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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4628/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentati e difesi dall' avv. Enrico Leonardo Cimmino, come e Parte_2 Parte_1
da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 4.7.1987;
di aver generato due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, siccome economicamente autosufficienti, sicché non vi è
ragione per discostarsene.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 4.7.1987 in Lecce
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 251 parte II Serie A anno 1987, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 9.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4628/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentati e difesi dall' avv. Enrico Leonardo Cimmino, come e Parte_2 Parte_1
da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 4.7.1987;
di aver generato due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, siccome economicamente autosufficienti, sicché non vi è
ragione per discostarsene.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 4.7.1987 in Lecce
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 251 parte II Serie A anno 1987, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 9.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo