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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/10/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2314 / 2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. LA GU PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2314/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 04/04/2025
da
(CF. ), con gli avv.ti DE BONA Parte_1 C.F._1
IK e AN BA RI;
ricorrente nei confronti di
(CF. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ET ELENA;
convenuta e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità
1 genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti:
Per_
“1) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso il padre e con residenza anagrafica presso la madre.
2) la madre avrà i seguenti turni di responsabilità: - dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o, nei periodi di sospensione dalle lezioni scolastiche, dalle ore
15.00, sino al venerdì mattina avendo cura di ricondurla a scuola o, nei periodi di sospensione dalle lezioni scolastiche, presso l'abitazione paterna alle 09:00. - una domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.00 sino al lunedì mattina avendo cura di ricondurla a scuola o, nei periodi di sospensione dalle lezioni scolastiche, presso l'abitazione paterna alle ore 09.00; - la metà delle vacanze natalizie con l'alternanza dei seguenti periodi dal 23 dicembre sino al 30 dicembre alle 18:00 e dalle 18:00 del 30
dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- la metà delle vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
-
l'alternanza delle festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25
aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, 4 ottobre), con pernottamento nella giornata antecedente;
l'eventuale ponte, in caso di vacanza scolastica, sarà a favore del genitore presso cui il minore si trova il fine settimana (prevale, infatti il week end sulla festività). In tal caso le festività successive verranno fruite dal genitore che non ha goduto, per effetto del ponte, la festività precedente;
Per_ 3) Obbligarsi ciascun genitore al mantenimento in via diretta della figlia per il tempo che la stessa vivrà presso ciascuna abitazione;
4) Obbligarsi entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, a farsi carico delle spese straordinarie sostenute per i minori, in conformità a quanto previsto dal
Protocollo famiglia del Tribunale di Verona che di seguito si riporta (e comunque da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto): I) spese mediche da documentare,
2 che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio
Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV)
spese scolastiche con specifico e preventivo accordo: (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario perlo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambe le nonne siano impossibilitate e vi sia l'impossibilità per entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro;
viaggi e vacanze senza i genitori). Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque
3 divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti,
darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
5) L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre e nella ripartizione delle spese straordinarie si terrà conto di eventuali bonus quali per esempio il bonus libri;
6) Compensazione integrale delle spese di lite.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto un accordo che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei documenti prodotti, è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse della figlia minore e alla situazione personale ed economica dei genitori.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accordo anche sul punto le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VERONA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica del decreto n. 3129/2021 del Tribunale di Verona del 19 aprile
2021 emesso nel procedimento RG n. 1282/2019, provvede in conformità
alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/10/2025
La Presidente rel.
LA GU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. LA GU PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2314/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 04/04/2025
da
(CF. ), con gli avv.ti DE BONA Parte_1 C.F._1
IK e AN BA RI;
ricorrente nei confronti di
(CF. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ET ELENA;
convenuta e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità
1 genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti:
Per_
“1) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso il padre e con residenza anagrafica presso la madre.
2) la madre avrà i seguenti turni di responsabilità: - dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o, nei periodi di sospensione dalle lezioni scolastiche, dalle ore
15.00, sino al venerdì mattina avendo cura di ricondurla a scuola o, nei periodi di sospensione dalle lezioni scolastiche, presso l'abitazione paterna alle 09:00. - una domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.00 sino al lunedì mattina avendo cura di ricondurla a scuola o, nei periodi di sospensione dalle lezioni scolastiche, presso l'abitazione paterna alle ore 09.00; - la metà delle vacanze natalizie con l'alternanza dei seguenti periodi dal 23 dicembre sino al 30 dicembre alle 18:00 e dalle 18:00 del 30
dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- la metà delle vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
-
l'alternanza delle festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25
aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, 4 ottobre), con pernottamento nella giornata antecedente;
l'eventuale ponte, in caso di vacanza scolastica, sarà a favore del genitore presso cui il minore si trova il fine settimana (prevale, infatti il week end sulla festività). In tal caso le festività successive verranno fruite dal genitore che non ha goduto, per effetto del ponte, la festività precedente;
Per_ 3) Obbligarsi ciascun genitore al mantenimento in via diretta della figlia per il tempo che la stessa vivrà presso ciascuna abitazione;
4) Obbligarsi entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, a farsi carico delle spese straordinarie sostenute per i minori, in conformità a quanto previsto dal
Protocollo famiglia del Tribunale di Verona che di seguito si riporta (e comunque da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto): I) spese mediche da documentare,
2 che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio
Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV)
spese scolastiche con specifico e preventivo accordo: (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario perlo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambe le nonne siano impossibilitate e vi sia l'impossibilità per entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro;
viaggi e vacanze senza i genitori). Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque
3 divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti,
darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
5) L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre e nella ripartizione delle spese straordinarie si terrà conto di eventuali bonus quali per esempio il bonus libri;
6) Compensazione integrale delle spese di lite.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto un accordo che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei documenti prodotti, è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse della figlia minore e alla situazione personale ed economica dei genitori.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accordo anche sul punto le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VERONA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica del decreto n. 3129/2021 del Tribunale di Verona del 19 aprile
2021 emesso nel procedimento RG n. 1282/2019, provvede in conformità
alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/10/2025
La Presidente rel.
LA GU
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