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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/08/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
- Michele Fornaciari Presidente
- Michela Boi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 129-1/ 2025 proposta da , Parte_1 CF: nei confronti di titolare dell'omonima ditta P.IVA_1 CP_1 individuale con sede Borgo a Mozzano, Controparte_2 via della Stazione n. 1, cap 55023, CF: ; C.F._1 rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria docu- mentata in atti;
considerata l'assenza della società creditrice che, tuttavia, con memoria dell'8.8.2025 aveva anticipato l'assenza e ribadito di insistere nel ricorso;
rilevato che parte debitrice non è comparsa all'udienza del 12.8.2025 cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;
rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00, in quanto le informative dell'Agenzia delle Entrate evidenziano un'esposizione debitoria di oltre 90.000,00 euro;
ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt.2, 40, 41, 49, 121 CCII., dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale
[...] con sede Borgo a Mozzano, via della Stazione Controparte_2
n. 1, cap 55023, CF: e del titolare C.F._1 CP_1 avente ad oggetto: “attività non specializzate di lavori edili”; nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il Dott.
[...] dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1 ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 2 dicembre 2025 ore 11:00 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione. Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.
Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della
Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII. Così deciso in Lucca il 12/08/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Giorgia Maria Ricotti Michele Fornaciari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
- Michele Fornaciari Presidente
- Michela Boi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 129-1/ 2025 proposta da , Parte_1 CF: nei confronti di titolare dell'omonima ditta P.IVA_1 CP_1 individuale con sede Borgo a Mozzano, Controparte_2 via della Stazione n. 1, cap 55023, CF: ; C.F._1 rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria docu- mentata in atti;
considerata l'assenza della società creditrice che, tuttavia, con memoria dell'8.8.2025 aveva anticipato l'assenza e ribadito di insistere nel ricorso;
rilevato che parte debitrice non è comparsa all'udienza del 12.8.2025 cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;
rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00, in quanto le informative dell'Agenzia delle Entrate evidenziano un'esposizione debitoria di oltre 90.000,00 euro;
ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt.2, 40, 41, 49, 121 CCII., dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale
[...] con sede Borgo a Mozzano, via della Stazione Controparte_2
n. 1, cap 55023, CF: e del titolare C.F._1 CP_1 avente ad oggetto: “attività non specializzate di lavori edili”; nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il Dott.
[...] dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1 ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 2 dicembre 2025 ore 11:00 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione. Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.
Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della
Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII. Così deciso in Lucca il 12/08/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Giorgia Maria Ricotti Michele Fornaciari