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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2708 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: proprietà, vertente
TRA in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore , P.I. , rappresentata e difesa, giusta procita in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Scotti Galletta, presso il cui studio in Napoli alla via Carducci n. 18 ha eletto domicilio;
- ATTRICI -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- CONVENUTA contumace –
assegnata a sentenza all'udienza del 20 maggio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: evidenziando che una delle due particelle oggetto della domanda di usucapione è individuata con gli estremi catastali e che è stata richiesta l'usucapione anche di porzione della particella 26 individuata negli estratti di mappa prodotti come documento 7 allegato all'atto di citazione e nel riportarsi alle conclusioni rassegnate in atti ha concluso nei termini che seguono: “1) accertarsi e dichiararsi che la particella 47 del fol.92 del Comune di Pozzuoli e le porzioni della particella 26 del medesimo fol.92 di 2100
e 1.800 mq., meglio evidenziate nella mappa depositata sono di proprietà dell'istante perché acquistate con i decreti di trasferimento rep.n.6972-cron.5938 depositato presso il Tribunale di
Napoli il 6.7.2004 e rep.n.5405-cron.4814, depositato presso il Tribunale di Napoli il 18.5.04, nel procedimento espropriativo n.435/92 r.g.e. 2) In subordine accertarsi e dichiararsi che
l'istante società come rappresentata, ha usucapito la proprietà delle medesime Parte_1 porzioni di terreno ai sensi e per gli effetti dell'art.1159 c.c. e precisamente: - area riportata alla
p.lla 47 del fol.92 del Comune di Pozzuoli di circa 1530 mq.e del manufatto ed altri beni su di essa esistenti;
- porzione di circa mq.2100 della p.lla 26 del fol.92 del Comune di Pozzuoli di
1530 mq. adibita a parcheggi e relativi manufatti (pensilina, casotto, ecc.) su di essa esistenti;
- porzione di circa mq.
1.800 della p.lla 26 del fol.92 del Comune adibita a parcheggi. CP_3
Così come meglio individuate in giallo e rosso nell'estratto di mappa e fotografie che si depositano. 3) in via gradata accertare e dichiarare che l'istante società ha acquistato, Parte_1 ex art.1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la piena proprietà delle aree appena indicate. 4) ordinarsi i conseguenziali atti utili o necessari allo scopo, ivi compresi i preventivi ed opportuni frazionamenti delle consistenze. 5) Condannarsi la convenuta, in caso di opposizione, al pagamento delle spese di lite”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società ha Parte_1 premesso di aver acquistato con decreto di trasferimento di immobile subastato
(rep.n.6972- cron.5938) depositato presso il Tribunale di Napoli il 6.7.2004 (trascritto presso l'Ufficio Provinciale-Territorio di Napoli 2 il 28.7.04 ai nn. 26892/38233), nel procedimento espropriativo n. 435/92 r.g.e. (al quale sono state riunite le procedure nn.434/92, 1857/93 e 1493/98 R.G.E.) contro e Controparte_4
, la piena proprietà di un complesso immobiliare turistico-balneare Controparte_5 denominato “LE meglio descritto nell'atto di citazione, sito nel Comune di Pt_2
Pozzuoli alla località “Marina di Licola” alla via Sibilla n. 5, riportato nel Catasto dei
Terreni del Comune di Pozzuoli (NA) alla partita 1, foglio 92, p.lle 12 e 13. Ha aggiunto che, con ulteriore decreto di trasferimento rep. n. 5405, racc. 4814, depositato
2 presso il Tribunale di Napoli in data 18/05/2004, trascritto presso l'Ufficio
Provinciale Territorio di Napoli 2 il 04.06.2024 ai nn. 19002/26745, aveva acquistato la proprietà anche di un secondo lotto del medesimo complesso, in catasto al foglio 92,
p.lla 20, 88 sub. 2 e 3 e 89, sub. 2 e 3.
Quanto alla provenienza dei cespiti, nuda Controparte_6 proprietaria - divenuta proprietaria esclusiva del cespite per consolidamento al momento della morte dell'usufruttuaria - e , usufruttaria, avevano Controparte_5 acquistato i predetti beni per successione da che, a sua Persona_1 volta, si era reso acquirente, con acquisto effettuato a corpo, dall'Ente Opera
Nazionale Combattenti con atto di compravendita per notaio del Persona_2
15.05.1956, registrato il 06.06.1956 rep. 972, racc. 108, trascritto il 7 giugno 1956 ai nn.
178/132.
L'area su cui sorge il complesso inglobava anche porzione delle particelle 47 e 26, in catasto terreni in ditta Opera Nazionale Combattenti alla partita 3015, foglio 92, p.lle
47 e 26, così come accertato dal perito nelle perizie di stima disposte da G.E. prima dell'emissione dei decreti di trasferimento. Ciò nonostante, nei decreti non vi era stata menzione delle predette particelle, bensì solo dei manufatti sulle stesse insistenti, quali un gazebo, un'area pensilina ed un'area adibita a parcheggi con casotto ed area scoperta, probabilmente perché nei pignoramenti non vi era stata indicazione delle predette particelle.
L'interpretazione dell'atto, in cui il complesso turistico-balneare era considerato un tutt'uno unitario;
l'indicazione nel trasferimento dei manufatti che insistono sulle predette aree e l'individuazione dei confini, fra i quali non vi sono le particelle di terreno già di proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti, indicandosi solo il confine con proprietà demaniale portava a ritenere trasferite anche dette porzioni di terreno.
In via gradata ha chiesto che fosse dichiarata l'usucapione decennale in forza del titolo integrato dai predetti decreti di trasferimento o ventennale della particella 47 del fol.
92 del Comune di Pozzuoli e delle porzioni della particella 26 del medesimo fol. 92 di
2100 e 1.800 mq, di cui aveva l'esclusivo, continuativo ed indisturbato possesso dall'epoca dell'acquisto effettuato con i decreti di trasferimento predetti, risalente al
2004, possesso da unire a quello dei suoi danti causa.
3 Deve, in primo luogo, essere affermata la titolarità passiva della Controparte_2 in relazione alla domanda di usucapione, giacché la legge n. 641 del 1978, nel provvedere alla soppressione, tra gli altri, dell'ente “Opera Nazionale Combattenti”, previde espressamente la necessità di provvedere “entro il 31 marzo 1979, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate”. L'art. 117 del medesimo d.p.r. n. 616 del 1977 aveva espressamente previsto il trasferimento alle
Regioni dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B, tra cui pacificamente rientra l'Opera Nazionale Combattenti (cfr. sentenza Corte di
Appello di Napoli n. 3483 del 25/07/2022).
La circostanza che, a fronte di tale ipotesi di trasferimento ex lege, non vi sia stata una corrispondente annotazione nei registri immobiliari non priva di efficacia il trasferimento stesso, giacché l'ente che risulta intestatario catastale risulta pacificamente estinto: Nel caso di specie, peraltro, l'intestazione catastale è stata correttamente aggiornata in favore della ex O.N.C. Controparte_2
Ciò posto, la non è titolare passiva dell'azione, proposta con la Controparte_2 domanda, spiegata in via principale, di cui al punto 1) delle conclusioni rassegnate, concernente l'interpretazione del decreto di trasferimento, ritenuto dalla società istante comprensivo della proprietà delle porzioni di terreno indicate in ricorso le quali, pur descritte come parte del complesso nelle perizie disposte, non furono ricomprese nello stesso. Giacché il decreto di trasferimento determina un acquisto a titolo derivativo (cfr. Cass. civ., ord. n. 20608 del 31.08.2017), infatti, tale accertamento avrebbe dovuto essere adottato in contraddittorio con le proprietarie esecutate, giacché, secondo la deduzione della società istante, la proprietà di tali particelle sarebbe stata acquistata dal loro dante causa, per poi essere trasferita in favore delle esecutate e, quindi, in favore della società istante, con acquisti a titolo derivativo i quali vedrebbero, quale originaria parte venditrice, l'Opera Nazionale Combattenti, sicché, avendo detto ente ceduto la proprietà delle porzioni immobiliari in contestazione, sarebbe venuta meno la proprietà derivativa della Controparte_2 ed alcun accertamento potrebbe essere disposto in contraddittorio con la stessa.
Parimenti non può essere esaminata la domanda di usucapione decennale.
4 Va infatti osservato che l'art. 1159 c.c. stabilisce che: “colui che acquista in buona fede da parte di chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”.
La norma in esame presuppone, dunque, l'esistenza di un acquisto a non domino, ovvero proveniente da colui il quale non sia titolare del diritto reale trasferito ad altri, con un titolo astrattamente idoneo a realizzare l'effetto traslativo. Non è perciò configurabile l'usucapione decennale nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto da parte di chi sia effettivamente proprietario del bene ma in forza di un titolo la cui nota di trascrizione rechi delle inesattezze, idonee ad escludere la validità della trascrizione stessa, trattandosi, in tal caso, di un titolo non debitamente trascritto (Cass. civ., sent.
n. 14440 del 07.06.2013; Cass. civ., sent. n. 8441 del 01.08.1995).
Nel caso in esame la nota di trascrizione è stata debitamente effettuata ma la stessa non ha ad oggetto la particella 47 e la porzione della particella 26 oggetto di causa.
Non si è, pertanto, verificata la situazione di fatto contemplata dall'art. 1159 c.c., il quale presuppone che la nota di trascrizione individui correttamente il bene acquistato in buona fede a non domino e che a tale trascrizione, la quale rende l'acquisto conoscibile ed opponibile ai terzi, si sia affiancato un possesso pacifico e non interrotto per un arco temporale maggiormente limitato rispetto a quello occorrente per l'usucapione ordinaria, ovvero di soli dieci anni.
Per quanto concerne la domanda di usucapione ventennale, occorre premettere che l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di diritti reali di godimento.
Il possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà consta di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto e di un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo. Tale elemento psicologico prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c.
Ciò che rileva ai fini dell'usucapione, quindi, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio, la quale può essere dimostrata attraverso scritti o con la prova di dichiarazioni univoche, ovvero di non equivoci comportamenti.
5 Affinché possa essere affermato l'avvenuto acquisito per usucapione di un bene occorre perciò fornire prova non solo del rapporto materiale con il bene immobile, ma, altresì, dell'animus, cioè della volontà, palesata ai terzi, di affermarsi proprietario dello stesso.
Il possesso, infatti, si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale immediatamente percepibile dai terzi e, pertanto, specie in presenza di atti del proprietario che, seppure privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale, il possesso non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Nella fattispecie è stata fornita prova del fatto che le due particelle in relazione alle quali si agisce facciano parte del patrimonio disponibile della Controparte_2
Giacché, peraltro, risulta dalla lettura delle perizie disposte nel procedimento esecutivo che nella porzione di terreno posta ad est della via Sibilla sarebbero stati realizzati dei manufatti abusivi, privi di titolo abilitativo, anche in sanatoria, non essendo stati versati gli oneri concessori pari a circa € 200.000,00, ritiene la scrivente che debba darsi corso ad ulteriore attività istruttoria, con ammissione di consulenza d'ufficio volta ad individuare l'esatta consistenza delle zone di terreno oggetto della domanda di usucapione ed, altresì, l'inesistenza sulle stesse di manufatti non commerciabili i quali, per effetto dell'accoglimento della domanda di usucapione, verrebbero trasferiti unitamente alla proprietà superficiaria.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr Cass. civ., sent. n. 17990 del 14.09.2016) che il giudice ha l'obbligo di verificare, prima di emettere pronunce giudiziali che abbiano l'effetto di trasferire la proprietà di un bene immobile, il rispetto di quanto prescritto in tema di conformità catastale dall'art. 29, comma 1 bis, della legge 29/1985 e che l'omesso accertamento, pur non determinando la nullità della sentenza, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 sono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio.
La citata sentenza, in motivazione, afferma quanto segue: “secondo un orientamento diffuso in dottrina la norma di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985,
6 introdotto con decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.122, si riferisce solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma, non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali, i quali, invece, null'altro dovrebbero contenere se non l'indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico.
Considerato che
la ratio legis è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, “l'esclusione”, appena indicata, non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Piuttosto, appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. Con la conseguenza che, il mancato riferimento, nell'atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell'atto giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l'omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio”.
Analogamente, quindi, nel caso in cui - unitamente alla proprietà di un terreno - si potrebbe pervenire all'acquisto a titolo originario di un manufatto realizzato sullo stesso in assenza di titolo abilitativo, anche in sanatoria, è onere del giudice, prima di emettere la relativa sentenza, quello di disporre un accertamento tecnico sul punto, onde evitare che con la pronuncia giudiziale si possa dichiarare acquistata la proprietà di un manufatto non commerciabile.
Ai sensi dell'art. 1145 c.c., infatti, è senza effetto il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà.
In proposito le Sezioni Unite hanno stabilito che “la nullità comminata dall'art. 46 del
d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità 'testuale', con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata
7 al titolo menzionato” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 8230 del 22.03.2019; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 538 del 15.01.2020; Cass. civ., ord. n. 10360 del 19.04.2025, la quale precisa che il titolo “deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”).
La nullità deriva dalla violazione di una norma imperativa di ordine pubblico, dettata nell'interesse generale e non disponibile dalle parti.
La causa viene pertanto rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Si rimette la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva, pur rimarcandosi che la è rimasta contumace e che parte attrice ha Controparte_2 chiesto compensazione delle spese per l'ipotesi in cui detta parte non si fosse opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, non definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile riunite iscritta al n. 2708/2022, così provvede:
a) rigetta la domanda spiegata in giudizio da parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle particelle 47 del foglio 92 e delle porzioni della particella 26 del medesimo foglio 92 rispettivamente di 2100 e 1.800 mq per effetto dei decreti di trasferimento rep. n. 6972-cron. 5938 depositato presso il Tribunale di
Napoli il 6.7.2004 e rep. n. 5405-cron. 4814, depositato presso il Tribunale di Napoli il
18.5.04, nel procedimento espropriativo n. 435/92 r.g.e.;
b) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. delle particelle di terreno di cui al punto a);
c) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.
Napoli, 10 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2708 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: proprietà, vertente
TRA in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore , P.I. , rappresentata e difesa, giusta procita in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Scotti Galletta, presso il cui studio in Napoli alla via Carducci n. 18 ha eletto domicilio;
- ATTRICI -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- CONVENUTA contumace –
assegnata a sentenza all'udienza del 20 maggio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: evidenziando che una delle due particelle oggetto della domanda di usucapione è individuata con gli estremi catastali e che è stata richiesta l'usucapione anche di porzione della particella 26 individuata negli estratti di mappa prodotti come documento 7 allegato all'atto di citazione e nel riportarsi alle conclusioni rassegnate in atti ha concluso nei termini che seguono: “1) accertarsi e dichiararsi che la particella 47 del fol.92 del Comune di Pozzuoli e le porzioni della particella 26 del medesimo fol.92 di 2100
e 1.800 mq., meglio evidenziate nella mappa depositata sono di proprietà dell'istante perché acquistate con i decreti di trasferimento rep.n.6972-cron.5938 depositato presso il Tribunale di
Napoli il 6.7.2004 e rep.n.5405-cron.4814, depositato presso il Tribunale di Napoli il 18.5.04, nel procedimento espropriativo n.435/92 r.g.e. 2) In subordine accertarsi e dichiararsi che
l'istante società come rappresentata, ha usucapito la proprietà delle medesime Parte_1 porzioni di terreno ai sensi e per gli effetti dell'art.1159 c.c. e precisamente: - area riportata alla
p.lla 47 del fol.92 del Comune di Pozzuoli di circa 1530 mq.e del manufatto ed altri beni su di essa esistenti;
- porzione di circa mq.2100 della p.lla 26 del fol.92 del Comune di Pozzuoli di
1530 mq. adibita a parcheggi e relativi manufatti (pensilina, casotto, ecc.) su di essa esistenti;
- porzione di circa mq.
1.800 della p.lla 26 del fol.92 del Comune adibita a parcheggi. CP_3
Così come meglio individuate in giallo e rosso nell'estratto di mappa e fotografie che si depositano. 3) in via gradata accertare e dichiarare che l'istante società ha acquistato, Parte_1 ex art.1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la piena proprietà delle aree appena indicate. 4) ordinarsi i conseguenziali atti utili o necessari allo scopo, ivi compresi i preventivi ed opportuni frazionamenti delle consistenze. 5) Condannarsi la convenuta, in caso di opposizione, al pagamento delle spese di lite”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società ha Parte_1 premesso di aver acquistato con decreto di trasferimento di immobile subastato
(rep.n.6972- cron.5938) depositato presso il Tribunale di Napoli il 6.7.2004 (trascritto presso l'Ufficio Provinciale-Territorio di Napoli 2 il 28.7.04 ai nn. 26892/38233), nel procedimento espropriativo n. 435/92 r.g.e. (al quale sono state riunite le procedure nn.434/92, 1857/93 e 1493/98 R.G.E.) contro e Controparte_4
, la piena proprietà di un complesso immobiliare turistico-balneare Controparte_5 denominato “LE meglio descritto nell'atto di citazione, sito nel Comune di Pt_2
Pozzuoli alla località “Marina di Licola” alla via Sibilla n. 5, riportato nel Catasto dei
Terreni del Comune di Pozzuoli (NA) alla partita 1, foglio 92, p.lle 12 e 13. Ha aggiunto che, con ulteriore decreto di trasferimento rep. n. 5405, racc. 4814, depositato
2 presso il Tribunale di Napoli in data 18/05/2004, trascritto presso l'Ufficio
Provinciale Territorio di Napoli 2 il 04.06.2024 ai nn. 19002/26745, aveva acquistato la proprietà anche di un secondo lotto del medesimo complesso, in catasto al foglio 92,
p.lla 20, 88 sub. 2 e 3 e 89, sub. 2 e 3.
Quanto alla provenienza dei cespiti, nuda Controparte_6 proprietaria - divenuta proprietaria esclusiva del cespite per consolidamento al momento della morte dell'usufruttuaria - e , usufruttaria, avevano Controparte_5 acquistato i predetti beni per successione da che, a sua Persona_1 volta, si era reso acquirente, con acquisto effettuato a corpo, dall'Ente Opera
Nazionale Combattenti con atto di compravendita per notaio del Persona_2
15.05.1956, registrato il 06.06.1956 rep. 972, racc. 108, trascritto il 7 giugno 1956 ai nn.
178/132.
L'area su cui sorge il complesso inglobava anche porzione delle particelle 47 e 26, in catasto terreni in ditta Opera Nazionale Combattenti alla partita 3015, foglio 92, p.lle
47 e 26, così come accertato dal perito nelle perizie di stima disposte da G.E. prima dell'emissione dei decreti di trasferimento. Ciò nonostante, nei decreti non vi era stata menzione delle predette particelle, bensì solo dei manufatti sulle stesse insistenti, quali un gazebo, un'area pensilina ed un'area adibita a parcheggi con casotto ed area scoperta, probabilmente perché nei pignoramenti non vi era stata indicazione delle predette particelle.
L'interpretazione dell'atto, in cui il complesso turistico-balneare era considerato un tutt'uno unitario;
l'indicazione nel trasferimento dei manufatti che insistono sulle predette aree e l'individuazione dei confini, fra i quali non vi sono le particelle di terreno già di proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti, indicandosi solo il confine con proprietà demaniale portava a ritenere trasferite anche dette porzioni di terreno.
In via gradata ha chiesto che fosse dichiarata l'usucapione decennale in forza del titolo integrato dai predetti decreti di trasferimento o ventennale della particella 47 del fol.
92 del Comune di Pozzuoli e delle porzioni della particella 26 del medesimo fol. 92 di
2100 e 1.800 mq, di cui aveva l'esclusivo, continuativo ed indisturbato possesso dall'epoca dell'acquisto effettuato con i decreti di trasferimento predetti, risalente al
2004, possesso da unire a quello dei suoi danti causa.
3 Deve, in primo luogo, essere affermata la titolarità passiva della Controparte_2 in relazione alla domanda di usucapione, giacché la legge n. 641 del 1978, nel provvedere alla soppressione, tra gli altri, dell'ente “Opera Nazionale Combattenti”, previde espressamente la necessità di provvedere “entro il 31 marzo 1979, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate”. L'art. 117 del medesimo d.p.r. n. 616 del 1977 aveva espressamente previsto il trasferimento alle
Regioni dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B, tra cui pacificamente rientra l'Opera Nazionale Combattenti (cfr. sentenza Corte di
Appello di Napoli n. 3483 del 25/07/2022).
La circostanza che, a fronte di tale ipotesi di trasferimento ex lege, non vi sia stata una corrispondente annotazione nei registri immobiliari non priva di efficacia il trasferimento stesso, giacché l'ente che risulta intestatario catastale risulta pacificamente estinto: Nel caso di specie, peraltro, l'intestazione catastale è stata correttamente aggiornata in favore della ex O.N.C. Controparte_2
Ciò posto, la non è titolare passiva dell'azione, proposta con la Controparte_2 domanda, spiegata in via principale, di cui al punto 1) delle conclusioni rassegnate, concernente l'interpretazione del decreto di trasferimento, ritenuto dalla società istante comprensivo della proprietà delle porzioni di terreno indicate in ricorso le quali, pur descritte come parte del complesso nelle perizie disposte, non furono ricomprese nello stesso. Giacché il decreto di trasferimento determina un acquisto a titolo derivativo (cfr. Cass. civ., ord. n. 20608 del 31.08.2017), infatti, tale accertamento avrebbe dovuto essere adottato in contraddittorio con le proprietarie esecutate, giacché, secondo la deduzione della società istante, la proprietà di tali particelle sarebbe stata acquistata dal loro dante causa, per poi essere trasferita in favore delle esecutate e, quindi, in favore della società istante, con acquisti a titolo derivativo i quali vedrebbero, quale originaria parte venditrice, l'Opera Nazionale Combattenti, sicché, avendo detto ente ceduto la proprietà delle porzioni immobiliari in contestazione, sarebbe venuta meno la proprietà derivativa della Controparte_2 ed alcun accertamento potrebbe essere disposto in contraddittorio con la stessa.
Parimenti non può essere esaminata la domanda di usucapione decennale.
4 Va infatti osservato che l'art. 1159 c.c. stabilisce che: “colui che acquista in buona fede da parte di chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”.
La norma in esame presuppone, dunque, l'esistenza di un acquisto a non domino, ovvero proveniente da colui il quale non sia titolare del diritto reale trasferito ad altri, con un titolo astrattamente idoneo a realizzare l'effetto traslativo. Non è perciò configurabile l'usucapione decennale nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto da parte di chi sia effettivamente proprietario del bene ma in forza di un titolo la cui nota di trascrizione rechi delle inesattezze, idonee ad escludere la validità della trascrizione stessa, trattandosi, in tal caso, di un titolo non debitamente trascritto (Cass. civ., sent.
n. 14440 del 07.06.2013; Cass. civ., sent. n. 8441 del 01.08.1995).
Nel caso in esame la nota di trascrizione è stata debitamente effettuata ma la stessa non ha ad oggetto la particella 47 e la porzione della particella 26 oggetto di causa.
Non si è, pertanto, verificata la situazione di fatto contemplata dall'art. 1159 c.c., il quale presuppone che la nota di trascrizione individui correttamente il bene acquistato in buona fede a non domino e che a tale trascrizione, la quale rende l'acquisto conoscibile ed opponibile ai terzi, si sia affiancato un possesso pacifico e non interrotto per un arco temporale maggiormente limitato rispetto a quello occorrente per l'usucapione ordinaria, ovvero di soli dieci anni.
Per quanto concerne la domanda di usucapione ventennale, occorre premettere che l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di diritti reali di godimento.
Il possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà consta di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto e di un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo. Tale elemento psicologico prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c.
Ciò che rileva ai fini dell'usucapione, quindi, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio, la quale può essere dimostrata attraverso scritti o con la prova di dichiarazioni univoche, ovvero di non equivoci comportamenti.
5 Affinché possa essere affermato l'avvenuto acquisito per usucapione di un bene occorre perciò fornire prova non solo del rapporto materiale con il bene immobile, ma, altresì, dell'animus, cioè della volontà, palesata ai terzi, di affermarsi proprietario dello stesso.
Il possesso, infatti, si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale immediatamente percepibile dai terzi e, pertanto, specie in presenza di atti del proprietario che, seppure privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale, il possesso non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Nella fattispecie è stata fornita prova del fatto che le due particelle in relazione alle quali si agisce facciano parte del patrimonio disponibile della Controparte_2
Giacché, peraltro, risulta dalla lettura delle perizie disposte nel procedimento esecutivo che nella porzione di terreno posta ad est della via Sibilla sarebbero stati realizzati dei manufatti abusivi, privi di titolo abilitativo, anche in sanatoria, non essendo stati versati gli oneri concessori pari a circa € 200.000,00, ritiene la scrivente che debba darsi corso ad ulteriore attività istruttoria, con ammissione di consulenza d'ufficio volta ad individuare l'esatta consistenza delle zone di terreno oggetto della domanda di usucapione ed, altresì, l'inesistenza sulle stesse di manufatti non commerciabili i quali, per effetto dell'accoglimento della domanda di usucapione, verrebbero trasferiti unitamente alla proprietà superficiaria.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr Cass. civ., sent. n. 17990 del 14.09.2016) che il giudice ha l'obbligo di verificare, prima di emettere pronunce giudiziali che abbiano l'effetto di trasferire la proprietà di un bene immobile, il rispetto di quanto prescritto in tema di conformità catastale dall'art. 29, comma 1 bis, della legge 29/1985 e che l'omesso accertamento, pur non determinando la nullità della sentenza, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 sono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio.
La citata sentenza, in motivazione, afferma quanto segue: “secondo un orientamento diffuso in dottrina la norma di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985,
6 introdotto con decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.122, si riferisce solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma, non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali, i quali, invece, null'altro dovrebbero contenere se non l'indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico.
Considerato che
la ratio legis è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, “l'esclusione”, appena indicata, non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Piuttosto, appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. Con la conseguenza che, il mancato riferimento, nell'atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell'atto giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l'omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio”.
Analogamente, quindi, nel caso in cui - unitamente alla proprietà di un terreno - si potrebbe pervenire all'acquisto a titolo originario di un manufatto realizzato sullo stesso in assenza di titolo abilitativo, anche in sanatoria, è onere del giudice, prima di emettere la relativa sentenza, quello di disporre un accertamento tecnico sul punto, onde evitare che con la pronuncia giudiziale si possa dichiarare acquistata la proprietà di un manufatto non commerciabile.
Ai sensi dell'art. 1145 c.c., infatti, è senza effetto il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà.
In proposito le Sezioni Unite hanno stabilito che “la nullità comminata dall'art. 46 del
d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità 'testuale', con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata
7 al titolo menzionato” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 8230 del 22.03.2019; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 538 del 15.01.2020; Cass. civ., ord. n. 10360 del 19.04.2025, la quale precisa che il titolo “deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”).
La nullità deriva dalla violazione di una norma imperativa di ordine pubblico, dettata nell'interesse generale e non disponibile dalle parti.
La causa viene pertanto rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Si rimette la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva, pur rimarcandosi che la è rimasta contumace e che parte attrice ha Controparte_2 chiesto compensazione delle spese per l'ipotesi in cui detta parte non si fosse opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, non definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile riunite iscritta al n. 2708/2022, così provvede:
a) rigetta la domanda spiegata in giudizio da parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle particelle 47 del foglio 92 e delle porzioni della particella 26 del medesimo foglio 92 rispettivamente di 2100 e 1.800 mq per effetto dei decreti di trasferimento rep. n. 6972-cron. 5938 depositato presso il Tribunale di
Napoli il 6.7.2004 e rep. n. 5405-cron. 4814, depositato presso il Tribunale di Napoli il
18.5.04, nel procedimento espropriativo n. 435/92 r.g.e.;
b) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. delle particelle di terreno di cui al punto a);
c) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.
Napoli, 10 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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