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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2487/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 27 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BLASETTI ERNESTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 27 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BREDA BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
La signora con ricorso del 30/05/2025 ha chiesto di ottenere la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, descrivendo le condizioni di vita proprie e della minore. Il signor si è costituito in giudizio Pt_2 chiedendo l'accoglimento di conclusioni differenti.
All'udienza del 14/10/2025 la parti hanno dato conto di aver raggiunto un accordo per precisare le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. DISPORRE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 minore presso la mamma;
2. DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, via Giangiorgio Trissino n. 2 alla signora
che ci vivrà unitamente alla figlia minore;
Parte_1
3. DISPORRE CHE il padre vedrà e starà con a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla
Per_1 domenica sera prima dell'ora di cena, nonché un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Le parti potranno concordare fra di loro un week end aggiuntivo con il padre. starà alternativamente
Per_1 con i genitori nelle giornate del 24 e del 25 dicembre e nelle giornate del 31 dicembre e 1° gennaio;
per il resto rimane fermo il calendario ordinario, salvo ogni migliore accordo. Per il 2025 starà con la
Per_1 madre il 24.12 e con il padre il 25.12 e starà con il padre il 31.12 e con la madre il 1°.01. starà in via
Per_1 alternata con i genitori nel giorno di Pasqua e nel giorno di Pasquetta. Nel 2026 starà con il papà
Per_1 il giorno di Pasqua e con la mamma il giorno di Pasquetta. Durante l'estate starà con ciascun
Per_1 genitore per due settimane anche non consecutive. Le parti concordano che le settimane non potranno in ogni caso essere consecutive per i primi anni
4. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 500,00 a titolo di Parte_2 contribuito indiretto al mantenimento di – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT – da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa sottoscritto press il Tribunale di Trieste che viene qui richiamato. Le parti si riservano di rivalutare
l'importo quando la signora avrà reperito un'occupazione e in base al reddito che percepirà;
5. DISPORRE che l'Assegno Unico INPS venga versato integralmente alla mamma;
6. Le parti dichiarano sin da ora di prestare il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
7. Dare atto che il signor si farà carico di tutti gi arretrati dell'affitto ATER e della mensa dell'a.s. Pt_2
2024/2025;
8. SPESE integralmente compensate.”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 27 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 27 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BLASETTI ERNESTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 27 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BREDA BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
La signora con ricorso del 30/05/2025 ha chiesto di ottenere la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, descrivendo le condizioni di vita proprie e della minore. Il signor si è costituito in giudizio Pt_2 chiedendo l'accoglimento di conclusioni differenti.
All'udienza del 14/10/2025 la parti hanno dato conto di aver raggiunto un accordo per precisare le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. DISPORRE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 minore presso la mamma;
2. DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, via Giangiorgio Trissino n. 2 alla signora
che ci vivrà unitamente alla figlia minore;
Parte_1
3. DISPORRE CHE il padre vedrà e starà con a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla
Per_1 domenica sera prima dell'ora di cena, nonché un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Le parti potranno concordare fra di loro un week end aggiuntivo con il padre. starà alternativamente
Per_1 con i genitori nelle giornate del 24 e del 25 dicembre e nelle giornate del 31 dicembre e 1° gennaio;
per il resto rimane fermo il calendario ordinario, salvo ogni migliore accordo. Per il 2025 starà con la
Per_1 madre il 24.12 e con il padre il 25.12 e starà con il padre il 31.12 e con la madre il 1°.01. starà in via
Per_1 alternata con i genitori nel giorno di Pasqua e nel giorno di Pasquetta. Nel 2026 starà con il papà
Per_1 il giorno di Pasqua e con la mamma il giorno di Pasquetta. Durante l'estate starà con ciascun
Per_1 genitore per due settimane anche non consecutive. Le parti concordano che le settimane non potranno in ogni caso essere consecutive per i primi anni
4. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 500,00 a titolo di Parte_2 contribuito indiretto al mantenimento di – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT – da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa sottoscritto press il Tribunale di Trieste che viene qui richiamato. Le parti si riservano di rivalutare
l'importo quando la signora avrà reperito un'occupazione e in base al reddito che percepirà;
5. DISPORRE che l'Assegno Unico INPS venga versato integralmente alla mamma;
6. Le parti dichiarano sin da ora di prestare il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
7. Dare atto che il signor si farà carico di tutti gi arretrati dell'affitto ATER e della mensa dell'a.s. Pt_2
2024/2025;
8. SPESE integralmente compensate.”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 27 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli