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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
MA EL, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2070/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220183114931000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di riformare la sentenza di primo grado e condanna alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede di confermare la sentenza impugnata in appello e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. Ricorrente_1 impugnava e contestava il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300028331000 notificato il 26 settembre 2023, per complessivi € 1.773,08, emanato in relazione alla sottesa cartella di pagamento, notificata il 14/12/2022 portante somme dovute per imposta di registro gravante su contratto di locazione (euro 729,73); all'avviso di addebito n. 39720220020555164000, notificato il 20/12/2022 e contributi INPS per €. 981,37.
Il ricorrente a supporto dei motivi del ricorso, affermava: l'illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica della prima cartella contenente crediti fiscali, chiedendo, intanto la sospensione di esecutività della cartella n. 09720220183114931 e del fermo e l'annullamento di tali atti per inesistenza della pretesa tributaria o per cessazione della materia del contendere essendo avvenuto l'integrale pagamento, con vittoria di spese e competenze.
Con successiva memoria conclusionale allegava documentazione per comprovare il pagamento, lamentando che - ciò nonostante - il fermo veniva iscritto sul veicolo di proprietà il 26 febbraio 2024, rendendo seriamente difficoltoso lo svolgimento della professione in cui era utilmente impiegata l'auto. Conseguentemente, chiedeva il risarcimento dei danni causati per effetto dei provvedimenti comminati. Concludeva infine, insistendo per l'annullamento degli atti impositivi, previa sgravio di quanto pagato col favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE (AdER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'istanza di sospensiva;
lamentava la mancata notificazione da parte del ricorrente dell'atto introduttivo all'ente impositore (Agenzia delle Entrate DP Roma 1), che ha provveduto ad eseguire ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e art. 39 d.lgs. n. 112/1999 per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole. Affermava e documentava che la contestata cartella di pagamento era stata ritualmente notificata il 14/12/2022, sulla stessa casella di posta elettronica certificata a cui era stato notificato il preavviso gravato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate DP Roma 1, nonostante la regolarità della notifica della chiamata in causa dell'AdER restava contumace.
La causa veniva decisa in camera di consiglio, con sentenza 14475/2024 della Corte Tributaria di Primo
Grado che rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio a favore della resistente AdER liquidate per €. 500,00. Avverso il predetto provvedimento il soccombente ha proposto appello e contestato l'omesso esame degli atti di causa prodotti in giudizio. Quelli prodotti dalla controparte risultano non pertinenti al presente giudizio;
in parte quanto al soggetto che ha effettuato il pagamento (cfr. modello di pagamento effettuato da tale La
RE Franco) e in parte quanto all'oggetto del pagamento (cfr. sgravio ottenuto dalla parte contribuente non in relazione alla cartella, ma ad un avviso di liquidazione, in accoglimento della domanda del 6/10/2023 per avvenuto pagamento e un modello F/24 in cui la parte ha versato € 1.070,20 il 29/12/2021 ma per tributi diversi dall'imposta di registro).
La domanda ricorrente pertanto è risultata palesemente infondata.
Col primo motivo d'appello eccepisce la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione della cartella di pagamento o travisamento sul contenuto dello sgravio reso dall'A.E. Direzione Prov.le di
Roma 1.
Si costituisce l'AER che conclude con le seguenti richieste.
Disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ovvero in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore. Nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardante l'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti la formazione e la notifica del titolo, attività da ricondurre in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il pagamento di €. 1.070,00 da parte del ricorrente, è relativo alle spese di registrazione del contratto di locazione e non per a contributi previdenziali INPS che seguono la via del Tribunale in funzione di G.L. . La controversia avrebbe dovuto trovare già in prima istanza soluzione, se il Giudice avesse accertato che la controversia aveva per oggetto le spese di registrazione del contratto di locazione assolte dal locatore La RE per intero, che in regresso si è rivalso per il 50% spettanti al conduttore Ricorrente_1, come prescritto dalla legge vigente in materia di registrazione dei contratti di locazione. Per l'AE non rileva chi tra locatore e conduttore assolve il tributo, importante che sia stato versato e nel caso il versamento ha prodotto ipso iure la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. L'annullamento di un atto presupposto, provoca il travolgimento di quelli conseguenti, come si configura il fermo amministrativo.
La mancata costituzione in giudizio in primo grado dell'A.E. e nel presente giudizio di appello, nonostante la notifica eseguita in suo favore è segnale eloquente per questa Corte ai fini decisionali.
Accoglie l'appello. Annulla la sentenza di primo grado. Condanna l'A.E. in solido l'AER alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. condanna le parti appellate in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.500,00 per il primo grado e in €. 800,00 per il secondo grado con distrazione a favore del procuratore.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
MA EL, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2070/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220183114931000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di riformare la sentenza di primo grado e condanna alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede di confermare la sentenza impugnata in appello e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. Ricorrente_1 impugnava e contestava il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300028331000 notificato il 26 settembre 2023, per complessivi € 1.773,08, emanato in relazione alla sottesa cartella di pagamento, notificata il 14/12/2022 portante somme dovute per imposta di registro gravante su contratto di locazione (euro 729,73); all'avviso di addebito n. 39720220020555164000, notificato il 20/12/2022 e contributi INPS per €. 981,37.
Il ricorrente a supporto dei motivi del ricorso, affermava: l'illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica della prima cartella contenente crediti fiscali, chiedendo, intanto la sospensione di esecutività della cartella n. 09720220183114931 e del fermo e l'annullamento di tali atti per inesistenza della pretesa tributaria o per cessazione della materia del contendere essendo avvenuto l'integrale pagamento, con vittoria di spese e competenze.
Con successiva memoria conclusionale allegava documentazione per comprovare il pagamento, lamentando che - ciò nonostante - il fermo veniva iscritto sul veicolo di proprietà il 26 febbraio 2024, rendendo seriamente difficoltoso lo svolgimento della professione in cui era utilmente impiegata l'auto. Conseguentemente, chiedeva il risarcimento dei danni causati per effetto dei provvedimenti comminati. Concludeva infine, insistendo per l'annullamento degli atti impositivi, previa sgravio di quanto pagato col favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE (AdER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'istanza di sospensiva;
lamentava la mancata notificazione da parte del ricorrente dell'atto introduttivo all'ente impositore (Agenzia delle Entrate DP Roma 1), che ha provveduto ad eseguire ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e art. 39 d.lgs. n. 112/1999 per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole. Affermava e documentava che la contestata cartella di pagamento era stata ritualmente notificata il 14/12/2022, sulla stessa casella di posta elettronica certificata a cui era stato notificato il preavviso gravato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate DP Roma 1, nonostante la regolarità della notifica della chiamata in causa dell'AdER restava contumace.
La causa veniva decisa in camera di consiglio, con sentenza 14475/2024 della Corte Tributaria di Primo
Grado che rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio a favore della resistente AdER liquidate per €. 500,00. Avverso il predetto provvedimento il soccombente ha proposto appello e contestato l'omesso esame degli atti di causa prodotti in giudizio. Quelli prodotti dalla controparte risultano non pertinenti al presente giudizio;
in parte quanto al soggetto che ha effettuato il pagamento (cfr. modello di pagamento effettuato da tale La
RE Franco) e in parte quanto all'oggetto del pagamento (cfr. sgravio ottenuto dalla parte contribuente non in relazione alla cartella, ma ad un avviso di liquidazione, in accoglimento della domanda del 6/10/2023 per avvenuto pagamento e un modello F/24 in cui la parte ha versato € 1.070,20 il 29/12/2021 ma per tributi diversi dall'imposta di registro).
La domanda ricorrente pertanto è risultata palesemente infondata.
Col primo motivo d'appello eccepisce la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione della cartella di pagamento o travisamento sul contenuto dello sgravio reso dall'A.E. Direzione Prov.le di
Roma 1.
Si costituisce l'AER che conclude con le seguenti richieste.
Disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ovvero in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore. Nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardante l'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti la formazione e la notifica del titolo, attività da ricondurre in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il pagamento di €. 1.070,00 da parte del ricorrente, è relativo alle spese di registrazione del contratto di locazione e non per a contributi previdenziali INPS che seguono la via del Tribunale in funzione di G.L. . La controversia avrebbe dovuto trovare già in prima istanza soluzione, se il Giudice avesse accertato che la controversia aveva per oggetto le spese di registrazione del contratto di locazione assolte dal locatore La RE per intero, che in regresso si è rivalso per il 50% spettanti al conduttore Ricorrente_1, come prescritto dalla legge vigente in materia di registrazione dei contratti di locazione. Per l'AE non rileva chi tra locatore e conduttore assolve il tributo, importante che sia stato versato e nel caso il versamento ha prodotto ipso iure la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. L'annullamento di un atto presupposto, provoca il travolgimento di quelli conseguenti, come si configura il fermo amministrativo.
La mancata costituzione in giudizio in primo grado dell'A.E. e nel presente giudizio di appello, nonostante la notifica eseguita in suo favore è segnale eloquente per questa Corte ai fini decisionali.
Accoglie l'appello. Annulla la sentenza di primo grado. Condanna l'A.E. in solido l'AER alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. condanna le parti appellate in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.500,00 per il primo grado e in €. 800,00 per il secondo grado con distrazione a favore del procuratore.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti