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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
748/2024 RG., promossa da:
C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Torrile (PR) via Buozzi 32 – Frazione San Polo, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Anna Busiello del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Sant'Anastasia
(NA) alla via Capodivilla, n. 150;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Carlo Del Torto del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Teramo, Via V. Irelli, n. 6;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 15.07.2024 e ritualmente notificato, la società in epigrafe indicata conveniva in giudizio Controparte_1
e ,, proponendo opposizione avverso l'intimazione di
[...] CP_3
pagamento n. 0782024 9004467665/000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 18.06.2024, a mezzo della quale l aveva Controparte_1
intimato alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 65.481,37, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito:
a) avviso di addebito n. 37820220001412145000 asseritamente notificato il
5.12.2022;
b) avviso di addebito n. 2782023000040576000 asseritamente notificato il
18.03.2023;
c) avviso di addebito n. 37820230000263574000 asseritamente notificato il
19.07.2023.
A riguardo – premettendo che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 18.06.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui ai richiamati avvisi di addebito – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili. In primo luogo, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) secondo il quale gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati, e, laddove nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
In secondo luogo, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa sottoscrizione.
In terzo luogo, eccepiva la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento per mancanza, sulla relata di notifica e sulle buste degli avvisi, del numero cronologico del notificatore nonché della sottoscrizione o firma dello stesso, trattandosi di irregolarità non sanabili ex art. 156, comma 3, del codice di procedura civile.
La ricorrente deduceva, poi, la mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall . Controparte_4
In ultimo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE, emettere il provvedimento cautelare invocato, per tutti i motivi sopra esposti – Fumus bonis iuris e Periculum in mora - in virtù del grave ed irreparabile danno a cui potrebbe essere esposto l'odierno ricorrente, destinatario di successivi atti di esecuzione;
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la legittimazione a proporre la presente opposizione;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o
l'inesistenza dei titoli esecutivi costituiti dalla su indicata intimazione di pagamento con estinzione dei diritti e delle pretese azionate e/o comunque dichiarare non dovuto il credito e la pretesa impositiva con gli stessi azionati;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, essendo orami decorsi i termini di legge;
CONDANNARE: in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5
Co nonché in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e CP_3
competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 26.08.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione anche stante la proposizione, da parte del contribuente, di un'istanza di rateazione dei debiti contributivi in controversia in data successiva alla notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 22.08.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge. Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della proposizione, da parte del contribuente, di un'istanza di rateazione dei debiti contributivi in controversia in data successiva alla notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 1.04.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia della in quanto Controparte_7
ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
(ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.2. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali e procedimentali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento: 18.06.2024/data deposito del ricorso: 15.07.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione agli avvisi di addebito presupposti (validamente notificati, rispettivamente, a mezzo Pec e a mezzo posta) - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi – per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo a tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.4. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso, anche prescindendosi dalla presentazione, ad opera del contribuente, in data 13.04.2023, dell'istanza di rateazione del debito, avente pacificamente valenza di atto interruttivo della prescrizione1.
Invero, nel caso di specie, la prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito opposti (notificati, rispettivamente, in data 5.12.2022, 18.03.2023 e
19.07.2023), alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede (notificata, come detto, in data 18.06.2024), non era ancora maturata. 1 Il riconoscimento dell'altrui diritto, invero, non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva.
È sufficiente, pertanto, che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.37389 del 21.12.2022, ha così affermato: “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, seppur “l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (da ultimo, Cass. 16 giugno 2022, n. 19401).
L'istanza di rateizzazione ha, infatti, come imprescindibile presupposto logico-giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione, dal momento che “è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli
è notificato” (cfr., Cass. 16 febbraio 2022 n. 5160).
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 8.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito impugnati.
2. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito impugnati.
3. Condanna la società , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3
spese che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
4. Condanna la società , in persona del legale Pt_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
spese che si liquidano in euro 8.000 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
748/2024 RG., promossa da:
C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Torrile (PR) via Buozzi 32 – Frazione San Polo, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Anna Busiello del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Sant'Anastasia
(NA) alla via Capodivilla, n. 150;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Carlo Del Torto del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Teramo, Via V. Irelli, n. 6;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 15.07.2024 e ritualmente notificato, la società in epigrafe indicata conveniva in giudizio Controparte_1
e ,, proponendo opposizione avverso l'intimazione di
[...] CP_3
pagamento n. 0782024 9004467665/000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 18.06.2024, a mezzo della quale l aveva Controparte_1
intimato alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 65.481,37, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito:
a) avviso di addebito n. 37820220001412145000 asseritamente notificato il
5.12.2022;
b) avviso di addebito n. 2782023000040576000 asseritamente notificato il
18.03.2023;
c) avviso di addebito n. 37820230000263574000 asseritamente notificato il
19.07.2023.
A riguardo – premettendo che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 18.06.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui ai richiamati avvisi di addebito – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili. In primo luogo, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) secondo il quale gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati, e, laddove nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
In secondo luogo, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa sottoscrizione.
In terzo luogo, eccepiva la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento per mancanza, sulla relata di notifica e sulle buste degli avvisi, del numero cronologico del notificatore nonché della sottoscrizione o firma dello stesso, trattandosi di irregolarità non sanabili ex art. 156, comma 3, del codice di procedura civile.
La ricorrente deduceva, poi, la mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall . Controparte_4
In ultimo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE, emettere il provvedimento cautelare invocato, per tutti i motivi sopra esposti – Fumus bonis iuris e Periculum in mora - in virtù del grave ed irreparabile danno a cui potrebbe essere esposto l'odierno ricorrente, destinatario di successivi atti di esecuzione;
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la legittimazione a proporre la presente opposizione;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o
l'inesistenza dei titoli esecutivi costituiti dalla su indicata intimazione di pagamento con estinzione dei diritti e delle pretese azionate e/o comunque dichiarare non dovuto il credito e la pretesa impositiva con gli stessi azionati;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, essendo orami decorsi i termini di legge;
CONDANNARE: in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5
Co nonché in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e CP_3
competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 26.08.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione anche stante la proposizione, da parte del contribuente, di un'istanza di rateazione dei debiti contributivi in controversia in data successiva alla notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 22.08.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge. Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della proposizione, da parte del contribuente, di un'istanza di rateazione dei debiti contributivi in controversia in data successiva alla notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 1.04.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia della in quanto Controparte_7
ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
(ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.2. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali e procedimentali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento: 18.06.2024/data deposito del ricorso: 15.07.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione agli avvisi di addebito presupposti (validamente notificati, rispettivamente, a mezzo Pec e a mezzo posta) - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi – per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo a tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.4. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso, anche prescindendosi dalla presentazione, ad opera del contribuente, in data 13.04.2023, dell'istanza di rateazione del debito, avente pacificamente valenza di atto interruttivo della prescrizione1.
Invero, nel caso di specie, la prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito opposti (notificati, rispettivamente, in data 5.12.2022, 18.03.2023 e
19.07.2023), alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede (notificata, come detto, in data 18.06.2024), non era ancora maturata. 1 Il riconoscimento dell'altrui diritto, invero, non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva.
È sufficiente, pertanto, che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.37389 del 21.12.2022, ha così affermato: “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, seppur “l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (da ultimo, Cass. 16 giugno 2022, n. 19401).
L'istanza di rateizzazione ha, infatti, come imprescindibile presupposto logico-giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione, dal momento che “è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli
è notificato” (cfr., Cass. 16 febbraio 2022 n. 5160).
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 8.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito impugnati.
2. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito impugnati.
3. Condanna la società , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3
spese che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
4. Condanna la società , in persona del legale Pt_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
spese che si liquidano in euro 8.000 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri