Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente Oggetto : Accertamento negativo, nullità parziale SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4002/2023 del Ruolo Civile contenzioso,
promossa
Da
, e Parte_1 Parte_2 [...]
tutti nella qualità di fideiussori della Parte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Caporotundo Parte_4
mandato in atti
Attori
Contro
( già , già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per essa la sua mandataria in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Trisorio Liuzzi mandato in atti
Convenuta attrice in riconvenzionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.05.2023 regolarmente notificato i sigg.ri
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella espressa qualità convenivano in giudizio la
[...] P_
( già , già e per essa la sua
[...] Controparte_2 Controparte_3
mandataria in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore per sentir per sentir accogliere nei suoi
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare, nel contratto di finanziamento la nullità della clausola di determinazione degli interessi in
quanto Il TAEG dichiarato dalla convenuta risulta difforme dal CP_2
TAEG applicato e, per lo effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e
7 TUB , individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti.2) accertare, nel contratto in oggetto l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per lo effetto del combinato disposto ex artt.
1346 1418, 1419, 1284 individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione , previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.3) dichiarare nullo in contratto pero come strutturato con il metodo alla francese, è
comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici convenuti in contrato.4) condannare la banca a rideterminare il rapporto secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice.5) Condannare
la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Esponeva parte attrice che in data 08.05.2015 era stato sottoscritto un contratto di finanziamento personale per un importo erogato di
€.1.000.000,00 con un piano di ammortamento di 60 mesi rimborsabili in 3
12 rate annuali comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute. Si stabiliva un tasso fiso di interesse per il periodo di ammortamento pari al 5.47%
parte attrice che nel predetto contrato non vi era alcuna Pt_5
indicazione circa il regime del regime di capitalizzazione utilizzato,
negando al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.
Deducevano gli opponenti che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione ( composto o semplice) determinava una serie di criticità
in particolare celando un meccanismo implicito di anatocismo.
Si costituiva in giudizio la Finanziaria convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto e rilevato, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori in solido tra loro, nella espressa qualità, al pagamento in favore di e per essa Controparte_5
della sua mandataria della complessiva Controparte_4
somma di €.193,675,73 alla data del 10.09.2023, di cui 174.433,26 per quota capitale delle rate insolute, €.1.491,14 per quita interessi delle rate insolute, €. 17.735,63 per interessi di mora ( al tasso pattuito nell'art.5 del contratto) ed €.15,70 per spese di insoluto, oltre a ulteriori interessi convenzionali e di mora scaduti e a scadere dall'11.10.2023 sino a soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Sostanzialmente la Finanziaria convenuta sosteneva di aver espressamente pattuito tutte le condizioni e la non superabilità dei limiti di legge nella determinazione degli interessi praticati. 4
Istruita la causa con produzione documentale, e CTU tecnica la stessa,
precisate le conclusioni veniva rinviata all'udienza del 16.05.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata
Ed invero nella specie in esame la espletata CTU che si ritiene di condividere in ogni sua parte, constatava innanzitutto, che nel contratto di mutuo in oggetto, le condizioni applicate erano state espressamente pattuite e riportate sia nel contratto stesso , sia nel documento di sintesi,
sia nell' allegato piano di ammortamento, pure regolarmente sottoscritto.
Il CTU riscontrava inoltre ( contrariamente a quanto asserito dalla parte opponente) la coincidenza del Taeg pattuito con il Taeg applicato e non riscontrava alcun superamento del tasso soglia ( pure lamentato ).
Lo stesso CTU accertava che effettivamente il metodo utilizzato dalla finanziaria nel piano di ammortamento era stato quello c.d. alla “
francese” ; (metodo che si caratterizza nel mantenere costante la rata per l'intera durata del rapporto e la quota di interessi decrescente man mano che il debito viene estinto aumentando progressivamente la quota capitale).
Con riferimento al piano di ammortamento alla francese (metodo di capitalizzazione degli interessi con capitalizzazione composta) da ultimo è intervenuta la
Cassazione a Sezioni Unite (con la Sentenza n.15130 del 2024)
escludendo che nella ipotesi di rispondenti ai requisiti sopra Pt_6
riportati, possa annidarsi un costo occulto, ovvero, una maggiore onerosità del finanziamento. 5
Le Sezioni Unite nella su richiamata sentenza hanno avuto infatti modo di chiarire che quando il contratto di mutuo contiene l'indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse, l'indicazione del pagamento del debito a rate costanti,
devono escludersi tutti i profili di nullità, invocati nella specie da parte opponente, a causa di una presunta indeterminatezza delle pattuizioni.
Le Sezione Unite infine hanno definitivamente chiarito che il maggiore carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione(
riscontrato effettivamente dal CTU nel mutuo in oggetto) non derivando
da un fenomeno di moltiplicazione- in senso tecnico- degli interessi che
maturano su altri interessi…. Ma calcolando l'interesse sul capitale di volta
in volta residuo ( sicché in tal modo non incidendo sugli interessi) il
calcolo degli stessi non integra una violazione dell'art.1283 c.c. “ né
genera per definizione ed in via generale una incertezza sull'interesse
applicato …”
Alla luce sopra di quanto sopra riportato al questo Giudicante con rimane che rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto ed in accogliere della domanda riconvenzionale ( non oggetto di specifica cobtestazione) condannando parte attrice al pagamento delle somma di
€.193.675.73 alla data del 10.09.2023 oltre agli interessi successivi al tasso convenuto.
Quanto alle spese, la giurisprudenza per lungo tempo contrapposta in materia, la Sentenza delle Sezioni Unite intervenuta solo nelle more del presente giudizio (nel 2024) giustificano la compensazione integrale delle 6
stesse, mentre le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti processuali.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto,
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte attrice nella espressa qualità al pagamento in favore della finanziaria convenuta della somma complessiva pari ad €.193,675,73 maturata dalla stessa sino alla data del 10.09.2023, oltre interessi successivi, al tasso convenuto.
3) spese integralmente compensate tra le parti.
4) Spese CTU definitivamente a carico di entrambe le parti processuali.
Lecce,16.05.2025
Il G. O. Avv. Marilena Caroppo