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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 604/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 604/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], ivi residente, C.F._1
in Via di Mezzo n. 7
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il C.F._2
18.08.1981, residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Balderi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via delle Carre n. 37
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: regolamentazione rapporti con la prole ex artt. 337 bis e segg. c.c.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, ex artt. 337 bis e seguenti c.c. ed ex art. 473 bis 51 c.p.c., chiedendo la regolamentazione dell'affidamento, della collocazione residenziale, della contribuzione al mantenimento e del diritto di visita da parte del genitore non collocatario della
2 figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1
nata il [...] da relazione more uxorio a suo tempo tra loro intercorsa, a parziale modifica delle condizioni già stabilite dal Tribunale dei Minorenni di
Genova con provvedimento del 01.03.20210, depositato in data 12.03.2010, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, costituite dallo svolgimento di attività lavorativa retribuita con contratto a tempo indeterminato da parte della
Sig.ra. (quale dipendente presso un negozio di parrucchiera-estetista) e Pt_1 dall'esercizio di attività di impresa da parte del Sig. Pt_2
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha espresso il parere previsto ex art. 473 bis, 51, ultimo comma c.p.c., limitandosi ad apporre il visto sul decreto di fissazione di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art. 473 bis comma 2 c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che le condizioni concordate e riportate in ricorso risultano conformi a legge – dovendosi escludere, in quanto ultronea, l'omologa di quelle inerenti alla collocazione residenziale ed ai tempi e modalità di frequentazione da parte dei genitori della figlia Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente – risultando, in particolare, congrua l'intesa inerente all'ammontare del contributo al mantenimento ordinario di quest'ultima a carico del padre, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento del Tribunale dei Minorenni in data 01.03.2010, pari a complessivi € 180,00 al mese - da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, in quanto rispondente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e di produzione di reddito delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti, tenuto anche conto delle sopravvenienze medio tempore intervenute rispetto alla situazione già in essere, concernenti le attività lavorative svolte dai ricorrenti.
3 La domanda merita pertanto accoglimento, per quanto di ragione, non essendovi luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede, a parziale modifica del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Genova del 01.03.2010, omologando l'accordo tra i ricorrenti, alle seguenti condizioni:
Il Sig. provvederà mensilmente a versare sul conto corrente della Sig.ra Pt_2
l seguente IBAN [...] la somma di € 180,00 Pt_1
(centoottanta/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
– attualmente convivente con la madre presso l'abitazione sita in Per_1
massa, Via dei Colli n.
1 - somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il Sig. provvederà, inoltre, a versare altresì direttamente nelle Pt_2 mani della figlia da poco maggiorenne, la somma mensile di € 100,00 Per_1
(cento/00) per i propri piccoli acquisti e uscite serali, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e seguiranno la regolamentazione prevista dalle linee
Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, da intendersi integralmente richiamate e che si trascrive qui di seguito:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico e di cancelleria, mensa (da tenere congruamente in conto, a secondo del caso di specie, in percentuale sull'assegno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in
4 ambito giornaliero, baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, pre- scuola, doposcuola se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la operazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
Spese di natura ludica o parascolastica
Corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
5 spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, etc); conseguimento della patente presso autoscuole private;
spesa di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, acquisto e mantenimento telefono cellulare dei figli.
Spese sportive
Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie
Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti
Celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli e regali per amici e compagni di scuola dei figli
Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 604/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], ivi residente, C.F._1
in Via di Mezzo n. 7
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il C.F._2
18.08.1981, residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Balderi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via delle Carre n. 37
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: regolamentazione rapporti con la prole ex artt. 337 bis e segg. c.c.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, ex artt. 337 bis e seguenti c.c. ed ex art. 473 bis 51 c.p.c., chiedendo la regolamentazione dell'affidamento, della collocazione residenziale, della contribuzione al mantenimento e del diritto di visita da parte del genitore non collocatario della
2 figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1
nata il [...] da relazione more uxorio a suo tempo tra loro intercorsa, a parziale modifica delle condizioni già stabilite dal Tribunale dei Minorenni di
Genova con provvedimento del 01.03.20210, depositato in data 12.03.2010, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, costituite dallo svolgimento di attività lavorativa retribuita con contratto a tempo indeterminato da parte della
Sig.ra. (quale dipendente presso un negozio di parrucchiera-estetista) e Pt_1 dall'esercizio di attività di impresa da parte del Sig. Pt_2
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha espresso il parere previsto ex art. 473 bis, 51, ultimo comma c.p.c., limitandosi ad apporre il visto sul decreto di fissazione di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art. 473 bis comma 2 c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che le condizioni concordate e riportate in ricorso risultano conformi a legge – dovendosi escludere, in quanto ultronea, l'omologa di quelle inerenti alla collocazione residenziale ed ai tempi e modalità di frequentazione da parte dei genitori della figlia Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente – risultando, in particolare, congrua l'intesa inerente all'ammontare del contributo al mantenimento ordinario di quest'ultima a carico del padre, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento del Tribunale dei Minorenni in data 01.03.2010, pari a complessivi € 180,00 al mese - da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, in quanto rispondente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e di produzione di reddito delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti, tenuto anche conto delle sopravvenienze medio tempore intervenute rispetto alla situazione già in essere, concernenti le attività lavorative svolte dai ricorrenti.
3 La domanda merita pertanto accoglimento, per quanto di ragione, non essendovi luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede, a parziale modifica del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Genova del 01.03.2010, omologando l'accordo tra i ricorrenti, alle seguenti condizioni:
Il Sig. provvederà mensilmente a versare sul conto corrente della Sig.ra Pt_2
l seguente IBAN [...] la somma di € 180,00 Pt_1
(centoottanta/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
– attualmente convivente con la madre presso l'abitazione sita in Per_1
massa, Via dei Colli n.
1 - somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il Sig. provvederà, inoltre, a versare altresì direttamente nelle Pt_2 mani della figlia da poco maggiorenne, la somma mensile di € 100,00 Per_1
(cento/00) per i propri piccoli acquisti e uscite serali, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e seguiranno la regolamentazione prevista dalle linee
Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, da intendersi integralmente richiamate e che si trascrive qui di seguito:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico e di cancelleria, mensa (da tenere congruamente in conto, a secondo del caso di specie, in percentuale sull'assegno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in
4 ambito giornaliero, baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, pre- scuola, doposcuola se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la operazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
Spese di natura ludica o parascolastica
Corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
5 spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, etc); conseguimento della patente presso autoscuole private;
spesa di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, acquisto e mantenimento telefono cellulare dei figli.
Spese sportive
Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie
Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti
Celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli e regali per amici e compagni di scuola dei figli
Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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