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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il PA C.F._1
19/12/1968, rappresentata e difesa dell'avv. TOSCANO MARILENA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MATRIS DOMINI, 21/A 24121 BERGAMO, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 2 aprile 2025; PA
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con PA [...]
, in COSTA D'AVORIO, in data 5.11.2015 (anno 2016, atto n. 1, reg. MONTELLO, parte II, CP_1 serie C), dalla cui unione non nascevano figli, da cui si separava giudizialmente, all'esito dell'udienza di prima
1 comparizione tenutasi in data 28.11.2023, allorché i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 40/2024, pubblicata il 10.01.2024, R.G. n. 5206/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio. non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 2 aprile 2025, compariva personalmente PA
, insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la
[...] contumacia di e procedeva a sentire che Controparte_1 PA confermava di volere ottenere il divorzio e di non avere notizie del marito.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_1
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno PA Controparte_1 contratto matrimonio in COSTA D'AVORIO, in data 5.11.2015 (anno 2016, atto n. 1, reg. MONTELLO, parte
II, serie C).
Dall'unione delle parti non sono nati figli.
I coniugi si sono separati giudizialmente, all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data
28.11.2023 allorché i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con sentenza del Tribunale di Bergamo n.
40/2024, pubblicata il 10.01.2024, R.G. n. 5206/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e PA [...]
in COSTA D'AVORIO, in data 5.11.2015 (anno 2016, atto n. 1, reg. MONTELLO, parte II, CP_1 serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di MONTELLO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il PA C.F._1
19/12/1968, rappresentata e difesa dell'avv. TOSCANO MARILENA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MATRIS DOMINI, 21/A 24121 BERGAMO, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 2 aprile 2025; PA
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con PA [...]
, in COSTA D'AVORIO, in data 5.11.2015 (anno 2016, atto n. 1, reg. MONTELLO, parte II, CP_1 serie C), dalla cui unione non nascevano figli, da cui si separava giudizialmente, all'esito dell'udienza di prima
1 comparizione tenutasi in data 28.11.2023, allorché i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 40/2024, pubblicata il 10.01.2024, R.G. n. 5206/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio. non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 2 aprile 2025, compariva personalmente PA
, insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la
[...] contumacia di e procedeva a sentire che Controparte_1 PA confermava di volere ottenere il divorzio e di non avere notizie del marito.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_1
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno PA Controparte_1 contratto matrimonio in COSTA D'AVORIO, in data 5.11.2015 (anno 2016, atto n. 1, reg. MONTELLO, parte
II, serie C).
Dall'unione delle parti non sono nati figli.
I coniugi si sono separati giudizialmente, all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data
28.11.2023 allorché i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con sentenza del Tribunale di Bergamo n.
40/2024, pubblicata il 10.01.2024, R.G. n. 5206/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e PA [...]
in COSTA D'AVORIO, in data 5.11.2015 (anno 2016, atto n. 1, reg. MONTELLO, parte II, CP_1 serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di MONTELLO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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