Art. 26. (Minimi di pensione)
L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno.
Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.
L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno.
Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.