TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1981/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1981/2025, promossa con ricorso depositato il 16/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Cristina Franzosi
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 23 marzo 1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Cristina Franzosi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuveglio (VA), in data 29 marzo 2003
(anno 2003 atto n. 1 parte II serie A ) separati consensualmente con verbale in data 03.04.2019 omologato con decreto del 09.04.2019 depositato il 03.05.2019; con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...] Persona_1 pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16 maggio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
A) DI NATURA PERSONALE
A.1) I sigg. e si impegnano a rimanere tra loro Parte_1 Parte_2
solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
A.2) I ricorrenti si danno reciproco atto che la figlia divenuta maggiorenne, Per_1
ma non economicamente autosufficiente resterà a vivere prevalentemente nella casa familiare di Cuveglio (VA) Via Sicilia n. 6 con la madre;
B) . Controparte_1
B.1) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto della figlia corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario,
l'importo di € 300,00 (trecento/00) , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT,
a far tempo dal primo anno successivo alla udienza di comparizione delle parti del presente giudizio. Il Signor attualmente occupato all'80%, si impegna, non Pt_2
appena ripristinata l'attività lavorativa al 100%, a corrispondere alla Signora
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Euro 500,00= Pt_1 Per_1
( cinquecento). Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività
conviviali), regali di modesto importo.
B.2) Le spese straordinarie per i figli, individuate dal Protocollo del Tribunale di Varese
in uso sul punto e che qui si riporta, verranno sostenute dai genitori in ragione dell'50%
il padre e 50% la madre per esse intendendosi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina2 di 6 specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d)
materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché
richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- pagina3 di 6 universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c)
spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza pagina4 di 6 concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni,
aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
D) Piano Genitoriale
maggiorenne ha terminato il ciclo di studi della scuola secondaria di secondo Per_1
grado ha comunque in animo di proseguire negli studi universitari con l'anno accademico prossimo.
E. ALTRO
E.1.) Si dà atto che attualmente tra le parti non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente ricorso o domande a esse connesse.
pagina5 di 6 E.2) Si dà atto che ai sensi dell'art.473-bis.51 comma 2 le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando,
contestualmente, di non volersi riconciliare.
E.3) Si dà atto che le spese del presente procedimento saranno tra le parti integralmente compensate .
Si da atto che le parti reciprocamente, rinunciano al secondo pilastro.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di Parte_1 Parte_2 non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze anche per quanto concerne il mantenimento/supporto economico della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 29 marzo 2003, in Cuveglio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (anno 2003 atto n. 1 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1981/2025, promossa con ricorso depositato il 16/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Cristina Franzosi
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 23 marzo 1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Cristina Franzosi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuveglio (VA), in data 29 marzo 2003
(anno 2003 atto n. 1 parte II serie A ) separati consensualmente con verbale in data 03.04.2019 omologato con decreto del 09.04.2019 depositato il 03.05.2019; con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...] Persona_1 pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16 maggio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
A) DI NATURA PERSONALE
A.1) I sigg. e si impegnano a rimanere tra loro Parte_1 Parte_2
solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
A.2) I ricorrenti si danno reciproco atto che la figlia divenuta maggiorenne, Per_1
ma non economicamente autosufficiente resterà a vivere prevalentemente nella casa familiare di Cuveglio (VA) Via Sicilia n. 6 con la madre;
B) . Controparte_1
B.1) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto della figlia corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario,
l'importo di € 300,00 (trecento/00) , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT,
a far tempo dal primo anno successivo alla udienza di comparizione delle parti del presente giudizio. Il Signor attualmente occupato all'80%, si impegna, non Pt_2
appena ripristinata l'attività lavorativa al 100%, a corrispondere alla Signora
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Euro 500,00= Pt_1 Per_1
( cinquecento). Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività
conviviali), regali di modesto importo.
B.2) Le spese straordinarie per i figli, individuate dal Protocollo del Tribunale di Varese
in uso sul punto e che qui si riporta, verranno sostenute dai genitori in ragione dell'50%
il padre e 50% la madre per esse intendendosi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina2 di 6 specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d)
materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché
richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- pagina3 di 6 universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c)
spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza pagina4 di 6 concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni,
aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
D) Piano Genitoriale
maggiorenne ha terminato il ciclo di studi della scuola secondaria di secondo Per_1
grado ha comunque in animo di proseguire negli studi universitari con l'anno accademico prossimo.
E. ALTRO
E.1.) Si dà atto che attualmente tra le parti non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente ricorso o domande a esse connesse.
pagina5 di 6 E.2) Si dà atto che ai sensi dell'art.473-bis.51 comma 2 le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando,
contestualmente, di non volersi riconciliare.
E.3) Si dà atto che le spese del presente procedimento saranno tra le parti integralmente compensate .
Si da atto che le parti reciprocamente, rinunciano al secondo pilastro.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di Parte_1 Parte_2 non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze anche per quanto concerne il mantenimento/supporto economico della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 29 marzo 2003, in Cuveglio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (anno 2003 atto n. 1 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6