Articolo 34 della Legge 26 maggio 1965, n. 590
Articolo 33Articolo 35
Versione
24 giugno 1965
Art. 34.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 e' sostituito dal seguente:
"In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".
Entrata in vigore il 24 giugno 1965