Articolo 26 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1973
Art. 26. (Minimi di pensione)

L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno.
Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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