TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 28.02.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5441/2024
tra rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Falanga, ed Parte_1 elettivamente domiciliato studio in Torre del Greco alla via Dello Sport 13, giusta procura in atti;
opponente e
, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore;
convenuto contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 05.03.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere un marittimo iscritto al “turno particolare” con matricola n. 23058/2;
- di aver effettuato l'ultimo suo imbarco con la soc. Controparte_2
. sulla nave “Eurocargo Palermo” per il periodo dal 10/09/2020 Controparte_3 CP_4 al 16/01/2021;
- che la sua qualifica era quella di “ Cuoco Equipaggio”;
- di aver fatto richiesta all , dopo lo sbarco, di “assistenza sanitaria ai CP_1
Naviganti”, chiedendo indennità di malattia per il periodo 25/01/2021 –25/05/2021;
- che, nell'arco dell'intero periodo richiesto, inviava all' n. 1 certificati CP_1 medici modello “Mal. 2” di inizio malattia e n. 8 modelli “Mal 3”, 7di prolungamento e 1 di guarigione;
- che tuttavia ad oggi l' non ha provveduto a liquidare l'indennità di malattia CP_1 dovuta il periodo 20/04/2021 25/05/2021 per € 3.663,00;
- che l'importo dovuto è pari al 75% della paga media giornaliera percepita durante l'imbraco; - che, come si evince dall'estratto conto che riporta il versamento da parte dell' di € 3.968,20 per il solo periodo precedente 13/03/21 - 20/04/21, l'indennità CP_1 giornaliera che deve percepire durante la malattia è pari ad € 101,75.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia indicata nel presente atto
- Condannare in solido o chi di ragione l Sede legale di Roma Via Ciro il CP_1
Grande in per leg. rapp. p.t. e sede di Napoli Via Alcide De Gasperi 55 Napoli CP_1 in per. leg. rapp. p.t. a pagare in solido al ricorrente, nel suo domicilio eletto, la somma di euro 3.663,00 o quella diversa che l'Ill.mo Magistrato riterrà di giustizia oltre interessi come per legge per le causali di cui in premessa, e rivalutazione monetaria,
- nonché condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l' e, pertanto, CP_1 veniva dichiarata la sua contumacia. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, va rilevato che per effetto dell'art. 10 comma 3 del decreto legge 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l' gestisce direttamente le attività relative all'accertamento e alla riscossione CP_1 dei contributi e all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato presso le Casse marittime: incombenze queste fino al 2013 di competenza dell'INAIL, a sua volta quale successore dell ente al quale erano stati attribuiti i compiti e le funzioni già Pt_2 esercitati dalle Casse Marittime .
A seguito di tale intervento normativo, dunque, l è subentrato in tutti i rapporti CP_1 attivi e passivi facenti capo all'INAIL quale successore di in virtù della legge Pt_2
30 luglio 2010, Pagina 3 n. 122, di conversione con modificazione del D.L. 78/2010.
Non è superfluo ricordare tuttavia che già in forza dell'art. 24 della l.
9.03.1989 n. 88 la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 era stata rimessa nel novero delle prestazioni assegnate alla competenza dell' . CP_1
Segnatamente, l'art. 74 della l. n. 833/1978, nell'istituire il Servizio Sanitario Nazionale, ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto- legge 8 luglio 1974, n. 264 è attribuita all' Controparte_1 che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei
[...] CP_1 contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all' ed è stabilita con CP_1 decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro”.
Tra gli enti presi in considerazione dalla l. n.386/1974 vi erano le Casse marittime e il successivo art. 1 del d.l. 30.12.1979 n.663 conv. con mod. in l. 29.02.1980 n.33 ha previsto che “Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse (poi l' ) mediante Pt_2 convenzione con l della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri Controparte_1 relativi al servizio prestato per suo conto”.
L'art. 24 della l. n. n.88/1989, rubricato “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”), ha disposto che “1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
Garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e degli operai privati, la gestione Pagina 4 per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – fra cui, come detto, sono comprese anche le prestazioni economiche di malattia per gli iscritti alle ex casse marittime - il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in un'unica gestione che assume la denominazione di “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni”.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, può senz' altro concludersi nel senso che la gestione delle prestazioni oggetto di causa era già direttamente a carico dell' CP_1 allorchè venne intentata la presente controversia, ditalchè legittimato passivo è l' istituto evocato.
Ciò posto, in punto di fatto, dalla consultazione dei certificati di malattia allegati all' atto introduttivo ed inviati all' ( documenti da 4 a 12 al ricorso) risulta che il CP_1 ricorrente, sbarcato il 16.1.2021 per avvicendamento, sottoposto a visita ambulatoriale dal medico di il 25.1.2021 con la diagnosi di ““Artralgia,Periatrite, Edema, CP_5
Peso elevato “”stato di pre ospedalizzazione” fu sottoposto a cure mediche e farmacologiche e, all'esito delle varie visite di controllo, oggetto di vari prolungamenti fino a giorno 26.5.2021, data in cui è rimasta attestata l'intervenuta guarigione. Essendo poi pacifico che il ricorrente fosse un marittimo italiano, residente in Italia e che svolgesse attività subordinata su una nave , in quanto dipendente con la qualifica di “Cuoco Equipaggio” e retribuito da una impresa italiana (Grimaldi Compagnia di Navigazione s.p.a. Grinavi Grimaldi Group come si evince anche dalle certificazioni mediche laddove viene anche individuato l' armatore ), è soggetto alla legislazione in tema di sicurezza sociale dell'Italia, per il preminente motivo che chi versa la retribuzione è considerato datore di lavoro con gli obblighi conseguenti in tema di assicurazione.
Deve conseguentemente applicarsi la medesima tutela previdenziale degli equipaggi che operano a bordo di navi battenti bandiera italiana, con la conseguente natura obbligatoria dell'assicurazione e l'applicazione del principio di cui all'art.67 TU”.
Avendo l' istante adempiuto alle formalità di invio dei certificati attestanti la malattia all' e non essendosi il convenuto costituito in giudizio assumendo con ciò un CP_1 contegno assolutamente silente, va accolta la domanda di a percepire Parte_1 dall' ente previdenziale l'indennità di malattia per il periodo ricompreso dal 20.4.2021 al 25.5.2021, oltre alla maggiore somma tra interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
Sul versante della quantificazione dell' indennità in parola si condividono i conteggi sviluppati unitamente al ricorso.
A norma dell'art. 7 del Re. Decreto Legge 23.09.1937 n.1918 conv. in l. n.831/1938,
“Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il Ca. di Suez e gli Stretti di e dei Da., è Per_1 assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente: a) assistenza medico-chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo per le malattie celtiche e veneree, che si manifestano durante l'arruolamelo o entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto sempreché sia dimostrato che durante tale periodo il marittimo non abbia lavorato presso altri datori di lavoro. Il ricovero ospedaliero è in ogni caso limitato a ventotto giorni;
b) una indennità giornaliera pari a quella stabilita all'articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244”.
Ancora, l'art. 6 del predetto Re. decreto legge stabilisce espressamente “L'assicurazione dà diritto … b) ad una indennità giornaliera nella misura del settantacinque per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lett. a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244”.
In particolare il richiamato art. 10 del Re. Decreto Legge n.1918/1937 dispone che
“L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo.
Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n.200.
La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile. …”.
L'art. 11 del testo normativo de quo prevede ancora che “L'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui è apposta sul ruolo la annotazione di sbarco. Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco la indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello della denunzia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima”. Contr Il citato ecreto n.200/1937 prevede all'art. 71 al comma 1 che “Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica”, precisando il comma 3 che “Nel caso di arruolamento a viaggio il salario giornaliero risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale inedia del viaggio”. Ai sensi del successivo art. 72 comma 2, “Nella determinazione dei salari convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro”.
La Suprema Corte ha osservato che il trattamento indennitario ha “l'evidente scopo di soccorrere il marittimo ammalato (od infortunato sul lavoro) - che, all'atto della cessazione del trattamento economico di malattia, non sia idoneo ai servizi della navigazione -l'indennità giornaliera, che ne risulta prevista, va corrisposta - "per tutto il periodo della inidoneità" - sia pure entro il limite massimo di un anno (vedi Cass., sez. un., n. 8308/95; sez. lav. n. 5189/86, Pagina 7 3759/87).
Né rileva, ai fini del diritto a detta indennità giornaliera, la circostanza che il "periodo della inidoneità" - da essa indennizzato - cessi a seguito di successivo accertamento dell'idoneità oppure, come nella specie, della inidoneità permanente ai servizi della navigazione. La prospettata "ratio" della stessa indennità giornaliera - di assicurare la copertura previdenziale, durante il periodo di inidoneità ai servizi della navigazione, una volta cessata l'assistenza per malattia od infortunio - all'evidenza ricorre in entrambi i casi. Né la soluzione contraria pare imposta dal tenore letterale della disposizione in esame
(articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1486, cit.), che - nel prevedere l'indennità giornaliera per l'intero "periodo della inidoneità" - sembra prescindere dalla ragione di cessazione dello stesso periodo. D'altro canto, darebbe luogo a dubbi di costituzionalità - in relazione sia al principio di uguaglianza, anche sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.), sia alla garanzia di prestazioni previdenziali adeguate alle esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.) - la negazione dell'indennità, proprio, al marittimo, che - successivamente al "periodo della inidoneità" da indennizzare - risulti permanentemente inidoneo, sebbene in questo caso ne sia evidente la maggiore esigenza di tutela. La soluzione proposta pare quindi imposta, comunque, quantomeno dall'interpretazione adeguatrice della disposizione medesima” (Cass. 25.07.2003 n. 11531).
In linea di continuità con tale insegnamento, ancora, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “in tema di previdenza marinara, la corresponsione dell'indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo …” (Cass. 09.09.2015, n. 17835 che richiama in parte motiva Cass.
22.09.2009 n. 20405).
Fermi i superiori rilievi, giova notare che, ai sensi degli artt. 167 comma 1 e 416 comma 3 c.p.c., nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito implica che non possa ritenersi sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588/2010), ma occorre per dimostrare l'erroneità dei conteggi una critica precisa e puntuale che involga puntuali circostanze di fatto, risultanti dagli atti ovvero oggetto di successiva prova. (Cass. nn. 11667/2010, Cass. n.6202/2004):
Nella fattispecie concreta, l' non ha inteso costituirsi e non si è Controparte_7 opposto alla domanda e neppure alla quantificazione dell' indennità di malattia prospettata in maniera puntuale dal ricorrente.
In considerazione di quanto precede, pertanto, il ricorso va accolto nei termini sopra chiariti, restando accertata la spettanza a favore del ricorrente per il periodo ricompreso tra il 20.4.2021 ed il 25.5.2021 della somma di euro 3.663,00, oltre interessi e rivalutazione nel rispetto di quanto previsto dalla l. n.724/1994 che all'art. 22, comma
36, ha esteso l'applicabilità dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/1991.
Le spese processuali restano assoggettate al principio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico del convenuto e liquidate nella misura di cui in dispositivo avendo riguardo alla domanda di distrazione spiegata dal procuratore del ricorrente e tenendo conto che il procedimento si è arrestato alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
CO l' a corrispondere a la somma di euro 3.663,00 CP_1 Parte_1 per le causali di cui in parte motiva, oltre accessori di legge;
CO l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 1.265,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore dichiaratosi in ricorso antistatario.
Si comunichi.
Napoli, il 28.2.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero