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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4125 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: punteggio servizio militare non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie d'istituto del personale ATA,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
Dario De Vincentis e dall'avv. Alessia Massarelli ed elettivamente domiciliato in Telese Terme (BN), via Roma 233/A, presso lo studio del primo,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona Controparte_3 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
, sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55,
[...]
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10/10/2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, in data 20/06/2024, domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per la Provincia di , per i profili professionali di CP_3 assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;
- di avere speso quale titolo di accesso il diploma di istituto di istruzione professionale – indirizzo tecnico delle industrie elettriche conseguito il 10/07/2001;
- di avere altresì inserito quale titolo di servizio il servizio di leva obbligatorio svolto dal
12/12/2001 all'11/11/2002, dopo il conseguimento del titolo di accesso;
1 - di essere stato conseguentemente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valide per il triennio 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 istituite con Ordinanza del
[...]
n. 89 del 21 maggio 2024; Controparte_1
- di essersi visto attribuire punti 7,80 per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico,
e punti 8,90 per il profilo di collaboratore scolastico;
- che tale punteggio derivava da un'erronea/illegittima valutazione del servizio di leva obbligatorio, non pienamente valutato in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro, come previsto dall'allegato A all'ordinanza ministeriale;
- che aveva inutilmente proposto reclamo.
Tanto premesso, il ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di sentire – in via cautelare CP_1
e urgente – “A)- ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A, per la provincia di
, gestite dall' CP_3 Parte_2
(BNIC813004) per tutti i relativi profili, con l'attribuzione del seguente punteggio: profilo Assistente
Amministrativo punti 13,20; profilo Assistente Tecnico punti 13,20; profilo Collaboratore Scolastico punti 14,30. B)- conseguentemente, per l'effetto, ordinare al predetto , Parte_2 competente alla gestione della domanda di inserimento in Graduatoria III fascia ATA e, ove occorra, all' , di Controparte_3 procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;
C)- ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (D.M. 89/2024) e consequenziali
(graduatorie di Circolo e di Istituto per III fascia A.T.A della Provincia di vigenti per il CP_3 triennio 2024-2027 per i profili assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico); D)- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
E)- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito” e, nel merito, “previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie inserendo il ricorrente nelle posizioni che gli derivano dalla attribuzione dei punteggi a lui spettanti per come sopra specificati”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è costituito il , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario CP_1
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, va dato atto che il procuratore di parte ricorrente ha depositato all'interno del fascicolo telematico, in vista della prima udienza di merito del 19/05/2025, un atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritto dal proprio assistito, e ha concluso per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Al riguardo si richiamano i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, come sintetizzati e ribaditi in una recente pronuncia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019), nella quale si è precisato che: “la cessazione della materia del contendere non equivale a rinuncia ma
2 ne costituisce – piuttosto – l'effetto. Infatti per potersi configurare rinunzia all'azione – che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta – occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte – che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio – l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del
03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092). Ne consegue che “Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il riconoscimento che il convenuto abbia fatto della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dall'attore sia subordinato all'accertamento di un diverso assetto dei rapporti tra le medesime parti, sia pure con riguardo ad un distinto periodo di tempo, dovendo in tal caso il giudice, anche se ritenga che tale ultimo accertamento sia estraneo a quanto forma oggetto della causa, pronunciare sul merito della domanda dell'attore” (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 10553 del 09/10/1995, Rv. 494189); ovvero quando una delle parti abbia “… dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 622 del 22/01/1997, Rv. 501935; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6395 del 01/04/2004, Rv. 571708; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27460 del 22/12/2006, Rv. 594039);
o ancora quando, pur essendo – come nel caso di specie – sopravvenuta nel corso del processo una situazione astrattamente idonea ad eliminare completamente la posizione di contrasto fra le parti in causa, facendo venir meno la necessità della decisione, persista comunque l'interesse di una di esse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14144 del 16/12/1999,
Rv. 532268) o sussista comunque opposizione di una delle parti (Cass. Sez.3, Sentenza n. 1950 del
10/02/2003, Rv. 560353). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010, Rv. 613959). Va inoltre considerato che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 19/02/2019, Rv. 652581; conf. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013, Rv. 629194; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del
04/02/2002, Rv. 552063, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998, Rv. 514440 e Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513476)”.
3 Nel caso di specie, l'atto di rinuncia non è stato notificato alla controparte, né questa ha espresso la propria accettazione nelle note sostitutive dell'udienza; nemmeno può pervenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in assenza tanto di una richiesta congiunta delle parti, quanto della prova del verificarsi, nel corso del giudizio, di fatti sopravvenuti atti a determinare il venir meno del contrasto fra le parti.
Al riguardo, va infatti ribadito che “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
la pronunzia della quale ultima presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita” (così ancora Cass. 19845/2019, cit.).
Venendo al merito, occorre premettere che la questione controversa è stata già esaminata da questo giudice in sede cautelare e decisa con ordinanza di rigetto del 26 novembre 2024.
Si ritiene, anche all'esito della cognizione piena, di confermare l'orientamento espresso nel citato provvedimento, alla cui motivazione integralmente ci si riporta.
Il 20/06/2024 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento, ai sensi del D.M. n.
89 del 21/05/2024, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in relazione ai profili professionali di assistente amministrativo (AA), assistente tecnico (AT) e collaboratore scolastico
(CS).
Nella domanda ha indicato, fra i titoli di servizio, anche il servizio militare di leva prestato dal
12/12/2001 all'11/12/2002 (v. foglio di congedo in atti).
Per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico gli è stato riconosciuto il punteggio di
7,80, mentre per quello di collaboratore scolastico gli è stato attribuito il punteggio di 8,90.
In questa sede, lamenta che il servizio militare di leva, svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie (diploma di scuola secondaria di II grado conseguito nell'a.s. 2000/2001), sia stato illegittimamente valutato con un punteggio inferiore, in quanto prestato non in costanza di nomina.
Preliminarmente, in ordine alla giurisdizione si rileva che, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella
4 graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (v., fra le varie, Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 17123 del 26/06/2019).
Come anche recentemente ribadito dalla S.C., “in tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 9330 del
04/04/2023: nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale
ATA assente).
Nella fattispecie, la domanda dell'istante non è finalizzata all'annullamento di atti amministrativi, bensì all'accertamento del suo diritto al collocamento in graduatoria con un punteggio superiore a quello riconosciutogli, previa disapplicazione – in quanto in tesi contrastanti con la normativa di rango primario – degli atti secondari che prevedono una diversa valutazione per il servizio militare obbligatorio, a seconda che sia prestato o meno in costanza di nomina.
La giurisdizione appartiene, dunque, al giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, non si ravvisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti inclusi nelle graduatorie d'interesse del ricorrente, non trattandosi di soggetti titolari di una posizione incompatibile con l'affermazione del diritto rivendicato, affermazione che in nessun caso priva le graduatorie della loro validità.
Il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa essere resa se non nei confronti di una pluralità di soggetti. Ad esempio, in tema di procedure concorsuali il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con i controinteressati solo se sia domandato da parte ricorrente l'accertamento giudiziale del diritto all'inserimento nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) (cfr. fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 988 del 17/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 15912 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 14914 del 05/06/2008).
Nel caso concreto non vi è, invece, una situazione sostanziale inscindibile, in quanto la pronuncia richiesta non è destinata a incidere direttamente sulla posizione dei soggetti già inclusi in graduatoria, determinando la perdita di utilità conseguite;
non occorre, quindi, integrare il contraddittorio.
Venendo al merito, la questione controversa, in punto di diritto, è quella relativa alla sussistenza del diritto all'attribuzione, per il servizio militare prestato non in costanza del rapporto d'impiego, del medesimo punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato in costanza di rapporto.
5 Infatti, il D.M. differenzia le due ipotesi, prevedendo che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, mentre “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, così come il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – punto A delle “Avvertenze”).
Nello specifico, ciò comporta che per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina siano attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, 0,05 punti (fino a un massimo di punti
0,60 per ciascun anno scolastico), in luogo di 0,50 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico;
cfr. tabelle A/1, A/2 e A/5 allegate al D.M. 89/2024).
Parte ricorrente contesta tale differenziazione sostenendo che la stessa contrasta con l'art. 52 Cost. e con la normativa primaria, e segnatamente con l'art. 569, co. 3 del d.lgs. 297/1994 e con l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010.
È opportuno premettere che con l'ordinanza n. 5679/2020 (e con le successive conformi nn. 15127/2021, 15467/2021, 8586/2024) la Corte di Cassazione ha censurato l'art. 2, co. 6 del D.M.
44/2011, che aveva del tutto escluso la valutabilità del servizio militare (e del servizio civile sostitutivo) non svolto in costanza di nomina, evidenziando il contrasto di siffatta previsione con gli artt. 485, co. 7 del T.U. scuola (che contiene, per il personale docente, una norma identica a quella posta dall'art. 569, co. 3 per il personale ATA) e 2050 del d.lgs. 66/2010.
È in tale ottica che la Corte ha affermato il – pienamente condivisibile – principio per cui “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma
2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M.
n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.
I decreti ministeriali successivi, e segnatamente il D.M. 50/2021 e il successivo D.M. 89/2024, qui contestato, hanno invece sancito la piena valutabilità del servizio militare ai fini del collocamento in graduatoria, ma hanno previsto che lo stesso valga e sia valutabile come servizio specifico solo se è svolto in costanza di nomina;
diversamente, esso è equiparato al “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali”.
Ne discende che i principi affermati dalla S.C. in quelle pronunce non sono utilmente invocabili a supporto della tesi del ricorrente, stante la diversità delle fattispecie e della relativa disciplina.
La differenza di trattamento fra il servizio in costanza di nomina e quello svolto non in costanza di nomina operata dal D.M. 89/2024 non appare né arbitraria, né contrastante con fonti di rango primario.
Al contrario, essa è coerente con il principio di cui all'art. 52, co. 2, Cost., per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare
6 la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, e con la diversa pregnanza delle esigenze di tutela nel caso in cui il lavoratore, docente o appartenente al personale ATA, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, rispetto al caso in cui vi sia chiamato in un momento in cui non ha ancora ottenuto alcun incarico.
Ed invero, solo per il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego vi è la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'amministrazione scolastica, sia poi costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, co. 2, Cost., nonché di evitare – poiché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi – una discriminazione di genere rispetto alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per quanto riguarda il servizio militare svolto non in costanza di impiego, invece, la valutabilità è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che abbia ottenuto un qualsiasi impiego presso un'altra pubblica amministrazione, in quanto quest'ultimo potrebbe godere di benefici, in termini di punteggio, da tale impiego.
Per tale ragione non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di accedere all'impiego presso il convenuto, o comunque CP_1 in un periodo in cui non aveva in corso alcun rapporto con quest'ultimo, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1720/2022 non appaiono condivisibili.
Invero, con detta pronuncia il Consiglio di Stato si è limitato a recepire in toto le argomentazioni poste a base dell'ordinanza della S.C. n. 5679/2020, la quale però aveva ad oggetto – come già rimarcato – una fattispecie del tutto diversa, in cui il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, prestati non in costanza di nomina, non venivano valutati affatto. Al contrario, nel D.M. 50/2021 ne viene sancita la valutabilità con il medesimo punteggio riconosciuto al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, esattamente come prevede il 1° comma dell'art. 2050, d.lgs.
66/2020, in base al quale il servizio militare è valutato, nei concorsi pubblici, “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, e come indicato dalla predetta ordinanza della Cassazione.
Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, successivamente, è andato di contrario avviso, argomentando come segue: “Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome,
e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di
7 personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina
è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi
(ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. […] risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (così Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 11602 del 29/12/2022).
La determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato appare, conclusivamente, del tutto legittima (nello stesso senso, v. Trib. Novara, sent. n. 167 del 6/07/2021, Trib. Modena, sent. n.
425 del 9/11/2021, C. App. Genova, sent. n. 182/2021, C. App. Torino, sent. n. 326/2022, Trib.
8 Bergamo, sent. n. 270 del 28/03/2023, Trib. Varese, sent. n. 143 del 16/05/2023, Trib. Chieti, sent. n.
180 dell'11/05/2023, Trib. Venezia, sent. n. 298/2023 del 3/05/2023, Trib. Firenze, sent. n. 36/2023 del 19/01/2023, Trib. Lecco, sent. 6/09/2023).
In questo senso si è, da ultimo, espressa anche la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 22429 del
08/08/2024), la quale ha affermato il principio di diritto per cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Nella pronuncia, la S.C. ha evidenziato che la norma primaria di cui all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare “non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”, e che la regolamentazione stabilita dal D.M.
50/2021, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole, stante la diversità della situazione che si realizza quando il servizio militare costringa all'interruzione di un rapporto in essere rispetto a quando lo stesso servizio, svolto al di fuori del rapporto di impiego, debba essere valorizzato ai soli fini del punteggio.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto.
Le spese, tenuto conto del contrasto nella giurisprudenza di merito e del solo recente intervento della giurisprudenza di legittimità sulla questione oggetto di causa, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4125 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: punteggio servizio militare non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie d'istituto del personale ATA,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
Dario De Vincentis e dall'avv. Alessia Massarelli ed elettivamente domiciliato in Telese Terme (BN), via Roma 233/A, presso lo studio del primo,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona Controparte_3 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
, sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55,
[...]
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10/10/2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, in data 20/06/2024, domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per la Provincia di , per i profili professionali di CP_3 assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;
- di avere speso quale titolo di accesso il diploma di istituto di istruzione professionale – indirizzo tecnico delle industrie elettriche conseguito il 10/07/2001;
- di avere altresì inserito quale titolo di servizio il servizio di leva obbligatorio svolto dal
12/12/2001 all'11/11/2002, dopo il conseguimento del titolo di accesso;
1 - di essere stato conseguentemente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valide per il triennio 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 istituite con Ordinanza del
[...]
n. 89 del 21 maggio 2024; Controparte_1
- di essersi visto attribuire punti 7,80 per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico,
e punti 8,90 per il profilo di collaboratore scolastico;
- che tale punteggio derivava da un'erronea/illegittima valutazione del servizio di leva obbligatorio, non pienamente valutato in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro, come previsto dall'allegato A all'ordinanza ministeriale;
- che aveva inutilmente proposto reclamo.
Tanto premesso, il ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di sentire – in via cautelare CP_1
e urgente – “A)- ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A, per la provincia di
, gestite dall' CP_3 Parte_2
(BNIC813004) per tutti i relativi profili, con l'attribuzione del seguente punteggio: profilo Assistente
Amministrativo punti 13,20; profilo Assistente Tecnico punti 13,20; profilo Collaboratore Scolastico punti 14,30. B)- conseguentemente, per l'effetto, ordinare al predetto , Parte_2 competente alla gestione della domanda di inserimento in Graduatoria III fascia ATA e, ove occorra, all' , di Controparte_3 procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;
C)- ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (D.M. 89/2024) e consequenziali
(graduatorie di Circolo e di Istituto per III fascia A.T.A della Provincia di vigenti per il CP_3 triennio 2024-2027 per i profili assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico); D)- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
E)- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito” e, nel merito, “previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie inserendo il ricorrente nelle posizioni che gli derivano dalla attribuzione dei punteggi a lui spettanti per come sopra specificati”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è costituito il , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario CP_1
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, va dato atto che il procuratore di parte ricorrente ha depositato all'interno del fascicolo telematico, in vista della prima udienza di merito del 19/05/2025, un atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritto dal proprio assistito, e ha concluso per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Al riguardo si richiamano i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, come sintetizzati e ribaditi in una recente pronuncia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019), nella quale si è precisato che: “la cessazione della materia del contendere non equivale a rinuncia ma
2 ne costituisce – piuttosto – l'effetto. Infatti per potersi configurare rinunzia all'azione – che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta – occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte – che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio – l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del
03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092). Ne consegue che “Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il riconoscimento che il convenuto abbia fatto della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dall'attore sia subordinato all'accertamento di un diverso assetto dei rapporti tra le medesime parti, sia pure con riguardo ad un distinto periodo di tempo, dovendo in tal caso il giudice, anche se ritenga che tale ultimo accertamento sia estraneo a quanto forma oggetto della causa, pronunciare sul merito della domanda dell'attore” (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 10553 del 09/10/1995, Rv. 494189); ovvero quando una delle parti abbia “… dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 622 del 22/01/1997, Rv. 501935; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6395 del 01/04/2004, Rv. 571708; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27460 del 22/12/2006, Rv. 594039);
o ancora quando, pur essendo – come nel caso di specie – sopravvenuta nel corso del processo una situazione astrattamente idonea ad eliminare completamente la posizione di contrasto fra le parti in causa, facendo venir meno la necessità della decisione, persista comunque l'interesse di una di esse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14144 del 16/12/1999,
Rv. 532268) o sussista comunque opposizione di una delle parti (Cass. Sez.3, Sentenza n. 1950 del
10/02/2003, Rv. 560353). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010, Rv. 613959). Va inoltre considerato che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 19/02/2019, Rv. 652581; conf. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013, Rv. 629194; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del
04/02/2002, Rv. 552063, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998, Rv. 514440 e Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513476)”.
3 Nel caso di specie, l'atto di rinuncia non è stato notificato alla controparte, né questa ha espresso la propria accettazione nelle note sostitutive dell'udienza; nemmeno può pervenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in assenza tanto di una richiesta congiunta delle parti, quanto della prova del verificarsi, nel corso del giudizio, di fatti sopravvenuti atti a determinare il venir meno del contrasto fra le parti.
Al riguardo, va infatti ribadito che “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
la pronunzia della quale ultima presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita” (così ancora Cass. 19845/2019, cit.).
Venendo al merito, occorre premettere che la questione controversa è stata già esaminata da questo giudice in sede cautelare e decisa con ordinanza di rigetto del 26 novembre 2024.
Si ritiene, anche all'esito della cognizione piena, di confermare l'orientamento espresso nel citato provvedimento, alla cui motivazione integralmente ci si riporta.
Il 20/06/2024 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento, ai sensi del D.M. n.
89 del 21/05/2024, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in relazione ai profili professionali di assistente amministrativo (AA), assistente tecnico (AT) e collaboratore scolastico
(CS).
Nella domanda ha indicato, fra i titoli di servizio, anche il servizio militare di leva prestato dal
12/12/2001 all'11/12/2002 (v. foglio di congedo in atti).
Per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico gli è stato riconosciuto il punteggio di
7,80, mentre per quello di collaboratore scolastico gli è stato attribuito il punteggio di 8,90.
In questa sede, lamenta che il servizio militare di leva, svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie (diploma di scuola secondaria di II grado conseguito nell'a.s. 2000/2001), sia stato illegittimamente valutato con un punteggio inferiore, in quanto prestato non in costanza di nomina.
Preliminarmente, in ordine alla giurisdizione si rileva che, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella
4 graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (v., fra le varie, Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 17123 del 26/06/2019).
Come anche recentemente ribadito dalla S.C., “in tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 9330 del
04/04/2023: nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale
ATA assente).
Nella fattispecie, la domanda dell'istante non è finalizzata all'annullamento di atti amministrativi, bensì all'accertamento del suo diritto al collocamento in graduatoria con un punteggio superiore a quello riconosciutogli, previa disapplicazione – in quanto in tesi contrastanti con la normativa di rango primario – degli atti secondari che prevedono una diversa valutazione per il servizio militare obbligatorio, a seconda che sia prestato o meno in costanza di nomina.
La giurisdizione appartiene, dunque, al giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, non si ravvisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti inclusi nelle graduatorie d'interesse del ricorrente, non trattandosi di soggetti titolari di una posizione incompatibile con l'affermazione del diritto rivendicato, affermazione che in nessun caso priva le graduatorie della loro validità.
Il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa essere resa se non nei confronti di una pluralità di soggetti. Ad esempio, in tema di procedure concorsuali il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con i controinteressati solo se sia domandato da parte ricorrente l'accertamento giudiziale del diritto all'inserimento nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) (cfr. fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 988 del 17/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 15912 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 14914 del 05/06/2008).
Nel caso concreto non vi è, invece, una situazione sostanziale inscindibile, in quanto la pronuncia richiesta non è destinata a incidere direttamente sulla posizione dei soggetti già inclusi in graduatoria, determinando la perdita di utilità conseguite;
non occorre, quindi, integrare il contraddittorio.
Venendo al merito, la questione controversa, in punto di diritto, è quella relativa alla sussistenza del diritto all'attribuzione, per il servizio militare prestato non in costanza del rapporto d'impiego, del medesimo punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato in costanza di rapporto.
5 Infatti, il D.M. differenzia le due ipotesi, prevedendo che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, mentre “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, così come il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – punto A delle “Avvertenze”).
Nello specifico, ciò comporta che per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina siano attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, 0,05 punti (fino a un massimo di punti
0,60 per ciascun anno scolastico), in luogo di 0,50 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico;
cfr. tabelle A/1, A/2 e A/5 allegate al D.M. 89/2024).
Parte ricorrente contesta tale differenziazione sostenendo che la stessa contrasta con l'art. 52 Cost. e con la normativa primaria, e segnatamente con l'art. 569, co. 3 del d.lgs. 297/1994 e con l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010.
È opportuno premettere che con l'ordinanza n. 5679/2020 (e con le successive conformi nn. 15127/2021, 15467/2021, 8586/2024) la Corte di Cassazione ha censurato l'art. 2, co. 6 del D.M.
44/2011, che aveva del tutto escluso la valutabilità del servizio militare (e del servizio civile sostitutivo) non svolto in costanza di nomina, evidenziando il contrasto di siffatta previsione con gli artt. 485, co. 7 del T.U. scuola (che contiene, per il personale docente, una norma identica a quella posta dall'art. 569, co. 3 per il personale ATA) e 2050 del d.lgs. 66/2010.
È in tale ottica che la Corte ha affermato il – pienamente condivisibile – principio per cui “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma
2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M.
n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.
I decreti ministeriali successivi, e segnatamente il D.M. 50/2021 e il successivo D.M. 89/2024, qui contestato, hanno invece sancito la piena valutabilità del servizio militare ai fini del collocamento in graduatoria, ma hanno previsto che lo stesso valga e sia valutabile come servizio specifico solo se è svolto in costanza di nomina;
diversamente, esso è equiparato al “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali”.
Ne discende che i principi affermati dalla S.C. in quelle pronunce non sono utilmente invocabili a supporto della tesi del ricorrente, stante la diversità delle fattispecie e della relativa disciplina.
La differenza di trattamento fra il servizio in costanza di nomina e quello svolto non in costanza di nomina operata dal D.M. 89/2024 non appare né arbitraria, né contrastante con fonti di rango primario.
Al contrario, essa è coerente con il principio di cui all'art. 52, co. 2, Cost., per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare
6 la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, e con la diversa pregnanza delle esigenze di tutela nel caso in cui il lavoratore, docente o appartenente al personale ATA, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, rispetto al caso in cui vi sia chiamato in un momento in cui non ha ancora ottenuto alcun incarico.
Ed invero, solo per il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego vi è la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'amministrazione scolastica, sia poi costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, co. 2, Cost., nonché di evitare – poiché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi – una discriminazione di genere rispetto alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per quanto riguarda il servizio militare svolto non in costanza di impiego, invece, la valutabilità è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che abbia ottenuto un qualsiasi impiego presso un'altra pubblica amministrazione, in quanto quest'ultimo potrebbe godere di benefici, in termini di punteggio, da tale impiego.
Per tale ragione non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di accedere all'impiego presso il convenuto, o comunque CP_1 in un periodo in cui non aveva in corso alcun rapporto con quest'ultimo, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1720/2022 non appaiono condivisibili.
Invero, con detta pronuncia il Consiglio di Stato si è limitato a recepire in toto le argomentazioni poste a base dell'ordinanza della S.C. n. 5679/2020, la quale però aveva ad oggetto – come già rimarcato – una fattispecie del tutto diversa, in cui il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, prestati non in costanza di nomina, non venivano valutati affatto. Al contrario, nel D.M. 50/2021 ne viene sancita la valutabilità con il medesimo punteggio riconosciuto al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, esattamente come prevede il 1° comma dell'art. 2050, d.lgs.
66/2020, in base al quale il servizio militare è valutato, nei concorsi pubblici, “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, e come indicato dalla predetta ordinanza della Cassazione.
Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, successivamente, è andato di contrario avviso, argomentando come segue: “Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome,
e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di
7 personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina
è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi
(ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. […] risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (così Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 11602 del 29/12/2022).
La determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato appare, conclusivamente, del tutto legittima (nello stesso senso, v. Trib. Novara, sent. n. 167 del 6/07/2021, Trib. Modena, sent. n.
425 del 9/11/2021, C. App. Genova, sent. n. 182/2021, C. App. Torino, sent. n. 326/2022, Trib.
8 Bergamo, sent. n. 270 del 28/03/2023, Trib. Varese, sent. n. 143 del 16/05/2023, Trib. Chieti, sent. n.
180 dell'11/05/2023, Trib. Venezia, sent. n. 298/2023 del 3/05/2023, Trib. Firenze, sent. n. 36/2023 del 19/01/2023, Trib. Lecco, sent. 6/09/2023).
In questo senso si è, da ultimo, espressa anche la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 22429 del
08/08/2024), la quale ha affermato il principio di diritto per cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Nella pronuncia, la S.C. ha evidenziato che la norma primaria di cui all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare “non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”, e che la regolamentazione stabilita dal D.M.
50/2021, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole, stante la diversità della situazione che si realizza quando il servizio militare costringa all'interruzione di un rapporto in essere rispetto a quando lo stesso servizio, svolto al di fuori del rapporto di impiego, debba essere valorizzato ai soli fini del punteggio.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto.
Le spese, tenuto conto del contrasto nella giurisprudenza di merito e del solo recente intervento della giurisprudenza di legittimità sulla questione oggetto di causa, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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