Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa CE LU Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/03/2025 al n. 708 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv.to RONGONE ALESSANDRA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. VITIELLO MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
1
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 14/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 01/08/1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Napoli (al N. 120, Parte II, sezia A, sezione W, anno 1998). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato il figlio (a Napoli il 27/12/2003), Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritte depositate l'08/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Puccini n. 60, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra unica proprietaria dell'immobile in cui il figlio è Pt_1 stabilmente convivente.
3. Il si è trasferito momentaneamente presso sua madre, nell'abitazione di famiglia sita in Qualiano Pt_2
(NA) alla Via Fratelli Bandiera n. 76, in attesa di una nuova abitazione presso cui stabilire la sua residenza.
4. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà: Parte_2
a. alla sig.ra tramite accredito sulla Postepay Evolution, IBAN: Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
2 al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la non avrà reperito una Pt_1 stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
b. Pagherà, da oggi ed anche dopo il divorzio, l'attuale utenza mensile del telefono e la tassa sui rifiuti (TARI) della dimora coniugale in Casalnuovo di Napoli alla via Puccini 60.
Qualora la dovesse cambiare gestore telefonico con costi maggiori o acquistare appartamento diverso da quello Pt_1 attuale con tassa sui rifiuti maggiore, gli importi da versare non subiranno variazioni.
c. Al figlio maggiorenne con la corresponsione diretta, tramite accredito sulla Postepay Evolution, IBAN: Per_1
[...], entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 300,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che non avrà reperito una Per_1 stabile occupazione lavorativa, tale da garantirgli l'autosostentamento economico.
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Il sig. si è impegnato a corrispondere il suddetto mantenimento ad entrambi a partire dal mese di maggio Pt_2
2024 e continuerà a corrisponderlo dal mese di gennaio 2025 in poi.
7. Il sig. provvederà a comunicare alla sig.ra il proprio nuovo indirizzo di residenza. Pt_2 Parte_1
8. I coniugi, di intesa tra loro, si impegnano a comunicare ogni variazione di residenza, che potrà verificarsi successivamente all'omologa della presente separazione.
9. I coniugi si impegnano, infine, a scambiarsi un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente relativa al figlio Per_1
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
11. I coniugi dichiarano di aver concordato e definito ogni interesse congiunto e danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
3 7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16/09/1969, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Napoli (NA) il 01/08/1998 (atto n.126, Parte II, Serie A, sezione W, anno 1998);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa CE LU
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