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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1207/2020 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Maria Molinari ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via del Popolo
62, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
partita IVA , in persona del Dirigente del CP_1 P.IVA_1 [...]
, giusta procura per notaio con sede in Roma Controparte_2 Per_1
alla Via Monzambano n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Vito Vertone giusta procura ad litem in atti, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Potenza al P.le Rizzo n. 1;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato il 24.4.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, in proprio e quale erede di deceduto il 21 luglio 2002, premesso di essere stato Persona_2
assunto quale “Orfano di caduti sul lavoro”, cui sono equiparati i grandi invalidi sul lavoro, dall' Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in seguito , con nomina del CP_1
27.06.1985, prot. n. 05023, quale “cantoniere in prova” con decorrenza dal 07.05.1985, collocato a riposo con decorrenza 01.01.2019, con la qualifica di funzionario amministrativo, settimo livello, deduceva di aver richiesto negli anni l'applicazione della Legge 336/1970 sul presupposto del riconoscimento ai dipendenti figli di orfani e/o di grandi invalidi sul lavoro, di benefici economici sull'ammontare dello stipendio lordo, sul trattamento di fine rapporto e sul rateo di pensione. Evidenziava che nonostante la disposizione normativa risultasse per esplicito applicata agli orfani e/o grandi invalidi di guerra, i benefici devono ritenersi estensibili anche ai figli degli invalidi o orfani di caduti sul lavoro. L'azienda rigettava le sue richieste per “ mancanza di titolo, la normativa prevede l'applicazione dei benefici richiesti ai soli figli dei grandi invalidi di guerra, ascrivibili alla prima categoria – tabella A, allegata al R.D. 12.07.1923 n. 1491”. Con nota del 16.03.2009 aveva precisato all'Azienda che la richiesta di provvidenza doveva intendersi formulata anche ai sensi della Legge 1290/22 – artt. 43 e 44, con applicazione analogica dei benefici non solo agli ex combattenti o ai loro figli, ma anche agli invalidi ed orfani per causa di lavoro. Evidenziava la disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente e quella del di lui fratello e di altro dipendente CP_1
pure dipendenti dalla stessa azienda ed assunto in servizio quale di caduto o invalido Per_3
sul lavoro, nei cui confronti l'azienda aveva riconosciuto le provvidenze economiche dettate dalla Legge 336/1970.
Ritenendo illegittimo, ingiusto e discriminante il comportamento dell'azienda, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento del diritto e per la condanna della resistente al pagamento delle somme derivanti dal riconoscimento delle provvidenze richieste quali conseguenze dei benefici economici calcolati sull'ammontare degli stipendi lordi, della maggiore somma relativa all'incremento sul trattamento di fine rapporto e sul rateo di pensione, nonché interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva l eccependo innanzitutto la nullità del ricorso per genericità, e CP_1
contestando nel merito le argomentazioni del ricorrente e, nella specie, rilevava che la legge invocata dal ricorrente per applicazione analogica, invero è inapplicabile al caso di specie, in mancanza dei presupposti ivi richiesti;
L'art 1 infatti fa riferimento ai “dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giuridico ed amministrativo”. L'art 1 della L 336/70 statuisce che la legge si applica agli “.. ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi”. Tuttavia né la legge 336/70, né gli artt 43-44 del RDL 1290/1922 fanno riferimento a questa equiparazione;
inoltre dal 1° gennaio 2009 i citati art 43-44 sono stati abrogati dall'art 70 co.2 del DL
112/2008 conv. con modif. in Legge 133/2008 e l'intero Regio Decreto Legge 1290/1922 è stato abrogato dall'art 2268 dal D.lgs 66/2010. Rilevava inoltre la decadenza/prescrizione della pretesa per tardività della prima richiesta di riconoscimento dei benefici. Concludeva per il rigetto del ricorso e condanna alle spese di lite.
La causa veniva istruita in via documentale e, dopo una serie di rinvii per trattative di bonario componimento, pervenuta in assegnazione allo scrivente all'udienza odierna, sulle note sostitutive dell0'udienza in presenza depositate dalle parti, veniva trattenuta e decisa come appresso, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito telematico.
2. il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.
Premessi i fatti di causa come in premessa, parte ricorrente invoca l'applicazione in suo favore della legge 336/1970 per l'attribuzione di benefici economici sull'ammontare dello stipendio lordo, sul trattamento di fine rapporto e sul rateo di pensione, analogo trattamento che ricevono gli orfani e/o grandi invalidi di guerra, in quanto estensibili anche ai figli degli invalidi o orfani di caduti sul lavoro.
L'art. 1 Legge n. 336/1970 prevede che “I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo
e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione”. La norma vede come destinatari dei benefici ivi previsti i dipendenti pubblici che siano “ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”.
Al successivo art. 2 stabilisce che “ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga e retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta”
In merito la Corte di Cassazione con orientamento costante e consolidato, ritiene che la locuzione
“categorie equiparate” di cui all'art. 1 Legge n. 336/70 si riferisce solo alle categorie equiparate per legge a quella dei “profughi per l'applicazione del trattato di pace”, ossia l'ultima categoria dell'elenco, in quanto la congiunzione coordinativa “e”, pur potendo unire proposizioni sintatticamente equivalenti, nella costruzione del dettato legislativo appare riferibile esclusivamente all'ultima categoria della serie, nel senso che i benefici previsti dal Legislatore per gli ex combattenti sono estesi alle altre categorie che la stessa legge ha inteso assimilare ai primi e, con specifico riferimento alla categoria dei “profughi per l'applicazione del trattato di pace”, alle categorie a questa equiparate per effetto di altre disposizioni legislative. La costruzione del periodo, in cui la riferita locuzione è conchiusa tra due virgole e prima del verbo (“….per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere….”), avvalora tale conclusione, portando ad escludere che il riferimento alle “categorie equiparate” valga ad estendersi oltre l'ambito così definito. (vds Cass. 20 dicembre 2016, n. 26348).
La Legge n. 474/1958 ha ad oggetto “provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte”. L'intero impianto della legge riguarda i “mutilati ed invalidi per servizio” che siano “titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali” o dei loro congiunti in caso di morte. Anche gli interventi legislativi successivi, nell'ampliare l'alveo applicativo della Legge n. 336/70, lo hanno fatto previo riconoscimento – operato di volta in volta – di una equivalenza alla categoria degli ex combattenti. Così la legge 8 luglio 1971 n. 541 ha previsto che “la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti”. La Legge
n. 824 del 1971 prevede “norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio
1970, n.336, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati”, dove l'espressione “assimilati” deve intendersi riferita alle categorie equiparate a quella degli ex combattenti.
Invero, né l'art. 1 della Legge n 539 del 1950, né l'art. 5 della successiva Legge n 474 del 1958, stabiliscono una parificazione giuridica permanente e automatica tra i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per cause di servizio, in modo che un qualunque beneficio legislativamente stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi;
Dal contesto di tali norme si evince che la categoria dei mutilati e invalidi di guerra viene assunta solo come parametro per l'attribuzione ai mutilati e invalidi per servizio di singoli benefici, con esplicito riferimento alla situazione concretamente esistente ai momento dell'entrata in vigore delle singole leggi (Cass. nn.
492 del 1977, n. 5211 del 1979, n. 2189 del 1980, n. 239 e n. 2133 del 1981 e n. 1830 del 1986).
In conclusione, il ricorso va rigettato perché infondato nel motivo principale, assorbente dele altre motivazioni e contestazioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in base alla materia, al valore (indeterminabile complessità bassa) e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 24.4.2020, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida complessivamente in € 3.700,00
[...]
oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
Potenza, 7 novembre 2023.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla