Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 842/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 842/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carlo Liguori nonché, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione del
10.1.2023, dall'avv. Luca Liguori
OPPONENTE
NEI CONFRONTI
[...]
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale special servicer per procura speciale del 08.01.2020 con atto Notaio di Per_1
Milano, rep. n. 44241 e racc. n. 13919, (P.Iva ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariamichela Carratta in virtù di procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
(P. IVA, in persona del Controparte_3
liquidatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Veronica Perrone, Goglia
Francesco e Avvocato Galassi Pasquale
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 8551/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data
19.11.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 8551/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.11.2021, questo
Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di quale mandataria Parte_1 CP_2
di pretesa cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1 Controparte_4
della somma di € 28.248,00 a titolo di saldo debitore relativo al contratto di finanziamento
[...]
dietro cessione del quinto dello stipendio n. 94542, concesso per l'importo di € 31.680,00 al
[...]
in data 30.07.2009. Pt_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunto il quale, in via preliminare di merito, eccepiva il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria. Rappresentava, all'uopo, che il contratto azionato in via monitoria dalla ricorrente era Co stato stipulato con l'istituto di credito (e non con l' ) e che, in ogni caso, non gli era CP_5
stata data comunicazione dell'intervenuta cessione del credito.
Deduceva, poi, che l'inadempimento contestatogli dall'istituto di credito dovesse essere imputato
[... al suo datore di lavoro, il Controparte_3
il quale, pur operando mensilmente in busta paga la trattenuta dell'importo CP_3
corrispondente alla rata del piano di ammortamento, aveva omesso di versare la relativa somma alla banca creditrice.
Per tale motivo, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio il
[...]
, affinché, in caso di soccombenza, quest'ultimo lo Controparte_3
tenesse indenne dal pagamento di quanto dovuto all'opposta.
Autorizzatane la chiamata, si costituiva il terzo insistendo per il rigetto della domanda proposta dall'opponente in quanto infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza del 13 dicembre 2024, il giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni, ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta così come sollevata da . Parte_1
In termini generale, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023). La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria (e Controparte_1
per essa quale mandataria) ha affermato di essere divenuta titolare del credito vantato CP_2
da della somma di € 28.248,00, in virtù del contratto di Controparte_4
finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio n. 94542, concesso per l'importo di €
31.680,00 a in data 30.07.2009. Parte_1
Ha depositato, poi, a dimostrazione dell'assunto, l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante Co l'avviso del contratto di cessione intervenuto, per l'appunto, con l' .
Senonchè, come è stato correttamente evidenziato dall'opponente sin dall'atto di citazione, il contratto di finanziamento in parola era stato originariamente sottoscritto dall'istituto di credito
(cfr. contratto in produzione monitoria e in produzione dell'opponente). CP_5
A fronte di tale deduzione, solo in sede di memoria di replica l'opposta ha dichiarato che il credito Co in contestazione sarebbe stato oggetto di una prima cessione da a e, poi, di un CP_5
Co secondo trasferimento da a Controparte_1
E però, non è stata offerta la prova di quanto affermato.
Premesso, infatti, che il deposito avvenuto unitamente alla memoria di replica è tardivo e, quindi, inammissibile, non appare fuori luogo evidenziare che i documenti prodotti non sono idonei, in ogni caso, a dimostrare la titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Difetta, a monte, la prova della prima cessione, ossia di quella con cui avrebbe trasferito a CP_5
Co
il credito discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto dal . Parte_1
Il riferimento è, in particolare, al documento denominato “atto ricognitivo” sottoscritto da Co
e con cui le parti, in data 31 marzo 2017, diedero atto che l'11 ottobre 2016 Controparte_6
era intervenuto tra loro un “contratto di cessione di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici relativi a finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione”.
Manca, in detto documento, l'esatta identificazione dei crediti ceduti o, quanto meno,
l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli stessi, dovendosi reputare del tutto inidoneo a fornire la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'atto di trasferimento intervenuto tra Co l'originario creditore e il cd. annex in atti: esso, infatti, non solo non appare univocamente riferibile al contratto di cessione (trattasi di una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione) ma neppure contiene quegli elementi minimi e indispensabile per l'identificazione del credito a cui dovrebbe riferirsi.
In definitiva, a parere del Tribunale non vi è prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 8551/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.11.2021.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 842/2022, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8551/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 19.11.2021;
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente e del terzo chiamato, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 3.839,00 (di cui € 3.809,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi