,08%.
Periodo dal 1/01/2016 al 30/06/2016. La produzione al 31/12/2015, attestata al SAL n. 37, è pari ad € 257.675.268,34, mentre la produzione al 30/06/2016, attestata al SAL n. 43, è pari ad
€ 278.493.587,96, sicché la produttività media del periodo è stata pari a: (278.493.587,96 -
257.675.268,34): 182 = €/gg 114.386,37, dove 182 è il numero di giorni intercorrente tra le date dei due SAL (dal 31/12/2015 al 30/06/2016). La produttività di questi sei mesi è stata inferiore a quella prevista dal contratto nella seguente misura: €/gg (193.993,98 - 114.386,37):
193.993,98 = 41,04%.
SPESE GENERALI IMPRODUTTIVE. Ai sensi dell'art. 160, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina il caso della sospensione dei lavori ordinata dalla direzione dei lavori, le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate in misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 32, comma 2, lettera 'b', in cui la percentuale minima è stabilita nel 13%, poiché, in caso di sospensione o di anomalo andamento dei lavori, deve essere operata la distinzione tra le spese generali fisse e quelle variabili, limitando a queste ultime il diritto al risarcimento a favore dell'appaltatore, poiché soltanto sull'entità delle spese generali variabili incide la maggiore durata dei lavori, che determina, a parità di corrispettivo, una minore produttività della commessa.
La frazione delle spese generali variabili, in caso di anomalo andamento, è pari a due terzi delle spese generali, anziché alla metà, poiché l'appaltatore, in assenza di formale disposizione del direttore dei lavori, ha minori margini di manovra per operare la riduzione dei propri costi.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha quantificato le spese generali, nell'offerta, nella misura del 7% dei costi diretti ed ha fissato la percentuale dell'utile nel 3%, come emerge dal doc. 25 prodotto dalla convenuta, portante la “Tabella delle Spese Generali” consegnata in sede di gara, pertanto, il risarcimento delle maggiori spese generali sopportate in caso di anomalo andamento va circoscritto alla frazione delle spese variabili nella misura pari a 2/3*7%.
Va condivisa la valutazione del CTU, che ha ritenuto che la stessa appaltatrice aveva ritenuto congrue, all'atto di presentazione dell'offerta, le menzionate misure per le spese generali e il mancato utile, per cui tale misura è da ritenere equa per la valutazione del danno riportato dalla maggior durata dell'appalto ( in tal senso anche Trib. Roma sent. 12563/2024).
Complessivamente, le spese generali improduttive risarcibili all'odierna attrice ammontano a:
€ (264.915,97+613.496,03) = € 878.412,01.
MANCATO UTILE. L'impresa, nella propria riserva, individua la percentuale dell'utile nella misura del 3%, pertanto, per la determinazione del danno da mancato utile, si ottengono i seguenti sviluppi.
Importo lavori da contratto: € 259.951.936,83
Durata contrattuale: 1340 gg
Utile d'impresa: 3%
Utile: € 259.951.936,83/1,03*3% = € 7.571.415,64
Utile giornaliero da contratto: € 7.571.415,64 / gg. 1340 = €/gg 5.650,31
Procedendo come per le spese generali, si ha quanto segue.
- Periodo dal 1/08/2015 al 31/12/2015: durata 153 gg
Il mancato utile per il periodo considerato ammonta, dunque, a:
€/g 5.650,31*153*21,08% = € 182.224,34
- Periodo dal 31/12/2015 al 30/06/2016: durata 182 gg. Il mancato utile per il periodo considerato ammonta a: €/g 5.650,31*182*41,04% = € 421.997,63
Complessivamente, il mancato utile risarcibile all'odierna attrice ammonta a: €
(182.224,34+421.997,63) = € 604.221,97.
RITARDATA PERCEZIONE DELL'UTILE. Coincide con gli interessi moratori fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento. Si valuta l'interesse sul ritardato utile con il tasso moratorio per transazioni commerciali (tasso BCE maggiorato di 8 punti) previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.
Sulla scorta di quanto già valutato in precedenza per il mancato utile, si ottiene quanto segue: periodo dal 1/08/2015 al 31/12/2015: durata 153 giorni. In questo periodo, essendo il tasso moratorio pari a 8,05%, l'interesse sul ritardato utile risulta pari a: €
182.224,34*153*8,05%*(153/365) = € 6.148,95.
Periodo dal 31/12/2015 al 30/06/2016: durata 182 giorni. In questo periodo, essendo il tasso moratorio ancora pari a 8,05%, l'interesse sul ritardato utile risulta pari a: €
421.997,63*182*8,05%*(182/365) = € 16.938,87.
Complessivamente, gli interessi sulla ritardata percezione dell'utile risarcibili all'odierna attrice ammontano ad € 23.087,82 (6.148,95+16.938,87). MAGGIORI ONERI PER MANODOPERA. Il CTU ha analizzato i dati riportati nel Giornale dei lavori, riepilogando le presenze della mano d'opera nel periodo compreso tra l'1/05/2015 ed il
30/06/2016, con frequenza settimanale. Nella medesima tabella, le varie figure impiegate sono raccolte in quattro categorie, mentre non è riportato il personale direttivo, il cui costo è ricompreso nelle Spese Generali secondo quanto disposto all'art. 32, co. 4, lett. d) del D.P.R.
n. 207/2010.
A ciascuna delle suddette quattro categorie sono associati i costi orari indicati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la mano d'opera edile della Provincia di ON per il mese di settembre 2014 (vedasi Allegato 13), pari a:
€/h 24,31 per l'operaio comune (4° livello);
€/h 27,01 per l'operaio qualificato (3° livello);
€/h 29,02 per l'operaio specializzato (2° livello);
€/h 30,60 per l'operaio di 1° livello (capi squadra).
In base ai dati parametrici del D.M. 11/12/1978, il costo della forza lavoro occorrente a produrre circa 71mln di euro di lavori stradali come in Tabella 7 dovrebbe essere pari a circa 15,6 mln di euro. Avendo sostenuto l'appaltatore un costo inferiore, non è risultato alcun maggior costo di mano d'opera per lo stesso in tutto il periodo in esame.
MAGGIORI ONERI PER SOTTOUTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE. Giova premettere che il c.t.u. ha fatto riferimento ai dati riportati dal D.L. nel Giornale dei Lavori prodotto da parte convenuta, in cui sono indicati tipo e numero di macchine presenti in cantiere quotidianamente.
L'attrice ha prodotti i seguenti documenti sui mezzi d'opera:
- il documento in allegato alla citazione n. 67.2, che riporta un elenco di n. 562 mezzi tra autocarri, escavatori, pale, rulli, ecc., non confermato dalla direzione dei lavori, quindi non idoneo a comprovare l'effettiva presenza di quel parco macchine in cantiere;
- i documenti da n. 67.3 a n. 67.11, inerenti alle autorizzazioni alla circolazione chieste dal alla , in cui compaiono diversi elenchi di automezzi, individuati con marca CP_4 CP_33
e targa, ai quali è concesso il transito in deroga, che non provano l'effettiva presenza e disponibilità in cantiere di quelle macchine.
Ciò posto, avuto riguardo ai dati risultanti dal Giornale dei lavori, non emerge la prova di tale voce di danno a carico dell'attrice.
In conclusione, le somme riconoscibili a favore dell'attrice di cui alle riserve nn. 57 e 92 per anomalo andamento sono quelle di cui alla tabella n. 7 a pag. 148 della c.t.u., per complessivi
€ 1.505.721,79 (spese generali € 878.412,01+mancato utile € 604.221,97+ritardata percezione dell'utile € 23.087,82). Riserva n. 50.
La riserva, di natura risarcitoria, riguarda i maggiori costi per trasporti sostenuti dall'odierna attrice in conseguenza delle maggiori percorrenze effettuate dai mezzi d'opera da e per il cantiere, a causa delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro diverse, e più restrittive, rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo, in cui era stabilita una percorrenza media di m 2.082,50,
a seguito della revoca, da parte della , dei varchi di accesso in autostrada Parte_7 Pt_8 previsti contrattualmente per dare esecuzione ai lavori di appalto e delle rispettive autorizzazioni in essere precedentemente rilasciate. E' stata iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione della sua chiusura per l'emissione del SAL n. 29 per lavori fino al 30.4.2015 e aggiornata in occasione delle successive chiusure, fino all'ultima per l'emissione del SAL n. 45 (lavori fino al 31.01.2017), quando è stata definitivamente quantificata in € 19.336.574,18, con conferma anche nello stato finale. In particolare,
l'appaltatrice riceveva da ASPI un primo diniego all'apertura dei varchi richiesti il 21/04/2015, ma l'impresa replicava e ASPI ribadiva la propria decisione con nota del 7/05/2015. Il
12/05/2015 l'appaltatrice esplicitava sul Registro di contabilità la riserva espressa all'atto di sottoscrivere il SAL n. 28 in data 28/04/2015, senza formulare eccezione sulla questione dei varchi, tuttavia l'appaltatrice inviava successivamente un'altra replica all'ultima nota di ASPI in data 25/05/2015, offrendo la propria disponibilità ad ottemperare a determinate richieste. In seguito, riferisce l'Appaltatore, nel testo della riserva, che ASPI avrebbe comunicato per le vie brevi “l'indisponibilità da parte della Direzione di di mantenere attivi i varchi esistenti Pt_8
e/o autorizzarne di nuovi”.
Ciò posto, è documentale che la committenza ha disposto la chiusura dei varchi autostradali il
22.4.2015, pertanto l'appaltatrice avrebbe dovuto formulare la propria pretesa in occasione dell'emissione del SAL n. 28 il 28/4/2015, invece vi ha provveduto solo in occasione del successivo SAL n. 29, con la conseguente inammissibilità della pretesa.
Non è al riguardo condivisibile quanto osservato dal c.t.u., secondo cui, trattandosi di un danno continuativo ed essendo in corso un'interlocuzione tra le parti, la riserva sarebbe tempestiva,
Ed invero, il fatto produttivo di danno risale al 22.4.2015, quando sono stati chiusi i varchi autostradali, mentre l'esistenza di interlocuzioni tra le parti non approdate alla rimozione del fatto dannoso o, comunque, alla modifica dello status loci con riferimento ai varchi, non determina il differimento del termine per l'iscrizione della riserva, di natura perentoria.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del
24/05/2024).
Riserva n. 99 (“esecuzione in epoca differita”).
Con la riserva in esame, l'appaltatrice richiede l'adeguamento dell'importo contrattuale in conseguenza del prolungamento del rapporto nella misura di € 6.189.693,72, per effetto degli impedimenti esposti con le altre riserve, in particolare con quelle iscritte per anomalo andamento dei lavori. In ragione del termine contrattuale come rideterminato definitivamente a seguito dell'Atto Aggiuntivo e di Transazione del 9.6.2014, l'ultimazione era stata fissata al
31.12.2015.
L'appaltatrice ha chiesto il riconoscimento degli importi relativi all'adeguamento dei prezzi per i lavori realizzati oltre il tempo contrattuale originario, quantificando la domanda con riferimento alle quantità residue delle singole lavorazioni realizzate oltre il 31/12/2015 e ai relativi importi, confrontandoli con i prezzi unitari del prezziario ANAS dell'anno 2014.
La riserva n. 99 è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del
SAL n. 38 per lavori fino al 31/01/2016. Il 17/03/2016 l'impresa firmava il registro “con riserva”, ed il successivo 31/03/2016 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 7.517.820,76. La riserva veniva, poi, confermata fino al SAL
n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, allorquando veniva aggiornata nel minore importo di €
6.189.693,72, confermato anche nello stato finale.
La riserva è da ritenere tempestiva, atteso che il n. 38 è il primo SAL che tiene conto del periodo successivo alla scadenza contrattuale dell'appalto (il n. 37 era per lavori a tutto il 31/12/2015).
La convenuta ha eccepito che l'appaltatore, con la firma dell'atto di sottomissione del 13 dicembre 2016, all'art. 7 ha accettato i nuovi termini contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa connessa al prolungamento dei tempi.
Dall'esame dell'atto di sottomissione, risulta che all'art. 7 “l'appaltatore dichiara di rinunciare espressamente a richiedere, per i fatti e/o circostanze ad oggi conosciute e/o conoscibili, alcun ulteriore compenso e/o indennizzo di qualsivoglia genere o specie, anche sotto forma di maggior onere e/o extra costo e/o indennizzo che possano derivare al sottoscritto appaltatore,
a fronte delle varianti apportate con il presente atto ai lavori così come originariamente previsti, all'importo complessivo dei lavori, nonché a quello delle singole categorie di lavoro, avendone, il medesimo, riconosciuto la perfetta realizzabilità in linea tecnica e la piena remuneratività economica della perizia, fatta eccezione per i titoli della riserva 99”.
La riserva n. 99, dunque, non è ricompresa nelle rinunce ed è inerente al periodo di anomalo andamento per la maggiore durata dell'appalto.
Si condivide la valutazione effettuata dal CTU che ha ritenuto che “l'adeguamento della produzione si valuta sulla scorta degli indici ISTAT FOI(nt), “Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi”, riportati in
Allegato 15 alla c.t.u.:
- Indice ISTAT FOI maggio 2012 su base 2010: 105,6
- Indice ISTAT FOI luglio 2016 su base 2015: 100,0
- Coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015: 1,0710
- Indice ISTAT FOI luglio 2016 su base 2010: 100,0*1,0710=107,10
- Coefficiente di adeguamento dei prezzi da maggio 2012 a luglio 2016:
(107,10 : 105,6)-1 = +1,4205%
Importo adeguamento della produzione del periodo: € 27.274.807,28*1,4205% = €
387.426,24”.
Riserva n. 113.
Con la suddetta riserva l'impresa si duole del maggior periodo di mantenimento dei baraccamenti di cantiere rispetto a quanto previsto nel computo metrico della sicurezza del contratto. E' stata iscritta il 14/07/2016, in occasione del SAL n. 41 per lavori fino al 30/04/2016 ed è stata confermata fino al SAL n. 45 di chiusura contabile e fino al conto finale, quindi deve ritenersi tempestiva, essendo stata iscritta al termine della circostanza ritenuta pregiudizievole, ossia il protrarsi dei costi per il nolo dei baraccamenti fino al 30/06/2016.
Nel merito, si condividono le osservazioni del c.t.u., secondo cui, per le considerazioni espresse a proposito della riserva n. 57 per anomalo andamento, si ritiene la domanda fondata, essendo la protrazione del vincolo contrattuale oltre la data del 31/12/2015 dovuta a “… problematiche, estranee a responsabilità dell'appaltatore che hanno determinato impedimenti comportanti un ritardo rispetto alla data del 31/12/2015”, come ammesso dalla stessa ASPI nella concessione della proroga. Si ritengono, pertanto, risarcibili all'odierna attrice i costi per il mantenimento dei baraccamenti per il periodo dal 31/12/2015 al 30/06/2016, come da richiesta formulata in riserva, quindi, con riferimento ai costi indicati dalla la somma risarcibile Parte_1 all'attrice è determinata come segue: mq 3560,00 * mesi 6 * €/mq 2,96 = € 63.225,60.
10.2 - RISERVE CONTABILI Tenuto conto del tortuoso andamento dell'appalto, nel corso del quale si sono succeduti un atto aggiuntivo, un atto integrativo e transazione, con relativa integrazione, un accordo bonario del
19.5.2015, più atti di sottomissione, occorre esaminare le riserve iscritte al SAL n. 45 per i lavori a tutto il 31.1.2017 con esclusione delle riserve contabili già definite in sede contabile o in sede amministrativa (cfr. prospetto da pag. 21 a 23 dell'atto di citazione).
Si fa riferimento ai soli periodi terzo e quarto dell'appalto, in quanto va ricordato che l'Impresa aveva firmato il Registro di Contabilità “con riserva” in data 27/05/2015, esplicitandola in data
10/06/2015 con la seguente iscrizione: “il definite con la Controparte_4
Committente le riserve 11 e 19 con Accordo del 19.05.2015 e risolte con Atto di Tes_1
Sottomissione del 22.06.2015 le riserve iscritte al 28° SAL ... a seguito della sottoscrizione con riserva del registro di contabilità in data 27.05.2015 ... provvede all'esplicitazione delle seguenti riserve”: n. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 chiedendo complessivamente un maggior onere pari a € 10.332.657,93”.
Quindi il riferimento è solo a partire da tali riserve e, alla sottoscrizione del 45 SAL, per i lavori a tutto il 31.1.2017 risultavano iscritte e non ulteriormente definite le riserve contabili n. 46,
47, 49, 56, 63, 65, 75, 76, 82, 84, 86, 89, 90, 91,93, 94, 95, 96, 97, 99, 104, 105, 106, 109, 115,
116, 117, 118, 119, 120.
Vanno dichiarate inammissibili in quanto non quantificate le riserve n. 115, 119 e 120, non conformi alle disposizioni contenute all'art. 190, co. 3 del Regolamento DPR 207/2010.
Le altre riserve vengono di seguito succintamente riassunte, con richiamo per maggior ampiezza alla CTU e il Collegio condivide le considerazioni del CTU, fatta eccezione per la riserva n. 65 e con le precisazioni che seguono quanto alla n. 105 e 109.
RISERVA N. 46 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 46, iscritta al SAL 29 e successivamente aggiornata, l'Impresa “lamenta la parziale contabilizzazione dei materiali conferiti per la caratterizzazione e successiva gestione presso il deposito della GA (AD01) e chiede riconoscimento dell'effettivo quantitativo di materiale caratterizzato mediante applicazione dell'art.PA.084 per €/mc 2,38 di E.P. contrattuale”. In sostanza, l'Impresa sostiene che la voce di prezziario sopra richiamata debba applicarsi alle quantità di materiale in mucchio, ossia allo stato sciolto, e non già in banco, ossia alla quantità ricavabile da misure dei volumi scavati.
Negli atti contabili, quindi, dalla DL sono liquidati con il suddetto prezzo mc 1.553.088,71 di materiale, mentre per l'Impresa il volume movimentato assomma a mc 2.055.653,00, perciò parte attrice chiede il riconoscimento della differenza non contabilizzata e pari a: mc
(2.055.653,00-1.553.088,71)*2,38 €/mc = € 1.196.103,01) Il CTU ha correttamente valutato la riserva intempestiva fino al SAL n. 28, per il resto, anche a prescindere dalla valutazione se sia o meno una duplicazione della 44 già definita, non appare sufficientemente provata, visto che non risultano documenti dai quali estrapolare dati oggettivi e probanti, in quanto non tutti i materiali rientrano nell'art. PA.084 e non risulta il coefficiente di conversione applicato dalla DL.
RISERVA N. 47 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 47, iscritta al SAL n. 29, l'Impresa lamenta una differente contabilizzazione di mc 456.053,86 di materiale a rilevato proveniente da cava, erroneamente contabilizzato ⎯ nella tesi attorea ⎯ con l'art. 215 (per stabilizzazione a calce di terre in sito) anziché con l'art. 212.a (per fornitura di materiale proveniente da cava). Chiede, pertanto, il ristoro della somma di € € 569.303,74 (1.022.451,79 − 453.148,05).
La riserva risulta tardivamente iscritta per tutte le quantità (91%) già risultanti nei SAL antecedenti al n. 29. Si ritiene, dunque, per lo più intempestiva e comunque non provata.
In particolare, come esplicitato dal CTU, l'art. 215 dell'Elenco prezzi contrattuali richiama gli artt. 214 a e 214 b. dai quali si evince che anche per i materiali provenienti dalle cave di prestito può essere prevista la stabilizzazione a calce, per la sistemazione in rilevato.
RISERVA N. 49 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 49, iscritta al SAL n. 29 e successivamente aggiornata, l'impresa richiede “i maggiori costi e disequilibri economici” conseguenti alla contabilizzazione dei materiali per la formazione dei corpi dei rilevati stradali anche con riferimento alle variazioni introdotte nel bilancio delle terre per come modificato con la PVT n.1 del 9.06.2014. Nell'esplicazione della riserva al momento della sua prima iscrizione, al SAL n. 29, l'Impresa sosteneva che: “Il P.E. prevede espressamente che le banchine e le scarpate siano rivestite in terreno vegetale la cui prestazione è riferibile ai suddetti articoli di Elenco Prezzi contrattuale”.
La quantità di terreno vegetale di cui lamentava la mancata contabilizzazione era quello posto in opera a rivestimento delle scarpate del corpo autostradale (CS), degli svincoli di
NO e di ON NO (S1 e S2), e inoltre delle viabilità interferite e locali (IN e
LC). Il CTU ha rilevato che la riserva riguarda lavorazioni “svolte … prima dell'aprile 2013”, per cui va valutata intempestiva.
Anche nel merito, l'Impresa ha riportato un semplice elenco in cui indica le quantità che a suo Contro dire sono state poste in opera in ciascuna senza però fornire documenti ed elementi oggettivamente probanti di quanto asserito;
la riserva risulta, pertanto, anche non sufficientemente dimostrata. RISERVA N. 56 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°56, l'Impresa lamenta il mancato allibramento in contabilità “dell'intero compenso relativo al conferimento a discarica dei materiali provenienti dalla demolizione dello spartitraffico”, “in relazione alla particolarità del rifiuto stesso, il materiale di risulta di detta prestazione è stato codificato con codice CER 17.09.043 in quanto non è stato possibile effettuarne la separazione tra il terreno, i materiali ferrosi, le plastiche della calotta, i residui dei sottofondi stradali, etc.”. Per tale materiale era stato concordato, nel Verbale di Concordamento
Nuovi Prezzi del 5/12/2013 il Nuovo Prezzo NP 46 di €/q 6,06. Ebbene, l'Impresa sosteneva che le quantità classificate con il suddetto codice CER 17.09.04 come risultante dai F.I.R. trasmessi per i mesi di marzo e aprile, pari a q.li 67.253,10, erano in attesa di essere contabilizzate.
La riserva risulta iscritta al sal 29 e successivamente aggiornata e l'impresa si riferisce a materiali da contabilizzare dall'aprile 2015, ma il Direttore dei lavori nelle sue controdeduzioni ha affermato che “la domanda appare priva di fondamento considerato che, in esito ai prelievi eseguiti in contraddittorio (vedi verbale di prelievo del 13.02.2015 …) i materiali rinvenuti sono stati classificati con Cod. CER 15.01.064. Le attività saranno dunque contabilizzate con l'applicazione del relativo articolo di E.P. per le quantità effettivamente accertate dalla DL”.
Già da febbraio 2015, quindi ben prima del SAL. n. 29, l'Impresa era a conoscenza sia della classificazione data al materiale dopo le analisi, sia del fatto che sarebbe stato contabilizzato Co con altre voci di per cui appare intempestiva per i conferimenti di materiali antecedenti, tempestiva per il periodo da marzo 2015 in poi.
Il CTU, dall'esame dei documenti in atti, ha ritenuto la riserva non sufficientemente comprovata, viene modificato il riferimento dei materiali (dapprima materiale da conferire come proveniente dalla “demolizione dello spartitraffico”, di “terreno, … materiali ferrosi, … plastiche della calotta, … residui dei sottofondi stradali”, poi materiali provenienti “dalle demolizioni dello spartitraffico ed altro”) mentre la DL specifica che parte dei materiali erano stati classificati in codice 17.09.04.
Risultano inferiori i quantitativi indicati nello stato finale, in parte classificati − per l'NP 46 q.li
390,00 (codice 17.09.04) − e per l'NP 44 q.li 207,91 (codice 15.01.06) ma senza che vi sia un riscontro, per cui la riserva risulta non sufficientemente comprovata.
RISERVA N. 63 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°63, l'Impresa lamenta l'asserita “errata applicazione degli art. 444.1a - demolizione rivestimento di calotta e piedritti e art. 444.2a - demolizione del rivestimento arco rovescio. La riserva risulta per lo più intempestiva (iscritta al SAL n. 30 ma la stessa impresa nel testo della riserva indica “a detrarre quanto contabilizzato dalla Committente ai SAL 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 e 31”.
La riserva risulta anche infondata, in quanto dall'esame della sezione della galleria risulta condivisibile la posizione del DL in ordine al piano di lavoro, inferiore a quello calcolato, per cui la porzione di calcestruzzo esistente definito “muretta” fa parte dell'arco rovescio la cui demolizione avviene dal basso con l'applicazione dell'art. 444.2a. Il DL ha ritenuto correttamente priva di fondamento l'affermazione dell'Impresa in merito al piano di lavoro “il reale piano di lavoro della sezione di ampliamento si trova a ben 3,15 m al di sotto del piano di lavoro ipotizzato dalla DL”.
RISERVA N. 65 – RICONOSCIMENTO PER € 177.867,39
L'appaltatore ha richiesto i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della richiesta di sostituzione delle barriere guard-rail distrutte o non più conformi all'esercizio a seguito di incidenti stradali occorsi successivamente all'apertura della viabilità al pubblico transito da parte della Committente.
Dopo una corrispondenza a partire da maggio 2015 l'impresa ha iscritto riserva dal SAL n. 31, successivamente aggiornata fino al SAL n. 35 e la continua ad iscrivere sino al collaudo.
La riserva è da ritenersi tempestiva in quanto la committente prima del SAL n. 31 non aveva dato riscontro alla richiesta economica dell'appaltatore a fronte della richiesta di sostituzione di guard-rail. La committente ritiene applicabile l'art. 32 del contratto relativamente alla manutenzione ordinaria, ma lo stesso DL nel corso della procedura di accordo bonario ritiene ammissibile la riserva, evidenziando che non si può fare a meno di considerare che il completamento dei lavori di ampliamento a tre corsie della sede autostradale prevedeva una fasizzazione delle lavorazioni tale da rendere necessario lo spostamento del traffico per ogni senso di marcia in un'unica carreggiata, assicurando comunque la presenza di due corsie. Ciò ha comportato inevitabilmente la presenza di quattro corsie, a larghezza ridotta, su un'unica carreggiata. Il Direttore dei Lavori ha evidenziato ancora che, di conseguenza, il traffico veicolare è stato costretto a transitare a distanza ravvicinata dalle barriere di sicurezza precedentemente installate, comportandone ripetuti danneggiamenti nel tempo. Pertanto, il
Direttore Lavori ha ritenuto che "considerata la frequenza ed entità di detti eventi, assolutamente eccezionale, pare difficilmente sostenibile la loro prevedibilità da parte dell'Appaltatore all'atto della stipula del contratto" e ha proposto un riconoscimento per l'Appaltatore al titolo della presente Riserva di € 177.867,39. Il CTU ha ritenuto la riserva tempestiva e fondata atteso che non rientra in attività di manutenzione ordinaria, in particolare in quanto gli interventi hanno riguardato la sostituzione di interi tratti di barriere, abbastanza lunghi da non potersi inquadrare le lavorazioni alla stregua di semplici “riparazioni” o “manutenzioni”, ma piuttosto come veri e propri rifacimenti.
La ha ritenuta non quantificabile sulla base della documentazione in atti, non risultando alcun documento relativo alla consistenza delle barriere sostituite, ma osserva il collegio che si può ritenere comprovata nei limiti riconosciuti da Direttore dei lavori in quanto relativa a quantitativi previamente dallo stesso verificati.
La riserva va accolta, dunque, per il minor importo di € 177.867,39.
RISERVA N. 75 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 75 l'impresa lamenta “la parziale contabilizzazione dell'art. PA.047 relativo alla frantumazione, dei materiali provenienti dalle demolizioni trasformati (cfr classificazione effettuate dal Laboratorio ufficiale STS Mobile) per successivo reimpiego come da previsioni contrattuali (KCL036 CSA parte II art.
3.2 art 3.4)”.
La riserva è stata iscritta al SAL n. 33 tardivamente, in quanto i relativi presupposti erano noti all'atto della sottoscrizione dell'accordo bonario (19/05/2015) ed è infondata oltre che indeterminata (per una non chiara indicazione dei quantitativi calcolati).
Il CTU concorda con il DL che è da considerare una scelta dell'impresa utilizzare in parte il materiale non per opere relative all'appalto ma per opere provvisionali, quali il consolidamento di piste di cantiere e piazzali di lavoro per libera scelta imprenditoriale dell'Appaltatore che rientrano nelle spese e obblighi contrattuali dell'impresa.
RISERVA N. 76 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 76 l'impresa lamenta la mancata contabilizzazione della emulsione bituminosa stesa per la mano di attacco tra pavimentazione esistente e risanamenti, nonché imbottiture e raccordi plano altimetrici con la zona in ampliamento.
La riserva risulta iscritta tardivamente al SAL n. 33 in ampia parte, in quanto le circostanze erano note dal febbraio 2015.
In ogni caso la riserva risulta infondata, in quanto ricompresa nell'offerta di gara, in particolare nelle voci di prezzo 548 e 549 di E.P. si concludono entrambi con l'annotazione: “... di spessore costante per strati di pavimentazione, o variabile per imbottiture e/o raccordi altimetrici” e nel capitolato speciale di appalto al punto 31.3.5 “Posa in opera”, era prevista esplicitamente l'utilizzo di emulsione bituminosa in qualsiasi caso, non facendo distinzione fra ampliamenti e ripristini.
RISERVA N. 82 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO Con la riserva n°82, l'Impresa contesta le modalità e successivo allibramento delle attività per la bonifica e per la realizzazione dei piani di posa dei rilevati relativamente ai corpi autostradali delle WBS CS01-CS23.
La riserva risulta inammissibile in quanto intempestiva in ampia parte: risulta iscritta il
19/10/2015 al SAL n. 34 per lavori a tutto il 30/09/2015, ma la non corretta contabilizzazione risale al SAL n.
7. Il CTU h rilevato che la stessa Impresa, nel testo della riserva, fa riferimento CP_2 a note della , aventi ad oggetto appunto la realizzazione dei piani di posa e bonifiche del corpo autostradale, che coprono un periodo fra il febbraio 2011 e il marzo 2015.
Il DL ha rilevato che la circostanza relativa alle attività di bonifica svolte erano note alla data del 19/05/2015, allorquando era stato sottoscritto l' nel quale le parti avevano Parte_9 inteso definire “qualsivoglia pretesa a fatti, atti e/o circostanze noti o conosciuti o conoscibili” alla data del suddetto accordo. Precisava altresì che per la contabilizzazione dei lavori di bonifica e dei piani di posa dei rilevati erano state seguite le norme così come previste dal CSA,
e pertanto le richieste dell'Impresa non potevano essere accettate.
Il CTU ha rilevato che non risulta possibile che “fino al SAL n. 34, l'Appaltatore non abbia avuto contezza delle effettive quantità delle lavorazioni che stava eseguendo, questo anche in CP_2 funzione delle su richiamate note di con le quale la DL ordinava la profondità di scavo da eseguire per avere un idoneo piano di posa per i rilevati. Inoltre, il CSA all'art 7.3. “Rilevati
- Preparazione del Piano di Posa” prevedeva, tra l'altro, che “Nel caso d'eventuale bonifica del piano di posa, il maggiore scavo, oltre lo spessore di 20 cm, per la rimozione del terreno vegetale, sarà contabilizzato a parte con il relativo articolo d'Elenco Prezzi”, per cui doveva essere stato inserito nel libretto delle misure. CP_2 Difettano, inoltre, gli allegati alla comunicazione della nota di trasmissione di a CP_4
e a prot. CO/042/16/0240/mc del 03/05/2016, per cui la riserva risulta anche non CP_1 sufficientemente provata.
RISERVA N. 84 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 84 l'Impresa lamenta che l'allibramento delle demolizioni della soletta dei viadotti in allargamento sia avvenuto mediante applicazione dell'art. 222.a., non adatto a remunerare lavorazioni del genere.
Il CTU ha valutato la riserva intempestiva in quanto nota dalla stipula del contratto e antecedentemente al SAL n. 34 (la stessa impresa richiama “precedenti comunicazioni”) e infondata, in quanto era rimesso alla scelta dell'impresa la scelta del metodo di demolizione.
RISERVA N. 86 - RICONOSCIMENTO PER € 27.927,02 Con la riserva n. 86 l'Impresa lamenta i maggiori oneri conseguenti alla mancata autorizzazione alla deviazione del traffico prevista in GN01 – dir. NO, per vicende estranee all'Appaltatore.
Per il completamento della bretella di Senigallia entro il 13/12/2015 era stata richiesta in data
15/10/2015 l'autorizzazione alla deviazione del traffico veicolare nella nuova galleria Cavallo CP_2 GN01 carreggiata NO e il 23/11/2015 comunicava che era possibile chiedere la deviazione, il nulla osta veniva dato 77 giorni dopo la richiesta e aveva dovuto affrontare Pt_1 una esecuzione più complessa e frammentaria delle lavorazioni, con imprevisti costi di scantierizzazione e ricantierizzazione,
La riserva è da ritenere tempestiva e fondata.
La quantificazione dell'importo spettante, in base al calcolo effettuato dal consulente, viene effettuata prendendo a riferimento le tabelle di incidenza dei costi per attrezzature e mano d'opera riportate nel DM 11/12/1978, tabella 7 inerente Opere stradali – opere con più categorie di lavoro e con lavori in sotterraneo, si rilevano le seguenti percentuali d'incidenza: −
Manodopera: 24% − Noli e Trasporti: 15%+24% = 39% Per cui: produzione giornaliera: (€
1.206.641,11/giorni 60) = €/gg 20.110,69 manodopera : €. 20.110,69 x 24% = €/gg 4.826,56 mezzi d'opera: € 20.110,69 x 39% = €/gg 7.843,17 Sommano €/gg 12.669,73 Spese Generali
7% : €/gg 886,88 Sommano: €/gg 13.556,61 Utile Impresa 3%: €/gg 406,70 Totale: €/gg
13.963,51 Per i n.2 giorni di cantierizzazione e ricantierizzazione per i quali l'Impresa chiede ristoro, si ottiene il seguente importo riconoscibile all'odierna attrice per la riserva n°86: €/gg
13.963,51 * 2 gg = € 27.927,02
RISERVA N. 89 – RICONOSCIMENTO PER €. 88.497,91
Con la riserva n. 89 l'Impresa lamenta i maggiori costi sostenuti per le impreviste integrazioni/sostituzioni, richieste dall'Amministrazione all'impiantistica prevista in progetto per la Galleria Cavallo canna NO e ne chiede il riconoscimento.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 28/01/2016, in occasione del SAL n. 36 per lavori a tutto il 30/11/2015, per l'importo di € 80.299,35 e successivamente aggiornata.
La nota di trasmissione dei documenti relativi alle opere impiantistiche della galleria Cavallo
(GN01) è del 6/10/2015 (Doc. 168, 174 P.A.), e l'Impresa è rimasta in attesa di riscontro, che non è giunto, fino a che essa ha deciso di apporre riserva. La domanda quindi è da ritenersi tempestiva. La riserva consegue ad attività richieste dalla committente e lo stesso DL ne riconosceva la debenza.
Per la relativa quantificazione va considerato:
Totale costi diretti = € 80.299,35
Spese Generali 7% € 80.299,35*7% = € 5.620,95 Totale costi = € 85.920,30
Utile 3% € 85.920,30*3% = € 2.577,61
Totale generale = € 88.497,91
RISERVA N. 90 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n. 90 l'Impresa chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per le reiterate richieste di rifacimento del manto stradale lungo la viabilità ordinaria di transito da e verso il cantiere, ad essa rivolte da soggetti terzi quali il Comune di NO.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 28/01/2016, in occasione del SAL n. 36 per lavori a tutto il 30/11/2015; successivamente, veniva sempre confermata fino al SAL n°45, e poi al Conto Finale.
La riserva va ritenuta inammissibile in quanto intempestiva, visto che il periodo in cui sono stati eseguiti gli ultimi interventi di rifacimento del manto stradale risale ad agosto 2015, per cui l'Impresa poteva iscrivere la riserva già in occasione delle chiusure contabili precedenti.
Secondo il CTU, peraltro, la richiesta risulta infondata e la valutazione appare condivisibile: -
o tale manutenzione doveva essere svolta “in dipendenza dell'esecuzione dei lavori”, ed allora ricadeva tra gli oneri dell'Appaltatore ai sensi dell'Art. 19 del Contratto;
- oppure tale manutenzione era fuori dall'ambito dell'appalto, ed allora i relativi oneri andavano richiesti all'Ente che aveva ordinato gli interventi, giammai potendo farsene carico la Committente.
Pertanto, la richiesta dell'Impresa deve ritenersi infondata. Inoltre, la domanda non è sufficientemente dimostrata, in quanto, per tacere del mero errore nella trascrizione della formula, reca il solo totale della superficie degli interventi eseguiti (mq 7.240,56), senza alcun riscontro probatorio sulla stessa, e senza neppure il dettaglio degli interventi (con data e consistenza). In conclusione, a parere dello scrivente, la riserva, intempestiva, infondata ed indimostrata, non è meritevole di accoglimento.
RISERVA N. 91 – RICONOSCIMENTO PER €. 65.494,43
Con la riserva n. 91 l' lamenta i maggiori oneri sostenuti al fine di rendere fruibile al Pt_10 traffico veicolare la terza corsia autostradale alla data del 20.12.2015 “comunque completata come da milestones al 31.07.2015 e 30.10.2015 sia in carreggiata sud che in carreggiata nord”.
Osserva il consulente che erano stati richiesti dalla Direzione di durante i vari Pt_8 sopralluoghi una serie di interventi via via modificati svariate volte, in tipologia e modalità esecutive in un divenire di ripensamenti e integrazioni senza soluzione di continuità, tutto nei giorni ricompresi tra i primi di dicembre 2015 e la data prefissata per dare la fruibilità della terza corsia al traffico veicolare sia in carreggiata sud che in carreggiata nord dal 21 dicembre
2015. A seguito delle richieste della Direzione di Tronco sono risultati necessari i seguenti interventi con continue cantierizzazioni scantierizzazioni che hanno generato per la frammentarietà ed incertezza sulle reali e finali determinazioni da assumerne evidenti diseconomie e perditempo:
- messa in opera pezzi speciali di raccordo in acciaio su NE RS prefabbricati con conseguente movimentazione di almeno 5 NE RS per punto singolare;
- chiusura varchi, con modifica della configurazione per ben tre volte, nel corso dei giorni immediatamente antecedenti all'apertura;
- conseguente rifacimento della segnaletica e spostamento del NE jersey richiesta su diverse zone del cantiere;
- sostituzione dei NE RS su viadotto Morignano.
Successivamente, nel mese di gennaio 2016 la stessa direzione di tronco, per tramite della direzione lavori, ha richiesto la messa in opera di ulteriori 3 pezzi speciali in acciaio in tratta D, al fine di portare avanti il flesso esistente richiesto in dicembre 15 con relativo rifacimento segnaletica orizzontale. Trattandosi di fatto di prestazioni non previste in appalto, la scrivente chiede riconoscimento del maggior costo sostenuto che quantifica secondo il dettaglio che segue: (...) Il tutto per € 97.921,04, oltre spese generali ed utile 26,5%, ovvero € 123.870,12.
L'impresa ha chiesto, pertanto, il riconoscimento dell'importo di € 123.870,12 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 28/01/2016, in occasione del SAL n.36 per lavori a tutto il 30/11/2015. Successivamente, veniva aggiornata al SAL n°38, ed infine al SAL n°45,
e così confermata al Conto Finale. La riserva è tempestiva, essendo stata iscritta subito dopo i fatti contestati.
La fondatezza della richiesta attorea è riconosciuta dallo stesso Direttore dei Lavori nelle sue controdeduzioni alla riserva, e poi confermata dalla Commissione ex Art. 240, che proponeva il riconoscimento della somma di € 65.964,14 a tacitazione della riserva. Ciò in quanto spiega il D.L. che: ... alcune circostanze non paiono in effetti integralmente riconducibili all'Appaltatore. Ci si riferisce, in particolare: - alle ripetute richieste pervenute dalla Direzione di Tronco di apertura e chiusura dei varchi per far fronte alle paventate emergenze per gli eventi meteorici a carattere nevoso;
- alle avverse condizioni meteo registrate nel mese di dicembre
(presenza continua di nebbie ed alta umidità), che non hanno consentito all'Appaltatore di eseguire la lavorazione a regola d'arte, con la conseguente necessità di ripetute stese delle vernici e del rifacimento della segnaletica;
- alla sostituzione dei NE RS sul viadotto
Morignano, richiesta dalla alla luce dell'elevato stato di degrado delle Parte_11 barriere esistenti (...). In definitiva, il Direttore dei Lavori ritiene che "possano essere riconosciuti all'Appaltatore gli oneri che lo stesso ha dovuto sostenere ed in particolare il fermo per una giornata lavorativa delle risorse all'uopo dedicate" e propone un riconoscimento per l'Appaltatore al titolo della presente Riserva di € 65.964,14. La riserva deve ritenersi quindi almeno parzialmente fondata.
Il CTU, in ordine alla quantificazione, ha preso atto delle considerazioni della DL rispetto alle quali l'impresa non ha contestato né sulle quantità né sui prezzi applicati, ricavati per lo più dall'EP dell'appalto ed ha effettuato il seguente condivisibile conteggio:
✓ per lo Spostamento new.jersey richiesti e chiusura varchi ml 2.242, P.U. 4,32= €
9.685,44 (prezzo d'appalto)
✓ Rifacimento strisce segnaletica ml 15.575, P.U. 0,42= € 6.541,50 (prezzo d'appalto)
✓ Cantierizzazione cad 54, P.U. 800,00= € 43.200,00 Analisi (All.91.2 P.A.)
Totale € 59.426,94
Spese generali al 7%= € 4.159,89
Utile impresa al 3%= € 1.907,60
Per un totale riconoscibile di € 65.494,43
RISERVA N. 93 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°93, l'Impresa lamenta “il mancato riconoscimento in contabilità delle attività di perforazione in cemento armato di fatto necessarie per l'esecuzione dei tiranti passivi sulle spalle dei sottovia e viadotti nell'ambito dell'adeguamento sismico delle opere d'arte esistenti”.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 26/02/2016, in occasione del SAL n. 37 per lavori a tutto il 31/12/2015. Successivamente, veniva aggiornata al SAL n°38 ed al SAL n°40, per poi essere confermata fino al SAL n°45 ed al Conto Finale. L'impresa iscrive la riserva subito dopo le proprie note prot.C042/16/0030/mc del 22.01.2016 e prot.C042/16/0071/mc del
12.02.2016, richiamate nel testo della riserva, che va ritenuta tempestiva.
Secondo l'Impresa... le voci previste nell'Elenco Prezzi riguardano infatti solo le attività di perforazione nel cemento. Con nota prot.C042/16/0030/mc del 22.01.2016, la scrivente ha pertanto segnalato la fattispecie precisando che, dalle verifiche contabili e dall'analisi degli articoli di elenco prezzi di contratto, non risultavano contemplate voci afferenti alla perforazione in c.a., conseguentemente non allibrate.
Il CTU concorda con il DL che ne chiede il rigetto in quanto le perforazioni erano una scelta dell'impresa per sue esigenze e richiamava i contenuti dell'Art. 351.c, che prevedeva il compenso a: “Perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza compreso murature, calcestruzzi, trovanti e roccia dura, anche in presenza d'acqua,
a qualsiasi profondità, a rotazione o rotopercussione: ...”
Per quanto esposto la domanda relativa alla riserva 93 non può essere accolta.
RISERVA N. 94 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°94, l'Impresa lamenta “il maggior costo che dovrà sostenere per l'esecuzione dei tiranti passivi presso il Sottovia Ferroviario ST05 in conseguenza dell'effettivo stato dei luoghi e delle condizioni di intervento imposte da RFI in fase esecutiva e di fatto difformi dalle previsioni di progetto, con conseguente impiego di attrezzature e macchinari non previsti”.
La riserva veniva iscritta la prima volta in data 31/03/2016, per l'importo di € 85.701,00, in occasione del SAL n. 38 per lavori a tutto il 31/01/2016. La riserva veniva confermata nei successivi SAL, ed aggiornata prima al SAL n° 42 per lavori a tutto il 31/05/2016, con la domanda, oltre che dell'importo derivato dall'esecuzione dei tiranti pari a € 85.701,00, anche del riconoscimento delle avvenute interruzioni (n° interruzioni 52 * €/cad 550 = € 28.000,00), per un totale complessivo di € 114.301,00. Infine, l' aggiornava la riserva anche Pt_10 all'ultimo SAL (n.45) per il minore importo di € 55.023,35.
Tenuto conto delle circostanze richiamate in riserva, ed in particolare delle note di richiesta di compenso (l'ultima del 12/02/2016), la riserva può essere considerata tempestiva.
Secondo il CTU l'impresa dapprima aveva chiesto ristoro per un maggior compenso sull'esecuzione dei tiranti (attraverso il riconoscimento del diverso prezzo di €/ml 122,43), e solo successivamente, ha aggiunto alla sua richiesta il riconoscimento del maggior onere per le interruzioni;
ma nell'ultima versione della riserva, l'odierna attrice è tornata a chiedere il solo compenso per le perforazioni. Condivisibilmente il CTU ha rilevato che la richiesta di risarcimento per la maggiore onerosità per le interruzioni non avrebbe potuto trovare accoglimento aggiuntivo rispetto alle riserve per anomalo andamento (nn. 57 e 92), per cui correttamente è stata ricondotta ai maggiori costi specifici della lavorazione, ma non sono riscontrati i reclamati maggiori costi conseguenti o ad una diversa inclinazione dei tiranti o al loro minor numero.
La riserva non può, dunque, trovare accoglimento in quanto non provata e infondata.
RISERVA N. 95 – RICONOSCIMENTO PER € 98.545,20
Con la riserva n°95, l'Impresa lamenta il maggior costo per l'esecuzione dei chiusini di ispezione “in difformità alle fasi programmatiche originarie”.
L'Impresa ha iscritto la riserva la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n.38 per lavori a tutto il 31/01/2016. La riserva veniva confermata in tutti i SAL successivi fino al
Conto Finale. La riserva è tempestiva, dato che l'Impresa la formula nel primo atto contabile successivo alla trasmissione della propria richiesta di applicazione del nuovo prezzo proposto,
e nel momento in cui stava eseguendo le lavorazioni oggetto della stessa riserva.
Ne riconosce la fondatezza il DL e la commissione di accordo bonario, il CTU la ritiene fondata e la quantifica in base a nuovo prezzo proposto in € 98.545,20 condivisibilmente.
Il CTU ha così valutato: “l'analisi del nuovo prezzo proposto dall'Impresa nella sua nota prot.C042/16/0014/mc del 14.01.2016 (Doc. 227 P.A.) e condivide le voci che la compongono, ma non ritiene congrua la produzione giornaliera ivi considerata (n° 4 pozzetti al giorno), ritenendola più appropriata nella misura di n° 8 pozzetti al giorno, ossia doppia rispetto a quanto preventivato dall'odierna attrice. Confermando i prezzi unitari utilizzati dall'Impresa, ma valutando le spese generali al 7% e gli utili dell'impresa al 3%, si ottiene: Mano d'opera
€/cad 127,40 (la metà di quanto valutato dall'Impresa) Mezzi d'opera €/cad 155,00 (la metà di quanto valutato dall'Impresa) Materiali €/cad 30,32 Oneri vari €/cad 31,25 (la metà di quanto valutato dall'Impresa) Sommano €/cad 343,97 Spese generali 7% €/cad 24,01 Totale costi €/cad 367,98 Utile 3% €/cad 11,04 Totale €/cad 379,02 Il suddetto prezzo deve applicarsi al numero di pozzetti lavorati, che viene assunto pari a 260, come indicato dall'Impresa, in considerazione che tale quantità non è contestata dalla DL, per cui lo scrivente CTU valuta la somma riconoscibile all'Impresa per la lavorazione di cui chiede conto l'Impresa con la presente riserva, pari a: n° pozzetti 260 * €/cad 379,02 = € 98.545,20”.
RISERVA N. 96 - NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°96, l'Impresa lamenta la mancata previsione, nel P.E. approvato, degli elementi di raccordo tra NE RS e chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per la sostituzione dei pezzi speciali in lamiera (cavallotti), già posati (cfr. riserva 91) con pezzi speciali in calcestruzzo
L'Impresa ha iscritto la riserva la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n.38 per lavori a tutto il 31/01/2016. Successivamente, la riserva è stata sempre confermata fino al
Conto Finale. La riserva è tempestiva secondo la valutazione del CTU, perché apposta nel primo atto contabile utile successivamente alla nota della DL, dell'11/03/2016, con cui ASPI ha respinto la domanda dell'Impresa.
La richiesta non è, nel merito, fondata.
Osserva il CTU in modo convincente che “all'Art. 37, “Barriere di sicurezza”, punto 37.3.1, è prescritto quanto segue: 37.3.1 NJ in spartitraffico Nello spartitraffico saranno installati elementi di tipo "monofilare" rinforzati in testa con barra dywidag: altezza I m, larghezza alla base 62 cm, larghezza in testa 13,6 cm, lunghezza standard 6,20 m;
che saranno poggiati direttamente sul piano stradale collegandoli tra loro con una piastra d'acciaio zincato al piede ed in testa con un manicotto per le barre. Eventuali elementi di chiusura avranno lunghezze diverse, così come saranno installati di forma diversa in corrispondenza dei varchi di scambio- carreggiata. Non può pertanto sostenere l'Impresa di non essere stata a conoscenza della necessità di disporre, per gli elementi di chiusura, pezzi di lunghezza diversa da quella standard.”
RISERVA N. 97 – RICONOSCIMENTO PER € 116.060,34
Con la riserva n°97, l'Impresa lamenta la mancata valutazione, negli elaborati del P.E., delle reali dimensioni e misure geometriche delle opere al fine di eseguire e porre in opera i ritegni sismici. L'Impresa, nell'esplicare la riserva, con riferimento ai maggiori costi imprevisti sostenuti per la realizzazione dei cunei/ritegni in ragione di un erroneo rilievo dello stato dei luoghi di P.E., ha chiesto il riconoscimento di € 116.060,34 (€ 75.309,24 + 40.751,10), oltre a quanto contrattualmente previsto per oneri della sicurezza e soggezione al traffico, nonché interessi dal dovuto al soddisfo.
La riserva ha iscritto la riserva la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n. 38 per lavori a tutto il 31/01/2016, per la somma di € 518.150,00.
In questa somma, significativamente maggiore di quella chiesta con la stesura finale della riserva, l'Impresa chiedeva, oltre al compenso per la progettazione (comunque superiore: €
94.150,00) e per “ancoraggio dei cunei di compensazione” (per € 120.000,00), anche i maggiori oneri per perforazioni (€ 110.880,00), per impiego sollevatori (€ 90.720,00) e per realizzazione in presenza di traffico (€ 102.400,00), tutte voci poi stralciate dalla domanda definitiva.
Successivamente, la riserva veniva sempre così confermata fino al SAL n°45, allorquando veniva aggiornata nel minore importo di € 116.060,34 come sopra riportato, e così veniva confermata anche al Conto Finale.
L'Impresa ha trasmesso “gli elaborati costruttivi” dei ritegni sismici con propria nota prot.
n.C042/15/0961/tv del 19/11/2015. Tuttavia, la circostanza pregiudizievole lamentata con la riserva riguarda la mancata contabilizzazione dei lavori come effettivamente eseguiti, circostanza che è avvenuta successivamente. La riserva può pertanto definirsi tempestiva e fondata. Osserva il CTU: “Parte convenuta suffraga la propria principale tesi sulla eseguibilità del Progetto Esecutivo producendo il Doc. 31, che reca l'elaborato grafico “OPERE D'ARTE
MINORI - OP933 - PROGR. KM209+505 (S17) - APPOGGI E , nel Controparte_35 quale compare a margine del grafico l'annotazione “TUTTE LE MISURE DOVRANNO
ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE”. Con ciò ⎯ ritiene la convenuta ⎯ era sancito l'onere
a carico dell'Appaltatore di eliminare le carenze del progetto e ridefinire le effettive lavorazioni da eseguirsi, opera per opera. Lo scrivente CTU ritiene che la tesi della convenuta sia priva di fondamento, e che spettava al Progetto Esecutivo dettagliare i lavori da eseguire,
e ricomprendere gli elaborati poi prodotti dall'Impresa e consegnati con la nota del
19/11/2015. Pertanto, la riserva deve definirsi fondata.”
Parte attrice articola la propria domanda in n.2 capitoli: 1) gli oneri per la progettazione;
2) i maggiori compensi per i fori di inghisaggio, da pagarsi con la voce Art. 807.2h, e per le piastre in acciaio, da pagarsi con la voce Art.822. Gli oneri per la progettazione possono essere riconosciuti, tenuto conto che non spettava all'Appaltatore alcun onere di progettazione, se non la mera produzione di elaborati di dettaglio, che non possono rientrare nella fattispecie qui trattata. Anche le attività di rilevamento sono da intendersi legittimamente ricomprese fra gli oneri di progettazione, come pure il nolo del sollevatore, che viene richiesto non già a servizio dei lavori (attività che non potrebbe essere ammessa a riconoscimento) bensì a servizio delle operazioni di rilievo.
Tenuto conto che: - i costi elencati nel capitolo 1) appaiono congrui con le prestazioni eseguite dall'Appaltatore, rimarcandosi al riguardo che l'attrice limita la richiesta ai soli costi;
- le maggiori quantità richieste con il capitolo 2) non sono state formalmente contestate dalla D.L., si ritiene riconoscibile all'odierna attrice la somma da essa richiesta con la riserva n°97, e pari a € 116.060,34.
RISERVA N. 104 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°104, l'Impresa chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per le riparazioni del manto stradale lungo la viabilità ordinaria di transito della Via Poiole da e verso il cantiere, richieste dal Comune di Falconara Marittima.
La riserva veniva iscritta per la prima volta in data 6/06/2016, in occasione del SAL n. 40 e poi sempre confermata nel medesimo importo in tutti i successivi SAL fino al Conto Finale.
L'Impresa comunicava alla DL di aver eseguito gli interventi richiesti con nota del 16/05/2016.
La riserva è, dunque, tempestiva.
Il CTU ha osservato che era piena facoltà dell'Appaltatore, con gli accertamenti compiuti in sede di gara, valutare l'onere di manutenzione assunto. Pertanto, la richiesta dell'Impresa deve ritenersi infondata. Inoltre, la domanda non è sufficientemente dimostrata, in quanto la riserva reca il solo totale della superficie dell'intervento eseguito (mq 7.240,56), senza alcun riscontro probatorio sulla stessa. In conclusione, la riserva appare infondata e non dimostrata, per cui non
è meritevole di accoglimento.
RISERVA N. 105 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO Con la riserva n°105, l'Impresa chiede il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per “le continue richieste di interventi di sistemazioni varie, sfalci, rifacimenti della segnaletica, ecc.”.
La riserva veniva iscritta per la prima volta in data 6/06/2016, in occasione del SAL n. 40, e poi veniva sempre confermata nel medesimo importo in tutti i successivi SAL fino al Conto Finale.
L'Impresa dichiarava che le attività oggetto della riserva erano state eseguite “tra i mesi di gennaio e aprile 2016” per cui la domanda si palesa intempestiva, almeno in ampia parte, ossia per le lavorazioni eseguite fino al SAL n. 39 (relativo alle attività fino a tutto il 29/2/2016).
Al tempo la richiesta dell'Impresa risulta generica, limitandosi ad indicare la quantità totale di segnaletica orizzontale (ben 118 km) e delle cantierizzazioni (47) di cui chiede conto, senza ulteriormente precisare, e senza recare documenti di conferma delle suddette quantità da parte della DL per cui non è possibile neanche scorporare la quota inammissibile in quanto intempestiva delle attività svolte sino al 29/2/2016 rispetto alle successive.
La riserva non può, dunque, trovare accoglimento.
Peraltro, dal testo della riserva non emerge la differenza degli interventi richiesti con quelli di manutenzione già assunti in contratto all'art. 18 del contratto e in cosa dovrebbe consistere la imprevedibilità delle manutenzioni richieste.
RISERVA N. 106 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°106, l'Impresa lamenta la tardiva definizione delle tipologie per l'esecuzione delle uscite di sicurezza delle barriere FOA nonché la sussistente mancata definizione della necessaria provvista economica “che ancora impedisce la prestazione in parola”.
La riserva veniva iscritta per la prima volta in data 6/06/2016, in occasione del SAL n. 40, e poi veniva sempre confermata nel medesimo importo in tutti i successivi SAL fino al Conto Finale.
La riserva è tempestiva, in quanto trattasi di prestazione ancora da eseguire alla data in cui essa viene apposta a Registro.
Non di meno, la richiesta di parte attrice non appare giustificata.
Osserva il consulente che, essendo i suddetti manufatti ricompresi nel compenso a corpo per le barriere, il costo delle scale (della cui presenza dava comunque conto il P.E. come attesta la stessa Impresa, al di là del dettaglio degli elaborati) andava stimato, da parte dell'Appaltatore, sin dalla predisposizione dell'offerta; in alternativa, l'eccezione andava sollevata fin dall'avvio dell'appalto, trattandosi di una contestazione inerente il Progetto Esecutivo.
L'Impresa ha sostenuto che il Progetto Esecutivo riportava solo un tipologico di queste scale, ma la richiesta riguarda l'integrale compenso per le scale. Il CTU ha rilevato inoltre, la contraddittorietà della riserva iscritta in quanto da un lato l'Impresa lamenta “... 22 situazioni differenti riscontrabili lungo il tracciato, [mentre] nel progetto esecutivo approvato veniva solo ipotizzato solo un tipologico delle rampe di scale senza null'altro stabilire nel merito”, dall'altro individua solo due tipologie, con prezzi a corpo, uno per “21 scale di sicurezza in calcestruzzo” per complessivi € 236.389,31 (in media €/cad 11.256,63), e l'altro per “n.1 scala di sicurezza in acciaio” per € 32.607,90. Il CTU ha valutato la richiesta incongruente, tenuto conto che l'unica grande categoria delle “scale in calcestruzzo” racchiude scale di n.1 solo gradino insieme con scale fino a 7 alzate e tali categorie di “scala in calcestruzzo” dovrebbe ricomprendere anche attraversamenti a livello realizzati con piano in acciaio, quindi senza calcestruzzo. Anche il prezzo, definito a corpo, non appare congruente con la tipologia di opera e materiale utilizzato.
La richiesta non può, dunque, trovare accoglimento.
RISERVA N. 109 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Giova premettere che la riserva n. 109 è stata iscritta per la prima volta in data 6/6/2016, in occasione del SAL n. 40, per l'importo di € 229.071,33. L'Impresa lamentava la mancata previsione dell'incidenza dell'attrezzatura by-bridge risultata necessaria per la realizzazione della lavorazione di posa in opera dei tubi longitudinali di smaltimento delle acque di piattaforma, relativamente agli impalcati VI01-VI02-VI03-VI04-VI05. Stante la mancata previsione originaria di tale attrezzatura, l'Impresa chiedeva l'incremento del 26,8% dei prezzi con cui veniva compensata l'idraulica di piattaforma, pari al costo del by-bridge.
La riserva risultava intempestiva, tenuto conto che la definizione dei Nuovi Prezzi di cui l'Impresa chiedeva la maggiorazione (NP da 68 a 72) risaliva alla data della firma del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 9/07/2014. La riserva veniva confermata al successivo SAL
41. Il CTU ha evidenziato che, in occasione della sottoscrizione del SAL n°42, l'Impresa modificava radicalmente la propria domanda. Infatti, pur premettendo ancora la mancanza dell'incidenza del costo del nell'esecuzione dell'idraulica di piattaforma, essa CP_36 affermava che: “Di fatto, però, in assenza di riscontro e stante l'urgenza di provvedere alla prestazione in parola, l'appaltatore ha dovuto procedere all'istallazione delle tubazioni dal basso, con conseguente necessità di ulteriori piazzole e differenti presidi esecutivi. In ragione di ciò, trattandosi di modalità esecutive difformi da quelle previste, l'impresa esprime riserva e chiede riconoscimento della prestazione per come effettivamente resa con la più ampia salvezza di futura quantificazione della domanda in esito alle future chiusure del registro”.
Come riformulata la richiesta poteva essere considerata tempestiva, laddove faceva presente il mancato riscontro della DL alla precedente domanda, anche in considerazione del fatto che l'uso del by-bridge si sarebbe rivelato non sempre possibile, data la presenza di barriere fonoassorbenti in alcuni casi, o la mancanza di spazi in altri. Anche in occasione del successivo SAL n°43, la riserva conservava la medesima formulazione, senza essere quantificata. Al SAL
n°44, la riserva veniva nuovamente aggiornata: l'Impresa chiedeva i maggiori oneri per “il varo dal basso” chiedendo però € 90.182,69 per il costo delle piazzole (contro € 9.252,99 della richiesta definitiva!) e € 103.033,25 per i successivi ripristini, oltre al 27,73% sul totale per il recupero del ribasso;
in totale, € 267.352,90. Anche tale formulazione risultava diversa, nelle richieste, dalla stesura definitiva. Al successivo SAL n°45, l'Impresa iscriveva la riserva riformulandola ulteriormente e chiedendo, con la somma di € 119.199,60, il ristoro dei costi per le piazzole e per il nolo dell'attrezzatura di sollevamento.
La riserva non può trovare riconoscimento, non solo non essendo ammissibile una riformulazione radicale della richiesta, ma attesa l'originaria inammissibilità della riserva per essere stati richiesti nuovi prezzi tardivamente, che non può essere superata dalla modifica della domanda.
RISERVA N. 116 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°116, l'Impresa lamenta la mancata contabilizzazione delle lavorazioni eseguite per la realizzazione e successiva demolizione delle recinzioni del Campo Base n.2.
La riserva veniva iscritta in data 5/08/2016, in occasione del SAL n.42 per lavori a tutto il
31/05/2016, per il minore importo di € 136.795,57. Veniva poi confermata ai successivi SAL
43 e 44. Al SAL 45, veniva aggiornata nella maggiore somma di € 211.414,43 allorquando venivano inserite le voci relative agli artt. di E.P. n. PA084 e PA43, gli oneri di sicurezza, e veniva detratto il ribasso d'asta.
Trattandosi di opere che riguardano l'organizzazione e la gestione dell'intero appalto, e, per di più ⎯ come sostiene la stessa Impresa ⎯ facenti parte dei presidi di sicurezza, la riserva doveva essere formulata fin dall'inizio dei lavori o, al più, in qualunque dei successivi atti dell'appalto.
Si ritiene pertanto la riserva almeno parzialmente intempestiva.
Nelle sue controdeduzioni, la DL faceva rilevare che a termini di Capitolato (CSA, Parte prima par. 6.1), le lavorazioni per cui l'Impresa reclamava compenso rientravano fra quelle compensate a corpo e non a misura. Inoltre, precisava che il compenso a corpo delle recinzioni riguardava i campi base sprovvisti di duna e non era il caso del CA02, nel quale tale duna era
“dappertutto prevista”. Altresì, quanto riportato nell'elaborato KCL304 richiamato in riserva altro non era che un tipologico a cui far eventualmente riferimento nel caso di necessità di porre in opera una recinzione. Tali considerazioni sono state confermate nella “riservata” e condivise dai Collaudatori e dalla Commissione per l'Accordo , che ha proposto di respingere la Tes_1 riserva. Il CTU ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della Direzione Lavori, ritenendo la riserva infondata. Inoltre, la quantificazione dell'Impresa consta di un computo contenente un elenco di lavorazioni che non trova alcun riscontro in documenti giustificativi, attestazioni della
DL, o altro riscontro della Committente, cosicché la prestazione di cui chiede conto l'odierna attrice non è riscontrabile.
La richiesta è, dunque, inammissibile e infondata.
RISERVA N. 117- NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°117, l'Impresa lamenta i maggiori costi sostenuti per la fornitura e posa in opera di appoggi conformi alla subentrata nuova normativa che richiede la marcatura CE., così spiegando: “Di fatto, le analisi del prezzo degli appoggi, complete delle offerte dei fornitori, allegate alla gara di appalto e validata dalla Committente, non contemplavano detta marcatura
CE in quanto non ne correva l'obbligo di legge. Come noto, però, nel periodo intercorso tra la data dell'offerta (anno 2009 bando di gara) e l'effettiva fornitura e posa in opera degli appoggi
(conformemente al programma dei lavori e varianti intervenute) è intervenuta una nuova normativa in materia, la EN 1337 - DM 2008 - marcatura CE - carichi SLU, entrata in vigore definitivamente in data 1.08.2011, che ha di fatto sostituito integralmente la vecchia normativa vigente al momento della gara CNR 10018 - DM 1996 - carichi SLE. In ragione di quanto precede, l'impresa ha dovuto pertanto provvedere all'imprevista fornitura di appoggi in conformità a quanto previsto nella EN 1337 - DM 2008 - marcatura CE - carichi SLU, rispetto
a quanto prescritto dalle precedenti disposizioni normative. Riconosciuta l'onerosità di detto adempimento, a partire dal 2009, ANAS ha ricompreso nel prezziario del COMPARTIMENTO
DI CATANZARO il seguente sovrapprezzo: “05.01.021 - ELENCO PREZZI MANUTENZIONE
COMPARTIMENTO DI CATANZARO - ANAS 2009 SOVRAPPREZZO PER LA VOCE
APPOGGI CON MARCATURA CE. - Sovrapprezzo per la voce appoggi progettati e dimensionati in conformità alla norma UNI-EN 1337 e marcati CE secondo il DPR 246/93” pari al 50% del prezzo unitario degli appoggi. Alla luce di quanto precede, trattandosi di maggiori costi sostenuti al di fuori delle previsioni di contratto, causa intervenuta variante normativa, l'Impresa ne domanda pertanto riconoscimento, che quantifica, con riferimento al suddetto sovrapprezzo, nonché, stante il lungo periodo trascorso dall'aggiudicazione dell'appalto, si richiede altresì la restituzione del ribasso d'asta contrattuale;
di seguito si procede alla quantificazione: (...)”
Con riconoscimento aggiornato dell'importo di € 426.413,95 oltre a quanto contrattualmente previsto, oltre oneri accessori fino al dì dell'effettivo soddisfo.
Dall'esame della documentazione operata dal CTU, la riserva risulta parzialmente intempestiva in quanto l'aggiornamento normativo che l'Impresa pone alla base della domanda risale al 2011, come riporta la stessa richiedente, quindi molti anni prima della formulazione della riserva e già in vigore alla data di sottoscrizione del verbale di Accordo Bonario del 19.05.2015.
Il CTU ha valutato, inoltre la quantificazione della riserva del tutto priva di riscontro probatorio, atteso che il preteso sovrapprezzo del 50% asseritamente operato dal Compartimento ANAS di
è del tutto inconferente, sia per soggetto, sia per competenza territoriale e le CP_37 successive voci di incremento, quali le spese generali e l'utile, sono applicati su prezzi che, ove desunti dall'Elenco Prezzi di contratto, sono già comprensivi di tali voci. La riserva non può, dunque, trovare accoglimento.
RISERVA N. 118 – NESSUN IMPORTO RICONOSCIUTO
Con la riserva n°118, l'Impresa lamenta “l'erronea valutazione, in contabilità, dei lavori a misura eseguiti per la demolizione delle vecchie opere d'arte insistenti nel tratto autostradale oggetto di ammodernamento”.
La riserva veniva iscritta in data 5/08/2016, in occasione del SAL n.42 per lavori a tutto il
31/05/2016, per il minore importo di € 235.000,00, con riserva di precisarlo ed aggiornarlo in seguito. Veniva poi confermata ai successivi SAL 43 e 44. Al SAL 45, veniva aggiornata nella maggiore somma di € 443.571,57. Le lavorazioni oggetto della riserva sono state svolte e contabilizzate ben prima dell'emissione del SAL n.42, senza che l'Impresa sollevasse alcun tipo di eccezione al riguardo. Pertanto, la riserva deve ritenersi intempestiva.
Il CTU ha rilevato, inoltre, che non vi sono, agli atti di causa, documenti e/o riscontri tali da poter consentire di esprimere parere sulla fondatezza e sulla quantificazione.
Il CTU, pertanto, ritiene correttamente la riserva, oltreché palesemente intempestiva, indimostrata e quindi non meritevole di accoglimento.
Per quanto sinora indicato, possono essere riconosciute all'impresa le riserve contabili n. 65 (€
177.867,79), n. 86 (€ 27.927,02), n. 89 (€ 88.497,91), n. 91 (€ 65.494,43), n.95 (€ 98.545,20),
n. 97 (€ 116.060,34), per un totale di € 574.392,69.
10.3 - RISERVE RELATIVE AD ASSERITE LACUNE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Al terzo gruppo di riserve appartengono le riserve n. 53, 54, 55, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79,
80, 81, 87, 88 e 98.
Le riserve sono tutte inammissibili in quanto iscritte tardivamente, dovendosi condividere le considerazioni del CTU su ciascuna delle riserve che, per completezza, si riassumono succintamente nei termini che seguono.
RISERVA N. 53.
Con la suddetta riserva l'impresa denunzia i maggiori costi e tempi sulla lavorazione di esecuzione dei pozzi di cui alla wbs prevista all'altezza della progressiva chilometrica C.F._3 198+300, causati, secondo la prospettazione attorea, da carenze del piano di sicurezza e coordinamento allegato al contratto, per l'importo di € 389.025,68. Vengono in rilievo i lavori di realizzazione dei pozzi facenti parte dell'opera di consolidamento del muro MS03, da costruire per la stabilizzazione del movimento franoso che interessa il corpo autostradale alla p.k.198+200. L'impresa si duole dei dinieghi opposti all'avvio dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che aveva ritenuto “non idonei” i piani operativi di sicurezza (POS), che l'appaltatrice era tenuta a produrre ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. h del
D.Lgs n. 81/2008 e che l'appaltatrice aveva prodotto per la circostanza.
La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL
n. 29 per lavori fino al 30/04/2015.
Il 27/05/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva”, esplicitata il 10/06/2015, con indicazione delle ragioni della sua domanda e quantificata in € 482.242,00. La suddetta riserva veniva, poi, confermata fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, allorquando era aggiornata nel minore importo di € 389.025,68 ed era in tal modo confermata anche nello stato finale.
La riserva consegue ad una asserita carenza del PSC della stazione appaltante ravvisata Cont Cont dall'Impresa in occasione dei dinieghi del rispettivamente, il 3/02/2015, quanto al Cont presentato per la prima fase dei lavori ed il 3/04/2015, quanto al presentato per la seconda fase dei lavori.
Ebbene, considerato che l'impresa aveva avuto a disposizione il Registro di contabilità in data
6/02/2015, allorquando esplicitava la firma “con riserva” apposta al SAL n. 25, il 2/03/2015, quando firmava il SAL n°26 “con riserva”, in data 13/03/2015, quando esplicitava la propria riserva al SAL n. 26, il 27/03/2015, quando firmava il SAL n. 27 “con riserva”, in data
10/04/2015, quando esplicitava la propria riserva al SAL n. 27, il 28/04/2015, quando firmava il SAL n.28 “con riserva” ed infine in data 12/05/2015, quando esplicitava la propria riserva al
SAL n. 28 senza dolersi dei maggiori costi asseritamente sostenuti in conseguenza dei dinieghi Cont opposti ai propri POS dal la riserva deve ritenersi la riserva intempestiva.
RISERVA N. 54.
Con la riserva in esame l'impresa lamenta i maggiori oneri sostenuti per la riscontrata inadeguatezza del PSC, nella parte in cui non forniva alcuna indicazione sulla gestione dei varchi in spartitraffico, sebbene previsti e necessari all'espletamento di attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori. La richiesta ammonta ad € 113.840,16.
La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL
n. 29 per lavori fino al 30/04/2015. Il 27/05/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 10/6/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda, senza tuttavia quantificarla. La riserva era quantificata per la prima volta in occasione dell'esplicitazione della riserva al SAL n. 30 per l'importo di € 9.800,00, poi veniva sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, allorquando veniva quantificata nel definitivo importo di € 113.840,16, confermato anche nello stato finale.
Al pari di quanto osservato con la riserva n. 53, le asserite carenze del PSC dovevano essere contestate sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera, considerato anche che con la perizia di variante n. 1 sono stati raddoppiati i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, che è, dunque, inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 55.
La riserva riguarda la mancata previsione nel PSC dei costi di gestione degli impianti in galleria ed ammonta ad € 211.593,43. La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 29 per lavori fino al 30/04/2015.
Il 27/05/2015 l'Impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 10/06/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 140.232,00. Tale riserva veniva poi sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 45, per lavori fino al 31/01/2017, allorquando veniva aggiornata nel definitivo importo di € 211.593,43, confermato nello stato finale.
In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse in ordine alla riserva n.
53, ossia che le asserite carenze al PSC potevano essere eccepite sin dalla consegna dei lavori.
Si rileva, inoltre, che la prima perizia di variante ha previsto il raddoppio dei costi della sicurezza, che l'impresa ha ritenuto congrui sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data
31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, pertanto, la riserva
è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 67.
La riserva ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per l'allestimento dei dispositivi di segnalazione sui mezzi che accedono al cantiere e che, secondo l'attrice, non trovano riscontro nei costi della sicurezza contrattuali.
Veniva iscritta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del 31° SAL per lavori a tutto il 30/06/2015.
In data 28/07/2015, l'Impresa firmava il Registro “con riserva”, ed il successivo 7/08/2015, esplicitava la riserva indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 748.713,20.
Tale riserva veniva poi sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 45, per lavori a tutto il 31/01/2017, allorquando veniva aggiornata nel definitivo importo di € 785.342,40, confermato anche nello stato finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse sulla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC andavano eccepite sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera. Inoltre, la prima perizia di variante ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva in oggetto, che è, dunque, inammissibile in quanto tardiva.
Riserva n. 68
La riserva ha ad oggetto il riconoscimento dei maggiori costi per la sicurezza relativi agli indumenti ad alta visibilità (DPI a protezione contro il rischio interferenziale di investimento).
E' stata in seguito quantificata in relazione a n. 1163 operatori che hanno avuto accesso al cantiere, di cui n. 1051 maestranze e n. 112 impiegati/tecnici, per l'importo complessivo di €
126.680,00.
La riserva n. 68 veniva iscritta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del
31° SAL per lavori a tutto il 30/06/2015.
In data 28/07/2015, l'Impresa firmava il Registro “con riserva” ed il successivo 7/08/2015, esplicitava la riserva indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 102.000,00.
Tale riserva veniva poi sempre aggiornata e/o confermata fino al SAL n. 41 per lavori fino al
30/04/2016, allorquando veniva aggiornata nel definitivo importo di € 126.680,00, confermato fino allo stato finale.
La riserva è inammissibile in quanto tardiva per le considerazioni espresse sulla riserva n. 53, poiché le asserite carenze del PSC dovevano essere eccepite sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera.
RISERVA N. 70.
Con la riserva in oggetto l'impresa chiede il ristoro delle spese sostenute per il riscaldamento/condizionamento dei baraccamenti adibiti ad uffici e dormitori.
La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL
n. 33 per lavori fino al 31/08/2015. Il 5/10/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva”, il
16/10/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in
€ 896.870,80. Tale riserva veniva poi sempre confermata fino al SAL n. 40 per lavori fino al
31/03/2016, allorquando veniva aggiornata dapprima nel maggiore importo di € 1.043.898,80, poi in € 417.873,40, confermato anche allo stato finale. La riserva è inammissibile in quanto tardiva, per le ragioni sopra esposte.
RISERVA N. 71. Con la riserva in esame l'impresa lamenta la mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi di realizzazione degli scavi secondo le previsioni del PSC e ha chiesto il ristoro degli imprevisti oneri conseguentemente subiti. La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 33 per lavori fino al 31/08/2015. Il
5/10/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 16/10/2015 esplicitava la riserva, quantificandola in € 403.260,00. La riserva veniva poi confermata nel medesimo importo fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017 ed era in tal misura confermata anche nello stato finale.
La riserva è tardiva ed in quanto tale inammissibile, poiché, pur afferendo alle modalità di contabilizzazione degli scavi, risulta formulata al SAL n. 33, allorquando la produzione era giunta al 92,37% dell'importo di contratto, non essendo ipotizzabile, avuto anche riguardo alle risultanze del Libretto delle misure prodotto dall'attrice, che in precedenza non fossero stati eseguiti lavori di scavo, sì da non richiedere di portare la questione all'attenzione della
Committente.
Si ribadisce, inoltre, quanto sopra esposto con riferimento alla riserva n. 53 in ordine alla tardività della riserva in oggetto.
RISERVA N. 72.
La riserva ha ad oggetto la doglianza attorea per l'asserita mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi di realizzazione della pista di cantiere nella GN01 “Galleria
Cavallo” mediante riempimento provvisorio dell'arco rovescio, quindi l'appaltatrice chiede il ristoro per i costi imprevisti. La riserva veniva iscritta sul Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 33 per lavori fino al 31/08/2015. Il 5/10/2015 l'impresa firmava il Registro “con riserva” ed il 16/10/2015 esplicitava la riserva, indicando le ragioni della sua domanda e quantificandola in € 367.290,00. La riserva veniva, poi, confermata nel medesimo importo fino al SAL n. 45 per lavori fino al 31/01/2017, confermato anche nello stato finale.
In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le carenze al PSC dovevano essere eccepite sin dalla consegna dei lavori e non in corso d'opera. Inoltre, la prima perizia di variante ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, che è, dunque, inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 73. Con la riserva in oggetto l'impresa deduce la mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alle misure da attuarsi per la protezione del rischio di scivolamento di mezzi e persone lungo i pendii, per complessivi € 722.264,04.
La riserva veniva iscritta in data 16/10/2015, in occasione del SAL n. 33 per lavori a tutto il
31/08/2015, per la minore somma di € 697.594,68. Quindi veniva aggiornata al successivo SAL
n. 34 per l'importo sopra indicato, e poi sempre confermata fino al SAL n°45 ed anche al Conto
Finale. Sulla tempestività, si rileva che le asserite carenze del PSC e delle sue successive integrazioni dovevano essere eccepite fin dalla consegna dei lavori, oppure in occasione della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione del 31/03/2015, ove i costi della sicurezza venivano praticamente raddoppiati, ovvero alla firma dell'Accordo bonario in data 19/05/2015.
La riserva è, dunque, inammissibile perché intempestiva.
RISERVA N. 74.
Con la riserva in esame l'impresa ha chiesto il reintegro del ribasso di gara applicato a determinate opere necessarie alla realizzazione del campo base di cui all'All. XV.1 al D.Lgs.
81/08, ma di fatto non ricomprese nel progetto della sicurezza.
La riserva veniva iscritta il 16/10/2015, in occasione del SAL n. 33 per lavori fino al 31/08/2015
e confermata fino al SAL n. 45 ed anche nel conto finale.
In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 79.
La riserva ha ad oggetto la mancata previsione, nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alla manutenzione ed al ripristino delle recinzioni di cantiere in rete plastificata.
La riserva veniva iscritta la prima volta il 19/11/2015, in occasione del SAL n. 34, per lavori fino al 30/09/2015 ed era sempre confermata in tutti i SAL successivi, fino al SAL n. 45 ed anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva. RISERVA N. 80.
Con la riserva in esame l'impresa deduce la mancata previsione, negli elaborati di contratto e nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alla fornitura ed all'installazione della recinzione atta ad evitare il rischio di invasione della carreggiata autostradale da parte di animali in fase esecutiva. La riserva veniva iscritta la prima volta il 19/11/2015, in occasione del SAL
n. 34 per lavori fino al 30/09/2015 e veniva confermata in tutti i SAL successivi, fino al SAL
n. 45, ed al conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 81.
Con la riserva in oggetto l'impresa si duole della mancata previsione, negli elaborati di contratto e nel computo degli oneri della sicurezza, dei costi relativi alla fornitura e realizzazione di recinzioni in PVC all'interno delle aree di cantiere in riferimento a quanto previsto nella sezione
D del PSC. La riserva veniva iscritta la prima volta il 19/11/2015, in occasione del SAL n. 34, per lavori fino al 30/09/2015 ed era confermata in tutti i SAL successivi, fino al SAL n. 45 ed al conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data
31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 87.
Con la riserva in esame, l'impresa deduce la mancata previsione, negli elaborati di contratto, nelle successive integrazioni e nel computo degli oneri della sicurezza, degli apprestamenti necessari alla prevenzione del rischio di “caduta dall'alto di persone o materiali” in corrispondenza delle opere di fondazione ed elevazione. L'Impresa iscriveva la riserva il
28/01/2016, in occasione del SAL n. 36, per lavori fino al 30/11/2015, e la confermava in tutti i SAL successivi, compreso quello di chiusura contabile n. 45, ed anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 88
Con la riserva in esame l'impresa deduce la mancata previsione, negli elaborati di contratto, nelle successive integrazioni e nel computo degli oneri della sicurezza, degli apprestamenti necessari per garantire la sicurezza nelle fasi realizzative dei pozzi identificati alla CP_9
L'Impresa iscriveva la riserva in data 28/01/2016, in occasione del SAL n. 36, per lavori a tutto il 30/11/2015, per il maggiore importo di € 161.400,00. Successivamente, la riserva veniva confermata in tutti i SAL successivi, ma in occasione del SAL n. 45 veniva aggiornata nell'importo di € 112.600,00, confermato anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
RISERVA N. 98.
La riserva ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri per lo smantellamento dei campi base denominati CA01 e CA02 e baraccamenti di cantiere. La riserva veniva iscritta la prima volta in data 31/03/2016, in occasione del SAL n. 38 fino al 31/01/2016, ma non veniva quantificata.
Veniva confermata nei successivi SAL, sempre senza quantificazione. Essa veniva quantificata solo in occasione dell'ultimo SAL di chiusura contabile n. 45, in 163.000,21, e così confermata anche nel conto finale. In relazione alla tempestività, si ribadiscono le considerazioni espresse con riferimento alla riserva n. 53: le asserite carenze del PSC dovevano essere, invero, eccepite sin dalla consegna dei lavori. Si rileva, inoltre, che la perizia di variante n. 1 ha raddoppiato i costi della sicurezza e l'impresa li ha ritenuti congrui, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 31/03/2015, qualche mese appena prima di iscrivere la riserva di cui trattasi, quindi la riserva è inammissibile in quanto tardiva.
10.4- LIQUIDAZIONE DEL DANNO RELATIVO ALLE RISERVE
Per quanto sinora detto va riconosciuto alla l'importo di € 1.956.373,63 per Parte_1
l'anomalo andamento dell'appalto ed € 574.392,69 per le riserve contabili che sono state ritenute tempestive e fondate, mentre vanno dichiarate inammissibili in quanto tardivamente iscritte le riserve relative alle asserite carenze del PSC.
11.- IL IT LA Parte attrice ha richiesto l'Importo di € 6.995.007,03 a titolo di risarcimento da ritardato collaudo rispetto ai tempi previsti normativamente ed ancora non effettuato alla data di introduzione del giudizio.
Stante il richiamo alla normativa vigente da parte dell'art. 33 del contratto, va premesso che l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che “il collaudo finale, ... deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno”. Al comma 3 del medesimo Art. 141, è stabilito altresì che “il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”.
Da quanto documentato e verificato dal CTU, il collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso il 25/03/2019, ben oltre la scadenza del termine prescritto per legge, al pari del conto finale, emesso il 24.07.2018.
Parte convenuta ha dedotto, in primo luogo, che la data da tenere in considerazione per il completamento dei lavori era il 31.1.2017 e non il 30.6.2016 e che il ritardo è stato dovuto alla responsabilità dell'appaltatore, che si era sempre rifiutato di eseguire gli interventi di completamento e manutenzione delle opere eseguite e risultate viziate e incomplete.
L'assunto della convenuta non può essere condiviso.
In primo luogo, il termine di completamento lavori è stato prorogato al 30.6.2016, come certificato (Certificato di Ultimazione dei lavori prot. DL47/311419/0373/C0/CERT del
27.07.2016) e come ribadito nell'atto di sottomissione del 13.12.2016 (l'impresa accetta “che il termine di ultimazione finale dei lavori in appalto, come stabilito dall'Atto aggiuntivo e di transazione (Rep. n. 20783 del 10/06/2014), così come prorogato dalla nota Aspi prot. 7303 dell'11.04.2016, fissato al 30/06/2016, rimanga confermato”).
Le parti hanno considerato le ulteriori lavorazioni come non essenziali, per quanto relative anche alla seconda perizia di variante e risultano concluse nel termine prorogato del 31.1.2017.
In quanto non essenziali, tali lavorazioni non possono aver costituito ostacolo per il collaudo dell'opera.
Il CTU ha verificato le contestazioni della stazione appaltante e le risposte della impresa appaltatrice ed ha correttamente rilevato che erano state sollevate oltre il termine per completare il collaudo ed erano relative a consegne ad enti terzi, non alla verifica dell'opera oggetto di contratto o di portata minima rispetto alla esecuzione del collaudo. Il collaudo aveva mostrato che per alcune lavorazioni la stazione appaltante si era rivolta a terzi,
a dimostrazione che non avevano ostacolato la conclusione delle operazioni di collaudo stesso.
Ai fini della quantificazione del danno il CTU ha richiamato le valutazioni dell'Autorità di
Vigilanza dei contratti pubblici, che da rilievo alle attività che l'appaltatrice è ancora onerata di eseguire, in particolare ad una percentuale delle spese generali sostenute e che riguardano le spese amministrative d'impresa ancora attive e la custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché i premi pagati per garanzie fidejussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità (cfr. parere AVCP n°AG 13/13 dell'11/04/2013 inerente interrogazione promossa da e Comune di Agrigento). Il Parte_12
CTU ha dato atto che dalla ricostruzione delle parti le opere sono state prese in carico da ASPI,
a dicembre 2015 l'infrastruttura autostradale è stata riaperta al traffico, per cui ha valutato che rimanevano pertanto a gravare sull'Impresa odierna attrice i soli costi per assolvere ai propri obblighi di assistenza alle operazioni di collaudo, per prove ed accertamenti laddove ordinati dalla Committente, ed i costi di manutenzione, ma con l'esclusione di quella che scaturiva dall'uso delle opere, essendo nella disponibilità della Committente e li ha equitativamente determinati nell'1% dei costi diretti, dal 31/12/2016, data ultima alla quale doveva essere rilasciato il Certificato di Collaudo, fino alla data considerata nella domanda in citazione, ossia il 22/03/2018, quindi per 446 giorni.
La quantificazione della somma da riconoscersi viene fatta riferendosi alle spese generali di contratto, sulla base dell'importo lavori da contratto: € 259.951.936,83, tenendo conto della durata contrattuale: 1340 gg.
Spese generali dichiarate: 7%
Utile d'impresa: 3%
Costi diretti: € 259.951.936,83/(1,03*1,07) = € 235.869.645,98
Spese generali di appalto: € 235.869.645,98 * 7% = € 16.510.875,22
Onere giornaliero per spese generali, da contratto: € 16.510.875,22 / gg. 1340 = €/g 12.321,55
Le spese generali residuali in attesa del collaudo si valutano, come dianzi detto, in ragione dell'1% dei costi diretti, per cui corrispondono ad un settimo di quelle appena calcolate (1% :
7% = 1/7 ovverosia €/g 12.321,55 / 7 = €/g 1.760,22)
Ne consegue che l'onere risarcibile all'Impresa sul periodo di 446 gg: €/g 1.760,22*gg. 446 =
€ 785.058,67.
12.- RITARDATI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E INTERESSI La ha, inoltre, richiesto gli interessi da ritardato pagamento dei corrispettivi per il Pt_1 periodo marzo 2011/ottobre2016 per complessivi € 1.584.989,38.
Parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione a richiedere tali imposti a seguito della cessione dei crediti a nel 2011. CP_19
L'eccezione non può trovare accoglimento, atteso che la ha comunicato di aver CP_19 retroceduto i crediti in data 14.10.2016 e la convenuta ha accettato la retrocessione.
Sulla base della normativa applicabile al contratto, occorre tener conto, nel testo applicabile ratione temporis in base alla pubblicazione del bando di gara, il 1° comma dell'art. 133 del
Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 prescrive che: “In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
Il Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 prevede, all'art. 29, che: “1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso” e, all'art. 30, che: “1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 2 Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.”
Anche il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, all'art. 143 (“Termini di pagamento degli acconti e del saldo”), comma 1, prevede che: “Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato [di pagamento, n.d.r.] non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso” e all'Art. 144 (“Interessi per ritardato pagamento”) comma 2 dello stesso DPR 207/2010: “Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”.
A dimostrazione del fondamento della domanda, parte attrice ha prodotto le note di ASPI di autorizzazione alla fatturazione, relative ai certificati dei SAL dal n°19 al n°45 (fatta eccezione per il n°42), le fatture del Consorzio corrispondenti ai certificati dal n°19 al n°45 e tutti i Registri di Contabilità (da 1 a 19) per tutti i n. 45 SAL ed ha, poi, effettuato un conteggio che tiene conto dei SAL a partire dal n. 15 e indicato ulteriori titoli, quali “integr atto aggiunt.”; “Atto integrativo”; “corrisp. Aggiuntivo”, senza documentazione a supporto.
Il CTU da atto che non sono documentate le date di incasso, ma va rilevato che la convenuta non le ha contestate, avendo fatto questione solo in ordine alle date da cui far decorrere gli interessi e non la data finale.
In difetto di dimostrazione che il ritardo sia imputabile alla trasmissione dei documenti da parte dell'appaltatore e non alla stazione appaltante (nelle osservazioni il CTP di ASPI fa un generico riferimento a ritardi maturati anteriormente al SAL 19), va condiviso il calcolo effettuato dal
CTU per i soli SAL dal n. 19 al n. 45, dei quali parte attrice ha prodotto la documentazione, e non per gli altri pagamenti, con riferimento alle date di incasso sono quelle indicate da parte attrice e non contestate da parte convenuta, così calcolando l'importo di € 140.534,30.
13.- LA DOMANDA RICONVENZIONALE
Parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di
[...] al pagamento € 2.139.229,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di ristoro Pt_1 dei danni per le non conformità rilevate dopo l'emissione del conto finale, o quella diversa, maggiore o minore somma accertata.
La domanda attiene a tre non conformità:
a) Impianti di illuminazione viabilità locali LC03 e LC05, per malfunzionamenti rilevati in occasione della consegna agli Enti competenti delle viabilità comunali realizzate nel corso dell'appalto sulle WBS LC03 e LC05, in particolare presso la viabilità VL-LC03 posta all'esterno del nuovo svincolo di Montermarciano e dello svincolo di ON NO
Diversi tratti di cavidotti e relativi cavi sono risultati schiacciati e in nessuna delle torri faro installate dall'Appaltatore sono presenti i dispositivi per il sollevamento delle corone mobili dove sono alloggiati i proiettori, con conseguenti problematiche tecniche per sostituire le lampade fulminate. Si tratta della non conformità n. 266 già in parte considerata nella contabilità finale per € 184.630,07;
b) Vegetale e opere a verde, in quanto secondo la stazione appaltante non è stata rispettata la precisione del P.E. di messa in opera in tutto il lotto n. 4 di idoneo terreno vegetale con installazione di precise essenze arboree e arbustive e un opportuno piano di manutenzione degli interventi (dal capitolato speciale) atto a garantire la piena efficienza degli impianti per un periodo non inferiore a 3 stagioni vegetative dall'ultimazione dei lavori certificata in data
31.01.2017.
Le lavorazioni, contestate dalla Direzione Lavori con note del 04.11.2015 prot. n. AMB/003, del 31.03.2016 prot. n. AMB/007, del 11.05.2016 prot. n. CON/018 e del 20.07.2016 prot.
AMB/009, ma nel conto finale sono state oggetto di detrazione contabile solo per quanto riportato nella NC n. 266.
La convenuta ha ritenuto con riconoscibile alcun compenso pagato in merito al terreno vegetale per euro 1.452.586,61 (art. 702.a e 702.b) e agli inerbimenti per euro 464.519,54 (art. 704.a,
704.b, 704.c e 723), per cui ha ritenuto di dover trattenere dal corrispettivo spettante l'importo di € 1.917.106,15.
c) Danni alla proprietà conseguenti alla comunicazione, in data 2 agosto Controparte_39
2018 ricevuta dalla stazione appaltante di convocazione presso la Camera di Conciliazione di
ON sottoposta dalla proprietà in ordine, in particolare, alla pulizia Controparte_39 delle aree di cantiere nonché al ripristino del piano viabile all'interno dei sottopassi interessati dalla viabilità di cantiere nel corso dei lavori di terza corsia.
Il CTU ha evidenziato che in data 10.10.2017, con nota prot.
DL47/311419/0373/A5U/NC/389053, ASPI provvedeva a trasmettere all'Impresa un “rapporto di Non Conformità NC266” con indicazione di tutte le non conformità rilevate in fase di redazione della contabilità finale, in numero di 31 (distribuite tra piattaforma, fuori piattaforma e documentali), valutate nell'importo di € 1.063.471,91.
In data 24.07.2018 veniva sottoscritto dall'Appaltatore il Conto Finale, nel quale il DL contabilizzava l'importo finale dei lavori pari, ad € 284.950.075,62, dei quali € 26.104.473,48 per oneri della sicurezza. Al suddetto importo andavano ad aggiungersi le somme per spese anticipate dal , pari ad € 637.309,71. Venivano riepilogati tutti gli acconti corrisposti CP_4 all'Appaltatore in corso d'opera, che nei n. 45 certificati di pagamento emessi assommavano in
€ 284.097.511,23. Dal credito dell'Impresa veniva detratto l'importo di € 1.106.762,65 per
“Non Conformità come da allegato B00.01.05”, per un importo netto pari ad € 283.843.312,97.
e il credito netto dell'Impresa, dedotti gli acconti corrisposti e la suddetta detrazione, restava pari a € 383.111,45 e la firmava il Conto Finale “con riserva”, iscrivendovi una riserva Pt_1 specifica sul “Conto Finale dei lavori”, per l'importo di € 1.115.186,44 (non ricompresa nel presente giudizio).
In data 25.03.2019, successivamente all'avvio del giudizio, veniva emesso il Certificato di
Collaudo, nel quale la Commissione confermava la detrazione di € 1.106.762,65 per le non conformità rilevate in sede di Conto Finale dal D.L., e riteneva altresì doversi effettuare le seguenti ulteriori detrazioni:
• € 20.265,90 per le torri faro S1 – LC93 – LC03 – LC05;
• € 49.800,00 per danni proprietà Controparte_30 cosicché il credito netto dell'Impresa si riduceva da € 383.111,45 come certificati nel Conto
Finale al minore importo di € 313.045,55 liquidato al collaudo (= € 383.111,45 - € 20.265,90 -
€ 49.800,00).
Il CTU ha rilevato che dal Certificato di Collaudo le n.3 ulteriori Non Conformità rilevate dal
RUP dopo il Conto Finale, corrispondenti a quelle già trasferite in giudizio a titolo di riconvenzionale, sono state portate all'attenzione della Commissione di Collaudo, che le ha esaminate, come riferito a pag. 112 del Certificato emesso in data 25/03/2019: “Il Responsabile del Procedimento nella Relazione sul Conto Finale ha operato n.2 ulteriori detrazioni per difetti e carenze riscontrate, già contabilizzate, e n. 1 detrazione per mancato intervento di ripristino da parte dell'Appaltatore eseguito in danno dal Concessionario. (...) La Commissione di
Collaudo ha richiesto al Responsabile del Procedimento degli approfondimenti in merito alle detrazioni effettuate nella Relazione sul Conto Finale. Il Rup, pertanto, ha fornito ampia documentazione delle ripetute contestazioni fatte all'appaltatore alle quali non è stato dato alcun riscontro ed ha disposto ulteriori verifiche e sopralluoghi da parte dell'ufficio della Direzione dei Lavori”.
Sostiene parte convenuta che la domanda riconvenzionale sia ancora attuale in quanto relativa a profili ulteriori e diversi rispetto a quanto risultante nel certificato di collaudo.
Il Collegio non condivide la prospettazione di parte convenuta: la domanda riconvenzionale è stata proposta per malfunzionamenti o non conformità emersi anteriormente (e non successivamente) al certificato di collaudo che non era stato ancora emesso, per cui risulta necessariamente superata da tale certificato e relative detrazioni e, nella corretta impostazione del contratto di appalto inter partes, è solo in tale sede che possono essere valutate le attività svolte e l'appaltatore, ove ritenuto, può apporre la sua sottoscrizione con o senza riserva.
La domanda risulta, dunque, improcedibile, né può essere considerata in via di eccezione essendo state già operate le relative detrazioni in sede di verbale di collaudo. 14.- LA LI EI
La ha chiesto dichiararsi la inefficacia della polizza fideiussoria assicurativa (dalla missiva di Pt_1 escussione risulta la n. 4615.00.27.2799546840) emessa dalla compagnia assicurativa CP_3 rilasciata quale cauzione.
Come già indicato nell'ordinanza cautelare e si deve confermare, non è stata prodotta la polizza e relative condizioni, ma le parti sono concordi che quella indicata è la polizza relativa alla cauzione definitiva.
Parte attrice ha invocato il disposto dell'art. 37 del DM 145/2000, che prevedeva che il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
La norma risulta abrogata dal DPR 207/2010, né è applicabile l'art. 235 di tale decreto che prevedeva che
“Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1” in quanto il contratto è stato stipulato il 6 luglio 2010, quindi prima dell'entrata in vigore del DPR 207/2010 (l'8.6.2011). L'art. 357, comma 6 prevedeva che “le disposizioni parte II,….Titolo X (collaudo), non si applicano alla esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX,
XI e XII del DPR n. 554/1999”.
L'art. 101 del DPR n. 554/1999 stabiliva al comma 1 che “La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.”
Da quanto sopraesposto il certificato di fine lavori risale al 30/06/2016 (confermato nell'atto di sottomissione del 13 dicembre 2016) e la successiva fase prorogata sino al 31/1/2017 è relativa alla sola esecuzione delle attività non sostanziali, per cui il termine per l'escussione della cauzione decorreva dal 30/06/2016 e al 30/1/2018 risultava tardiva.
Da quanto detto consegue la dichiarazione di inefficacia della polizza.
15.- CONCLUSIONI: LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E ACCESSORI
Per quanto sinora esposto va riconosciuto a parte attrice:
1) Il risarcimento per anomalo andamento quanto alle riserve n. 57 e 92 (€ 1.505.721,79),
n. 99 (€ 387.426,24) e n. 113 (€ 63.225,60) per un totale di € 1.956.373,63; 2) Il compenso relativo alle riserve contabili riconosciute n. 65 (€ 177.867,79), n. 86 (€
27.927,02), n. 89 (€ 88.497,91), n. 91 (€ 65.494,43), n.95 (€ 98.545,20), n. 97 (€
116.060,34) per un totale di € 574.392,69;
3) Il danno da ritardato collaudo per € 785.058,67;
4) Gli interessi per ritardati pagamenti per € 140.534,30;
Sull'importo riconosciuto alla società quanto alle riserve per anomalo andamento, trattandosi di importo afferente a riserve di natura risarcitoria, nonché sul danno da ritardato collaudo, spetta alla parte attrice la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La rivalutazione decorre dalla data del deposito della c.t.u. (29/09/2021), che ha quantificato il danno a quella data.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, si deve osservare quanto segue. L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta,
i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi”
(cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “… va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'il-lecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso
(Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi,
è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “… Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivaluta-zione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dal-la redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da
Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto, anche la nota sentenza Cass. civ. s.u. n. 1712/95 richiede la prova - ed ancor prima -
l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU
1712/95: “…. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi,
a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano, invece, gli interessi come per legge dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sull'importo relativo alle riserve contabili ed agli interessi da ritardati pagamenti, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi moratori come per legge dalla domanda al saldo.
16.- LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in base all'accertato.
Anche le spese di CTU, liquidate nei rapporti con il CTU come da separato decreto, tra le parti sono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio NRG. 34890/2018 tra e Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA tenuta e per l'effetto CONDANNA al Controparte_1 pagamento in favore di dei seguenti importi: Parte_1
- € 1.956.373,63 per anomalo andamento, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
- € 574,392,69 per riserve contabili oltre interessi dalla domanda al saldo;
- € 785.058,67 per ritardato collaudo oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
- € 140.534,30 quali interessi per ritardati pagamenti, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) Dichiara la inefficacia della polizza fideiussoria assicurativa n.
4615.00.27.2799546840;
3) RIGETTA per il resto la domanda attorea;
4) DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale della convenuta;
5) CONDANNA a rifondere le spese di lite a parte attrice, che Controparte_1 liquida in complessivi € 30.000,00 per compenso professionale ed € 3.372,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) PONE definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto quanto ai rapporti con il CTU, a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/07/2025
Il Presidente
IU Di AL
Il Giudice Relatore
EN OC