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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200008709879000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare la cartella impugnata con spese
Resistente/Appellato: la Regione Puglia chiede dichiararsi il proprio difetto di legittimazioe passiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1 , ricorre contro la REGIONE PUGLIA, e l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,avverso la cartella di pagamento n° 10620200008709879000 per bollo auto anno 2015, dell'importo di €167,16 (oltre interessi e sanzioni) ricevuta dall'Agenzia Entrate Riscossione di Taranto, in data 20.05.2025, chiedendone l'annullamento,
Eccepiva, la mancata notifica degli atti presupposti,la decadenza per tardività nella notifica della cartella esattoriale in relazione all'emissione del ruolo e comunque la prescrizione dei crediti vantati
In particolare la decadenza per tardività nella notifica della cartella esattoriale considerato che a suo parere In materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
la Regione si costituisce e precisa che trattasi di bollo auto relativo all'anno 2015 per l autovettura tg
Targa_1 e che l'atto di accertamento per il veicolo su menzionato è stato spedito a mezzo racc. e notificato tramite ritiro presso l'ufficio postale in data 01/12/2017 ( quindi nei termini previsti per legge).
Che per ogni altra questione successiva deve rispondere l ER ,per il che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'Aer non si costituiva in giudizio
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 12 gennaio 2026,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta per tabulas che le somme di cui si discute attengono al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2015
La Regione Puglia ha assolto legittimamente al proprio compito notificando l'avviso di accertamento in data 1 12 2017 (come da documentazione agli atti di causa)
L'accertamento non è stato impugnato e quindi è divenuto definitivo.
Non vi è dubbio,anche che la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio è stata notificata ben oltre i termini edittali,per il che è intervenuta decadenza per l'A finanziaria,del che deve rispondere l'Agenzia
Entrate Riscossione che non si è costituita e non si è difesa sul proprio operato.
In conclusione il ricorso va accolto e annullato l'atto impugnato;
va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia con cui appare ragionevole compensare le spese e condannare l'ER riscossione al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
(Sussiste giurisprudenza consolidata secondo cui il Giudice Tributario può condannare alle spese anche la parte non costituita in giudizio,se vi è la soccombenza nel merito).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione
Puglia e compensa le spese con la stessa.Condanna l'ER al pagamento delle spese processuali che liquida in e.250,00 da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario,oltre al rimborso del C.U anticipato dalla ricorrente.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200008709879000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare la cartella impugnata con spese
Resistente/Appellato: la Regione Puglia chiede dichiararsi il proprio difetto di legittimazioe passiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1 , ricorre contro la REGIONE PUGLIA, e l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,avverso la cartella di pagamento n° 10620200008709879000 per bollo auto anno 2015, dell'importo di €167,16 (oltre interessi e sanzioni) ricevuta dall'Agenzia Entrate Riscossione di Taranto, in data 20.05.2025, chiedendone l'annullamento,
Eccepiva, la mancata notifica degli atti presupposti,la decadenza per tardività nella notifica della cartella esattoriale in relazione all'emissione del ruolo e comunque la prescrizione dei crediti vantati
In particolare la decadenza per tardività nella notifica della cartella esattoriale considerato che a suo parere In materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
la Regione si costituisce e precisa che trattasi di bollo auto relativo all'anno 2015 per l autovettura tg
Targa_1 e che l'atto di accertamento per il veicolo su menzionato è stato spedito a mezzo racc. e notificato tramite ritiro presso l'ufficio postale in data 01/12/2017 ( quindi nei termini previsti per legge).
Che per ogni altra questione successiva deve rispondere l ER ,per il che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'Aer non si costituiva in giudizio
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 12 gennaio 2026,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta per tabulas che le somme di cui si discute attengono al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2015
La Regione Puglia ha assolto legittimamente al proprio compito notificando l'avviso di accertamento in data 1 12 2017 (come da documentazione agli atti di causa)
L'accertamento non è stato impugnato e quindi è divenuto definitivo.
Non vi è dubbio,anche che la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio è stata notificata ben oltre i termini edittali,per il che è intervenuta decadenza per l'A finanziaria,del che deve rispondere l'Agenzia
Entrate Riscossione che non si è costituita e non si è difesa sul proprio operato.
In conclusione il ricorso va accolto e annullato l'atto impugnato;
va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia con cui appare ragionevole compensare le spese e condannare l'ER riscossione al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
(Sussiste giurisprudenza consolidata secondo cui il Giudice Tributario può condannare alle spese anche la parte non costituita in giudizio,se vi è la soccombenza nel merito).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione
Puglia e compensa le spese con la stessa.Condanna l'ER al pagamento delle spese processuali che liquida in e.250,00 da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario,oltre al rimborso del C.U anticipato dalla ricorrente.