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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 13101/2023/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Parte_1
Silvia Cordova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, P.zza
Virgilio n. 4, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.to Maria Grazia
Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza dell'11 dicembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso
- d'essere titolare di pensione categoria INV CIV n. 07097023;
- d'aver ricevuto comunicazione del 10.08.2023-11.09.2023 con cui le CP_2
comunicava un pagamento non dovuto per il periodo 01.03.2019-30.09.2023 per un importo complessivo di euro 21.447,74; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' chiedendo di 1) Dichiarare CP_1 infondata, in fatto ed in diritto, l'indebito comunicato dall' in data 10.08.2023- CP_1
11.09.2023; 2) Dichiarare, conseguentemente, illegittimo, per le motivazioni esposte,
l'eventuale recupero posto in essere dell dell'indebito maturato in favore CP_1 dell'odierno ricorrente;
3) Dichiarare l' comunque prescritto o, decaduto, dal diritto CP_1
di ripetizione delle somme costituenti l'eventuale indebito maturato in favore dell'odierno ricorrente 4) Condannare, l alla restituzione di quanto trattenuto per le motivazioni CP_1
di cui sopra”.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria in quanto, trattandosi di indebito assistenziale, in luogo della generale regola codicistica d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che ne esclude la ripetizione ove da un lato, l'erogazione risultante non dovuta non sia addebitabile al percipiente (buona fede) e, dall'altro, il comportamento dell'ente previdenziale abbia ingenerato un legittimo affidamento nel beneficiario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando CP_1
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, che “[..]
La sig.ra è titolare di pensione ai superstiti SO n 28048526 , Parte_1
decorrenza dicembre 2015 e di prestazione per invalidi civili n. 044-550207097023 Cat.
INVCIV, decorrenza 1 giugno 2008. In data 22/02/2019 a seguito di visita di revisione è stato riconosciuto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)” passando quindi dalla pensione di inabilità all'assegno mensile di assistenza. Essendo titolare di reddito da pensione ai superstiti, non ha più diritto a ricevere la prestazione di invalidità civile per il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge. Con la ricostituzione d'ufficio del 10
2 agosto 2023 è stata così revocata la prestazione dal marzo 2019 determinando un indebito di € 21.447,74. L'indebito è stato contestato per il periodo che va dal 01/03/2019 al
30/09/2023. Il verbale sanitario è stato notificato il 01.03.2019. Parte ricorrente non contesta il percepimento ma ne contesta la ripetibilità in ragione dell'asserita buona fede nel percepimento [..]”.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Sulla scorta della documentazione versata in atti emerge che l'indebito scaturisce dal mancato riconoscimento (in sede di visita di revisione del 22.2.2019) del requisito sanitario in capo alla ricorrente, necessario al fine di mantenere l'erogazione della pensione di inabilità già riconosciuta.
Pertanto, in seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione (75%), il diritto dell'accipiens, dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento (circostanza provata dall' ), deve CP_1
considerarsi inesistente e le somme ricevute (stante il superamento della soglia reddituale per poter percepire l'assegno mensile di assistenza) risultano indebite e come tali ripetibili dall'ente previdenziale.
A tal proposito deve richiamarsi quanto insegnato dalla Suprema Corte con Sentenza
n. 4600 del 19.2.2021 ove ritiene inapplicabile la regola del sottosistema normativo e giurisprudenziale posto a tutela del diritto del percipiente alla prestazione, in caso di 3 mancanza ab origine del diritto alla prestazione che sia conosciuta dall'accipiens medesimo.
Né, nella fattispecie in esame, può ritenersi che l'affidamento della Marchione sia incolpevole: difetta, infatti, in capo alla stessa quella situazione soggettiva assunta come ostativa alla ripetibilità dell'indebito giacché il legittimo affidamento della ricorrente (che non necessariamente coincide con la sussistenza della buona fede) va escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta tempestiva notifica del verbale di visita medica.
Pertanto, avendo la ritualmente ricevuto il verbale di visita collegiale in Parte_1
data 1.3.2019 (con cui le veniva comunicato l'accertamento di un grado di invalidità inferiore rispetto a quello riconosciuto in precedenza), essendo la stessa già titolare di pensione di reversibilità, va escluso ogni affidamento incolpevole del soggetto circa la perdurante spettanza del beneficio, anche se a tale comunicazione non ha fatto seguito in tempi brevi la sospensione o revoca della prestazione assistenziale.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata anche la locale Corte d'Appello con la sentenza n. 568/2024 (pubbl. il 23/07/2024) nella quale così si esprime: «[..] La carenza del requisito sanitario rende indebita la prestazione fin dalla data della revisione che sia sfavorevole al pensionato (art. 37 c. 8 L. 448/1998). Il diritto alle prestazioni assistenziali, infatti, nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento;
parallelamente il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
pertanto le erogazioni indebite effettuate dopo
l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) sanitari non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ. purché il pensionato sia consapevole della cessazione del fatto costitutivo del suo diritto, valendo, in caso contrario, i principi di settore che impongono la tutela dell'affidamento legittimo sulla debenza della prestazione ricevuta. A tale riguardo, tuttavia, non rileva l'eventuale mancato rispetto dell'iter procedimentale per la revoca della prestazione, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole 4 che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, il cui esito sia noto al pensionato, del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. Orbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale,
l' non ha seguito l'iter procedimentale indicato dall'art. 37 c. 8 L. 448/1998, il quale CP_1
prevede l'adozione di un provvedimento di immediata sospensione dell'erogazione del beneficio, prima dell'emanazione del definitivo provvedimento di revoca. Tuttavia, tale irregolarità procedimentale non è idonea ad escludere la consapevolezza del pensionato della natura indebita delle prestazioni perché egli era a conoscenza dell'esito delle visite di revisione cui era stato sottoposto [..] e pertanto sotto nessun profilo poteva intendere come adempimento i pagamenti che l' continuava ad eseguire in suo favore. Infatti, CP_1
[..]L ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata [..], ricevuta CP_1
dall'appellante [..] Vi è poi, con effetto troncante, che [..] ha espressamente affermato la conoscenza degli esiti delle revisioni che lo hanno riguardato [..] Pertanto non sussiste, nella specie, nessun affidamento legittimo sulla debenza delle prestazioni che ne giustifichi la ritenzione da parte dell'appellante. [..]».
Sulla scorta delle superiori considerazioni, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto e la ricorrente è tenuta alla restituzione della somma contestata di euro
21.447,74.
In ordine alle spese di lite - avendo la formulato la dichiarazione di cui Parte_1 all'art. 152 disp. att. c.p.c. e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. - non può essere assoggettata al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc delll'11.12.2024
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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