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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1677/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.277/2023”
TRA semplificata (P.I. , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Laterza via Verdi 30 c/o studio avv. Vito Passarelli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore;
– APPELLATO– P.IVA_2
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 22/5/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La società semplificata ha impugnato la sentenza n. 277 resa dal Giudice di Pace Pt_1
di Pisticci in data 11/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione nei confronti dell'ordinanza resa dal Prefetto di n.631272022, a seguito di ricorso CP_1 amministrativo proposto dall'opponente avverso il verbale di contestazione n.VX126171, redatto dalla Polizia Municipale di Pisticci per la violazione dell'art. 142 C.d.S., avendo
1 circolato il veicolo tg.GG985EK di proprietà della stessa in data 8/10/2023 sulla SS106 a velocità superiore a quella consentita. A sostegno dell'impugnazione, la ha Pt_1
lamentato come il primo giudice non avesse considerato la contumacia della CP_1
costituitasi con modalità non telematiche, in violazione dell'art. 196 quater disp.
[...]
att. c.p.c., ed ha eccepito il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, assumendo che l'autorità amministrativa non avesse dedotto in ordine alla dedotta nullità del verbale per mancata sottoscrizione digitale del verbale di contestazione, priva di attestazione dell'autenticità della firma, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese processuali.
La , nonostante la regolare notifica dell'atto di appello e del decreto Controparte_1 di comparizione delle parti (eseguita alla stessa amministrazione ed all'Avvocatura dello
Stato) non si è costituita in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è infondata.
Il motivo di gravame addotto dall'appellante, sull'inammissibilità della costituzione della
, a mezzo funzionario delegato, ma non con modalità telematiche (in Controparte_1 ragione dell'applicabilità dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c. ai giudizi pendenti alla data del 30/6/2023 dinanzi agli uffici del Giudice di Pace), pur se condivisibile, non impediva certo all'amministrazione il deposito in forma cartacea di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione amministrativa, come previsto dall'art. 7 D.Lgs.150/2011.Infatti, tale deposito prescinde dalla rituale costituzione dell'amministrazione e può essere eseguito anche in forma cartacea, dovendo darsi esecuzione al decreto del Giudice di Pace che, in ragione di quanto disposto in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha imposto la suddetta produzione allo scopo di valutare la fondatezza del ricorso.
Pertanto, deve prescindersi dalla mancata declaratoria in primo grado della contumacia della , lamentata dall'appellante ed esaminare nel merito l'eccezione Controparte_1 di omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza opposta. A questo fine dalla disamina del provvedimento amministrativo si rileva come nello stesso, relativamente al motivo di ricorso, si faccia esplicito riferimento all'infondatezza delle doglianze della semplificata, essendo stato evidenziato che la violazione era stata commessa CP_2
sulla SS106, classificata strada extraurbana principale di categoria B che non impone la
2 contestazione immediata, senza alcun obbligo di motivazione.
Quanto alla mancanza di firma digitale sul verbale di contestazione, oggetto di specifico motivo di gravame, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per il quale il verbale redatto con sistemi meccanizzati per fini di notificazione non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita (come nella specie) dalla indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (per tutte
Cass. Civ. Sez.II sent. 3/11/2022 n.32429).
In ragione di ciò deve essere confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta dall'appellante avverso l'ordinanza ingiunzione resa dal Prefetto di n.631272022. CP_1
Stante la mancata costituzione dell'appellata non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico della semplificata quelle dalla stessa anticipate. CP_2
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 l'appellante va tuttavia dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dalla società semplificata nei Pt_1
confronti della con ricorso depositato il 20/11/2023 avverso la Controparte_1
sentenza n.277 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 11//10/2023, così provvede nella contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del presente giudizio;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 22/5/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1677/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.277/2023”
TRA semplificata (P.I. , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Laterza via Verdi 30 c/o studio avv. Vito Passarelli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore;
– APPELLATO– P.IVA_2
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 22/5/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La società semplificata ha impugnato la sentenza n. 277 resa dal Giudice di Pace Pt_1
di Pisticci in data 11/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione nei confronti dell'ordinanza resa dal Prefetto di n.631272022, a seguito di ricorso CP_1 amministrativo proposto dall'opponente avverso il verbale di contestazione n.VX126171, redatto dalla Polizia Municipale di Pisticci per la violazione dell'art. 142 C.d.S., avendo
1 circolato il veicolo tg.GG985EK di proprietà della stessa in data 8/10/2023 sulla SS106 a velocità superiore a quella consentita. A sostegno dell'impugnazione, la ha Pt_1
lamentato come il primo giudice non avesse considerato la contumacia della CP_1
costituitasi con modalità non telematiche, in violazione dell'art. 196 quater disp.
[...]
att. c.p.c., ed ha eccepito il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, assumendo che l'autorità amministrativa non avesse dedotto in ordine alla dedotta nullità del verbale per mancata sottoscrizione digitale del verbale di contestazione, priva di attestazione dell'autenticità della firma, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese processuali.
La , nonostante la regolare notifica dell'atto di appello e del decreto Controparte_1 di comparizione delle parti (eseguita alla stessa amministrazione ed all'Avvocatura dello
Stato) non si è costituita in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è infondata.
Il motivo di gravame addotto dall'appellante, sull'inammissibilità della costituzione della
, a mezzo funzionario delegato, ma non con modalità telematiche (in Controparte_1 ragione dell'applicabilità dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c. ai giudizi pendenti alla data del 30/6/2023 dinanzi agli uffici del Giudice di Pace), pur se condivisibile, non impediva certo all'amministrazione il deposito in forma cartacea di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione amministrativa, come previsto dall'art. 7 D.Lgs.150/2011.Infatti, tale deposito prescinde dalla rituale costituzione dell'amministrazione e può essere eseguito anche in forma cartacea, dovendo darsi esecuzione al decreto del Giudice di Pace che, in ragione di quanto disposto in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha imposto la suddetta produzione allo scopo di valutare la fondatezza del ricorso.
Pertanto, deve prescindersi dalla mancata declaratoria in primo grado della contumacia della , lamentata dall'appellante ed esaminare nel merito l'eccezione Controparte_1 di omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza opposta. A questo fine dalla disamina del provvedimento amministrativo si rileva come nello stesso, relativamente al motivo di ricorso, si faccia esplicito riferimento all'infondatezza delle doglianze della semplificata, essendo stato evidenziato che la violazione era stata commessa CP_2
sulla SS106, classificata strada extraurbana principale di categoria B che non impone la
2 contestazione immediata, senza alcun obbligo di motivazione.
Quanto alla mancanza di firma digitale sul verbale di contestazione, oggetto di specifico motivo di gravame, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per il quale il verbale redatto con sistemi meccanizzati per fini di notificazione non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita (come nella specie) dalla indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (per tutte
Cass. Civ. Sez.II sent. 3/11/2022 n.32429).
In ragione di ciò deve essere confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta dall'appellante avverso l'ordinanza ingiunzione resa dal Prefetto di n.631272022. CP_1
Stante la mancata costituzione dell'appellata non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio, restando a carico della semplificata quelle dalla stessa anticipate. CP_2
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 l'appellante va tuttavia dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dalla società semplificata nei Pt_1
confronti della con ricorso depositato il 20/11/2023 avverso la Controparte_1
sentenza n.277 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 11//10/2023, così provvede nella contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del presente giudizio;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 22/5/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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