Versione
12 aprile 1987
12 aprile 1987
Art. 19. 1. Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene e' stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1987. Dall'anno finanziario 1988 il predetto contributo e' determinato con la procedura prevista dall' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 19, comma 1 :
Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), prevede che: "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 19, comma 1 :
Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), prevede che: "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".
Giurisprudenza • 1
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