Sentenza 11 agosto 2023
Massime • 1
Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/2023, n. 24594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24594 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
-ricorrente - contro NIsai Assicurazioni Spa in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati Clemente Michele e Ghelardi Marcello;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 4039/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato Alessandro Gracis;
udito l'Avvocato Andrea Facco per delega;
udito l'Avvocato Andrea Facco;
Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta generale 24594/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA;
Ritenuto che 1.FA NI prestava la sua opera di soccorso a favore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, gestito dal Club Alpino Italiano, quando ha perso la vita precipitando con l'elicottero che lo trasportava sul posto dell'intervento. 2.-Il Club Alpino Italiano aveva stipulato una polizza con la compagnia Fondiaria SA, ora NI SA, per coprire gli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto. Il figlio della vittima, IA NI, ha agito
contro
NI SA per farsi liquidare l'indennizzo previsto, per l'appunto, da tale polizza, per la morte del padre, ed ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la relativa somma. A tale ingiunzione ha proposto opposizione la NI SA, che, tra l'altro, ha eccepito il decorso della prescrizione annuale. 3.-Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, osservando come la polizza era diretta a coprire non solo il rischio di perdita della vita, per il quale era stata eccepita la prescrizione, ma altresì rischi di danni diversi anche al di fuori della navigazione in aeromobili, con la conseguenza che non poteva all'intera polizza applicarsi il termine di prescrizione del solo rischio vita in navigazione aerea. Su appello della NI, la Corte di Appello di Milano ha osservato che, trattandosi di polizza contro i rischi da infortunio aereo, ossia derivanti da navigazione aerea, doveva applicarsi la norma del codice della navigazione, anziché quella del codice civile (art. 2952), in forza del rimando dell'articolo 1882 c.c., con conseguente prescrizione annuale. Ed ha dunque dichiarato prescritto il diritto. 4.-Avverso tale decisione NI ricorre con due motivi. Si oppone alla impugnazione la NI SA con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato che
Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta generale 24594/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 5.-L'unico aspetto controverso è quello del termine di prescrizione: se sia di due anni, come previsto per le assicurazioni di diritto comune dall'articolo 2952 c.c., o se invece sia di un anno, come previsto dall'art. 547 cod. nav. (richiamato dall'articolo 1020 cod. nav.) quanto alle assicurazioni legate alla navigazione aerea. Le altre questioni non sono controverse. 5.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 1885 e 2952 c.c. nonché 547 e 1020 del codice della navigazione. La tesi della ricorrente è la seguente. Innanzitutto, il contratto di cui si discute era rivolto a coprire rischi di natura diversa, e non solo quelli possibili durante la navigazione aerea: trattandosi, allora, di una polizza multirischio non può essere ritenuta una polizza che copre solo quelli da navigazione, e soprattutto non può essere ritenuta una polizza tipica del codice della navigazione cui applicare la relativa disciplina di prescrizione. In altri termini, l'articolo 1885 c.c. rende applicabili le norme del codice della navigazione ai soli contratti tipici disciplinati da quel codice: poiché però nel 2005 con la legge n. 96 quei contratti sono stati abrogati, ecco allora che il richiamo dell'articolo 1885 c.c. viene meno. Esso aveva valore nel regime precedente la riforma quando il codice della navigazione conteneva (articoli 996 e ss.) la disciplina di tipi assicurativi propri della navigazione aerea, mentre alcun valore può avere il richiamo alla disciplina della prescrizione dopo che quella del contratto è stata abrogata. Il motivo è fondato, ma per ragioni diverse. La questione infatti è la seguente: si applica la disciplina civilistica per quanto non previsto dal codice della navigazione, e non già se nel codice della navigazione le assicurazioni non sono disciplinate in tipi contrattuali. Va premesso che, come allegato da NI nel controricorso, non si tratta di una polizza multirischio, ossia volta ad assicurare rischi di natura diversa, ma pur sempre di una polizza che copre i rischi derivanti dalla navigazione aerea, la quale estende la copertura anche al caso in cui l'evento si verifica non durante Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta generale 24594/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 la navigazione, ma in occasione di essa (ad esempio durante le esercitazioni cui ci si è recati con aeromobile). Il che torna a favore proprio del ricorrente, come vedremo. Ma, anche ad ammettere che si tratti di una polizza che copre rischi di natura diversa, la copertura di più rischi mediante un unico atto non rende atipico quel contratto, e cioè diverso dal tipo legale relativo all'assicurazione vita (1919 c.c.). L'esistenza, in un contratto di assicurazione vita, della copertura di rischi diversi anche da quelli di perdita della vita (per esempio infortuni o danni alle cose) significa invero pluralità di contratti assicurativi in un unico documento: significa che, con un unico atto, le parti hanno stipulato diversi contratti di assicurazione, contro il rischio morte, contro il rischio infortuni, o altro, ciascuno dei quali ha la propria disciplina. In modo corretto, dunque, la corte di merito ha ritenuto che “ciascun rischio ricompreso nella polizza multirischio rimane soggetto alla disciplina speciale che regolamenta il corrispondente tipo di assicurazione”. Ma ne ha tratto la conclusione sbagliata. Infatti, ciò che rileva per stabilire quale disciplina si applichi è se il codice della navigazione preveda o meno una regola sul termine di prescrizione quanto alla assicurazione per la perdita della vita del passeggero dell'aeromobile. Potrebbe darsi, ad esempio, che il codice contenga, si, la disciplina del “tipo” (assicurazione passeggero), ma non preveda alcunché sulla prescrizione dei diritti derivanti dalla sua stipulazione. Ed è questo che conta. La disciplina dell'assicurazione passeggero, nel codice della navigazione, era vigente fino al 2005 e poi è stata abrogata dalla legge n. 96/ 2005. Con la conseguenza che, poiché non v'è più la disciplina dell'assicurazione per la perdita della vita di un passeggero, non può esservi in quel codice neanche una disciplina della prescrizione dei diritti derivanti da quel contratto. E difatti non v'è: la disciplina rimasta si limita a regolare i casi di assicurazione diversi da quelli al passeggero su aereo. Il codice della navigazione, dunque, a prescindere dai tipi contrattuali (assicurazione merci, nave ecc.), sempre che di tipi contrattuali si tratti, non Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta generale 24594/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 contiene una regola sull'assicurazione del passeggero, e segnatamente sulla prescrizione del diritto verso l'assicuratore in caso di danno. Più precisamente, l'articolo 1020, contiene, si, “disposizioni comuni”, ma applicabili solo ai casi di assicurazione disciplinati in quel capo, vale a dire ai danni agli “aereomobili, alla merce ed al nolo” (1001), ed a terzi (1011 e ss.). E così è nella parte in cui richiama l'articolo 547 cod. nav.: si tratta pur sempre del richiamo ai casi disciplinati, tra i quali non è dato rinvenire quello della assicurazione del passeggero. In questo senso va inteso allora il precedente di questa Corte (n. 541 del 2020) secondo cui << in tema di navigazione marittima ed aerea, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 547, comma 1, cod. nav. si applica a tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso quello all'indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore in caso di verificazione dell'evento previsto in contratto, trattandosi di disposizione avente natura speciale rispetto all'art. 2952, comma 2, c.c.>>: va inteso cioè nel senso che la prescrizione è annuale per tutti i casi previsti dal codice della navigazione, e per i quali dunque non si applica la regola del codice civile: per i casi previsti dal codice della navigazione, ed abbiamo visto quali siano, si applica un termine comune. Del resto, quel precedente ha deciso il caso di un danno al motore di un aeromobile, caso previsto dal codice della navigazione, a differenza di quello al passeggero. Nella fattispecie, di questo si trattava: lo si ricava dalla stessa allegazione dell'NI, che, come si è detto prima, ha dimostrato che il contratto in essere a favore del medico defunto (stipulato dalla associazione di soccorso) era esclusivamente un contratto vita passeggero, con previsioni specifiche, e dunque un contratto per il quale il codice della navigazione non contiene una regola sulla prescrizione: quelle dettate dall'articolo 547, richiamato dall'articolo 1020, sono, come si è visto, relative ad assicurazioni diverse (aeromobile, merci, nolo, ecc.). L'assenza di una regola sulla prescrizione del diritto verso l'assicuratore in caso di danno al passeggero impone dunque l'applicazione di quella civilistica, che prevede il termine di due anni. Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta generale 24594/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 7.- Il secondo motivo denuncia di illegittimità costituzionale un simile sistema ove prevedesse un anno di prescrizione per il passeggero dell'aeromobile, e due anni per gli altri assicurati (2952 c.c.). Ritiene il ricorrente che se cosi fosse, ossia se i diritti dell'assicurato in caso di navigazione aerea si prescrivono in un anno, mentre negli altri casi in due, allora il primo sarebbe discriminato negativamente in modo irragionevole. Questo rilievo, in base al quale si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale, è assorbito. Il ricorso va accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese. Roma 15.5.2023 L'estensore Il Presidente
P.Q.M.