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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.SS TI ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 369/2022 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
In proprio ex art. 86 c.p.c.
- appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. PANIZ MASSIMILIANO
- appellato -
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 30.9.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte appellante: “L'attrice, Avv. in proprio, letta la comparsa di risposta avversaria, contesta Parte_1 quanto ivi dedotto e prodotto;
ribadisce il difetto di legittimazione della a richiedere la restituzione di qualsiasi CP_1 somma pagata perché mai ella vi provvide personalmente (i pagamenti intervennero ad opera di un soggetto estraneo al presente processo, tale unico legittimato a chiedere eventuali restituzioni di somme). Parte_2
L'Avv. nell'ipotesi in cui fossero ridotti gli onorari di cui alle tre pratiche di cui trattasi (procedimento penale, Pt_1 pratica stragiudiziale, causa civile), chiede dichiararsi compensato l'eventuale credito di con la pratica di Controparte_1
(docc. 1 – 18 del fascicolo di primo grado), il cui credito professionale è rimasto impagato, Persona_1 nonostante le rassicurazioni della che avrebbe ella steSS provveduto al pagamento.” CP_1
Per parte appellata:
“in via preliminare:
I) siano respinte tutte le domande di cui all'atto di citazione in riassunzione, in quanto improponibili, inammissibili
e/o comunque infondate in fatto e in diritto, e, accertato l'illegittimo frazionamento del credito asseritamente vantato dall'avv. nei confronti della IG.ra , sia dichiarata l'improponibilità delle domande Parte_1 Controparte_1 proposte dall'avv. ; per l'effetto, siano revocati i decreti ingiuntivi opposti in primo grado e sia disposta Parte_1 la restituzione di quanto indebitamente pagato dall'appellata; II) accertato l'illegittimo frazionamento del credito 1
asseritamente vantato dall'avv. nei confronti della IG.ra , sia dichiarata l'incompetenza per Pt_1 Controparte_1 valore del Giudice di Pace e, per l'effetto, siano revocati i decreti ingiuntivi opposti in primo grado e disposta la restituzione di quanto indebitamente pagato dall'appellata; nel merito:
I) siano revocati o comunque dichiarati nulli i decreti ingiuntivi opposti in primo grado, sia dichiarato che nulla deve la IG.ra all'avv. e sia disposta la restituzione di quanto indebitamente pagato Controparte_1 Parte_1 dall'appellata; II) siano revocati o comunque dichiarati nulli i decreti ingiuntivi opposti in primo grado e sia ridotto
l'importo riconosciuto all'avv. a titolo di compenso professionale per l'attività svolta nel procedimento Parte_1 civile n. 273/2011 R.G. Tribunale di Belluno, nella pratica stragiudiziale contro il IG. e la Controparte_2 [...]
e nel procedimento penale n. 716/2009 R.G.N.R. mod. 21 bis già pendente avanti la Procura della CP_3
Repubblica di Belluno, nei limiti di quanto risultante dalla corretta applicazione delle tariffe professionali in vigore all'epoca dell'incarico e di quanto effettivamente dovuto e sia disposta la restituzione di quanto indebitamente pagato dall'appellata; in ogni caso: il tutto con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi i procedimenti incidentali e/o cautelari incardinati medio tempore.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 12.1.2022, l'Avv. Parte_1
in proprio ex art. 86 c.p.c., riassumeva il giudizio a seguito della pubblicazione
[...] dell'ordinanza n. 27.089/2021 della Corte di CaSSzione pronunciata nella causa R.G. 13.167/2016 che annullava la sentenza n. 2555/2015 resa dall'intestato Tribunale a definizione del giudizio di appello R.G. 7.318/2013.
Allegava:
- di aver ottenuto nel corso del 2012 dal Giudice di Pace di Treviso due decreti ingiuntivi per propri crediti professionali maturati nei confronti di;
Controparte_1
- che dopo plurimi tentativi di esecuzione, gli importi di cui ai due D.I. venivano pagati dal marito di , spese di esecuzione comprese;
Controparte_1
- che nel frattempo opponeva entrambi i decreti ingiuntivi instaurando due Controparte_1 distinti procedimenti di opposizione che venivano riuniti;
- che a definizione del procedimento di primo grado il Giudice di Pace emetteva sentenza di mero rito che dichiarava improponibili i due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti, condannando la ricorrente all'integrale restituzione dell'importo ricevuto, spese di esecuzione comprese;
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- di aver proposto appello avverso tale sentenza avanti all'intestato Tribunale, ottenendo in un primo momento l'inibitoria della sentenza, poi revocata;
- di aver proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa stante la palese nullità della sentenza di primo grado;
ricorso cautelare rigettato, con rigetto confermato in sede di reclamo;
- che l'intestato Tribunale, definiva il giudizio di appello confermando la sentenza di primo grado;
- di aver quindi proposto ricorso per CaSSzione avverso la sentenza d'appello n. 2.555/2015 del
Tribunale di Treviso, lamentando:
i) Violazione dell'art. 354 c.p.c. per mancata rimessione delle parti avanti al primo Giudice: nullità derivata della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio per aver il G.d.P. rilevato d'ufficio la questione della improponibilità dei due ricorsi monitori
(solo tardivamente sollevata da controparte) senza sottoporla adeguatamente al contraddittorio tra le parti, in violazione dell'art. 101, comma I, c.p.c., non essendo stato il contraddittorio adeguatamente garantito dalla mera possibilità per l'odierna appellante di replicare con nota a verbale all'udienza del 13.6.2013 (prima successiva alla memoria del
27.5.2013 con cui controparte aveva tardivamente sollevato la questione, peraltro in atto il cui deposito era stato autorizzato dal G.d.P. al solo fine di dedurre sull'eccezione di incompetenza per valore del G.d.P. a seguito della riunione delle due opposizioni);
ii) Motivazione solo apparente della sentenza di secondo grado sulla mancata concessione da parte del G.d.P. di un termine per replica scritta richiesto dall'odierna appellante;
iii) Erroneità della sentenza di appello per aver confermato l'improponibilità dei ricorsi monitori già affermata dalla sentenza di primo grado. In particolare: insussistenza dell'improponibilità per mancata previsione esplicita della steSS da parte del legislatore;
violazione del principio di economica processuale;
iv) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1173 c.c. per aver la sentenza erroneamente ritenuto che all'Avv. fosse stato conferito un unico incarico professionale e che i crediti Pt_1 azionati riguardassero, quindi, un unico rapporto obbligatorio, trattandosi invece di tre pratiche (fase stragiudiziale;
fase giudiziale civile;
procedimento penale) con tre distinti incarichi, con conseguente insussistenza della contestata violazione del principio di infrazionabilità della domanda;
v) Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: insussistenza non solo di un unico rapporto obbligatorio ma anche di un aggravamento della posizione della debitrice sia dal punto di vista del contributo unificato (né nella fase monitoria, né in quella di opposizione), sia dei compensi liquidati nella fase monitoria, essendo peraltro stato poi redatto unico precetto e avviato unico pignoramento;
vi) Violazione della norma sulla competenza di cui agli artt. 7 e 14 c.p.c.: abnormità della
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sentenza di primo grado per superamento del limite di competenza per valore previsto per il
G.d.P. avendo condannato l'Avv. alla restituzione dell'importo di € 11.130,41 Pt_1
(eccedente il valore delle due cause riunite), anziché del minor importo richiesto dall'opponente e comunque di quello rimasto fiSSto ex art. 14 c.p.c. Errore del giudice di secondo grado per aver confermato la sentenza di primo grado e ritenuto sussistente una competenza funzionale inderogabile;
vii) difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendosi limitata l'opponente a chiedere una riduzione degli importi di cui ai due decreti ingiuntivi ed avendo invece il G.d.P. disposto l'integrale restituzione di quanto pagato, comprese le spese e le competenze della fase esecutiva, non richieste da controparte. Erroneo richiamo da parte del Giudice di Appello all'art. 336 c.p.c., non applicabile in primo grado. viii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. da parte del G.d.P. per assenza di discussione orale – essendosi le parti limitate a precisare le conclusioni – e per non essere stata effettuata dal G.d.P. alcuna lettura del dispositivo. Omissione da parte del G.d.P. delle ragioni di diritto poste a base della sentenza, essendo la motivazione solo apparente, con conseguente invocata inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità e/o irritualità della sentenza di primo grado;
- che la Corte di CaSSzione con ordinanza n. 27.089/2021 annullava la sentenza n. 2.555/2015 dell'intestato Tribunale disponendo il rinvio al Giudice di Appello individuato nel Tribunale di
Treviso in diversa composizione;
- che, in particolare, la Corte accoglieva il primo, il secondo e il quinto motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
Chiedeva, quindi, l'accertamento negativo della improcedibilità dei ricorsi monitori ottenuti;
la liquidazione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, stante la nullità delle sentenze definitorie degli stessi, e con liquidazione delle spese e competenze di tutte le fasi e i gradi di giudizio affrontati, in particolare, primo grado di giudizio (doc. n. 36); secondo grado di giudizio, compresa la fase dell'inibitoria (doc. n. 30) e del ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. n. 30), oltre che della fase del reclamo del provvedimento reiettivo avanti il Tribunale collegiale (doc. n. 31).
Evidenziava a sostegno delle proprie pretese il comportamento contrario a buona fede di controparte che tardivamente proponeva e coltivava l'eccezione di improponibilità e che agiva in esecuzione nonostante la consapevolezza della nullità dei titoli esecutivi ottenuti, notificando all'odierna appellante una serie di precetti (doc. n. 39), tentando pignoramenti esplorativi presso una serie di istituti di credito (doc. n. 40), inoltrando un'istanza al Presidente del Tribunale di esenzione dal termine per la notifica del precetto (doc. n. 41), pignorando e facendo vendere l'autovettura facente parte dei beni strumentali dell'ufficio dell'odierna attrice in riassunzione (doc. n.42), atti tutti di cui invocava la
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nullità derivata dalle sentenze di primo e secondo grado, nulle, costringendo quindi l'odierna appellante a proporre plurime opposizioni, a precetto e all'esecuzione, in relazione alle quali, chiedeva, stante la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, la rifusione delle relative spese e competenze di lite (doc. n. 43).
Chiedeva poi la condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di € 4.013,48 o il diverso di giustizia, oltre interessi moratori di legge dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, assegnato alla steSS in sede di esecuzione e a risarcire il residuo valore dell'autovettura pignorata.
Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno derivato alla propria attività professionale per la vendita forzata dell'auto e il risarcimento del danno alla propria immagine professionale, derivato dalla notifica di plurimi precetti e pignoramenti, tutti nulli.
Chiedeva, infine, il risarcimento del danno da perdita di chances per la corposa attività difensiva apprestata e che le sottraeva tempo da dedicare ai clienti.
− Si costituiva il 26.7.2022 contestando quanto ex adverso dedotto e allegando: Controparte_1
- esserle stati notificati in data 26.10.2012 due distinti decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, con atto di precetto;
- di aver quindi dovuto corrispondere immediatamente i relativi importi, avviando contestualmente due diversi giudizi di opposizione, in entrambi chiedendo in via preliminare la revoca della provvisoria esecuzione e la riunione degli stessi atteso l'illegittimo frazionamento del credito, con conseguente revoca e/o declaratoria di nullità dei decreti emessi in violazione delle norme sulla competenza per valore del Giudice di Pace e comunque con richiesta nel merito di riduzione degli importi riconosciuti all'opposta quale compenso professionale per l'attività prestata in favore dell'attrice opponente nei limiti di quanto risultante dalla corretta applicazione delle tariffe professionali vigenti al momento dell'incarico e, in via riconvenzionale, la conseguente condanna della convenuta opposta alla restituzione di quanto già ricevuto oltre il dovuto;
- che la convenuta opposta all'udienza del 26.2.2013 affermava di vantare un diverso credito nei confronti della IG.ra in relazione ad un non meglio precisato incarico professionale Controparte_1 asseritamente svolto in favore del figlio dell'attrice, IG. e ne eccepiva in Persona_1 compensazione l'importo, senza in alcun modo quantificarlo;
- che con provvedimento del 28.2.2013 il Giudice di Pace coordinatore disponeva la riunione dei due giudizi di opposizione, assegnandone la trattazione al dott. il quale, alla CP_4 successiva udienza del 2.4.2013, fiSSva udienza per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale sollevata da parte attrice, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie difensive;
- che il Giudice di Pace pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 545/2013 così decideva: “dichiara improponibili i decreti ingiuntivi opposti e comunque li annulla in ogni loro parte. Condanna
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la convenuta a pagare le spese delle cause riunite che liquida in via equitativa in complessivi € 1000 oltre a IVA
e CPA. Condanna la convenuta a pagare all'attrice a titolo di restituzione delle somme pagate per i decreti ingiuntivi opposti l'importo di € 11.130,41 (undicimilacentotrenta/41)”;
- che il proprio difensore chiedeva, pertanto, all'avv. se ella intendesse Parte_1 provvedere spontaneamente alla restituzione di quanto corrispostole in virtù dei decreti ingiuntivi opposti, previa trattenuta di un importo di € 1.300 – calcolato, solo ed esclusivamente in un'ottica conciliativa e con lo scopo di chiudere definitivamente ogni questione, in base ai valori massimi previsti per gli onorari dal tariffario professionale, assolutamente non dovuti – offerto a saldo dell'incarico professionale svolto, senza ottenere l'adempimento spontaneo e di aver quindi provveduto alla notifica del titolo esecutivo e del precetto all'odierna appellante per recuperare gli importi illegittimamente versati;
- che l'odierna appellante impugnava la sentenza di primo grado chiedendo anche la sospensiva della sentenza, inizialmente conceSS dal Giudice inaudita altera parte e poi rigettata per carenza del fumus;
- che nel frattempo veniva proposto dall'odierna appellante ricorso ex art. 700 c.p.c. rigettato, con successiva declaratoria di inammissibilità del relativo reclamo;
- che con sentenza n. 2555/2015 il Tribunale di Treviso rigettava integralmente l'appello proposto, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali in favore della IG.ra
, liquidate in complessivi € 8.790,00, oltre al rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
CP_1
- che con ordinanza n. 27089/21 la Corte di CaSSzione accoglieva i motivi nn. 1, 2 e 5 del ricorso proposto dall'Avv. avverso la sentenza di secondo grado e caSSva la sentenza impugnata Pt_1 in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso;
- che, in fatto, l'odierna appellata subiva danni nel sinistro stradale del 22.8.2009 quando veniva urtata, mentre era a piedi, dalla roulotte trainata dal veicolo targato BD754EN, e che al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti si rivolgeva all'odierna appellante che provvedeva a redigere e depositare querela e a inviare diffida alla Compagnia assicurativa in data 31.8.2009 e
6.2.2010 (con danno stimato in € 12.472,11 oltre spese legali);
- di aver poi ricevuto dalla Compagnia assicurativa € 4.000,00 a titolo di acconto in data 12.5.2010
e di aver versato all'Avv. gli ulteriori € 1.500,00 da questa richiesti, a mezzo assegno Pt_1 bancario n. 4.200.608.957-12, con emissione della fattura n. 35/2010 del 3.6.2010;
- di aver successivamente versato all'Avv. l'ulteriore importo da questa richiesto a titolo di Pt_1
“spese vive della causa civile” di € 500,00;
- che il 21.2.2012 veniva portato a notifica l'atto di citazione della causa civile, avverso il Sig.
e la on prima udienza fisata al 23.6.2011, cui l'Avv. Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 non partecipava in quanto aderente a un'astensione proclamata dall'OUA;
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- che in data 26.7.2011 – due giorni prima dell'udienza avanti al G.d.P. di Agordo cui la IG.ra avrebbe dovuto comparire come persona offesa - l'Avv. rinunciava all'incarico, CP_1 Pt_1 così costringendo la cliente a recarsi da sola all'udienza atteso lo scarso preavviso, riuscendo solo fortuitamente a non incorrere in decadenze;
- che a seguito delle richieste del nuovo legale della IG.ra , l'Avv. a fronte CP_1 Pt_1 dell'attività prestata, quantificava proprie competenze residue per l'ammontare di € 7.364,57, già dedotti gli acconti versati;
- che l'Avv. a fronte del mancato pagamento, avviava due ricorsi monitori;
Pt_1
- che nel secondo di tali ricorsi (conclusosi con emissione del D.I. 2014/2012) l'Avv. Pt_1 affermava essere rimasto insoluto il suo preavviso di fattura relativo alla pratica stragiudiziale, nonostante l'Ordine degli Avvocati di Treviso non avesse ritenuto dovuto alcun importo per la fase stragiudiziale data la liquidazione delle posizioni giudiziali civile e penale;
- che in tal modo l'Avv. – a fronte di un danno quantificato in € 12.500,00 circa e poi Pt_1 definitivamente liquidato in € 8.000,00, compresi gli acconti già versati - otteneva il complessivo importo di € 11.130,41 a seguito delle procedure monitorie e di € 2.500,00 quali acconti;
- che, in particolare, l'Avv. avviando l'azione esecutiva l'undicesimo giorno dopo la Pt_1 contestuale notifica dei decreti e del precetto, otteneva anche il pagamento delle spese di esecuzione;
- che il frazionamento del credito in due ricorsi monitori veniva giustificato dall'Avv. con Pt_1 una errata quantificazione dell'importo nel momento della redazione del primo ricorso;
in diritto, fermo l'accoglimento da parte della Corte di CaSSzione del motivo di ricorso relativo alla mancata concessione di un termine per dedurre sull'improponibilità dei ricorsi monitori, deduceva
- che l'illegittimo frazionamento del credito comportava un aggravio delle spese processuali a carico della IG.ra ; CP_1
- che, in ogni caso, il frazionamento comportava la modifica della competenza per valore e, quindi, la diversa individuazione dell'Autorità giudiziaria chiamata ad emettere il decreto e, successivamente, a decidere sull'opposizione, privando la IG.ra della possibilità di vedere CP_1 la vicenda valutata da un Giudice di competenza superiore e comunque rendendo più difficile rilevare che l'Ordine degli Avvocati di Treviso non aveva ritenuto di liquidare alcun importo per la fase stragiudiziale;
- sussistere rapporto unitario tra cliente e professionista e, di conseguenza, illecito frazionamento del credito, trattandosi di risarcimento dei danni derivanti da un unico sinistro stradale;
- quanto al primo e al secondo motivo di appello e al sesto motivo di ricorso per CaSSzione: che a giudicare dell'opposizione è, inderogabilmente, l'Ufficio Giudiziario cui appartiene il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e che la condanna alla restituzione è un accessorio automatico
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della revoca di questo, con la conseguenza che soltanto al Giudice individuato ex art. 645 c.p.c. spetta ogni statuizione in ordine alle restituzioni delle somme corrisposte in virtù di un decreto revocato, a prescindere dal loro ammontare;
- quanto al terzo e al quarto motivo di appello e al sesto motivo di ricorso per CaSSzione: essere infondato il motivo relativo alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo l'opponente espreSSmente richiesto in primo grado la revoca dei d.i. (con conseguente obbligo restitutorio) sia per incompetenza del Giudice adito una volta riuniti i ricorsi illegittimamente frazionati, sia per improponibilità degli stessi proprio per l'illegittimo frazionamento, questione quest'ultima comunque rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio;
- essere comunque corretta la condanna pronunciata dal G.d.P. alla restituzione delle spese derivanti da atti di esecuzione già compiuti in base al decreto trattandosi non di domanda nuova ma di domanda implicita nell'istanza di revoca dello stesso decreto;
- di non aver mai rinunciato in primo grado all'eccezione di incompetenza proposta;
- sul quinto, sesto e settimo motivo di appello: non sussistere alcun error in procedendo del G.d.P. nell'assegnare alle parti in esito alla prima udienza termine per deposito di memorie in cui prendere posizione sulle questioni pregiudiziali;
- sull'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo di appello e sull'ottavo motivo di ricorso per
CaSSzione: essersi ritualmente svolta la prevista discussione orale all'udienza del 13.6.2013 avanti al G.d.P. ed essere stata data lettura dell'intera sentenza, poi trascritta a verbale, fermo in ogni caso che alcuna nullità della sentenza sussiste nel caso in cui il Giudice provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato e integrale del dispositivo e della motivazione;
- avere la sentenza adeguatamente indicato le ragioni di diritto sottese alla decisione;
- essere del tutto infondata l'opposta eccezione relativa alla pretesa legittimazione attiva a ottenere la restituzione del solo IG. marito di , peraltro in comunione dei beni Parte_2 Controparte_1 con la steSS, che effettuava i pagamenti da conto a sé esclusivamente intestato ma alimentato anche con somme della moglie. Non esservi quindi l'adempimento del terzo tardivamente e infondatamente eccepito da controparte;
- sul tredicesimo motivo di appello: sussistere unico incarico professionale;
- sul quattordicesimo e quindicesimo motivo di appello: essere l'improponibilità della parcellizzazione giudiziale del credito – per quanto non testualmente prevista - imposta, da un'interpretazione della normativa processuale che voglia essere rispettosa non solo dei principi costituzionali di buona fede e correttezza, ma anche del precetto inderogabile del giusto processo, come ben chiariscono le Sezioni Unite nella più volte richiamata sent. 15.11.2007, n. 23726, con conseguente impossibilità per il Giudice di appello di decidere nel merito la causa;
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- sul sedicesimo motivo di appello: non essersi il Giudice di primo grado espresso sull'an della pretesa dell'Avv. limitandosi ad annullare i decreti ingiuntivi opposti;
Pt_1
- essere stata l'eccezione di compensazione tardivamente formulata da controparte, ferma l'infondatezza della steSS trattandosi di credito vantato nei confronti di un soggetto terzo e non certo, liquido ed eIGibile;
- essere infondata anche la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata da controparte – oltre che relativa a fatti già oggetto di svariati altri giudizi promossi dalla steSS.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle pretese di controparte, in quanto improponibili, con conseguente conferma della condanna della steSS a restituire a l'importo di € 11.130,41, oltre Controparte_1 interessi dalla data di bonifico al saldo.
Chiedeva – inoltre -nel caso di ritenuta proponibilità delle domande di controparte o, comunque, di ritenuta possibilità di pronuncia nel merito, il riconoscimento solo dell'importo liquidato dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, ferma la contestazione sull'ingiustificata applicazione dei massimi tariffari, e quindi di € 805,85 peraltro già coperti dagli acconti versati.
Quanto al compenso per l'attività giudiziale civile, la diminuzione dell'importo richiesto da € 6.102,91
a € 1.170,80, considerata l'errata applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, l'ingiustificata applicazione dei massimi tariffari e l'applicazione di diritti addirittura dello scaglione relativo ai procedimenti di valore indeterminabile di particolare importanza.
Con conseguente riconoscimento complessivo all'Avv. per l'attività espletata dell'importo di Pt_1
€ 1.976,65, già ricompreso nella cifra versata dalla Sig.ra a titolo di acconto. CP_1
Rilevava, infine, la novità di tutte le domande nuove contenute nell'atto di citazione in riassunzione relative alle spese di altri giudizi e al risarcimento dei danni lamentati e prive di connessione con la pronuncia della Corte di CaSSzione, oltre ad essere stata l'attività di esecuzione dalla steSS contestata, posta in essere legittimamente in quanto basata su provvedimento valido e legittimo fino alla pronuncia della Suprema Corte.
− Con ordinanza del 4.11.2022 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e rigettava la richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− Con successiva ordinanza del 31.3.2023 il Giudice fiSSva udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, rigettata la richiesta di parte appellante in riassunzione di acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti di esecuzione di cui agli atti di causa, assegnava alle parti i richiesti termini per memorie conclusionali e tratteneva la causa in decisione.
* * *
Sulla nullità della sentenza di primo grado e sulla caSSzione della sentenza di secondo grado
− Come già rilevato anche dalla Corte di CaSSzione, si è verificata in primo grado nullità per mancata concessione alla parte di idoneo termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. per deposito di osservazioni sulla
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questione della improponibilità dei ricorsi monitori, con conseguente violazione del diritto di difesa della parte e del principio del contraddittorio che di esso è fondamentale declinazione.
− Va quindi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio.
− L'intestato Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi come Giudice di appello a seguito di rinvio operato dalla Suprema Corte in conseguenza della caSSzione della sentenza di secondo grado che aveva omesso di rilevare la nullità di cui sopra.
− Quanto alla competenza, quindi, la competenza di questo Giudice, a seguito del rinvio, è funzionale e ratione materiae e quindi inderogabile e immodificabile (Cass. civ. 340/2016; 21542/2008).
Infatti, come noto, l'efficacia preclusiva della sentenza di CaSSzione con rinvio riguarda non solo le questioni oggetto di esame nel giudizio di legittimità ma anche quelle che costituiscono il neceSSrio presupposto della sentenza (Cass. civ. 29733/2022).
− Ciò premesso, nel caso specifico, alla luce di quanto sopra, risulta applicabile al presente giudizio la previsione di cui all'art. 354, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis essendo stato il presente giudizio instaurato precedentemente al 28.2.2023) in base a cui quando viene dichiarata la nullità di altri atti compiuti in primo grado ne deve essere ordinata, in quanto possibile, la rinnovazione ex art. 356 c.p.c.
***
− Ciò preliminarmente chiarito, come già visto, la Corte di CaSSzione con ordinanza n. 27089/2021 ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso (oltre al quinto, su cui si tornerà infra).
− Quanto all'eccezione di frazionamento del debito – accolta nei primi due gradi di giudizio di merito – la Suprema Corte ha osservato che la steSS attiene alla proponibilità della domanda ed è quindi rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, con la conseguenza che, se sollevata dalla parte, non soggiace a preclusioni, salva la formazione del giudicato interno.
− La Corte di CaSSzione ha quindi rilevato sul punto che “si rivela priva di fondamento l'affermazione della ricorrente secondo cui l'eccezione doveva ritenersi tardiva perché sollevata solo con la memoria del 27.5.2013 e non in sede di opposizione” (ord. Cass., pag. 5).
− La Corte ha invece ritenuto fondata la doglianza dell'odierna appellante relativa alla mancata concessione di un termine per memoria difensiva ex art. 101, comma 2, c.p.c. a fronte della proposizione della relativa questione da parte dell'opponente solo con la memoria del 27.5.2013, in particolare per permettere alla parte di dedurre sull'eventuale esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
− Sul punto la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento per cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le
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parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183
c.p.c. riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (S.U. n. 4090/2017).
La Suprema Corte ha quindi espreSSmente riferito tale principio, affermato in relazione all'ipotesi di rilievo d'ufficio, anche al caso di rilievo su eccezione di parte.
− In particolare, applicando quanto sopra alla vicenda in oggetto, la Suprema Corte ha ritenuto contrario a tali principi che a fronte di un termine di quasi seSSnta giorni assegnato alla difesa di per CP_1 redigere la memoria del 27.5.2013, parte ricorrente fosse stata onerata di replicare nel verbale di udienza del 13.6.2013, peraltro senza avere motivi (essendo stata la memoria del 27.5.2013 conceSS dal Giudice a tutt'altro fine) per provvedere all'urgente consultazione della memoria, con ulteriore riduzione del lasso di tempo alla steSS concesso, comunque inferiore al termine di 20 giorni di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c.
− Alla luce di quanto sopra la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente e tempestivamente il termine a difesa fosse stato richiesto dall'Avv. nella prima udienza utile – quindi quella del Pt_1
13.6.2013 – e che illegittimamente invece il G.d.P. avesse rigettato tale richiesta.
− Ciò premesso la Corte di CaSSzione ha ritenuto che l'intestato Tribunale quale Giudice di Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di contraddittorio, disponendo ex art. 354 c.p.c. la rimessione in termini per lo svolgimento in secondo grado delle attività il cui esercizio non era stato possibile (non rientrando tale ipotesi tra quelle di rimessione della causa al primo Giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.).
− Come noto, infatti, se il giudice di appello rileva una nullità degli atti compiuti in primo grado - estranea alle ipotesi di remissione taSStivamente previste - non deve disporre la rimessione al primo giudice ma ordinarne la rinnovazione nello stesso giudizio di appello, provvedendo a norma dell'art. 356, dopo averla dichiarata. Se la rinnovazione non è possibile il giudice di appello, scartati gli atti nulli, deve decidere nel merito.
− Le parti e il giudice, nella fase di rinnovazione degli atti nulli, hanno gli stessi poteri che avevano le parti ed il giudice nel giudizio di primo grado nel momento in cui si è verificato il vizio.
− La nullità della sentenza di primo grado, in base ai motivi accolti dalla Corte, è derivata dalla mancata 11
concessione di un termine scritto per prendere posizione sulla questione dell'improponibilità dei ricorsi monitori poi posta dal Giudice di primo e di secondo grado alla base della decisione.
− Alla luce di quanto sopra, ferma la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione di termine idoneo ex art. 101, comma 2 c.p.c., nel presente giudizio le parti sono state messe adeguatamente nella posizione di contraddire sulla questione, con adeguato termine per formulare le rispettive osservazioni ex art. 101, comma 2, c.p.c., sia negli atti introduttivi, ove avrebbero potuto formulare eventuali istanze istruttorie, sia nei successivi termini concessi per note di udienza e scritti conclusivi, essendo quindi stato adeguatamente salvaguardato il contraddittorio sulla questione all'esito del presente giudizio.
− In particolare, l'odierna appellante ha avuto la possibilità di prendere posizione - e ha sul punto appositamente dedotto – sulla sussistenza o meno di un suo interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
***
− La Corte di CaSSzione, inoltre, accoglieva il quinto motivo del ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
− Essendo uno degli effetti negativi del frazionamento del credito l'unilaterale aggravamento della posizione del debitore (Cass. S.U. n. 23726/2007: Cass. Sez. VI, ord. 19898/2018), con conseguente violazione dei principi di buona fede e correttezza, la Corte riteneva che nel caso in esame, nonostante tale aspetto avesse formato oggetto di discussione nel giudizio di appello, il Tribunale avesse omesso di esaminarlo per verificare se l'iniziativa del creditore avesse potuto rappresentare anche un aggravamento della posizione della cliente e quindi omettendo di confutare la tesi dell'appellante relativa all'assoluta assenza di maggiori pregiudizi economici per la cliente, tesi che se fondata avrebbe potuto determinare un diverso esito della lite.
− I rimanenti motivi venivano dichiarati assorbiti.
− La Corte, quindi, così disponeva: “La Corte accoglie il primo, secondo e quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti
i restanti;
caSS la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso, che provvederà in diversa composizione anche in ordine alle spese.”
− Così statuito sulle questioni processuali e così delineato l'ambito del presente giudizio è ora possibile paSSre all'esame del merito.
***
Sulla questione dell'improponibilità dei ricorsi monitori
− Debitore e creditore sono entrambi destinatari della disposizione di carattere generale di cui all'art. 1175 c.c. che impone loro di comportarsi nei reciproci rapporti secondo le regole della correttezza e della buona fede, che si specificano nell'obbligo di salvaguardia dell'utilità della controparte nei limiti
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in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.
− In particolare, la buona fede si compie in una duplice direzione nei confronti del creditore facendo sì che gli sia vietato abusare del suo diritto e, nello stesso tempo, obbligandolo ad attivarsi al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento.
− In questo senso è riconducibile al principio di buona fede, quale sua specifica declinazione, anche la cosiddetta exceptio doli: si tratta della possibilità di opporsi a un'altrui pretesa o eccezione in astratto fondata ma in realtà espressione di un esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato al soddisfacimento di interessi non meritevole secondo l'ordinamento giuridico.
− Sul piano pratico tale eccezione comporta una disapplicazione delle norme illecitamente invocate e la conseguente reiezione della domanda.
− Nel codice civile non è rintracciabile alcuna norma che esplicitamente riconosca tale clausola generale, tuttavia vi sono moltissimi istituti che condividono tale ratio che sostanzialmente è una concretizzazione del principio di buona fede e correttezza, espreSSmente positivizzato: la necessità alla base di tale principio è quella per cui l'esercizio delle posizioni giuridiche soggettive deve avvenire in sintonia con le finalità insite nel loro normale esercizio e con i valori fondamentali dell'ordinamento.
− Sotto questo profilo il canone generale di buona fede e correttezza risulta trovare copertura costituzionale in ragione del suo porsi in rapporto e sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
− Tale principio trova poi ulteriore copertura costituzionale anche in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost., che impone una lettura adeguata della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della
"ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustezza" del "processo", inteso come risultato finale
(della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi (CaSSzione a S.U. n. 23726/2007).
− Alla luce di tali premesse, il criterio della buona fede presiede ogni fase del rapporto obbligatorio, compresa quella giudiziale, cosicché il creditore anche nella fase patologica non può aggravare la posizione del debitore alterando il giusto equilibrio degli interessi contrapposti.
− Tale ricostruzione, frutto di una rimeditazione delle precedenti posizioni nell'ottica dell'evolvere del sentire sociale e del quadro normativo, ha trovato un IGnificativo avvallo e punto di svolta nella sentenza della CaSSzione a S.U. n. 23726/2007, più recentemente confermata anche da altre pronunce
(CaSSzione civile, sez. II, 19/10/2021, n. 28847; CaSSzione civile, sez. II, 30/06/2021, n. 18562;
Cass. Sez. VI, ord. 19898/2018).
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− In caso di parcellizzazione giudiziale del credito, quindi, il Giudice è chiamato a verificare l'eventuale incidenza, pregiudizievole, o comunque peggiorativa, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo, sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie, come nel caso dei processi a quibus.
− Con l'ulteriore precisazione che oltre a violare, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede, la disarticolazione da parte del creditore dell'unità sostanziale del rapporto
(sia pur nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve in abuso dello stesso anche per l'ulteriore vulnus che deriverebbe dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto.
− Infine, l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta moltiplicazione di giudizi comporterebbe anche la violazione del canone della "ragionevole durata del processo", costituzionalizzato nello stesso art. 111
Cost., già richiamato, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.
− Viene fatta salva l'ipotesi in cui si poSS escludere il carattere abusivo del frazionamento del credito, a seguito dell'accertamento, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda illegittimamente parcellizzata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza, 19/03/2025, n. 7299).
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− Ciò posto a livello sistematico, nel caso di specie, l'iniziativa giudiziale dell'odierna appellante che ha proposto due distinti ricorsi monitori per i propri crediti professionali nei confronti della steSS cliente, risulta abusiva nel senso sopra considerato.
− In primo luogo, va rilevato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017), che se in linea di principio le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un 14
interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).
− Nel caso di specie, ai fini della valutazione di cui sopra, va considerato che all'attività professionale posta in essere dalla creditrice era applicabile il D.M. n. 127/2004 all'epoca vigente (essendo entrato in vigore il successivo D.M. 140/2012 solo il 23.8.2012, con disciplina transitoria ex art. 41 che ne prevedeva l'applicabilità alle liquidazioni successive all'entrata in vigore).
− In base al D.M. 127/2004, capitolo III (“Tariffa spettante agli avvocati in materia stragiudiziale”), art. 2
(“Prestazioni stragiudiziali e giudizio/i. Limiti e criteri”), era testualmente previsto: “I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.”
La possibilità del cumulo delle due tariffe, quindi, era prevista soltanto qualora le prestazioni svolte nella fase stragiudiziale non trovassero adeguato compenso nella tariffa giudiziale e quando l'attività stragiudiziale non potesse essere ritenuta accessoria rispetto a quella giudiziale.
− Nel caso in esame, per quanto sopra, sussisteva un rapporto unitario tra debitrice e creditrice quantomeno quanto alle prestazioni civile stragiudiziale e giudiziale poste in essere per la stesa pratica.
− In quest'ottica, il frazionamento in due distinti ricorsi monitori dell'attività stragiudiziale civile e dell'attività giudiziale civile poste in essere per la steSS pratica ha permesso all'odierna appellante di ottenere la liquidazione di entrambi i compensi senza che fosse possibile per il Giudice di Pace adito in tale sede effettuare la neceSSria valutazione in base alle norme del D.M. 127/2004 sopra richiamato.
− È particolarmente IGnificativo in tal senso che la steSS abbia proposto un primo ricorso monitorio
(rubricato al n. R.G. 2862/2012) per chiedere esclusivamente il compenso per l'attività giudiziale civile espletata nella “pratica Vally/Santi Giampietro, civile n.273/2011 R.G. Controparte_5
Tribunale di Belluno” (fascicolo monitorio, doc. 1), e che abbia poi proposto un secondo ricorso monitorio (R.G. 3159/2012), iscritto a ruolo un mese dopo il primo, per l'attività stragiudiziale civile della medesima pratica e per la pratica penale (testualmente si legge nel secondo ricorso monitorio:
“per le seguenti pratiche:
- – pratica stragiudiziale;
Persona_2 Controparte_6
- – proc. pen. n. 716/2009 R.G.N.R. mod 21 bis deòòa Procura della Repubblica c/o il Persona_2
Tribunale di Belluno” (pag. 1 ricorso monitorio depositato il 19.9.2012).
Peraltro, lo stesso acconto richiesto e ottenuto dall'odierna appellata per la fase stragiudiziale è riferito alla “pratica: Pistolato Walli/Santi Giampietro, (doc. 16 appellante) Controparte_7 ed è stato prodotto per lo scomputo nell'ambito del primo ricorso monitorio, relativo alla pratica giudiziale civile. 15
− Alla luce di quanto sopra, poiché le distinte pretese creditorie non potevano essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale", le domande giudiziali relative a tale pretesa potevano essere proposte separatamente solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla loro tutela processuale separata.
− Su questo punto, specificamente evidenziato dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha disposto il rinvio a questo Giudice, e oggetto dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso, l'odierna appellante ha potuto prendere posizione nel presente giudizio.
− La steSS però si è, in primo luogo, limitata sul punto a proporre un mero calcolo matematico raffrontando il contributo unificato e le spese legali liquidabili in caso di ricorso unico o di parcellizzazione, deducendo da ciò non sussistere alcun aggravio della posizione del debitore.
− La tesi non è accoglibile: come visto sopra, al di là dell'ammontare di tali esborsi, la parcellizzazione aggrava la posizione del debitore anche per l'onere di proposizione di molteplici opposizioni oltre che per il rischio cui è esposto di giudicati contrastanti e di possibili duplicazioni delle poste creditore derivanti dalla cognizione non unitaria dei crediti derivanti dall'unico rapporto.
− A fronte di tale innegabile vulnus per il debitore, l'odierna appellante, pur meSS nella condizione di farlo, ha omesso anche solo di dedurre l'esistenza di un proprio interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
− L'appellante sul punto, infatti, si è limitata ad affermare di non aver avuto alcun interesse al frazionamento, precisando che si sarebbe trattato della mera conseguenza di un proprio errore:
“L'Avv. ha proposto due ricorsi monitori per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti della Pt_1
. Ciò è avvenuto a causa del fatto che il competente ordine professionale, per la liquidazione delle parcelle, ci ha CP_1 messo circa otto mesi. In agosto (9 agosto), col caldo ed in tutta fretta l'Avv. per errore nel primo ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo, chiedeva l'ingiunzione di una somma inferiore al liquidato. Accortasi dell'errore una volta tornata dalle ferie, l'Avv. vi poneva menda depositando un secondo ricorso monitorio” (memoria di replica del Pt_1
23.12.2024, pag. 17).
− È evidente che la steSS non ha assolto all'onere gravante sul creditore di dimostrare l'esistenza di un proprio interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
− Omissione aggravata dal vulnus cui tale condotta – violativa per quanto sopra del divieto di abuso del diritto – ha esposto la debitrice e dal vantaggio indebito derivante alla steSS creditrice che ha chiesto e ottenuto una posta creditoria che l'attivazione unitaria del credito avrebbe potuto portare il Giudice ad escludere.
− I ricorso monitori vanno quindi dichiarati improponibili con conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi emessi e assorbimento delle ulteriori questioni.
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Sulla domanda di restituzione proposta dall'appellata relativa a quanto indebitamente pagato in forza dei decreti ingiuntivi revocati
− Parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante alla restituzione di quanto versato in conseguenza dei due decreti ingiuntivi oggi revocati e delle spese di esecuzione conseguenti.
− Tale domanda era stata già accolta dalle sentenze di primo e secondo grado che avevano condannato l'odierna appellante alla restituzione della complessiva somma di € 11.130,41, comprensiva di quanto versato sulla base dei due decreti ingiuntivi e delle spese di esecuzione.
− A seguito della caSSzione della sentenza di secondo grado e della dichiarazione con la presente sentenza dell'improponibilità frazionata dei ricorsi monitori, con conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi, è neceSSrio pronunciare su tale domanda.
− Sul punto, l'Avv. ha sollevato un difetto di legittimazione attiva della IG.ra a Pt_1 CP_1 richiedere tale restituzione, trattandosi di importi versati da altro soggetto – Parte_2
- e non direttamente dalla steSS.
− Quanto a tale eccezione, l'appellata ha obiettato trattarsi del proprio marito in comunione di beni e comunque di importi provenienti da conto corrente che seppure intestato solo al coniuge era alimentato anche da propri risparmi, circostanze contestate dall'odierna appellante.
− In subordine l'Avv. ha chiesto la compensazione di quanto fosse stata condannata a restituire Pt_1 con il credito dalla steSS vantato nei confronti di figlio della steSS. Persona_1
− Quanto a tale ultima eccezione la steSS non può in ogni caso trovare accoglimento perché trattasi di credito vantato verso soggetto terzo e quindi estraneo all'ambito di applicazione degli artt. 1241 e ss.
c.c. che richiedono che i debiti da compensare siano vantati da “due persone obbligate l'una verso l'altra”.
− Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione, la steSS è fondata, con conseguente rigetto della domanda dell'appellata.
− Non è contestato che gli importi fossero stati versati all'Avv. non dall'opponente e odierna Pt_1 appellante ma dal marito di questa, da un conto lui esclusivamente intestato.
− Alla luce di ciò, non è accoglibile la domanda di parte appellata di condanna dell'Avv. alla Pt_1 restituzione degli importi alla IG.ra , non essendo la steSS il soggetto che ha sostenuto tali CP_1 esborsi.
− Infatti, nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva negato il diritto dei richiedenti alla restituzione
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delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti e poi revocato, perché il pagamento era stato eseguito da un terzo) (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/12/2019, n.
31572.
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Sulla domanda di risarcimento proposta dall'appellante
− Nel proprio atto di citazione in riassunzione, l'odierna appellante aveva chiesto anche la condanna dell'appellata al risarcimento del danno alla sua attività professionale derivato dalla vendita forzata dell'autovettura, del danno all'immagine professionale e del danno da perdita di chance.
− Va rilevato preliminarmente che non risulta fornita dalla steSS la prova di tali danni – che peraltro sono stati solo genericamente allegati – e che non sono state formulate sul punto apposite istanze istruttorie nell'atto introduttivo del presente giudizio, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento, non potendo tale specifico danno ritenersi in re ipsa.
− Va inoltre rilevato con riferimento a tali domande risarcitorie – a differenza di quanto si dirà per quelle restitutorie - che in ogni caso le azioni esecutive intraprese dall'odierna appellata erano fondate su titoli giudiziali solo successivamente caSSti dalla Suprema Corte, con conseguente impossibilità – per tali domande risarcitorie - di ritenere sussistente l'ingiustizia dell'eventuale danno (art. 2043 c.c.) in assenza di prova di mala fede o colpa grave o di assenza della normale prudenza da parte della controparte, che vede peraltro confermare nel merito l'esito dei primi due giudizi con la presente sentenza.
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Sulla domanda proposta da parte appellante di condanna dell'appellata alle spese e alle competenza di tutte le fasi e i gradi di giudizio affrontati
− Parte appellata ha proposto la domanda in oggetto, così specificandola nella propria citazione in riassunzione, “ci si riferisce, in particolare, al primo grado di giudizio (doc. n. 36); al secondo grado di giudizio, compresa la fase dell'inibitoria (doc. n. 30) e del ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. n. 30), oltre che alla fase del reclamo del provvedimento reiettivo avanti il Tribunale collegiale (doc. n. 31).”
− Su tali domande, proposte anche dall'appellata, si rinvia al paragrafo relativo alle spese dell'odierno giudizio.
− La sola appellante poi, ha chiesto altresì, sempre nel proprio atto di citazione in riassunzione, anche la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite della procedura esecutiva mobiliare di cui all'R.E. 934/2015 del Tribunale di Treviso, nonché delle cause di opposizione promosse dall'Avv. , a precetto e all'esecuzione. Parte_1
− Sul punto va rilevato che in base all'art. 389 c.p.c. le domande di restituzione o riduzione in pristino e ogni altra che sia conseguente alla sentenza di CaSSzione, si propongono al Giudice di rinvio.
− Nelle domande conseguenti alla caSSzione rientrano le domande di restituzione, quelle di riduzione
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in pristino e, più genericamente, quelle domande che riguardano quelle prestazioni tanto di dare quanto di fare o di non fare, eseguite in forza della provvisoria esecutività della sentenza successivamente caSSta. Infatti, se la sentenza caSSta aveva contenuto condannatorio è probabile che la parte vittoriosa, poi soccombente nel giudizio di caSSzione, abbia ottenuto l'esecuzione spontanea o coattiva di tale pronuncia. La caSSzione di tale sentenza fa quindi sorgere la possibilità e il diritto di ottenere la restituzione di quanto dato in adempimento della sentenza caSSta (vd. art. 336, comma 2,
c.p.c.).
− La Suprema Corte ha precisato che il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il Giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza caSSta può essere omeSS la pronuncia sulla domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale (Cass. civ. n. 27409/2023).
− Nel caso di specie, come visto, dato il ritenuto difetto di legittimazione attiva dell'appellata a richiedere le somma versate in forza dei due decreti ingiuntivi revocati, non c'è sul punto conferma della sentenza caSSta.
− Viene quindi disposto a carico di l'obbligo di restituire all'Avv. quanto ricevuto Controparte_1 Pt_1 in forza delle condanne di cui alle sentenze di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (caSSta).
− Va infine precisato che la disposizione in esame regola anche la domanda di restituzione delle spese legali pagate in forza della sentenza dichiarata nulla o caSSta, che devono essere restituite e su cui si provvede nel successivo paragrafo.
− Sulle somme di cui viene disposta la restituzione sono dovuti all'Avv. gli interessi legali a Pt_1 partire dal giorno del pagamento indebito, infatti è stato ritenuto che l'azione di restituzione non è riconducibile allo schema della condictio indebiti perché assolve alla specifica eIGenza di garantire all'intereSSto di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla decisione caSSta, visto che la decisione della Corte nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito fin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione restitutoria e della pretesa che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. civ. 7978/2013;
Cass. civ. 10863/2012). Di conseguenza, data questa premeSS, tale azione restitutoria non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, con la conseguenza che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito (Cass. civ. 5391/2013; Cass. civ. 19
21699/2011).
− Si ritiene invece non accoglibile la domanda nella parte in cui l'Avv. ha chiesto anche la Pt_1 rifusione delle spese e competenze di lite della procedura esecutiva mobiliare di cui all'R.E. 934/2015 del Tribunale di Treviso, nonché delle cause di opposizione a precetto e all'esecuzione, trattandosi di spese di lite regolate in diversi procedimenti sulla base della valutazione di soccombenza e, quindi, di fondatezza o meno delle relative iniziative per opporsi all'esecuzione coattiva e non direttamene derivanti invece dalle sentenze di primo e secondo grado rispettivamente dichiarata nulla e caSSta.
− A conferma di ciò, di recente la Corte di CaSSzione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 21 settembre
2021 n. 25478 è intervenuta sul caso della caducazione di un titolo giudiziale non definitivo, ritenendo che in tale circostanza, il pendente giudizio di opposizione all'esecuzione si dovesse concludere con una pronuncia di ceSSzione della materia del contendere (e non di accoglimento) e precisando quanto alla liquidazione delle spese, che le stesse non dovevano automaticamente essere poste a carico del soggetto che aveva agito in sede esecutiva in virtù del titolo poi caducato ma liquidate dal giudice dell'opposizione seguendo comunque il criterio della soccombenza virtuale relativamente ai motivi originari di opposizione.
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Sulle spese di lite
− Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/214 e ss. mod., tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, seguono la soccombenza dell'appellante che nel presente giudizio vede dichiarare l'improcedibilità degli originari ricorsi monitori proposti e vede accogliere solo le domande restitutorie conseguenti alla nullità o caSSzione delle sentenze di primo e secondo grado a seguito dell'error in procedendo verificatosi.
− Le spese del giudizio avanti alla Corte di CaSSzione, la cui liquidazione è stata rimeSS con l'ordinanza di rinvio a questo Giudice, vengono compensate tra le parti in considerazione dell'esito globale del giudizio.
Infatti, quanto alle spese, il Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimeSS anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura condannare la parte vittoriosa del giudizio di CaSSzione – e tuttavia complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. S.U. n.
32906/2022).
In particolare, quanto al giudizio avanti alla Corte di CaSSzione, pur essendo stati accolti tre dei motivi di ricorso proposti – con assorbimento degli altri – i motivi accolti hanno riguardato una violazione 20
del principio del contraddittorio con rinvio a questo Giudice per adeguatamente garantirlo sulle questioni oggetto di giudizio.
La Suprema Corte ha poi censurato la mancata valutazione da parte del Giudice del primo appello del fatto - ritenuto decisivo - se l'iniziativa del creditore avesse o meno rappresentato un aggravamento della posizione della cliente e se vi fosse o meno un interesse del creditore al frazionamento.
L'esame da parte di questo Giudice di tale specifico aspetto ha portato a una reiezione delle domande dell'appellante con conferma della tesi dell'appellata, già precedentemente accolta – anche se con motivazione insufficiente - dalla sentenza caSSta, con conseguente totale soccombenza dell'appellante.
− Quanto alle spese di primo e secondo grado, considerato l'avvenuto rilievo da parte della Corte di
CaSSzione della nullità verificatasi avanti al Giudice di Pace e non rilevata dal Giudice di Appello, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.
− In conseguenza, visto l'art. 389 c.p.c., si dispone la restituzione – salvo quanto ex appresso precisato per le spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. e del successivo reclamo - a carico di Controparte_1 delle spese di lite dei giudizi R.G. 4394/2012 Giudice di Pace di Treviso e R.G. 7318/2013 dell'intestato Tribunale, che l'Avv. era stata condannata a versarle in forza della sentenza n. Pt_1
545/2013 del Giudice di Pace di Treviso (qui dichiarata nulla) e della sentenza n. 2555/2015 dell'intestato Tribunale, poi caSSta.
− Si precisa, infine, quanto alle spese legali liquidate con la sentenza caSSta all'esito del giudizio R.G.
7318/2013 - ove venivano ricomprese nell'importo liquidato a tale titolo anche le spese del giudizio cautelare e della fase di reclamo - che per ultime tali spese, per cui si ritiene non sussistano i presupposti per la compensazione, si provvede separatamente in questo giudizio tenendo conto della soccombenza dell'Avv. in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa (fascicolo R.G. Pt_1
7318-2/2013 dell'intestato Tribunale) e nel successivo reclamo proposto avverso l'ordinanza di rigetto, anch'esso rigettato (R.G. 12661/2014 dell'intestato Tribunale), essendo risultata la steSS soccombente ed essendo stata rilevata dal Tribunale l'inammissibilità di tali iniziative per difetto della neceSSria strumentalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, quale Giudice di Appello a seguito di rinvio effettuato dalla Corte di CaSSzione con ordinanza n. 27.089/2021, ogni diversa istanza, eccezione e domanda rigettata o assorbita:
- dichiara la nullità della sentenza n. 545/2013 del Giudice di Pace di Treviso;
- dichiara improponibili per le ragioni di cui in motivazione i ricorsi monitori R.G. 2862/2012 Giudice di Pace di Treviso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1837/2012 del 27.8.2011, e R.G.
3159/2012 R.G. Giudice di Pace di Treviso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
2014/2012;
21
- rigetta la domanda proposta da di restituzione di quanto indebitamente pagato in forza Controparte_1 dei decreti ingiuntivi revocati;
- rigetta la domanda proposta dall'Avv. di risarcimento del danno all'attività professionale Pt_1 derivatole dalla vendita forzata dell'autovettura, del danno all'immagine professionale e del danno da perdita di chance;
- condanna a restituire ad quanto ricevuto in forza delle condanne di Controparte_1 Parte_1 cui alle sentenze di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (caSSta) con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito;
- compensa tra le parti le spese legali dei primi due gradi di giudizio, con conseguente condanna a carico di alla restituzione delle spese di lite ricevute dall'Avv. in forza della sentenza Controparte_1 Pt_1 di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (caSSta) con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio cautelare in Parte_1 Controparte_1 corso di causa e della successiva fase di reclamo, liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge.
- condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in € 5.261,00 per compensi oltre rimborso generale 15 %, IVA e CPA come per legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio avanti alla Corte di CaSSzione, la cui liquidazione è stata rimeSS con l'ordinanza di rinvio a questo Giudice.
Così deciso a Treviso, 16/04/2025.
Il Giudice dott.SS TI ND
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.SS TI ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 369/2022 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
In proprio ex art. 86 c.p.c.
- appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. PANIZ MASSIMILIANO
- appellato -
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 30.9.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte appellante: “L'attrice, Avv. in proprio, letta la comparsa di risposta avversaria, contesta Parte_1 quanto ivi dedotto e prodotto;
ribadisce il difetto di legittimazione della a richiedere la restituzione di qualsiasi CP_1 somma pagata perché mai ella vi provvide personalmente (i pagamenti intervennero ad opera di un soggetto estraneo al presente processo, tale unico legittimato a chiedere eventuali restituzioni di somme). Parte_2
L'Avv. nell'ipotesi in cui fossero ridotti gli onorari di cui alle tre pratiche di cui trattasi (procedimento penale, Pt_1 pratica stragiudiziale, causa civile), chiede dichiararsi compensato l'eventuale credito di con la pratica di Controparte_1
(docc. 1 – 18 del fascicolo di primo grado), il cui credito professionale è rimasto impagato, Persona_1 nonostante le rassicurazioni della che avrebbe ella steSS provveduto al pagamento.” CP_1
Per parte appellata:
“in via preliminare:
I) siano respinte tutte le domande di cui all'atto di citazione in riassunzione, in quanto improponibili, inammissibili
e/o comunque infondate in fatto e in diritto, e, accertato l'illegittimo frazionamento del credito asseritamente vantato dall'avv. nei confronti della IG.ra , sia dichiarata l'improponibilità delle domande Parte_1 Controparte_1 proposte dall'avv. ; per l'effetto, siano revocati i decreti ingiuntivi opposti in primo grado e sia disposta Parte_1 la restituzione di quanto indebitamente pagato dall'appellata; II) accertato l'illegittimo frazionamento del credito 1
asseritamente vantato dall'avv. nei confronti della IG.ra , sia dichiarata l'incompetenza per Pt_1 Controparte_1 valore del Giudice di Pace e, per l'effetto, siano revocati i decreti ingiuntivi opposti in primo grado e disposta la restituzione di quanto indebitamente pagato dall'appellata; nel merito:
I) siano revocati o comunque dichiarati nulli i decreti ingiuntivi opposti in primo grado, sia dichiarato che nulla deve la IG.ra all'avv. e sia disposta la restituzione di quanto indebitamente pagato Controparte_1 Parte_1 dall'appellata; II) siano revocati o comunque dichiarati nulli i decreti ingiuntivi opposti in primo grado e sia ridotto
l'importo riconosciuto all'avv. a titolo di compenso professionale per l'attività svolta nel procedimento Parte_1 civile n. 273/2011 R.G. Tribunale di Belluno, nella pratica stragiudiziale contro il IG. e la Controparte_2 [...]
e nel procedimento penale n. 716/2009 R.G.N.R. mod. 21 bis già pendente avanti la Procura della CP_3
Repubblica di Belluno, nei limiti di quanto risultante dalla corretta applicazione delle tariffe professionali in vigore all'epoca dell'incarico e di quanto effettivamente dovuto e sia disposta la restituzione di quanto indebitamente pagato dall'appellata; in ogni caso: il tutto con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi i procedimenti incidentali e/o cautelari incardinati medio tempore.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 12.1.2022, l'Avv. Parte_1
in proprio ex art. 86 c.p.c., riassumeva il giudizio a seguito della pubblicazione
[...] dell'ordinanza n. 27.089/2021 della Corte di CaSSzione pronunciata nella causa R.G. 13.167/2016 che annullava la sentenza n. 2555/2015 resa dall'intestato Tribunale a definizione del giudizio di appello R.G. 7.318/2013.
Allegava:
- di aver ottenuto nel corso del 2012 dal Giudice di Pace di Treviso due decreti ingiuntivi per propri crediti professionali maturati nei confronti di;
Controparte_1
- che dopo plurimi tentativi di esecuzione, gli importi di cui ai due D.I. venivano pagati dal marito di , spese di esecuzione comprese;
Controparte_1
- che nel frattempo opponeva entrambi i decreti ingiuntivi instaurando due Controparte_1 distinti procedimenti di opposizione che venivano riuniti;
- che a definizione del procedimento di primo grado il Giudice di Pace emetteva sentenza di mero rito che dichiarava improponibili i due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti, condannando la ricorrente all'integrale restituzione dell'importo ricevuto, spese di esecuzione comprese;
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- di aver proposto appello avverso tale sentenza avanti all'intestato Tribunale, ottenendo in un primo momento l'inibitoria della sentenza, poi revocata;
- di aver proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa stante la palese nullità della sentenza di primo grado;
ricorso cautelare rigettato, con rigetto confermato in sede di reclamo;
- che l'intestato Tribunale, definiva il giudizio di appello confermando la sentenza di primo grado;
- di aver quindi proposto ricorso per CaSSzione avverso la sentenza d'appello n. 2.555/2015 del
Tribunale di Treviso, lamentando:
i) Violazione dell'art. 354 c.p.c. per mancata rimessione delle parti avanti al primo Giudice: nullità derivata della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio per aver il G.d.P. rilevato d'ufficio la questione della improponibilità dei due ricorsi monitori
(solo tardivamente sollevata da controparte) senza sottoporla adeguatamente al contraddittorio tra le parti, in violazione dell'art. 101, comma I, c.p.c., non essendo stato il contraddittorio adeguatamente garantito dalla mera possibilità per l'odierna appellante di replicare con nota a verbale all'udienza del 13.6.2013 (prima successiva alla memoria del
27.5.2013 con cui controparte aveva tardivamente sollevato la questione, peraltro in atto il cui deposito era stato autorizzato dal G.d.P. al solo fine di dedurre sull'eccezione di incompetenza per valore del G.d.P. a seguito della riunione delle due opposizioni);
ii) Motivazione solo apparente della sentenza di secondo grado sulla mancata concessione da parte del G.d.P. di un termine per replica scritta richiesto dall'odierna appellante;
iii) Erroneità della sentenza di appello per aver confermato l'improponibilità dei ricorsi monitori già affermata dalla sentenza di primo grado. In particolare: insussistenza dell'improponibilità per mancata previsione esplicita della steSS da parte del legislatore;
violazione del principio di economica processuale;
iv) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1173 c.c. per aver la sentenza erroneamente ritenuto che all'Avv. fosse stato conferito un unico incarico professionale e che i crediti Pt_1 azionati riguardassero, quindi, un unico rapporto obbligatorio, trattandosi invece di tre pratiche (fase stragiudiziale;
fase giudiziale civile;
procedimento penale) con tre distinti incarichi, con conseguente insussistenza della contestata violazione del principio di infrazionabilità della domanda;
v) Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: insussistenza non solo di un unico rapporto obbligatorio ma anche di un aggravamento della posizione della debitrice sia dal punto di vista del contributo unificato (né nella fase monitoria, né in quella di opposizione), sia dei compensi liquidati nella fase monitoria, essendo peraltro stato poi redatto unico precetto e avviato unico pignoramento;
vi) Violazione della norma sulla competenza di cui agli artt. 7 e 14 c.p.c.: abnormità della
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sentenza di primo grado per superamento del limite di competenza per valore previsto per il
G.d.P. avendo condannato l'Avv. alla restituzione dell'importo di € 11.130,41 Pt_1
(eccedente il valore delle due cause riunite), anziché del minor importo richiesto dall'opponente e comunque di quello rimasto fiSSto ex art. 14 c.p.c. Errore del giudice di secondo grado per aver confermato la sentenza di primo grado e ritenuto sussistente una competenza funzionale inderogabile;
vii) difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendosi limitata l'opponente a chiedere una riduzione degli importi di cui ai due decreti ingiuntivi ed avendo invece il G.d.P. disposto l'integrale restituzione di quanto pagato, comprese le spese e le competenze della fase esecutiva, non richieste da controparte. Erroneo richiamo da parte del Giudice di Appello all'art. 336 c.p.c., non applicabile in primo grado. viii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. da parte del G.d.P. per assenza di discussione orale – essendosi le parti limitate a precisare le conclusioni – e per non essere stata effettuata dal G.d.P. alcuna lettura del dispositivo. Omissione da parte del G.d.P. delle ragioni di diritto poste a base della sentenza, essendo la motivazione solo apparente, con conseguente invocata inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità e/o irritualità della sentenza di primo grado;
- che la Corte di CaSSzione con ordinanza n. 27.089/2021 annullava la sentenza n. 2.555/2015 dell'intestato Tribunale disponendo il rinvio al Giudice di Appello individuato nel Tribunale di
Treviso in diversa composizione;
- che, in particolare, la Corte accoglieva il primo, il secondo e il quinto motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
Chiedeva, quindi, l'accertamento negativo della improcedibilità dei ricorsi monitori ottenuti;
la liquidazione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, stante la nullità delle sentenze definitorie degli stessi, e con liquidazione delle spese e competenze di tutte le fasi e i gradi di giudizio affrontati, in particolare, primo grado di giudizio (doc. n. 36); secondo grado di giudizio, compresa la fase dell'inibitoria (doc. n. 30) e del ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. n. 30), oltre che della fase del reclamo del provvedimento reiettivo avanti il Tribunale collegiale (doc. n. 31).
Evidenziava a sostegno delle proprie pretese il comportamento contrario a buona fede di controparte che tardivamente proponeva e coltivava l'eccezione di improponibilità e che agiva in esecuzione nonostante la consapevolezza della nullità dei titoli esecutivi ottenuti, notificando all'odierna appellante una serie di precetti (doc. n. 39), tentando pignoramenti esplorativi presso una serie di istituti di credito (doc. n. 40), inoltrando un'istanza al Presidente del Tribunale di esenzione dal termine per la notifica del precetto (doc. n. 41), pignorando e facendo vendere l'autovettura facente parte dei beni strumentali dell'ufficio dell'odierna attrice in riassunzione (doc. n.42), atti tutti di cui invocava la
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nullità derivata dalle sentenze di primo e secondo grado, nulle, costringendo quindi l'odierna appellante a proporre plurime opposizioni, a precetto e all'esecuzione, in relazione alle quali, chiedeva, stante la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, la rifusione delle relative spese e competenze di lite (doc. n. 43).
Chiedeva poi la condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di € 4.013,48 o il diverso di giustizia, oltre interessi moratori di legge dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, assegnato alla steSS in sede di esecuzione e a risarcire il residuo valore dell'autovettura pignorata.
Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno derivato alla propria attività professionale per la vendita forzata dell'auto e il risarcimento del danno alla propria immagine professionale, derivato dalla notifica di plurimi precetti e pignoramenti, tutti nulli.
Chiedeva, infine, il risarcimento del danno da perdita di chances per la corposa attività difensiva apprestata e che le sottraeva tempo da dedicare ai clienti.
− Si costituiva il 26.7.2022 contestando quanto ex adverso dedotto e allegando: Controparte_1
- esserle stati notificati in data 26.10.2012 due distinti decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, con atto di precetto;
- di aver quindi dovuto corrispondere immediatamente i relativi importi, avviando contestualmente due diversi giudizi di opposizione, in entrambi chiedendo in via preliminare la revoca della provvisoria esecuzione e la riunione degli stessi atteso l'illegittimo frazionamento del credito, con conseguente revoca e/o declaratoria di nullità dei decreti emessi in violazione delle norme sulla competenza per valore del Giudice di Pace e comunque con richiesta nel merito di riduzione degli importi riconosciuti all'opposta quale compenso professionale per l'attività prestata in favore dell'attrice opponente nei limiti di quanto risultante dalla corretta applicazione delle tariffe professionali vigenti al momento dell'incarico e, in via riconvenzionale, la conseguente condanna della convenuta opposta alla restituzione di quanto già ricevuto oltre il dovuto;
- che la convenuta opposta all'udienza del 26.2.2013 affermava di vantare un diverso credito nei confronti della IG.ra in relazione ad un non meglio precisato incarico professionale Controparte_1 asseritamente svolto in favore del figlio dell'attrice, IG. e ne eccepiva in Persona_1 compensazione l'importo, senza in alcun modo quantificarlo;
- che con provvedimento del 28.2.2013 il Giudice di Pace coordinatore disponeva la riunione dei due giudizi di opposizione, assegnandone la trattazione al dott. il quale, alla CP_4 successiva udienza del 2.4.2013, fiSSva udienza per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale sollevata da parte attrice, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie difensive;
- che il Giudice di Pace pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 545/2013 così decideva: “dichiara improponibili i decreti ingiuntivi opposti e comunque li annulla in ogni loro parte. Condanna
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la convenuta a pagare le spese delle cause riunite che liquida in via equitativa in complessivi € 1000 oltre a IVA
e CPA. Condanna la convenuta a pagare all'attrice a titolo di restituzione delle somme pagate per i decreti ingiuntivi opposti l'importo di € 11.130,41 (undicimilacentotrenta/41)”;
- che il proprio difensore chiedeva, pertanto, all'avv. se ella intendesse Parte_1 provvedere spontaneamente alla restituzione di quanto corrispostole in virtù dei decreti ingiuntivi opposti, previa trattenuta di un importo di € 1.300 – calcolato, solo ed esclusivamente in un'ottica conciliativa e con lo scopo di chiudere definitivamente ogni questione, in base ai valori massimi previsti per gli onorari dal tariffario professionale, assolutamente non dovuti – offerto a saldo dell'incarico professionale svolto, senza ottenere l'adempimento spontaneo e di aver quindi provveduto alla notifica del titolo esecutivo e del precetto all'odierna appellante per recuperare gli importi illegittimamente versati;
- che l'odierna appellante impugnava la sentenza di primo grado chiedendo anche la sospensiva della sentenza, inizialmente conceSS dal Giudice inaudita altera parte e poi rigettata per carenza del fumus;
- che nel frattempo veniva proposto dall'odierna appellante ricorso ex art. 700 c.p.c. rigettato, con successiva declaratoria di inammissibilità del relativo reclamo;
- che con sentenza n. 2555/2015 il Tribunale di Treviso rigettava integralmente l'appello proposto, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali in favore della IG.ra
, liquidate in complessivi € 8.790,00, oltre al rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
CP_1
- che con ordinanza n. 27089/21 la Corte di CaSSzione accoglieva i motivi nn. 1, 2 e 5 del ricorso proposto dall'Avv. avverso la sentenza di secondo grado e caSSva la sentenza impugnata Pt_1 in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso;
- che, in fatto, l'odierna appellata subiva danni nel sinistro stradale del 22.8.2009 quando veniva urtata, mentre era a piedi, dalla roulotte trainata dal veicolo targato BD754EN, e che al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti si rivolgeva all'odierna appellante che provvedeva a redigere e depositare querela e a inviare diffida alla Compagnia assicurativa in data 31.8.2009 e
6.2.2010 (con danno stimato in € 12.472,11 oltre spese legali);
- di aver poi ricevuto dalla Compagnia assicurativa € 4.000,00 a titolo di acconto in data 12.5.2010
e di aver versato all'Avv. gli ulteriori € 1.500,00 da questa richiesti, a mezzo assegno Pt_1 bancario n. 4.200.608.957-12, con emissione della fattura n. 35/2010 del 3.6.2010;
- di aver successivamente versato all'Avv. l'ulteriore importo da questa richiesto a titolo di Pt_1
“spese vive della causa civile” di € 500,00;
- che il 21.2.2012 veniva portato a notifica l'atto di citazione della causa civile, avverso il Sig.
e la on prima udienza fisata al 23.6.2011, cui l'Avv. Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 non partecipava in quanto aderente a un'astensione proclamata dall'OUA;
6
- che in data 26.7.2011 – due giorni prima dell'udienza avanti al G.d.P. di Agordo cui la IG.ra avrebbe dovuto comparire come persona offesa - l'Avv. rinunciava all'incarico, CP_1 Pt_1 così costringendo la cliente a recarsi da sola all'udienza atteso lo scarso preavviso, riuscendo solo fortuitamente a non incorrere in decadenze;
- che a seguito delle richieste del nuovo legale della IG.ra , l'Avv. a fronte CP_1 Pt_1 dell'attività prestata, quantificava proprie competenze residue per l'ammontare di € 7.364,57, già dedotti gli acconti versati;
- che l'Avv. a fronte del mancato pagamento, avviava due ricorsi monitori;
Pt_1
- che nel secondo di tali ricorsi (conclusosi con emissione del D.I. 2014/2012) l'Avv. Pt_1 affermava essere rimasto insoluto il suo preavviso di fattura relativo alla pratica stragiudiziale, nonostante l'Ordine degli Avvocati di Treviso non avesse ritenuto dovuto alcun importo per la fase stragiudiziale data la liquidazione delle posizioni giudiziali civile e penale;
- che in tal modo l'Avv. – a fronte di un danno quantificato in € 12.500,00 circa e poi Pt_1 definitivamente liquidato in € 8.000,00, compresi gli acconti già versati - otteneva il complessivo importo di € 11.130,41 a seguito delle procedure monitorie e di € 2.500,00 quali acconti;
- che, in particolare, l'Avv. avviando l'azione esecutiva l'undicesimo giorno dopo la Pt_1 contestuale notifica dei decreti e del precetto, otteneva anche il pagamento delle spese di esecuzione;
- che il frazionamento del credito in due ricorsi monitori veniva giustificato dall'Avv. con Pt_1 una errata quantificazione dell'importo nel momento della redazione del primo ricorso;
in diritto, fermo l'accoglimento da parte della Corte di CaSSzione del motivo di ricorso relativo alla mancata concessione di un termine per dedurre sull'improponibilità dei ricorsi monitori, deduceva
- che l'illegittimo frazionamento del credito comportava un aggravio delle spese processuali a carico della IG.ra ; CP_1
- che, in ogni caso, il frazionamento comportava la modifica della competenza per valore e, quindi, la diversa individuazione dell'Autorità giudiziaria chiamata ad emettere il decreto e, successivamente, a decidere sull'opposizione, privando la IG.ra della possibilità di vedere CP_1 la vicenda valutata da un Giudice di competenza superiore e comunque rendendo più difficile rilevare che l'Ordine degli Avvocati di Treviso non aveva ritenuto di liquidare alcun importo per la fase stragiudiziale;
- sussistere rapporto unitario tra cliente e professionista e, di conseguenza, illecito frazionamento del credito, trattandosi di risarcimento dei danni derivanti da un unico sinistro stradale;
- quanto al primo e al secondo motivo di appello e al sesto motivo di ricorso per CaSSzione: che a giudicare dell'opposizione è, inderogabilmente, l'Ufficio Giudiziario cui appartiene il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e che la condanna alla restituzione è un accessorio automatico
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della revoca di questo, con la conseguenza che soltanto al Giudice individuato ex art. 645 c.p.c. spetta ogni statuizione in ordine alle restituzioni delle somme corrisposte in virtù di un decreto revocato, a prescindere dal loro ammontare;
- quanto al terzo e al quarto motivo di appello e al sesto motivo di ricorso per CaSSzione: essere infondato il motivo relativo alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo l'opponente espreSSmente richiesto in primo grado la revoca dei d.i. (con conseguente obbligo restitutorio) sia per incompetenza del Giudice adito una volta riuniti i ricorsi illegittimamente frazionati, sia per improponibilità degli stessi proprio per l'illegittimo frazionamento, questione quest'ultima comunque rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio;
- essere comunque corretta la condanna pronunciata dal G.d.P. alla restituzione delle spese derivanti da atti di esecuzione già compiuti in base al decreto trattandosi non di domanda nuova ma di domanda implicita nell'istanza di revoca dello stesso decreto;
- di non aver mai rinunciato in primo grado all'eccezione di incompetenza proposta;
- sul quinto, sesto e settimo motivo di appello: non sussistere alcun error in procedendo del G.d.P. nell'assegnare alle parti in esito alla prima udienza termine per deposito di memorie in cui prendere posizione sulle questioni pregiudiziali;
- sull'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo di appello e sull'ottavo motivo di ricorso per
CaSSzione: essersi ritualmente svolta la prevista discussione orale all'udienza del 13.6.2013 avanti al G.d.P. ed essere stata data lettura dell'intera sentenza, poi trascritta a verbale, fermo in ogni caso che alcuna nullità della sentenza sussiste nel caso in cui il Giudice provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato e integrale del dispositivo e della motivazione;
- avere la sentenza adeguatamente indicato le ragioni di diritto sottese alla decisione;
- essere del tutto infondata l'opposta eccezione relativa alla pretesa legittimazione attiva a ottenere la restituzione del solo IG. marito di , peraltro in comunione dei beni Parte_2 Controparte_1 con la steSS, che effettuava i pagamenti da conto a sé esclusivamente intestato ma alimentato anche con somme della moglie. Non esservi quindi l'adempimento del terzo tardivamente e infondatamente eccepito da controparte;
- sul tredicesimo motivo di appello: sussistere unico incarico professionale;
- sul quattordicesimo e quindicesimo motivo di appello: essere l'improponibilità della parcellizzazione giudiziale del credito – per quanto non testualmente prevista - imposta, da un'interpretazione della normativa processuale che voglia essere rispettosa non solo dei principi costituzionali di buona fede e correttezza, ma anche del precetto inderogabile del giusto processo, come ben chiariscono le Sezioni Unite nella più volte richiamata sent. 15.11.2007, n. 23726, con conseguente impossibilità per il Giudice di appello di decidere nel merito la causa;
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- sul sedicesimo motivo di appello: non essersi il Giudice di primo grado espresso sull'an della pretesa dell'Avv. limitandosi ad annullare i decreti ingiuntivi opposti;
Pt_1
- essere stata l'eccezione di compensazione tardivamente formulata da controparte, ferma l'infondatezza della steSS trattandosi di credito vantato nei confronti di un soggetto terzo e non certo, liquido ed eIGibile;
- essere infondata anche la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata da controparte – oltre che relativa a fatti già oggetto di svariati altri giudizi promossi dalla steSS.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle pretese di controparte, in quanto improponibili, con conseguente conferma della condanna della steSS a restituire a l'importo di € 11.130,41, oltre Controparte_1 interessi dalla data di bonifico al saldo.
Chiedeva – inoltre -nel caso di ritenuta proponibilità delle domande di controparte o, comunque, di ritenuta possibilità di pronuncia nel merito, il riconoscimento solo dell'importo liquidato dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, ferma la contestazione sull'ingiustificata applicazione dei massimi tariffari, e quindi di € 805,85 peraltro già coperti dagli acconti versati.
Quanto al compenso per l'attività giudiziale civile, la diminuzione dell'importo richiesto da € 6.102,91
a € 1.170,80, considerata l'errata applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, l'ingiustificata applicazione dei massimi tariffari e l'applicazione di diritti addirittura dello scaglione relativo ai procedimenti di valore indeterminabile di particolare importanza.
Con conseguente riconoscimento complessivo all'Avv. per l'attività espletata dell'importo di Pt_1
€ 1.976,65, già ricompreso nella cifra versata dalla Sig.ra a titolo di acconto. CP_1
Rilevava, infine, la novità di tutte le domande nuove contenute nell'atto di citazione in riassunzione relative alle spese di altri giudizi e al risarcimento dei danni lamentati e prive di connessione con la pronuncia della Corte di CaSSzione, oltre ad essere stata l'attività di esecuzione dalla steSS contestata, posta in essere legittimamente in quanto basata su provvedimento valido e legittimo fino alla pronuncia della Suprema Corte.
− Con ordinanza del 4.11.2022 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e rigettava la richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− Con successiva ordinanza del 31.3.2023 il Giudice fiSSva udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, rigettata la richiesta di parte appellante in riassunzione di acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti di esecuzione di cui agli atti di causa, assegnava alle parti i richiesti termini per memorie conclusionali e tratteneva la causa in decisione.
* * *
Sulla nullità della sentenza di primo grado e sulla caSSzione della sentenza di secondo grado
− Come già rilevato anche dalla Corte di CaSSzione, si è verificata in primo grado nullità per mancata concessione alla parte di idoneo termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. per deposito di osservazioni sulla
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questione della improponibilità dei ricorsi monitori, con conseguente violazione del diritto di difesa della parte e del principio del contraddittorio che di esso è fondamentale declinazione.
− Va quindi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio.
− L'intestato Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi come Giudice di appello a seguito di rinvio operato dalla Suprema Corte in conseguenza della caSSzione della sentenza di secondo grado che aveva omesso di rilevare la nullità di cui sopra.
− Quanto alla competenza, quindi, la competenza di questo Giudice, a seguito del rinvio, è funzionale e ratione materiae e quindi inderogabile e immodificabile (Cass. civ. 340/2016; 21542/2008).
Infatti, come noto, l'efficacia preclusiva della sentenza di CaSSzione con rinvio riguarda non solo le questioni oggetto di esame nel giudizio di legittimità ma anche quelle che costituiscono il neceSSrio presupposto della sentenza (Cass. civ. 29733/2022).
− Ciò premesso, nel caso specifico, alla luce di quanto sopra, risulta applicabile al presente giudizio la previsione di cui all'art. 354, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis essendo stato il presente giudizio instaurato precedentemente al 28.2.2023) in base a cui quando viene dichiarata la nullità di altri atti compiuti in primo grado ne deve essere ordinata, in quanto possibile, la rinnovazione ex art. 356 c.p.c.
***
− Ciò preliminarmente chiarito, come già visto, la Corte di CaSSzione con ordinanza n. 27089/2021 ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso (oltre al quinto, su cui si tornerà infra).
− Quanto all'eccezione di frazionamento del debito – accolta nei primi due gradi di giudizio di merito – la Suprema Corte ha osservato che la steSS attiene alla proponibilità della domanda ed è quindi rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, con la conseguenza che, se sollevata dalla parte, non soggiace a preclusioni, salva la formazione del giudicato interno.
− La Corte di CaSSzione ha quindi rilevato sul punto che “si rivela priva di fondamento l'affermazione della ricorrente secondo cui l'eccezione doveva ritenersi tardiva perché sollevata solo con la memoria del 27.5.2013 e non in sede di opposizione” (ord. Cass., pag. 5).
− La Corte ha invece ritenuto fondata la doglianza dell'odierna appellante relativa alla mancata concessione di un termine per memoria difensiva ex art. 101, comma 2, c.p.c. a fronte della proposizione della relativa questione da parte dell'opponente solo con la memoria del 27.5.2013, in particolare per permettere alla parte di dedurre sull'eventuale esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
− Sul punto la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento per cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le
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parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183
c.p.c. riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (S.U. n. 4090/2017).
La Suprema Corte ha quindi espreSSmente riferito tale principio, affermato in relazione all'ipotesi di rilievo d'ufficio, anche al caso di rilievo su eccezione di parte.
− In particolare, applicando quanto sopra alla vicenda in oggetto, la Suprema Corte ha ritenuto contrario a tali principi che a fronte di un termine di quasi seSSnta giorni assegnato alla difesa di per CP_1 redigere la memoria del 27.5.2013, parte ricorrente fosse stata onerata di replicare nel verbale di udienza del 13.6.2013, peraltro senza avere motivi (essendo stata la memoria del 27.5.2013 conceSS dal Giudice a tutt'altro fine) per provvedere all'urgente consultazione della memoria, con ulteriore riduzione del lasso di tempo alla steSS concesso, comunque inferiore al termine di 20 giorni di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c.
− Alla luce di quanto sopra la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente e tempestivamente il termine a difesa fosse stato richiesto dall'Avv. nella prima udienza utile – quindi quella del Pt_1
13.6.2013 – e che illegittimamente invece il G.d.P. avesse rigettato tale richiesta.
− Ciò premesso la Corte di CaSSzione ha ritenuto che l'intestato Tribunale quale Giudice di Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di contraddittorio, disponendo ex art. 354 c.p.c. la rimessione in termini per lo svolgimento in secondo grado delle attività il cui esercizio non era stato possibile (non rientrando tale ipotesi tra quelle di rimessione della causa al primo Giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.).
− Come noto, infatti, se il giudice di appello rileva una nullità degli atti compiuti in primo grado - estranea alle ipotesi di remissione taSStivamente previste - non deve disporre la rimessione al primo giudice ma ordinarne la rinnovazione nello stesso giudizio di appello, provvedendo a norma dell'art. 356, dopo averla dichiarata. Se la rinnovazione non è possibile il giudice di appello, scartati gli atti nulli, deve decidere nel merito.
− Le parti e il giudice, nella fase di rinnovazione degli atti nulli, hanno gli stessi poteri che avevano le parti ed il giudice nel giudizio di primo grado nel momento in cui si è verificato il vizio.
− La nullità della sentenza di primo grado, in base ai motivi accolti dalla Corte, è derivata dalla mancata 11
concessione di un termine scritto per prendere posizione sulla questione dell'improponibilità dei ricorsi monitori poi posta dal Giudice di primo e di secondo grado alla base della decisione.
− Alla luce di quanto sopra, ferma la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione di termine idoneo ex art. 101, comma 2 c.p.c., nel presente giudizio le parti sono state messe adeguatamente nella posizione di contraddire sulla questione, con adeguato termine per formulare le rispettive osservazioni ex art. 101, comma 2, c.p.c., sia negli atti introduttivi, ove avrebbero potuto formulare eventuali istanze istruttorie, sia nei successivi termini concessi per note di udienza e scritti conclusivi, essendo quindi stato adeguatamente salvaguardato il contraddittorio sulla questione all'esito del presente giudizio.
− In particolare, l'odierna appellante ha avuto la possibilità di prendere posizione - e ha sul punto appositamente dedotto – sulla sussistenza o meno di un suo interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
***
− La Corte di CaSSzione, inoltre, accoglieva il quinto motivo del ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
− Essendo uno degli effetti negativi del frazionamento del credito l'unilaterale aggravamento della posizione del debitore (Cass. S.U. n. 23726/2007: Cass. Sez. VI, ord. 19898/2018), con conseguente violazione dei principi di buona fede e correttezza, la Corte riteneva che nel caso in esame, nonostante tale aspetto avesse formato oggetto di discussione nel giudizio di appello, il Tribunale avesse omesso di esaminarlo per verificare se l'iniziativa del creditore avesse potuto rappresentare anche un aggravamento della posizione della cliente e quindi omettendo di confutare la tesi dell'appellante relativa all'assoluta assenza di maggiori pregiudizi economici per la cliente, tesi che se fondata avrebbe potuto determinare un diverso esito della lite.
− I rimanenti motivi venivano dichiarati assorbiti.
− La Corte, quindi, così disponeva: “La Corte accoglie il primo, secondo e quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti
i restanti;
caSS la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso, che provvederà in diversa composizione anche in ordine alle spese.”
− Così statuito sulle questioni processuali e così delineato l'ambito del presente giudizio è ora possibile paSSre all'esame del merito.
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Sulla questione dell'improponibilità dei ricorsi monitori
− Debitore e creditore sono entrambi destinatari della disposizione di carattere generale di cui all'art. 1175 c.c. che impone loro di comportarsi nei reciproci rapporti secondo le regole della correttezza e della buona fede, che si specificano nell'obbligo di salvaguardia dell'utilità della controparte nei limiti
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in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.
− In particolare, la buona fede si compie in una duplice direzione nei confronti del creditore facendo sì che gli sia vietato abusare del suo diritto e, nello stesso tempo, obbligandolo ad attivarsi al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento.
− In questo senso è riconducibile al principio di buona fede, quale sua specifica declinazione, anche la cosiddetta exceptio doli: si tratta della possibilità di opporsi a un'altrui pretesa o eccezione in astratto fondata ma in realtà espressione di un esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato al soddisfacimento di interessi non meritevole secondo l'ordinamento giuridico.
− Sul piano pratico tale eccezione comporta una disapplicazione delle norme illecitamente invocate e la conseguente reiezione della domanda.
− Nel codice civile non è rintracciabile alcuna norma che esplicitamente riconosca tale clausola generale, tuttavia vi sono moltissimi istituti che condividono tale ratio che sostanzialmente è una concretizzazione del principio di buona fede e correttezza, espreSSmente positivizzato: la necessità alla base di tale principio è quella per cui l'esercizio delle posizioni giuridiche soggettive deve avvenire in sintonia con le finalità insite nel loro normale esercizio e con i valori fondamentali dell'ordinamento.
− Sotto questo profilo il canone generale di buona fede e correttezza risulta trovare copertura costituzionale in ragione del suo porsi in rapporto e sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
− Tale principio trova poi ulteriore copertura costituzionale anche in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost., che impone una lettura adeguata della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della
"ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustezza" del "processo", inteso come risultato finale
(della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi (CaSSzione a S.U. n. 23726/2007).
− Alla luce di tali premesse, il criterio della buona fede presiede ogni fase del rapporto obbligatorio, compresa quella giudiziale, cosicché il creditore anche nella fase patologica non può aggravare la posizione del debitore alterando il giusto equilibrio degli interessi contrapposti.
− Tale ricostruzione, frutto di una rimeditazione delle precedenti posizioni nell'ottica dell'evolvere del sentire sociale e del quadro normativo, ha trovato un IGnificativo avvallo e punto di svolta nella sentenza della CaSSzione a S.U. n. 23726/2007, più recentemente confermata anche da altre pronunce
(CaSSzione civile, sez. II, 19/10/2021, n. 28847; CaSSzione civile, sez. II, 30/06/2021, n. 18562;
Cass. Sez. VI, ord. 19898/2018).
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− In caso di parcellizzazione giudiziale del credito, quindi, il Giudice è chiamato a verificare l'eventuale incidenza, pregiudizievole, o comunque peggiorativa, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo, sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie, come nel caso dei processi a quibus.
− Con l'ulteriore precisazione che oltre a violare, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede, la disarticolazione da parte del creditore dell'unità sostanziale del rapporto
(sia pur nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve in abuso dello stesso anche per l'ulteriore vulnus che deriverebbe dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto.
− Infine, l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta moltiplicazione di giudizi comporterebbe anche la violazione del canone della "ragionevole durata del processo", costituzionalizzato nello stesso art. 111
Cost., già richiamato, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.
− Viene fatta salva l'ipotesi in cui si poSS escludere il carattere abusivo del frazionamento del credito, a seguito dell'accertamento, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda illegittimamente parcellizzata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza, 19/03/2025, n. 7299).
*
− Ciò posto a livello sistematico, nel caso di specie, l'iniziativa giudiziale dell'odierna appellante che ha proposto due distinti ricorsi monitori per i propri crediti professionali nei confronti della steSS cliente, risulta abusiva nel senso sopra considerato.
− In primo luogo, va rilevato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017), che se in linea di principio le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un 14
interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).
− Nel caso di specie, ai fini della valutazione di cui sopra, va considerato che all'attività professionale posta in essere dalla creditrice era applicabile il D.M. n. 127/2004 all'epoca vigente (essendo entrato in vigore il successivo D.M. 140/2012 solo il 23.8.2012, con disciplina transitoria ex art. 41 che ne prevedeva l'applicabilità alle liquidazioni successive all'entrata in vigore).
− In base al D.M. 127/2004, capitolo III (“Tariffa spettante agli avvocati in materia stragiudiziale”), art. 2
(“Prestazioni stragiudiziali e giudizio/i. Limiti e criteri”), era testualmente previsto: “I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.”
La possibilità del cumulo delle due tariffe, quindi, era prevista soltanto qualora le prestazioni svolte nella fase stragiudiziale non trovassero adeguato compenso nella tariffa giudiziale e quando l'attività stragiudiziale non potesse essere ritenuta accessoria rispetto a quella giudiziale.
− Nel caso in esame, per quanto sopra, sussisteva un rapporto unitario tra debitrice e creditrice quantomeno quanto alle prestazioni civile stragiudiziale e giudiziale poste in essere per la stesa pratica.
− In quest'ottica, il frazionamento in due distinti ricorsi monitori dell'attività stragiudiziale civile e dell'attività giudiziale civile poste in essere per la steSS pratica ha permesso all'odierna appellante di ottenere la liquidazione di entrambi i compensi senza che fosse possibile per il Giudice di Pace adito in tale sede effettuare la neceSSria valutazione in base alle norme del D.M. 127/2004 sopra richiamato.
− È particolarmente IGnificativo in tal senso che la steSS abbia proposto un primo ricorso monitorio
(rubricato al n. R.G. 2862/2012) per chiedere esclusivamente il compenso per l'attività giudiziale civile espletata nella “pratica Vally/Santi Giampietro, civile n.273/2011 R.G. Controparte_5
Tribunale di Belluno” (fascicolo monitorio, doc. 1), e che abbia poi proposto un secondo ricorso monitorio (R.G. 3159/2012), iscritto a ruolo un mese dopo il primo, per l'attività stragiudiziale civile della medesima pratica e per la pratica penale (testualmente si legge nel secondo ricorso monitorio:
“per le seguenti pratiche:
- – pratica stragiudiziale;
Persona_2 Controparte_6
- – proc. pen. n. 716/2009 R.G.N.R. mod 21 bis deòòa Procura della Repubblica c/o il Persona_2
Tribunale di Belluno” (pag. 1 ricorso monitorio depositato il 19.9.2012).
Peraltro, lo stesso acconto richiesto e ottenuto dall'odierna appellata per la fase stragiudiziale è riferito alla “pratica: Pistolato Walli/Santi Giampietro, (doc. 16 appellante) Controparte_7 ed è stato prodotto per lo scomputo nell'ambito del primo ricorso monitorio, relativo alla pratica giudiziale civile. 15
− Alla luce di quanto sopra, poiché le distinte pretese creditorie non potevano essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale", le domande giudiziali relative a tale pretesa potevano essere proposte separatamente solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla loro tutela processuale separata.
− Su questo punto, specificamente evidenziato dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha disposto il rinvio a questo Giudice, e oggetto dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso, l'odierna appellante ha potuto prendere posizione nel presente giudizio.
− La steSS però si è, in primo luogo, limitata sul punto a proporre un mero calcolo matematico raffrontando il contributo unificato e le spese legali liquidabili in caso di ricorso unico o di parcellizzazione, deducendo da ciò non sussistere alcun aggravio della posizione del debitore.
− La tesi non è accoglibile: come visto sopra, al di là dell'ammontare di tali esborsi, la parcellizzazione aggrava la posizione del debitore anche per l'onere di proposizione di molteplici opposizioni oltre che per il rischio cui è esposto di giudicati contrastanti e di possibili duplicazioni delle poste creditore derivanti dalla cognizione non unitaria dei crediti derivanti dall'unico rapporto.
− A fronte di tale innegabile vulnus per il debitore, l'odierna appellante, pur meSS nella condizione di farlo, ha omesso anche solo di dedurre l'esistenza di un proprio interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
− L'appellante sul punto, infatti, si è limitata ad affermare di non aver avuto alcun interesse al frazionamento, precisando che si sarebbe trattato della mera conseguenza di un proprio errore:
“L'Avv. ha proposto due ricorsi monitori per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti della Pt_1
. Ciò è avvenuto a causa del fatto che il competente ordine professionale, per la liquidazione delle parcelle, ci ha CP_1 messo circa otto mesi. In agosto (9 agosto), col caldo ed in tutta fretta l'Avv. per errore nel primo ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo, chiedeva l'ingiunzione di una somma inferiore al liquidato. Accortasi dell'errore una volta tornata dalle ferie, l'Avv. vi poneva menda depositando un secondo ricorso monitorio” (memoria di replica del Pt_1
23.12.2024, pag. 17).
− È evidente che la steSS non ha assolto all'onere gravante sul creditore di dimostrare l'esistenza di un proprio interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
− Omissione aggravata dal vulnus cui tale condotta – violativa per quanto sopra del divieto di abuso del diritto – ha esposto la debitrice e dal vantaggio indebito derivante alla steSS creditrice che ha chiesto e ottenuto una posta creditoria che l'attivazione unitaria del credito avrebbe potuto portare il Giudice ad escludere.
− I ricorso monitori vanno quindi dichiarati improponibili con conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi emessi e assorbimento delle ulteriori questioni.
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Sulla domanda di restituzione proposta dall'appellata relativa a quanto indebitamente pagato in forza dei decreti ingiuntivi revocati
− Parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante alla restituzione di quanto versato in conseguenza dei due decreti ingiuntivi oggi revocati e delle spese di esecuzione conseguenti.
− Tale domanda era stata già accolta dalle sentenze di primo e secondo grado che avevano condannato l'odierna appellante alla restituzione della complessiva somma di € 11.130,41, comprensiva di quanto versato sulla base dei due decreti ingiuntivi e delle spese di esecuzione.
− A seguito della caSSzione della sentenza di secondo grado e della dichiarazione con la presente sentenza dell'improponibilità frazionata dei ricorsi monitori, con conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi, è neceSSrio pronunciare su tale domanda.
− Sul punto, l'Avv. ha sollevato un difetto di legittimazione attiva della IG.ra a Pt_1 CP_1 richiedere tale restituzione, trattandosi di importi versati da altro soggetto – Parte_2
- e non direttamente dalla steSS.
− Quanto a tale eccezione, l'appellata ha obiettato trattarsi del proprio marito in comunione di beni e comunque di importi provenienti da conto corrente che seppure intestato solo al coniuge era alimentato anche da propri risparmi, circostanze contestate dall'odierna appellante.
− In subordine l'Avv. ha chiesto la compensazione di quanto fosse stata condannata a restituire Pt_1 con il credito dalla steSS vantato nei confronti di figlio della steSS. Persona_1
− Quanto a tale ultima eccezione la steSS non può in ogni caso trovare accoglimento perché trattasi di credito vantato verso soggetto terzo e quindi estraneo all'ambito di applicazione degli artt. 1241 e ss.
c.c. che richiedono che i debiti da compensare siano vantati da “due persone obbligate l'una verso l'altra”.
− Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione, la steSS è fondata, con conseguente rigetto della domanda dell'appellata.
− Non è contestato che gli importi fossero stati versati all'Avv. non dall'opponente e odierna Pt_1 appellante ma dal marito di questa, da un conto lui esclusivamente intestato.
− Alla luce di ciò, non è accoglibile la domanda di parte appellata di condanna dell'Avv. alla Pt_1 restituzione degli importi alla IG.ra , non essendo la steSS il soggetto che ha sostenuto tali CP_1 esborsi.
− Infatti, nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva negato il diritto dei richiedenti alla restituzione
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delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti e poi revocato, perché il pagamento era stato eseguito da un terzo) (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/12/2019, n.
31572.
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Sulla domanda di risarcimento proposta dall'appellante
− Nel proprio atto di citazione in riassunzione, l'odierna appellante aveva chiesto anche la condanna dell'appellata al risarcimento del danno alla sua attività professionale derivato dalla vendita forzata dell'autovettura, del danno all'immagine professionale e del danno da perdita di chance.
− Va rilevato preliminarmente che non risulta fornita dalla steSS la prova di tali danni – che peraltro sono stati solo genericamente allegati – e che non sono state formulate sul punto apposite istanze istruttorie nell'atto introduttivo del presente giudizio, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento, non potendo tale specifico danno ritenersi in re ipsa.
− Va inoltre rilevato con riferimento a tali domande risarcitorie – a differenza di quanto si dirà per quelle restitutorie - che in ogni caso le azioni esecutive intraprese dall'odierna appellata erano fondate su titoli giudiziali solo successivamente caSSti dalla Suprema Corte, con conseguente impossibilità – per tali domande risarcitorie - di ritenere sussistente l'ingiustizia dell'eventuale danno (art. 2043 c.c.) in assenza di prova di mala fede o colpa grave o di assenza della normale prudenza da parte della controparte, che vede peraltro confermare nel merito l'esito dei primi due giudizi con la presente sentenza.
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Sulla domanda proposta da parte appellante di condanna dell'appellata alle spese e alle competenza di tutte le fasi e i gradi di giudizio affrontati
− Parte appellata ha proposto la domanda in oggetto, così specificandola nella propria citazione in riassunzione, “ci si riferisce, in particolare, al primo grado di giudizio (doc. n. 36); al secondo grado di giudizio, compresa la fase dell'inibitoria (doc. n. 30) e del ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. n. 30), oltre che alla fase del reclamo del provvedimento reiettivo avanti il Tribunale collegiale (doc. n. 31).”
− Su tali domande, proposte anche dall'appellata, si rinvia al paragrafo relativo alle spese dell'odierno giudizio.
− La sola appellante poi, ha chiesto altresì, sempre nel proprio atto di citazione in riassunzione, anche la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite della procedura esecutiva mobiliare di cui all'R.E. 934/2015 del Tribunale di Treviso, nonché delle cause di opposizione promosse dall'Avv. , a precetto e all'esecuzione. Parte_1
− Sul punto va rilevato che in base all'art. 389 c.p.c. le domande di restituzione o riduzione in pristino e ogni altra che sia conseguente alla sentenza di CaSSzione, si propongono al Giudice di rinvio.
− Nelle domande conseguenti alla caSSzione rientrano le domande di restituzione, quelle di riduzione
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in pristino e, più genericamente, quelle domande che riguardano quelle prestazioni tanto di dare quanto di fare o di non fare, eseguite in forza della provvisoria esecutività della sentenza successivamente caSSta. Infatti, se la sentenza caSSta aveva contenuto condannatorio è probabile che la parte vittoriosa, poi soccombente nel giudizio di caSSzione, abbia ottenuto l'esecuzione spontanea o coattiva di tale pronuncia. La caSSzione di tale sentenza fa quindi sorgere la possibilità e il diritto di ottenere la restituzione di quanto dato in adempimento della sentenza caSSta (vd. art. 336, comma 2,
c.p.c.).
− La Suprema Corte ha precisato che il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il Giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza caSSta può essere omeSS la pronuncia sulla domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale (Cass. civ. n. 27409/2023).
− Nel caso di specie, come visto, dato il ritenuto difetto di legittimazione attiva dell'appellata a richiedere le somma versate in forza dei due decreti ingiuntivi revocati, non c'è sul punto conferma della sentenza caSSta.
− Viene quindi disposto a carico di l'obbligo di restituire all'Avv. quanto ricevuto Controparte_1 Pt_1 in forza delle condanne di cui alle sentenze di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (caSSta).
− Va infine precisato che la disposizione in esame regola anche la domanda di restituzione delle spese legali pagate in forza della sentenza dichiarata nulla o caSSta, che devono essere restituite e su cui si provvede nel successivo paragrafo.
− Sulle somme di cui viene disposta la restituzione sono dovuti all'Avv. gli interessi legali a Pt_1 partire dal giorno del pagamento indebito, infatti è stato ritenuto che l'azione di restituzione non è riconducibile allo schema della condictio indebiti perché assolve alla specifica eIGenza di garantire all'intereSSto di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla decisione caSSta, visto che la decisione della Corte nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito fin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione restitutoria e della pretesa che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. civ. 7978/2013;
Cass. civ. 10863/2012). Di conseguenza, data questa premeSS, tale azione restitutoria non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, con la conseguenza che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito (Cass. civ. 5391/2013; Cass. civ. 19
21699/2011).
− Si ritiene invece non accoglibile la domanda nella parte in cui l'Avv. ha chiesto anche la Pt_1 rifusione delle spese e competenze di lite della procedura esecutiva mobiliare di cui all'R.E. 934/2015 del Tribunale di Treviso, nonché delle cause di opposizione a precetto e all'esecuzione, trattandosi di spese di lite regolate in diversi procedimenti sulla base della valutazione di soccombenza e, quindi, di fondatezza o meno delle relative iniziative per opporsi all'esecuzione coattiva e non direttamene derivanti invece dalle sentenze di primo e secondo grado rispettivamente dichiarata nulla e caSSta.
− A conferma di ciò, di recente la Corte di CaSSzione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 21 settembre
2021 n. 25478 è intervenuta sul caso della caducazione di un titolo giudiziale non definitivo, ritenendo che in tale circostanza, il pendente giudizio di opposizione all'esecuzione si dovesse concludere con una pronuncia di ceSSzione della materia del contendere (e non di accoglimento) e precisando quanto alla liquidazione delle spese, che le stesse non dovevano automaticamente essere poste a carico del soggetto che aveva agito in sede esecutiva in virtù del titolo poi caducato ma liquidate dal giudice dell'opposizione seguendo comunque il criterio della soccombenza virtuale relativamente ai motivi originari di opposizione.
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Sulle spese di lite
− Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/214 e ss. mod., tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, seguono la soccombenza dell'appellante che nel presente giudizio vede dichiarare l'improcedibilità degli originari ricorsi monitori proposti e vede accogliere solo le domande restitutorie conseguenti alla nullità o caSSzione delle sentenze di primo e secondo grado a seguito dell'error in procedendo verificatosi.
− Le spese del giudizio avanti alla Corte di CaSSzione, la cui liquidazione è stata rimeSS con l'ordinanza di rinvio a questo Giudice, vengono compensate tra le parti in considerazione dell'esito globale del giudizio.
Infatti, quanto alle spese, il Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimeSS anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura condannare la parte vittoriosa del giudizio di CaSSzione – e tuttavia complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. S.U. n.
32906/2022).
In particolare, quanto al giudizio avanti alla Corte di CaSSzione, pur essendo stati accolti tre dei motivi di ricorso proposti – con assorbimento degli altri – i motivi accolti hanno riguardato una violazione 20
del principio del contraddittorio con rinvio a questo Giudice per adeguatamente garantirlo sulle questioni oggetto di giudizio.
La Suprema Corte ha poi censurato la mancata valutazione da parte del Giudice del primo appello del fatto - ritenuto decisivo - se l'iniziativa del creditore avesse o meno rappresentato un aggravamento della posizione della cliente e se vi fosse o meno un interesse del creditore al frazionamento.
L'esame da parte di questo Giudice di tale specifico aspetto ha portato a una reiezione delle domande dell'appellante con conferma della tesi dell'appellata, già precedentemente accolta – anche se con motivazione insufficiente - dalla sentenza caSSta, con conseguente totale soccombenza dell'appellante.
− Quanto alle spese di primo e secondo grado, considerato l'avvenuto rilievo da parte della Corte di
CaSSzione della nullità verificatasi avanti al Giudice di Pace e non rilevata dal Giudice di Appello, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.
− In conseguenza, visto l'art. 389 c.p.c., si dispone la restituzione – salvo quanto ex appresso precisato per le spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. e del successivo reclamo - a carico di Controparte_1 delle spese di lite dei giudizi R.G. 4394/2012 Giudice di Pace di Treviso e R.G. 7318/2013 dell'intestato Tribunale, che l'Avv. era stata condannata a versarle in forza della sentenza n. Pt_1
545/2013 del Giudice di Pace di Treviso (qui dichiarata nulla) e della sentenza n. 2555/2015 dell'intestato Tribunale, poi caSSta.
− Si precisa, infine, quanto alle spese legali liquidate con la sentenza caSSta all'esito del giudizio R.G.
7318/2013 - ove venivano ricomprese nell'importo liquidato a tale titolo anche le spese del giudizio cautelare e della fase di reclamo - che per ultime tali spese, per cui si ritiene non sussistano i presupposti per la compensazione, si provvede separatamente in questo giudizio tenendo conto della soccombenza dell'Avv. in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa (fascicolo R.G. Pt_1
7318-2/2013 dell'intestato Tribunale) e nel successivo reclamo proposto avverso l'ordinanza di rigetto, anch'esso rigettato (R.G. 12661/2014 dell'intestato Tribunale), essendo risultata la steSS soccombente ed essendo stata rilevata dal Tribunale l'inammissibilità di tali iniziative per difetto della neceSSria strumentalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, quale Giudice di Appello a seguito di rinvio effettuato dalla Corte di CaSSzione con ordinanza n. 27.089/2021, ogni diversa istanza, eccezione e domanda rigettata o assorbita:
- dichiara la nullità della sentenza n. 545/2013 del Giudice di Pace di Treviso;
- dichiara improponibili per le ragioni di cui in motivazione i ricorsi monitori R.G. 2862/2012 Giudice di Pace di Treviso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1837/2012 del 27.8.2011, e R.G.
3159/2012 R.G. Giudice di Pace di Treviso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
2014/2012;
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- rigetta la domanda proposta da di restituzione di quanto indebitamente pagato in forza Controparte_1 dei decreti ingiuntivi revocati;
- rigetta la domanda proposta dall'Avv. di risarcimento del danno all'attività professionale Pt_1 derivatole dalla vendita forzata dell'autovettura, del danno all'immagine professionale e del danno da perdita di chance;
- condanna a restituire ad quanto ricevuto in forza delle condanne di Controparte_1 Parte_1 cui alle sentenze di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (caSSta) con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito;
- compensa tra le parti le spese legali dei primi due gradi di giudizio, con conseguente condanna a carico di alla restituzione delle spese di lite ricevute dall'Avv. in forza della sentenza Controparte_1 Pt_1 di primo grado (dichiarata nulla) e della sentenza di secondo grado (caSSta) con interessi legali a partire dal giorno del pagamento indebito;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio cautelare in Parte_1 Controparte_1 corso di causa e della successiva fase di reclamo, liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge.
- condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in € 5.261,00 per compensi oltre rimborso generale 15 %, IVA e CPA come per legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio avanti alla Corte di CaSSzione, la cui liquidazione è stata rimeSS con l'ordinanza di rinvio a questo Giudice.
Così deciso a Treviso, 16/04/2025.
Il Giudice dott.SS TI ND
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