TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26932/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della soc. Parte_1
, P.VA , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.VA_1 in Napoli alla piazza Bovio n. 14 presso lo studio dell'avv. Salvatore Severino che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_2
Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De CP_2
Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000610962 prot. CP_2
5105.22/10/2024.0535305, emessa dall sede di Napoli-Vomero con la quale, CP_2 nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Controparte_1
, gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 1.550,31 per violazione dell'art.
[...]
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) a titolo di sanzione amministrativa scaturente dall'asserito omesso versamento di contributi previdenziali (oltre spese di notifica) in relazione all'atto di accertamento prot. . 5105.18/01/2022.0027473 del 18.01.2022 CP_2 riferito all'anno 2017. Eccepiva l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento e la conseguente illegittimità dell'ordinanza opposta richiamando Cass. S.U. N. 10012 2021 nonché l'art. 36 ter del Dpr n. 600 del 29-9-1973, la decadenza del diritto dell'Ente impositore a riscuotere la somma ex art. 25, comma 1, lett. c), del Dpr n. 602/73, la prescrizione del credito nonché, nel merito, l'impossibilità del passaggio di responsabilità dalla società estinta al socio ex art. 2945 c.c. Tanto premesso conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_2 ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio l chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa in quanto CP_2 infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
Quanto al tema d'indagine, la norma di riferimento è la legge 11 novembre 1983, n. 638.
Ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, di tale legge, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è previsto che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Nel caso della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il datore di lavoro al quale viene contestato, mediante la notifica di un atto di accertamento, l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore ad € 10.000 annui subisce la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000, a meno che non provveda ad effettuare il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione della violazione, circostanza che esclude dunque l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa. Tanto chiarito, appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de qua, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 – così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 – recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, l'opponente ha contestato di non avere ricevuto la notifica dell'atto di accertamento riportato dall nell'ordinanza ingiunzione e, segnatamente, l'atto di CP_2 accertamento prot. . 5105.18/01/2022.0027473 del 18.01.2022 riferito all'anno CP_2
2017. Al riguardo va, in via preliminare, premessa l'inapplicabilità al presente giudizio della normativa richiamata - in ordine a tale specifico profilo - dall'istante nel corpo del ricorso introduttivo (art. 25, comma 1, lett. c, del Dpr n. 602/73) trattandosi di disposizione non applicabile alla fattispecie di cui è causa essendo pertinente al riguardo la sola decadenza eventualmente maturata ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81.
L'art 14 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (...) (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Tanto chiarito nessuna valutazione è concessa al giudicante in ordine alla decadenza eventualmente maturata sotto tale specifico profilo trattandosi di un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. In proposito si richiama Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, (ud. 23/09/2021, dep. 14/01/2022), n.1056 ” …secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio".
Va, a questo punto, rigettata anche l'eccezione di prescrizione così come sollevata dalla parte ricorrente in quanto ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e, nel caso di specie, a fronte di una violazione relativa all'annualità 2017, la prescrizione è stata interrotta prima dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione stessa in data 03.02.2022 e, poi, dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio.
In proposito, si evidenzia che la tempestiva notifica dell'atto di accertamento ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981.
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso in esame, l , in quanto onerato, ha CP_2 documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento andata a buon fine ed ha prodotto l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata dalla quale si evince la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere il piego, l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 786043849-9 dell'01.02.2022 nonché, infine, l'avvenuto ritiro presso l'ufficio postale del plico non recapitato, in data 03.02.2022, dal “ ricevente”.
Il procedimento di notificazione risulta, pertanto, intrapreso ai sensi della legge n.890/82 disciplinante la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e, segnatamente, in base all'art. 8 il quale prevede:
“
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario (1) …
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso”. Nella specie l'atto di accertamento risulta essere stato regolarmente notificato, come per legge (“ La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4”), in data 03.02.2022, al momento del ritiro, presso l'ufficio postale, dell'atto non recapitato da parte del destinatario o di un suo delegato con la conseguente irrilevanza anche della mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD) al fine del perfezionamento della notifica, così come previsto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021. Parimenti non rileva il dato che sull'avviso di ricevimento prodotto in atti la firma del soggetto che ha sottoscritto il ritiro dell'atto sarebbe del tutto illeggibile e non sarebbe, in tesi, riconducibile al destinatario e/o ad un suo delegato, non essendo indicata la qualifica del soggetto che ha ritirato il plico, non risultando “barrata” nessuna opzione facente riferimento alla qualifica del soggetto che ha ritirato l'atto (se destinatario, legale rappresentante, delegato ecc.). I giudici di legittimità, con argomentazioni certamente estensibili, per identità di ratio, anche alla fattispecie di cui è causa, hanno osservato che “ con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale,
l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario.
Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica;
ultronea ed irrilevante, pertanto, deve ritenersi la C.T.U. grafologica espletata nel corso del giudizio di secondo grado, non applicandosi, nella specie, le norme sulla verificazione della scrittura privata. (CASSAZIONE 22/05/2024 n.14279). Querela di falso che, nella specie, non risulta essere stata presentata ( cfr. verbale di udienza del 21.05.2025).
Quanto al merito, alcuna allegazione risulta introdotta dall'opponente volta a confutare l'addebito costituito dal mancato versamento delle ritenute previdenziali pretese dall nell'atto impugnato per cui non risulta acquisita la prova liberatoria CP_2 dell'inadempimento. Né alcun rilievo giuridico può essere riconosciuto alla doglianza inerente la violazione, nella specie, dell'art. 2945 c.c. trattandosi di ordinanza ingiunzione pacificamente notificata all'opponente nella sua sola qualità di legale rapp.te della soc.
[...]
( ed, infatti, parte opponente in tale sola veste si Controparte_1 costituisce) e nulla essendo stato specificamente dedotto in merito ad un'eventuale cancellazione della stessa medio tempore intervenuta. Pertanto, l'opposizione va rigettata. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 886,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 21/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26932/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della soc. Parte_1
, P.VA , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.VA_1 in Napoli alla piazza Bovio n. 14 presso lo studio dell'avv. Salvatore Severino che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_2
Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De CP_2
Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000610962 prot. CP_2
5105.22/10/2024.0535305, emessa dall sede di Napoli-Vomero con la quale, CP_2 nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Controparte_1
, gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 1.550,31 per violazione dell'art.
[...]
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) a titolo di sanzione amministrativa scaturente dall'asserito omesso versamento di contributi previdenziali (oltre spese di notifica) in relazione all'atto di accertamento prot. . 5105.18/01/2022.0027473 del 18.01.2022 CP_2 riferito all'anno 2017. Eccepiva l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento e la conseguente illegittimità dell'ordinanza opposta richiamando Cass. S.U. N. 10012 2021 nonché l'art. 36 ter del Dpr n. 600 del 29-9-1973, la decadenza del diritto dell'Ente impositore a riscuotere la somma ex art. 25, comma 1, lett. c), del Dpr n. 602/73, la prescrizione del credito nonché, nel merito, l'impossibilità del passaggio di responsabilità dalla società estinta al socio ex art. 2945 c.c. Tanto premesso conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_2 ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio l chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa in quanto CP_2 infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
Quanto al tema d'indagine, la norma di riferimento è la legge 11 novembre 1983, n. 638.
Ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, di tale legge, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è previsto che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Nel caso della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il datore di lavoro al quale viene contestato, mediante la notifica di un atto di accertamento, l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore ad € 10.000 annui subisce la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000, a meno che non provveda ad effettuare il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione della violazione, circostanza che esclude dunque l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa. Tanto chiarito, appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de qua, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 – così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 – recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, l'opponente ha contestato di non avere ricevuto la notifica dell'atto di accertamento riportato dall nell'ordinanza ingiunzione e, segnatamente, l'atto di CP_2 accertamento prot. . 5105.18/01/2022.0027473 del 18.01.2022 riferito all'anno CP_2
2017. Al riguardo va, in via preliminare, premessa l'inapplicabilità al presente giudizio della normativa richiamata - in ordine a tale specifico profilo - dall'istante nel corpo del ricorso introduttivo (art. 25, comma 1, lett. c, del Dpr n. 602/73) trattandosi di disposizione non applicabile alla fattispecie di cui è causa essendo pertinente al riguardo la sola decadenza eventualmente maturata ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81.
L'art 14 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (...) (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Tanto chiarito nessuna valutazione è concessa al giudicante in ordine alla decadenza eventualmente maturata sotto tale specifico profilo trattandosi di un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. In proposito si richiama Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, (ud. 23/09/2021, dep. 14/01/2022), n.1056 ” …secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio".
Va, a questo punto, rigettata anche l'eccezione di prescrizione così come sollevata dalla parte ricorrente in quanto ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e, nel caso di specie, a fronte di una violazione relativa all'annualità 2017, la prescrizione è stata interrotta prima dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione stessa in data 03.02.2022 e, poi, dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio.
In proposito, si evidenzia che la tempestiva notifica dell'atto di accertamento ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981.
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso in esame, l , in quanto onerato, ha CP_2 documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento andata a buon fine ed ha prodotto l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata dalla quale si evince la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere il piego, l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 786043849-9 dell'01.02.2022 nonché, infine, l'avvenuto ritiro presso l'ufficio postale del plico non recapitato, in data 03.02.2022, dal “ ricevente”.
Il procedimento di notificazione risulta, pertanto, intrapreso ai sensi della legge n.890/82 disciplinante la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e, segnatamente, in base all'art. 8 il quale prevede:
“
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario (1) …
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso”. Nella specie l'atto di accertamento risulta essere stato regolarmente notificato, come per legge (“ La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4”), in data 03.02.2022, al momento del ritiro, presso l'ufficio postale, dell'atto non recapitato da parte del destinatario o di un suo delegato con la conseguente irrilevanza anche della mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD) al fine del perfezionamento della notifica, così come previsto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021. Parimenti non rileva il dato che sull'avviso di ricevimento prodotto in atti la firma del soggetto che ha sottoscritto il ritiro dell'atto sarebbe del tutto illeggibile e non sarebbe, in tesi, riconducibile al destinatario e/o ad un suo delegato, non essendo indicata la qualifica del soggetto che ha ritirato il plico, non risultando “barrata” nessuna opzione facente riferimento alla qualifica del soggetto che ha ritirato l'atto (se destinatario, legale rappresentante, delegato ecc.). I giudici di legittimità, con argomentazioni certamente estensibili, per identità di ratio, anche alla fattispecie di cui è causa, hanno osservato che “ con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale,
l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario.
Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica;
ultronea ed irrilevante, pertanto, deve ritenersi la C.T.U. grafologica espletata nel corso del giudizio di secondo grado, non applicandosi, nella specie, le norme sulla verificazione della scrittura privata. (CASSAZIONE 22/05/2024 n.14279). Querela di falso che, nella specie, non risulta essere stata presentata ( cfr. verbale di udienza del 21.05.2025).
Quanto al merito, alcuna allegazione risulta introdotta dall'opponente volta a confutare l'addebito costituito dal mancato versamento delle ritenute previdenziali pretese dall nell'atto impugnato per cui non risulta acquisita la prova liberatoria CP_2 dell'inadempimento. Né alcun rilievo giuridico può essere riconosciuto alla doglianza inerente la violazione, nella specie, dell'art. 2945 c.c. trattandosi di ordinanza ingiunzione pacificamente notificata all'opponente nella sua sola qualità di legale rapp.te della soc.
[...]
( ed, infatti, parte opponente in tale sola veste si Controparte_1 costituisce) e nulla essendo stato specificamente dedotto in merito ad un'eventuale cancellazione della stessa medio tempore intervenuta. Pertanto, l'opposizione va rigettata. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 886,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 21/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario