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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, decreto cautelare 21/11/2019, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2019
N. 07080/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7080 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA IN non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 16.05.2018, a firma il Direttore Centrale dott. Scadone, recante graduatoria finale del concorso interno per 1000 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto datato 29.06.2018, codice concorso: VIT2018-1000 VICE ISPETTORE; b) del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività� Concorsuali prot. 333-B/12P.4.18/11632 del 13.05.2019, a firma il Direttore dott.ssa Gregoroni, con cui si comunicava l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria del concorso sub 1 per avere riportato la sanzione disciplinare della -OMISSIS-; c) del Decreto del Ministero dell'Interno, di data ed estremi ignoti e non partecipato, con il quale si disponeva formalmente l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per le ragioni sub 2;d) per quanto di ragione, dell'art. 2 del Bando di concorso, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 29.06.2018, nella parte in cui prevede, fra i requisiti di partecipazione, �non aver riportato, nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della -OMISSIS- o sanzione disciplinare più� grave�;e) di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’Amministrazione resistente non ha eseguito le precedenti ordinanze cautelari, con cui era stato disposto il riesame della posizione del ricorrente;
Rilevato l’imminente inizio del corso di formazione, fissato per il 26 novembre 2019;
Ritenuto, pertanto, grave e irreparabile il danno cui verrebbe esposta parte ricorrente, esclusa dalla fase formativa, nelle more della trattazione cautelare collegiale;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di formazione con inizio il 26 novembre 2019.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 dicembre 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma il giorno 21 novembre 2019.
| Il Consigliere delegato |
| Antonio Andolfi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.