Articolo 1 della Legge 30 giugno 1954, n. 492
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8 agosto 1954
Art. 1. Articolo unico.

Il termine di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo B che a quelle tipo M e tipo E.

Entrata in vigore il 8 agosto 1954