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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA MI Presidente dott.ssa AB MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4874/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Maurizio Lino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 14/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 232/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con ordinanza del 3/3/2025, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 22/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter
1 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (19/2/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 232/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi intendono vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge e far cessare gli effetti civili del matrimonio, conservando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I loro rapporti economici e patrimoniali vengono definiti come segue. La Sig.ra Parte_1 lavora come dipendente con mansioni di animatore territoriale, dal dicembre 2022 (per tale motivo non viene depositato il 730 relativo all'anno 2022), con contratto part time, percependo un reddito netto mensile di circa € 600,00 e il Sig. come agente di commercio, percependo un reddito CP_1 netto mensile di circa € 1.200,00.
a) Pertanto gli odierni ricorrenti convengono che il Sig. verserà mensilmente, Controparte_1 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, alla Sig.ra l'importo di € 200,00 Parte_1
(duecento/00), dovuto per il mantenimento della figlia , rinnovato secondo gli Persona_1 indici I.S.T.A.T. (nello specifico detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito del provvedimento di omologa della separazione), e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
b) Le spese vengono di seguito concordate come da protocollo, da ultimo approvato dal Tribunale di
Palermo.
Per le spese ordinarie giornaliere ciascun genitore provvederà direttamente con i propri fondi in relazione al periodo in cui la figlia coabiterà con ciascuno di loro.
Tali spese sono quelle per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi
2 di antibiotici, antipiretici, e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per parrucchiere estetista (in relazione all'età della minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, ecc.). Per ciò che, invece, concerne le spese straordinarie le stesse saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi, come infra dettagliatamente specificato.
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla minore;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della minore (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Spese extra assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla
3 frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter, pre-scuola e dopo1scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla minore laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- silenzio assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle, ha l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
l'altro genitore potrà comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato dall'altro genitore un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In relazione alle suddette spese extrassegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Il Sig. corrisponderà le somme sopra indicate tramite versamento, a mezzo Controparte_1 bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra ed in essere presso Parte_1 [...]
, avente il seguente IBAN: [...]. La Sig.ra si CP_2 Parte_1 impegna a comunicare con lettera raccomandata A/R, e congruo preavviso, i dati dell'eventuale apertura di un differente conto corrente bancario/postale per la corresponsione del mantenimento predetto.
4 Nulla è dovuto, invece tra le parti a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di avere già definito tutti i pregressi rapporti economici tra essi intercorrenti e provveduto alla divisione di tutti i beni mobili di reciproca spettanza.
3. L'affidamento della figlia minore, viene concordato come segue, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 155 e 155 bis c.c., come modificati dalla legge n. 54 dell' 8/2/2006 (e applicabili anche alla procedura divorzile ai sensi dell'art. 4, comma II°, della medesima legge 45/2006).
a) La figlia verrà affidata in via condivisa ad ambedue i genitori i quali eserciteranno di Persona_1 comune accordo la potestà genitoriale, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla e la minore avrà domicilio prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita a Palermo nella
Via R. Casalaina n. 1.
b) Il Sig. si obbliga a trasferire la propria residenza entro e non oltre il termine Controparte_1 di 30 giorni dal deposito del presente atto presso l'abitazione sita a Bagheria (PA) in Via La Bruto n.
11;
c) Nella suddetta abitazione rimarrà la Sig.ra la quale provvederà all'integrale Parte_1 pagamento delle relative utenze e delle spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione.
d) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico ed eventuali cambi di residenza, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge in ordine agli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé la figlia minore.
e) Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia e tenerla con sé per i seguenti periodi:
- almeno due volte la settimana da concordare di volta in volta, in base alle esigenze della minore e lavorative dei genitori;
in ipotesi di contrasto, il lunedì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
- la minore trascorrerà ogni fine settimana, alternativamente con ciascun genitore;
nel fine settimana in cui sarà con il padre lo stesso potrà tenerla con sé dalle 09.00 del Persona_1 sabato alle 20,00 della domenica;
- durante le vacanze estive trascorrerà nel mese di agosto 15 giorni consecutivi con il Persona_1 padre;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del giorno di natale o del giorno di capodanno, ovvero, previo accordo fra i genitori, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, con il padre il giorno di pasqua e pasquetta con la madre,
l'anno dopo viceversa;
5 - ogni volta che vorranno entrambe le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, potranno concordare diversamente rispetto quanto sopra pattuito;
- in ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza e nei week-end, i Sigg.ri e CP_1 Parte_1 dovessero spostarsi dalla loro abituale residenza insieme alla figlia, entrambi si impegnano a comunicarsi il recapito del luogo di temporanea permanenza.
f) La madre provvederà ad informare il padre, nel caso in cui la figlia dovesse ammalarsi.
g) Le parti si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni paterni e materni.
f) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero ecc.) verrà presa di comune accordo tra i due genitori.
4. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, obbligandosi sin da ora a sottoscrivere tutti i documenti necessari, anche per il rilascio del passaporto della figlia . Persona_1
5. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
6. Le parti stabiliscono, ove non diversamente disposto, che i superiori accordi entreranno in vigore già dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 10/9/2005 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile Controparte_1
del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A dell'anno 2014);
6 c) compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MM RA MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA MI Presidente dott.ssa AB MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4874/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Maurizio Lino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 14/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 232/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con ordinanza del 3/3/2025, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 22/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter
1 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (19/2/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 232/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi intendono vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge e far cessare gli effetti civili del matrimonio, conservando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I loro rapporti economici e patrimoniali vengono definiti come segue. La Sig.ra Parte_1 lavora come dipendente con mansioni di animatore territoriale, dal dicembre 2022 (per tale motivo non viene depositato il 730 relativo all'anno 2022), con contratto part time, percependo un reddito netto mensile di circa € 600,00 e il Sig. come agente di commercio, percependo un reddito CP_1 netto mensile di circa € 1.200,00.
a) Pertanto gli odierni ricorrenti convengono che il Sig. verserà mensilmente, Controparte_1 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, alla Sig.ra l'importo di € 200,00 Parte_1
(duecento/00), dovuto per il mantenimento della figlia , rinnovato secondo gli Persona_1 indici I.S.T.A.T. (nello specifico detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito del provvedimento di omologa della separazione), e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
b) Le spese vengono di seguito concordate come da protocollo, da ultimo approvato dal Tribunale di
Palermo.
Per le spese ordinarie giornaliere ciascun genitore provvederà direttamente con i propri fondi in relazione al periodo in cui la figlia coabiterà con ciascuno di loro.
Tali spese sono quelle per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi
2 di antibiotici, antipiretici, e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per parrucchiere estetista (in relazione all'età della minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, ecc.). Per ciò che, invece, concerne le spese straordinarie le stesse saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi, come infra dettagliatamente specificato.
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla minore;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della minore (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Spese extra assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla
3 frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter, pre-scuola e dopo1scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla minore laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- silenzio assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle, ha l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
l'altro genitore potrà comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato dall'altro genitore un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In relazione alle suddette spese extrassegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Il Sig. corrisponderà le somme sopra indicate tramite versamento, a mezzo Controparte_1 bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra ed in essere presso Parte_1 [...]
, avente il seguente IBAN: [...]. La Sig.ra si CP_2 Parte_1 impegna a comunicare con lettera raccomandata A/R, e congruo preavviso, i dati dell'eventuale apertura di un differente conto corrente bancario/postale per la corresponsione del mantenimento predetto.
4 Nulla è dovuto, invece tra le parti a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di avere già definito tutti i pregressi rapporti economici tra essi intercorrenti e provveduto alla divisione di tutti i beni mobili di reciproca spettanza.
3. L'affidamento della figlia minore, viene concordato come segue, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 155 e 155 bis c.c., come modificati dalla legge n. 54 dell' 8/2/2006 (e applicabili anche alla procedura divorzile ai sensi dell'art. 4, comma II°, della medesima legge 45/2006).
a) La figlia verrà affidata in via condivisa ad ambedue i genitori i quali eserciteranno di Persona_1 comune accordo la potestà genitoriale, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla e la minore avrà domicilio prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita a Palermo nella
Via R. Casalaina n. 1.
b) Il Sig. si obbliga a trasferire la propria residenza entro e non oltre il termine Controparte_1 di 30 giorni dal deposito del presente atto presso l'abitazione sita a Bagheria (PA) in Via La Bruto n.
11;
c) Nella suddetta abitazione rimarrà la Sig.ra la quale provvederà all'integrale Parte_1 pagamento delle relative utenze e delle spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione.
d) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico ed eventuali cambi di residenza, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge in ordine agli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé la figlia minore.
e) Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia e tenerla con sé per i seguenti periodi:
- almeno due volte la settimana da concordare di volta in volta, in base alle esigenze della minore e lavorative dei genitori;
in ipotesi di contrasto, il lunedì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
- la minore trascorrerà ogni fine settimana, alternativamente con ciascun genitore;
nel fine settimana in cui sarà con il padre lo stesso potrà tenerla con sé dalle 09.00 del Persona_1 sabato alle 20,00 della domenica;
- durante le vacanze estive trascorrerà nel mese di agosto 15 giorni consecutivi con il Persona_1 padre;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del giorno di natale o del giorno di capodanno, ovvero, previo accordo fra i genitori, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, con il padre il giorno di pasqua e pasquetta con la madre,
l'anno dopo viceversa;
5 - ogni volta che vorranno entrambe le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, potranno concordare diversamente rispetto quanto sopra pattuito;
- in ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza e nei week-end, i Sigg.ri e CP_1 Parte_1 dovessero spostarsi dalla loro abituale residenza insieme alla figlia, entrambi si impegnano a comunicarsi il recapito del luogo di temporanea permanenza.
f) La madre provvederà ad informare il padre, nel caso in cui la figlia dovesse ammalarsi.
g) Le parti si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni paterni e materni.
f) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero ecc.) verrà presa di comune accordo tra i due genitori.
4. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, obbligandosi sin da ora a sottoscrivere tutti i documenti necessari, anche per il rilascio del passaporto della figlia . Persona_1
5. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
6. Le parti stabiliscono, ove non diversamente disposto, che i superiori accordi entreranno in vigore già dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 10/9/2005 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile Controparte_1
del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A dell'anno 2014);
6 c) compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MM RA MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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