Articolo 1 della Legge 23 novembre 1966, n. 1176
Articolo 2
Versione
24 gennaio 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e gli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1967