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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]E_
Lazzaro di Savena (BO) Via Emilia 1899, rappresentato e difeso dalle Avv.te Arianna Pettazzoni e Susanna Zaccaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo 3 RICORRENTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il E_ C.F._1
12/09/1948
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
29/06/1990, residente in [...]. RESISTENTI CONTUMACI
*** OGGETTO: revoca assegno di mantenimento figli maggiorenni
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18 dicembre 2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa,
- accertare e dichiarare che è economicamente autosufficiente e Controparte_2 conseguentemente:
- dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione della somma mensile di € 542,00 ad oggi versata a titolo di contributo al mantenimento ordinario della SI.ra , da corrispondere Controparte_2 direttamente alla medesima, posto a carico del Dott. con sentenza del Tribunale per i E_ Minorenni dell'Emilia - Romagna, modificata dal decreto del Tribunale di Bologna – Prima Sezione Civile del 06/04/2009, non sussistendone più i presupposti di fatto e di diritto;
pagina 1 di 4 - dichiarare cessato l'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di
, da versare alla madre della stessa, SI.ra non Controparte_2 E_ sussistendone più i presupposti di fatto e di diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e sono i genitori naturali di E_ E_
, nata il [...]. Controparte_2
La paternità del ricorrente è stata accertata con sentenza parziale del Tribunale di Minori di Bologna del 20 aprile 2004. Con sentenza definitiva del 20 novembre 2024, l'anzidetto Tribunale ha anche posto a carico del signor l'obbligo di pagare alla signora per il CP_2 CP_2 mantenimento ordinario di all'epoca minorenne, la somma mensile di € CP_2
450,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale di Bologna con decreto del 6 aprile 2009 ha disposto che l'assegno di mantenimento venisse corrisposto direttamente a avendo questa raggiunto la CP_2 maggiore età.
2. Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 il signor ha chiesto la CP_2 revoca del contributo per il mantenimento ordinario e straordinario riconosciuto alla figlia sul presupposto che la stessa ha un impiego lavorativo stabile. CP_2
e pur se regolarmente Controparte_2 E_ citate, non si sono costituite e all'udienza del 7 maggio 2024 non sono comparse: ne è stata, dunque, dichiarata la contumacia. Nella stessa udienza è stato sentito il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso. Nell'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Tuttavia questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande formulate dal ricorrente. Le richieste del signor devono essere accolte. CP_2
pagina 2 di 4 Infatti dalla documentazione da questi prodotta con il ricorso introduttivo (cfr. docc. 14 e 15) ovvero su autorizzazione del Giudice (cfr. Mod. 730/2022 redditi 2021; Mod. 703/2023 redditi 2022; CU 2022, 2023 e 2024, allegati alla nota di deposito del 3 settembre 2024) si deduce come la figlia fosse già impiegata dal 7 ottobre CP_2
2019 a tempo indeterminato presso la “KPMG s.p.a.” e, dal 16 maggio 2023 sempre a tempo indeterminato, stia lavorando presso la “ . Parte_2
In particolare, dalla documentazione fiscale in atti si evince che Controparte_2
abbia percepito come reddito netto per l'esercizio 2021 la somma di €
[...]
20.755,00 (€ 1.730,00 mensili), per l'esercizio 2022 la somma di € 24.308,00 (€ 2.026,00 mensili) e per l'esercizio 2023 la somma di € 26.751,00 (€ 2.229,00 mensili). Come noto il presupposto su cui si fonda l'istituto del mantenimento, anche per il figlio maggiorenne, è il difetto di autosufficienza economica.
Di conseguenza l'obbligo di corresponsione non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma solo nel caso in cui il figlio abbia raggiunto la propria indipendenza economica ovvero, in applicazione del principio di autoresponsabilità, benché non autosufficiente non si sia adoperato per rendersi effettivamente autonomo economicamente (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020). Nel caso de quo, dunque, parte ricorrente ha ampliamente dimostrato come la figlia abbia raggiunto la propria indipendenza economica Controparte_2 grazie all'attività lavorativa che svolge e che le permette di guadagnare una somma da ritenersi assolutamente idonea ad assicurarle una vita più che dignitosa. Inoltre, per corroborare l'assenza del presupposto alla conservazione dell'assegno di mantenimento, si deve valorizzare anche la circostanza che Controparte_2
è assunta con un contratto a tempo indeterminato, forma negoziale che le
[...] garantisce la più amplia stabilità nonché continuità nella percezione di un reddito. Sussistono, in definitiva, le condizioni per la revoca dell'obbligo in capo al padre di versare il contributo di mantenimento, sia ordinario sia straordinario, in favore della figlia con effetti dalla proposizione del ricorso, dato che già all'epoca era CP_2 impiegata e disponeva di risorse economiche sufficienti per la propria indipendenza.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore corrispondente al minimo per la prima, la seconda e la quarta fase e alla metà del valore medio per la terza, tenuto conto della complessità modesta della controversia.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto n. 905/2019 pubblicata il 12 aprile 2019: 1) revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento E_ ordinario e straordinario della figlia con decorrenza dalla Controparte_2 data di deposito del ricorso;
pagina 3 di 4 2) condanna in solido e a Controparte_2 E_ rifondere integralmente a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi
3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, se dovute. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 26 febbraio 2025.
La Giudice Est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]E_
Lazzaro di Savena (BO) Via Emilia 1899, rappresentato e difeso dalle Avv.te Arianna Pettazzoni e Susanna Zaccaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo 3 RICORRENTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il E_ C.F._1
12/09/1948
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
29/06/1990, residente in [...]. RESISTENTI CONTUMACI
*** OGGETTO: revoca assegno di mantenimento figli maggiorenni
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18 dicembre 2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa,
- accertare e dichiarare che è economicamente autosufficiente e Controparte_2 conseguentemente:
- dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione della somma mensile di € 542,00 ad oggi versata a titolo di contributo al mantenimento ordinario della SI.ra , da corrispondere Controparte_2 direttamente alla medesima, posto a carico del Dott. con sentenza del Tribunale per i E_ Minorenni dell'Emilia - Romagna, modificata dal decreto del Tribunale di Bologna – Prima Sezione Civile del 06/04/2009, non sussistendone più i presupposti di fatto e di diritto;
pagina 1 di 4 - dichiarare cessato l'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di
, da versare alla madre della stessa, SI.ra non Controparte_2 E_ sussistendone più i presupposti di fatto e di diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e sono i genitori naturali di E_ E_
, nata il [...]. Controparte_2
La paternità del ricorrente è stata accertata con sentenza parziale del Tribunale di Minori di Bologna del 20 aprile 2004. Con sentenza definitiva del 20 novembre 2024, l'anzidetto Tribunale ha anche posto a carico del signor l'obbligo di pagare alla signora per il CP_2 CP_2 mantenimento ordinario di all'epoca minorenne, la somma mensile di € CP_2
450,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale di Bologna con decreto del 6 aprile 2009 ha disposto che l'assegno di mantenimento venisse corrisposto direttamente a avendo questa raggiunto la CP_2 maggiore età.
2. Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 il signor ha chiesto la CP_2 revoca del contributo per il mantenimento ordinario e straordinario riconosciuto alla figlia sul presupposto che la stessa ha un impiego lavorativo stabile. CP_2
e pur se regolarmente Controparte_2 E_ citate, non si sono costituite e all'udienza del 7 maggio 2024 non sono comparse: ne è stata, dunque, dichiarata la contumacia. Nella stessa udienza è stato sentito il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso. Nell'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Tuttavia questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande formulate dal ricorrente. Le richieste del signor devono essere accolte. CP_2
pagina 2 di 4 Infatti dalla documentazione da questi prodotta con il ricorso introduttivo (cfr. docc. 14 e 15) ovvero su autorizzazione del Giudice (cfr. Mod. 730/2022 redditi 2021; Mod. 703/2023 redditi 2022; CU 2022, 2023 e 2024, allegati alla nota di deposito del 3 settembre 2024) si deduce come la figlia fosse già impiegata dal 7 ottobre CP_2
2019 a tempo indeterminato presso la “KPMG s.p.a.” e, dal 16 maggio 2023 sempre a tempo indeterminato, stia lavorando presso la “ . Parte_2
In particolare, dalla documentazione fiscale in atti si evince che Controparte_2
abbia percepito come reddito netto per l'esercizio 2021 la somma di €
[...]
20.755,00 (€ 1.730,00 mensili), per l'esercizio 2022 la somma di € 24.308,00 (€ 2.026,00 mensili) e per l'esercizio 2023 la somma di € 26.751,00 (€ 2.229,00 mensili). Come noto il presupposto su cui si fonda l'istituto del mantenimento, anche per il figlio maggiorenne, è il difetto di autosufficienza economica.
Di conseguenza l'obbligo di corresponsione non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma solo nel caso in cui il figlio abbia raggiunto la propria indipendenza economica ovvero, in applicazione del principio di autoresponsabilità, benché non autosufficiente non si sia adoperato per rendersi effettivamente autonomo economicamente (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020). Nel caso de quo, dunque, parte ricorrente ha ampliamente dimostrato come la figlia abbia raggiunto la propria indipendenza economica Controparte_2 grazie all'attività lavorativa che svolge e che le permette di guadagnare una somma da ritenersi assolutamente idonea ad assicurarle una vita più che dignitosa. Inoltre, per corroborare l'assenza del presupposto alla conservazione dell'assegno di mantenimento, si deve valorizzare anche la circostanza che Controparte_2
è assunta con un contratto a tempo indeterminato, forma negoziale che le
[...] garantisce la più amplia stabilità nonché continuità nella percezione di un reddito. Sussistono, in definitiva, le condizioni per la revoca dell'obbligo in capo al padre di versare il contributo di mantenimento, sia ordinario sia straordinario, in favore della figlia con effetti dalla proposizione del ricorso, dato che già all'epoca era CP_2 impiegata e disponeva di risorse economiche sufficienti per la propria indipendenza.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore corrispondente al minimo per la prima, la seconda e la quarta fase e alla metà del valore medio per la terza, tenuto conto della complessità modesta della controversia.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto n. 905/2019 pubblicata il 12 aprile 2019: 1) revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento E_ ordinario e straordinario della figlia con decorrenza dalla Controparte_2 data di deposito del ricorso;
pagina 3 di 4 2) condanna in solido e a Controparte_2 E_ rifondere integralmente a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi
3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, se dovute. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 26 febbraio 2025.
La Giudice Est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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