TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7146/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MARCUZZO SERENA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. RIZZO EVELINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5/2/2005 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], matrimonio e trascritto al n. 1, Parte II, Serie A,
Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE, alle seguenti condizioni:
1) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra proprietaria esclusiva della stessa, Pt_1
già alla medesima attribuita nella sua qualità di genitore convivente con i figli e che in Per_1 Per_2
tale luogo hanno mantenuto la residenza e tanto sino a quando i figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
2) conferma l'affidamento condiviso del solo figlio , minorenne, ad entrambi i genitori, in modo Per_2
da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e prendere atto che in relazione all'esercizio del diritto di visita le parti hanno concordato che:
- il padre eserciterà il diritto di visita del figlio minore per due weekend al mese dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 20.00 oltre che il lunedì ed il giovedì dalle 18.00 alle 21.00 nei periodi in cui il padre si trova nel Veneto;
- nei periodi dell'anno in cui il padre risiede in Puglia, costui eserciterà il diritto di visita del figlio
2 minore allorquando possibile e previo accordo con la signora recandosi in Veneto per Per_2 Pt_1
l'incombente, ferma restando la possibilità – da concordarsi di volta in volta con la madre
[...]
e dopo aver sentito il figlio minore – che talvolta durante il periodo non scolastico sia il figlio Pt_1
minore a recarsi in Puglia per vedere il padre, con spese di viaggio a carico esclusivo del padre medesimo;
- il figlio , oggi maggiorenne, potrà frequentare il padre liberamente;
Per_1
3) Durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, saranno osservati, in relazione al solo figlio , Per_2
gli accordi stabiliti in sede di separazione: durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio Per_2
per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le feste pasquali per due giorni da concordarsi con la madre e ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie sette giorni consecutivi da alternarsi di anno in anno dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e sette giorni consecutivi da alternarsi di anno in anno dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività e/o i ponti saranno suddivisi tra i genitori nell'arco dell'anno e alternate negli anni. Il padre potrà comunque esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo con la madre
4) In relazione alle condizioni inerenti ai rapporti economici:
- il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo mensile Pt_2
complessivo di € 585,00 (292,50 per ciascun figlio), vale a dire lo stesso importo concordato in sede di separazione ma già aggiornato in base agli indici ISTAT in vigore al momento del deposito del presente ricorso. Tale somma verrà corrisposta alla signora entro il 15 di ogni mese in forma Parte_1
tracciabile nel conto corrente intestato alla stessa presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi avente IBAN [...] 010000004664 e con la precisazione che la predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a far data dall'udienza di divorzio;
- le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per
l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di manifestazione dell'eventuale dissenso i
3 ricorrenti intendono prendere a riferimento il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Treviso datato 01.12.2016, richiamando quanto già pattuito e concordato in sede di separazione personale;
- il sig. cederà alla Sig.ra il diritto di percepire in via esclusiva Parte_2 Parte_1
l'assegno unico per i figli a carico;
- le fatture relative alle utenze dell'abitazione coniugale saranno pagate in via esclusiva dalla sig.ra
Pt_1
- le decisioni di particolare rilievo riguardanti i figli verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori;
- entrambi i coniugi rinunciano all'assegno divorzile;
- le parti, al netto di quanto innanzi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
4