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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11476/2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., nonché per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, presentato congiuntamente in data 21.10.2025 da:
E Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. STELLA ALESSANDRA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
- letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento de figli minori, AN (09.02.2009) e (25.04.2015), Per_1 nonché per il mantenimento del figlio (24.11.2006) maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da E Parte_1 Pt_2
[...]
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.12.2025;
- ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
1 il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1) dà atto che la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Pt_2
Lestizza, Via Santa Agnese n.4, resta nella sua esclusiva disponibilità completa di arredi avendo la sig.ra già lasciato la stessa sin dall'anno 2020. Parte_1
2) Prende atto che il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, AN e minorenni, manterranno la residenza Per_1 nell'abitazione materna, in Lestizza via Montello n.18/A. Dispone che AN
e siano affidati ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale verrà esercitata Per_1 congiuntamente dai genitori i quali, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno della cura, educazione ed istruzione dei figli assumendo di comune accordo ed in favore degli stessi le decisioni di maggiore interesse. Prende atto che i genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai figli di fruire nel miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) frequenta il I anno universitario, AN il III anno Parte_3 dell'Istituto Tecnico Zanon e la V classe della scuola primaria. Per_1
Dispone che AN e trascorrano con il padre i fine settimana, alternati Per_1 con la madre, e dispone che il padre tenga presso di sé i ragazzi dal venerdì al martedì mattina nonché una notte infrasettimanale allorquando sono collocati presso la madre il fine settimana. Durante il periodo natalizio dispone che i figli trascorrano, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre (sera) e, con l'altro, il periodo dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio compreso. Dispone che i giorni della Vigilia di Natale e di Natale siano comunque trascorsi in alternanza tra i genitori. Per l'anno 2025, dispone che la settimana dal
22 al 31 dicembre sia trascorsa dai figli con la madre ed il giorno di Natale con il padre. Fatto salvo diverso accordo assunto tra i genitori e con conseguente alternanza per gli anni a venire.
Dispone che le vacanze pasquali - dal termine delle lezioni del giovedì prima di
Pasqua fino alle 19.00 del giorno precedente le lezioni scolastiche – siano trascorse
2 interamente con un genitore, ad anni alterni. Dispone, per l'anno 2026, che le festività pasquali siano trascorse con il padre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi il calendario delle ferie estive che trascorreranno con i figli entro il 30 aprile di ogni anno. In particolare, dispone che ciascun genitore tenga con sé i figli durante le vacanze estive un periodo di due/tre settimane, anche non consecutive. Dà atto che in caso di disaccordo, per l'anno
2026, spetterà alla madre scegliere il periodo. Per il futuro quanto agli anni pari deciderà la madre e quanto agli anni dispari il padre.
Rimane ferma la facoltà dei genitori sia di accordarsi diversamente che di individuare ulteriori periodi di vacanza consecutive da trascorrere con i minori nel pieno rispetto delle esigenze dei medesimi e dei loro impegni scolastici e sportivi.
4) Durante la permanenza presso di sé, prende atto che ciascun genitore si occuperà dei figli per ogni esigenza della vita quotidiana - accompagnandoli e riprendendoli dopo le varie attività educative, ricreative e sportive, salvo diversi accordi presi di volta in volta.
5) Dà atto che i genitori si autorizzano reciprocamente a farsi coadiuvare, nella gestione dei figli, dai parenti prossimi che già si occupano di loro.
6) dà atto che l'Assegno Unico e Universale riconosciuto per il nucleo familiare viene e verrà percepito dalla sig.ra Dà atto che a tal fine, il sig. Parte_1
laddove richiesto, si impegna a rilasciare le sottoscrizioni e/o la Pt_2 documentazione che verranno eventualmente richieste. Dà atto che alla sig.ra spetteranno, altresì, in via esclusiva, eventuali benefici comunali e Parte_1 regionali (dote scuola, dote famiglia etc.), con rinuncia da parte del sig. alla Pt_2 richiesta del 50% di sua spettanza.
7) In ragione delle rispettive condizioni economiche, dà atto che il sig. è Pt_2 gravato da un finanziamento e da un mutuo che comportano un esborso mensile di circa euro 900,00 mentre la sig.ra è gravata da un canone di locazione Parte_1 di euro 300,00 mensili, oltre spese.
Dispone, pertanto, che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Pt_2 versando alla sig.ra entro il giorno 12 del mese, l'importo mensile di Parte_1 euro 300,00; detto contributo sarà oggetto di rivalutazione Istat annuale con decorrenza novembre 2026 e sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra i cui estremi sono noti alle parti. Parte_1
3 8) le spese straordinarie necessarie per i figli, individuate giusta Protocollo del
Tribunale di Udine n.28/8/2015 n.3477/15, sono poste a carico al 50% tra i genitori ad eccezione dei costi dei centri estivi, eventuali campus ed il doposcuola di Per_1
Prende atto che un'attività sportiva per figlio verrà pagata al 50% tra i genitori mentre la relativa attrezzatura sarà pagata in via esclusiva dalla madre godendo la stessa dell'AUU e della Dote famiglia. Le spese per l'igiene dentale, eseguita 1-2 volte l'anno dai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori. Dà atto che le detrazioni fiscali seguiranno la medesima ripartizione, di talché i genitori si impegnano acchè le fatture relative alle spese sanitarie, istruzione, trasporto sostenute per i figli, e comunque ogni onere oggetto di detrazione, vengano ripartite al 50% ad eccezione di quelle relative ai costi sostenuti integralmente dalla sig.ra
Parte_1
9) Con riguardo alle spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra i genitori, dà atto che i genitori concorderanno le stesse con modalità informali ma comunque tracciabili (mail, WhatsApp, ecc.).
10) Dà atto che i genitori prestano assenso reciproco al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli AN e Per_1
11) Dà atto che le parti dichiarano che la sig.ra ha rilasciato in data Parte_1
20.12.2005 garanzia n. 05486429/002 Banca 360 FGV in favore del sig. Parte_2 per un importo massimo di euro 130.000,000. Dà atto che il sig.
[...] Pt_2 si impegna, entro due mesi dalla pronuncia della presente sentenza ad individuare altro garante in sostituzione della sig.ra con liberazione della Parte_1 stessa dalla garanzia a suo tempo prestata alla Banca 360 FVG. Dà atto che nell'ipotesi in cui il sig. non reperisse diverso garante ovvero la Banca non Pt_2 acconsentisse alla modifica del soggetto ed alla conseguente liberazione della sig.ra dalla garanzia prestata, il sig. si obbliga a tenere manlevata la Parte_1 Pt_2 sig.ra da qualsiasi onere comunque connesso e derivante dalla Parte_1 garanzia rilasciata.
12) Dà atto che le parti dichiarano che, alla data della sottoscrizione del ricorso, il debito maturato dal sig. per spese straordinarie anticipate dalla madre Pt_2 ammonta ad euro 880,00. Dà atto che le parti concordano che l'importo verrà versato dal sig. in rate mensili di euro 100,00 cadauna a partire dal mese di Pt_2 novembre 2025 sino alla sua estinzione.
4 13) Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., nonché per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, presentato congiuntamente in data 21.10.2025 da:
E Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. STELLA ALESSANDRA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
- letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento de figli minori, AN (09.02.2009) e (25.04.2015), Per_1 nonché per il mantenimento del figlio (24.11.2006) maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da E Parte_1 Pt_2
[...]
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.12.2025;
- ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
1 il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1) dà atto che la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Pt_2
Lestizza, Via Santa Agnese n.4, resta nella sua esclusiva disponibilità completa di arredi avendo la sig.ra già lasciato la stessa sin dall'anno 2020. Parte_1
2) Prende atto che il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, AN e minorenni, manterranno la residenza Per_1 nell'abitazione materna, in Lestizza via Montello n.18/A. Dispone che AN
e siano affidati ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale verrà esercitata Per_1 congiuntamente dai genitori i quali, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno della cura, educazione ed istruzione dei figli assumendo di comune accordo ed in favore degli stessi le decisioni di maggiore interesse. Prende atto che i genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai figli di fruire nel miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) frequenta il I anno universitario, AN il III anno Parte_3 dell'Istituto Tecnico Zanon e la V classe della scuola primaria. Per_1
Dispone che AN e trascorrano con il padre i fine settimana, alternati Per_1 con la madre, e dispone che il padre tenga presso di sé i ragazzi dal venerdì al martedì mattina nonché una notte infrasettimanale allorquando sono collocati presso la madre il fine settimana. Durante il periodo natalizio dispone che i figli trascorrano, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre (sera) e, con l'altro, il periodo dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio compreso. Dispone che i giorni della Vigilia di Natale e di Natale siano comunque trascorsi in alternanza tra i genitori. Per l'anno 2025, dispone che la settimana dal
22 al 31 dicembre sia trascorsa dai figli con la madre ed il giorno di Natale con il padre. Fatto salvo diverso accordo assunto tra i genitori e con conseguente alternanza per gli anni a venire.
Dispone che le vacanze pasquali - dal termine delle lezioni del giovedì prima di
Pasqua fino alle 19.00 del giorno precedente le lezioni scolastiche – siano trascorse
2 interamente con un genitore, ad anni alterni. Dispone, per l'anno 2026, che le festività pasquali siano trascorse con il padre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi il calendario delle ferie estive che trascorreranno con i figli entro il 30 aprile di ogni anno. In particolare, dispone che ciascun genitore tenga con sé i figli durante le vacanze estive un periodo di due/tre settimane, anche non consecutive. Dà atto che in caso di disaccordo, per l'anno
2026, spetterà alla madre scegliere il periodo. Per il futuro quanto agli anni pari deciderà la madre e quanto agli anni dispari il padre.
Rimane ferma la facoltà dei genitori sia di accordarsi diversamente che di individuare ulteriori periodi di vacanza consecutive da trascorrere con i minori nel pieno rispetto delle esigenze dei medesimi e dei loro impegni scolastici e sportivi.
4) Durante la permanenza presso di sé, prende atto che ciascun genitore si occuperà dei figli per ogni esigenza della vita quotidiana - accompagnandoli e riprendendoli dopo le varie attività educative, ricreative e sportive, salvo diversi accordi presi di volta in volta.
5) Dà atto che i genitori si autorizzano reciprocamente a farsi coadiuvare, nella gestione dei figli, dai parenti prossimi che già si occupano di loro.
6) dà atto che l'Assegno Unico e Universale riconosciuto per il nucleo familiare viene e verrà percepito dalla sig.ra Dà atto che a tal fine, il sig. Parte_1
laddove richiesto, si impegna a rilasciare le sottoscrizioni e/o la Pt_2 documentazione che verranno eventualmente richieste. Dà atto che alla sig.ra spetteranno, altresì, in via esclusiva, eventuali benefici comunali e Parte_1 regionali (dote scuola, dote famiglia etc.), con rinuncia da parte del sig. alla Pt_2 richiesta del 50% di sua spettanza.
7) In ragione delle rispettive condizioni economiche, dà atto che il sig. è Pt_2 gravato da un finanziamento e da un mutuo che comportano un esborso mensile di circa euro 900,00 mentre la sig.ra è gravata da un canone di locazione Parte_1 di euro 300,00 mensili, oltre spese.
Dispone, pertanto, che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Pt_2 versando alla sig.ra entro il giorno 12 del mese, l'importo mensile di Parte_1 euro 300,00; detto contributo sarà oggetto di rivalutazione Istat annuale con decorrenza novembre 2026 e sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra i cui estremi sono noti alle parti. Parte_1
3 8) le spese straordinarie necessarie per i figli, individuate giusta Protocollo del
Tribunale di Udine n.28/8/2015 n.3477/15, sono poste a carico al 50% tra i genitori ad eccezione dei costi dei centri estivi, eventuali campus ed il doposcuola di Per_1
Prende atto che un'attività sportiva per figlio verrà pagata al 50% tra i genitori mentre la relativa attrezzatura sarà pagata in via esclusiva dalla madre godendo la stessa dell'AUU e della Dote famiglia. Le spese per l'igiene dentale, eseguita 1-2 volte l'anno dai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori. Dà atto che le detrazioni fiscali seguiranno la medesima ripartizione, di talché i genitori si impegnano acchè le fatture relative alle spese sanitarie, istruzione, trasporto sostenute per i figli, e comunque ogni onere oggetto di detrazione, vengano ripartite al 50% ad eccezione di quelle relative ai costi sostenuti integralmente dalla sig.ra
Parte_1
9) Con riguardo alle spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra i genitori, dà atto che i genitori concorderanno le stesse con modalità informali ma comunque tracciabili (mail, WhatsApp, ecc.).
10) Dà atto che i genitori prestano assenso reciproco al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli AN e Per_1
11) Dà atto che le parti dichiarano che la sig.ra ha rilasciato in data Parte_1
20.12.2005 garanzia n. 05486429/002 Banca 360 FGV in favore del sig. Parte_2 per un importo massimo di euro 130.000,000. Dà atto che il sig.
[...] Pt_2 si impegna, entro due mesi dalla pronuncia della presente sentenza ad individuare altro garante in sostituzione della sig.ra con liberazione della Parte_1 stessa dalla garanzia a suo tempo prestata alla Banca 360 FVG. Dà atto che nell'ipotesi in cui il sig. non reperisse diverso garante ovvero la Banca non Pt_2 acconsentisse alla modifica del soggetto ed alla conseguente liberazione della sig.ra dalla garanzia prestata, il sig. si obbliga a tenere manlevata la Parte_1 Pt_2 sig.ra da qualsiasi onere comunque connesso e derivante dalla Parte_1 garanzia rilasciata.
12) Dà atto che le parti dichiarano che, alla data della sottoscrizione del ricorso, il debito maturato dal sig. per spese straordinarie anticipate dalla madre Pt_2 ammonta ad euro 880,00. Dà atto che le parti concordano che l'importo verrà versato dal sig. in rate mensili di euro 100,00 cadauna a partire dal mese di Pt_2 novembre 2025 sino alla sua estinzione.
4 13) Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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