Art. 1.
Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.
La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.
Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.
La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.