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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 30.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 3458/2021 vertente tra:
nata a [...] [...], CF: ed elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.10.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2017 come bracciante agricola alle dipendenze della per 102 Controparte_2 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' con CP_3 provvedimento del 28.4.2020 le aveva intimato la restituzione della somma di euro 2.228,29 erogata a titolo di disoccupazione agricola, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento e reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno
2017 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_3 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda essendo stati proposti i ricorsi nei termini di legge.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui la steso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola;
essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della insussistenza del rapporto di CP_3 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre, ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi ammessi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazione di questo giudice, che li ha attentamente osservati durante la deposizione, è emerso che la ricorrente, nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricola sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Mazzurco Masi Sebastiano, per 102 giornate annue.
Tali testi hanno indicato con precisione il luogo di lavoro e l'attività svolta, affermando di avere visto lavorare anche parte ricorrente.
Relativamente al luogo di lavoro, parte ricorrente ha precisato che, per errore materiale, nel ricorso era stato indicato come luogo di lavoro anziché . Pt_2 Persona_1
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto verbale unico di accertamento del 9.7.2019 elevato nei confronti della ditta dal quale si evince che sono stati validati alcuni rapporti di Controparte_2 lavoro intercorsi in tale anno tra la ditta e braccianti agricoli. Ciò a ulteriore Controparte_2 dimostrazione che comunque l'azienda ha svolto regolarmente attività agricola, per come confermato anche dall'Ispettore , sentito in altro giudizio, la cui dichiarazione è stata prodotta dalla parte Tes_1 ricorrente.
Tale ispettore, che ha eseguito l'accertamento ed ha affermato che la ditta Controparte_2 nell'anno 2017 ha regolarmente svolto attività di pulitura fondi e raccolta nocciole sui terreni siti in
. Persona_1
Ha, altresì, affermato di avere individuato i soggetti i cui rapporti di lavoro erano da considerare validi, esclusivamente sulla base di un giudizio soggettivo ed a seguito della loro audizione, affermando, peraltro, di non avere sentito molti lavoratori.
Ne consegue che la modalità di scelta operata dagli ispettori appare oltremodo iniqua e comunque erronea. Inoltre, nel caso in esame la parte ricorrente, anche con l'ausilio dei teste, che si ribadisce essere attendibili, ha di mostrato di avere lavorato nell'anno 2017 per la ditta , nei Controparte_2 terreni in possesso della predetta ditta. CP_ L' nulla ha dimostrato, limitandosi a produrre esclusivamente il verbale ispettivo, dal quale si rileva che comunque detta ditta nell'anno 2017 ha svolto attività lavorativa e si è avvalso Controparte_2 di manodopera agricola. Da alcun elemento si deduce che la ricorrente non ha svolto attività lavorativa. Nel verbale nulla si legge in merito alla suddetta parte ricorrente.
I verbalizzanti non sono andati sul posto di lavoro nell'anno 2017 ed hanno effettuato la scelta dei soggetti da confermare e/o cancellare solo sulla base di elementi soggettivi, che non sono stati provati nel giudizio in esame.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
La ricorrente pertanto ha diritto a essere inscritta negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per
102 giornate.
Ne consegue che il provvedimento di indebito impugnato risulta erroneo e/o illegittimo e deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in CP_3 favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento ed alla reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza per l'anno 2017 per 102 giornate e, per l'effetto, ordina all' in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, ad effettuare la suddetta reiscrizione in favore della stessa;
2) annulla il provvedimento impugnato di indebito del 28.4.2020 con conseguentemente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme CP_3 eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_3 processuali, che liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 30.5.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 30.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 3458/2021 vertente tra:
nata a [...] [...], CF: ed elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.10.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2017 come bracciante agricola alle dipendenze della per 102 Controparte_2 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' con CP_3 provvedimento del 28.4.2020 le aveva intimato la restituzione della somma di euro 2.228,29 erogata a titolo di disoccupazione agricola, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento e reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno
2017 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_3 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda essendo stati proposti i ricorsi nei termini di legge.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui la steso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola;
essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della insussistenza del rapporto di CP_3 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre, ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi ammessi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazione di questo giudice, che li ha attentamente osservati durante la deposizione, è emerso che la ricorrente, nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricola sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Mazzurco Masi Sebastiano, per 102 giornate annue.
Tali testi hanno indicato con precisione il luogo di lavoro e l'attività svolta, affermando di avere visto lavorare anche parte ricorrente.
Relativamente al luogo di lavoro, parte ricorrente ha precisato che, per errore materiale, nel ricorso era stato indicato come luogo di lavoro anziché . Pt_2 Persona_1
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto verbale unico di accertamento del 9.7.2019 elevato nei confronti della ditta dal quale si evince che sono stati validati alcuni rapporti di Controparte_2 lavoro intercorsi in tale anno tra la ditta e braccianti agricoli. Ciò a ulteriore Controparte_2 dimostrazione che comunque l'azienda ha svolto regolarmente attività agricola, per come confermato anche dall'Ispettore , sentito in altro giudizio, la cui dichiarazione è stata prodotta dalla parte Tes_1 ricorrente.
Tale ispettore, che ha eseguito l'accertamento ed ha affermato che la ditta Controparte_2 nell'anno 2017 ha regolarmente svolto attività di pulitura fondi e raccolta nocciole sui terreni siti in
. Persona_1
Ha, altresì, affermato di avere individuato i soggetti i cui rapporti di lavoro erano da considerare validi, esclusivamente sulla base di un giudizio soggettivo ed a seguito della loro audizione, affermando, peraltro, di non avere sentito molti lavoratori.
Ne consegue che la modalità di scelta operata dagli ispettori appare oltremodo iniqua e comunque erronea. Inoltre, nel caso in esame la parte ricorrente, anche con l'ausilio dei teste, che si ribadisce essere attendibili, ha di mostrato di avere lavorato nell'anno 2017 per la ditta , nei Controparte_2 terreni in possesso della predetta ditta. CP_ L' nulla ha dimostrato, limitandosi a produrre esclusivamente il verbale ispettivo, dal quale si rileva che comunque detta ditta nell'anno 2017 ha svolto attività lavorativa e si è avvalso Controparte_2 di manodopera agricola. Da alcun elemento si deduce che la ricorrente non ha svolto attività lavorativa. Nel verbale nulla si legge in merito alla suddetta parte ricorrente.
I verbalizzanti non sono andati sul posto di lavoro nell'anno 2017 ed hanno effettuato la scelta dei soggetti da confermare e/o cancellare solo sulla base di elementi soggettivi, che non sono stati provati nel giudizio in esame.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
La ricorrente pertanto ha diritto a essere inscritta negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per
102 giornate.
Ne consegue che il provvedimento di indebito impugnato risulta erroneo e/o illegittimo e deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in CP_3 favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento ed alla reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza per l'anno 2017 per 102 giornate e, per l'effetto, ordina all' in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, ad effettuare la suddetta reiscrizione in favore della stessa;
2) annulla il provvedimento impugnato di indebito del 28.4.2020 con conseguentemente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme CP_3 eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_3 processuali, che liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 30.5.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena