Decreto cautelare 14 maggio 2021
Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Decreto decisorio 22 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 28/05/2021, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 00811/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AR UL, DE UL, NO DE, OR ER, SI OL, CA MI, DE ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Stella Gidoni, Francesca Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Furlan Abitare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Calegari in Padova, via San Marco n. 11/C;
PE NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Samantha Girardi, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Samantha Girardi in Treviso, viale F.Lli Cairoli n. 15;
MM RR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del consiglio comunale n. 2019/82 del 9.12.2019 di approvazione della variante al P.I. per la modifica ed integrazione degli artt. 15.3 e 19 delle N.T.A. ed aggiornamento delle schede relative agli accordi di pianificazione nella parte in cui viene scorporato dall'accordo A017 l'area di cui ai mapp. 444 (oggi 1011 e 1012) e 552 ed inserito, tra le schede della variante, il nuovo “accordo A037”, nonché i parametri e prescrizioni presenti nell'accordo stesso; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11.05.2021:
del permesso di costruire rilasciato dal Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova in data 12.2.2021 alla società Furlan Abitare per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale composto da n. 10 unità abitative in via Aosta, Fg. 123, mapp. 1015 e con il quale si esprime parere favorevole al rilascio della concessione di passo carrabile su via Aosta, in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova, di Furlan Abitare S.r.l. e di PE NC;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto che, salvo ogni ulteriore approfondimento nella sede di merito anche in ragione della molteplicità delle questioni in esame, il ricorso, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, non appare sostenuto da apprezzabili prospettive di accoglimento;
osservato, in particolare, che sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi che solo la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale, avvenuta in sede di approvazione definitiva dello stesso, comporta la necessità della sua ripubblicazione: non è dato ravvisare tale rielaborazione quando in sede di approvazione vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla relativa destinazione ( cfr. Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 agosto 2020 n. 1568; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 2 febbraio 2021, nr. 374; Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484; id., 4 dicembre 2013, n. 5769; 30 luglio 2012, n. 4321; 27 dicembre 2011, n. 6865);
rilevato, ancora, che nel caso di specie l’accordo A037 è il frutto dello stralcio del lotto del controinteressato, in accoglimento delle osservazioni presentate, dall’oggetto dell’accordo A017, che già riconosceva capacità edificatoria per l’ambito nel quale tale lotto è ricompreso;
osservato, inoltre, quanto all’interesse pubblico sotteso all’accordo, che esso, da un lato, non contrasta con i caratteri informatori del Piano degli Interventi e con la pianificazione urbanistica della zona, tanto che il lotto, come evidenziato, era già incluso in un perimetro cui era assegnata capacità edificatoria (si veda, sul punto, la relazione alle controdeduzioni alle osservazioni, di cui al doc. 17) di parte resistente); dall’altro, che in forza di tale accordo il Comune di Padova, non solo ha evitato un esborso, ma anche acquisito a titolo gratuito un’area di mq. 795 circa, ritenuta utile per garantire una migliore circolazione nella zona di riferimento;
rilevato, infine, che in base all’art. 15.3 delle N.T.A. del P.I. comunale non risulta necessaria l’approvazione di un piano attuativo per gli interventi da effettuare sulle aree già perimetrate dal P.I e individuati nelle specifiche schede ad esso allegate, e che le disposizioni sull’edificazione dettate dalla scheda A037 non possono intendersi come subordinate all’osservanza delle disposizioni generali del P.I., come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nelle note di udienza in data 26.05.2021;
ritenuto, conclusivamente, che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), rigetta la domanda di sospensiva.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 a favore del Comune resistente, euro 1.000,00 in favore della Furlan Abitare S.r.l., ed euro 1.000,00 in favore di NC PE, oltre accessori di legge se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO