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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1345/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT) via Indirizzo n. 25, presso lo studio dell'avvocato
GRANCAGNOLO ROSARIA VENERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Catania via G. Leopardi n. 91, presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 26/09/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo depositato, senza assegnazione dei termini per scritti conclusivi, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termine di giorni 10 a parte ricorrente per produzione documentale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 09/02/2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
per chiedere di pronunciare la separazione personale dal marito , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio ad Aci Castello (CT) in data 19/09/2007, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aci Castello al N. 55, Parte 2, Serie A, anno 2007, unione dalla quale sono nati i figli (il 27/12/2007) e (il 18/09/2011). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il rapporto coniugale si è incrinato a causa di gravi incomprensioni e insanabili divergenze tali da determinare il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, rendendo impossibile la serena prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione della casa familiare a sé unitamente agli arredi e corredi che la compongono;
l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_1
e ad entrambi i genitori con collocazione dei figli presso l'abitazione
[...] Persona_2
della madre;
la regolamentazione del diritto di visita dei figli minori con il padre come meglio indicato in ricorso;
la corresponsione a carico di di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento per i figli e di Euro 800,00 (€. 400,00 per ciascun Persona_1 Per_2
figlio) da versarsi anticipatamente alla ricorrente entro il cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, la determinazione del predetto
2 contributo economico mensile nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
la corresponsione a carico di del 50% delle spese straordinarie mediche, Controparte_1
scolastiche, extrascolastiche o quant'altro sia deciso congiuntamente dai genitori riguardante i due figli, nonché di disporre che l'assegno unico venga versato esclusivamente alla ricorrente nella misura del 100% nell'interesse dei figli e che alcun contributo economico sia dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro in quanto entrambi con piena capacità lavorativa ed economicamente autosufficienti.
si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Controparte_1
coniugi e - contestato tutto quanto rappresentato e richiesto dalla ricorrente – ha chiesto altresì di rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale per carenza dei requisiti di legge;
di affidare in modo congiunto i figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, se ritenuto rispondente all'interesse dei minori, e con previsione di incontri liberi tra i minori e il padre;
di porre a carico del convenuto un assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 300,00 (euro 150,00 cadauno) con adeguamento agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In comparsa di costituzione ha esposto di avere sporto denuncia presso la polizia Controparte_1
postale per un fatto avvenuto il 23 marzo 2023, avendo ricevuto delle minacce di rituali di morte accompagnate da una foto della moglie.
Il convenuto ha dedotto poi la costante permanenza della minore presso la nonna materna, Per_2
chiedendo - nel caso in cui la minore dovesse continuare a vivere nella casa della nonna materna -
di disporre a proprio carico un assegno di mantenimento ordinario, da versare alla ricorrente, solo per il figlio nella misura di euro 150,00 e di disporre che il padre possa provvedere Per_1
3 direttamente alle esigenze della figlia nei periodi che trascorre con lui, oltre che di percepire l'assegno unico nella misura del 50% come per legge.
All'udienza di comparizione del 26/09/2024, il legale di parte ricorrente ha contestato quanto dedotto da controparte con riferimento alla denuncia sporta da in data Controparte_1
23/03/2023, riservandosi di depositare la denuncia a sua volta sporta da per furto Parte_1
di dati e foto dal telefono, chiedendo termine per effettuare la relativa produzione documentale.
Con riferimento alla minore , all'udienza è stato precisato che la stessa è collocata Per_2
prevalentemente presso la madre e pernotta saltuariamente dalla nonna materna.
in udienza ha precisato che la querela sporta per i fatti del 23.03.2023 non era Controparte_1
rivolta alla ma contro ignoti e che successivamente non vi erano stati elementi idonei a Parte_1
dimostrare il collegamento tra colui che ha inviato il messaggio e la ricorrente.
Con riguardo al collocamento della figlia minore, il convenuto ha confermato che i pernottamenti presso la nonna materna si sono notevolmente ridotti rispetto al momento della costituzione in giudizio e che tale circostanza era stata dovuta a esigenze lavorative temporanee della ricorrente.
Alla stessa udienza del 26/09/2024, i coniugi presenti hanno confermato di volersi separare e di non volersi riconciliare, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico senza assegnazione dei termini e il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando termine di giorni 10 a parte ricorrente per la produzione della denuncia per furto di dati indicata a verbale.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
4 In seno all'accordo depositato in atti, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al suddetto accordo, che di seguito vengono riportate:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Aci Castello (CT), a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Assegnare la casa familiare al sig. in quanto la moglie vive già in altra Controparte_1
abitazione.
3) Affidare i figli minori e in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocazione dei figli presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere
i figli ed averli con sé quando desidera, previo accordo con la madre. In mancanza di accordo il
padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con se i figli il fine settimana dal sabato pomeriggio
alla domenica pomeriggio, a settimane alterne e, previo accordo tra le parti, nel corso di ciascuna
settimana il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana previ accordi;
durante il
periodo estivo i figli rimarranno col padre 15 giorni (frazionabili anche in più periodi) previo
accordo entro il 10 giugno di ogni anno;
i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con
un genitore e il 25 Dicembre con l'altro, nonché il 31 Dicembre con un genitore e l'1 Gennaio con
l'altro (salvo particolari eccezioni preventivamente concordate); ad anni alterni, i figli
trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
4) Disporre in caso di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno unico che la relativa
somma spetterà nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi.
5 5) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo Controparte_1
di mantenimento per i figli e di Euro 400,00 Persona_1 Persona_2
(quattrocento/00) mensile (€. 200,00 duecento/00euro per ciascun figlio) da versarsi
anticipatamente alla sig.ra entro il venti di ogni mese, la predetta somma è da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita.
6) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche riguardante i due figli
[...]
e . Persona_1 Persona_2
7) Disporre che nessun contributo economico sarà versato dall'uno all'altro coniuge in quanto
entrambi hanno piena capacità lavorativa e sono entrambi economicamente autosufficienti.”.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione e il perdurare della separazione di fatto, a causa di gravi incomprensioni e insanabili divergenze e contrasti tra i coniugi, dimostrano il venir meno in modo irreversibile dell'affectio coniugalis, sicché risulta provata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Si osserva che le criticità emerse in una prima fase connesse dalla permanenza della minore dalla nonna materna e dall'episodio riferito del 23.03.2023 per il quale Per_2 Controparte_1
ha proposto querela devono ritenersi superate a seguito dei chiarimenti forniti dalle parti e dai procuratori all'udienza del 26.09.2024 e della produzione documentale di parte ricorrente (deposito del 27.09.2024), dalla quale risulta che effettivamente ha sporto querela in data Parte_1
6 Pertanto, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole, con la precisazione che non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del padre del convenuto) in favore di in ragione del Controparte_1
mancato collocamento prevalente dei figli con il padre, sicché sul punto valgono le ordinarie norme civilistiche.
Tenuto conto della formulazione di conclusioni comuni con accordo delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1345/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CATANIA (CT), e nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio ad Aci Castello (CT) in data 19/09/2007, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aci Castello al N. 55, Parte 2, Serie A, anno 2007;
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori e con Persona_1 Persona_2
il padre come in parte motiva;
Controparte_1
dispone sulla assegnazione della casa coniugale, per le ragioni indicate in parte motiva;
Pt_2
PONE a carico di l'obbligo di versare anticipatamente a , entro Controparte_1 Parte_1
7 il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Persona_1
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle Persona_2
spese straordinarie;
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aci
Castello per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 15/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 marzo 2023 avente ad oggetto minacce e sottrazione di dati personali e fotografie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1345/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT) via Indirizzo n. 25, presso lo studio dell'avvocato
GRANCAGNOLO ROSARIA VENERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Catania via G. Leopardi n. 91, presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 26/09/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo depositato, senza assegnazione dei termini per scritti conclusivi, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termine di giorni 10 a parte ricorrente per produzione documentale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 09/02/2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
per chiedere di pronunciare la separazione personale dal marito , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio ad Aci Castello (CT) in data 19/09/2007, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aci Castello al N. 55, Parte 2, Serie A, anno 2007, unione dalla quale sono nati i figli (il 27/12/2007) e (il 18/09/2011). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il rapporto coniugale si è incrinato a causa di gravi incomprensioni e insanabili divergenze tali da determinare il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, rendendo impossibile la serena prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione della casa familiare a sé unitamente agli arredi e corredi che la compongono;
l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_1
e ad entrambi i genitori con collocazione dei figli presso l'abitazione
[...] Persona_2
della madre;
la regolamentazione del diritto di visita dei figli minori con il padre come meglio indicato in ricorso;
la corresponsione a carico di di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento per i figli e di Euro 800,00 (€. 400,00 per ciascun Persona_1 Per_2
figlio) da versarsi anticipatamente alla ricorrente entro il cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, la determinazione del predetto
2 contributo economico mensile nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
la corresponsione a carico di del 50% delle spese straordinarie mediche, Controparte_1
scolastiche, extrascolastiche o quant'altro sia deciso congiuntamente dai genitori riguardante i due figli, nonché di disporre che l'assegno unico venga versato esclusivamente alla ricorrente nella misura del 100% nell'interesse dei figli e che alcun contributo economico sia dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro in quanto entrambi con piena capacità lavorativa ed economicamente autosufficienti.
si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Controparte_1
coniugi e - contestato tutto quanto rappresentato e richiesto dalla ricorrente – ha chiesto altresì di rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale per carenza dei requisiti di legge;
di affidare in modo congiunto i figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, se ritenuto rispondente all'interesse dei minori, e con previsione di incontri liberi tra i minori e il padre;
di porre a carico del convenuto un assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 300,00 (euro 150,00 cadauno) con adeguamento agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In comparsa di costituzione ha esposto di avere sporto denuncia presso la polizia Controparte_1
postale per un fatto avvenuto il 23 marzo 2023, avendo ricevuto delle minacce di rituali di morte accompagnate da una foto della moglie.
Il convenuto ha dedotto poi la costante permanenza della minore presso la nonna materna, Per_2
chiedendo - nel caso in cui la minore dovesse continuare a vivere nella casa della nonna materna -
di disporre a proprio carico un assegno di mantenimento ordinario, da versare alla ricorrente, solo per il figlio nella misura di euro 150,00 e di disporre che il padre possa provvedere Per_1
3 direttamente alle esigenze della figlia nei periodi che trascorre con lui, oltre che di percepire l'assegno unico nella misura del 50% come per legge.
All'udienza di comparizione del 26/09/2024, il legale di parte ricorrente ha contestato quanto dedotto da controparte con riferimento alla denuncia sporta da in data Controparte_1
23/03/2023, riservandosi di depositare la denuncia a sua volta sporta da per furto Parte_1
di dati e foto dal telefono, chiedendo termine per effettuare la relativa produzione documentale.
Con riferimento alla minore , all'udienza è stato precisato che la stessa è collocata Per_2
prevalentemente presso la madre e pernotta saltuariamente dalla nonna materna.
in udienza ha precisato che la querela sporta per i fatti del 23.03.2023 non era Controparte_1
rivolta alla ma contro ignoti e che successivamente non vi erano stati elementi idonei a Parte_1
dimostrare il collegamento tra colui che ha inviato il messaggio e la ricorrente.
Con riguardo al collocamento della figlia minore, il convenuto ha confermato che i pernottamenti presso la nonna materna si sono notevolmente ridotti rispetto al momento della costituzione in giudizio e che tale circostanza era stata dovuta a esigenze lavorative temporanee della ricorrente.
Alla stessa udienza del 26/09/2024, i coniugi presenti hanno confermato di volersi separare e di non volersi riconciliare, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico senza assegnazione dei termini e il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando termine di giorni 10 a parte ricorrente per la produzione della denuncia per furto di dati indicata a verbale.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
4 In seno all'accordo depositato in atti, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al suddetto accordo, che di seguito vengono riportate:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Aci Castello (CT), a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Assegnare la casa familiare al sig. in quanto la moglie vive già in altra Controparte_1
abitazione.
3) Affidare i figli minori e in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocazione dei figli presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere
i figli ed averli con sé quando desidera, previo accordo con la madre. In mancanza di accordo il
padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con se i figli il fine settimana dal sabato pomeriggio
alla domenica pomeriggio, a settimane alterne e, previo accordo tra le parti, nel corso di ciascuna
settimana il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana previ accordi;
durante il
periodo estivo i figli rimarranno col padre 15 giorni (frazionabili anche in più periodi) previo
accordo entro il 10 giugno di ogni anno;
i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con
un genitore e il 25 Dicembre con l'altro, nonché il 31 Dicembre con un genitore e l'1 Gennaio con
l'altro (salvo particolari eccezioni preventivamente concordate); ad anni alterni, i figli
trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
4) Disporre in caso di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno unico che la relativa
somma spetterà nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi.
5 5) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo Controparte_1
di mantenimento per i figli e di Euro 400,00 Persona_1 Persona_2
(quattrocento/00) mensile (€. 200,00 duecento/00euro per ciascun figlio) da versarsi
anticipatamente alla sig.ra entro il venti di ogni mese, la predetta somma è da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita.
6) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche riguardante i due figli
[...]
e . Persona_1 Persona_2
7) Disporre che nessun contributo economico sarà versato dall'uno all'altro coniuge in quanto
entrambi hanno piena capacità lavorativa e sono entrambi economicamente autosufficienti.”.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione e il perdurare della separazione di fatto, a causa di gravi incomprensioni e insanabili divergenze e contrasti tra i coniugi, dimostrano il venir meno in modo irreversibile dell'affectio coniugalis, sicché risulta provata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Si osserva che le criticità emerse in una prima fase connesse dalla permanenza della minore dalla nonna materna e dall'episodio riferito del 23.03.2023 per il quale Per_2 Controparte_1
ha proposto querela devono ritenersi superate a seguito dei chiarimenti forniti dalle parti e dai procuratori all'udienza del 26.09.2024 e della produzione documentale di parte ricorrente (deposito del 27.09.2024), dalla quale risulta che effettivamente ha sporto querela in data Parte_1
6 Pertanto, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole, con la precisazione che non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del padre del convenuto) in favore di in ragione del Controparte_1
mancato collocamento prevalente dei figli con il padre, sicché sul punto valgono le ordinarie norme civilistiche.
Tenuto conto della formulazione di conclusioni comuni con accordo delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1345/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CATANIA (CT), e nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio ad Aci Castello (CT) in data 19/09/2007, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aci Castello al N. 55, Parte 2, Serie A, anno 2007;
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori e con Persona_1 Persona_2
il padre come in parte motiva;
Controparte_1
dispone sulla assegnazione della casa coniugale, per le ragioni indicate in parte motiva;
Pt_2
PONE a carico di l'obbligo di versare anticipatamente a , entro Controparte_1 Parte_1
7 il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Persona_1
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle Persona_2
spese straordinarie;
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aci
Castello per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 15/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 marzo 2023 avente ad oggetto minacce e sottrazione di dati personali e fotografie.