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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ND HI PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Novara, corso della Vittoria n. 5/d, presso lo studio dell'avv. BERRA ROSITA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, corso della Vittoria
n. 5/d, presso lo studio dell'avv. BERRA ROSITA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 12 giugno
1988 a VA (CZ); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del comune di
VA al n. 7, Atto di matrimonio P. II – Serie A-anno 1988 il 13.06.1988; ordinare al Comune di VA (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
VA (CZ) in data 12 giugno 1988 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1988. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (13/06/1989) e (30/08/1992), entrambe Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/09/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Con provvedimento di questo Presidente è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 di 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VA (CZ) in data 12 giugno 1988 da con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1988;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VA (CZ) di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
ND HI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ND HI PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Novara, corso della Vittoria n. 5/d, presso lo studio dell'avv. BERRA ROSITA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, corso della Vittoria
n. 5/d, presso lo studio dell'avv. BERRA ROSITA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 12 giugno
1988 a VA (CZ); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del comune di
VA al n. 7, Atto di matrimonio P. II – Serie A-anno 1988 il 13.06.1988; ordinare al Comune di VA (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
VA (CZ) in data 12 giugno 1988 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1988. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (13/06/1989) e (30/08/1992), entrambe Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/09/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Con provvedimento di questo Presidente è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 di 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VA (CZ) in data 12 giugno 1988 da con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1988;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VA (CZ) di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
ND HI
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