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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9295/2019 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Parte_1
Francesco Falcione e Raffaele Ciardiello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli
alla Salita Arenella, n. 25
– ricorrente –
CONTRO
– Controparte_1
Sede di Napoli, rappresentata e difesa a mezzo di funzionario delegato
– resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 32741 emessa in data 9 Aprile 2019
dall' – Sede di Napoli – e Controparte_2
notificata in data 1° Agosto 2019. CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 27 Maggio 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 22 Legge 689/1981, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 32741 emessa in data 9 Aprile 2019 dall' Controparte_2
– Sede di Napoli – e notificata in data 1° Agosto 2019 con la quale le era
[...]
ingiunto il pagamento della somma di € 20.648,75 per violazione dell'art. 291 bis co. 2 del D.P.R. N.
43/1973 e legge n. 92 del 19 Marzo 2001, sanzionata ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.LGS 8/2016,
relativa all'anno 2013, poiché, con verbale di contestazione e sequestro cautelare accertato in data 21
marzo 2013 dalla Guardia di Finanza I – 2° Nucleo Operativo, protocollo n. CP_3
154112/13 del 22/03/2013, era accertato che la stessa si era resa responsabile del reato di contrabbando per Kg. 4,000 di TLE.
Deduceva preliminarmente la ricorrente la prescrizione del diritto alla riscossione stante il decorso di oltre cinque anni dalla redazione del verbale di contestazione del 21 Marzo 2013.
Eccepiva altresì l'omessa ponderazione degli elementi posti a fondamento dell'irrogazione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Instava conseguentemente, previa sospensione, per l'accoglimento dell'impugnazione con conseguente revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 32741 e vittoria delle spese di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contrastando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto dell'opposizione con
[...]
conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Svolta l'udienza di comparizione delle parti, la causa, istruita in modo documentale, perveniva, a seguito di rinvii, all'udienza di discussione del 27 Maggio 2025, ove, sulle conclusioni delle parti,
era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori costituiti, del dispositivo della sentenza, con riserva di giorni quindici per il deposito della motivazione.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore di quello di Napoli, siccome formulata dalla resistente Controparte_1
con note di trattazione depositate successivamente alla memoria di costituzione e, dunque,
tardivamente.
Deve poi rigettarsi l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente.
Giova premettere che “in tema si sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione Costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass., Sez. Seconda, 26 novembre 2008, n. 28238 e, da ultimo, Cass.. Sez.
Quinta, 20 luglio 2016, n. 14886) con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione
(Cass. n. ri 1081/2007 e 185/2011).
Ciò detto, in punto di mero fatto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, la condotta sanzionata è stata contestata dalla Guardia di Finanza I Gruppo Napoli 2° Nucleo Operativo con processo verbale e sequestro cautelare protocollo n. 154112/13 del 22/03/2013.
L'atto di contestazione n. 13974 dell'1 Febbraio 2017 è stato notificato l'8 Febbraio 2017 mentre l'ordinanza ingiunzione n. 32741 emessa in data 9 Aprile 2019 è stata notificata in data 1 Agosto
2019.
Orbene, la notifica dell'atto di contestazione n. 13974 avvenuta l'1 Febbraio 2017, costituisce interruzione a tutti gli effetti del previsto periodo quinquennale di prescrizione, con la conseguenza del nuovo decorso, per intero e secondo disciplina civilistica, del periodo di prescrizione.
La successiva ordinanza ingiunzione n. 32741 del 9 Aprile 1019 per il pagamento della sanzione contestata con il verbale n. 154112/13 del 22 Marzo 2013 è avvenuta in data 1 Agosto 2019 in costanza dell'ulteriore termine prescrizionale quinquennale decorrente, alla stregua degli anzidetti principi, dall'1 Febbraio 2017, in conformità a quanto disposto dall'art. 28 della Legge n. 689 del
1981, a mente del quale “Il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, confermandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Nulla in punto di spese, stante la costituzione della resistente a mezzo di funzionario delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 9295/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA
l'ordinanza ingiunzione n. 32741 emessa in data 9 Aprile 2019 dall'
[...]
– Sede di Napoli –; 2) COMPENSA le spese di giudizio. Controparte_2
Riserva giorni 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 27 Maggio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.