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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6790/2014 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6790/2014 R.G. promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti BIANCHI DOMENICO, BIANCHI C.F._2
MANUELA e CASSONI ANTONELLA ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in
Latina (LT), Viale Petrarca n. 7, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attrici convenute in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PAOLETTI Controparte_1 C.F._3
GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cisterna di Latina (LT), Via 4
Giornate di Napoli n. 41, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore depositata in data 22/06/2016;
convenuto ed attore in via riconvenzionale pagina 1 di 10 OGGETTO: azione di collazione e riduzione per lesione di legittima; scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 07/11/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sorelle e coeredi Pt_1 Parte_2
unitamente al fratello della di loro madre deceduta il Controparte_1 Persona_1
28/05/2014, convenivano in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – quest'ultimo al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito dichiarare aperta la successione di , individuandosi quali eredi della stessa , e Persona_1 Controparte_1 Parte_2
. Ricostruire, previa collazione delle donazioni e degli atti di disposizione su conti Parte_1 correnti e libretti di risparmio postale della de cuius, l'asse ereditario di . Voglia Persona_1
accertare la lesione della quota di legittima delle attrici e disporre la riduzione delle disposizioni da
effettuate, sia in vita che testamentarie, in favore di;
Voglia Persona_1 Controparte_1
attribuire la quota di legittima alle attrici previa determinazione di essa, disponendo infine la divisione. In via istruttoria si chiede ordinarsi a la produzione dei movimenti sui Controparte_2
libretti di risparmio postale nn° 25576156 e 14913198 con indicazione del soggetto che effettuò le operazioni e del beneficiario delle stesse ai sensi dell'art 210 cpc. Si chiede disporsi CTU per la ricostruzione dell'asse ereditario e la formazione delle quote. Vittoria di spese di lite.”, deducendo: - che la defunta madre aveva in vita già parzialmente disposto dei propri beni e, in particolare, tramite la donazione, in favore di , di un'area edificabile della superficie di mq 474 distinta al C.T. del Pt_1
Comune di Sermoneta (LT), al Fg. 8, p.lla 405, località “Caracupa”, giusto atto rep. 4981 per notaio dott. in data 27/03/1996 e registrato a Latina in data 15/04/1996 (all. 1, citazione), nonché, Per_2
tramite la donazione, in favore del convenuto, di appezzamenti di terreno in parte agricoli ed in parte edificabili sempre siti in Sermoneta (LT), località “Caracupa” distinti al Catasto del predetto Comune al Fg. 8, p.lle 286-252-253-406-407-408-409-410-413-417, giusto atto rep. 23.737 per notaio dott.
in data 12/11/2013 e registrato a Latina in data 27/11/2013 (all. 2, citazione); - che, con Per_3
pagina 2 di 10 testamento olografo datato 12/11/2013 e pubblicato il 10/06/2014 avanti il Notaio dott. , rep. n. Per_3
24.419, la de cuius aveva nominato suo erede universale l'odierno convenuto, pretermettendo integralmente le due sorelle istanti (all. 3, citazione); - che l'odierno convenuto si era altresì appropriato delle disponibilità economiche della de cuius, giacenti sul c/c n. 400308870 dalla medesima acceso presso l' filiale 30417 di Latina, Via della Stazione n. 225, Controparte_3
bonificandosi in proprio favore la somma di euro 53.004,95 in data 23/5/2014 (all. 9, citazione) ed estinguendo altresì, in modo pressoché totale, le somme giacenti sui libretti di risparmio postale n°
25576156 e n° 14913198, sempre intestati alla de cuius e accesi presso il medesimo Istituto di Credito;
- che il valore della porzione immobiliare dell'asse ereditario era stato quantificato, giusta perizia di parte a firma dell'ing. datata 20/08/2014, nella somma di euro 560.000,00, a fronte Persona_4
del valore del bene donato ad pari ad euro 34.000,00 (all. 6, citazione); - che il fratello Pt_1
convenuto era stato beneficiato, tramite i predetti atti di liberalità e di ultima volontà, per un valore di euro 520.000,00, da maggiorarsi degli importi prelevati dal c/c e dai due libretti postali intestati alla de cuius. tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata il 21/01/2015, contestando la ricostruzione avversaria, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale aditro, contrariis rejectis, rigettare le domande ex adverso formulate per tutti i motivi in premessa esposti ed in via riconvenzionale. 1) accertare e dichiarare la qualità di erede universale in capo a;
2) ricostruire l'asse ereditario di Controparte_1 Persona_1
, procedendo previamente mediante CTU, di cui si ribadisce l'ammissione, alla corretta
[...] valutazione del terreno sito in Sermoneta, località “Carlacupa” distinto in catasto terreni del medesimo comune al foglio 8 p.lla 405, donato a con atto notar del Parte_1 Per_2
27/03/1996, registrato il successivo 15/04/1996, Rep. 4981 (tenendo conto anche dell'immobile ivi realizzato), siccome rientrante nella collazione, senza considerare ed includere i terreni siti in
Sermoneta, località “Carlacupa” riportati in catasto terreni del medesimo comune al foglio 8, p.lle
286, 252, 253, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 417, donati dalla stessa a con atto Controparte_1
Notar del 12/11/2013, registrato il successivo 27/11/2013, Repn. 23.737, Racc. n. 13.338 Per_3
pagina 3 di 10 , trattandosi di liberalità d'uso di cui all'art. 770, II° comma, cod.civ. e perché Persona_1 donati e trasferiti “solamente a titolo di disponibile e per l'eventuale eccedenza in conto di legittima, con dispensa dalla collazione e dalla impugnazione ex se”, le somme prelevate da Controparte_1
dal c/c 400308870, intestato alla medesima, acceso presso la Banca Unicredit Spa, filiale di Latina
Scalo, trattandosi di donazione indiretta remuneratoria collazione nonché le somme giacenti sul libretto postale n. 25576156 estinto da per rientrare delle spese funerarie e, Controparte_1
conseguentemente, sulla base di tale ricostruzione accertare la lesione della quota di legittima delle attrici;
3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di ricostruire l'asse ereditario di considerando i terreni donati dalla stessa a Persona_1 CP_1
con atto Notar del 12/11/2013, registrato il successivo 27/1172013, Rep. N. 23.737,
[...] Per_3
Racc. n. 13.338 nonché le somme dal prefato prelevate dal c/c n. 400308870 intestato alla madre e quelle di cui al libretto postale n. 25576156 estinto da , considerare tali beni quale Controparte_1
quota disponibile e condannare e a rifondere allo stesso, pro-quota, Parte_1 Parte_2 tutte le spese sostenute, in via esclusiva, nell'interesse della de cuius nella misura che risulterà accertata e quantificata in corso di causa;
4) sempre in via subordinata, nell'ipotesi di cui al punto che precede, condannare e tenute a rifondere a la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
quota-parte delle spese di seguito indicate dallo stesso sostenute in via esclusiva: - spese funerarie pari ad €. 4.250,00= (si producono le relative fatture con la prova dell'avvenuto pagamento: docc. nn. 2, 3,
4); - tassa dei rifiuti ari ad €. 158,00= (si produce: doc. n. 5); - F23 di €. 86,08 (si produce: doc. n. 6);
- Spese per il servizio elettrico sostenute da a far data dalla morte del padre CP_1 Persona_5
avvenuta il 14/02/2011, così come risulteranno accertate e quantificate in corso di causa anche a mezzo CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione (si produce bollettino del mese di ottobre 2013: doc. 7). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
In particolare, il convenuto precisava: - che le due sorelle attrici, a far data dalla morte del di loro padre, occorsa nel febbraio 2011, avevano interrotto ogni tipo di rapporto, anche solo telefonico, con la di loro madre, salvo riavvicinarsi alla stessa, qualche giorno prima della morte;
- di essersi, pertanto, presosi cura, in via esclusiva, della donna, provvedendo a soddisfare tutte le sue necessità e/o bisogni e pagina 4 di 10 facendo fronte a tutte le spese relative all'utenza dell'immobile, occupato parzialmente dalla de cuius, nonché delle tasse allo stesso connesse;
- che il libretto postale n. 14913198, cointestato ai due genitori ormai defunti, non era stato estinto, risultando ancora in essere (all. 1, comparsa); - di aver, invece, estinto il libretto postale n. 25576156 intestato alla de cuius per rientrare delle spese funerarie sostenute in via esclusiva dallo stesso;
- di aver prelevato dal c/c intestato alla de cuius la somma di euro
53.004,95 per espressa volontà della stessa e munito di apposita delega, a titolo di cd. donazione remuneratoria indiretta;
da ultimo, contestava la stima del valore del cespite donato dalla de cuius alla sorella , posto che sul predetto terreno insisteva altresì un immobile che necessitava di apposita Pt_1
valutazione.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6., c.p.c., accordata dal precedente G.I. apposita c.t.u., espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata dall'odierno G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, la causa, così istruita e ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa per la decisione al Collegio all'udienza del 07/11/2024, previa concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ricostruita così sinteticamente la vicenda processuale, premesso come sia documentalmente provato che la famiglia della defunta all'epoca dell'apertura della successione, fosse Persona_1
composta dai tre figli, le attrici e il convenuto, tutti figli della de cuius e del di lei premorto coniuge,
(all. 4, citazione, certificati anagrafici;
all. 9, stato di famiglia), nel caso di specie, Persona_5
risulta acclarato quale dato pacifico ed incontestato che la de cuius abbia designato quale suo erede universale il convenuto, tramite la scheda testamentaria olografa, prodotta in allegato all'atto di citazione (cfr. doc. 3), datata 12/11/2013 e pubblicata il 10/06/2014 avanti il Notaio dott. , rep. Per_3
n. 24.419.
Le attrici non hanno contestato la validità di tale documento, sicché, in presenza di un valido testamento, è questo che regola la successione, senza che operi la successione legale.
In conseguenza di ciò e in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta sub. 1) dal convenuto, la successione di nata a [...] il [...] e deceduta ad Albano Laziale Persona_1
(RM) il 28.05.2014, andrà regolata sulla scorta del testamento olografo datato 12/11/2013 e pubblicato pagina 5 di 10 il 10/06/2014 redatto per atto pubblico avanti il Notaio dott. , rep. n. 24.419, racc. n. 13.852. Per_3
Acclarato quanto sopra, le odierne parti attrici hanno chiesto la ricostruzione dell'asse ereditario materno, previa collazione delle donazioni e degli atti di disposizione su conti correnti e libretti di risparmio postale della de cuius, con consequenziale accertamento della lesione della rispettiva quota di legittima e riduzione delle disposizioni effettuate dalla defunta madre, sia in vita che testamentarie, in favore del convenuto.
Come noto, la collazione è un istituto che obbliga i legittimari, cioè i figli del defunto (e i loro discendenti) e il coniuge superstite, che hanno accettato l'eredità, a conferire nell'asse ereditario quanto hanno già ricevuto dal defunto mediante donazione (art. 737 c.c.): ciò vale sia per le donazioni dirette sia per quelle indirette.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, “in materia di successione ereditaria, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione;
ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.” (ex multis, Cassazione civile sez. II,
13/01/2010, n.368; Cass. 15.6.2006 n. 13804; Cass. 29.5.2007 n. 12496; Cass. 23539/2017). La collazione, inoltre, presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, sicché, se l'asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, venendo a mancare un «relictum» da dividere, non si fa luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione (Cass. n. 15026/2013).
Ciò posto, sulla scorta dei principi ermeneutici sopra menzionati, è evidente come in capo alle due attrici, legittimarie totalmente pretermesse dalla relitta eredità materna in forza del summenzionato testamento, difetti con riferimento alla domanda di collazione, previamente articolata il difetto di legittimazione ad agire, dal momento che queste ultime hanno articolato la domanda di riduzione soltanto successivamente alla domanda di collazione, mentre avrebbero dovuto in via principale impugnare le disposizioni lesive che l'avrebbero pretermesse, salvo poi acquisire, all'esito, la qualità di eredi interessate e legittimate a far valere la collazione e la divisione dell'asse ereditario.
pagina 6 di 10 È jus receptum il principio secondo cui il “legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, o per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, o dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (Cass. 4233/16).
Giova rammentare come l'azione di riduzione sia volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile, hanno leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
A mente dell'art. 557, co. 1, c.c. solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa possono promuovere l'azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima e, con riferimento alle condizioni per l'esercizio di predetta azione, l'art. 564, co. 1, c.c. prevede che se si propone l'azione contro il legatario o il donatario che non sono stati chiamati come eredi, il legittimario deve accettare l'eredità con beneficio d'inventario; diversamente il Giudice potrà dichiarare inammissibile d'ufficio l'azione, anche per la prima volta in appello (Cass. n. 2923/1990).
Ciò posto, secondo il granitico insegnamento di legittimità predetta disposizione non si applica al legittimario integralmente pretermesso, il quale, essendo stato escluso dall'eredità, non è in condizione di accettarla: ne deriva che, come tale, questi non ha la qualità di erede fintantoché non abbia intrapreso con successo l'azione di riduzione (Cass. n. 25441/2017; Cass. n. 28632/2011; Cass. n. 240/2010; Cass.
n. 11873/1993; Cass. n. 2621/1974; v. da ult. Cass. II, n. 2914/2020).
In ragione di quanto sopra, deve pertanto essere necessariamente rispettata una logica consequenzialità nell'articolazione delle domande che, nel caso di specie, è mancata, avendo proposto parte attrice la domanda di collazione in via prioritaria rispetto alla domanda consequenzialmente articolata di riduzione, il che non consente di addivenire ad un loro accoglimento.
Per il medesimo motivo, in quanto fondata sugli stessi presupposti, vanno respinte le domande svolte in via riconvenzionale sub. 2), 3) e 4) dal convenuto che ha instato per la ricostruzione dell'asse ereditario, previa collazione e solo in via consequenziale ha chiesto accertarsi la lesione della quota pagina 7 di 10 delle legittimarie.
È invero principio consolidato quello secondo cui il diritto dei coeredi di chiedere la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulino l'assunzione della qualità di erede (cfr. Cass. 368/2010 cit.;
v. anche Cass. 30.10.1992 n. 11831).
Neppure la domanda di scioglimento della comunione formulata in ultima analisi avrebbe potuto trovare accoglimento, sia in ragione dei principi giurisprudenziali sopra indicati, sia in quanto parte attrice non ha, comunque, assolto all'onere sulla medesima gravante, omettendo di indicare l'inesistenza nel patrimonio del defunto di altri beni, oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 3661/1975).
Particolarmente carente, sotto il profilo probatorio, la ricostruzione dell'asse ereditario materno descritta dal patrocinio attoreo nel proprio atto di citazione (vd. pag. 3, “L'asse ereditario di
[...]
comprensivo della collazione delle donazioni effettuate in vita, deve essere così ricostruito: Per_1
1) terreni distinti in Catasto Terreni del Comune di Sermoneta al foglio 5 p.lla 51- ed al foglio 8 p.lle
412-335-336-337-405-252-253-286-406-407-408-409-410-413-417. 2) Somma di € 53.004,95 di cui alla disposizione di bonifico del 23/05/2014 in favore di tratta sul conto 400308870 Controparte_1
presso . 3) Somme prelevate sui libretti di risparmio postale n° 25576156- 14913198, da CP_3 individuarsi e quantificarsi nel corso dell'istruttoria”).
A tale proposito, si osserva come parte attrice non si sia premurata di offrire alcuna valida ed attendibile documentazione a corredo delle proprie asserzioni, dimettendo, ad esempio, la dichiarazione di successione, munita di natura fidefaciente, contenente una descrizione analitica dei beni e dei diritti che si considerano compresi nell'asse ereditario, con l'indicazione dei rispettivi valori ed estremi catastali per gli immobili (cfr. Cass. Pen. 17206/2016).
Né a tale aporia probatoria può supplire la produzione della perizia di stima datata 20.08.2014 a firma del tecnico incaricato dalle stesse attrici, ing. trattasi, invero, di mero atto di parte, Persona_4
sprovvisto di asseverazione e, comunque, fatto oggetto di contestazione da parte del patrocinio di parte convenuta.
Difettosa altresì la prova in ordine alla lista movimenti somme sui conti postali, non rimediabile con la pagina 8 di 10 richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli stessi articolata dal rispettivo patrocinio e rigettata da questo Tribunale: dalla risposta fornita da del 24/7/2014 (v. all. citazione) si evince, CP_2 invero, come l'oggetto della comunicazione in parola fosse la “Dichiarazione di sussistenza credito
Libretti Risparmio”, il che lascia intendere che parte attrice nella richiesta formulata e non prodotta in atti si fosse limitata a formulare solo predetta istanza, non richiedendo la produzione dei movimenti sui predetti libretti di risparmio postale con indicazione del soggetto che effettuò le operazioni e del beneficiario delle stesse (v. Cass. 19475/2005: “Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando
l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.”).
In ragione delle superiori argomentazioni, la domanda di divisione va, pertanto, respinta.
Da ultimo, infine, non può trovare accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto per la restituzione della quota parte delle spese funerarie e delle altre spese collaterali meglio dettagliate in comparsa di costituzione e risposta e in parte nella seconda memoria istruttoria: trattasi, invero, di pesi da ripartirsi tra coeredi, qualifica venuta meno in capo alle odierne attrici, in ragione dell'apertura della successione materna in forza del summenzionato testamento olografo che ha designato il convenuto quale erede universale.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante la soccombenza sostanzialmente reciproca delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta sub. 1) dal convenuto, dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta ad Albano Persona_1
Laziale (RM) il 28.05.2014, sulla scorta del testamento olografo datato 12/11/2013 e pubblicato pagina 9 di 10 il 10/06/2014 redatto per atto pubblico avanti il Notaio dott. , rep. n. 24.419, racc. n. Per_3
13.852;
b) rigetta integralmente le domande svolte da parte attrice;
c) rigetta le domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto sub. 2), 3) e 4);
d) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
e) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Paolini
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti
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