Versione
1 gennaio 1973
1 gennaio 1973
Art. 26. (Minimi di pensione)
L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno.
Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.
L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno.
Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/10/2009, n. 353Provvedimento: N. 00076/2009 REG.RIC. N. 00353/2009 REG.SEN. N. 00076/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 76 del 2009, proposto da: AC OR, rappresentato e difeso dagli avv. Christoph Baur e Manfred Natzler, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, corso Italia, 32; contro Comune di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cappello, Bianca Maria Giudiceandrea, Alessandra Merini e Gudrun Agostini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura del Comune in Bolzano, vicolo Gumer, 7; …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- annullamento dei provvedimenti amministrativi·
- autorizzazione alle emissioni·
- sospensione dell'attività produttiva·
- tutela dell'ambiente·
- concessione edilizia in sanatoria·
- eccesso di potere·
- compatibilità urbanistica·
- violazione delle norme di attuazione del PUC