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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente
dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.)
dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2693/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 9.11.2022 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
D'Orazio, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Patrizia Palmieri, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 4.7.2024.
Pag. 1 a 9 FATTO E DIRITTO ha proposto ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto il 29.3.2014 con , Controparte_1
da cui sono nate (rispettivamente, il 30.3.2002 ed il 7.7.2005) le figlie e ER
, chiedendo che nulla sia dovuto in favore della moglie a titolo di Per_2
assegno divorzile, vivendo peraltro la figlia con la madre e con ER Per_2
il padre e potendo quindi i genitori continuare a provvedere ciascuno al mantenimento della figlia con sé convivente (come stabilito nel decreto del
9.3.2022 dal Tribunale di Macerata a modifica delle condizioni della separazione).
costituendosi in giudizio, ha aderito alla Controparte_1
domanda di divorzio proposta dal ricorrente, ma ha al contempo istato per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, sostenendo di avere sempre svolto (sin dal suo ingresso in Italia, avvenuto nel 1996) il lavoro di badante e di essere stata costretta a passare dal tempo pieno al tempo parziale dopo la nascita delle figlie, in conseguenza della richiesta del marito di aiutarlo nella gestione della sua azienda agricola, aiuto prestato dalla medesima a titolo gratuito sino al 2015, quando aveva lasciato con le figlie la casa coniugale per sottrarsi alla condotta violenta del coniuge.
Non essendo state ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti,
l'istruttoria si è compendiata nella sola acquisizione dei documenti prodotti.
Sussistono, in primo luogo, i presupposti della pronuncia di divorzio.
Va premesso che viene in rilievo un matrimonio civile (come ben si evince dall'estratto del Registro degli atti di matrimonio), dovendo quindi essere emessa (contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente) una pronuncia non già di cessazione degli effetti civili, bensì di scioglimento del matrimonio.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso dal
Tribunale di Macerata il 15.6.2016, essendo quindi abbondantemente trascorso, al momento della presentazione del presente ricorso (9.11.2022), il periodo di sei mesi di ininterrotta separazione, decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di procedimento di separazione,
Pag. 2 a 9 richiesto dall'art. 3, comma 1 lett. b n. 2 L. 898/70 in caso di separazione consensuale a seguito della modifica normativa apportata dalla L. 55/2015.
La volontà di entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di divorzio, manifestata sia personalmente che attraverso i rispettivi scritti difensivi, ed il tenore delle difese svolte in giudizio consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.3.2014 da e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle due figlie delle parti, considerato che in corso di causa è diventata maggiorenne anche la secondogenita e che nulla è cambiato rispetto alla Per_2
situazione in fatto che ha condotto alla emissione, il 9.3.2022, del decreto di modifica delle condizioni delle separazione con cui è stato disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento della figlia collocata presso di sé, vivendo ancora con la madre e con il padre, può essere in tal ER Per_2 sede confermato quanto disposto con l'appena citato provvedimento.
Occorre quindi statuire soltanto sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Occorre sul punto richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito del noto revirement giurisprudenziale operato dalla Suprema Corte (Sez. Un., sent. n. 18287 dell'11.7.2018; in senso conforme, ex multis, CASS., sent. n. 21234/2019; ord. n. 5603/2020; ord. n.
29920/2022; ord. n. 27945/2023), secondo cui l'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987) ha natura oltre che assistenziale, anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e costituisce un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
in altri termini, l'assegno divorzile ha una funzione equilibratrice del reddito degli ex
Pag. 3 a 9 coniugi finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, con la conseguenza che il giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante o sull'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Le Sezioni Unite, pertanto, abbandonati sia ogni automatismo fondato, da un lato, sul pregresso tenore di vita o, dall'altro lato, sull'autosufficienza del coniuge istante, che la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e preferendo ad un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione di una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto. “In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l'assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del
Pag. 4 a 9 contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o
l'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo” (CASS., ord. n.
3661/2020).
Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, in primo luogo, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari;
ma può presentarsi anche la diversa situazione (che è poi quella che viene in rilievo nel presente giudizio) della conservazione di una condizione economico patrimoniale adeguata per entrambi gli ex coniugi, che determina un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo: in questo secondo caso, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. sent. n.
24795/2024; ord. n. 4328/2024), “occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”.
Pag. 5 a 9 E' stato altresì evidenziato, con specifico riferimento all'aspetto compensativo e perequativo, che l'assegno di divorzio “deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (CASS., sent. n. 35434/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve senza dubbio escludersi che venga in rilievo il profilo strettamente assistenziale dell'assegno divorzile, che ricorre qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, posto che la resistente è titolare di regolare attività lavorativa, che svolge come badante, sia pure a tempo parziale, da cui ricava una retribuzione di circa € 930,00 al mese.
Non appare ricorrere neppure la finalità compensativa dell'assegno divorzile, posto che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un significativo squilibrio tra le condizioni economico-reddituali delle parti (circostanza invero non adeguatamente emersa nel corso del procedimento, pur a fronte della verosimile inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del che, proprietario di Pt_1
terreni e fabbricati, è titolare di una azienda agricola e, benché dichiari redditi irrisori, provvede mensilmente al pagamento delle rate di due finanziamenti), dovrebbe in ogni caso escludersi che esso sia da attribuirsi a scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio che abbiano determinato un sacrificio delle aspettative professionali della ovvero la rinuncia della medesima a CP_1
concrete occasioni lavorative: è infatti dirimente la circostanza per cui la resistente abbia dopo la separazione continuato a svolgere il medesimo lavoro
(di badante) dalla stessa sempre svolto sin dal suo ingresso in Italia (nel 1996) e per tutta la durata del matrimonio, non avendo quindi le scelte di conduzione
Pag. 6 a 9 della vita familiare compiute durante il matrimonio in alcun modo inciso sulla sua realizzazione professionale, che non ne è rimasta pregiudicata.
Peraltro, il fatto che attualmente la convenuta lavori a tempo parziale è dovuto ad una problematica di salute (alla spalla) che la ha dedotto essere CP_1
insorta dopo la separazione e che è, quindi, del tutto indipendente dalle scelte compiute dai coniugi durante il matrimonio, di tal ché, ove tale patologia dovesse trovare una risoluzione, la resistente potrebbe lavorare a tempo pieno, con conseguente miglioramento della sua condizione lavorativa rispetto a quella che ella ha asserito essere stata presente durante il rapporto di coniugio, il che esclude viepiù la sussistenza di rinunce ad aspettative professionali da parte della convenuta necessitanti di compensazione mediante l'attribuzione di un assegno divorzile.
Invero, il fatto, dedotto dalla medesima e posto a fondamento della CP_1
domanda di assegno divorzile dalla stessa avanzata, per cui ella durante la convivenza e poi nel corso del rapporto di coniugio con il avrebbe Pt_1
ridotto la sua attività lavorativa da tempo pieno a part time per coadiuvare
(gratuitamente) il marito nella sua azienda agricola potrebbe, in tesi, assumere rilievo nell'ambito della finalità perequativa dell'assegno di divorzio, per perequare – appunto – la situazione reddituale della resistente ed adeguarla al contributo fornito alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio del coniuge, a detrimento del proprio.
Tuttavia, si deve rilevare come, anche valorizzando l'aspetto perequativo dell'assegno divorzile, la domanda della convenuta appaia carente, già sul piano assertivo: la si è, infatti, limitata ad allegare genericamente di aver CP_1
dovuto ridurre il proprio orario lavorativo dopo la nascita delle figlie, lavorando solo di mattina e non più anche di pomeriggio per aiutare il marito nella sua attività agricola, ma non ha specificato né dove lavorasse all'epoca, né – soprattutto – quanto guadagnasse quando lavorava a tempo pieno e quanto la sua retribuzione sia diminuita in conseguenza del passaggio al tempo parziale;
soltanto tali più circostanziate allegazioni avrebbero invero consentito di poter compiutamente e concretamente valutare l'apporto dalla stessa fornito alla formazione del patrimonio familiare e, di conseguenza, la perdita reddituale
Pag. 7 a 9 dalla medesima sopportata per contribuire alle esigenze della famiglia, in modo da potere quindi perequare la sua condizione reddituale mediante il riconoscimento di un assegno divorzile.
In assenza di tali elementi – che, a ben vedere, neppure la prova testi articolata dalla resistente avrebbe potuto fornire, riproducendo essa le allegazioni della comparsa di costituzione e risentendo, quindi, della medesima loro genericità –, difetta il presupposto stesso della valutazione perequativa sottesa all'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile, non disponendosi di alcun elemento concreto ed obiettivo (quale, in particolare, la riduzione retributiva) al quale poter se del caso ancorare il riequilibrio del reddito della convenuta da attuare attraverso il richiesto assegno divorzile.
Si impone, quindi, il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla
CP_1
La soccombenza della resistente su tale domanda, su cui si è in via esclusiva incentrato il presente contenzioso, determina la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come specificato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2693/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Treia il 29.3.2014 da
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata in [...] in data [...], atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treia;
- conferma quanto stabilito, in ordine alle figlie maggiorenni, nel decreto emesso dal Tribunale di Macerata il 9.3.2022;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del procedimento, che liquida in € 98,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per
Pag. 8 a 9 compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente
dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.)
dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2693/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 9.11.2022 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
D'Orazio, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Patrizia Palmieri, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 4.7.2024.
Pag. 1 a 9 FATTO E DIRITTO ha proposto ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto il 29.3.2014 con , Controparte_1
da cui sono nate (rispettivamente, il 30.3.2002 ed il 7.7.2005) le figlie e ER
, chiedendo che nulla sia dovuto in favore della moglie a titolo di Per_2
assegno divorzile, vivendo peraltro la figlia con la madre e con ER Per_2
il padre e potendo quindi i genitori continuare a provvedere ciascuno al mantenimento della figlia con sé convivente (come stabilito nel decreto del
9.3.2022 dal Tribunale di Macerata a modifica delle condizioni della separazione).
costituendosi in giudizio, ha aderito alla Controparte_1
domanda di divorzio proposta dal ricorrente, ma ha al contempo istato per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, sostenendo di avere sempre svolto (sin dal suo ingresso in Italia, avvenuto nel 1996) il lavoro di badante e di essere stata costretta a passare dal tempo pieno al tempo parziale dopo la nascita delle figlie, in conseguenza della richiesta del marito di aiutarlo nella gestione della sua azienda agricola, aiuto prestato dalla medesima a titolo gratuito sino al 2015, quando aveva lasciato con le figlie la casa coniugale per sottrarsi alla condotta violenta del coniuge.
Non essendo state ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti,
l'istruttoria si è compendiata nella sola acquisizione dei documenti prodotti.
Sussistono, in primo luogo, i presupposti della pronuncia di divorzio.
Va premesso che viene in rilievo un matrimonio civile (come ben si evince dall'estratto del Registro degli atti di matrimonio), dovendo quindi essere emessa (contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente) una pronuncia non già di cessazione degli effetti civili, bensì di scioglimento del matrimonio.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso dal
Tribunale di Macerata il 15.6.2016, essendo quindi abbondantemente trascorso, al momento della presentazione del presente ricorso (9.11.2022), il periodo di sei mesi di ininterrotta separazione, decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di procedimento di separazione,
Pag. 2 a 9 richiesto dall'art. 3, comma 1 lett. b n. 2 L. 898/70 in caso di separazione consensuale a seguito della modifica normativa apportata dalla L. 55/2015.
La volontà di entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di divorzio, manifestata sia personalmente che attraverso i rispettivi scritti difensivi, ed il tenore delle difese svolte in giudizio consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.3.2014 da e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle due figlie delle parti, considerato che in corso di causa è diventata maggiorenne anche la secondogenita e che nulla è cambiato rispetto alla Per_2
situazione in fatto che ha condotto alla emissione, il 9.3.2022, del decreto di modifica delle condizioni delle separazione con cui è stato disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento della figlia collocata presso di sé, vivendo ancora con la madre e con il padre, può essere in tal ER Per_2 sede confermato quanto disposto con l'appena citato provvedimento.
Occorre quindi statuire soltanto sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Occorre sul punto richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito del noto revirement giurisprudenziale operato dalla Suprema Corte (Sez. Un., sent. n. 18287 dell'11.7.2018; in senso conforme, ex multis, CASS., sent. n. 21234/2019; ord. n. 5603/2020; ord. n.
29920/2022; ord. n. 27945/2023), secondo cui l'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987) ha natura oltre che assistenziale, anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e costituisce un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
in altri termini, l'assegno divorzile ha una funzione equilibratrice del reddito degli ex
Pag. 3 a 9 coniugi finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, con la conseguenza che il giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante o sull'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Le Sezioni Unite, pertanto, abbandonati sia ogni automatismo fondato, da un lato, sul pregresso tenore di vita o, dall'altro lato, sull'autosufficienza del coniuge istante, che la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e preferendo ad un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione di una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto. “In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l'assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del
Pag. 4 a 9 contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o
l'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo” (CASS., ord. n.
3661/2020).
Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, in primo luogo, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari;
ma può presentarsi anche la diversa situazione (che è poi quella che viene in rilievo nel presente giudizio) della conservazione di una condizione economico patrimoniale adeguata per entrambi gli ex coniugi, che determina un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo: in questo secondo caso, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. sent. n.
24795/2024; ord. n. 4328/2024), “occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”.
Pag. 5 a 9 E' stato altresì evidenziato, con specifico riferimento all'aspetto compensativo e perequativo, che l'assegno di divorzio “deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (CASS., sent. n. 35434/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve senza dubbio escludersi che venga in rilievo il profilo strettamente assistenziale dell'assegno divorzile, che ricorre qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, posto che la resistente è titolare di regolare attività lavorativa, che svolge come badante, sia pure a tempo parziale, da cui ricava una retribuzione di circa € 930,00 al mese.
Non appare ricorrere neppure la finalità compensativa dell'assegno divorzile, posto che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un significativo squilibrio tra le condizioni economico-reddituali delle parti (circostanza invero non adeguatamente emersa nel corso del procedimento, pur a fronte della verosimile inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del che, proprietario di Pt_1
terreni e fabbricati, è titolare di una azienda agricola e, benché dichiari redditi irrisori, provvede mensilmente al pagamento delle rate di due finanziamenti), dovrebbe in ogni caso escludersi che esso sia da attribuirsi a scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio che abbiano determinato un sacrificio delle aspettative professionali della ovvero la rinuncia della medesima a CP_1
concrete occasioni lavorative: è infatti dirimente la circostanza per cui la resistente abbia dopo la separazione continuato a svolgere il medesimo lavoro
(di badante) dalla stessa sempre svolto sin dal suo ingresso in Italia (nel 1996) e per tutta la durata del matrimonio, non avendo quindi le scelte di conduzione
Pag. 6 a 9 della vita familiare compiute durante il matrimonio in alcun modo inciso sulla sua realizzazione professionale, che non ne è rimasta pregiudicata.
Peraltro, il fatto che attualmente la convenuta lavori a tempo parziale è dovuto ad una problematica di salute (alla spalla) che la ha dedotto essere CP_1
insorta dopo la separazione e che è, quindi, del tutto indipendente dalle scelte compiute dai coniugi durante il matrimonio, di tal ché, ove tale patologia dovesse trovare una risoluzione, la resistente potrebbe lavorare a tempo pieno, con conseguente miglioramento della sua condizione lavorativa rispetto a quella che ella ha asserito essere stata presente durante il rapporto di coniugio, il che esclude viepiù la sussistenza di rinunce ad aspettative professionali da parte della convenuta necessitanti di compensazione mediante l'attribuzione di un assegno divorzile.
Invero, il fatto, dedotto dalla medesima e posto a fondamento della CP_1
domanda di assegno divorzile dalla stessa avanzata, per cui ella durante la convivenza e poi nel corso del rapporto di coniugio con il avrebbe Pt_1
ridotto la sua attività lavorativa da tempo pieno a part time per coadiuvare
(gratuitamente) il marito nella sua azienda agricola potrebbe, in tesi, assumere rilievo nell'ambito della finalità perequativa dell'assegno di divorzio, per perequare – appunto – la situazione reddituale della resistente ed adeguarla al contributo fornito alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio del coniuge, a detrimento del proprio.
Tuttavia, si deve rilevare come, anche valorizzando l'aspetto perequativo dell'assegno divorzile, la domanda della convenuta appaia carente, già sul piano assertivo: la si è, infatti, limitata ad allegare genericamente di aver CP_1
dovuto ridurre il proprio orario lavorativo dopo la nascita delle figlie, lavorando solo di mattina e non più anche di pomeriggio per aiutare il marito nella sua attività agricola, ma non ha specificato né dove lavorasse all'epoca, né – soprattutto – quanto guadagnasse quando lavorava a tempo pieno e quanto la sua retribuzione sia diminuita in conseguenza del passaggio al tempo parziale;
soltanto tali più circostanziate allegazioni avrebbero invero consentito di poter compiutamente e concretamente valutare l'apporto dalla stessa fornito alla formazione del patrimonio familiare e, di conseguenza, la perdita reddituale
Pag. 7 a 9 dalla medesima sopportata per contribuire alle esigenze della famiglia, in modo da potere quindi perequare la sua condizione reddituale mediante il riconoscimento di un assegno divorzile.
In assenza di tali elementi – che, a ben vedere, neppure la prova testi articolata dalla resistente avrebbe potuto fornire, riproducendo essa le allegazioni della comparsa di costituzione e risentendo, quindi, della medesima loro genericità –, difetta il presupposto stesso della valutazione perequativa sottesa all'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile, non disponendosi di alcun elemento concreto ed obiettivo (quale, in particolare, la riduzione retributiva) al quale poter se del caso ancorare il riequilibrio del reddito della convenuta da attuare attraverso il richiesto assegno divorzile.
Si impone, quindi, il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla
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La soccombenza della resistente su tale domanda, su cui si è in via esclusiva incentrato il presente contenzioso, determina la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come specificato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2693/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Treia il 29.3.2014 da
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata in [...] in data [...], atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treia;
- conferma quanto stabilito, in ordine alle figlie maggiorenni, nel decreto emesso dal Tribunale di Macerata il 9.3.2022;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del procedimento, che liquida in € 98,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per
Pag. 8 a 9 compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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