Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 09/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 09.04.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
-Sezione distaccata di Ischia- in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al numero 254/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi;
Tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Barano Parte_1 C.F._1
d'Ischia (Na) alla Piazza San Rocco, n. 26, nello studio dell'avv. Gianpaolo Buono, (c.f.
), che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem rilasciata C.F._2
in calce al ricorso ex art 281 decies;
Parte ricorrente
e
( c.f. e p.iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torino (10121) alla Piazza S. Carlo n. 156,
Parte resistente, contumace nonché
, (c.f. ), residente in [...]
Chummanella n. 14;
Parte resistente, contumace
*****
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c, la signora ha chiesto di “1) – Parte_1
1
Riconoscere e dichiarare che (ex e la Controparte_1 Controparte_3
signora , c.f. , quale unica erede del compianto P_ C.F._3
coniuge non vantano alcun diritto o ragione di credito nei confronti Persona_1
della istante e, prima ancora, del suo dante causa (nato a [...] il Persona_2
24.9.1934), come dagli stessi dato atto nelle rispettive dichiarazioni [v. docc. 4 e 5]. 2)
– A seguito della emissione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, ordinare al
Conservatore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di
Pubblicità Immobiliare Circoscrizione di Napoli 2 (ora Ufficio di Pubblicità
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), relativamente agli immobili come innanzi identificati (unità immobiliare in Ischia, alla via Quercia 20, censita in N.C.E.U. al foglio 3, p.lla 233 sub 6, PT, z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, consistenza vani 5), la cancellazione delle seguenti formalità pregiudizievoli ex art. 2668, 1 comma, c.c., nel contempo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo e, segnatamente: - trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 21 gennaio 1983 al n. 1812 r.p., a favore del CP_3
(oggi Intesa San Paolo S.p.A.); - trascrizione della domanda giudiziale eseguita
[...]
l'11 marzo 1983 al n. 6307 r.p., a favore di [nato a [...] il Persona_1
17.5.1950 e deceduto in Ischia il 31.3.2020]; - trascrizione della sentenza n. 2395/85 eseguita il 5 giugno 1985 al n. 12150 r.p. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. 3) – Condannare i convenuti, per la denegata e non creduta ipotesi di ingiusta ed ingiustificata opposizione all'accoglimento delle domande che precedono, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente”.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato di:
- essere proprietaria esclusiva e posseditrice, in Ischia (Na) alla via Quercia, n. 20, di una unità immobiliare censita in N.C.E.U. al foglio 3, p.lla 233 sub 6, PT, z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 113, rendita euro
495,80, in virtù dei titoli così come specificati nella “dichiarazione notarile preliminare sullo stato ipotecario ventennale” del 30.10.2020, a firma del notaio
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; Persona_3
- Che, nella dichiarazione notarile predetta, non sussistono privilegi e/o formalità pregiudizievoli sull'ipoteca su tale consistenze ad eccezione di: “citazione trascritta a 2 il 21 gennaio 1983 al n. 1812 r.p. a favore del CP_3 CP_3
con sede in tesa alla declaratoria di inefficacia della suddetta
[...] CP_3
donazione”; - “citazione trascritta a 2 l'11 marzo 1983 al n. 6307 r.p. a CP_3
favore di [nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Ischia il 31.3.2020], tesa alla declaratoria di inefficacia della suddetta donazione”; - “sentenza n. 2395/85 del 16/12/1984 – 18/3/1985 trascritta a
2 il 5 giugno 1985 al n. 12150 r.p. a favore di con sede in CP_3 Controparte_3
di inefficacia della predetta donazione nei confronti del CP_3 Controparte_3
nei limiti della domanda e fino a concorrenza del credito” [v. doc. 2];
- “pignoramento trascritto a 2 il 5 novembre 2019 al n. 38967 r.p. a favore CP_3
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con sede in Siena, codice fiscale
” P.IVA_3
- Che, dovendo procedere alla iscrizione di ipoteca sui beni come identificati a favore di Banca Mediolanum S.p.A., a garanzia del mutuo da concedersi al signor ha pertanto chiesto di ottenere la cancellazione della trascrizione dei Parte_2
pesi ivi presenti. Per ciò che concerne, invece, la posizione della signora P_
, quale unica erede del compianto coniuge ha rappresentato,
[...] Persona_1
a mezzo dichiarazione: e che, pertanto, “di non aver null'altro a pretendere dal predetto signor né dai suoi eredi e/o aventi causa per il titolo di cui Persona_2
innanzi e per qualsivoglia altro titolo o causale …”;
Ciò posto, benché ritualmente evocati in giudizio, gli odierni resistenti rimanevano contumaci.
Pertanto, all'udienza del 27.11.2024, questo giudicante rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 09.04.2025. La parte presente
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concludeva come da verbali di causa.
____
La domanda può essere accolta ai sensi dell'art. 2668 c.c. comma 1.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni si esegue quando sia debitamente consentita dalle parti interessate o laddove sia ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. In particolare, qualora la cancellazione della domanda giudiziale venga disposta a seguito di accordo delle parti ai sensi dell'art. 2668 comma I c.c., si ritiene che l'accordo possa surrogarsi all'ordine del giudice;
quest'ultimo, pertanto, avrà funzione solo accertativa (e non costitutiva) del fatto che legittima la cancellazione previa verifica della manifestazione del consenso alla cancellazione in forme “debite”, idonee, cioè, a legittimare un intervento del Conservatore, tenuto conto del primario interesse teso alla tutela dell'affidamento dei terzi (v. Trib. Varese, ord.
30 giugno 2010).
Ebbene, a tal riguardo assume rilevanza la dichiarazione liberatoria resa dalla signora , così come depositata in atti e sottoscritta in data 4 P_
luglio 2022, con la quale la stessa ha dichiarato: “che il credito (lire 10.900.000), vantato dal predetto suo coniuge nei confronti del signor (nato a [...]
Ischia il 24.9.1934), è stato pienamente onorato e che, allo stato, non sussistono ragioni di credito nei confronti di quest'ultimo o dei suoi eredi e/o aventi causa”
e, pertanto, “di non aver null'altro a pretendere dal predetto signor Persona_2
né dai suoi eredi e/o aventi causa per il titolo di cui innanzi e per qualsivoglia altro titolo o causale e, per l'effetto, autorizza la Conservatoria dei registri immobiliari di 2 alla cancellazione della trascrizione della citazione CP_3
avvenuta a 2 l'11 Marzo 1983 al numero 6307 RP a favore di CP_3 Per_1
…”.
[...]
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Si ritiene, inoltre, anche alla luce della dichiarazione resa dalla CP_4
con la quale la medesima ha rappresentato l'assenza di qualsivoglia
[...]
diritto di credito su eventuali somme residue, che nulla osterebbe circa la domanda relativa alla cancellazione della trascrizione della sentenza in favore del CP_3
(oggi ) resa nel 1985 (con la quale, per l'appunto, è stata
[...] Controparte_1
dichiarata l'inefficacia della donazione solo nei limiti del credito vantato dalla banca), risultando quindi, la trascrizione medesima priva di efficacia. Infatti,
l'istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A., a seguito di formale richiesta del
9.2.2021 da parte del precedente difensore della ricorrente, avv. Giuseppe Di
Meglio, ha dichiarato di non vantare più alcun credito nei confronti della medesima e del di lei dante causa Persona_2
1. Ciò posto, alla luce della documentazione in atti, emerge che l'avanzato ricorso debba essere accolto, atteso il consenso prestato. Va pertanto ordinato al Conservatore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli,
Servizio di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione di Napoli 2 (ora Ufficio di
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla cancellazione delle seguenti formalità pregiudizievoli:
- trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 21 gennaio 1983 al n. 1812 r.p.,
a favore del (oggi Intesa San Paolo S.p.A.); Controparte_3
- trascrizione della domanda giudiziale eseguita l'11 marzo 1983 al n. 6307 r.p., a favore di (nato a [...] il [...] e deceduto in Ischia Persona_1
il 31.3.2020);
- trascrizione della sentenza n. 2395/85 eseguita il 5 giugno 1985 al n. 12150 r.p.
La parte attrice chiede inoltre, come detto, di “Riconoscere e dichiarare che
(ex e la signora , c.f. Controparte_1 Controparte_3 P_
, quale unica erede del compianto coniuge C.F._3 Persona_1
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non vantano alcun diritto o ragione di credito nei confronti della istante e, prima ancora, del suo dante causa (nato a [...] il [...]), come dagli Persona_2
stessi dato atto nelle rispettive dichiarazioni [v. docc. 4 e 5].
Tale prima domanda va rigettata in quanto, come sollevato dal giudice all'odierna udienza, l'azione di mero accertamento, quindi, è ammissibile purché sussiste l'interesse ad agire e una obiettiva incertezza rispetto ad un rapporto giuridico.
L'incertezza dovrà essere obbiettiva e attuale, capace di produrre un danno, anche solo potenziale, ovvero di un pregiudizio concreto e attuale che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice.
Nel caso di specie alcuna incertezza vi è sull'inesistenza dei diritti di credito delle parti convenute. Né la domanda di accertamento negativo è condizione per l'accoglimento dell'ordine al conservatore di cancellazione delle formalità pregiudizievoli il quale si basa sul consenso prestato dall2 parti.
Inoltre, considerata la natura della controversia ed il comportamento delle parti resistenti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza o deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di parti resistenti;
- In accoglimento parziale della domanda della parte ricorrente, per l'effetto, ordina al
Conservatore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di
Pubblicità Immobiliare Circoscrizione di Napoli 2 (ora Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla cancellazione delle seguenti formalità pregiudizievoli:
- trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 21 gennaio 1983 al n. 1812
r.p., a favore del (oggi Intesa San Paolo S.p.A.); Controparte_3
6 ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 09.04.2025
- trascrizione della domanda giudiziale eseguita l'11 marzo 1983 al n. 6307 r.p., a favore di (nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Ischia il 31.3.2020);
- trascrizione della sentenza n. 2395/85 eseguita il 5 giugno 1985 al n. 12150 r.p.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Ischia mediante lettura in udienza ed allegazione a verbale in data
9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella
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