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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1185/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1185/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1991, con il patrocinio dell'avv. GROSSO ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
12/07/1992, con il patrocinio dell'avv. LO RUSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare con Sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e in data 05.07.2024 a Seregno (Mb), regolarmente trascritto Parte_1 Controparte_1 nel relativo Registro degli atti di matrimonio del detto Comune come segue: Anno 2024,
Numero 13, Parte II, Serie B, ordinando al relativo Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza, alle seguenti condizioni:
1) le parti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti in quanto hanno entrambe un'occupazione lavorativa e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile ovvero a qualsiasi altro titolo, 2) le parti dichiarano, altresì, di aver già regolato ogni questione, patrimoniale e non patrimoniale, connessa al loro rapporto coniugale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione,
3) spese e compenso professionale del presente procedimento interamente compensati tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 16.04.2025 (sent. n. 573/25 – pubbl. in data 23.04.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21/02/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Seregno (MB) in data 05/07/2024 (atto n. 21, Parte II, Serie A, Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1185/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1991, con il patrocinio dell'avv. GROSSO ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
12/07/1992, con il patrocinio dell'avv. LO RUSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare con Sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e in data 05.07.2024 a Seregno (Mb), regolarmente trascritto Parte_1 Controparte_1 nel relativo Registro degli atti di matrimonio del detto Comune come segue: Anno 2024,
Numero 13, Parte II, Serie B, ordinando al relativo Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza, alle seguenti condizioni:
1) le parti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti in quanto hanno entrambe un'occupazione lavorativa e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile ovvero a qualsiasi altro titolo, 2) le parti dichiarano, altresì, di aver già regolato ogni questione, patrimoniale e non patrimoniale, connessa al loro rapporto coniugale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione,
3) spese e compenso professionale del presente procedimento interamente compensati tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 16.04.2025 (sent. n. 573/25 – pubbl. in data 23.04.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21/02/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Seregno (MB) in data 05/07/2024 (atto n. 21, Parte II, Serie A, Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona