Ordinanza collegiale 4 marzo 2024
Ordinanza collegiale 11 luglio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04480/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4480 del 2021, proposto da AD NN, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Dell'Isola dell’Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Med Management s.r.l. e Torre Angellara - non costituite in giudizio;
per l’annullamento
“- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 468 del 10.8.2021 (doc. 1), avente ad oggetto “ BURC. Avviso per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli Ambiti 'Sistema produttivo della Cultura' e 'Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale' approvato con decreto dirigenziale n. 164/2018. Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione per il riesame e valutazione per i progetti prot. 152, 165, 172, 231 e 322. Modifiche al decreto n. 107/2020 di approvazione delle graduatorie definitive di merito per i progetti prot. 172, 231 e 332 ” e del relativo allegato, nella parte in cui, all’esito del riesame della domanda, alla Sig.ra NN è stato attribuito il punteggio di 48.5 e, quindi, la richiesta di contributo è stata dichiarata per la seconda volta non ammissibile;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche attualmente non conosciuto dalla ricorrente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 2 novembre 2021, AD NN ha chiesto l’annullamento del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 468 del 10 agosto 2021, avente ad oggetto “ BURC. Avviso per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli Ambiti 'Sistema produttivo della Cultura' e 'Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale' approvato con decreto dirigenziale n. 164/2018. Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione per il riesame e valutazione per i progetti prot. 152, 165, 172, 231 e 322. Modifiche al decreto n. 107/2020 di approvazione delle graduatorie definitive di merito per i progetti prot. 172, 231 e 332 ” e del relativo allegato, nella parte in cui, all’esito del riesame della sua domanda, le era stato attribuito il punteggio di 48.5 e, quindi, la richiesta di contributo era stata dichiarata per la seconda volta non ammissibile.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e incongruità, ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha evidenziato criticità in ordine ai seguenti criteri: di valutazione “ A. Capacità di aumentare la fruizione del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie ”, “ C. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto ”, “ D. Qualità tecnica e sostenibilità economico finanziaria del progetto proposto ” -D.2.c), “ G. Capacità di collegare gli attrattori all’economia locale ” e “ I. Capacità di generare nuovi flussi turistici ”.
Ha infine sostenuto che, sulla base dei calcoli effettuati, il punteggio complessivo che sarebbe stato opportuno attribuire al progetto risulterebbe pari a 56.90, e supererebbe quindi abbondantemente la soglia minima di 50. In particolare già solo tenendo conto degli errori ritenuti commessi dalla Commissione in ordine ai criteri c) e d.2.c), che rappresenterebbero criteri “oggettivi”, aggiungendo rispettivamente il punteggio di 0.5 e di 1.40, la proposta di ella ricorrente raggiungerebbe il punteggio di 50.40 e verrebbe, pertanto, ammessa a contributo.
Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania con mero atto di stile, chiedendo il rigetto del ricorso; ha poi depositato documentazione, tra cui la relazione illustrativa della Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo prot. n. 64901 del 7 febbraio 2022.
Con ordinanza n. 1444 del 4 marzo 2024 questa Sezione,
“RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire una relazione particolareggiata sulla vicenda per cui è causa, con allegata esaustiva documentazione, alla luce delle censure dedotte e con particolare riferimento al criterio D.2.c) “ Per le imprese da costituire La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti è determinata come F*R, dove: - F è il rapporto tra finanziamenti a breve (fino a 12 mesi)/medio (fino a 36 mesi)/lungo termine (oltre 36 mesi) e totale delle fonti di copertura delle spese di investimento non coperte da agevolazione; - R è il punteggio massimo attribuibile; eventuale documentazione allegata alla domanda comprovante la disponibilità di liquidità da parte del/dei proponenti (attestazione bancaria, copia di libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.). ”;”,
ha ordinato alla Regione Campania di adempiere all’incombente istruttorio nei suddetti modi e termine ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024.
Parte resistente ha prodotto la relazione della Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo PG/2024/0144396 del 19 marzo 2024.
Parte ricorrente in data 5 aprile 2024 ha depositato una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. In particolare, con riferimento al criterio C), per il quale il punteggio attribuito in sede di prima valutazione era stato 2.5, e quello attribuito in sede di seconda valutazione pari a 2, ha altresì dedotto la genericità del criterio e la mancata indicazione di una gradazione del punteggio all’interno dei criteri di valutazione; al riguardo ha richiamato la giurisprudenza amministrativa in riferimento alla necessità di predeterminare pesi e scale di valutazione per il funzionamento del sistema di attribuzione di punteggi mediante “griglie di valutazione”. Ha ritenuto che la decurtazione di 0,5 punti in sede di seconda valutazione sarebbe stata arbitraria, illogica e irrazionale, svincolata da qualunque supporto valutativo logico, comprensivo trasparente, basato sulla graduazione del punteggio.
Con ordinanza n. 4198 dell’11 luglio 2024 questa Sezione, considerato che parte ricorrente risultava aver notificato il presente ricorso ad alcuni soltanto dei controinteressati, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata aveva consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento dell’odierno gravame autorizzando - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità precisate nella medesima ordinanza, ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025.
Parte ricorrente ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza provvedendo ad integrare il contraddittorio; in data 9 agosto 2024 ha depositato la pec del 23 luglio 2024 con cui la Regione Campania, Ufficio Stampa e Comunicazione - Redazione Portale aveva attestato che la documentazione era stata pubblicata in pari data nella sezione "Atti di notifica" del sito web istituzionale dell'Ente, nonché prova della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Parte Seconda, n. 92 del 6 agosto 2024.
Parte ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza pubblica con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Deve preliminarmente darsi atto della avvenuta integrazione del contraddittorio nei modi prescritti con la suddetta ordinanza n. 4198/2024, come risultante dalla documentazione depositata, cui si è fatto sopra riferimento, sicché il ricorso va ritenuto pienamente ammissibile.
Il Collegio deve altresì preliminarmente dichiarare l’inammissibilità della censura dedotta da parte ricorrente nella memoria depositata in data 5 aprile 2024 con riferimento al criterio C), con la quale ha lamentato la genericità del criterio e la mancata indicazione di una gradazione del punteggio all’interno dei criteri di valutazione; al riguardo ha richiamato la giurisprudenza amministrativa in riferimento alla necessità di predeterminare pesi e scale di valutazione per il funzionamento del sistema di attribuzione di punteggi mediante “griglie di valutazione”.
La suddetta censura deve ritenersi inammissibile essendo stata introdotta con mero atto difensivo non notificato all’amministrazione resistente, in violazione delle regole del contraddittorio processuale. “ Invero nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715); ” TAR Campania, Napoli, Sezione III, 15 dicembre 2022, n. 7811.
Nel merito il ricorso è solo in parte fondato, limitatamente alle censure concernenti i criteri C) e D.2.c), l’attribuzione dei cui punteggi sarebbe sufficiente a consentire alla ricorrente il raggiungimento del punteggio minimo necessario di 50 per essere ammessa a contributo, e pertanto l’odierno gravame va accolto per quanto di ragione di parte ricorrente, alla luce di quanto di seguito esposto.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e incongruità, ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente ha lamentato che, all’esito del riesame, la Commissione valutatrice si sarebbe limitata a confermare il giudizio espresso in sede di prima valutazione, non offrendo puntuale spiegazione delle ragioni circa il mancato accoglimento delle osservazioni presentate da ella ricorrente, con connessa lesione delle finalità e delle garanzie partecipative, in aperta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Il fatto che i propri rilievi non siano stati tenuti in considerazione emergerebbe dal raffronto fra le due schede di valutazione, da cui si evincerebbe la conferma dei punteggi attribuiti, eccetto per un profilo (il cui punteggio è stato diminuito di 0.5 e la cui ragione non sarebbe rinvenibile dal giudizio espresso).
La ricorrente ha evidenziato le seguenti criticità sui singoli profili oggetto di richiesta di riesame.
In ordine al criterio A) ed al relativo indicatore: “ Capacità della proposta di migliorare la valorizzazione e la fruizione di specifici attrattori culturali e naturali, attraverso la realizzazione di servizi/prodotti che incorporano le nuove tecnologie (es. multimedialità, realtà virtuale, digitalizzazione, ecc.) ”, il cui punteggio massimo attribuibile è pari a 10 e quello attribuito in entrambe le valutazioni è pari a 6, la ricorrente ha sostenuto che la Commissione avrebbe penalizzato la proposta sul presupposto che “ fa riferimento ad un target di clientela ridotto. L’offerta è infatti di sole 4 stanze ”; pur riconoscendo che “ l’offerta ingloba nuove tecnologie come l’utilizzo di un sito e-commerce e di una APP per realizzare tour guidati ”.
Più nel dettaglio ha elencato le potenzialità delle nuove tecnologie che intende sviluppare. Con riguardo alla realtà virtuale: il Virtual Tour permetterà all’utente di avere una panoramica a 360° della struttura, così da poter scoprire da subito la situazione che meglio soddisfi le proprie esigenze (stanze, colazione, prenotazione visite guidate); alla multimedialità: sarà disponibile l’utilizzo di NFC (Near Field Comunication), per le comunicazioni georeferenziate.
L’NFC è un sistema di comunicazione wireless che permette di identificare la persona sulla base di una impronta digitale elettronica e, quindi, di eseguire le operazioni sensibili in tutta sicurezza. A tale sistema si aggiunge l’impiego del QR Code , per la semplificazione degli input (presente su tablet, smartphone e PC), che consente – inquadrando l’immagine – di ottenere informazioni relative al luogo, all’attrattore culturale, al servizio e all’oggetto selezionato; alla digitalizzazione, sotto il profilo del Marketing (l’azienda Easy Cloud metterà a disposizione del cliente le attività di un CMO: Chief Marketing Operator , che sarà responsabile delle campagne definite su Lead scelti con i criteri del cliente; creazione di contenuti programmati e ADV; visibilità sui motori di ricerca dei prodotti e dei servizi, sulla base di target definiti per età, luogo di residenza e tipologie di gestione; attivazione di attività commerciale e marketing sui principali strumenti di veicolazione e vendita, quali Booking e Trip Advisor; predisposizione attività SEO: Search Engine Optimization e SEA: Search Engine Advertising ); canali Web e Social Media (predisposizione e attivazione delle attività di Social Media Marketing su almeno 3 mezzi, con avviamento delle attività di SMA: Social Media Adveritising di supporto ad attività di SMM e SMO: Social Media Optimization ) e, infine, Sito Web e APP (unica piattaforma online facile e intuitiva, contenente tutte le informazioni turistiche necessarie all’utente per scoprire il Patrimonio culturale ed il territorio limitrofo alla struttura ricettiva di partenza).
Da tutto quanto sopra, ad avviso di parte ricorrente, ne conseguirebbe che il punteggio da attribuirsi avrebbe dovuto essere superiore a 6, pari almeno a 9, atteso che – come già evidenziato nelle osservazioni - la Commissione avrebbe fatto riferimento solo al sito web e all’APP, tralasciando le altre tecnologie e penalizzando le ridotte dimensioni della struttura che, invece, sarebbero state valorizzate al massimo grado da parte della proponente.
In ordine al criterio C) ed al relativo indicatore: “ Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse aziendali coinvolte). Il punteggio è assegnato se il progetto prevede: - l’individuazione di un responsabile di progetto con specifiche competenze ed esperienze in materia; e/o - il coinvolgimento stabile di personale con laurea specialistica, master e/o dottorato di ricerca nell’ambito delle tematiche progettuali ”, il cui punteggio massimo attribuibile era pari a 5, quello attribuito in sede di prima valutazione è stato pari a 2.5 e quello attribuito in sede di seconda valutazione pari a 2, parte ricorrente ha lamentato che non si comprenderebbe tale differenza di punteggio, essendo del tutto assente qualsiasi spiegazione in merito, ed essendo riportata la medesima motivazione nelle due schede.
In ordine al criterio D) ed al relativo indicatore: D.2.c) “ Per le imprese da costituire La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti è determinata come F*R, dove: - F è il rapporto tra finanziamenti a breve (fino a 12 mesi)/medio (fino a 36 mesi)/lungo termine (oltre 36 mesi) e totale delle fonti di copertura delle spese di investimento non coperte da agevolazione; - R è il punteggio massimo attribuibile; eventuale documentazione allegata alla domanda comprovante la disponibilità di liquidità da parte del/dei proponenti (attestazione bancaria, copia di libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.) ” per il quale il punteggio massimo attribuibile era pari a 5 e quello attribuito in entrambe le valutazioni è stato pari a 0, parte ricorrente ha lamentato che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle sue osservazioni, e in particolare avrebbe riportato il medesimo errore di calcolo nell’impostazione della formula della copertura finanziaria; tale errore consisterebbe nell’aver indicato il rapporto “Mezzi Propri” su “Fabbisogno”, invece di richiamare il valore “Indebitamento di Terzi Bancari” su “Fabbisogno”. Nelle note Aspetti Economici (pag. 12 del progetto presentato), nella voce delle Fonti era stato fatto riferimento alle “Fonti Finanziarie Indebitamento di terzi” con una “Richiesta di Indebitamento Bancario” per l’importo di 20.000 euro.
Eliminando questo errore, la formula corretta sarebbe la seguente:
F = 20.000,00/70.474,00 = 0.28; R = 5; F*R=1.40
Dove 1.40 rappresenterebbe il punteggio assegnabile per la copertura della parte non agevolabile del programma di investimento e, conseguentemente, il punteggio da attribuirsi dovrebbe essere pari a 1.40.
In ordine al criterio G) ed al relativo indicatore: “ Coerenza della proposta con la strategia locale di sviluppo e promozione territoriale, di cui alla specifica lettera di intenti o protocollo d’intesa allegato alla domanda ”, il cui punteggio massimo attribuibile era pari a 10, e quello attribuito in entrambi i giudizi è stato pari a 7.5, con la stessa motivazione, ad avviso di parte ricorrente non si comprenderebbe la ragione per cui fosse stato attribuito un punteggio pari a 7.5, considerato che sarebbe stata la stessa Commissione a dare atto del fatto che erano state allegate le lettere di intenti con il Museo della civiltà Normanna, il Museo Archeologico e il Museo delle Ceramiche.
In ordine al criterio I) ed al relativo indicatore: “ Capacità della proposta progettuale di favorire l’incremento della domanda turistica sia nazionale che internazionale a livello di operatività del progetto ”, il cui punteggio massimo attribuibile era pari a 5, e quello attribuito in entrambe le valutazioni è stato pari a 4, la ricorrente si è lamentata della circostanza che la Commissione l’avrebbe penalizzata in ragione del fatto che si sarebbe trattato di una piccola iniziativa, “ che potrebbe favorire in maniera esigua l’incremento della domanda turistica, sia nazionale che internazionale ”. Al riguardo ha sostenuto che, se il progetto presentato fosse risultato ammissibile a contributo, le ridotte dimensioni della struttura ricettiva e l’iniziativa circoscritta della proponente non avrebbero potuto poi costituire un fattore di penalizzazione.
Il Collegio ritiene innanzitutto infondate le censure con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.
Ed invero l’art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo, che prescrive l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima della formale adozione di un provvedimento negativo, non si applica alle procedure concorsuali, come espressamente previsto dalla medesima previsione normativa, laddove al comma 1 recita: “ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ….. ”.
Al riguardo la condivisibile giurisprudenza, già fatta propria dalla Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha chiarito che la nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore deve essere intesa in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l'instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 21 novembre 2016, n. 11560), come nelle procedure per la concessione di finanziamenti pubblici (TAR Campania, Sez. III, 6 novembre 2023, n. 6019, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis., 20 aprile 2023, n. 6875).
La condivisibile giurisprudenza amministrativa “ ha osservato che la ratio della relativa disposizione dell'art. 10 bis risiede nel contemperamento delle esigenze della partecipazione al procedimento con quelle di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, sicché nella nozione di "procedura concorsuale" devono ricondursi, ai fini in questione, non solo i concorsi a pubblici impieghi o le gare, ma anche tutti quei procedimenti cui possa partecipare una pluralità di soggetti tale da poter rendere incompatibile l'instaurazione del contraddittorio procedimentale con l'Amministrazione con le esigenze di celerità della procedura stessa (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 28 aprile 2011 n. 442; T.A.R. Liguria, sez. II, 1° febbraio 2012, n. 234; T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 1° agosto 2023, n. 4680).
E ancora, nella stessa prospettiva la giurisprudenza ha precisato che la categoria "procedura concorsuale" di cui all'art. 10 bis deve ricomprendere anche tutte quelle procedure connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande, incluse, dunque, quelle dirette a selezionare i progetti da ammettere a contribuzione pubblica (cfr., per ipotesi analoghe al caso di specie, T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2670; Id., 1° dicembre 2016, n. 5553; TAR Lazio - Roma, sez. I, 8 gennaio 2019, n. 274; T.A.R. Umbria, n. 18/2020 cit.). ” - T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 102.
Considerato che la fattispecie oggetto di gravame concerne una selezione pubblica, concorsuale in senso lato, deve trovare applicazione il principio delineato dalla sopra richiamata giurisprudenza per cui, coerentemente alla “ ratio ” dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, che mira a contemperare le esigenze di partecipazione al procedimento con quelle di speditezza ed economicità dell'attività amministrativa, l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulta incompatibile con le esigenze di celerità della procedura per la concessione degli incentivi per cui è causa.
Né comunque può ritenersi che la Commissione non avesse tenuto conto delle osservazioni presentate da parte ricorrente, e quindi conseguentemente farne discendere la illegittimità del provvedimento impugnato, sulla base della mera circostanza che dal raffronto fra le due schede di valutazione si evincerebbe che sono stati confermati i punteggi attribuiti, eccetto per un profilo (il cui punteggio è stato diminuito di 0.5 e la cui ragione non sarebbe rinvenibile dal giudizio espresso), in quanto dal provvedimento impugnato emerge che la Commissione in sede di riesame ha effettuato una autonoma seconda valutazione e, come espressamente dato atto all’inizio della scheda di valutazione, “ a seguito di presentazione di osservazioni ”, che ha comunque portato ad una quasi totale conferma del punteggio attribuito con la prima valutazione.
In ordine al criterio di valutazione “ A. Capacità di aumentare la fruizione del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie ” per il quale l’avviso contiene il seguente indicatore “A.1) Capacità della proposta di migliorare la valorizzazione e la fruizione di specifici attrattori culturali e naturali, attraverso la realizzazione di servizi/prodotti che incorporano le nuove tecnologie (es. multimedialità, realtà virtuale, digitalizzazione, ecc.) ”, il cui punteggio massimo attribuibile era pari a 12 (punteggio riferito all’Ambito 2- Nuovi prodotti e servizi del turismo culturale, come risulta dalla scheda di valutazione), e non 10 come erroneamente rappresentato da parte ricorrente (punteggio riferito all’Ambito 1- Sistema produttivo della cultura) e quello attribuito in sede di riesame è stato 6, le censure dedotte sono infondate.
Nella scheda di valutazione in riferimento a tale criterio la Commissione ha rappresentato in sintesi: “ La proposta intende migliorare la fruizione del Distretto Turistico Viaticus grazie ad un'offerta che ingloba nuove tecnologie come l'utilizzo di un sito e-commerce e di una APP per realizzare tour guidati. Ma fa riferimento ad un target di clientela ridotto, l'offerta totale infatti è di 4 stanze. Il progetto è esposto in maniera chiara, presenta informazioni complessivamente corrette. ”.
Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento della Sezione la quale, nell’esame del contenzioso relativo a domande di finanziamento, da applicarsi anche per le domande di incentivi come nel caso di specie, ritenute ammissibili ma con punteggi non corrispondenti alle aspettative degli istanti, ha sempre valorizzato l’elemento discrezionale della valutazione in capo alla Regione, che è chiamata non a considerare l’esistenza di requisiti ai fini della partecipazione, ma a valutare “tecnicamente” componenti progettuali ai fini del posizionamento della domanda in una graduatoria di merito (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 6 ottobre 2021, n. 6278).
“ Il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 06/12/2021, n. 12577).
In particolare, anche con riguardo alle selezioni per l'attribuzione di contributi o finanziamenti pubblici, la Commissione che deve esaminare le domande e i progetti proposti, ai fini della verifica della loro ammissibilità al finanziamento, gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti: i relativi giudizi sono, pertanto, insindacabili in sede giurisdizionale, a meno che non vengano in rilievo manifeste illogicità o erroneità nelle valutazioni compiute (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 18 gennaio 2023, n. 407).
Le valutazioni dei progetti da parte della Commissione sono connotate da ampia discrezionalità tecnica, sindacabili dal G.A. solo in caso di macroscopiche abnormità o manifeste incongruità della valutazione Pertanto, la richiesta di sostituire una propria valutazione a quella dell’Amministrazione comporterebbe un inammissibile sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati alla P.A. (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1° settembre 2023, n. 13530).
Nel caso oggetto di questo giudizio la Regione Campania ha spiegato le proprie ragioni, che la ricorrente ha impugnato deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, ma in realtà ha fornito la propria interpretazione della decisione tecnica e motivata dell’Amministrazione, chiedendo a questo giudice un sindacato che, se esercitato così come richiesto, entrerebbe nel merito della decisione amministrativa, in quanto dovrebbe a sua volta “interpretarla” e, se del caso, sostituirla.
Ciò in quanto, in disparte la questione che nella domanda, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non si fa riferimento alle altre tecnologie richiamate nel ricorso, ma unicamente a quelle di cui alla suddetta sintesi effettuata dalla Commissione, rientra nel merito della decisione amministrativa della Regione Campania destinare gli incentivi per cui è causa a progetti che facciano riferimento a un target di clientela maggiore rispetto a quello ridotto, poiché contenente l’offerta totale di sole 4 stanze, presentato dalla ricorrente; non potendosi interpretare il diniego nel senso di una penalizzazione per le strutture di ridotte dimensioni.
In ordine al criterio di valutazione “ C. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto ” per il quale l’avviso contiene il seguente indicatore “ C.1) Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse aziendali coinvolte). Il punteggio è assegnato se il progetto prevede: - l’individuazione di un responsabile di progetto con specifiche competenze ed esperienze in materia; e/o - il coinvolgimento stabile di personale con laurea specialistica, master e/o dottorato di ricerca nell’ambito delle tematiche progettuali ”, il punteggio massimo attribuibile era pari a 5 e quello attribuito in sede di prima valutazione è stato pari a 2.5, e quello attribuito in sede di seconda valutazione è pari a 2, sono fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Nella scheda di valutazione in riferimento a tale criterio la Commissione ha rappresentato in sintesi: “ La proponente nonostante la giovane età, vanta capacità organizzative ed esperienze commerciali essendo socia di una azienda agricola produttrice di vino e olio.
Non è stato individuato personale con laurea o altro. ”.
In merito a tale criterio occorre rilevare che solo nella relazione istruttoria prot. n. 64901 del 7 febbraio 2022, depositata in giudizio, la Regione Campania ha chiarito che in riferimento al punto C.1 si era determinato uno scostamento di 0,5 punti, tra la prima e la seconda valutazione, in quanto, per mero errore materiale, nella prima valutazione era stato attribuito un punteggio di 2,5 in luogo di 2. Tale variazione in diminuzione del punteggio era dovuta “ in quanto la proponente ha dichiarato un'esperienza pregressa, ma non nel settore specifico del turismo ”.
Trattandosi di integrazione postuma della motivazione contenuta nella memoria difensiva essa deve ritenersi inammissibile.
Al riguardo si richiama la condivisibile giurisprudenza amministrativa alla luce della quale la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la memoria difensiva, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 ottobre 2024, n. 8527, Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n.4935).
“ La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese ” (T.A.R. Veneto, sez. II, 01/10/2020, n.879) costituendo, la motivazione del provvedimento, “ il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile ” (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449).
Pertanto, per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell’impianto varia in ragione del variare delle fattispecie e dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia, è sempre invece necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni che non chiariscono quale sia, in concreto, il problema rilevato (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 26 aprile 2024, n. 8243).
In merito al criterio di valutazione “ D. Qualità tecnica e sostenibilità economico finanziaria del progetto proposto ” per il quale l’avviso contiene il seguente indicatore “D.2.c) “ Per le imprese da costituire La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti è determinata come F*R, dove: - F è il rapporto tra finanziamenti a breve (fino a 12 mesi)/medio (fino a 36 mesi)/lungo termine (oltre 36 mesi) e totale delle fonti di copertura delle spese di investimento non coperte da agevolazione; - R è il punteggio massimo attribuibile; eventuale documentazione allegata alla domanda comprovante la disponibilità di liquidità da parte del/dei proponenti (attestazione bancaria, copia di libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.) ” per il quale il punteggio massimo attribuibile era pari a 5 e quello attribuito in sede di riesame è stato 0, sono fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Nella scheda di valutazione in riferimento a tale criterio la Commissione ha rappresentato in sintesi: “ Il rapporto tra finanziamenti a breve, medio, lungo termine e le fonti di copertura delle spese di investimento non coperta da agevolazioni è pari a 0 (zero), come si evince dal prospetto fonti e impieghi del formulario di progetto. Il prospetto prevede l'utilizzo di mezzi propri. Allega attestazione bancaria. ”.
In merito, parte resistente, nella relazione della Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo PG/2024/0144396 del 19 marzo 2024, prodotta in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1444 del 4 marzo 2024, ha sostenuto la legittimità dell’operato della Commissione, in quanto quest’ultima avrebbe applicato alla lettera quanto stabilito dall’avviso pubblico; aveva, infatti, ritenuto di prendere in considerazione questo criterio ai fini dell’attribuzione di punteggio solo nel caso in cui l’azienda, anche costituenda, ricorresse all’indebitamento e, ritenendo che non fossero presenti finanziamenti a breve, medio e lungo termine, il citato rapporto aveva registrato al numeratore la cifra pari a zero, con la conseguenza che, pertanto, la Commissione non avrebbe potuto attribuire un punteggio superiore allo zero.
Al riguardo il Collegio ritiene che, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, e come peraltro già fatto presente da quest’ultima nelle osservazioni versate in atti, vi è stato un errore di calcolo nell’impostazione della formula.
In particolare il numeratore non poteva ritenersi zero in quanto parte ricorrente nella domanda, peraltro prodotta in giudizio da entrambe le parti, alla lettera P) ASPETTI ECONOMICI, nella scheda predisposta, dopo aver indicato nel PROSPETTO FINANZIARIO che l’importo dell’investimento totale era pari a € 132.149,00, nella parte AGEVOLAZIONI aveva indicato il 60% quale contributo, e la parte non agevolata, pari al 40%, era stata individuata espressamente, oltre che da Mezzi Propri per un importo pari a 39.929,00, anche da Fonti Finanziarie aggiuntive (Indebitamento da Terzi) per un importo pari a 30.600,00.
Inoltre nelle Note aspetti economici è stato, tra l’altro, rappresentato: “ Inoltre nella individuazione delle fonti finanziarie aggiuntive (indebitamento da terzi) oltre ad una prevista provvista bancaria di euro 20.000, non ancora ottenuta causa una prolungata tempistica bancaria, si intende utilizzare un prestito da parte di familiari per l’importo di euro 10.600. Sarà inoltre impegnato il totale di 39.929 euro di mezzi propri (20.000 su libretto bancario, 14.929 su conto corrente e 5.000 quota societaria). ”
Da quanto sopra deve ritenersi, come sostenuto da parte ricorrente nella memoria difensiva del 5 aprile 2024, che l’impegno finanziario di parte ricorrente risulta coperto con le seguenti modalità:
- Mezzi Propri € 39.929,00 così suddivisi: € 34.929,00, disponibilità liquide su deposito bancario (20.000 su libretto bancario e 14.929 su conto corrente) e € 5.000,00, titolarità di quote societarie (azienda agricola Orneta);
- Fonti Finanziarie aggiuntive (Indebitamento da Terzi) per un importo pari a 30.600,00 in cui € 10.600,00 prestito familiari e € 20.000,00 indebitamento bancario.
Di conseguenza deve ritenersi che parte ricorrente avesse indicato nel prospetto aspetti economici € 20.00,00 quale indebitamento verso la banca e, pertanto, tale importo doveva essere conteggiato ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Quanto ai criteri di valutazione “ G. ” e “I”, il Collegio ritiene di esaminarli congiuntamente alla luce delle censure dedotte, che devono ritenersi entrambe infondate.
In ordine al criterio di valutazione “ G. Capacità di collegare gli attrattori all’economia locale ” per il quale l’avviso contiene il seguente indicatore “ G.1) Coerenza della proposta con la strategia locale di sviluppo e promozione territoriale, di cui alla specifica lettera di intenti o protocollo d’intesa allegato alla domanda (art. 6 dell’Avviso) ”, per il quale il punteggio massimo attribuibile era pari a 10, quello attribuito in sede di riesame è stato 7.5.
Nella scheda di valutazione in riferimento a tale criterio la Commissione ha rappresentato in sintesi: “ Si allegano lettere d'intento con il Museo della civiltà Normanno, Museo Archeologico e Museo delle ceramiche. ”.
In merito al criterio di valutazione “ I. Capacità di generare nuovi flussi turistici ” per il quale l’avviso contiene il seguente indicatore “ I.1) “ Capacità della proposta progettuale di favorire l’incremento della domanda turistica sia nazionale che internazionale a livello di operatività del progetto ”, il punteggio massimo attribuibile era pari a 8 (punteggio riferito all’Ambito 2- Nuovi prodotti e servizi del turismo culturale, come risulta dalla scheda di valutazione) e non 5, come erroneamente rappresentato da parte ricorrente (punteggio riferito all’Ambito 1- Sistema produttivo della cultura) e quello attribuito in sede di riesame è stato 4.
Nella scheda di valutazione in riferimento a tale criterio la Commissione ha rappresentato in sintesi: “ L'offerta proposta è strutturata con servizi tecnologici ed innovativi, si tratta comunque di una piccola iniziativa, che potrebbe favorire in maniera esigua l'incremento della domanda turistica, sia nazionale che internazionale. ”.
Per entrambi i suddetti criteri di valutazione si ritiene di rinviare per sinteticità a quanto rappresentato analizzando il primo motivo di ricorso, e specificatamente in ordine all’esercizio della discrezionalità tecnica esercitata nella valutazione dei progetti dalla Regione Campania, nonché alla giurisprudenza ivi richiamata, non potendo questo giudice sostituire la sua valutazione a quella di merito di parte resistente.
Al riguardo occorre aggiungere che parte ricorrente non ha provveduto a comparare il progetto da ella stessa presentato con quello di altri concorrenti che avevano ottenuto un punteggio maggiore per tali specifici criteri, in modo da consentire al Collegio di verificare che il giudizio espresso dalla Commissione fosse affetto da palese illogicità e irragionevolezza, allo stato degli atti dunque neppure ravvisabile mediante il raffronto con altri progetti.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto in parte e, conseguentemente, deve essere annullato in parte qua il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 468 del 10 agosto 2021, per quanto di ragione di parte ricorrente, in riferimento ai punteggi relativi ai criteri di valutazione C) e D.2.c), con conseguente necessità di rivalutazione da parte dell’Amministrazione, alla luce dei profili in questa sede accolti, e riformulazione della graduatoria in base al ricalcolato punteggio.
Le spese, tenuto conto di un accoglimento soltanto parziale delle censure proposte, vengono riconosciute in misura ridotta e poste a carico di parte resistente (che alle stesse ha dato causa), nell’importo liquidato in dispositivo, in favore di parte ricorrente, con spese di integrazione del contraddittorio e contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente; mentre si dichiarano irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla in parte il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 468 del 10 agosto 2021, per quanto di ragione di parte ricorrente, nei sensi di cui in motivazione, salvi rimanendo gli ulteriori provvedimenti da adottarsi dall’Amministrazione.
Condanna parte resistente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, con spese di integrazione del contraddittorio e contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente. Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO