CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1785/2024 promossa in grado d'appello da
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma alla via XX Settembre, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. P.IVA_1
1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC , Email_1
- ricorrente appellante -
Contro
, CF nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in Valdisotto (SO), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Viganò con studio legale in Como alla via A.Volta n.70 – indirizzo pec come da Email_2
mandato in atti
-resistente appellato
OGGETTO: ordinanza ingiunzione
pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il : Parte_1
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito:
In via principale - riformare la impugnata sentenza e confermare la piena legittimità del decreto n.808266 emesso in data 1.12.2023 di accertamento diretto della violazione dell'art.
49 comma 1 dlgs n.231/2007 da parte del Sig. Controparte_1
In ogni caso - condannare, in ogni caso, la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via preliminare:
Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal Parte_1
, per le ragioni esposte in atto.
[...]
Nel merito, in via principale:
Rigettare l'appello proposto dal , per le ragioni Parte_1
esposte in atto.
In via istruttoria:
Se lo si ritiene, si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni sul punto nel procedimento di prime cure e si chiede: “Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione in sede di udienza, si chiede, di sentire come testimone la signora Testimone_1
nata a [...] il [...] con domicilio in Valdidentro via Cicala n. 1 CF
sulle seguenti circostanze: C.F._2
Vero che la signora cquistava dalla società Maro srl in data 07.07.2017 una Tes_1
porzione di un appezzamento di terreno sito in Valdidentro;
Vero che il prezzo pattuito con il signor ra di € 15.000,00, oltre Iva;
CP_1
Vero che l'accordo di compravendita prevedeva la dazione di un anticipo di € 5.000,00 in data 29.06.2017;
Vero che la signora ersava la somma di denaro come anticipo sotto forma di Tes_1
assegno bancario che emetteva in data 29.06.2017;
pag. 2 Vero che in data 07.07.2017 la signora ersava la restante somma di denaro Tes_1 pari ad € 13.300 sotto forma di un altro assegno;
Vero che la società Maro srl fatturava l'intera somma di denaro con la fattura n. 4/17 del
07.07.2017;
Vero che veniva corrisposta unicamente la somma di € 18.300,00 per l'acquisto del terreno in questione.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., ove dovute, incluse”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L.689/1981, proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto n. 808266 emesso in data 1.12.2023 dal
[...]
, con cui veniva ingiunto al predetto il pagamento Controparte_2 di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000,00 perché ritenuta sussistente la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lvo 231/2007 per aver acquisito in trasferimento denaro contante, per un importo complessivo di € 5.000,00, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e . Controparte_3
In particolare, la sanzione amministrativa irrogata traeva origine da un processo verbale di contestazione rubricato GDF -2021 – S 0106 CR 0006 N prog. 0001 elevato dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Bormio in data 26 marzo 2021, secondo cui il signor nella CP_1
sua qualità di amministratore della società MARO S.R.L., concludendo atto di compravendita di un appezzamento di terreno acquistato da , a rogito Testimone_1
ministero notaio dr. del Distretto Notarile di Sondrio in data 7 luglio 2017, Persona_1 rep. n. 9542/7773, si sarebbe fatto consegnare, in contanti, la somma di € 5.000,00, a fronte di un prezzo di vendita dichiarato nel suddetto rogito pari ad € 15.000,00 oltre imposte, incassando così in totale un reale corrispettivo di € 20.000,00.
Nel ricorso si sottolineava:
I In primis, la carenza degli elementi probatori/indiziari a supporto della pretesa azionata, in quanto l'unica intercettazione ambientale indicata a prova della violazione, relativa a conversazione avvenuta in data 29 giugno 2017 tra il e la CP_1 Tes_1
era da considerarsi priva di ogni valenza probatoria, essendo il contenuto della stessa non univoco e soggettivamente interpretabile. Contrariamente a quanto dalla Guardia di Finanza fantasiosamente ricostruito, la compravendita era avvenuta per il prezzo finale di € 18.300
pag. 3 comprensivo di accessori, come del resto documentato dalla fattura di vendita n. 4/2017 emessa dalla società venditrice, di cui per l'appunto € 5.000 versati tramite assegno bancario che veniva prodotto in lite (doc. n. 5). Si domandava, sul punto, che ad integrazione del materiale probatorio, palesemente insufficiente, fosse escussa sui Testimone_1
capitoli di prova come formulati agli atti;
II la sussistente pregiudizialità del procedimento penale rubricato sub R.G.N.R.
714/201, ad oggi ancora in fase di indagini;
III il danno grave ed irreparabile che l'esecutività della sanzione avrebbe determinato al ricorrente, allegando documentazione a supporto, e chiedendo contenersi la sanzione entro il minimo edittale.
Il ricorrente agiva pertanto affinché, previa sospensione dell'esecutività del decreto impugnato, fosse annullato l'impugnato decreto, ed in subordine, per la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale sopra menzionato. Contr Si costituiva in giudizio il chiedendo I. la reiezione dell'istanza cautelare per mancanza dei presupposti;
II. La reiezione del ricorso e la conferma del decreto sanzionatorio;
III. La non ammissione della prova per testi richiesta perché inconferente.
Il Tribunale, previa sospensione della esecutività del decreto, riteneva non sussistenti i presupposti per la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e, atteso che la controversia appariva matura per la decisione, concedeva termine per il deposito di note conclusive e repliche.
Indi, con sentenza n.371/2023, il Tribunale accoglieva il ricorso del signor CP_1
annullando il decreto impugnato e compensando le spese.
A supporto della decisione, il Tribunale di Sondrio osservava testualmente:
“A fondamento della sanzione applicata, invero, la convenuta ha posto un CP_2
verbale della Guardia di Finanza Tenenza di Sondrio, che si è basato su emergenze tratte dall'indagine penale di cui al procedimento n. 714/2016 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio. In particolare, la Guardia di Finanza ha utilizzato intercettazioni ambientali operate in quel procedimento.
Orbene, se da un lato è ben vero che i verbali della Guardia di Finanza costituiscono prova privilegiata quanto ai fatti percepiti dai Militari operanti e quanto alle attività dagli stessi svolte, dall'altro lato le deduzioni dagli stessi tratte abbisognano del vaglio giudiziario e certo nel presente procedimento, di natura civile, onde poter confermare la sanzione inflitta”.
pag. 4 Avverso la pronuncia del Tribunale di Sondrio proponeva appello il Parte_1
, affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...] violazione dell'art. 2700 c.p.c. in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del valore di fede privilegiata da assegnarsi al verbale redatto dalla G.d.F.; violazione dell'art. 116 c.p.c. e dunque, non corretta valutazione del materiale probatorio, in quanto non avrebbe dato adeguato rilievo al contenuto delle intercettazioni ed alle precedenti sentenze già emesse da questa Corte a carico del che hanno dato CP_1
ampio conto della di lui abitudine a violare le disposizioni antiriciclaggio mediante transazioni in contanti;
violazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. e 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011 nonché della regola del “più probabile che non”, in quanto la sentenza non avrebbe fatto buon governo delle regole circa la distribuzione dell'onere probatorio, non tenendo conto che a mente dell'art. 6 citato, gli elementi indiziari a corredo della violazione devono essere “sufficienti”; violazione degli artt. 40 comma 1 D. Lgs. n. 231 2007 e art. 3 L. 689/1981, motivazione omessa e contraddittoria, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto incombente sull'amministrazione la prova della violazione, ritenendo le intercettazioni prive di riscontro esterno ed affermando come avesse dato spiegazioni alternative, CP_1
quando invece egli e la società durante il procedimento non avevano neppure esercitato la facoltà conferita dall'art. 18 L: 689/81 di presentare difese scritte. Né sarebbe rilevante lo stato del parallelo procedimento penale a carico del tuttora in fase istruttoria, attesa CP_1
l'autonomia tra sistema penale e sistema dell'illecito amministrativo, dal primo indipendente.
A fronte dell'appello così motivato, si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame, previa contestazione della sua ammissibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione, con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione nei termini di legge.
***
Preliminarmente, si ritiene assorbita la contestazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo stata la controversia rimessa in decisione, previo scambio degli atti difensivi.
La Corte, considerato il motivo di appello proposto dal avverso la decisione del Parte_1
Tribunale di Sondrio, ritiene opportuno richiamare la ratio dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.
231/2007 e successive modifiche.
La disposizione prevede che il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore - effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e quando il valore da trasferire è
pag. 5 complessivamente superiore alla soglia di legge - debba avvenire tramite intermediari abilitati, secondo le modalità previste. Si inserisce in quel gruppo di norme con cui il legislatore - nell'ambito di un'attività di prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - ha voluto limitare l'uso del danaro contante rendendo tracciabili i pagamenti, attraverso una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari.
Al di sopra della soglia di legge, la circolazione del contante, indipendentemente dal titolo, deve essere sostanzialmente certificata e tracciabile.
Il pagamento deve avvenire in relazione ad una prestazione che si basa su individuati profili causali e l'utilizzo dell'avverbio "complessivamente" consente alla Corte di affermare che non rileva se frazionato nel tempo, dovendo avere rilievo solo il “ valore da trasferire”.
Ne consegue che la liceità dell'operazione sottostante non costituisce circostanza esimente e che il carattere oggettivo dell'illecito amministrativo impone l'applicazione della sanzione pecuniaria, da valutarsi sulla base della previsione generale data dall'art. 3 della l. n.
689/1981.
Perché la violazione si concretizzi è richiesto che il trasferimento intercorra tra soggetti diversi le cui condotte contribuiscono, tutte, ad eludere la finalità della legge, che è quella di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per gli scopi in precedenza menzionati.
Evidente peraltro che l'interesse protetto dalla normativa antiriciclaggio è differente da quello riferito alle disposizioni applicate per le imputazioni in sede penale, in relazione alle quali, peraltro, non esiste ad oggi alcuna documentazione, con la conseguenza che, ad oggi, ancora non può darsi corso ad alcuna concreta e ulteriore comparazione tra l'illecito amministrativo per cui si procede e le condotte con valenza penale contestate.
In ogni caso, valga qui osservare che gli interessi protetti dalle normative in esame
(antiriciclaggio da un lato, penale dall'altro) non evidenziano alcun rapporto di specialità e che, in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale (in particolare, Corte Cost. n.
222 del 2019) il doppio binario può ben trovare applicazione ed è stato altresì riconosciuto dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera 15 novembre 2016, c. 24130-11 e 29758-
2011, A. e B. contro , laddove si è ritenuto che non costituisca violazione dell'art. CP_5
4, Protocollo n. 7, CEDU la previsione di norme interne che consentano di avviare, per la repressione del medesimo fatto illecito, il procedimento penale e quello amministrativo separatamente.
In sintesi, per il consolidato orientamento europeo, il sistema del doppio binario non confligge con il divieto del ne bis idem se tra i due procedimenti avviati davanti ad autorità
pag. 6 diverse sussista uno “stretto collegamento”, che si ha quando i diversi procedimenti perseguono scopi diversi e hanno ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita e se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo tale da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, ed altresì che il trattamento sanzionatorio inflitto, riguardato nel suo complesso, non appaia confliggente con il canone di proporzionalità..
E' bene inoltre aggiungere, a tale proposito, che il giudice del procedimento civile è libero di utilizzare, per il proprio convincimento, le prove raccolte nel giudizio penale che ha ad oggetto i medesimi fatti storici, purché, ovviamente, dette prove siano state raccolte nel rispetto della normativa vigente e purché le stesse siano introdotte nel giudizio civile nel rispetto del contraddittorio (cfr. da ultimo, Cass. ord. 11 ottobre 2023, n. 28387).
Peraltro, nel caso di specie, il procedimento penale n. RGNR 714/2016 risulta tuttora in fase d'indagini, sicché neppure opererebbero i presupposti per una eventuale sospensione del presente giudizio, in attesa degli esiti di quello. Contr Venendo quindi al merito del gravame proposto dal ed affrontando direttamente i motivi suscettibili di accoglimento, in applicazione del principio della “ragione più liquida”1, valga immediatamente osservare che il substrato della pretesa amministrativa non può considerarsi, come sostenuto dal giudice di prime cure, insufficiente ed ambiguo, e contrastato da valide rappresentazioni difensive da parte dell'appellato, che, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'ingiunzione, oltretutto, non ha rassegnato difese, limitandosi a rappresentarle con l'atto di opposizione.
Invero, il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento della pretesa amministrativa è, al contrario di quanto ritenuto dalla pronuncia qui gravata, tale da porre in luce con chiarezza 1 Ex multis, Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: « In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. Da detto principio discende che, nel caso di specie, proposta istanza di aggravamento della patologia, il giudice del merito ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e al nesso eziologico di esso aggravamento con l'asserita attività lavorativa, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda sotto tale profilo posto che l'accertamento sulla ammissibilità della domanda (sulla permanenza cioè dell'istituto dell'equo indennizzo e su una possibile avverata decadenza), anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito favorevole per l'attore»; Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» pag. 7 il contenuto delle illecite intese intervenute tra le parti, come del resto ritenuto dagli operanti che hanno accertato la violazione: precisamente, che la compravendita immobiliare sia stata conclusa previa consegna al da parte della dell'importo di € 5.000,00 in contanti, da dedursi dal CP_1 Tes_1 prezzo totale per la cessione del terreno, convenuto in € 20.000,00, di cui soltanto € 15.000 oltre oneri dichiarati in atto notarile, è conclusione investigativa non scalfibile: infatti, che la consegna pattuita possa non essere realmente avvenuta, come ipotizzato dal giudice di prime cure, è cosa da escludersi sulla base di riscontri obiettivi e di argomenti logici.
In primo luogo, va infatti osservato che l'emissione, da parte della fornitrice, di una fattura per importo esattamente corrispondente a quello oggetto della conversazione tra CP_1 la rappresenta obiettivo riscontro della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Tes_1
In secondo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza delle argomentazioni difensive del CP_1
laddove vorrebbe dimostrare che la dazione convenuta nella conversazione si riferiva ad un assegno bancario, e non a denaro contante, assegno prodotto quale doc. n. 3 e recante il numero seriale 0550074937/09.
Invero, tale assegno corrisponde al titolo che, in sede di rogito, è stato indicato quale mezzo utilizzato per il pagamento, e quindi, esso fa parte del corrispettivo “ufficializzato” in quella sede, come del resto prescritto dall'art. 35 comma 22 del D.L. n. 223/2006, convertito nella
L. n. 248/2006.
Evidente pertanto che lo stesso non rappresentava l'oggetto della conversazione intervenuta tra le parti, in cui si faceva chiaramente riferimento al fatto che il corrispettivo pattuito per la vendita, al di là di quanto sarebbe stato dichiarato in rogito, era di € 20.000, di cui € 5.000 da consegnarsi in contanti.
Sul punto, soccorre altresì l'evidente argomento logico secondo il quale è del tutto improbabile che, dopo aver accettato siffatta modalità di corresponsione del corrispettivo pattuito per la vendita, il operando quale amministratore della società venditrice, CP_1
vi abbia poi rinunziato, accontentandosi del minor importo dichiarato in rogito e dunque, venendo contra factum proprium.
Né appare decisivo il fatto che, durante il giudizio di prime cure, non sia stata escussa la teste che potendo a propria volta divenire coobbligata in relazione Testimone_1
alla medesima violazione, cui la stessa ha fattivamente cooperato prestandosi a consegnare il denaro in contanti, appare chiaramente interessata all'esito della lite e dunque, fortemente inattendibile.
pag. 8 Il criterio della sufficiente prova indicato all'art. 6 l. n. 689/81, pertanto, deve ritenersi rispettato.
Alcuna criticità può essere rilevata circa la sussistenza dell'elemento soggettivo atteso che per l'integrazione della fattispecie contestata, come in premessa riportato, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, rimanendo a carico del trasgressore l'onere di dimostrare che l'illecito è stato commesso in buona fede o per errore scusabile (cfr.
10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). In altri termini, è onere dell'interessato dimostrare la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Nel caso di specie, detti elementi positivi non vengono neppure rappresentati, limitandosi la parte appellata a negare di aver posto in essere la condotta ascritta.
La sanzione amministrativa è stata applicata nei minimi edittali all'epoca dei fatti vigenti e risulta, comunque, adeguata alla gravità della condotta accertata.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto, con effetto di conferma del decreto impugnato.
All'esito del giudizio consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, oltre alle spese prenotate e da prenotarsi a debito.
La liquidazione tiene conto dello scaglione dato dal valore della controversia con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1 ed in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 371 dell'11 dicembre 2023, conferma integralmente il decreto n. 808266 emesso in data 1 febbraio 2023;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore del Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo
[...]
grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a pag. 9 debito, e quanto al secondo grado, in euro 1.923,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1785/2024 promossa in grado d'appello da
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma alla via XX Settembre, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. P.IVA_1
1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC , Email_1
- ricorrente appellante -
Contro
, CF nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in Valdisotto (SO), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Viganò con studio legale in Como alla via A.Volta n.70 – indirizzo pec come da Email_2
mandato in atti
-resistente appellato
OGGETTO: ordinanza ingiunzione
pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il : Parte_1
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito:
In via principale - riformare la impugnata sentenza e confermare la piena legittimità del decreto n.808266 emesso in data 1.12.2023 di accertamento diretto della violazione dell'art.
49 comma 1 dlgs n.231/2007 da parte del Sig. Controparte_1
In ogni caso - condannare, in ogni caso, la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via preliminare:
Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal Parte_1
, per le ragioni esposte in atto.
[...]
Nel merito, in via principale:
Rigettare l'appello proposto dal , per le ragioni Parte_1
esposte in atto.
In via istruttoria:
Se lo si ritiene, si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni sul punto nel procedimento di prime cure e si chiede: “Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione in sede di udienza, si chiede, di sentire come testimone la signora Testimone_1
nata a [...] il [...] con domicilio in Valdidentro via Cicala n. 1 CF
sulle seguenti circostanze: C.F._2
Vero che la signora cquistava dalla società Maro srl in data 07.07.2017 una Tes_1
porzione di un appezzamento di terreno sito in Valdidentro;
Vero che il prezzo pattuito con il signor ra di € 15.000,00, oltre Iva;
CP_1
Vero che l'accordo di compravendita prevedeva la dazione di un anticipo di € 5.000,00 in data 29.06.2017;
Vero che la signora ersava la somma di denaro come anticipo sotto forma di Tes_1
assegno bancario che emetteva in data 29.06.2017;
pag. 2 Vero che in data 07.07.2017 la signora ersava la restante somma di denaro Tes_1 pari ad € 13.300 sotto forma di un altro assegno;
Vero che la società Maro srl fatturava l'intera somma di denaro con la fattura n. 4/17 del
07.07.2017;
Vero che veniva corrisposta unicamente la somma di € 18.300,00 per l'acquisto del terreno in questione.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., ove dovute, incluse”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L.689/1981, proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto n. 808266 emesso in data 1.12.2023 dal
[...]
, con cui veniva ingiunto al predetto il pagamento Controparte_2 di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000,00 perché ritenuta sussistente la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lvo 231/2007 per aver acquisito in trasferimento denaro contante, per un importo complessivo di € 5.000,00, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e . Controparte_3
In particolare, la sanzione amministrativa irrogata traeva origine da un processo verbale di contestazione rubricato GDF -2021 – S 0106 CR 0006 N prog. 0001 elevato dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Bormio in data 26 marzo 2021, secondo cui il signor nella CP_1
sua qualità di amministratore della società MARO S.R.L., concludendo atto di compravendita di un appezzamento di terreno acquistato da , a rogito Testimone_1
ministero notaio dr. del Distretto Notarile di Sondrio in data 7 luglio 2017, Persona_1 rep. n. 9542/7773, si sarebbe fatto consegnare, in contanti, la somma di € 5.000,00, a fronte di un prezzo di vendita dichiarato nel suddetto rogito pari ad € 15.000,00 oltre imposte, incassando così in totale un reale corrispettivo di € 20.000,00.
Nel ricorso si sottolineava:
I In primis, la carenza degli elementi probatori/indiziari a supporto della pretesa azionata, in quanto l'unica intercettazione ambientale indicata a prova della violazione, relativa a conversazione avvenuta in data 29 giugno 2017 tra il e la CP_1 Tes_1
era da considerarsi priva di ogni valenza probatoria, essendo il contenuto della stessa non univoco e soggettivamente interpretabile. Contrariamente a quanto dalla Guardia di Finanza fantasiosamente ricostruito, la compravendita era avvenuta per il prezzo finale di € 18.300
pag. 3 comprensivo di accessori, come del resto documentato dalla fattura di vendita n. 4/2017 emessa dalla società venditrice, di cui per l'appunto € 5.000 versati tramite assegno bancario che veniva prodotto in lite (doc. n. 5). Si domandava, sul punto, che ad integrazione del materiale probatorio, palesemente insufficiente, fosse escussa sui Testimone_1
capitoli di prova come formulati agli atti;
II la sussistente pregiudizialità del procedimento penale rubricato sub R.G.N.R.
714/201, ad oggi ancora in fase di indagini;
III il danno grave ed irreparabile che l'esecutività della sanzione avrebbe determinato al ricorrente, allegando documentazione a supporto, e chiedendo contenersi la sanzione entro il minimo edittale.
Il ricorrente agiva pertanto affinché, previa sospensione dell'esecutività del decreto impugnato, fosse annullato l'impugnato decreto, ed in subordine, per la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale sopra menzionato. Contr Si costituiva in giudizio il chiedendo I. la reiezione dell'istanza cautelare per mancanza dei presupposti;
II. La reiezione del ricorso e la conferma del decreto sanzionatorio;
III. La non ammissione della prova per testi richiesta perché inconferente.
Il Tribunale, previa sospensione della esecutività del decreto, riteneva non sussistenti i presupposti per la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e, atteso che la controversia appariva matura per la decisione, concedeva termine per il deposito di note conclusive e repliche.
Indi, con sentenza n.371/2023, il Tribunale accoglieva il ricorso del signor CP_1
annullando il decreto impugnato e compensando le spese.
A supporto della decisione, il Tribunale di Sondrio osservava testualmente:
“A fondamento della sanzione applicata, invero, la convenuta ha posto un CP_2
verbale della Guardia di Finanza Tenenza di Sondrio, che si è basato su emergenze tratte dall'indagine penale di cui al procedimento n. 714/2016 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio. In particolare, la Guardia di Finanza ha utilizzato intercettazioni ambientali operate in quel procedimento.
Orbene, se da un lato è ben vero che i verbali della Guardia di Finanza costituiscono prova privilegiata quanto ai fatti percepiti dai Militari operanti e quanto alle attività dagli stessi svolte, dall'altro lato le deduzioni dagli stessi tratte abbisognano del vaglio giudiziario e certo nel presente procedimento, di natura civile, onde poter confermare la sanzione inflitta”.
pag. 4 Avverso la pronuncia del Tribunale di Sondrio proponeva appello il Parte_1
, affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...] violazione dell'art. 2700 c.p.c. in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del valore di fede privilegiata da assegnarsi al verbale redatto dalla G.d.F.; violazione dell'art. 116 c.p.c. e dunque, non corretta valutazione del materiale probatorio, in quanto non avrebbe dato adeguato rilievo al contenuto delle intercettazioni ed alle precedenti sentenze già emesse da questa Corte a carico del che hanno dato CP_1
ampio conto della di lui abitudine a violare le disposizioni antiriciclaggio mediante transazioni in contanti;
violazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. e 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011 nonché della regola del “più probabile che non”, in quanto la sentenza non avrebbe fatto buon governo delle regole circa la distribuzione dell'onere probatorio, non tenendo conto che a mente dell'art. 6 citato, gli elementi indiziari a corredo della violazione devono essere “sufficienti”; violazione degli artt. 40 comma 1 D. Lgs. n. 231 2007 e art. 3 L. 689/1981, motivazione omessa e contraddittoria, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto incombente sull'amministrazione la prova della violazione, ritenendo le intercettazioni prive di riscontro esterno ed affermando come avesse dato spiegazioni alternative, CP_1
quando invece egli e la società durante il procedimento non avevano neppure esercitato la facoltà conferita dall'art. 18 L: 689/81 di presentare difese scritte. Né sarebbe rilevante lo stato del parallelo procedimento penale a carico del tuttora in fase istruttoria, attesa CP_1
l'autonomia tra sistema penale e sistema dell'illecito amministrativo, dal primo indipendente.
A fronte dell'appello così motivato, si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame, previa contestazione della sua ammissibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione, con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione nei termini di legge.
***
Preliminarmente, si ritiene assorbita la contestazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo stata la controversia rimessa in decisione, previo scambio degli atti difensivi.
La Corte, considerato il motivo di appello proposto dal avverso la decisione del Parte_1
Tribunale di Sondrio, ritiene opportuno richiamare la ratio dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.
231/2007 e successive modifiche.
La disposizione prevede che il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore - effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e quando il valore da trasferire è
pag. 5 complessivamente superiore alla soglia di legge - debba avvenire tramite intermediari abilitati, secondo le modalità previste. Si inserisce in quel gruppo di norme con cui il legislatore - nell'ambito di un'attività di prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - ha voluto limitare l'uso del danaro contante rendendo tracciabili i pagamenti, attraverso una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari.
Al di sopra della soglia di legge, la circolazione del contante, indipendentemente dal titolo, deve essere sostanzialmente certificata e tracciabile.
Il pagamento deve avvenire in relazione ad una prestazione che si basa su individuati profili causali e l'utilizzo dell'avverbio "complessivamente" consente alla Corte di affermare che non rileva se frazionato nel tempo, dovendo avere rilievo solo il “ valore da trasferire”.
Ne consegue che la liceità dell'operazione sottostante non costituisce circostanza esimente e che il carattere oggettivo dell'illecito amministrativo impone l'applicazione della sanzione pecuniaria, da valutarsi sulla base della previsione generale data dall'art. 3 della l. n.
689/1981.
Perché la violazione si concretizzi è richiesto che il trasferimento intercorra tra soggetti diversi le cui condotte contribuiscono, tutte, ad eludere la finalità della legge, che è quella di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per gli scopi in precedenza menzionati.
Evidente peraltro che l'interesse protetto dalla normativa antiriciclaggio è differente da quello riferito alle disposizioni applicate per le imputazioni in sede penale, in relazione alle quali, peraltro, non esiste ad oggi alcuna documentazione, con la conseguenza che, ad oggi, ancora non può darsi corso ad alcuna concreta e ulteriore comparazione tra l'illecito amministrativo per cui si procede e le condotte con valenza penale contestate.
In ogni caso, valga qui osservare che gli interessi protetti dalle normative in esame
(antiriciclaggio da un lato, penale dall'altro) non evidenziano alcun rapporto di specialità e che, in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale (in particolare, Corte Cost. n.
222 del 2019) il doppio binario può ben trovare applicazione ed è stato altresì riconosciuto dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera 15 novembre 2016, c. 24130-11 e 29758-
2011, A. e B. contro , laddove si è ritenuto che non costituisca violazione dell'art. CP_5
4, Protocollo n. 7, CEDU la previsione di norme interne che consentano di avviare, per la repressione del medesimo fatto illecito, il procedimento penale e quello amministrativo separatamente.
In sintesi, per il consolidato orientamento europeo, il sistema del doppio binario non confligge con il divieto del ne bis idem se tra i due procedimenti avviati davanti ad autorità
pag. 6 diverse sussista uno “stretto collegamento”, che si ha quando i diversi procedimenti perseguono scopi diversi e hanno ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita e se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo tale da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, ed altresì che il trattamento sanzionatorio inflitto, riguardato nel suo complesso, non appaia confliggente con il canone di proporzionalità..
E' bene inoltre aggiungere, a tale proposito, che il giudice del procedimento civile è libero di utilizzare, per il proprio convincimento, le prove raccolte nel giudizio penale che ha ad oggetto i medesimi fatti storici, purché, ovviamente, dette prove siano state raccolte nel rispetto della normativa vigente e purché le stesse siano introdotte nel giudizio civile nel rispetto del contraddittorio (cfr. da ultimo, Cass. ord. 11 ottobre 2023, n. 28387).
Peraltro, nel caso di specie, il procedimento penale n. RGNR 714/2016 risulta tuttora in fase d'indagini, sicché neppure opererebbero i presupposti per una eventuale sospensione del presente giudizio, in attesa degli esiti di quello. Contr Venendo quindi al merito del gravame proposto dal ed affrontando direttamente i motivi suscettibili di accoglimento, in applicazione del principio della “ragione più liquida”1, valga immediatamente osservare che il substrato della pretesa amministrativa non può considerarsi, come sostenuto dal giudice di prime cure, insufficiente ed ambiguo, e contrastato da valide rappresentazioni difensive da parte dell'appellato, che, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'ingiunzione, oltretutto, non ha rassegnato difese, limitandosi a rappresentarle con l'atto di opposizione.
Invero, il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento della pretesa amministrativa è, al contrario di quanto ritenuto dalla pronuncia qui gravata, tale da porre in luce con chiarezza 1 Ex multis, Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: « In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. Da detto principio discende che, nel caso di specie, proposta istanza di aggravamento della patologia, il giudice del merito ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e al nesso eziologico di esso aggravamento con l'asserita attività lavorativa, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda sotto tale profilo posto che l'accertamento sulla ammissibilità della domanda (sulla permanenza cioè dell'istituto dell'equo indennizzo e su una possibile avverata decadenza), anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito favorevole per l'attore»; Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» pag. 7 il contenuto delle illecite intese intervenute tra le parti, come del resto ritenuto dagli operanti che hanno accertato la violazione: precisamente, che la compravendita immobiliare sia stata conclusa previa consegna al da parte della dell'importo di € 5.000,00 in contanti, da dedursi dal CP_1 Tes_1 prezzo totale per la cessione del terreno, convenuto in € 20.000,00, di cui soltanto € 15.000 oltre oneri dichiarati in atto notarile, è conclusione investigativa non scalfibile: infatti, che la consegna pattuita possa non essere realmente avvenuta, come ipotizzato dal giudice di prime cure, è cosa da escludersi sulla base di riscontri obiettivi e di argomenti logici.
In primo luogo, va infatti osservato che l'emissione, da parte della fornitrice, di una fattura per importo esattamente corrispondente a quello oggetto della conversazione tra CP_1 la rappresenta obiettivo riscontro della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Tes_1
In secondo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza delle argomentazioni difensive del CP_1
laddove vorrebbe dimostrare che la dazione convenuta nella conversazione si riferiva ad un assegno bancario, e non a denaro contante, assegno prodotto quale doc. n. 3 e recante il numero seriale 0550074937/09.
Invero, tale assegno corrisponde al titolo che, in sede di rogito, è stato indicato quale mezzo utilizzato per il pagamento, e quindi, esso fa parte del corrispettivo “ufficializzato” in quella sede, come del resto prescritto dall'art. 35 comma 22 del D.L. n. 223/2006, convertito nella
L. n. 248/2006.
Evidente pertanto che lo stesso non rappresentava l'oggetto della conversazione intervenuta tra le parti, in cui si faceva chiaramente riferimento al fatto che il corrispettivo pattuito per la vendita, al di là di quanto sarebbe stato dichiarato in rogito, era di € 20.000, di cui € 5.000 da consegnarsi in contanti.
Sul punto, soccorre altresì l'evidente argomento logico secondo il quale è del tutto improbabile che, dopo aver accettato siffatta modalità di corresponsione del corrispettivo pattuito per la vendita, il operando quale amministratore della società venditrice, CP_1
vi abbia poi rinunziato, accontentandosi del minor importo dichiarato in rogito e dunque, venendo contra factum proprium.
Né appare decisivo il fatto che, durante il giudizio di prime cure, non sia stata escussa la teste che potendo a propria volta divenire coobbligata in relazione Testimone_1
alla medesima violazione, cui la stessa ha fattivamente cooperato prestandosi a consegnare il denaro in contanti, appare chiaramente interessata all'esito della lite e dunque, fortemente inattendibile.
pag. 8 Il criterio della sufficiente prova indicato all'art. 6 l. n. 689/81, pertanto, deve ritenersi rispettato.
Alcuna criticità può essere rilevata circa la sussistenza dell'elemento soggettivo atteso che per l'integrazione della fattispecie contestata, come in premessa riportato, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, rimanendo a carico del trasgressore l'onere di dimostrare che l'illecito è stato commesso in buona fede o per errore scusabile (cfr.
10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). In altri termini, è onere dell'interessato dimostrare la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Nel caso di specie, detti elementi positivi non vengono neppure rappresentati, limitandosi la parte appellata a negare di aver posto in essere la condotta ascritta.
La sanzione amministrativa è stata applicata nei minimi edittali all'epoca dei fatti vigenti e risulta, comunque, adeguata alla gravità della condotta accertata.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto, con effetto di conferma del decreto impugnato.
All'esito del giudizio consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, oltre alle spese prenotate e da prenotarsi a debito.
La liquidazione tiene conto dello scaglione dato dal valore della controversia con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1 ed in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 371 dell'11 dicembre 2023, conferma integralmente il decreto n. 808266 emesso in data 1 febbraio 2023;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore del Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo
[...]
grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a pag. 9 debito, e quanto al secondo grado, in euro 1.923,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pag. 10