Art. 1. Articolo unico.
Il termine di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo B che a quelle tipo M e tipo E.
Il termine di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo B che a quelle tipo M e tipo E.